Decreto legislativo - 7/03/2005 - n. 82 art. 73 - Sistema pubblico di connettivita' (SPC) (1)

Michele Iaselli

Sistema pubblico di connettivita' (SPC) (1)

Art. 73.

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilita' tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati (2).

2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente (3).

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilita' dei sistemi (4);

b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;

b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali (5);

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

[3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.] (4)

3-ter. Il SPC e' costituito da un insieme di elementi che comprendono:

a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;

b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilita';

c) catalogo di servizi e applicazioni (5).

3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilita'; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piu' efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza (6).

(1) Articolo inserito dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, il previgente articolo 73 è stato conseguentemente rinumerato a norma dell'articolo 31 del medesimo D.Lgs. 159/2006.

(2) Comma modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(3) Comma sostituito dall'articolo 57, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(5) Lettera aggiunta dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente abrogato dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Inquadramento

Dalle definizioni dell'art. 72, abrogato, appare chiare come il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) rappresenti un insieme di servizi e strumenti in grado di regolare le interconnessioni tra sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni e tra queste ed i privati, permettendo una maggiore semplicità di trasmissione dei dati e dei documenti informatici sia a livello regionale che a livello nazionale.

Inoltre il sistema Pubblico di Connettività e cooperazione permette di avere una garanzia maggiore sulla riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate e trasmesse, da parte dei soggetti che hanno aderito a tale sistema.

Realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività e cooperazione

Per essere strutturato, il SPC ha bisogno di determinati elementi imprescindibili per garantire il corretto funzionamento e l'affidabilità del sistema. Gli elementi possono essere raggruppati in 4 categorie: Sviluppo organizzativo del sistema e la sua architettura; economicità dei servizi; aggiornamento continuo del servizio; sviluppo del mercato nel settore dell'informazione e della comunicazione. L'art. 71, al capo VII, come visto in precedenza, detta le regole tecniche per la realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività e cooperazione, per assicurare la sua efficacia.

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