Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 16 - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali ( Art. 16 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 9 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall' art. 11 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall' art. 4 del d.lgs n. 387 del 1998 )

Ciro Silvestro

Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

(Art. 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 41;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni2;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti3.

l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo 4.

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva5.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

[2] Lettera inserita dall' articolo 8, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010 , n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Inquadramento

L'elencazione delle funzioni dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali generali è articolata dal comma 1 dell'art. 16 del decreto n. 165.

La norma – nelle lettere che vanno da a) a l-quater) più volte integrate da interventi di novella- specifica che i predetti dirigenti:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di competenza; è una funzione di concorso al policy making, propulsiva e di supporto alle decisioni che l'organo politico volesse adottare, (cfr. anche l'art. 14, comma 1);

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Va, peraltro, precisato che il riferimento alla indicazione, da parte della dirigenza, dei profili professionali necessari all'ufficio è nel senso non di una sostituzione rispetto al contratto collettivo, cui tocca definirli, ma della elaborazione di richieste in relazione a quei profili ritenuti più rispondenti al funzionamento delle strutture dirette;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; nella definizione degli obiettivi, il dirigente sovraordinato adotta una determina di indirizzo di secondo livello o sub- primario a carattere attuativo;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; il dirigente di uffici dirigenziali generali, pertanto, può esercitare le proprie funzioni ed impegnare le relative spese senza essere soggetto a puntuali tetti di spesa con l'unico limite costituito dal vincolo di bilancio;

d-bis) adottano i provvedimenti già previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inerenti i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, ora disciplinati dall'art. 162 del d.lgs. n. 50/2016, in sostanziale continuità con la precedente normativa. Tale peculiare regolamentazione prevede che le disposizioni del Codice contratti relative alle procedure di affidamento possono essere derogate, con provvedimento motivato: 1) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; 2) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Il legislatore ha così espressamente statuito che, alla luce del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione, l'emanazione dei provvedimenti in questione rientra nella sfera di competenza e responsabilità dei dirigenti generali; ciò ha posto fine ad un precedente orientamento che riportava alla competenza del ministro tale specifica materia;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto n. 165 (potere repressivo);

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della l. n. 103/1979; a mente della norma testé richiamata, in caso di divergenza tra Avvocatura dello Stato e dirigente sulla instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, è rimesso al Ministro competente di risolvere la questione. In questa ultima ipotesi, non tanto vengono derogate le attribuzioni dei dirigenti a favore dell'organo politico, ma si attribuisce a quest'ultimo un potere di mediazione a fronte di un'ipotesi di patologia del sistema, ovvero la divergenza tra due organi amministrativi, i cui effetti, per rilevanza critica, coinvolgono direttamente la sfera di indirizzo politico-amministrativo. L'attribuzione del potere di promuovere e resistere alle liti, se vale a precisare il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, non modifica neppure il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione nei giudizi, che resta quello politico di governo dell'ente. Nell'ambito delle competenze dirigenziali rientrano, infatti, i soli poteri sostanziali di gestione delle liti (Cass. sez. lav., n. 7862/2008; Cass.S.U., n. 15588/2007; per la dirigenza locale cfr. anche il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 267/2000, che demanda allo statuto di specificare «i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio»);

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Funzioni e ruolo

L'analisi dei successivi commi 2-5 dell'art. 16 conferma l'impianto generale che vede il dirigente di uffici dirigenziali generali pienamente e direttamente responsabile della gestione della funzione amministrativa. In tal senso:

– è tenuto a riferire al Ministro sull'attività svolta, sia correntemente che a richiesta, al fine di consentire all'organo di governo di controllare e valutare l'andamento gestionale (comma 2);

– adotta atti che non sono suscettibili di ricorso gerarchico e, quindi, assisti dal crisma della definitività (come lo sono anche gli atti dei dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione; cfr. il comma 4).

In un'ottica di contenimento della spesa è, poi, previsto che l'esercizio dei compiti e dei poteri dirigenziali propri del livello generale possa essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni (comma 3). Sempre in una visione di valorizzazione della flessibilità e della capacità gestionale autonoma, l'ultimo comma dell'art. 16 rimette agli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, la definizione dei rispettivi compiti e poteri.

Natura del rapporto intercorrente tra dirigenti di uffici generali ed altri dirigenti.

Il rapporto che il legislatore delinea tra il dirigente adibito ad ufficio dirigenziale generale e gli altri dirigenti – in virtù della specificazione, agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 165/2001, delle funzioni delle due tipologie – si manifesta, nel complesso, fortemente improntato da elementi a carattere gerarchico più che di direzione.

In particolare, spiccato indice di gerarchia appare la possibilità per i dirigenti di uffici di livello generale di decidere i ricorsi gerarchici avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti e di sostituirsi nel caso di inerzia. A ciò si aggiunge l'attribuzione di poteri di direzione, coordinamento e controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti.

Inoltre, viene espressamente attribuito ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali il compito di adottare atti e provvedimenti amministrativi rientranti nella competenza dei propri uffici, salva la possibilità di avvalersi dello strumento della delega al dirigente sottordinato. Ne emerge un quadro di fungibilità, nel quale i dirigenti preposti ad uffici di livello inferiore hanno competenze generiche e non esclusive rispetto a quelle (comprensive delle competenze dei subordinati) attribuite ai dirigenti preposti ad uffici di livello superiore.

Dal canto loro, i dirigenti sottordinati risultano titolari di un potere di gestione che si svolge in ambiti predeterminati dal dirigente dell'ufficio di livello generale, «in quanto l'insieme delle funzioni esercitabili ricava direttamente o indirettamente la propria legittimazione da atti, deleghe e direttive rese da quest'ultimo» (Talamo, 721).

Bibliografia

Talamo, Le funzioni dei dirigenti, in Carinci, D'antona (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Milano, 2000, I, 691.

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