Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 56 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari ( Art. 59-bis del d.lgs n. 29 del 1993 , aggiunto dall' art. 28 del d.lgs n. 80 del 1998 )Impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 59-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d.lgs n. 80 del 1998) [1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.]1 [1] Articolo abrogato dall'articolo 72, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. InquadramentoArticolo abrogato dall’art. 72, comma 1, lettera c), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. |