Decreto Legge - 16/07/2020 - n. 76 art. 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia 1

Francesco Mascia

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia1

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto2.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62​  del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) , del presente decreto3.

3. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attivita' determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata altresi' per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15245.

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attivita' di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonche' per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30,34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresi', agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attivita' istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonche' di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente6.

5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresi' pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' limitato ai casi di stretta necessita' e richiede una specifica motivazione7.

[1] Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ad esclusione dei commi 4, 5, 6 e 8, vedi l'articolo 14, comma 4, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dall'articolo 8, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione, successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1 , lettera b) punto 1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 .

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione, successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1 , lettera b) punto 1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione.

[5] Per l'applicazione della disciplina di cui al presente comma, ultimo periodo, vedi l'articolo 10, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dall'articolo 15, comma 8, del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 e dall'articolo 8, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18.

[6] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione, A norma dell'articolo 51 , comma 2 , del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 ,  la proroga  di cui al comma 1 non si applica alle disposizioni del presente comma.

[7] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione.

Inquadramento

L'art. 2 del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, interviene in merito all'aggiudicazione dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, introducendo delle novità finalizzate, al pari del precedente art. 1, ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, ed a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

L'ambito temporale di applicazione

L'art. 2, prevede che le deroghe da esso introdotte si applichino agli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente venga adottato entro il 30 giugno 2023 (termine esteso dal d.l. n. 77/2021 convertito dalla l. n. 108/2021).

Sul significato dell'espressione “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente” si rinvia a quanto argomentato in merito all'art. 1 del d.l. n. 76/2020 (convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120), e si ribadisce che anche l'art. 2 debba trovare applicazione in tutti i procedimenti la cui determina a contrarre o, in mancanza, altro atto ad essa equivalente, sia stato adottato nel periodo 17 luglio 2020 – 30 giugno 2023.

Le novità introdotte per gli affidamenti sopra soglia comunitaria

La riduzione dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

L'art. 2 comma 2, conferma che la stazione appaltante possa continuare ad aggiudicare i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta (ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016), procedura ristretta (ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 50/2016), procedura competitiva con negoziazione (ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 50/2016), dialogo competitivo (ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 50/2016) e, per i settori speciali, secondo quanto previsto dagli art. 123 e 124 del d.lgs. n. 50/2016.

Tuttavia, ed è questa la novità, per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione da parte degli operatori economici, si applicheranno “i termini ridotti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del presente decreto”.

L'art. 8 comma 1 lett. c) suddetto, stabilisce che «in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti».

La ratio è sempre la stessa che permea l'intero impianto del Decreto Semplificazioni, ossia garantire la celere conclusione delle procedure di aggiudicazione.

Il legislatore, quindi, differentemente da quanto previsto dagli art. 60, 61 e 62 del d.lgs. n. 50/2016, precisa che l'utilizzo dei termini ridotti per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (nelle procedure ristrette e competitive con negoziazione) sia la regola, e non più una circostanza eccezionale da giustificare adeguatamente.

L'art. 8 comma 1 lett. c), del resto, è molto chiaro al riguardo, sancendo che la stazione appaltante non debba rendere alcuna motivazione in ordine alle ragioni di urgenza che consentirebbero la riduzione dei termini, in quanto «si considerano comunque sussistenti».

Naturalmente la diminuzione dei giorni per la presentazione delle istanze di partecipazione e/o delle offerte non costituisce un obbligo, ma rientra nella discrezionalità dell'ente appaltante, il quale dovrà bilanciare nel caso concreto la necessità di tutelare la massima partecipazione (lasciando inalterati i termini ordinari), ovvero le ragioni di urgenza nell'approvvigionamento dei beni, nello svolgimento dei servizi o nell'esecuzione dei lavori (riducendo i termini). A tal proposito si rammenta che l'Autorità Nazionale Anticorruzione in occasione dell'audizione presso le Commissioni riunite 8^ Lavori pubblici, comunicazioni e 1^ Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 4 agosto 2020, ha evidenziato, in maniera condivisibile, che la previsione di stringenti scadenze per la presentazione delle offerte (anche) da parte di operatori economici stranieri, potrebbe avere effetti negativi in termini di minore partecipazione degli stessi alle procedure di gara e, di riflesso, un restringimento della concorrenza in tale ambito.

Sotto il profilo operativo, pertanto, nei settori ordinari:

a) In caso di aggiudicazione mediante procedura aperta (art. 60 d.lgs. n. 50/2016), le amministrazioni aggiudicatrici potranno fissare un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara;

b) In caso di aggiudicazione mediante procedura ristretta (art. 61 d.lgs. n. 50/2016), procedura competitiva con negoziazione (art. 62 d.lgs. n. 50/2016) o dialogo competitivo (art. 64 d.lgs. n. 50/2016), le amministrazioni aggiudicatrici potranno fissare: 1. un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara per la ricezione delle domande di partecipazione; 2. un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

La procedura negoziata in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 4

L'art. 2 comma 3 (primo periodo), autorizza la stazione appaltante ad aggiudicare i lavori, i servizi e le forniture, nonché i servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie ex art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (e di cui all'art. 125, per i settori speciali) “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”.

Con la citata disposizione viene introdotta una sorta di “variante”, o sub-specie, della procedura negoziata senza bando prevista dall'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 (per cui sono richiesti i seguenti presupposti “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”), ed è finalizzata a garantire l'aggiudicazione degli appalti in tempi celeri qualora l'urgenza sia connessa alla pandemia COVID-19.

La norma, avendo ad oggetto una procedura che riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo di individuazione del contraente attraverso il confronto concorrenziale, deve essere interpretata restrittivamente, ed i presupposti da lei fissati accertati con il massimo rigore (ex multis Cons. St., III, n. 2787/2019; Cons. St., VI, n. 3983/2019; Cons. St., III, n. 5766/2018 e Cons. St., n. 310/2018). Il ricorso a tale sistema di selezione, inoltre, deve trovare giustificazione con una motivazione congrua e dettagliata.

La stazione appaltante, dunque, potrà utilizzare la procedura negoziata di cui sopra, previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara (o atto equivalente), soltanto qualora sussistano contestualmente (e non alternativamente) le seguenti condizioni:

– Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;

– Ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19, ovvero dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi;

– Ragioni di estrema urgenza che non consentano di rispettare i termini (neanche quelli abbreviati) previsti per le procedure ordinarie;

– Affidamento disposto nella misura strettamente necessaria;

– Rispetto del criterio di rotazione;

– Adeguata motivazione che giustifichi il ricorso a tale sistema.

La norma prende probabilmente spunto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 1 aprile 2020 (2020/c 108 i/01) “Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19», con la quale la Commissione Europea chiariva che l'amministrazione aggiudicatrice avrebbe potuto aggiudicare l'appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in caso di eventi imprevedibili (come “le esigenze specifiche degli ospedali e di altre istituzioni sanitarie in relazione alla fornitura di cure, dispositivi di protezione individuale, ventilatori polmonari, posti letto supplementari e infrastrutture ospedaliere e di terapia intensiva aggiuntive, comprese tutte le attrezzature tecniche”), qualora non fosse stato possibile il rispetto dei termini di scadenza generali a causa dell'estrema urgenza (la deroga, infatti, «non può̀ essere invocata per l'aggiudicazione di appalti che richiedono più̀ tempo di quanto sarebbe stato necessario per dare corso a una procedura trasparente, aperta o ristretta, compresa una procedura accelerata (aperta o ristretta)», e nella misura strettamente necessaria a colmare la lacuna nel periodo emergenziale (La Commissione ricorda che le procedure negoziate senza previa pubblicazione possono dare la possibilità̀ di soddisfare le esigenze immediate e «servono a colmare la lacuna fino a quando non sarà̀ possibile trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate) sempre che sussista il nesso di causalità tra l'evento imprevedibile e l'estrema urgenza”).

La Commissione evidenziava, inoltre, un aspetto di sicura utilità pratica nelle procedure negoziate disciplinate dall'art. 2 comma 3, prevedendo in caso di particolare urgenza nell'acquisizione di beni e servizi, la possibilità per le stazioni appaltanti di contattare i potenziali contraenti, nell'UE e al di fuori dell'UE, telefonicamente, via e-mail o di persona, ovvero di incaricare gli agenti con i contatti migliori sui mercati o, ancora, di inviare rappresentanti direttamente nei paesi che disponessero delle necessarie scorte e potessero provvedere a una consegna immediata e, infine, di contattare potenziali fornitori per concordare l'avvio, il rinnovo o l'incremento della produzione.

All'art. 2 comma 3 (secondo periodo) è stato aggiunto, in sede di conversione in l. n. 120/2020, che la procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (e di cui all'art. 125 per i settori speciali), potesse essere utilizzata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sopra soglia comunitaria, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa (ai sensi dell'art. 27 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134), a condizione che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, i medesimi operatori avessero stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'art. 252-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In questo caso, differentemente da quanto previsto dal primo periodo del medesimo comma 3 art. 2, il legislatore ha delineato una regolamentazione molto più blanda, non pretendendo la pubblicazione dell'avviso di indizione della gara, né richiamando il criterio di rotazione o le ragioni di estrema urgenza.

In ambedue le fattispecie delineate dall'art. 2 comma 3, ed al verificarsi dei presupposti ivi indicati, le stazioni appaltanti potranno affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture nel rispetto dell'art. 2 del Decreto Semplificazioni, ed in in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo: il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE; dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; delle disposizioni in materia di subappalto (art. 2 comma 4).

Tale eccezionale disciplina “in deroga” è stata estesa, sempre dal comma 4 dell'art. 2, anche a specifici settori dettagliatamente elencati, quali: edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria; infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica; trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS – MIT 2016-2020 e RFI-MIT 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti; interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e per i contratti relativi o collegati; interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

Nei casi sopra indicati, quindi, l'affidamento sarà regolamentato dai principi generali di cui all'art. 30, 34, 42 del d.lgs. n. 50/2016, dalle disposizioni in materia di subappalto (anche se non viene fatto un esplicito rinvio né alla legislazione nazionale né a quanto contenuto nelle direttive comunitarie), dalla normativa antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e, infine, dalle Direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE e dalle altre disposizioni inderogabili e vincolanti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

La norma pone notevoli problemi interpretativi, soprattutto con riferimento all'individuazione delle disposizioni comunitarie e di derivazione comunitaria che costituirebbero espressione di vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Secondo le “Indicazioni operative per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del d.l. n. 76/2020, convertito nella l. n. 120/20”, redatte in data 17 dicembre 2020 in sede di conferenza delle Regioni e delle Province autonome, non rientrerebbero tra le norme derogabili quelle riguardanti le soglie europee, la definizione di appalti misti, il calcolo del valore degli appalti, il divieto di suddivisione artificiosa degli appalti, la definizione degli appalti esclusi dalla normativa sui contratti pubblici, la suddivisione degli appalti in lotti, le specifiche tecniche, il termine dilatorio stabilito per la stipula del contratto, le modifiche dei contratti in corso di esecuzione (art. 106 del d.lgs. n. 50/2016), i motivi di esclusione (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), la materia della pubblicità, l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della normativa sui contratti pubblici e le tipologie di procedure di affidamento previste dalle direttive comunitarie.

Altro aspetto critico, riguarda il significato da dare al comma 4 dell'art. 2, nella parte in cui stabilisce che la deroga ivi prevista si applichi “per quanto non espressamente regolato dal presente articolo”.

Sul punto si è pronunciata l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale ha sostenuto che attraverso tale espressione il legislatore avrebbe voluto precisare che l'eccezionale deroga di cui all'art. 2 comma 4, non sarebbe obbligatoria, ma facoltativa, nel senso che per l'affidamento degli appalti nei settori indicati le stazioni appaltanti potrebbero procedere, alternativamente, ai sensi del comma 2 mediante le procedure ordinarie, ovvero ai sensi del comma 3, con procedura negoziata ex art. 63 del Codice e nella misura strettamente necessaria per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi dell'emergenza sanitaria in corso o, infine, ai sensi del comma 4 per le ragioni di urgenza di cui al comma 3 e nei settori ivi indicati, in regime di deroga.

Si rammenta che la procedura eccezionale di cui sopra potrà essere applicata solo fino al 31 dicembre 2021, non essendo stata a lei estesa la proroga fino al 30 giugno 2023 di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 76/2020 convertito dalla l. n. 120/2020 (come disposto dall'art. 51 comma 2 del d.l. n. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021).

Il responsabile del procedimento e la pubblicazione degli atti

Il comma 5 dell'art. 2 stabilisce che “Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera”.

La novità non sta tanto nella nomina di un RUP per ciascun procedimento la quale, come è noto, avviene già in ottemperanza all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, ma piuttosto nel nuovo adempimento a lui richiesto dal Decreto Semplificazioni. Oltre ai compiti già espressamente attribuiti dal d.lgs. n. 50/2016, il RUP dovrà, con propria determinazione adeguatamente motivata, approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Incombente, quello inerente l'approvazione del progetto, che spetta in via ordinaria, ai sensi dell'art. 27 comma 1 del Codice dei contratti, all'amministrazione aggiudicatrice in conformità alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e alle altre disposizioni regionali o statali di settore e, quanto agli enti locali, alla Giunta o al Consiglio comunale (riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo), e all'organo dirigenziale (riguardo al progetto esecutivo) (T.A.R. Campania (Napoli), III, n. 260/2012).

Ad una prima lettura della disposizione, inoltre, il RUP parrebbe essere legittimato anche a verificare i progetti posti a base degli appalti per lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00, in deroga alle soglie previste per i procedimenti di verifica e validazione (art. 26 del d.lgs. n. 50/2016) e, secondo alcuni commentatori, gli sarebbe stata data la possibilità di approvare le progettazioni senza chiedere pareri a organismi ed enti sovracomunali, anche in fase di esecuzione del contratto di appalto. Si vedrà in seguito se ed entro quali limiti la novella abbia effettivamente esteso il perimetro delle competenze assegnate al Responsabile unico del procedimento, anche se appare veramente arduo immaginare che quest'ultimo possa sostituire (con particolare riferimento agli enti locali) l'organo politico nell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo.

Il sesto comma dell'art. 2, impone una serie di prescrizioni a presidio della trasparenza e pubblicità delle procedure sopra soglia comunitaria. Nello specifico, richiedendo che vengano pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente», secondo la disciplina di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 gli atti adottati dalle stazioni appaltanti ai sensi della norma in commento, nonché gli ulteriori atti indicati all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

Il medesimo comma 6 evidenzia, infine, che il ricorso ai contratti secretati di cui all'art. 162 del d.lgs. n. 50/2016, debba essere adeguatamente motivato e limitato ai casi di stretta necessità.

Il termine di conclusione del procedimento

L'art. 2 comma 1, pone un tempo massimo per la conclusione della procedura di aggiudicazione sopra soglia comunitaria, prevedendo che, salve le ipotesi di sospensione disposte a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Il mancato rispetto dei predetti termini, prosegue l'art. 2 comma 1, verrà valutato ai fini di un'eventuale responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale ovvero, qualora imputabile all'operatore economico, ai fini dell'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di gara. Il Legislatore prevede analoghe conseguenze in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e/o tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso: anche in tali occasioni il ritardo potrà essere valutato “ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto” (art. 1 comma 1 ultimo periodo).

Sul dies a quo da cui far decorrere il termine di conclusione del procedimento, si ribadisce quanto affermato in relazione all'affidamento diretto ed alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 d.l. n. 76/2020 convertito dalla l. n. 120/2020, ovvero che detta scadenza debba decorrere dalla data di adozione della determina a contrarre o, in mancanza, di un altro atto avente le stesse funzioni e finalità di quest'ultima. Il termine di sei mesi inoltre, al pari di quello di due mesi previsto per l'affidamento diretto e quattro mesi stabilito per la procedura negoziata, si ritiene abbia una natura meramente sollecitatoria e non perentoria. Di conseguenza, il suo mancato rispetto non avrà alcuna incidenza sulla validità di tali procedimenti, i quali potranno legittimamente proseguire e concludersi anche dopo l'eventuale superamento del termine indicato come massimo.

Naturalmente ciò non esime l'eventuale responsabilità erariale del Responsabile del procedimento o l'esclusione dell'operatore economico, qualora il procedimento dovesse concludersi tardivamente per cause a loro imputabili.

Problemi attuali

Serve la motivazione per ricorrere alle procedure ordinarie?

Il T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 14 maggio 2021, n. 1536 affronta il caso i cui l'impresa ricorrente lamentava l'illegittimità della scelta operata dall'Amministrazione comunale di procedere con procedura aperta ex art. 60 Codice Appalti e non mediante affidamento diretto secondo la previsione normativa derogatoria, per gli appalti sotto soglia quale quello qui in esame, di cui al d.l. semplificazioni, lamentando altresì la mancanza di una specifica motivazione sul punto.

Il T.A.R., facendo leva su pacifiche coordinate in tema di auto-vincolo amministrativo (ben distinto dalla soggezione volontaria di un ente privato a regole pubbliche, che non modifica lo statuto privatistico dell'azione), respinge il motivo di ricorso sostenendo che la norma in rilievo non abbia inteso conculcare la scelta delle amministrazioni pubbliche di operare mediante la disciplina ordinaria dell'evidenza pubblica con gare aperte in luogo dell'affidamento diretto.

Quest'ultimo, infatti, non costituirebbe il modulo procedimentale sottosoglia al quale le stazioni appaltanti debbano obbligatoriamente fare ricorso.

Di conseguenza, nessuna motivazione dovrebbe essere resa in caso di utilizzo della procedura aperta per l'affidamento di un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria.

A differenti conclusioni, però, sono giunti sia l'Anac (con Parere del 4 agosto 2020), che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Parere n. 735 del 24.09.2020), suggerendo, nel caso sopra esposto, la necessità di giustificare adeguatamente l'utilizzo di una procedura ordinaria.

Morale della favola: semplificare è dannatamente complicato, complicare terribilmente semplice.

La riduzione dei termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione

Il legislatore, differentemente da quanto previsto dagli art. 60, 61 e 62 del d.lgs. n. 50/2016, precisa che l'applicazione dei termini ridotti per la presentazione delle offerte e per la presentazione delle domande di partecipazione (nelle procedure ristrette e competitive con negoziazione) sia la regola, e non più una circostanza eccezionale da motivare.

La riduzione dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione e/o delle offerte non costituisce tuttavia un obbligo, ma la sua attuazione rientra nella discrezionalità dell'ente appaltante, il quale dovrà bilanciare nel caso concreto la necessità di tutelare la massima partecipazione (lasciando inalterati i termini), ovvero le ragioni di urgenza nell'approvvigionamento dei beni, nello svolgimento dei servizi o nell'esecuzione dei lavori (riducendo i termini).

L'acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata in caso di particolare urgenza

La Commissione Europea, con Comunicazione del 1 aprile 2020 (2020/c 108 i/01) “Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19» prevede, in caso di particolare urgenza nell'acquisizione di beni e servizi, la possibilità per gli acquirenti pubblici di contattare i potenziali contraenti, nell'UE e al di fuori dell'UE, telefonicamente, via e-mail o di persona, ovvero incaricare agenti che abbiano contatti migliori sui mercati o, ancora, inviare rappresentanti direttamente nei paesi che dispongano delle necessarie scorte e possano provvedere a una consegna immediata e, infine, contattare potenziali fornitori per concordare un incremento della produzione oppure l'avvio o il rinnovo della produzione.

I vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea di cui all'art. 2 comma 4

La norma pone notevoli problemi interpretativi, soprattutto con riferimento all'individuazione delle disposizioni comunitarie e di derivazione comunitaria che costituirebbero espressione di vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Secondo le “Indicazioni operative per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del d.l. n. 76/2020, convertito nella l. n. 120/20”, redatte in data 17 dicembre 2020 in sede di conferenza delle Regioni e delle Province autonome, costituirebbero vincoli inderogabili le norme riguardanti: le soglie europee, la definizione di appalti misti, il calcolo del valore degli appalti, il divieto di suddivisione artificiosa degli appalti, la definizione degli appalti esclusi dalla normativa sui contratti pubblici, la suddivisione degli appalti in lotti, le specifiche tecniche, il termine dilatorio stabilito per la stipula del contratto, le modifiche dei contratti in corso di esecuzione (art. 106 del d.lgs. n. 50/2016), i motivi di esclusione (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), la materia della pubblicità, l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della normativa sui contratti pubblici e le tipologie di procedure di affidamento previste dalle direttive comunitarie.

Il dies a quo da cui far decorrere il termine di conclusione del procedimento

Si ribadisce quanto affermato in merito al termine di conclusione dell'affidamento diretto e della procedura negoziata ex art. 1 comma 2 d.l. n. 76/2020 convertito dalla l. n. 120/2020, ovvero che detta scadenza debba decorrere dalla data di adozione della Determina a contrarre o, in mancanza, di un altro atto avente le stesse funzioni e finalità di quest'ultima.

Bibliografia

Caringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma, 2021; Rovelli, Manuale del RUP, Roma, 2020.

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