Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 99 - (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti) 1(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)1 [1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia: 1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione; 2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale; e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure; f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 63 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure; g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione; h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici; i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate. 2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione. 3. Qualora l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 98 o dell'articolo 142,comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso. 4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta2.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo. [2] Comma modificato dall'articolo 64 del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56. Inquadramento.L'art. 99 del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, assegna alle stazioni appaltanti una serie di adempimenti necessari per garantire loro l'accesso ai fondi comunitari. Le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.La norma stabilisce che nelle ipotesi di appalto o di accordo quadro, avente un importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione aggiudicatrice debba redigere una relazione contenente le informazioni espressamente indicate nel comma 1 dell'art. 99, quali: a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli artt. 91 e 92; c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale; e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'art. 59 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure; f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'art. 63 che giustifichino l'utilizzazione di tali procedure; g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice abbia deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione; h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte siano stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici; i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate. Analoghi obblighi sono richiesti dall'art. 139 del d.lgs. n. 50/2016, con riferimento agli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali. La predetta relazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 99, deve essere comunicata dalla stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 50/2016, per la successiva trasmissione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, qualora tale relazione dovesse essere richiesta. L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito, al riguardo, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori debbano sempre redigere dette relazioni previste dagli artt. 99 e 139, e che le stesse dovranno essere conservate dalla stazione appaltante insieme a tutti gli atti comprovanti lo svolgimento di ciascuna procedura di gara sufficienti a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di cui al comma 4 dell'art. 99, quali “la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto” (“ANAC Comunicato del Presidente del 2.12.2020). Tale documentazione, afferma sempre il comma 4 dell'art. 99, andrà custodita per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Con il medesimo Comunicato del 2.12.2020, l'ANAC ha anche precisato che le relazioni saranno trasmesse dalla stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all'art. 212 del Codice dei contratti pubblici “soltanto su richiesta della stessa” e che, al fine di verificare l'adempimento degli obblighi suindicati da parte della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori, è stato istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici “la cui compilazione sarà obbligatoria a partire dal prossimo 10 dicembre, nella sezione «oggetto dell'appalto» della scheda aggiudicazione” (ANAC Comunicato del Presidente del 2.12.2020). Eccezioni all'obbligo di relazioneI commi 2 e 3 dell'art. 99 sanciscono un'eccezione all'obbligo di redazione della relazione unica, la quale non potrà essere richiesta: – per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro; – oppure se l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro, effettuerà tale prestazione; – o, ancora, nel caso in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'art. 98 o dell'art. 142 comma 3 del Codice, preveda le informazioni richieste dal comma 1 del medesimo art. 99. Problemi attuali: la trasmissione delle relazioni uniche alla cabina di regiaCon Comunicato del 2 dicembre 2020, l'ANAC ha precisato che le relazioni uniche andranno trasmesse dalla stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all'art. 212 del Codice dei contratti pubblici “soltanto su richiesta della stessa” e che, al fine di verificare l'adempimento degli obblighi suindicati da parte della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori, è stato istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici “la cui compilazione sarà obbligatoria a partire dal prossimo 10 dicembre, nella sezione «oggetto dell'appalto» della scheda aggiudicazione” (ANAC Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020). BibliografiaCaringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021; Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, II ed., Torino, 2019; Rovelli, Manuale del r.u.p., Roma, 2021. |