Codice Penale art. 518 septiesdecies - Circostanze attenuanti 1Circostanze attenuanti1 [I]. La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. [II]. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto. [1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22, in vigore dal 23 marzo 2022. InquadramentoL'art. 518-septiesdecies c.p. riporta delle circostanze attenuanti applicabili ai reati riportati nel titolo, VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale ed è stato recentemente inserito all'interno del codice penale ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), l.9 marzo 2022, n. 22. Per un commento sulla ratio della l. n. 22/2022, entrata in vigore dal 23 marzo 2022, e sulle finalità della riforma cfr. sub art. 518-bis c.p. RatioLa ratio dell'art. 518-septiesdecies c.p. è quella di modulare la risposta sanzionatoria, anche in considerazione dell'inasprimento delle pene operato dalla riforma, tenendo conto da un lato dell'eventuale tenuità del danno, del lucro o dell'evento dannoso del colpevole e dall'altro del possibile atteggiamento di ravvedimento e di collaborazione del reo. Qualificazione giuridicaL'art. 518-septiesdecies c.p. riporta due gruppi distinti di attenuanti, entrambe speciali, perché applicabili ai soli delitti riportati nel titolo VIII bis del capo. Quelle previste al primo comma sono ad effetto comune, in quanto producono una diminuzione della pena pari ad un terzo, mentre quelle contemplate al secondo comma sono ad effetto speciale, poichè comportano una attenuazione della pena prevista per tali reati dalla metà a due terzi. Le circostanze attenuantiIl comma 1 dell'art. 518-sexiesdecies riporta 4 circostanze aggravanti. Il delitto cagiona un danno di rilevante gravità . Per approfondimenti sui criteri di valutazione della rilevante entità del danno cfr. sub art. 61 n. 7. La dottrina si è interrogata sul rapporto tra l'aggravante de quo e quella comune riportata dall'art. 61 n. 7. Sembrerebbe, infatti, che tra le due norme sussista un rapporto di specialità. In merito all'aggravante ex art. 518-septiesdecies è stato osservato, infatti, che il danno, nei delitti contro il patrimonio culturale, non sempre è suscettibile di una sua chiara quantificazione per equivalente. Le risorse culturali e paesaggistiche, infatti, si sottraggono ad una loro precisa valorizzazione, perché hanno una consistenza che trascende il danno monetizzabile e rilevano, piuttosto, come grado di compromissione del bene tutelato. Il reato è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria. L'aggravante della commissione del fatto di reato nell'esercizio dell'attività professionale è prevista nelle ipotesi “base” dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita ed è, pertanto, trasmigrata anche nell'ambito dei reati contro il patrimonio culturale. Il suo disvalore si coglie sul piano della maggiore pericolosità oggettiva per i beni tutelati di un agire organizzato e gestito in modo professionale, non risultando invece richiesto alcun requisito formale (iscrizioni, abilitazioni od altro: Cass. VI, n. 39474/2008). Avendo natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti nel reato. Il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili. Si tratta di un'aggravante soggettiva che valorizza la qualifica pubblicistica propria degli ordinamenti nei quali l'amministrazione e la tutela dei beni culturali è affidata al potere amministrativo ed al suo apparato burocratico Per la nozione di pubblico ufficiale cfr. sub art. 357, mentre per quella di incaricato di pubblico servizio cfr. sub art. 358. In tale ipotesi l'agente è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio su cui grava, in virtù dei compiti assegnategli, il dovere di conservare e tutelare quei beni. Diversamente dall'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 9, quella in commento non richiede che il soggetto qualificato deve abusare dei propri poteri. N on è applicabile ai privati concessionari e a coloro i quali svolgono semplici compiti di custodia, non facilmente inquadrabili tra i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. Il reato è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416. La dottrina ha osservato che la formulazione utilizzata si presenta ambigua sotto un profilo interpretativo. L'espressione commettere un reato “nell'ambito” di un'associazione per delinquere può essere intesa, infatti, in due differenti accezioni: si tratta o di uno dei delitti scopo dell'associazione o di un delitto strumentale all'esistenza, sopravvivenza od operatività della struttura organizzativa. In merito si segnala che dal progetto di legge originario è stato stralciato il delitto di “Attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali”, per sua natura associativo, che era stato formulavo in analogia dell'art. 452-quaterdecies c.p. L'aggravante ha lo scopo di colpire gli episodi di traffico illecito di opere d'arte che si connotano per una qualche forma di organizzazione, anche rudimentale, fino ad attingere le cd. Archeomafie. Ciò in quanto la criminalità organizzata è un fenomeno frequente nel mercato dell'arte, è caratterizzata da un'elevata specializzazione e ha bisogno di figure con competenze ed esperienza in campi diversi, dai ‘tombaroli' o ladri, agli intermediari, trasportatori e autisti, funzionari doganali, mercanti d'arte, esperti, restauratori, dipendenti di case d'asta, ecc. Il comma 2 dell'art. 518-sexiesdecies prevede l'automatica applicazione della pena accessoria dell'interdizione da una professione o un'arte e della pubblicazione della sentenza di condanna nel caso in cui un soggetto commetta uno dei delitti previsti al titolo VIII bis “dei delitti contro il patrimonio culturale” In merito alla pena accessoria dell'interdizione cfr. sub art. 30, mentre per la pubblicazione della sentenza penale di condanna cfr. sub art. 36. |