Decreto legislativo - 30/07/1999 - n. 286 art. 7 - Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. [ 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato. 2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali. 3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali ] (1). (1) Articolo abrogato dall'articolo 6 del D.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315. InquadramentoIl commento al presente articolo è stato opportunamente collocato, per ragioni sistematiche, all'interno del commento all'art. 1 del d.lgs. n. 286/1999, laddove il paragrafo 3 è stato appositamente dedicato agli strumenti del controllo interno di cui al Capo II del d.lgs. n. 286/1999. Si rinvia pertanto al commento del predetto art. 1. Ad ogni buon conto, si fa presente pure in questa sede che l'art. 7 del d.lgs. n. 286/1999è stato abrogato, a decorrere dal 2 marzo 2007, dall'art. 6 del d.P.R. n. 315/2006, contenente il «Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato». |