Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 55 ter - Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale 1 (A)

Ciro Silvestro

Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale1 (A)

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. [Per le infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento.] Per le infrazioni per le quali e' applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale . Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 2.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale3.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa 4.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale 5.

 

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(A) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 9226.

Inquadramento

La riforma Brunetta del 2009 ha cancellato la regola della pregiudiziale penale, sancendo, nel nuovo dettato dall'art. 55-ter del decreto n. 165, relativo ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, il principio secondo cui «il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale» (comma 1).

I due procedimenti, disciplinare e penale, sono tendenzialmente indipendenti all'inizio, ma convergenti nelle conclusioni, nel senso che l'esito del procedimento disciplinare non può contrastare con quanto accertato in sede penale (Mattarella, 34).

L'art. 55-ter statuisce che «per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale». Per le infrazioni di minore gravità, non è ammessa la sospensione del procedimento.

Il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi sufficienti per concluderlo, anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo.

Resta in ogni caso salva «la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente».

Secondo il parere Cons. St. comm. spec., n. 916/2017, «si tratta di una eccezione che, pur conforme in linea di principio al superamento della c.d. pregiudiziale penale (Cass., sez. lav., n. 5284/2017) e alla tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto al giudizio penale inaugurata dal d.lgs. n. 150 del 2009, se da un lato appare condivisibile in relazione all'acquisizione di fatti nuovi in sede disciplinare, dall'altro potrebbe portare a riconoscere esplicitamente l'incidenza di un provvedimento giurisdizionale non definitivo sull'esito del procedimento disciplinare, con conseguente rischio di ulteriore incertezza in ipotesi di successivo giudicato penale difforme dalla sentenza non definitiva. Così intesa, tale eccezione potrebbe porsi in contrasto con il principio della tendenziale ininfluenza, a fini disciplinari, di una sentenza penale non definitiva. Al riguardo si osserva che, con le novità introdotte dalla legge n. 97/2001 nell'art. 653 c.p.p., sia la sentenza penale irrevocabile di condanna, sia la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono destinate ad esplicare effetti nel giudizio disciplinare, poiché si è voluto assicurare, in questa maniera, «non solo una sostanziale coerenza tra sentenza penale ed esito del procedimento amministrativo, ma soprattutto una linea di maggiore rigore per garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa» (Corte cost., n. 186/2004)».

Quanto ai tempi del procedimento disciplinare ripreso o riaperto successivamente alla sentenza irrevocabile del giudice penale, il legislatore delegato ha disposto l'applicazione dei termini generali, che decorrono ex novo ed integralmente. La normativa previgente prevedeva, invece (all'art. 55-ter, comma 4, secondo periodo) il termine di 180 giorni dalla ripresa o dalla riapertura del procedimento.

Il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura.

Quindi, se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. Se, invece, il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa (commi 2 e 3 dell'art. 55-ter del decreto n. 165).

Va rimarcato che «l'assoluzione in sede penale del pubblico dipendente perché il fatto a lui imputato non costituisce reato non preclude all'amministrazione di appartenenza di valutare in sede disciplinare la condotta da lui tenuta, essendole solo inibito un nuovo accertamento del fatto così come accertato nella sua materialità dal giudice penale. L'area dell'illecito penale è più ristretta rispetto a quella dell'illecito disciplinare, per cui uno stesso fatto può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto il profilo disciplinare» (Cons. St. VI, n. 4478/ 2011; cfr. anche Cons. St. VI, n. 226/2008).

Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, sull'efficacia di giudicato delle sentenze penali irrevocabile, nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità.

Infine, va segnalata la disposizione recata dall'art. 70 del d.lgs. n. 150/2009, finalizzata a soddisfare l'esigenza delle amministrazioni di avere, da parte delle cancellerie dei giudici, comunicazioni rapide relativamente alle sentenze penali emanate, in modo da poter adottare tempestivamente le decisioni di loro competenza.

Dopo l'art. 154-bis del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, è stato, così, inserito un art. 154-terComunicazione della sentenza»), a tenore del quale «la cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito».

Bibliografia

Mattarella, La responsabilità disciplinare, in Giornale di dir. amm., 2010, 1, 34.

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