Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 88 - Notifica all'interessatoNotifica all'interessato L'obbligo di notifica all'interessato ai sensi dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2016/679 può essere differito fino a quando la richiesta o la domanda non sia stata soddisfatta qualora la notifica rischi di pregiudicare l'effettiva soddisfazione della richiesta o della domanda ai sensi del presente regolamento in merito alla quale erano state trasmesse le informazioni. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 90. |