Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 5 bis - (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche) (1)(Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche) (1) Art. 5-bis 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalita' di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini. 3. AgID, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2 (2). 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalita' di cui al comma 1. (1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. (2) Comma modificato dall'articolo 61, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. InquadramentoLa disposizione è stata inserita nel CAD a seguito dell'approvazione del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e non più modificata dai successivi atti normativi modificativi inerenti la disciplina in esame, se non per la parte che riguarda il comma 3, dove si è sostituito il nome DigitPA con quello di Agid a partire dal 14 settembre 2016. Lo scambio di informazioni e documenti.Nella disposizione in esame si prevede che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e amministrazioni pubbliche, nonché l'adozione e la comunicazione da parte di quest'ultime di atti e provvedimenti amministrativi deve essere esclusivamente effettuata utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Allo scopo di assicurare l'attuazione di questa disposizione viene disposto che con d.P.C.M., su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, siano fissate le modalità di attuazione e individuato il termine a decorrere dal quale si applica la presente disposizione. Viene affidato a AgID, anche avvalendosi dei centri di competenza di cui all'art. 17 del CAD, invece,l'onere di verificarne l'effettiva attuazione. Inoltre, il legislatore affida al Governo il compito di promuovere, in sede di Conferenza unificata un'intesa con Regioni ed Enti locali finalizzata all'adozione di indirizzi utili perl'impiego esclusivo delle nuove tecnologie per lo scambio diinformazioni tra i soggetti di cui trattasi. BibliografiaArcella, Vitrani, CAD e Decreto «Semplificazioni»: tutte le novità, Milano, 2021; Miuzzi, Il codice dell'amministrazione digitale riformato, Milano, 2017. |