Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 25 - Dirigenti delle istituzioni scolastiche (A) ( Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993 , aggiunto dall' art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998 ; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993 , aggiunto dall' art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998 )

Ciro Silvestro

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 1501.

2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale2.

6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

 

---------------

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 07 giugno 2013, n. 5688.

[1] Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, con applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. A norma dell'articolo 13, comma 3, del D.L. 71/2024 medesimo, il decreto di cui al presente comma è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore D.L. 71/2024 citato.

[2] Per l'interpretazione del presente comma vedi l'articolo 14, comma 22, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Inquadramento

La disciplina che connota la figura del dirigente scolastico si inserisce in un disegno riformatore della scuola di ampio respiro a cui ha dato avvio l'art. 21 della l. n. 59/1997. La norma in questione esame prevedeva la progressiva attribuzione alle istituzioni scolastiche, ai fini della realizzazione della loro autonomia, delle funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico. È quindi progressivamente attribuita a tutte le istituzioni scolastiche la personalità giuridica, con razionalizzazione delle loro, funzioni, dislocazioni/dimensioni (Paolucci, 557; Pajno, 434).

Contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, il comma 16 dell'art. 21 della l. n. 59/1997 ha previsto che ai capi d'istituto fosse conferita la qualifica dirigenziale «nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione». L'art. 21, dunque, non solo rimarca la necessità di tutela della libertà d'insegnamento, ma anche l'unicità della funzione dirigenziale, in quanto il dirigente deve coordinare l'attività finalizzata al raggiungimento di obiettivi educativi. Dunque, l'autonomia organizzativa e finanziaria sono funzionali a quella didattica, nonché alla pianificazione degli obiettivi formativi.

La figura del dirigente scolastico.

L'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 conferma l'istituzione, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, della qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali siano state attribuite personalità giuridica ed autonomia, a norma dell'art. 21 della l. n. 59/1997. I dirigenti scolastici siano inquadrati in ruoli di dimensione regionale. Essi rispondono, agli effetti dell'art. 21 del decreto n. 165, in ordine ai risultati, «che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa».

Un regime transitorio di assunzione della qualifica dirigenziale è normato dagli ultimi commi dell'art. 25.

Nei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo in esame, il legislatore passa in rassegna le competenze che caratterizzano la figura del dirigente scolastico. Il comma 2 dell'articolo in esame, in particolare, si apre attribuendo al dirigente scolastico la gestione unitaria dell'istituzione e la rappresentanza legale.

Il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

La giurisprudenza contabile ha individuato un «danno patrimoniale da disservizio» nel caso di approssimativa gestione del personale di un istituto, che comprometta gli obiettivi della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'agere amministrativo (C. conti, sez. giurisd. Umbria, n. 424/2000).

Ancora, fermo restando le competenze degli organi collegiali scolastici, il dirigente scolastico è, altresì, titolare di autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, affinché l'attività scolastica sia espletata secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. Egli è anche titolare delle relazioni sindacali. (comma 2). Il dirigente è, poi, l'interlocutore degli organi collegiali a cui presenta periodicamente motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica (comma 6 dell'art. 25).

Una lettura semplicistica di tali disposizioni potrebbe «portare a configurare la dirigenza scolastica come una diramazione della dirigenza amministrativa all'interno delle istituzioni scolastiche, così attribuendo indubbia prevalenza alla forte (ed innegabile) caratterizzazione amministrativa delle competenze attribuite al dirigente scolastico. In realtà, però, l'esame più approfondito delle disposizioni normative e soprattutto il fatto che il requisito per l'accesso al ruolo sia individuato nell'esercizio, per cinque anni, della funzione docente (art. 29, 1° comma d.lgs. n. 165/2001) portano a concludere per la necessità di ravvisare, nel dirigente scolastico, l'esercizio di funzioni specifiche caratterizzate dal marcato carattere educativo: la dirigenza scolastica si configura come una dirigenza specifica di un personale che, non solo rimane all'interno dell'istituzione scolastica, ma che mantiene lo status di personale della scuola. [..] Appare pertanto sostanzialmente nel giusto la dottrina che, anche guardando alla concezione comunitaria dell'istituto scolastico, ha qualificato i dirigenti scolatici in termini di leader educativi (e non manager); ed in effetti, la particolarità più grande della figura è data proprio dal fatto che il governo dell'autonomia scolastica importa l'esercizio di competenze che, oltre che dal carattere amministrativo, sono caratterizzate dalla stretta attinenza all'esercizio della funzione educativa. In questa prospettiva, parlare quindi di funzione amministrativo-educativa rende meglio le particolarità della figura dirigenziale in questione e la difficoltà di separare competenze ed attribuzioni che riguardano, sia l'aspetto propriamente amministrativo, sia l'esercizio della funzione educativa» (Dapas, Viola).

Il supporto al dirigente scolastico.

Il quinto comma dell'art. 25 in esame si occupa del supporto della dirigenza scolastica. Viene, in primo luogo, in rilievo la possibilità per il dirigente scolastico di avvalersi di docenti da lui individuati cui delegare lo svolgimento di specifici compiti.

L'art. 14, comma 22, d.l. n. 95/2012 ha interpretato tale previsione nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'art. 459 del d.lgs. n. 297/1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa.

Nella seconda parte della norma, l'attenzione è al responsabile amministrativo, prevedendo che, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, egli coadiuvi il dirigente scolastico, con autonomia operativa, sovraintendendo ai servizi amministrativi e generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Bibliografia

Dapas, Viola, Il dirigente scolastico nell'era della «buona scuola», in federalismi.it; 2015; Pajno, L'autonomia delle istituzioni scolastiche (commento alla l. 15 marzo 1997, n. 59), in Giornale di dir. amm., 1997, 434; Paolucci, La riforma della dirigenza scolastica, in Il lavoro nelle p.a., 2000, 543.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario