Decreto Legge - 31/05/2021 - n. 77 art. 54 - (Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)(Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo) 1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo1. 2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente" 2. 2-ter. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 20163. [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione. [2] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione. [3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione. InquadramentoL'articolo 54 dispone, che per procedere più celermente all'affidamento e all'esecuzione degli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2009 verificatosi nella Regione Abruzzo, si applicherà anche ad essi la disciplina sull'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il legislatore, in tal modo, ha voluto coordinare e rendere omogenea la procedura di rilascio della certificazione antimafia prevista per il sisma in Abruzzo, con quella riguardante gli interventi di ricostruzione relativi al terremoto che ha colpito le regioni dell'Italia centrale nel 2016. Detta novella trova applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 77/2021. Da tale momento viene abrogato anche il comma 33 dell'articolo 2-bis del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il conseguente trasferimento degli operatori economici iscritti alla sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (istituita dal predetto comma 33 dell'art. 2-bis), nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Sempre allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal terremoto del 2009 è stato integrato, in sede di conversione in legge del d.l. n. 77/2021, l'art. 11, comma 9, del d.l. n. 78/2015 convertito dalla l. n. 125/2015, prevedendo che le amministrazioni assegnatarie delle risorse potranno delegare l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente per l'attuazione delle opere, il quale eserciterà il ruolo di soggetto attuatore. Il comma 2-ter dell'art. 54 ha disciplinato, altresì, una speciale procedura di affidamento degli interventi di essenziale importanza per la ricostruzione dei predetti territori. Tali contratti, potranno essere affidati ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, e l'invito dovrà essere rivolto ad almeno cinnque operatori economici iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori o, in mancanza di un numero sufficiente, ad almeno cinque soggetti tra quelli iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture ex art. 52 della l. n. 190/2012. I lavori saranno affidati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta verrà valutata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilte dall'art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016. BibliografiaCaringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma, 2021; Giustiniani-Caringella, I Contratti Pubblici, Roma, 2021; Rovelli, Manuale del RUP, Roma, 2021. |