Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 6 quater - Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese 1 2Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese12 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche , dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia' deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo3. 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis. 3. [Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62,] AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica4. [1] Articolo inserito dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [2] Rubrica modificata dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. [3] Comma modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. [4] Comma modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 3), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente dall'articolo 38, comma 2, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e dall'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233. InquadramentoL'articolo è stato introdotto a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 217/2017 con la finalità di istituire un elenco dei domicili digitali di tutti quei soggetti che non rientrano negli indici di cui ai commi precedentemente descritti. Aspetti concettuali.L'indice in oggetto dovrà contenere i domicili eletti da tutti i soggetti privati diversi da imprese eprofessionisti, non sono solo i cittadini, ma anche i residenti nel nostro paese senza cittadinanzaitaliana. In primo luogo, per questi soggetti privati rimane comunque la facoltà e non l'obbligo, come è stabilitoper imprese, PA e professionisti, di eleggere il proprio domicilio digitale. Al riguardo, occorre evidenziare chela predetta elezione di domiciliosostituisce quella che, nella disciplina previgente, introdotta dal d.lgs. 26 agosto 2016 n. 179, avveniva mediante indicazione da parte del cittadino, al comune di residenza. Il legislatore affida ad Agid la realizzazione e gestione del predetto indice, la quale può avvalersianche delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'INI-PEC. Ad ogni modo questo elenco sembra essere transitorio: l'ultimo comma della disposizione, infatti, prevede che, al completamento dell'ANPR di cui all'art. 62, l'Agid provvederà a trasferirvi i domicili digitali contenuti nell'elenco delle persone fisiche in commento. Al riguardo, il d.l. 6 novembre 2021, n. 152 (in G.U. 6 novembre 2021, n. 265) ha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera c)) la modifica della presente disposizione, aggiungendo che «il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti in ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». BibliografiaArcella, Vitrani, CAD e Decreto «Semplificazioni»: tutte le novità, Milano, 2021; Cittadino, Commento al Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato con D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217), Roma, 2018; Iaselli, Codice dell'amministrazione digitale commentato, Milano, 2019. |