Decreto Legge - 31/05/2021 - n. 77 art. 51 - (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 )

Francesco Mascia

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;"1;

2.2. alla lettera b), le parole "di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016";

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2, le parole "agli articoli 61 e 62" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 62";

b-bis) all'articolo 2-ter:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e dopo le parole: "legati alla stessa funzione," è inserita la seguente: "anche"2;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2-bis) al comma 3, dopo le parole: "esiti delle interrogazioni"  sono inserite le seguenti: ", anche demandate al gruppo interforze tramite il 'Sistema di indagine gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno," 3;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2, le parole "su determinazione" sono sostituite dalle seguenti: "su parere";

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "ciascuna di esse nomini uno o due componenti" sono inserite le seguenti: ", individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,";

3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile."4;

4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole "fino a un quarto" sono inserite le seguenti: "e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter";

5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente" 5;

f) all'articolo 8, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;

b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso" 6;

g) all'articolo 13, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

h) all'articolo 21, comma 2, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.

3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto- legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto 7.

[1] Punto modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione.

[2] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione.

[3] Numero inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione.

[4] Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione.

[5] Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione.

[6] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione.

[7] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione.

Inquadramento

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza statuisce che l'obiettivo della semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici debba essere attuato non solo attraverso misure a regime, ma anche mediante interventi urgenti da introdurre con una “normativa speciale sui contratti pubblici che rafforzi le semplificazioni già varate con il decreto-legge n. 76/2020 e ne proroghi l'efficacia fino al 2023”, e concernenti:

- Le verifiche antimafia e protocollo di legalità;

- La conferenza di servizi veloce;

- La limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del danno sia dolosamente voluta dal soggetto che abbia agito, ad esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia;

- L'istituzione del collegio consultivo tecnico;

- L'individuazione di un termine massimo per l'aggiudicazione dei contratti, con riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione

- L'individuazione di misure per il contenimento dei tempi di esecuzione del contratto, in relazione alle tipologie dei contratti.

L'art. 51 si pone in attuazione di quanto sopra richiesto dal PNRR, prorogando e in alcuni casi modificando diverse disposizioni di cui al d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.

Le modifiche inerenti gli affidamenti diretti e le procedure negoziate sotto soglia comunitaria

Il comma 1 lett. a) n. 1), proroga al 30.06.2023 l'applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, concernente le deroghe in materia di affidamento dei contratti sotto soglia di cui agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Il comma 1 lett. a) n. 2.1) aumenta, invece, la soglia prevista per l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, portandola dall'importo inferiore a € 75.000,00 all'importo inferiore a € 139.000,00. Aggiunge, inoltre, che l'affidamento diretto debba avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del d.lgs. 50/2016 – e non più in base al solo comma 1 dell'art. 30, come previsto dall'art. 36 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, – ed a favore di soggetti, eventualmente individuati tra quelli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del contratto. Il tutto nel rigoroso rispetto del principio di rotazione. L'ufficio di consulenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, chiamato a fornire un chiarimento al riguardo, ha ritenuto che le “pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento” si riferiscano al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016 (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Parere n. 987 del 2 agosto 2021).

Il comma 1 lett. a) n. 2.2) modifica, infine, la disciplina della procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, stabilendo che per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, debbano essere consultati almeno cinque operatori economici ove esistenti, mentre per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, ne debbano essere consultati almeno dieci.

Il comma 3 dell'art. 51 precisa che le predette modifiche all'art. 1 del d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, possano applicarsi solo alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del d.l. 77/2021 (ovvero dal 1.06.2021), e non a quelle «i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto».

Le modifiche inerenti gli affidamenti sopra soglia comunitaria

Il comma 1 lett. b) n. 1), proroga al 30.06.2023 l'applicazione dell'art. 2 del d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, concernente le misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti sopra soglia comunitaria.

Il comma 2 dell'art. 51 specifica, però, che tale proroga non riguardi il comma 4 del medesimo art. 2 del d.l. 76/2020, concernente l'affidamento tramite procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. 50/2016, e con uno speciale regime in deroga, dei lavori, servizi e forniture nell'ambito dei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché'per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi.

Relativamente a tali affidamenti, pertanto, rimane il termine di scadenza del 31.12.2021.

Le modifiche alle norme volte a favorire le sinergie tra il gruppo Ferrovie dello Stato e Anas spa

Il comma 1 lett. b-bis), proroga al 30.06.2023 l'autorizzazione alle società del gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare apposite convenzioni per potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi resi dalle altre società del gruppo, in deroga al d.lgs. n. 50/2016.

La disposizione proroga altresì, al 30.06.2023, la possibilità per Anas spa, di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, anche se non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.

Le modifiche concernenti le verifiche antimafia e protocolli di legalità

Il comma 1 lett. c), proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità. Aggiunge, inoltre, che la verifica antimafia potrà essere ottenuta tramite l'acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le banche dati disponibili, anche demandate al gruppo interforze tramite il 'Sistema di indagine gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Le modifiche riguardanti la sospensione dell'esecuzione dei lavori

Il comma 1 lett. d), proroga l'applicazione dell'articolo 5 del d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, al 30 giugno 2023. Sempre con riferimento all'art. 5 precisa, inoltre, che il Collegio consultivo tecnico, nelle ipotesi di sospensione di cui comma 1, lett. b) (gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19) e lett. d) (gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti), debba rilasciare un parere (e non una determinazione come invece inizialmente previsto).

Le modifiche riguardanti il Collegio consultivo tecnico

Il comma 1 lett. e), reca alcune modifiche all'articolo 6 del d.l. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020. In primo luogo proroga, al 30 giugno 2023, l'obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016. Inserisce poi, al comma 2 dell'art. 6, che i componenti del collegio nominati dalle parti possano essere individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, e stabilisce, ad integrazione del comma 3, che quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo “il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile».

La disposizione abroga, inoltre, il comma 7 dell'art. 6, nella parte in cui veniva riconosciuto ai componenti il Collegio consultivo tecnico un gettone unico onnicomprensivo anche in mancanza di determinazioni o pareri, ed introduce il comma 8-bis, a mente del quale verranno approvate (con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici) apposite Linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio, il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti, l'istituzione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici di un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tal fine i Presidenti dei collegi consultivi dovranno trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Modifiche alle misure di semplificazione previste dall'art. 8, d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020

L'art. 8 del d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, ha introdotto una serie di modifiche e integrazioni al d.lgs. 50/2016, inerenti sia la fase di affidamento che quella di esecuzione dell'appalto. La ratio è stata quella di incentivare e accelerare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento connesse all'emergenza sanitaria del COVID 19.

Il comma 1 lett. f) dell'art. 51 proroga, fino al 30 giugno 2023, esclusivamente le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 8, comma 1, ovvero quelle che: consentono la consegna dei lavori in via d'urgenza senza una particolare motivazione; vietano di imporre ai concorrenti, a pena di esclusione, la visita dei luoghi, o la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati, salvo che detti adempimenti siano strettamente indispensabili; permettono, in relazione alle procedure ordinarie, l'applicazione delle riduzioni dei termini procedimentali senza dar conto delle ragioni di urgenza; consentono l'avvio dei lavori, servizi e forniture che, per qualsiasi ragione, non siano stati inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e/o nel programma biennale di servizi e forniture, e relativi aggiornamenti annuali, ma a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatori. Di contro, le scadenze previste negli altri commi sono rimaste immutate.

Le modifiche inerenti la responsabilità erariale

Il comma 1 lett. h) proroga fino al 30 giugno 2023 le importanti novità introdotte dall'articolo 21, comma 2 del d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, in virtù delle quali, al fine della prova del dolo del funzionario pubblico occorrerà dimostrare la volontà dell'evento dannoso, ed inoltre, per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (17 luglio 2020), la responsabilità amministrativo-contabile è limitata ai soli casi di dolo del soggetto agente, salvo che i danni siano stati cagionati a seguito di una sua omissione o inerzia.

Bibliografia

Caringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma, 2021; Giustiniani-Caringella, I Contratti Pubblici, Roma, 2021; Rovelli, Manuale del RUP, Roma, 2021.

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