Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 59 - Dati territoriali

Michele Iaselli

Dati territoriali

Art. 59.

[1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.] 1

[2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività 2 3.] 4

3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID e' istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati 5.

[4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.] 6

5. Ai sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonche' per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse 7. (A)

[6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri nè alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.] 8

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.] 9

______________

(A) Per le Linee guida recanti regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, vedi Determinazione AGID - Agenzia per l'Italia digitale 28/02/2022 n. 50/2022.

[3] Per la composizione e il funzionamento del Comitato istituito ai sensi del presente comma, vedi il D.P.C.M. 2 maggio 2006, n. 237.

[9] Comma inserito dall'articolo 25 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Per l'attuazione del presente comma, vedi l' articolo 37, comma 54, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Da ultimo abrogato dall'articolo 45, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

Inquadramento

L'art. 59 del CAD istituisce il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) e disciplina l'adozione di regole tecniche in materia di formazione, documentazione, scambio e riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Il «dato territoriale» o in inglese «spatial data» è qualsiasi informazione che attenga, direttamente o indirettamente, a un'area o località geografica specifica. I dati territoriali sono noti anche come «dati geografici» o «dati geospaziali» perché contengono sia un'informazione che li rende univocamente riferiti a un punto della superficie terrestre (componente spaziale o geometrica) sia un attributo che descrive le proprietà, le caratteristiche o il fenomeno correlato alla posizione indagata (componente non spaziale o tematica) (RIGAUX, SCHOLL, VOISARD IX).

È chiaro, dunque, che questa tipologia di dati sono elemento conoscitivo di base per tutte le politiche di gestione del territorio. Infatti, si tratta di informazioni la cui conoscenza costituisce un elemento determinante sia nelle attività di sviluppo sia nella definizione delle decisioni inerenti alle politiche di sicurezza, protezione civile, pianificazione territoriale, trasporti e ambiente.

In Italia, tuttavia, questo patrimonio informativo di grande importanza era spesso caratterizzato da una significativa frammentazione e da evidenti problematiche di qualità e di coerenza dei dati, con impatti negativi sui procedimenti amministrativi che se ne servono. L'articolo in commento, attraverso l'istituzione del RNDT, vuole rendere più incisivo il ruolo della pubblica amministrazione in questo settore e ottimizzare il rilevante patrimonio dei dati territoriali esistenti.

Quasi contemporaneamente alla previsione del RNDT, a livello comunitario è stata istituita l'infrastruttura europea per l'informazione territoriale (INSPIRE), in corso di implementazione anche in Italia.

Ad oggi, tali informazioni devono essere documentate nel RNDT sulla base del relativo profilo di metadati e delle guide operative. Tuttavia, quando i dati territoriali sono anche aperti, cioè rispondono ai requisiti (giuridico, tecnologico ed economico) previsti dal CAD e dalla normativa vigente, non è richiesta la loro documentazione anche nel catalogo dati.gov.it in quanto una specifica funzionalità del RNDT consente, in modo automatico, di trasformare i metadati geografici nello standard DCAT-AP_IT.

Il ruolo dell'AgID

Nell'ambito del contesto delineato l'AgID supporta le Amministrazioni e contribuisce al processo di definizione delle regole tecniche di cui all'art. 59 del CAD. Tale attività deriva, in particolare, dal ruolo svolto dall'AgID nel Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali, organismo inizialmente istituito con il citato art. 59 del CAD (poi soppresso con il Decreto Legislativo n. 179/2016) e dalle competenze in materia di interoperabilità tra sistemi informatici, scambio dei dati tra pubbliche amministrazioni e sviluppo di progetti legati all'Agenda Digitale.

Con l'avvio delle attività della Consulta Nazionale per l'Informazione Territoriale e Ambientale (art. 11 del d.lgs. n. 32/2010 di recepimento della Direttiva INSPIRE), di cui AgID è componente, tale processo potrà essere espletato nell'ambito delle sezioni tecniche individuate nell'ambito della Consulta stessa.

Ad oggi, le regole tecniche definite in tale ambito fanno riferimento alle attività svolta dal citato Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e riguardano: l'utilizzo dei dati catastali, l'adozione del sistema geodetico nazionale, i database geotopografici, il contenuto le modalità di alimentazione del RNDT, le ortofoto digitali alla scala nominale 1: 10.000. A queste si aggiungono le specifiche sulle reti di sottoservizi e quelle relative al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), nonché quelle relative al progetto PELL (Public Energy Living Lab) per l'illuminazione pubblica.

Bibliografia

Rigaux, Scholl & Voisard, Spatial Databases: With Application to GIS, The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, 2001.

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