Decreto Legge - 16/07/2020 - n. 76 art. 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Francesco Mascia

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita' finanziarie annuali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non puo' finanziare nuove opere e l'accesso al Fondo non puo' essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 312.

2.Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con la legge di bilancio e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualita' del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e' altresi' alimentato3:

a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita' operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilita' di attivare i meccanismi di flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilita' annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute4.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, e' istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 505.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 1906.

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. 

[2] Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’articolo 29, comma 10, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, e successivamente, l’articolo 23, comma 2, lettera a), del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.

[3] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. 

[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. 

[5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. 

[6] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. 

Inquadramento

L'art. 7 del d.l. n. 76/2020 convertito dalla l. n. 120/2020, prevede l'istituzione di un Fondo destinato agli appalti di lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 d.lgs. n. 50/2016, finalizzato ad evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche interrompa o rallenti la realizzazione dell'opera in esecuzione.

Detto “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) dall'anno 2020, e potrà essere utilizzato nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Il comma 1 precisa che il Fondo non potrà essere utilizzato per supportare nuove opere, ma soltanto per consentire la continuazione e conclusione di quelle già avviate, ed il suo accesso sarà consentito una sola volta, salvo il caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato dell'intervento, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7.

Per l'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è stato stabilito in trenta milioni di Euro e, per gli anni successivi, si provvederà alla sua alimentazione con risorse economiche provenienti dalla legge di bilancio (nel limite di cento milioni di Euro), con le somme disponibili in bilancio destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo, e con le somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione (art. 7 comma 2).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7, le stazioni appaltanti potranno fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, dovesse risultare per l'esercizio in corso un fabbisogno aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

Gli stanziamenti verranno assegnati sulla base di uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i quali saranno adottati con cadenza trimestrale, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'art. 7, previa verifica del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente.

Si evidenzia, da ultimo, che il comma 7-bis dell'art. 7 preveda la costituzione, sempre presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di un fondo pari a un milione di Euro per l'anno 2020 e a due milioni di Euro a decorrere dall'anno 2022, per finanziare iniziative di aggiornamento professionale a favore del responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016. L'obiettivo, secondo la citata disposizione, sarebbe quello di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni.

Bibliografia

Rovelli, Manuale del RUP, Roma 2021.

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