Decreto Legge - 22/04/2021 - n. 52 art. 9 - Certificazioni verdi COVID-19

Francesco Caringella

Certificazioni verdi COVID-19 

1. Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni1:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 2;

a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni di cui al comma 23;

a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al comma 2, lettere b) e c-bis)4;

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio 5;

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute6;

d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute 78;

e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma9 .

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni 10:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo 11;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare , quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 12.

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo13.

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo [, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato]. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-21415.

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-216.

4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose, o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo​17.

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta18.

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali 19.

6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione 20.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese21.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute22.

8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni 23.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 202124.

9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare​25.

9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle  attività di cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche​ 26.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità  tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. [Nelle more dell'adozione del predetto decreto,] Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) 27.28(A)

10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 [, 8-bis, comma 2,], 9-bis, 9-bis.1, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato29.

11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

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(A) In riferimento al presente comma, vedi; Parere Autorita Garante per la Protezione dei dati personali 17 giugno 2021, n. 9670670; Parere Autorita Garante per la Protezione dei dati personali 31 agosto 2021, n. 9694010; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 21 ottobre 2021, n. 3589.

[1]  Alinea sostituito dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11.

[3]  Lettera inserita dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11.

[4]  Lettera inserita dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11.

[5] Lettera modificata dall'articolo 5-bis, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133.

[6] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.

[7] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.

[8] In riferimento al prezzo calmierato di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui alla presente lettera vedi l'articolo 5, commi 1, 1-bis, e 1-ter  del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021 n. 126  come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165.

[9] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.

[10] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.

[11] Lettera modificata, a decorrere dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3.

[13] Lettera inserita dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.L. 21 settembre 2021, n. 127,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165e successivamente modificata, a decorrere dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3.

[15] A norma dell'articolo 14 del D.L. 18 maggio 2021, n. 65, la certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi del presente comma, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Il D.L. 65/2021 citato è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2, della Legge 17 giugno 2021, n. 87.

[16] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.

[17] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera d)  del D.L. 21  settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165  e successivamente modificato, a decorrere dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3. Da ultimo il presente comma è stato modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11 e infine sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 e dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2022, n. 18. Il D.L. 5/2022 citato è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2 della legge 4 marzo 2022, n. 18Il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52.

[18] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione e successivamente dall'articolo 01, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133.

[19] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.

[20] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.

[21] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.

[22] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.

[24] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione e successivamente sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 2), del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126.

[27] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione e successivamente  dall'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 3), del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126.

[28] Per le disposizione attuative di cui al presente comma vedi D.P.C.M. 17 giugno 2021.

[29] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione; successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126; modificato dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165  e, da ultimo, modificato dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera c), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11.

Inquadramento

Il d.l. n. 127/2021 («Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»- G.U. n. 226/2021) ha integrato il d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021, inserendo dopo l'art. 9-quater gli articoli: 9-quinquies; 9-sexies; 9-septies, ai sensi dei quali è stato disposto l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutti i lavoratori del settore pubblico, per tutti i magistrati nello svolgimento della loro attività all'interno degli uffici giudiziari e per i lavoratori del settore privato.

L'avvenuta introduzione nel nostro ordinamento dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi pubblici e da ultimo a quelli di lavoro e la prospettata (seppur non attuata) introduzione dell'obbligo vaccinale generalizzato, hanno attualizzato un dibattito giuridico fiorito negli anni '90, quando la Corte Costituzionale si era occupata di affermare la legittimità dell'obbligo di vaccinazione contro il polio.

Il meccanismo del c.d. green pass, prevede l'obbligo di possesso ed esibizione dell'attestazione per accedere ai luoghi pubblici e di lavoro, e si acquisisce alternativamente o tramite la vaccinazione, o tramite la sottoposizione ad un tampone rapido o per periodo limitato a seguito di guarigione da infezione, tutelando così la scelta dell'individuo di non sottoporsi a vaccinazione. Il «green pass» rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovra nazionale per consentire la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza riducendo i controlli.

Con il successivo d.l. 172/2021, finalizzato a prevenire la «quarta ondata», il Consiglio dei Ministri, ha approvato misure urgenti (cd. Super green-pass o green pass rafforzato) per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il testo approvato prevede che la riduzione della durata di validità del Green Pass dagli attuali 12 mesi, a 9 mesi.

L'obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori:

• alberghi;

• spogliatoi per l'attività sportiva;

• servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;

• servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass cd. rafforzato, il quale vale per coloro che sono o vaccinati, oppure guariti. Il nuovo Certificato verde sarà indispensabile per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

• spettacoli;

• eventi sportivi;

• ristorazione al chiuso;

• feste e discoteche;

• cerimonie pubbliche.

Con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei singoli settori, si vedano gli artt. 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 9-nonies.

Il dibattito sulla legittimità della misura del green pass nel quadro costituzionale

Pur se misura più morbida rispetto all'obbligo generalizzato di vaccinazione, la più morbida misura del green pass è stata criticata da una parte pur minoritaria della dottrina, muovendo dall'assunto che essa comporterebbe la violazione di diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà personale e il diritto di autodeterminazione dell'individuo; ai quali si oppongono però altri diritti e valori, sempre costituzionalmente garantiti e di non minor rilevanza, quali il diritto alla salute di cui all'art. 34 Cost., considerato nella sua duplice sfera, individuale e collettiva, nonché il generale dovere di solidarietà nei confronti della collettività di cui all'art. 2 Cost. (Luciani).

Si osserva, soprattutto, che l'obbligo di un trattamento sanitario, se non può essere introdotto da provvedimenti di carattere regionale, non può neanche essere imposto da provvedimenti di rango primario che però lo disciplinano in maniera obliqua e non diretta, tramite introduzione surrettizia e non reale. Infatti, l'obbligo vaccinale di fatto, a differenza di quello di diritto, non appare in grado di tutelare compiutamente e in modo giuridicamente congruo la popolazione in relazione agli eventuali indennizzi per coloro che dovessero subire gli effetti collaterali della vaccinazione.

La stessa Corte costituzionale, infatti, nella celebre sentenza 5/2018, ha chiarito quanto segue: «Il singolo, sottoponendosi al trattamento obbligatorio, adempie a uno dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, che hanno fondamento nell'art. 2 Cost. L'intervento pubblico non è unidirezionale, ma bidirezionale e reciproco: si esprime non solo nel senso della solidarietà della collettività verso il singolo, ma anche in quello del singolo verso la collettività; è per questa stessa ragione che, quando il singolo subisce un pregiudizio a causa di un trattamento previsto nell'interesse della collettività, quest'ultima si fa carico dell'onere indennitario».

La giurisprudenza ha respinto i dubbi di compatibilità costituzionale della misura. L'orientamento sino ad ora emerso in seno alla giurisprudenza amministrativa non sembra, infatti, mettere in dubbio che la Costituzione possa legittimare l'introduzione nel nostro ordinamento la previsione dell'obbligo vaccinale, rimanendo con ciò escluso che la stessa scelta di introdurre l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass Covid 19 in luogo di un obbligo vaccinale generalizzato possa esser stata dettata dalla paventata illegittimità costituzionale di un tale obbligo, e non piuttosto da una scelta prettamente politica.

Il Cons. St., III, n. 3568/2021 , ha respinto un ricorso contro l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass come disciplinato dalla normativa al tempo della pronuncia. Nella specie alcuni cittadini avevano contestato il d.P.C.M. 17 giugno n. 2021, che trovano copertura di fonte primaria nel d.l. n. 52/2021 il cui precetto normativo va applicato per come incorporato dalla legge di conversione n. 87/2021.

I giudici di Palazzo Spada hanno respinto l'affermazione dei ricorrenti secondo le quali “allo stato delle conoscenze scientifiche” non vi sarebbe piena immunizzazione e quindi si creerebbe un «lasciapassare falso di immunità», ritenendo che la stessa si pone in contrasto con ampi e approfonditi studi e ricerche su cui si sono basate le decisioni europee e nazionali volte a mitigare le restrizioni anti Covid a fronte di diffuse campagne vaccinali.

Il Cons. St., III, Ord. 5139/2021, ha respinto l'istanza cautelare avverso il d.P.C.M. 17 giugno 2021 attuativo della normativa primaria in tema di green pass, rilevando, con riferimento al periculum in mora, che il depotenziamento degli strumenti (quali, appunto, quello incentrato sull'utilizzo del Green pass) destinati ad operare in modo coordinato con la campagna vaccinale in corso, il quale non potrebbe non conseguire all'accoglimento della proposta domanda cautelare, determinerebbe un vuoto regolativo precursore di conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini, la grande maggioranza dei quali, nondimeno, ha aderito alla proposta vaccinale e, per l'effetto, ha ottenuto la certificazione verde.

Questioni applicative

1) Va sospeso l'obbligo di green pass per il personale docente e non docente della scuola?

Negativa a risposta di Cons. St. III, Ord., 6098/2021:» Non deve essere sospeso l'obbligo vaccinale imposto ai docenti, sia perchè le mansioni dagli stessi svolte implicano una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente sia perché occorre comparare interessi potenzialmente antagonisti, con una gerarchia ricavabile anche in ambito comunitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie «convinzioni personali» dei singoli.

Conf. Cons. St, III, decreto 5950/2021: «Non va sospeso monocraticamente il decreto 6 agosto 2021, n. 257, con cui il Ministero dell'Istruzione che impone al personale docente e non docemte della scuola di accedere ai locali con certificazione verde».

Dello stesso tenore Cons. St. III, n. 58950/2021, secondo cui l'asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l'eguale diritto di una collettività di persone – nella specie gli studenti – il cui «diritto a scongiurare possibili contagi» ha prevalenza perché espressione di una componente della «salute pubblica» a fronte del diritto del docente, in ogni caso per nulla negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino, e di carattere individuale, per di più da parte di chi ha una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente.

T.A.R. Lazio I, decreto n. 4450/2021, ha a sua volta respinto l'istanza di sospensione – richiesta «ante causam» – della Nota del 13 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto il d.l. n. 111/2021 – «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti» – non ravvisandosi la sussistenza degli stringenti presupposti di ‘eccezionale gravità ed urgenza' che soli consentono la concessione della richiesta misura cautelare ante causam ex art. 61 c.p.a., tenuto conto che l'interesse azionato mediante il manifestato intento di proporre ricorso avverso la nota ministeriale indicata in epigrafe – la quale riveste carattere meramente ricognitivo del contenuto del d.l. n. 111/2021 – è volto ad evitare le verifiche ed i controlli in ordine al possesso del grenn pass richiesto ai fini dello svolgimento della erogazione del servizio di istruzione in presenza.

2) La disciplina relativa al green pass lede il diritto alla riservatezza?

Negativa la risposta di Cons. St. III, ord. n. 5139/2021, che ha rigettato il ricorso proposto da quattro cittadini avverso il d.P.C.M. 17 giugno 2021, contenente le disposizioni attuative dell'art. 9, c. 10, del d.l. n. 52/2021, relative al sistema di prevenzione, contenimento e controllo sanitario dell'infezione SARS-CoV-2, tramite l'impiego della certificazione verde, chiedendone l'integrale sospensione dell'efficacia.

Per il collegio amministrativo, il d.P.C.M. impugnato ha ad oggetto la definizione degli aspetti di regolamentazione tecnica del Green pass, rimanendo al medesimo estranei, invece, i contenuti regolatori, inerenti alle attività sociali, economiche e lavorative realizzabili dai soggetti vaccinati, o in possesso di un'attestazione di «negatività» al virus, cui gli appellanti riconducono i lamentati effetti discriminatori: contenuti che sono propri di atti aventi forza di legge, la cognizione della cui compatibilità, costituzionale ed unionale, non potrebbe essere devoluta al giudice amministrativo adito in sede cautelare, nemmeno al fine di investire delle relative questioni i Giudici (costituzionale ed europeo) competenti, e fermi restando gli ulteriori approfondimenti che il giudice di primo grado svolgerà in fase di merito.

Dello stesso tenore Cons. St. III, n. 58950/2021, che ha anche escluso la violazione della privacy a danno di chi esibisca per la lettura elettronica il «certificato verde» rilasciato dopo la vaccinazione. Dette censure sono contraddette sia dall'avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito, sia dal dato puramente tecnico e non contestato con argomenti credibili, secondo cui la lettura con app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l'accertamento della autenticità del certificato verde, elemento essenziale allorché emergono sempre più frequenti casi di falsificazione e di commercio di certificati verdi falsi.

Bibliografia

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