Codice Penale art. 518 septies - Autoriciclaggio di beni culturali 1Autoriciclaggio di beni culturali1 [I]. Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. [II]. Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000. [III]. Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. [IV]. Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater. [1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22, in vigore dal 23 marzo 2022. competenza: Trib. monocratico arresto: facoltativo fermo: consentito (1° comma); non consentito (2° comma) custodia cautelare in carcere: consentita (1° comma); non consentita (2° comma) altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d’ufficio InquadramentoL’art. 518-septies c.p. punisce l’autoriciclaggio di beni culturali ed è stato recentemente inserito all’interno del codice penale ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 marzo 2022, n. 22. Per un commento sulla ratio della l. n. 22/2022, entrata in vigore dal 23 marzo 2022, e sulle finalità della riforma cfr. sub art. 518-bis. Anche all’autoriciclaggio di beni culturali – come alcune fattispecie di cui ai precedenti e successivi articoli - è, infatti, un delitto di nuovo conio la cui formulazione riproduce quella già adottata per l’ipotesi “base” di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter1 c.p., specificando, però, l’oggetto materiale (i beni culturali in luogo del denaro, del bene o di altre utilità) e prevedendo una pena più severa (la reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 6.000 a euro 30.000 in luogo della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000). Il modello dell’ipotesi base dell’autoriciclaggio è seguito anche nei commi successivi della nuova disposizione, ove si dispone da un lato una diminuzione della pena legata alla provenienza dei beni culturali dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, dall’altro l’applicabilità della fattispecie «quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto» nonché la non punibilità le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale se non ricorrono le ipotesi disciplinate ai primi due commi. La ratio della previsione di una fattispecie autonoma si rintraccia nella necessità di contrastare la circolazione ed il traffico illecito dei beni culturali, spesso consentito anche grazie a delle preventive operazioni di “lavaggio” del bene, finalizzate a una immissione dello stesso nel circuito lecito del commercio d’arte. In tal modo il legislatore della riforma ha voluto assicurare una tutela più piena ed efficace e, di conseguenza, maggiormente rispondente al dettato costituzionale ed europeo. La formulazione speculare all’ipotesi base di autoriciclaggio ex art. 648-ter1 c.p. consente di applicare, in via interpretativa, gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari maturatesi in relazione a tale delitto, tenendo conto della peculiarità dell’oggetto di reato. Diversamente dagli altri reati contro i beni culturali in riferimento al delitto di autoriciclaggio di beni culturali provenienti da delitto non è stata prevista una connessa responsabilità in capo agli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Bene giuridicoCfr. sub art. 518-bis. Soggetti
Soggetto attivo Trattasi di un reato proprio, in quanto soggetto attivo del reato può essere soltanto l’autore del delitto presupposto o il concorrente nello stesso. Soggetto passivo Cfr. sub art. 518-bis. Elemento oggettivo
Oggetto materiale Oggetto materiale del delitto previsto dall'art. 518-septies c.p. è il bene culturale. Per la sua nozione cfr. subart. 518-bis c.p.. Per l'espressione “beni culturali provenienti da delitto” cfr. subart. 518-quater c.p. Condotta L'art. 518-septies c.p. al comma 1 riporta una norma a più fattispecie, perchè descrive un unico reato, il quale può essere commesso con condotte diverse, ma equivalenti, ossia con condotte fungibili. Le condotte costitutive del delitto di autoriciclaggio vengono individuate dal legislatore in quelle di impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative dei proventi delittuosi. Per la definizione ed analisi delle condotte di impiego, sostituzione e trasferimento cfr. sub art. 648-ter.1 c.p. . Trattasi di delitto qualificato come di pericolo concreto: occorre, infatti, valutare concretamente l'idoneità della condotta posta in essere dall'agente ad impedire l'identificazione della provenienza del bene culturale proveniente dalla commissione del delitto presupposto. Anche nel caso dell'autoriciclaggio dei beni culturali sembra applicabile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la vendita di beni proventi di furto deve essere considerata come un'attività economica idonea ad integrare la condotta di cui all'art. 518-septies c.p. . Si tratta, infatti, di un'attività successiva al compimento dell'autoriciclaggio e funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni culturali, in quanto l'immissione nel mercato degli stessi, attraverso la compravendita, ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, trasformando i beni in denaro ed integrando sicuramente un'attività economica produttrice di reddito (Cass. II, n. 36180/2021). Per un esame delle nozioni di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative ai fini dell'applicazione del delitto de quo cfr. art. 648-ter.1 c.p. . Elemento psicologico
Il dolo Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, perché oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e della sua culturalità e nella volontà di destinarle ad un impiego nelle attività descritte nella norma incriminatrice è richiesta la finalità di ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del bene. Consumazione e tentativo
Consumazione Trattasi di reato istantaneo (Cass. II, n. 38838/2019) che si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento del bene culturale di provenienza delittuosa. Tentativo Il tentativo è configurabile attraverso il compimento di atti idonei e non equivocamente diretti all’impiego, alla sostituzione, al trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Forme di manifestazione
Circostanze speciali Il secondo comma dell'art. 518-septies c.p. riporta la medesima circostanza speciale prevista nell'ipotesi base di autoriciclaggio in quanto stabilisce una diminuzione della pena quando i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Al reato de quo, infine, si riferiscono anche le circostanze aggravanti speciali di cui all'art. 518-sexiesdecies c.p. e quelle attenuanti speciali di cui all'art. 518-septiesdecies c.p., a cui si rinvia. Rapporti con altri reati
Autoriciclaggio Il delitto di pone in rapporto di specialità con l’autoriciclaggio comune in quanto l’oggetto materiale del reato è costituito dal bene culturale, che rientra nell’ambito della categoria generale dei beni. ConfiscaCfr. sub art. 518-duodevicies c.p.. BibliografiaCfr. sub art. 518-bis. |