Organizzazione dell'orario di lavoro e discriminazione indiretta in danno dei genitori lavoratori
04 Aprile 2022
In ordine alla nozione di discriminazione indiretta, deve evidenziarsi come la stessa alberga non nel trattamento - che è uguale - ma negli effetti – che sono diversi perché diverse sono le situazioni soggettive dei destinatari del trattamento: ciò che rileva è solo l'effetto del trattamento discriminatorio, la sua conseguenza sul piano oggettivo, essendo, viceversa, del tutto irrilevante l'intento soggettivo dell'agente, sia per l'individuazione della condotta vietata, sia, correlativamente, per l'individuazione delle cause di esclusione della fattispecie illecita.
Nel caso di specie, la nuova organizzazione dell'orario di lavoro adottata dalla società determinava, nel suo complesso, una discriminazione indiretta in danno dei genitori lavoratori, e, in particolare, delle lavoratrici madri, rendendo estremamente difficoltosa la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la fruizione degli istituti giuridici a ciò preposti, esponendo, altresì, gli stessi figli minori a gravi disagi e ad alterazioni dei ritmi e abitudini di vita, potenzialmente forieri di conseguenze sul loro benessere psico-fisico.
Sul tema v. il Focus di D. Tambasco, Il danno da discriminazione sul lavoro nelle recenti pronunce della giurisprudenza di merito. |