Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 23 quater - (Riproduzioni informatiche) (1).(Riproduzioni informatiche) (1). 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche". (1) Articolo inserito dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. InquadramentoAttraverso l'art. 23-quater del CAD il concetto proprio di «riproduzioni informatiche» viene introdotto nell'art. 2712 c.c. Il contrasto giurisprudenziale in materia di riproduzioni informatiche.Con una recente sentenza n. 2110/2020, la Corte di Appello di Roma ha stabilito che un messaggio di posta elettronica è un documento elettronico privo di firma contenente la rappresentazione informatica di fatti giuridicamente rilevanti e perciò ha l'efficacia probatoria tipica delle rappresentazioni meccaniche, dovendo essere ricondotto al caso delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. Tuttavia, in subiecta materia, si rileva un netto contrasto giurisprudenziale sull'efficacia probatoria delle scritture informatiche prive di sottoscrizione. Infatti, anche nelle decisioni che qualificano i messaggi di posta elettronica come scritture informatiche prive di sottoscrizione, solo una parte della giurisprudenza ritiene che alle stesse dovrebbe attribuirsi l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. (Cass. n. 11606/2018). Ciò vale anche per gli sms, cioè per i messaggi telefonici generati tramite il c.d. short message service, per i quali secondo la Cass. n. 5141/2019, « il giudice d'appello ha correttamente applicato l'art. 2712 c.c., riconducendo nell'ambito di tale disposizione, che ora ricomprende anche le riproduzioni informatiche prive di firma, il documento «sms»; ne consegue che anche l'efficacia probatoria degli sms è diretta emanazione del principio secondo cui essi formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime». Secondo altro orientamento, invece, in applicazione dell'art. 20 d.lgs. n. 82/2005, CAD, il messaggio di posta elettronica privo di firma elettronica è liberamente valutabile dal giudice in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (cfr. Cass., sez. lav., n. 5523/2018). Il citato contrasto giurisprudenziale trae origine da quella che in dottrina (Finocchiaro, p. 500.) è stata considerata un'antinomia tra due disposizioni del codice dell'amministrazione digitale relative alla medesima fattispecie, e cioè l'art. 20, comma 1-bis e l'art. 23-quater. In particolare, a quest'ultima disposizione va ricondotto il primo dei due orientamenti giurisprudenziali: infatti, l'art. 23-quater cad ha integrato la disposizione del codice civile sull'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche con un riferimento anche alle riproduzioni informatiche, di modo che per effetto di questa modifica il testo attualmente in vigore dell'art. 2712 c.c. dispone che « le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ». È in forza di tale disposizione che alle scritture informatiche prive di sottoscrizione dovrebbe attribuirsi l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. All'art. 20, comma 1-bis, cad va ricondotto invece il secondo dei due orientamenti giurisprudenziali considerati: secondo tale disposizione, infatti, da una parte, « il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'art. 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore »; dall'altra, « in tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità »: è quindi in forza di tale disposizione che le scritture informatiche prive di sottoscrizione, sia in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, sia in ordine al valore probatorio, devono considerarsi liberamente valutabili dal giudice, che a tal fine deve tenere conto delle relative caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Secondo alcuni autori (Ricci, Scritti e riproduzioni informatiche, in Nuova giur. civ. comm., 2014, 484), l'art. 20, comma 1-bis, cad e l'art. 23-quater cad (e, per effetto di tale disposizione, l'art. 2712 c.c.) non sono due norme dello stesso provvedimento normativo che disciplinano in modo diverso la medesima fattispecie, attribuendo al documento informatico senza firma genericamente inteso due diversi regimi probatori. Al contrario, le due disposizioni disciplinano fattispecie diverse e ben connotate da differenti elementi costitutivi: la prima, infatti, si riferisce al caso particolare delle scritture informatiche, con o senza firma, che sono documenti dichiarativi; la seconda disposizione si riferisce, invece, alla diversa ipotesi delle mere riproduzioni informatiche, che non sono documenti dichiarativi. Ciò considerato, non si deve confondere il caso dei documenti che costituiscono il mezzo per manifestare lo stato interno di volontà o di scienza del loro autore (i documenti dichiarativi, tra i quali anche le scritture informatiche, che sono mezzi per realizzare una dichiarazione, cui si riferisce l'art. 20, comma 1-bis, cad) con il diverso caso in cui il documento rappresenta un fatto che non concorre a realizzare, e quindi possibilmente anche una dichiarazione, della quale tuttavia non costituisce lo strumento di realizzazione (i documenti non dichiarativi, tra i quali anche le riproduzioni informatiche, che – per dirla con l'art. 2712 c.c. – sono mere « rappresentazioni meccaniche di fatti o cose », cui si riferiscono l'art. 23-quater cad e appunto l'art. 2712 cit.). Secondo tali autori, ne consegue che l'interprete non deve sciogliere alcuna antinomia tra le due disposizioni, perché queste non sono antinomiche: a) ai sensi dell'art. 2712 c.c. le riproduzioni informatiche (ovvero le mere rappresentazioni informatiche di fatti o cose, e cioè i documenti informatici che riproducono tali fatti senza concorrere a realizzarli) formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime; b) ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, cad, invece, le scritture informatiche alle quali non è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata (o che, comunque, non sono formate, previa identificazione informatica del loro autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'art. 71 cad con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore) sono liberamente valutabili dal giudice sia in ordine alla loro idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, sia in ordine al loro valore probatorio; ai fini di tale giudizio si deve tenere specificamente conto delle loro caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità; c) infine, sempre ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, cad, le scritture informatiche alle quali è apposta una firma digitale, o un altro tipo di firma elettronica qualificata o ancora una firma elettronica avanzata (o quelle che, comunque, sono formate, previa identificazione informatica del loro autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID) soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. In conclusione, tra i due orientamenti giurisprudenziali, secondo autorevole dottrina (Ricci) quello secondo il quale il valore sostanziale di forma scritta e quello probatorio delle e-mail prive di firma sono liberamente valutabili in giudizio è da preferire all'altro orientamento (nel solco del quale si inserisce invece la sentenza della App. Roma n. 2110/2020) secondo il quale tali e-mail avrebbero l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche, e cioè formerebbero piena prova della dichiarazione che rappresentano, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità alla stessa. BibliografiaFinocchiaro, Ancora novità in materia di documento informatico: le recenti modifiche al Codice dell'amministrazione digitale, in Contr. e impr., 2011, 495 ss.; Ricci, Scritti e riproduzioni informatiche, in Nuova giur. civ. comm., 2014, 484; Ricci, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc. 2, 2021, 629. |