Decreto Legge - 16/07/2020 - n. 76 art. 2 ter - Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane 1Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane1 1. Allo scopo di realizzare le sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, nonche' per rilanciare gli investimenti nel settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale: a) l'ANAS S.p.A. e le societa' da questa controllate sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ferme restando le norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, appositi accordi e convenzioni con le altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, ivi compresa la Ferservizi S.p.A., anche in qualita' di centrale di committenza, al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi resi dalle altre societa' del gruppo; b) l'ANAS S.p.A. e le societa' da questa controllate possono avvalersi dei contratti, compresi gli accordi quadro, stipulati dalle altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti in modo unitario di beni e servizi; c) l'ANAS S.p.A. e le societa' da questa controllate possono concedere alle altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato l'uso di beni immobili in gestione. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione, successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera b-bis),del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, dall'articolo 10, comma 3-bis, lettera b), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 e da ultimo sostituito dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108. InquadramentoL'art. 2-ter è stato introdotto con la legge di conversione n. 120/2020, allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie tra il gruppo Ferrovie dello Stato e Anas spa, previste dall'art. 49 del d.l. n. 50/2017, conv., con modif., dalla l. n. 96/2017. Il predetto art. 49 comma 1, infatti, con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti nel settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale, stabilisce che ANAS S.p.A. sviluppi le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso appositi contratti e convenzioni. A tal proposito, l'art. 2-ter riconosce al gruppo Ferrovie dello Stato e ad Anas diverse deroghe. Riguardo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato le stesse sono autorizzate, fino al 30 giugno 2023, a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo, in deroga alle norme del d.lgs. n. 50/2016. Le convenzioni dovranno, in ogni caso, rispettare le norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Ad Anas spa, invece, è consentito, sempre fino al 30 giugno 2023, di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, anche non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali. BibliografiaCaringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma 2021; Rovelli, Manuale del RUP, Roma, 2020. |