Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 44 - Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro ( Art. 48 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituito dall' art. 16 del d.lgs n. 470 del 1993 )Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro (Art. 48 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs n. 470 del 1993) 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati. InquadramentoL'art. 44 del decreto n. 165 (ex art. 48 del d.lgs. n. 29/1993) demanda alla contrattazione collettiva nazionale il compito di definire nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche. La norma, contestualmente, abroga ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle P.A., nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati. Sul complessivo sistema delle relazioni sindacali cfr. anche gli artt. 5, 9 e 40 del decreto n. 165. La ratio legis è di assicurare il ruolo del sindacato come controparte effettiva, ponendo fine a quei fenomeni di co-gestione a cui era imputato di aver contribuito a rendere inefficiente l'azione delle amministrazioni prima della riforma del 1993. (Viscomi, 271). In tema cfr. Corte cost., n. 88/1996, secondo cui la normitiva inerente «l'abrogazione delle norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici non economici, non contrasta con l'art. 76 Cost. nella parte in cui ha autorizzato la dissociazione temporale fra l'immediata abrogazione delle predette forme di rappresentanza ed il rinvio ad una futura contrattazione delle nuove forme partecipative, atteso che dai criteri di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) l. di delega 23 ottobre 1992 n. 421 non è dato desumere l'obbligo di contestualità, mentre il metodo di intervento adottato dal legislatore delegato appare giustificato dal criterio che distingue l'organizzazione, rimessa allo strumento legislativo, dalla disciplina dei rapporti di lavoro, affidata allo strumento contrattuale, non essendo nemmeno prevista espressamente la necessità di una disciplina transitoria in materia. Peraltro, la definizione delle “nuove forme” da parte del legislatore delegato sottintende il superamento delle forme partecipative operanti prima della riforma, e questo indipendentemente dalla considerazione delle finalità che, attraverso tali forme, la precedente disciplina avesse inteso realizzare. La norma di delegazione, quando ha indicato come obbiettivo generale da perseguire il rinnovamento delle forme di partecipazione delle rappresentanze del personale, ha, dunque, legittimato l'intervento del legislatore delegato non soltanto sulle forme preesistenti collegate al fine dell'organizzazione del lavoro, ma anche su quelle connesse a finalità di natura diversa, come le finalità di controllo sulla gestione perseguite attraverso la partecipazione del personale agli organi amministrativi degli enti pubblici non economici». Questioni applicative.Cons. St. III, n. 608/1997 sottolinea che «l'art. 48, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 – che non consente la partecipazione di rappresentanze del personale e sindacali ad attività gestionali in organismi collegiali nell'ambito della p.a. – tende a realizzare, in sede di organizzazione del lavoro delle amministrazioni pubbliche, una precisa distinzione dei ruoli riconosciuti nel vigente ordinamento, rispettivamente ai dirigenti ed agli organismi sindacali». Si tratta norma di carattere eccezionale e quindi non applicabile, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, oltre i casi ed i tempi in essa considerati. Cons. St. I, n. 645/1993 sottolinea, invece, che l'abrogazione delle norme di organizzazione degli uffici che prevedono la rappresentanza elettiva nei consigli di amministrazione si riferisce a tutte le categorie di personale comprese quelle escluse dalla privatizzazione (cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma I, n. 1492/1995). Una particolare fattispecie è affrontato da Cons. St. IV, n. 877/1998: «il divieto di partecipazione ai consigli di amministrazione di enti lirici sancito per i rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo dall'art. 13 lett. i), l. 14 agosto 1967 n. 800, in relazione all'art. 48 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, non vale anche per i musicisti, i quali sono presenti negli organismi di gestione degli enti non già per far valere l'interesse dei musicisti dipendenti, ma per curare le strategie musicali nei campi della rappresentazione, della formazione e dell'educazione artistica della comunità in cui opera l'ente. BibliografiaViscomi, La partecipazione sindacale e la partecipazione all'organizzazione del lavoro, in Carinci, Zoppoli (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Diritto del lavoro, Commentario diretto da Carinci, Torino, 2004, 271. |