Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 28 - Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia 1 2 ( Art. 28 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 8 del d.lgs n. 470 del 1993 , poi dall' art. 15 del d.lgs n. 546 del 1993 , successivamente modificato dall' art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995 , convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995 , e poi nuovamente sostituito dall' art. 10 del d.lgs n. 387 del 1998 )Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia 1 2 (Art. 28 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter, e mediante sviluppo di carriera34. 1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti5. 1-ter. L'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene: a) per il 50 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione; b) per il 20 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, per concorso pubblico indetto dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) o dalle singole amministrazioni, rivolto ai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza; c) per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, mediante sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione che bandisce la procedura e appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui al presente comma, che abbia maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell'area del personale di elevata qualificazione, fermo restando il possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza6. 1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter non si applicano agli enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 7. 1-quinquies. Le procedure di sviluppo di carriera destinate al personale di cui al comma 1-ter, lettera c), sono bandite e svolte dalle singole amministrazioni nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e si articolano: a) in una prima fase selettiva e comparativa, finalizzata a individuare, sui posti disponibili, i soggetti ai quali conferire un incarico dirigenziale non generale temporaneo. Tale selezione è basata: 1) sulla valutazione comparativa dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, anche con riferimento alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, ove conferenti con l'oggetto dell'incarico, della performance individuale, delle capacità organizzative e delle attitudini evidenziate nei cinque anni precedenti, per il personale dell'area dei funzionari, o nei due anni precedenti, per quello dell'area del personale di elevata qualificazione, secondo le modalità di cui al comma 1-sexies; 2) sullo svolgimento di una prova scritta e orale; b) in una seconda fase di osservazione e valutazione dello svolgimento dell'incarico temporaneo per un periodo di almeno quattro anni, nel corso dei quali il dirigente incaricato è valutato in ordine ai risultati conseguiti, sotto i profili della performance sia individuale sia organizzativa, al raggiungimento degli obiettivi, anche assegnati ai dipendenti dell'ufficio presso cui ha svolto l'incarico temporaneo, e alle capacità manageriali possedute 8. 1-sexies. La selezione per il conferimento temporaneo degli incarichi di cui al comma 1-quinquies, lettera a), è affidata ad una commissione indipendente costituita da sette componenti, di cui quattro dirigenti di livello generale appartenenti ai ruoli o in servizio presso l'amministrazione che ha indetto la procedura o personale di livello dirigenziale in servizio presso la stessa amministrazione, anche se appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi, o, in mancanza, di altra amministrazione, e due professionisti qualificati nella valutazione e selezione del personale (assessor), provenienti da un'amministrazione diversa da quella procedente o dal settore privato, e presieduta da un dirigente generale di ruolo proveniente da un'altra amministrazione ovvero da personale di livello dirigenziale appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente di livello non generale della stessa amministrazione che ha bandito la procedura. Non possono in ogni caso fare parte della commissione dirigenti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. Restano fermi i casi di incompatibilità previsti per la partecipazione alle commissioni di concorso. I componenti della commissione sono estratti a sorte attraverso il Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter, e non possono far parte della commissione per due volte consecutive. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato, con funzioni di relatore, e un componente dell'organismo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto. Ai fini della valutazione di cui al comma 1-quinquies, lettera a), la commissione tiene conto di un colloquio di esclusivo carattere esperienziale-attitudinale e motivazionale, della valutazione di performance conseguita dal candidato nei cinque anni precedenti o nei due anni di servizio nell'area del personale di elevata qualificazione, della complessità degli obiettivi assegnati e di quelli conseguiti, di una relazione dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di carattere comportamentale concernenti le capacità di leadership e le attitudini manageriali del singolo candidato, nonché dei risultati della prova di cui al comma 1-quinquies, lettera a), numero 2). Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati 9. 1-septies. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1-quinquies non possono avere durata superiore a tre anni e sono rinnovabili una sola volta, previa la necessaria valutazione favorevole della commissione di cui al comma 1-sexies sull'attività svolta nell'espletamento dell'incarico 10. 1-octies. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di seconda fascia consegue all'esito favorevole dell'osservazione e della valutazione dello svolgimento dell'incarico dirigenziale temporaneo conferito e rinnovato con la procedura di cui ai commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies ed esercitato per un periodo di almeno quattro anni, con valutazione finale positiva dell'attività svolta in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla dimostrazione di adeguate attitudini e capacità manageriali. La predetta valutazione finale della procedura di sviluppo di carriera è affidata a una nuova commissione composta e nominata secondo la procedura di cui al comma 1-sexies. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In caso di mancato rinnovo dell'incarico di cui al primo periodo o di esito negativo della valutazione finale, la posizione dirigenziale è resa disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi dei commi 1-quinquies e 1-sexies 11. 1-novies. Le regioni e gli enti locali possono avvalersi delle procedure di cui ai commi da 1-ter a 1-octies, individuando i livelli dirigenziali ivi indicati secondo i rispettivi ordinamenti. Resta fermo che il dirigente sovraordinato al candidato, di cui al comma 1-sexies, deve essere individuato nel superiore gerarchico-funzionale del medesimo candidato12. [ 2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. ] 13 [ 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse] 1415 [ 4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private . Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione ] 16 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti: a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; b) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze professionali di servizio maturate in Italia o all'estero presso istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali; c) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso; d) le modalità di svolgimento della fase selettiva della procedura di sviluppo di carriera di cui al comma 1-quinquies, in particolare definendo la struttura e i contenuti minimi della prova nonché le capacità teoriche e pratiche oggetto di verifica e i titoli di studio e professionali valutabili; e) il termine di durata delle attività di selezione; f) i criteri per l'assegnazione degli obiettivi individuali ai soggetti titolari dell'incarico dirigenziale temporaneo di cui al comma 1-quinquies nella fase di osservazione e valutazione; g) i criteri e le modalità di valutazione dello svolgimento dell'incarico ai sensi dei commi da 1-quinquies a 1-octies; h) i criteri, i requisiti per l'iscrizione e le modalità di funzionamento di un albo, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'individuazione dei professionisti, pubblici o privati, esperti nella valutazione del personale, da utilizzare quali componenti esterni e assessor per le procedure di cui ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies 17. 6. I vincitori dei corsi-concorsi di cui al comma 1-ter, lettera a), anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. L'esercizio della funzione dirigenziale da parte del predetto personale è preceduto dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e dal tutoraggio da parte di dirigenti con maggiore anzianità di servizio, da svolgere presso l'amministrazione di destinazione, commisurato alla concreta esperienza lavorativa pregressa e comunque di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno18. [ 7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno ] 1920 [7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ] 21 8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola nazionale dell'amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002 22. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. [1] Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 5, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Per il regolamento relativo all'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui al presente articolo vedi D.P.C.M. 11 febbraio 2004 n. 118. [2] Rubrica sostituita dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 [3] Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69. Da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 2 luglio 2026, n. 119. [4] Vedi l'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. [5] Comma inserito dall'articolo 3, comma 3, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. [6] Comma inserito dall'articolo 3, comma 3, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. Da ultimo modificato dall'articolo 28-ter, comma 1, lettera a) del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 e successivamente sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 2 luglio 2026, n. 119. [7] Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 2 luglio 2026, n. 119. [8] Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 2 luglio 2026, n. 119. [9] Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 2 luglio 2026, n. 119. [10] Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 2 luglio 2026, n. 119. [11] Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 2 luglio 2026, n. 119. [12] Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 2 luglio 2026, n. 119. [13] Comma modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e dall'articolo 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, da ultimo, abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. [14] Per il Regolamento relativo alle modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari vedi D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295. [15] Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. [16] Comma modificato dall'articolo 34, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successivamente abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. [17] Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69. Per il Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente vedi D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272. Da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 2 luglio 2026, n. 119. [18] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69 e successivamente dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 2 luglio 2026, n. 119. [19] Comma sostituito dall'articolo 34, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. [20] Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. [21] Comma inserito dall'articolo 3-bis del D.L. 28 maggio 2004, n. 136 e successivamente abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. [22] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69. InquadramentoNel modello definito dal comma 1 dell'art. 28 del decreto n. 165, l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, avviene, cumulativamente: – per concorso indetto dalle singole amministrazioni; – per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) (D'Alessio, Parisi, 93). Con il regolamento di delegificazione adottato con il d.P.R. n. 70/2013 il rapporto tra dirigenti scelti con concorso da parte delle singole amministrazioni e dirigenti reclutati sulla base del corso-concorso della SNA, in precedenza pari rispettivamente al 70% e al 30%, è stato portato al 50% (con incremento, quindi, della quota di dirigenti provenienti dal corso-concorso). Su tale assetto è, poi, intervenuto il comma 3 dell'art. 3 del d.l. n. 80/2021. Il legislatore del 2021 ha provveduto, in primo luogo, ad inserire un nuovo comma 1-bis nel corpo dell'art. 28. Esso specifica che nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal d.P.R. n. 487/1994, «i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti» (il cd. assessment). Ciò richiede approcci inediti nello svolgimento delle prove concorsuali, dovendo i nuovo dirigenti essere selezionati sulla base non solo delle conoscenze nozionistiche ma anche di caratteristiche intrinseche. Peraltro, il riferimento a metodologie e format riconosciuti perimetra la discrezionalità delle amministrazioni rispetto alle scelte effettuate nell'ambito dell'ordinamento interno e dei singoli bandi di concorso che, per essere sostenibili dal punto di vista della legittimità, devono essere accompagnati da un apparato metodologico non generico, ma fondato su metriche riconosciute dalla letteratura scientifica sull'argomento. La seconda novità si colloca sul binario della valorizzazione delle professionalità interne. Il neo introdotto comma 1-ter reca, infatti, una specifica modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia riservata ai funzionari di ruolo. La novella del 2021 ha disposto al riguardo che: – fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla SNA, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale; – per il predetto personale interno era originariamente prevista la selezione attraverso procedure comparative bandite dalla SNA. Successivamente è intervenuto l'art. 28 ter, comma 1, lett. a) del d.l. n. 75/2023 che dispone ora – con riferimento alle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e agli enti pubblici non economici nazionali – che i bandi delle procedure comparative per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia possano essere adottati anche dalle singole amministrazioni interessate. Le procedure in questione devono tenere conto della valutazione conseguita nell'attività svolta; dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca; della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire, e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali; – una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale interno, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Spicca, nella corsia preferenziale specifica per il personale interno che ha già acquisito esperienze dirigenziali, la previsione, vera peculiarità rispetto all'accesso dall'esterno, di prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa; – le predette disposizioni non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 2 del d.l. n. 101/2013 (ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali e enti aventi natura associativa). Da rilevare che il comma 6 dell'art. 3 del d.l. n. 80/2021 ha curato di precisare che gli interventi normativi recati dal decreto medesimo sull'accesso alla dirigenza costituiscono princìpi fondamentali, ex art. 117, comma 3, Cost., per la legislazione regionale, demandando alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, di apposite linee guida. Il successivo d.l. n. 36/2022, ha modificato tale procedura (art. 3, comma 5), stabilendo che le linee guida siano adottate entro il 31 ottobre 2022 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, dopo aver acquisito le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Il decreto in questione è stato adottato il 28 settembre 2022. Le nuove Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblicapropongono indicazioni in materia di procedure e soluzioni metodologiche per lo svolgimento di concorsi con il duplice obiettivo di: 1) offrire alle amministrazioni alcune indicazioni e buone pratiche utili per l'individuazione di soluzioni e metodologie omogenee ed efficaci per la selezione della dirigenza; 2) presentare i principi metodologici dell'Assessment center, quale strumento di comprovato successo nei processi di selezione di figure manageriali, finalizzati alla valutazione delle competenze che caratterizzano la posizione da ricoprire. Difatti, l'Assessment center ha l'obiettivo di analizzare e valutare, tramite l'osservazione del comportamento, il livello di possesso di un set predefinito di competenze comportamentali (o trasversali) di una persona, ritenute necessarie per ricoprire con successo un ruolo specifico o un insieme di ruoli in una organizzazione. Per la valutazione delle competenze potranno essere utilizzate prove situazionali, test e colloqui motivazionali. Con tali strumenti, n ei concorsi per dirigenti si potrà valutare non più solo il “sapere” ma anche il “saper fare” e il “saper essere”. La disciplina dell'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia.Il comma 5 dell'art. 28 in commento prescrive che con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l. n. 400/1988, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione (ora SNA), sono definiti gli aspetti salienti della disciplina dei canali di accesso alla dirigenza. Il successivo comma 6 è dedicato al ciclo di attività formative iniziale cui sono destinati i vincitori dei concorsi indetti dalle singole amministrazioni. La disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente è stata definita con il regolamento di cui al d.P.R. n. 272/2004, modificata, poi dal d.P.R. n. 70/2013. BibliografiaD'Alessio, Parisi, Accesso, formazione e assetto unitario della dirigenza, in D'Alessio (a cura di), L'amministrazione come professione, Bologna, 2008, 93. |