Decreto Legge - 16/07/2020 - n. 76 art. 2 bis - Raggruppamenti temporanei di imprese 1

Francesco Mascia

Raggruppamenti temporanei di imprese1

1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione e successivamente abrogato, dall'articolo 224, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 medesimo. Per il testo in vigore fino al 30 giugno 2023, vedi versione previgente.

Inquadramento

L'art. 2-bis, rubricato “Raggruppamenti temporanei di imprese”, non era inizialmente previsto dal d.l. n. 76/2020, ma è stato introdotto con la legge di conversione n. 120/2020.

Con tale disposizione è stato stabilito che gli operatori economici possano partecipare alle procedure di affidamento di cui agli artt. 1 e 2 del medesimo d.l. n. 76/2020 convertito dalla l. n. 120/2020, anche in forma di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. u) del d.lgs. n. 50/2016 (che li definisce “un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta”).

La novella cita esclusivamente la possibilità di partecipazione tramite raggruppamento temporaneo di imprese, non menzionando invece le altre forme associative, quali i consorzi ordinari, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di cui all'art. 45 comma 2 lett. e), f), g) del d.lgs. n. 50/2016.

Si è discusso in ordine alla ratio ed alla portata di tale novella.

Secondo alcuni commentatori la norma sarebbe pleonastica, perché avrebbe semplicemente ribadito il principio già fissato dall'art. 48 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, ossia la facoltà per l'operatore economico invitato individualmente ad una procedura ristretta, negoziata, ovvero di dialogo competitivo, di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti; viceversa, secondo un diverso indirizzo, il legislatore avrebbe voluto appositamente escludere dalle procedure di cui all'art. 1 e 2 del Decreto Semplificazioni altre forme di partecipazione non individuale, diverse dai raggruppamenti temporanei di impresa.

Si ritiene debba darsi seguito al primo orientamento.

In primo luogo, perché da un'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 1, 2 e 2-bis del Decreto Semplificazioni, non si evince l'esclusione di una o più forma di partecipazione ex art. 45 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016. Secondariamente, la limitazione dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento risulterebbe sicuramente lesiva dei principi comunitari di libera concorrenza e favor partecipationis. L'esclusione di alcune categorie di operatori economici, infine, sarebbe anche illogica e non avrebbe alcuna utilità ai fini della semplificazione delle procedure e/o dell'accelerazione degli affidamenti.

In conclusione, si ritiene che l'art. 2-bis confermi che anche alle procedure di affidamento in deroga di cui all'art. 1 (per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria) e all'art. 2 (per importi superiori a tali soglie), possano partecipare alle gare, oltre ai soggetti singoli o con idoneità individuale, anche quelli plurimi o con idoneità plurisoggettiva, ivi compreso il raggruppamento temporaneo di impresa.

Problemi attuali: la partecipazione delle altre forme associative diverse dai R.T.I.

L'art. 2-bis deve essere interpretato nel senso che anche alle procedure di affidamento in deroga di cui all'art. 1 (per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria) e all'art. 2 (per importi superiori a tali soglie), possano partecipare alle gare, oltre ai soggetti singoli o con idoneità individuale, anche quelli plurimi o con idoneità plurisoggettiva, ivi compreso il raggruppamento temporaneo di impresa.

Bibliografia

Caringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma, 2021; Rovelli, Manuale del RUP, Roma, 2020.

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