Decreto legislativo - 30/03/2001 - n. 165 art. 6 - Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale 1 2 ( Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall' art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall' art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998 )Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale12 (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali3. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente4. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente5. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali6. [4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.] 7 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale 8. 6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore 9. [1] Rubrica sostituita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. [3] Comma modificato dall'articolo 11 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e dall'articolo 2, comma 18, lett. a) e b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e successivamente sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Per la soppressione degli adempimenti inerenti ai piani di cui al presente comma vedi l'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81. [4] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. [5] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. [6] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. [7] Comma inserito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. [8] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. [9] Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. InquadramentoUno dei punti qualificanti del d.lgs. n. 75/2017 – attuativo delle deleghe recate dalla legge Madia per la riforma del pubblico impiego – è stata la modifica della disciplina relativa a Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, binomio scolpito nella nuova rubrica dell'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, radicalmente innovato. È evidente da subito l'attenzione riservata dal legislatore delegato al concetto di fabbisogno di personale, ribadito e sviluppato nel corpo del novellato articolo 6. Due e distinte sono le dimensioni cui rinvia tale nozione. La prima è legata alla quantificazione delle «teste» necessarie, e cioè al dimensionamento numerico che definisce il gap tra la dotazione attuale, di fatto, e quella di riferimento. Quest'ultima è quella volta ad assicurare, sulla base di analisi e pianificazioni, il volume di attività correlato alla erogazione di beni e servizi e agli obiettivi di performance, rappresentando la forza lavoro necessaria ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il fabbisogno numerico viene, poi, generalmente articolato in relazione alle unità della struttura di riferimento. La seconda dimensione è, invece, collegata alle competenze che i soggetti devono possedere in relazioni alle diverse posizioni organizzative: in altre parole, i fabbisogni in termini di contenuti professionali di cui l'organizzazione ha bisogno per attuare le funzioni e i servizi di cui è competente e ottenere i risultati attesi. Questi ambiti orientano «l'analisi dei fabbisogni secondo diverse prospettive ed esigenze. Innanzitutto, si può rispondere alla domanda di ciò che manca per perseguire (al meglio) le missioni organizzative: se emerge la carenza numerica di personale, questa viene accompagnata anche dalla riflessione sul «tipo» di personale utile al perseguimento degli obiettivi. A questo fine le analisi possono prendere due direzioni distinte: a) da un lato, l'indagine su quali competenze sono necessarie in relazione alle «linee di attività» correnti dell'organizzazione: considerando, quindi, lo status quo e in previsione di una certa stabilità del contesto; b) dall'altro lato, l'analisi delle competenze necessarie in base a trasformazioni in atto e a scenari futuri, oppure in base ad obiettivi di miglioramento che necessitano una modificazione dei contenuti professionali impiegati. Si consideri che lo strumento dell'analisi delle competenze professionali è utilizzabile non solo in ragione di nuove assunzioni per compensare la perdita di personale oppure in ragione di nuove funzioni/attività, ma anche – ed è questa l'altra prospettiva – per colmare il gap tra competenze necessarie e competenze presenti, attraverso interventi di formazione. In altre parole, agendo sul personale presente e le opportunità della sua valorizzazione in termini di crescita professionale» (Vecchi, 23). L'emergente rilievo del concetto di fabbisogno ha comportato il ridimensionato dell'istituto della dotazione organica. Esso ha rappresentato, per lungo tempo, il riferimento basilare per definire la quantificazione e la distribuzione delle risorse umane necessarie per assolvere le funzioni dell'ente. Peraltro, la dotazione organica è stata declinata come un contenitore rigido, una mappatura organizzativa statica basata su una preventiva suddivisione delle risorse umane per categoria e profili professionali, al fine di evidenziare la provvista di posti coperti e quelli vacanti. Un documento di programmazione delle risorse umane poco flessibile e che finiva per condizionare le scelte sul reclutamento, quindi, di cui (paradossalmente) nessuna norma restituiva una definizione compiuta. L'art. 6 del decreto 165, nel dettato precedente alla riforma del 2017, disponeva in tema di dotazione organica in via solo incidentale (come pure l'art. 89, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, Testo unico enti locali). Quel testo stabiliva che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procedesse periodicamente, con cadenza almeno triennale; le variazioni andavano approvate dall'organo di vertice dell'amministrazione, «in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale». Fattore distorsivo insito nello strumento della dotazione organica si è rivelato «l'automatismo nel mantenimento dei posti nella struttura dell'ente una volta che i dipendenti fossero cessati; elemento che ha portato le amministrazioni nel corso degli anni ad accumulare, anche in relazione ai «blocchi» assunzionali disposti dalle leggi di stabilità che si sono succedute dall'anno 2010, posti vacanti nelle dotazioni organiche mai cancellati» (Guizzardi, 335). La prospettiva della dotazione organica ha finito per rappresentare un'inutile sovrastruttura e un ostacolo, manifestando l'inadeguatezza a far fronte alle esigenze dinamiche di un'organizzazione che deve tempestivamente conformarsi in relazione a nuove funzioni e professionalità e a limitate disponibilità di risorse umane. La nuova disciplina dettata nel 2017 opera una sorta di inversione per quanto concerne le necessità organizzative delle amministrazioni pubbliche: non è più la dotazione organica a definire il fabbisogno di personale, ma è quest'ultimo a determinare la dotazione organica. Il criterio del superamento della dotazione organica trasforma, tendenzialmente, tale istituto in un vincolo finanziario complessivo. Ciò apre la possibilità di rimodulare le dotazioni organiche in base ai fabbisogni programmati e alle assunzioni da effettuare, svincolandosi dal riferimento alla distribuzione in atto del personale tra i diversi livelli di inquadramento. Il legislatore consente, così, alle amministrazioni di «definire la propria programmazione delle assunzioni senza incontrare un vincolo procedurale in ragione della previa composizione dell'organico. Quest'ultima deve poter essere flessibilmente modificata, fermo restando il criterio di invarianza della spesa». Al contempo, è apparso necessario – attraverso l'introduzione di specifiche linee di indirizzo interministeriali di cui all'art. 6-ter del decreto 165 – che l'individuazione dei fabbisogni «non sia interamente lasciata all'autonomia delle singole amministrazioni, ma venga inquadrata, orientata e indirizzata dal centro. Ciò tuttavia non attraverso strumenti ciechi, quali i blocchi delle assunzioni o le misure di contenimento lineare delle stesse» (Battini). Anche Cons. St. comm. spec., parere n. 916/2017 sottolinea che «l'assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni viene affidato non più ad uno strumento programmatico, ma necessariamente statico, ma ad un piano essenzialmente gestionale, di natura dinamica. Viene affidata alla capacità (ed alla responsabilità) di ogni singola amministrazione l'individuazione concreta e in progress delle professionalità occorrenti al raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il solo limite del rispetto dei vincoli di spesa e di finanza pubblica. L'orientamento del legislatore muove nel senso di un'autorizzazione alla spesa (c.d. budget per le assunzioni) per ogni singola amministrazione, che lascia libera, poi, quest'ultima nel se e nel come assumere, scegliendo i profili professionali più rispondenti alle sue esigenze e fondati sull'effettivo fabbisogno. È questa, indubbiamente, una visione flessibile e lungimirante dell'apparato amministrativo e dell'organizzazione pubblica, che facoltizza e responsabilizza la singola amministrazione, nell'ambito del budget assegnatole, a distribuire il personale in base ad effettive esigenze e non ad aprioristici limiti di organico. In base al nuovo sistema, il piano del fabbisogno giunge a valle dei provvedimenti di bilancio». In sostanza, «nel nuovo art. 6 d.lgs. n. 165/2001 non vi è più traccia del principio organizzativo in forza del quale la rilevazione dei carichi di lavoro in un determinato momento storico «fotografa» una situazione; e questa diviene ex sé vincolante per la successiva attività di reclutamento, nel senso di vietare all'amministrazione di assumere personale destinato a qualifiche funzionali o professionali non previste nella dotazione organica. Nella logica della riforma, la rimodulazione delle dotazioni organiche si vuole far discendere esclusivamente dal piano triennale dei fabbisogni [l'inedito PTFP], al quale spetterà l'individuazione dei posti da ricoprire – fermo restando il budget assunzionale – indipendentemente dalla previsione della relativa qualifica nei ruoli ed a prescindere dalle cessazioni verificatesi nel medesimo periodo» (Magri, 589). Da segnalare anche il comma 2 dell'art. 3 della l. n. 56/2019 che ha disposto alcune specificazioni in tema di piani dei fabbisogni per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, nella predisposizione del piano si dovrà tenere conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) contabilità pubblica e gestione finanziaria. I contenuti del novellato art. 6 del decreto n. 165I primi commi dell'art. 6 del decreto 165 sono stati interamente sostituiti dall'art. 4 del d.lgs. n. 75/2017. Viene, in primo luogo, sancito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di definire l'organizzazione degli uffici – previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali – in conformità al nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale. Esso è descritto come lo strumento volto, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, ad ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Con l'eliminazione, nel primo comma dell'art. 6, di ogni riferimento alla dotazione organica, si modifica il presupposto su cui sono stati finora articolati, in concreto, concetti quali la «soprannumerarietà» di personale o le posizioni extra dotazione organica. Al posto della dotazione organica, cioè di una quantificazione predeterminata nell'articolazione di un numero di specifici posti, subentra il sistema del piano triennale dei fabbisogni di personale, annualmente rivisto. Le stesse tempistiche «a scorrimento» previste generalmente per gli altri strumenti di programmazione finanziaria e strategica. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. In aderenza alle reali necessità di ogni amministrazione, il piano deve curare l'ottimale distribuzione delle risorse umane, con particolare riferimento alla coordinata attuazione dei processi di mobilità, reclutamento del personale e assunzioni obbligatorie delle categorie protette, oltre alla considerazione di eventuali eccedenze di personale, nel qual caso continua ad applicarsi l'art. 33 del d.lgs. n. 165 (con ricollocazioni nell'ambito della medesima o di altra amministrazione overo messa in disponibilità). L'articolo 6, comma 2, in esame richiama espressamente il reclutamento previsto dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs. n. 165/2011. Tale richiamo nasce dalla volontà di garantire il pieno rispetto delle assunzioni obbligatorie di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68, nonché in generale delle categorie protette nel rispetto della normativa prevista in materia di quote d'obbligo. La quota d'obbligo deve, infatti, essere garantita dalle amministrazioni anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio. Il nuovo piano del fabbisogno del personale, affrancando il concreto funzionamento del sistema delle risorse umane dalle mansioni, qualifiche e profili professionali del personale, assume, sotto un diverso profilo, anche un ruolo, potenzialmente propulsivo, di modernizzazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche. Difatti, la valutazione, a monte, delle ragionevoli previsioni dei futuri bisogni delle singole amministrazioni, propedeutica alla richiesta del personale da assumere, costituisce un prezioso strumento di conoscenza delle nuove esigenze professionali, per amministrazioni che debbono porsi tempestivamente al passo con i tempi. Il piano triennale dei fabbisogni deve chiaramente indicare anche le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, «nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente». Il nuovo comma 3 dell'art. 6 precisa che, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo interministeriali di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo e delle previsioni sul contingentamento degli uffici dirigenziali (articolo 2, comma 10-bis, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. La dotazione organica deve essere, pertanto, coerente con i fabbisogni reali dell'amministrazione, anche con riferimento ai posti vacanti, i quali dovranno comunque tener conto delle reali capacità di spesa di ogni ente. Un addio al «libro dei sogni» di tante amministrazioni, che deve essere rivisto e riportato alla dura realtà delle effettive risorse disponibili. Secondo quanto, poi, prescritto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto n. 165, nelle amministrazioni statali il piano, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4 (relativo all'avvio delle procedure di reclutamento), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione di tali atti è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Di seguito, il comma 6 sanziona con il divieto di procedere a nuove assunzioni l'inosservanza degli adempimenti previsti dall'art. 6. Rispetto a quanto normato in precedenza, non risulta più presente la menzione che il divieto comprende anche il personale appartenente alle categorie protette. Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dall'art. 6. Anche l'art. 6-ter, comma 5, del decreto n. 165, relativo all'obbligo di comunicare i contenuti dei piani adottati, è assistito da un analogo divieto. La sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente. Passando al nuovo comma 6-bis dell'art. 6, esso fa comunque salve «le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore». Infine, il comma 5 dell'art. 6 in commento dispone la salvezza delle particolari disposizioni dettate dalle normative di settore per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia. Restano salve anche le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Inoltre, viene sancita la devoluzione alle università di appartenenza delle attribuzioni, già del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti. Parimenti risultano attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni già del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. BibliografiaBattini, Al servizio della Nazione? Verso un nuovo modello di disciplina della dirigenza e del personale pubblico, in astrid-online.it, 2016; Guizzardi, Come cambia il rapporto tra dotazione organica, fabbisogno triennale e assunzioni a seguito dell'entrata in vigore della riforma della PA, in Azienditalia, 2017, 335; Magri, Il lavoro pubblico tra sviluppo ed eclissi della «privatizzazione», in Giornale di dir. amm, 2017, 589; Vecchi, Fabbisogni e change management nella PA: per un reclutamento selettivo basato su progetti di riorganizzazione, in Riv. giur. lav. e prev., 2021, 6, 21. |