Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 200 - (Disposizioni generali) 1

Domenico Galli
Adriano Cavina

(Disposizioni generali)1

[1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:

a) concessione di costruzione e gestione;

b) affidamento unitario a contraente generale;

c) finanza di progetto;

d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonché quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia2.]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo.

Inquadramento

La norma in commento apre un blocco di quattro disposizioni (Parte V del Codice) dedicate alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi (art. 200-203). Queste disposizioni discendono dai criteri direttivi dettati dalla l. n. 11/2016 che, da un lato, esplicitava il principio costituito dal necessario superamento delle disposizioni di cui alla l. n. 443/2001 (c.d. Legge Obiettivo), dall'altro, si soffermava – più che sugli aspetti procedurali di scelta del contraente – sulle attività di pianificazione e programmazione degli interventi, sulle modalità di allocazione delle risorse, sulle attività propedeutiche all'avvio degli interventi (procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)) ed infine sul monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi. Nel complesso, rispetto alla disciplina previgente, l'attuale regolamentazione si presenta modificata in modo significativo (il solo d.lgs. n. 163/2006 dedicava alle infrastrutture strategiche un ampio corpo di disposizioni (art. 161-194); il che si spiega agevolmente con il fatto che, nell'assetto previgente, la disciplina costituiva un corpus a sé stante, un sistema per lo più conchiuso che imponeva una autonoma regolamentazione. La circostanza che istituti in un primo tempo previsti come strumenti derogatori destinati solo a questa tipologia di interventi abbiano assunto nel Codice del 2016 carattere ordinario, consente di completare la nuova disciplina in virtù di specifici richiami a quella generale (v. commento all'art. 194).

In sostanza, non più un modello «che prevedeva corsie preferenziali per la realizzazione di opere assistite dal contingente favore degli dei, ma un ritorno al glorioso modello assai ottimistico e razionale comprensivo della programmazione» (Portaluri, 1061).

Sino alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, il quadro normativo nazionale era stato significativamente caratterizzato dall'impostazione adottata con la Legge Obiettivo, che nasceva con la finalità del rilancio infrastrutturale del Paese attraverso il «superamento di particolarismi e localismi esasperati». Tale obiettivo avrebbe dovuto essere perseguito attraverso la centralizzazione del processo di individuazione ed ammissione al finanziamento delle opere considerate strategiche per il Paese, così da consentire e facilitare la riduzione dell'impatto dei veti da parte degli enti locali e da disegnare un regime speciale per un numero limitato di opere prioritarie, creando una «corsia preferenziale» per il finanziamento, l'approvazione progettuale e l'esecuzione delle opere definite quali infrastrutture strategiche nazionali.

L'applicazione della norma ha poi avuto un'evoluzione che ha condotto alla proliferazione delle opere considerate strategiche, a fronte, però, di una mancanza di disponibilità di risorse pubbliche a copertura delle stesse: infatti, dal primo elenco di 196 opere strategiche della Legge Obiettivo, approvato dal CIPE il 21 dicembre 2001, per un totale di circa 125 miliardi di Euro, si è passati a quello contenuto nell'Allegato XI Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza del 2013, con 231,8 miliardi di Euro, di cui soli 118 miliardi disponibili (Caringella, Protto, 822).

Le disposizioni in questione comportano, dunque, il «superamento del sistema introdotto dalla legge obiettivo, una ricognizione delle opere in programma e una nuova programmazione e riallocazione delle risorse, fondata sul Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL), quale specifica declinazione in subiecta materia della generale previsione recata dall'art. 2, commi, 1 e 7, del d.lgs. n. 228/2011 e sul Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), con vincolo a comprendere nella nuova programmazione solo gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti» (Cons. St., parere, n. 855/2016).

Progettazione e realizzazione delle infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese non risponderanno più alla logica dell'urgenza e della specialità, ma saranno assoggettate essenzialmente alla disciplina ordinaria sui lavori pubblici (Carullo, Iudica, 1405).

Infrastrutture e insediamenti prioritari mantengono, pertanto, il loro carattere di singolarità, con limitato riguardo ad aspetti – non più legati alla fase di scelta del contraente – ma programmatori e di monitoraggio (Tariciotti, 2790).

In questa prospettiva, la norma in questione, che a differenza delle altre si concentra anche sui sistemi di realizzazione delle opere ed infrastrutture, è la sola che ha un contenuto realmente coerente con il suo inserimento nel Codice dei contratti.

I sistemi di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari

La disposizione in commento disciplina la materia dei sistemi di realizzazione degli interventi in questione, riproducendo con rilevanti elementi di differenziazione quanto previsto dall'art. 173 del d.lgs. n. 163/2006 (art. 200, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016).

L'abrogato art. 173 stabiliva che, in deroga alle previsioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 163/2006, la realizzazione delle infrastrutture fosse oggetto di: a) concessione di costruzione e gestione (oggi, concessione di lavori pubblici); b) affidamento unitario a contraente generale. In base a questa disposizione, il novero degli strumenti previsti dalla disciplina speciale risultava, al tempo stesso, ampliato e compresso.

Infatti, allo schema della concessione – utilizzabile anche per gli interventi ordinari – era affiancato quello del contraente generale, il ricorso al quale era escluso, invece, dalla disciplina ordinaria ed ammesso solo per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie ed insediamenti produttivi. In sostanza, due soli erano i sistemi utilizzabili, la concreta scelta dei quali, rimessa al committente, era condizionata dalle caratteristiche dell'intervento, presupponendo il ricorso alla concessione di costruzione e gestione l'attitudine dell'opera a generare adeguati flussi di cassa dalla relativa gestione. Il ricorso al contraente generale – che rappresentava l'elemento di principale innovazione della disciplina in tema di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (cfr. commento all'art. 194) – costituiva la sola opzione plausibilmente esercitabile nell'ipotesi di c.d. opere fredde.

La l. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 41, comma 5-bis), ha chiarito anche la possibilità dell'utilizzo della c.d. finanza di progetto ad iniziativa del promotore. Si trattava di una precisazione che non spostava nella sostanza il contenuto della norma in quanto, anche in assenza di tale precisazione, poteva ritenersi ammesso il ricorso a tale istituto che, al di là delle modalità di avvio della procedura di scelta, si risolve, comunque, nella sottoscrizione di un contratto di concessione.

Con l'articolo in commento, l'impostazione della disciplina viene modificata in termini sostanziali, in quanto viene superato – in modo esplicito – il connotato di tipicità dei sistemi utilizzabili.

Se, infatti, come si è detto, la realizzazione delle infrastrutture in questione poteva avere luogo soltanto mediante il ricorso alla concessione di costruzione e gestione e al contraente generale, l'art. 200 stabilisce che «la realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte, è oggetto di: a) concessione di costruzione e gestione; b) affidamento unitario a contraente generale; c) finanza di progetto; d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare» (comma 2).

È stato, infatti, evidenziato come la disposizione contenuta nel comma 2, lett. d) della norma in commento abbia abbandonato la «tipicità» degli strumenti contrattuali e organizzativi di realizzazione delle infrastrutture strategiche, ammettendo la possibilità di ricorrere, nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, a qualunque altra forma di affidamento prevista dal Codice, con il solo limite dell'accertata compatibilità della procedura di affidamento scelta con la tipologia dell'opera da realizzare.

Sembrerebbe, quindi, che il nuovo Codice lasci spazio agli strumenti ordinari quali l'appalto e gli altri previsti dal Codice stesso, tra cui la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura in materia di opere infrastrutturali prioritarie che presentino le caratteristiche di compatibilità richieste (Caringella, Protto, 822).

Nell'ipotesi in cui le infrastrutture e gli insediamenti prioritari siano finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o dal connesso Piano Nazionale Complementare (PNC), troveranno peraltro applicazione le misure di semplificazione, accelerazione e inclusione sociale e lavorativa introdotte dal d.l. n. 77/2021 (v. in particolare i commenti agli artt. 47, 47-quater, 48 e 50 al d.l. n. 77/2021).

Le competenze del MIT (ora MIMS)

Il modello della Legge Obiettivo riproposto nel Codice del 2006 era impostato sul ruolo centrale del CIPE cui competeva – in sostanza – il potere di qualificare una infrastruttura come strategica, con la sua conseguente attrazione nello speciale regime previsto per le infrastrutture strategiche.

L'inserimento dell'opera nell'ambito del programma Infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE ne comportava, infatti, la qualificazione come strategica e di preminente interesse nazionale.

La delibera di approvazione del programma costituisce un atto di programmazione di contenuto unitario e con effetti estesi a tutto il territorio (Cons. St., VI, n. 2637/2003).

Il CIPE operava in una duplice composizione, a seconda che l'infrastruttura avesse o meno carattere interregionale o internazionale, secondo la definizione dell'art. 162, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 163/2006. In quest'ultimo caso, l'approvazione era effettuata dal CIPE, nella sua composizione allargata anche ai presidenti delle regioni e province autonome direttamente interessate dal tracciato della infrastruttura. Per le altre opere che – pur avendo un carattere strategico – insistevano, invece, sul territorio di una sola regione, l'inserimento nell'ambito del programma presupponeva la sottoscrizione di un'intesa quadro tra Governo e la regione o provincia autonoma interessata, con cui venivano definite le modalità di partecipazione di queste ultime alle attività di progettazione, affidamento lavori e monitoraggio delle attività.

Nel nuovo quadro di riferimento, così come definito dall'articolo in commento e dai seguenti, assume un ruolo centrale l'attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi MIMS). A quest'ultimo sono, infatti, demandate le valutazioni circa l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese da inserire negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione, disciplinati al successivo art. 201 del Codice.

In linea generale, infrastrutture ed insediamenti prioritari sono valutati e inseriti dal MIT (MIMS) negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione (art. 200, comma 1). In fase di prima individuazione degli interventi, il MIT (MIMS) è chiamato ad effettuare una ricognizione di tutti quelli già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (19 aprile, 2016), con l'obiettivo di procedere ad una revisione dei progetti per una valutazione finalizzata alla selezione delle infrastrutture prioritarie. All'esito di tale ricognizione, il Ministro delle infrastrutture e trasporti propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), che sostituisce tutti gli altri strumenti di pianificazione e programmazione ed il cui contenuto deve tener conto di quanto indicato al successivo art. 201, comma 3, che disciplina i nuovi strumenti di pianificazione e programmazione (art. 200, comma 3).

La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti. Si considerano tali quelle relative agli interventi per i quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento dell'opera, nonché quelle che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (art. 200, comma 3, ult. per.).

L'attività di revisione è lo strumento idoneo a valutare e rivedere i progetti sovradimensionati, ma non ancora realizzati, anche se già inclusi nelle precedenti programmazioni.

Finanziata a valere sull'istituendo Fondo per la progettazione di fattibilità e la project review delle infrastrutture di preminente interesse nazionale, di cui al successivo art. 202, comma 1, lett. a), tale attività concorrerà alla revisione dei progetti infrastrutturali non ancora avviati (per verificare la possibile ridefinizione delle fasi realizzative e delle caratteristiche funzionali) oltre che all'individuazione di eventuali finanziamenti da revocare tra quelli i cui stanziamenti erano iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle opere di preminente interesse nazionale previsti dall'abrogata Legge Obiettivo (Caringella, Protto, 823).

La norma – anche nella versione modificata dal d.lgs. n. 56/2017 – sembrerebbe non chiarire se gli interventi per i quali si sia già pervenuti ad obbligazioni giuridiche vincolanti debbano essere semplicemente sottoposti alla attività di revisione ovvero inseriti nell'elenco delle opere prioritarie (Tariciotti, 2791).

In realtà, la disposizione (comma 2, secondo periodo, art. 200) distingue in termini chiari l'attività di «ricognizione», evidenziandone la sua funzione strumentale rispetto alla definizione dell'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione, elenco che, ai sensi dell'art. 201, comma 3, dovrebbe ricomprendere quelli valutati meritevoli di finanziamento. In questa prospettiva, tenendo conto sia dell'interpretazione letterale che di quella logico sistematica, deve escludersi, in linea anche con la finalità delle attività di revisione, l'automatico inserimento nell'elenco degli interventi per i quali vi sia un impegno giuridico vincolante ma la cui esecuzione non sia stata ancora avviata.

Lo schema nella sua semplicità richiedeva necessariamente una normazione transitoria che regolasse il destino delle opere incompiute o esistenti solo sulla carta e il comma 3 dell'art. 200 affida al MIT la ricognizione di tali situazioni ai fini del loro eventuale inserimento nel primo DPP (Portaluri, 1063).

Questioni applicative

1) Il ricorso al contraente generale.

Il ricorso al contraente generale, nella disciplina ordinaria, come si è visto (v. commento all'art. 195), è limitato alle opere di importo pari o superiore ai 100 milioni di Euro e deve essere motivato in ragione della complessità dell'intervento e di altre esigenze, al fine di garantire un adeguato livello di qualità, sicurezza ed economicità (art. 195, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016). La circostanza che – con una clausola di chiusura – l'art. 200, comma 2, lett. d) abbia previsto anche la possibilità di ricorrere a qualunque altra forma di affidamento compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare, induce a ritenere che le sopradescritte condizioni stabilite per la generalità degli interventi debbano trovare applicazione anche nell'ipotesi di infrastrutture e insediamenti prioritari. In sostanza, per quanto sia presumibile che questa tipologia di interventi si caratterizzi, già di per sé, per la presenza degli elementi che consentono il ricorso a contraente generale, è pur vero che, in caso di loro assenza, l'opera potrà essere comunque realizzata con gli altri strumenti previsti dalla normativa.

Bibliografia

Caringella, Protto, Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, Roma 2017; Carullo, Iudica, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Milano, 2018; Portaluri, Infrastrutture e insediamenti prioritari, in Garofoli, Ferrari, La nuova disciplina degli appalti pubblici, Molfetta, 2016; Tariciotti, Infrastrutture e insediamenti prioritari in Garofoli, Ferrari, Codice dei contratti pubblici, Molfetta, 2017.

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