Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 60 quater - Personale del Nucleo della Concretezza 1Personale del Nucleo della Concretezza1 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatre' unita' di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue: a) ventitre' unita', ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che e' collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; b) trenta unita', di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 19 giugno 2019, n. 56. InquadramentoL'articolo 60-quater del decreto 165 ha per oggetto la dotazione di personale del Nucleo della concretezza, istituito dal precedente art. 60-bis. Viene specificato che il Nucleo si avvale di 53 unità di personale, tra cui tre posizioni dirigenziali, una di livello generale e due di livello non generale. Duplice il ‘canale' di provvista, a seconda che si attinga a personale di altre amministrazioni o si proceda con pubblico concorso. A fronte di 30 unità da reclutare mediante concorso, le altre 23 unità – incluse le tre unità di qualifica dirigenziale – sono da individuare all'interno della Presidenza del Consiglio o anche nell'ambito del personale delle altre amministrazioni pubbliche. Il personale esterno così destinato presso il Nucleo è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto (secondo i rispettivi ordinamenti). In relazione al procedimento di collocazione in comando o fuori ruolo, il legislatore del 2019 richiama l'art. 17, comma 14, della l. n. 127/1997, norma di semplificazione/flessibilizzazione dell'utilizzo di contingento di personale fuori ruolo o in comando. In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere, altresì, concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione presso il richiedente Nucleo del dipendente interessato (il rinvio è all'istituto normato dall'art. 56, comma 7, d.P.R. n. 3/1957). Il personale dipendente del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Nucleo mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche, la Presidenza del Consiglio provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo. Ciò ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter del d.lgs. n. 303/1999, esplicitamente menzionato dall'art. 60-quater. Sulla disciplina in esame è intervenuto successivamente l'art. 18 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha integrato l'art. 3 della l. n. 56/2019 con un ulteriore comma 5-ter. In esso viene disposto che «il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'art. 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo». Di conseguenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, «per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'art. 60-quater del citato d.lgs. n. 165/2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». BibliografiaVedi sub art. 60-bis. |