Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 29 - Qualificazione dei fornitori di servizi 1Qualificazione dei fornitori di servizi1
1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata [o di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64] presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida. [I soggetti che intendono svolgere l'attivita' di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida] 2. 2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonche' di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche 3. [3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri: a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto; b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto.] 4 4. La domanda di qualificazione [o di accreditamento] si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa 5. 5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione6. [7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.] 7 [8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e' equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.]8 9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[1] Rubrica sostituita dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. [2] Comma sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 , dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. [3] Comma sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e successivamente modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 3), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. [4] Comma sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. [5] Comma modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 4), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. [6] Comma modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. [7] Comma abrogato dall'articolo 25, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. [8] Comma sostituito dall'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente abrogato dall'articolo 25, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. InquadramentoL'art. 29, come da ultimo modificato dal d.l. n. 76/2020 convertito dalla l. n. 120/2020, disciplina la qualificazione di quei soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati.I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestori di posta elettronica certificatadevono presentare all'AgID apposita domanda di qualificazione, la quale si intenderà accolta decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della stessa (comma 4). Quanto ai requisiti richiesti, prima dell'ultima modifica, l'articolo prevedeva che il richiedente, oltre a dover rispettare le condizioni previste dal Regolamento eIDAS, dovesse avere natura «giuridica di società di capitali». Tale ultimo requisito è stato espunto dal d.l. n. 76/2020 e pertanto, allo stato, si prevede che il richiedente dovrà disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Infine, il medesimo articolo dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'AgID, sono individuati – nel rispetto della disciplina europea – i predetti requisiti, sono determinati i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività e sono fissati i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle precitate attività da parte delle amministrazioni pubbliche. BibliografiaBoccia, Contessa, De Giovanni, Codice dell'amministrazione digitale commentato, 2018; Iaselli, Codice dell'amministrazione digitale annotato, Milano, 2019. |