Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 127 - (Pubblicità e avviso periodico indicativo) 1(Pubblicità e avviso periodico indicativo)1 [1. Alla pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di cui alla presente sezione. 2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A sono pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. A tal fine gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato nell'allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione C2. 3. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse; c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A, le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione B; d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse. 4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall'avviso può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b) può coprire un periodo di due anni.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo. [2] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164). InquadramentoL'art. 127 è il primo dei sei articoli dedicati agli strumenti di indizione di una gara nell'ambito dei settori speciali e alle relative forme di pubblicità preventive e successive. La norma in commento ha in parte una portata generale nella misura in cui, mediante il rinvio all'art. 73 e 74 del d.lgs. n. 50/2016, estende anche ai settori speciali le forme di pubblicità a livello nazionale per bandi e avvisi e le modalità per la messa a disposizione per via elettronica dei documenti di gara previste per i settori ordinari (art. 127, comma 1). Si tratta di un'impostazione analoga a quella adottata dal d.lgs. n. 163/2006, in cui la disciplina sulle forme di pubblicità a livello nazionale era definita per relationem (in virtù del richiamo operato dall'art. 206 all'art. 66 del medesimo decreto). A parte questa disposizione a contenuto più generale, la norma in commento (da 2 a 4) fornisce una regolamentazione dettagliata, degli avvisi periodici indicativi, recependo le disposizioni dell'art. 67 della Direttiva 2014/25/UE e confermando in larga parte l'impostazione previgente di cui all'art. 223 del d.lgs. n. 163/2006. Restano, infatti confermate le diverse funzioni cui, a seconda delle modalità di utilizzo, può assolvere l'avviso periodico indicativo (di mera preinformazione ovvero di indizione della gara); ne rimane confermata la natura facoltativa dell'avviso periodico indicativo quale strumento di preinformazione, enfatizzata dall'utilizzo nel comma 2 del verbo «possono». Rispetto alla previgente disciplina, viene meno l'indicazione che limitava l'oggetto della preinformazione ai gruppi di prestazioni (servizi o forniture) di importo complessivo stimato pari o superiore a 750.000 (cui, invece, l'art. 223, comma 1, lett. a), b), e c), del d.lgs. n. 163/2006 correlava l'adozione dell'avviso periodico indicativo). Da segnalare, peraltro, come la tendenza, alla progressiva assimilazione tra disciplina nei settori speciali e quella sui settori ordinari attraverso l'estensione a questi ultimi di istituti inizialmente previsti per primi (nella logica di introdurre strumenti di flessibilità e semplificazione delle procedure di affidamento) trovi con riferimento all'istituto in questione una sua manifestazione. Infatti, per quanto riguarda i settori ordinari, alla tradizionale funzione di anticipata informativa al mercato, si affianca anche la possibilità che l'avviso di preinformazione previsto per i settori ordinari (art. 70) assolva ad un ruolo sostitutivo del bando di gara (sicché la differenza tra i due istituti si risolve essenzialmente nel diverso nomen). Problemi attuali: le funzioni dell'avviso periodico indicativoConsiderazioni preliminari L'avviso periodico indicativo risponde, dunque, ad una duplice funzione: i) una generica di preinformazione, vale a dire di anticipazione agli operatori interessati in merito al programma degli appalti, che la stazione appaltante intende affidare nel corso dell'anno successivo (art. 127, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016); ii) e una funzione sostitutiva del bando di indizione della gara (art. 127, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016). La funzione di pre-informazione al mercato (art. 127, comma 2) Il ricorso all'avviso periodico indicativo risponde all'obiettivo di assicurare una informativa preventiva al mercato in ordine all'intenzione di programmare determinate tipologie di appalti nei dodici mesi successivi per gli appalti di lavori, servizi e forniture e nei due anni successivi in caso di appalti per l'affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici (Perfetti, 113; Carullo, Iudica, 1162; Caringella, Protto, 1312). In sostanza, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione alle gare, l'ente aggiudicatore può comunicare al mercato la propria intenzione di procedere nel corso dell'anno successivo all'affidamento di una serie di contratti, dando così modo agli operatori potenzialmente interessati di disporre di un periodo di tempo adeguato per «prepararsi» a prendere parte alle successive procedure di confronto competitivo. In tal caso, l'avviso indicativo periodico risponde ad un ruolo, nella sostanza, equivalente a quello assolto nei settori ordinari, dagli avvisi di preinformazione disciplinati all'art. 70 del d.lgs. n. 50/2016. Ne consegue che l'ente aggiudicatore dovrà, poi, procedere a indire le singole procedure per l'affidamento dei contratti con gli oggetti indicati nell'avviso, la pubblicazione del quale, in continuità con la disciplina previgente (art. 223 del d.lgs. n. 163/06), non ha carattere obbligatorio, ma facoltativo. Sotto tale profilo, l'istituto sembra avere un ambito di applicazione maggiormente ampio rispetto alla previgente disciplina in base alla quale la preinformazione doveva riguardare forniture e servizi che per gruppi di prodotti fossero di importo complessivo di importo pari o superiore a 750.000 Euro (più alto rispetto alle soglie, aggiornate a cadenza biennale, di applicazione della disciplina Europea). L'articolo in commento non fa riferimento ad alcun importo minimo, tuttavia, la circostanza che «per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35» sia previsto espressamente che l'avviso sia pubblicato anche dall'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, induce a ritenere che la preinformazione possa essere riferita anche ad affidamenti a rilevanza nazionale. L'avviso va pubblicato «possibilmente» entro il 31 dicembre di ogni anno; deve contenere le informazioni di cui all'all. XIV, parte II, sezione A e, fatte salve le ulteriori forme di pubblicità a livello nazionale dettate nell'art. 73 del d.lgs. n. 50/2016, è pubblicato dall'ente aggiudicatore su sul suo profilo (internet) di committente e, se relativo ad appalti superiori alle soglie Europee, anche dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea (art. 127, comma 2). A tal fine, gli enti aggiudicatori sono tenuti ad inviare a tale Ufficio una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul proprio profilo del committente (contenente le informazioni di cui all'all. XIV, parte II, sezione C). Ala pubblicazione dell'avviso indicativo periodico completo di tutti gli elementi previsti dalla disciplina consegue la possibilità per l'ente aggiudicatore di beneficiare di una riduzione dei termini procedurali. Non si tratta di un effetto automatico nel senso che una scelta, in tale senso, è ovviamente rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'ente aggiudicatore, ma la pubblicazione dell'avviso costituisce precondizione necessaria perché tale facoltà possa essere esercitata. In virtù del rinvio operato dall'art. 122 agli artt. 60 e 61, in caso di procedura aperta, il termine di presentazione delle offerte può essere ridotto da 35 giorni a 15 giorni; da 30 a 15 nel caso di procedura ristretta. Seconda funzione: mezzo di indizione di procedura ristretta o negoziata (art. 127, comma 3) La seconda funzione è quella sostituiva del bando di gara. In tal caso, l'avviso periodico indicativo deve contenere: a) oltre alle informazioni indicate nell'allegato XIV, parte II, sezione A) e a anche quelle elencate nell'allegato XIV, parte II, sezione B) dal titolo «informazioni aggiuntive che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara o consente una riduzione dei termini di ricezione delle candidature o delle offerte (art. 127, comma 3, lett. a)); b) specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare mediante la successiva gara (art. 127, comma 3, lett. b)); c) espressa indicazione che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara, con invito agli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse (art. 127, comma 3, lett. d)). Ne consegue che l'avviso possa essere utilizzato come mezzo di indizione di gara solo quando il contratto sarà affidato mediante procedura ristretta e negoziata; non può invece essere utilizzato in vista di un successivo affidamento mediante dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione (v. anche art. 123, comma 3). Le forme di pubblicità sono analoghe a quelle previste nel caso in cui l'avviso assolva alla funzione di preinformazione. In sintesi, nell'ipotesi in questione, la sequenza procedimentale può essere così sintetizzata: i) l'ente aggiudicatore pubblica l'avviso periodico indicativo, nel quale, oltre a precisare che procederà all'aggiudicazione mediante procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione del bando, invita i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto; ii) dopo che siano trascorsi almeno 35 giorni dopo l'invio per la pubblicazione e prima che siano decorsi 12 mesi dalla pubblicazione (ovvero 24 mesi in caso di appalti per l'affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX al Codice), l'ente aggiudicatore invita tutti i candidati a confermare l'interesse a suo tempo manifestato sulla base delle informazioni particolareggiate relative all'appalto prima di iniziare la selezione sulla base di criteri non discriminatori ed obiettivi; iii) l'invito a confermare l'interesse deve contenere una serie di informazioni necessarie per consentire agli operatori di fare ponderate valutazioni in merito alla effettiva sussistenza del proprio interesse, ad esempio: a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; b) tipo di procedura: ristretta o negoziata; c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi; d) tipologia del contratto oggetto di affidamento (acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme); iv) l'ente aggiudicatore procede alla selezione degli operatori economici che abbiano confermato il proprio interesse, invitandoli a presentare offerta. Questioni applicative.1) Quali sono i contenuti dell'avviso periodico indicativo? I contenuti dell'avviso periodico indicativo variano in ragione della funzione cui lo stesso assolve. Nell'ipotesi in cui l'avviso periodico risponda alla prima funzione sopra vista, vale a dire sia pubblicato come pre-informazione al mercato ed eventualmente al fine di ottenere una contrazione della tempistica per la presentazione delle offerte in caso di successiva procedura aperta (v. supra, par. 2.2), lo stesso dovrà contenere le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte II, sezione A), del Codice intitolato «informazioni che devono figurare in ogni caso». Come emerge dall'intitolazione, tali informazioni rappresentano un contenuto minimo e riguardano: «1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Principale attività esercitata. 3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV); b) per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero (codici CPV); c) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV). 4. Data di invio dell'avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel profilo di committente. 5. Altre eventuali informazioni». Tali informazioni riguardano l'ipotesi in cui l'avviso abbia per oggetto appalti a rilevanza nazionale. Laddove invece siano ricompresi appalti a rilevanza Europea, l'avviso periodico indicativo deve recare le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte II, sezione C) intitolato «informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di gara». Si tratta in particolare delle seguenti: «1. Nome, numero di identificazione, ove previsto dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Principale attività esercitata. 3. Codici CPV. 4. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL). 5. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell'avviso periodico indicativo». Nella diversa fattispecie in cui invece l'avviso periodico funga da mezzo di indizione di gara ai sensi dell'art. 127, comma 3, lo stesso dovrà: a) fare specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare mediante la successiva gara; b) riportare l'espressa indicazione che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara, con invito agli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse; c) contenere, oltre alle informazioni indicate nell'allegato XIV, parte II, sezione A), anche quelle elencate nell'allegato XIV, parte II, sezione B), di seguito riportate: «1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto o gli appalti. 2 Posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d'oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'art. 74, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara. 3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti. 4. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare. 5. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro, precisando tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilità. 6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio. 8. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse. 9. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse. 10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte. 11. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare. 12. Indicare: a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. b) Tipo di procedura d'appalto (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate). 13. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto. 14. Eventualmente, indicare se: a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta o accettata; b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica; c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica; d) sarà accettato il pagamento elettronico. 15. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta. 16. Criteri, se noti, definiti all'art. 95 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'art. 131, o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare». BibliografiaCaringella, Protto, Codice e regolamento unico dei contratti pubblici, Roma, 2011; Carullo, Iudica, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Milano, 2018; Perfetti, Codice dei contratti pubblici commentato, Vicenza, 2017. |