Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 103 - (Garanzie definitive) 1

Anna Corrado

(Garanzie definitive)1

[1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior dannoverso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto2.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro3.

9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze4.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".

11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione5.]

 

[1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo.

Inquadramento

La norma in commento dà attuazione a quanto previsto all'art. 1 lett. qq) della l. n. 11/2016. Tale norma, infatti, rimetteva al nuovo Codice il «riassetto, la revisione e la semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli proporzionati e adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, nonché al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, e assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa».

In tema di garanzie di esecuzione, il d.lgs. n. 50/2016 ha tendenzialmente confermato la disciplina previgente di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al d.P.R. n. 207/2010.

La novità più rilevante riguarda – con riferimento agli affidamenti a contraente generale e agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro – l'abrogazione dell'istituto della garanzia globale di esecuzione e la sua sostituzione con l'obbligo per l'appaltatore di prestare a favore della stazione appaltante i) una garanzia di buon adempimento e ii) una garanzia per la risoluzione.

Il sistema delle garanzie legate ai contratti pubblici è complesso e finalizzato a neutralizzare i rischi derivanti dall'inadempimento del contraente nelle varie fasi dell'affidamento: è infatti previsto che – durante la procedura di gara – il concorrente presti una garanzia denominata «garanzia per la partecipazione» o «garanzia provvisoria», allo scopo di tutelare la stazione appaltante dalla possibile mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario; allo stesso modo, l'intera fase esecutiva è accompagnata dalla cd. «garanzia definitiva».

Sul punto, la nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 50/2016 ha il merito di aver racchiuso in sole due norme (gli artt. 103 e 104) la complessa disciplina delle garanzie della fase esecutiva, dapprima risultante dagli artt. 113 e 129, d.lgs. n. 163/2006, nonché dalle disposizioni del Titolo VI, Parte II, d.P.R. n. 207/2010.

Come si avrà modo di vedere, l'art. 103 è dedicato alle c.d. garanzie definitive e disciplina quattro diverse prestazioni di garanzia: i) la garanzia definitiva propriamente detta, ossia la garanzia per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, per il risarcimento dei danni dovuti all'eventuale inadempimento di tali obbligazioni e per il rimborso di quanto pagato in più all'esecutore rispetto a quanto effettivamente risultante dalla liquidazione finale; ii) la garanzia per il pagamento della rata di saldo, di importo pari alla rata medesima; iii) la garanzia a copertura dei danni verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e causati a terzi o subiti dalle stazioni appaltanti in seguito al danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, che l'esecutore deve consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; iv) limitatamente ai lavori il cui importo superi il doppio della relativa soglia di rilevanza comunitaria, le polizze decennali a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera.

Il comma 9 della norma prevede che le fideiussioni debbano essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Sul punto, si rammenta, che è stato adottato il d.m. n. 31/2018 recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie».

L'art. 76 del decreto correttivo 2017, al di là della correzione di alcuni refusi contenuti nella norma in commento e dell'introduzione di alcune precisazioni marginali, attraverso una modifica del comma 9 della norma in commento, ha previsto la previsione dell'obbligo di conformità delle polizze assicurative ad appositi schemi tipo, che il Codice del 2016 prevedeva espressamente solo per le garanzie fideiussorie.

Lo stesso decreto correttivo ha modificato, inoltre, il comma 11 della medesima norma, al fine di specificare che gli appalti per i quali l'amministrazione ha facoltà di non richiedere una garanzia sono quelli che hanno ad oggetto affidamenti di contratti di importo inferiore a 40.000 Euro, nonché per gli altri appalti già previsti nel medesimo comma, ossia le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. Resta fermo quanto stabilito nell'ultimo periodo della norma in commento, ossia che l'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Il sistema delle garanzie nell'esecuzione dei contratti pubblici

Tra le novità introdotte rispetto alla disciplina previgente, si segnalano sin da ora i) la possibilità per le stazioni appaltanti, a determinate condizioni, di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva, ii) lo svincolo automatico della garanzia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, iii) l'unificazione della disciplina delle garanzie e delle coperture assicurative applicabile ai raggruppamenti temporanei di operatori economici e iv) l'applicabilità anche alle concessioni della generalità della disciplina sulle garanzie di esecuzione, che però non si applica con riferimento ai settori speciali.

La garanzia definitiva propriamente detta

La garanzia definitiva propriamente detta è quella disciplinata dai primi cinque commi dell'art. 103, d.lgs. n. 50/2016. Si tratta di una garanzia che l'appaltatore è tenuto a costituire per la sottoscrizione del contratto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, per un importo pari al 10% dell'importo del contratto medesimo.

Il legislatore prevede, in alternativa alla presentazione di una fideiussione, la possibilità di costituire la garanzia definitiva mediante cauzione, ossia mediante il deposito di una somma di denaro a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto.

La giurisprudenza ha ritenuto legittima la presentazione di un assegno circolare, che è mezzo ordinario di pagamento delle obbligazioni pecuniarie che assicura la disponibilità della somma dovuta (T.A.R. Napoli, V, n. 1359/2017; Cons. St., V, n. 5554/2015).

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è tenuto a prestare la garanzia definitiva in favore della stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

Sulla costituzione della garanzia di esecuzione la giurisprudenza ha precisato che in mancanza di espressa previsione, la garanzia possa essere prestata entro il termine ultimo della stipula del contratto di appalto. Ciò appare ragionevole anche alla luce della finalità assolta dalla garanzia definitiva, che è quella di garantire il puntuale adempimento della prestazione contrattuale. Conseguentemente, la stazione appaltante può legittimamente revocare l'aggiudicazione in seguito alla mancata presentazione della garanzia entro il termine ultimo stabilito. Si osserva che il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione è atto dovuto, rispetto al quale la stazione appaltante non dispone di alcun potere discrezionale, dovendo limitarsi a prendere atto della mancata presentazione della garanzia (cfr. Cons. St., IV, n. 34/2016).

La circostanza che la lex specialis non stabilisca un termine per l'invio della documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, consente alla stazione appaltante, e in particolare al RUP, di imporre un termine perentorio a pena di decadenza per la produzione della documentazione di garanzia, purché tale termine sia ragionevole e congruo. Si vuole in tal modo evitare che la fase provvisoria si protragga indeterminatamente (Cons. St., IV, n. 738/2018; T.A.R., Milano, I, n. 1766/2017 n. 1766) (Matha).

La garanzia definitiva è prevista a copertura dei rischi di un eventuale mancato adempimento totale o parziale del contratto e va effettivamente prestata soltanto dal soggetto aggiudicatario.

Essa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., e deve essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Come si è anticipato, la garanzia definitiva assolve a una duplice finalità. Da un lato, essa mira a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, nonché il risarcimento dei danni causati dall'eventuale inadempimento alle stesse obbligazioni. Dall'altro lato, tale garanzia assicura il rimborso delle maggiori somme pagate all'esecutore rispetto a quanto dovuto in base alle risultanze della liquidazione finale, restando salva in ogni caso la facoltà della stazione appaltante di agire nei confronti dell'appaltatore per il maggior danno eventualmente subito (Caringella).

La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, entro i limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per portare a termine l'esecuzione del contratto in caso di risoluzione disposta in danno dell'appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, leggi e regolamenti in tema di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La giurisprudenza ha sottolineato che l'incameramento della cauzione definitiva postula una valutazione dei profili soggettivi dell'inadempimento, poiché la serietà dell'impegno ad adempiere il contratto va commisurata allo sforzo di diligenza esigibile dal concorrente. (T.A.R., Napoli, I, n. 12610/2010).

Il legislatore ha espressamente previsto, quali conseguenze per la mancata costituzione della garanzia, i) la decadenza dell'aggiudicatario dall'affidamento e ii) l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione del contratto in favore del concorrente secondo in graduatoria (Cfr. ex multis, Cons. St., IV, n. 34/2016, secondo cui «sussiste l'obbligo per l'aggiudicatario ed esecutore dell'appalto di costituire una garanzia fideiussoria on la conseguenza che la mancata costituzione determina la decadenza dall'affidamento, senza alcuna discrezionalità da parte dell'amministrazione alle conseguenze del mancato adempimento»).

La garanzia definitiva cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Come si è già anticipato, l'art. 103, d.lgs. n. 50/2016, ha previsto in via generale che l'importo della garanzia definitiva sia pari al 10% dell'importo contrattuale, per tale intendendosi l'importo di aggiudicazione e non quello posto a base di gara.

Tuttavia, al fine di promuovere il ricorso a centrali di committenza, il legislatore ha previsto che la stazione appaltante, in caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, possa stabilire per la garanzia definitiva un importo anche inferiore (e certamente mai superiore) al 10% dell'importo di aggiudicazione (Caringella).

Inoltre, il comma 1 dell'art. 103, al fine di tutelare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi stabiliti, prevede che «in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%».

In ogni caso, la misura della garanzia deve essere indicata negli atti e nei documenti che sono alla base dell'affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

La giurisprudenza sul punto ha sottolineato che «nel caso in cui il bando di gara si sia limitato ad escludere l'obbligo della prestazione della cauzione provvisoria, senza nulla disporre in merito alla presentazione dell'impegno del fideiussore alla prestazione della garanzia definitiva, lo stesso bando deve intendersi integrato ex lege nel senso della necessità, da parte degli offerenti, di provvedere a quest'ultimo adempimento» (In termini, T.A.R., Palermo, n. 2286/2007).

Anche alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste con riferimento alla garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi in cui la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, la stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della stessa. In caso di inottemperanza, si prevede che la reintegrazione abbia luogo sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'esecutore.

In assenza di un termine perentorio posto dall'Amministrazione, la presentazione delle garanzie ex art. 103, d.lgs. n. 50/2016 è ammessa fino alla data di stipulazione del contratto. (T.A.R. Roma, II, n. 7486/2019).

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, lo svincolo della garanzia avviene automaticamente e progressivamente in relazione all'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Il suo ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante del relativo certificato.

La garanzia è automaticamente svincolata, senza che sia necessario un nulla osta da parte del committente, previa consegna all'istituto garante – da parte dell'appaltatore o del concessionario – degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o derogatorie.

Qualora entro quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga non si proceda allo svincolo della garanzia, si avrà un'ipotesi di inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è stata prestata.

Le «altre garanzie definitive»

Come si è avuto modo di anticipare, oltre alla garanzia definitiva propriamente detta l'art. 103 del Codice disciplina anche «altre garanzie definitive», ciascuna deputata ad assolvere una specifica funzione.

In modo particolare: i) il comma 6 disciplina la c.d. garanzia per il pagamento della rata di saldo, di importo pari alla rata medesima; ii) il settimo comma disciplina la garanzia assicurativa che l'esecutore è tenuto a prestare per coprire i «danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori» e per assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi e derivanti dall'esecuzione dei lavori; iii) l'ottavo comma disciplina le polizze decennali che l'esecutore di lavori il cui importo superi il doppio della relativa soglia di rilevanza comunitaria è tenuto a prestare, al fine di tutelare le stazioni appaltanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi che eventualmente dovessero verificarsi nel decennio successivo al collaudo (c.d. polizza indennitaria decennale), nonché al fine di assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi e derivanti da rovina dell'opera (c.d. polizza di responsabilità civile decennale).

Esenzioni dall'obbligo di prestare garanzie di esecuzione

L'art. 103, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, in attuazione del principio di proporzionalità del sistema delle garanzie, ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti, in casi specifici e previa adeguata motivazione, di rinunciare alla garanzia di esecuzione.

La norma in commento si riferisce unicamente agli appalti e, dunque, ne va esclusa l'applicazione alle concessioni.

Tale disposizione, non contemplata dal Codice previgente, riproduce sostanzialmente l'art. 54, commi 8 e 9, r.d. n. 827/1924 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), che non rientra nelle disposizioni abrogate dall'art. 217 del nuovo Codice e che quindi deve considerarsi tuttora vigente. Anche in base a tale norma, infatti, laddove vi siano aggiudicatari di notoria solidità e per i casi e le materie previsti dalla legge, l'amministrazione procedente ha la possibilità di non richiedere una cauzione a garanzia dell'esecuzione di forniture o lavori, a condizione che si dia luogo ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Sull'applicabilità di tale previsione all'istituto della cauzione, si era pronunciata l'AVCP con il parere A.G. n. 21/2012. Essa aveva ribadito il carattere imperativo e non derogabile, neppure su comune accordo delle parti, della disposizione in materia di garanzie di esecuzione e, conseguentemente, aveva fornito un'interpretazione ristretta dell'art. 54, r.d. n. 827/1924, ritenendolo applicabile unicamente agli acquisti in economia, in cui le esigenze di semplificazione e celerità del procedimento potevano prevalere sulle garanzie richieste (cfr. parere AVCP 8 marzo 2012, n. AG 41/2011; parere AVCP 5 dicembre 2012, n. AG 21/2012).

È evidente che, con il suo esplicito recepimento all'interno del nuovo Codice, la norma assume una portata ben più ampia e perde quel carattere di residualità attribuitole dall'AVCP (Matha).

Sotto il profilo oggettivo, l'esenzione si applica non soltanto alle procedure semplificate di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, ma anche i) agli appalti, «da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità», ii) alle «forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati».

È evidente che la possibilità di esenzione in esame è subordinata dalla legge al ricorrere di precisi e tassativi presupposti, che non possono formare oggetto di interpretazioni analogiche: si tratta di una facoltà di cui la stazione appaltante può discrezionalmente scegliere di avvalersi, ma solamente in presenza dei presupposti di legge.

L'art. 103, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, prevede poi che l'esonero dalla prestazione della garanzia debba essere i) adeguatamente motivato e ii) subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

In ossequio al principio di trasparenza pare opportuno che già nel bando o nella lettera di invito si preveda la possibilità di una rinuncia alla prestazione della garanzia, al ricorrere dei relativi presupposti.

L'espressione «operatori economici di comprovata solidità» è molto vaga e lascia spazio a molti dubbi che ne impongono un'utilizzazione moderata e limitata agli appalti di discreto importo e di rapida esecuzione. È evidente, infatti, che più è elevato l'importo del contratto (e più è lunga la durata dell'esecuzione), più vi è il rischio che la situazione di comprovata solidità possa mutare. In ogni caso, si ritiene che l'operatore economico debba fornire prova puntuale di tale solidità (Caringella).

Bibliografia

Caringella, Protto, Il Codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, Roma, 2017; Caringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma 2021; Codice dei Contratti Pubblici, (a cura di Esposito) Milano, 2017; Codice dei Contratti Pubblici (a cura di Giuffrè, Provenzano, Tranquilli), Napoli, 2019; Matha, Il sistema delle garanzie nell'esecuzione dei contratti pubblici, Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma 2021; I. Raiola, Commento all'art. 103 del Codice, in R. Garofoli, Ferrari (a cura di), Codice dei contratti pubblici, p. 1821; Cabiddu, Colombo(a cura di), Commentario al nuovo codice dei contratti pubblici, p. 410;Mastragostino (a cura di), Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, Torino, 2017, p. 452.

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