Decreto Legge - 31/05/2021 - n. 77 art. 45 - (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici) 1(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)1 1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da: a) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa, e il dirigente di livello generale di cui al comma 4 2; b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità; c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi; d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza; e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità e gettoni di presenza ed è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici 3. 3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale sono corrisposti, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici 4. 4. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuati tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche5. 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6. [1] A norma dell'articolo 6, comma 7-bis, del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i componenti del Comitato speciale di cui al presente articolo, restano in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. [2] Comma modificato dall'articolo 5, comma 4, lettera a), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021. n. 156 e successivamente dall'articolo 33, comma 1, lettera c) punto 1) del DL. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n.41. [3] Comma modificato dall'articolo 5, comma 4, lettera b), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021. n. 156. [4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione e successivamente modificato dall'articolo 33, comma 1, lettera c) punto 2) del DL. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n.41. [5] Comma modificato dall'articolo 33, comma 1, lettera c) punto 2) del DL. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n.41 e successivamente dall'articolo 6, comma 7-ter, del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189. [6] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione. InquadramentoIl Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato esprime, ai sensi dell'art. 215 comma 3 del d.lgs. 50/2016, un parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nonché un parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre di importo superiore ai 50 milioni di euro, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, invece, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e, qualora il lavoro dovesse presentare elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. Le predette funzioni disposte dall'art. 215 del Codice dei contratti sono state derogate temporaneamente dall'art. 1 comma 7 del d.l. 32/2019 convertito dalla legge n. 55/2019 (e successivamente dall'art. 8 comma 7 del d.l. n. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, e poi dall'articolo 52, comma 1, lettera a punto 6 del d.l. n. 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla l. 108/2021), per cui, fino alla data del 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere tecnico obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica (e non sul progetto definitivo) di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Di contro, per le opere di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche mentre, per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere. L'art. 45 del d.l. 77/2021 attribuisce al Consiglio Superiore dei lavori pubblici ulteriori compiti prevedendo presso il medesimo, fino al 31 dicembre 2026, l'istituzione di un Comitato Speciale deputato a rilasciare dei pareri tecnici in relazione agli interventi espressamente indicati nell'Allegato IV del d.l. 77/2021, nel rispetto della particolare procedura di cui all'art. 44 del citato Decreto Legge. La necessità di dar vita al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha il fine di “conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021”. La composizione del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubbliciAi sensi dell'art. 1 comma 45, il Comitato speciale è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da: a) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri (il numero dei dirigenti è stato aumentato dall'articolo 5, comma 4, lettera a), del d.l. 10 settembre 2021, n. 121); b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità; c) tre rappresentanti nominati: uno dall'Ordine professionale degli ingegneri; uno dall'Ordine professionale degli architetti; uno dall'Ordine professionale dei geologi; d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza; e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. I predetti componenti vengono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con un incarico triennale, rinnovabile per ulteriori tre anni. Agli stessi è corrisposta, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione. Il Comitato speciale è supportato, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, da una struttura ad hoc, cui è preposto un dirigente di livello generale, costituita da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni. La struttura di supporto può altresì avvalersi di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche. Il legislatore stabilisce, infine, che possano essere invitati a partecipare alle attività del Comitato speciale, in qualità di esperti, studiosi o tecnici, anche soggetti non appartenenti a pubbliche amministrazioni, ai quali però non spetterà alcun tipo di emolumento, salvo un rimborso spese ma nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nella misura di quanto stabilito per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (detta eccezione è stata introdotta dall'articolo 5, comma 4, lettera b), del d.l. 10 settembre 2021, n. 121). BibliografiaCaringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma, 2021; Giustiniani-Caringella, I Contratti Pubblici, Roma, 2021; Rovelli, Manuale del RUP, Roma, 2021. |