Codice di Procedura Civile art. 669 bis - Forma della domanda 1 .Forma della domanda 1. [I]. La domanda si propone con ricorso [125] al giudice competente [669-ter, 669-quater, 669-quinquies]2.
[1] La sezione (comprendente gli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies ) è stata inserita dall'art. 74, comma 2, l. 26 novembre 1990, n. 353, entrata in vigore il 1° gennaio 1993. L' art. 92 stabilisce inoltre: « Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti ». L'art. 90, comma 1, l. n. 353, cit., come sostituito dall'art. 9 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534, estende ulteriormente l'applicabilità delle disposizioni ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995. [2] Le parole « al giudice » sono state sostituite alle parole « depositato nella cancelleria del giudice » dall'art. 3, comma 8, lett. i), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. InquadramentoLa necessità di servirsi del processo civile per ottenere ragione non deve tornare a danno di chi ha ragione (Chiovenda 1923, 362) è un principio che comporta come corollario che la tutela giurisdizionale debba essere effettiva, e in tale ottica, il fattore «tempo» assume quindi la dimensione di un problema per la cui utile soluzione può guardarsi al processo cautelare che ha inizio con la domanda ex art. 669-bis c.p.c. la quale – attraverso una cognizione sommaria del diritto in presenza di un pericolo di danno da tardività ed infruttuosità durante il tempo occorrente per il suo definitivo accertamento – può costituire un rimedio efficace per garantirne il soddisfacimento (Proto Pisani 1987, 117). A ben vedere, proprio in ciò si ravvisa l'essenza della funzione assolta dal provvedimento cautelare – per la cui genesi occorre guardare alla domanda ex art. 669-bis c.p.c. – il cui destino può essere segnato con la sua caducazione per effetto della successiva ed eventuale pronuncia di merito dichiarativa dell'inesistenza del diritto cautelato o del suo assorbimento nella sentenza di accoglimento nel caso di conferma degli effetti della tutela cautelare, essendo evidente che se il provvedimento finale riconosce l'esistenza del diritto dà la tutela piena per il futuro e per il passato confermando anche gli effetti della tutela cautelare (Luiso 2007, 193). L'art. 74 della l. n. 353/1990 nel ridisegnare il procedimento diretto all'adozione delle misure cautelari di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. ha mantenuto il carattere provvisorio del provvedimento che lo autorizza, in quanto munito di efficacia temporanea, condizionato all'instaurazione della causa e destinato ad essere superato dalla relativa decisione, nonché modificabile e revocabile anche nel corso del giudizio. Nel procedimento cautelare uniforme disciplinato dal codice di procedura civile, la domanda si propone con ricorso al giudice competente, che deve contenere i requisiti previsti dall'art. 125 c.p.c. (Celeste 2010, 10) nel procedimento a cognizione piena, il quale, va depositato nella cancelleria del giudice competente. La scelta del legislatore del 1990 è stata a favore del giudice monocratico di primo grado con riserva di collegialità (Carpi, 1258). Al riguardo, va precisato che mentre il ricorso cautelare ante causam può assumere la forma cartacea se diretto ad una parte priva di domicilio digitale, a seguito dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali, il deposito del ricorso cautelare in corso di causa deve invece eseguirsi per via telematica. Nella fase cautelare, il convincimento del giudicante si basa per lo più sullo stato degli atti – e dunque, sulla loro esposizione contenuta nella domanda, in quanto se le ragioni poste a fondamento di quest'ultima mancano, o sono indecifrabili, il giudice nemmeno può decidere se nella fattispecie concreta sussistano fumus e periculum (Turroni 2017, 5) – con possibilità che venga integrato da un'istruttoria agile e deformalizzata, quest'ultima intesa nel senso che non esiste una rigida predeterminazione di tutte le attività processuali, in modo da potere valutare l'apprezzabile fondatezza della domanda proposta integrante il fumus boni iuris, inteso quale «parvenza» o «verosimiglianza» del diritto invocato dal ricorrente, ed il periculum in mora, il quale, assume una diversa connotazione anche a seconda delle peculiarità proprie della tipologia di provvedimento cautelare richiesto – comprendente il regime di stabilità, a seconda se rientrante o meno tra quelli a «strumentalità attenuata», sulla scorta della nota distinzione tra provvedimenti «anticipatori» e «conservativi» – assumendo la forma del pregiudizio imminente ed irreparabile nel procedimento d'urgenza, costituente una misura atipica e residuale, durante il tempo occorrente al ricorrente per fare valere il suo diritto in viaordinaria, questo sia minacciato, e nei restanti provvedimenti cautelari tipizzati dal legislatore nello stesso codice di rito quando esiste il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, ovvero quando è opportuno provvedere alla custodia o gestione temporanea di determinati beni di cui è controversa la proprietà od il possesso. Lo stesso periculum può classificarsi in pericolo da «infruttuosità» e pericolo da «tardività». Il primo è ravvisabile quando durante il tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio di merito, possano verificarsi dei fatti idonei a pregiudicare o rendere comunque più difficoltosa la futura attuazione della relativa decisione sul diritto in contesa, mentre il secondo, attiene all'eventuale pregiudizio inerente lo stato di insoddisfazione del diritto soggettivo durante il tempo occorrente per la conclusione del giudizio a cognizione piena. Il carattere di fondo che accomuna tutti i procedimenti cautelari previsti dal codice di rito o nella legislazione extravagante – con la sola eccezione di quei provvedimenti in cui l'azione è invece volta a comprimere gli effetti dannosi già in atto, come ad esempio accade nei procedimenti possessori – in presenza del quale, trova applicazione la disciplina sul processo cautelare uniforme anche per effetto della previsione contenuta nell'art. 669-quaterdecies c.p.c., è ravvisabile nell'imminenza di un «rischio», fonte di un probabile danno per il ricorrente, non risarcibile integralmente perequivalente, se rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito, dunque, nelle more che il relativo diritto soggettivo venga accertato all'esito di un giudizio a cognizione piena. Conseguentemente, l'effetto conservativo della cautela consiste nell'assicurare una soluzione provvisoria di matrice squisitamente processuale, dunque, non sostanziale, come invece accade per la pronuncia che definisce il giudizio di merito (Luiso 2013, 196). La stessa caratteristica della strumentalità insita nella tutela cautelare deve quindi intendersi al servizio del provvedimento di merito che è destinata a proteggere, atteso che essa è una forma di protezione mediata od indiretta, in quanto programmata ad assicurare per il futuro lo svolgimento di un altro mezzo di tutela, in ciò palesandosi come strumento dello strumento il cui fine è quello di garantire l'effettiva efficacia della futura decisione di merito (Montesano 1999, 309). In tale ottica, si è quindi affermato che nonostante il differente assetto strutturale impresso dal legislatore ai vari provvedimenti cautelari, la loro comune propensione a garantire l'effettività della futura tutela definitiva, se da un lato, contribuisce al riconoscimento di un sottostante carattere conservativo a tutte le forme di protezione cautelare, dall'altro, contribuisce a delinearne altresì l'importante aspetto funzionale, consistente nella provvisoria composizione del conflitto insorto tra le parti litiganti (Recchioni 2015, 11). L'art. 669-quaterdecies c.p.c. prevede che il procedimento cautelare è applicabile anche ai provvedimenti cautelari extravaganti, rispetto al codice di procedura civile, vale a dire quelli previsti nel codice civile o nella legislazione speciale. Tale clausola di compatibilità prevede che le vecchie norme non vengono conservate se compatibili con quelle nuove, ma le disposizioni del procedimento cautelare uniforme si applicano ai vari provvedimenti cautelari solo se con essi compatibili. Conseguentemente deve ritenersi che, tale clausola faccia salve le disposizioni processuali specifiche dei singoli provvedimenti cautelari che siano strettamente funzionali al tipo di cautela da essi prevista (Luiso 2021, 208). Al fine di valutare l'àmbito di estensione della disciplina sul procedimento cautelare uniforme, la clausola di compatibilità va riferita a ciascuna norma considerata, per cui occorre filtrare il provvedimento che abbia una comprovata natura cautelare con tutte le norme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c., ricercando in tale modo, per quali di esse sussista una compatibilità applicativa e per quali invece no. La ragione che deve animare il ricorrente ad agire con la domanda proposta ex art. 669-bis c.p.c. nella cancelleria del giudice che sarebbe competente a trattare il merito della quaestio iuris non deve quindi fondarsi su un semplice «timore soggettivo» nutrito dal medesimo, dovendo essere «oggettivizzato», vale a dire, consistere più propriamente, in uno o più fatti univoci e concordanti, trattandosi di valutazione attinente all'esposizione al pericolo e ad un probabile danno irreparabile. La precisazione è importante, perché la domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c. non merita accoglimento qualora difetti uno dei presupposti fondamentali: il periculum in mora, la cui carenza è idonea di per sé a giustificare il rigetto del ricorso cautelare, anche a prescindere dall'esame del fumus boni iuris, considerata l'autonomia fra i due presupposti, la cui contestuale presenza è normativamente richiesta affinché il giudice possa valutare positivamente l'accoglimento della relativa actio. In tale ottica, va quindi considerato che le peculiarità proprie del tipo di azione cautelare proposta sono alla base degli specifici requisiti – fumus e periculum – contestualmente rilevanti per la valida ed efficace proposizione della domanda rientrante nel sistema disegnato dal legislatore con il modello adottato nel codice di rito. L'art. 669-quaterdecies c.p.c. prevede, invero, che le disposizioni sul cautelare uniforme si applicano, oltre che ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del capo III, libro IV del codice di procedura civile, anche, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, sulla cui scorta, in adesione alle critiche mosse dalla migliore dottrina, la formulazione della norma anzidetta dà luogo a forti perplessità, sia con riguardo all'aggancio dell'applicabilità della disciplina alla natura cautelare del provvedimento, con i conseguenti problemi interpretativi in ordine alla nozione teorica della tutela cautelare, sia perché essa parrebbe escludere i provvedimenti cautelari disciplinati dal codice di rito e diversi da quelli disciplinati nelle sezioni espressamente elencate, in maniera non coerente con la pretesa portata omnicomprensiva della disciplina. A ciò aggiungasi che per quanto concerne la valutazione di compatibilità deve ritenersi che essa debba essere globale, ossia riguardare l'intero corpo delle disposizioni della sezione, con la conseguenza di escludere dall'applicabilità tutti i provvedimenti non concedibili ante causam (Trib. Bari 9 dicembre 2008). In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese. Allo stesso modo il giudizio cautelare, caratterizzato da una sua autonomia rispetto al merito della lite e regolato da una specifica tabella, deve essere oggetto di un’autonoma liquidazione, onde consentire un controllo dei criteri di calcolo adottati (Cass. I, n. 3180/2025). La riforma del procedimento cautelare uniforme.La l. n. 353/1990, in ordine di tempo, ha costituito la terza importante riforma del codice di procedura civile, dopo la l. n. 581/1950 e la l. n. 533/1973, distinguendosi in linea generale per l'apparente rafforzamento del principio di oralità e della concentrazione, unitamente al potere dispositivo del giudice ed al rigore delle preclusioni, ed in particolare, per la riforma del procedimento cautelare, al quale, l'art. 74 della citata l. n. 353/1990 ha conferito una struttura unitaria, attraverso l'inserimento di una serie di norme dall'art. 669-bis al 669-quaterdecies volte a conferire alla relativa disciplina un ordine semplice e schematico (Palazzolo 1992, 274). La riforma del 1990, suggella il dibattito dottrinale svoltosi nei precedenti anni, sull'importanza ed il rilievo anche di rango costituzionale della tutela cautelare, la cui natura è stata successivamente considerata come costituzionalmente necessaria – tra cui, spicca in particolare, quella invocabile in via d'urgenza, come peraltro era già stato osservato dalla stessa giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n.190/1985, che riferendosi all'art. 700 c.p.c. ha affermato il principio che quando il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito) – trattandosi di una componente essenziale ed indefettibile della tutela giurisdizionale azionabile dalla parte ricorrente, in un'ottica che consenta a quest'ultima la possibilità di garantirsi per tempo che la pretesa fatta valere in giudizio possa trovare, ove fondata, la sua concreta soddisfazione, in termini di concreta fruttuosità degli effetti della pronuncia definitiva. Sul tema si registra anche l'autorevole obiter della Consulta, la quale, ha osservato come i provvedimenti cautelari adottati dal giudice civile – aventi carattere strumentale, rispetto non già al merito della causa, bensì alla realizzazione del diritto da accertare in tale sede – costituiscono espressione del principio, secondo cui ogni situazione giuridica deve potere trovare un suo momento cautelare, che non porta ad esprimere una valutazione contenutistica su fatti aventi rilevanza nella causa di merito; aggiungendo che il successivo giudizio civile di merito non è descrivibile in termini di revisio prioris instantiae, operata sulla medesima res iudicanda, dovendosi escludere che la decisione espressa sulla domanda cautelare possa configurarsi come ragione di condizionamenti suscettibili di minare l'imparzialità del giudice (Corte cost., n. 193/1998). Come sottolineato in dottrina (Giusti 1991, 379), l'intervento più ampio ed innovativo della novella n. 353/1990 del processo civile è consistito proprio nell'introduzione di una disciplina unitaria del procedimento cautelare (Fazzalari 1991, 625, non manca di sottolineare come la disciplina sul procedimento cautelare uniforme costituisce la parte migliore della citata l. n. 353/1990), che sebbene non abbia toccato l'articolazione tipologica dei singoli provvedimenti cautelari (De Matteis 2006, 71, osserva che si tratta di una nuova disciplina che processuale che non ha inciso in alcun modo sui presupposti delle singole misure cautelari), e, neppure sia intervenuta sulle condizioni ed i presupposti richiesti per la loro concessione, ciò nondimeno, ne ha razionalizzato e sistemato la disciplina in chiave garantistica, perseguendo tale obiettivo da un lato, attraverso l'eliminazione della pluralità di forme procedimentali, valorizzando la natura strumentale e provvisoria delle misure cautelari, e, dall'altro, attraverso la semplificazione della competenza a provvedere, agganciata sempre a quella di merito (sull'assorbimento della tutela cautelare nella sentenza che accerta l'esistenza del diritto cautelato, v. Anania, 91), anche se il ricorso exart. 669-bis c.p.c. è introdotto ante causam, l'esaltazione del principio del contradditorio, unitamente alla riproposizione della misura cautelare legata alla verifica di mutamenti nelle circostanze od all'insorgenza di nuove ragioni di fatto o di diritto, la reclamabilità e la soppressione del giudizio di convalida del sequestro, la modificabilità e revocabilità della misura cautelare, oltre alla sua caducazione nel caso in cui il giudizio di merito non venga instaurato nel termine previsto ex lege, ovvero si estingua. Infatti, la disciplina dei procedimenti cautelari, anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 353/1990 era carente proprio perché inidonea a delineare poche ma certe regole del gioco applicabili al singolo procedimento cautelare, atteso che l'ordinamento non conosceva un unico modello di procedimento cautelare applicabile a tutti i provvedimenti cautelari tipici od atipici, richiesti prima o nel corso del giudizio a cognizione piena. Inoltre, alla disciplina specifica delle singole misure cautelari non era premessa alcuna disciplina sui procedimenti cautelari in generale (così Proto Pisani 1991, 58). In passato, esistevano strumenti cautelari tipici, mentre oggi esiste una tutela cautelare generale, che riguarda tutte le situazioni sostanziali esistenti e tutti i tipi di pregiudizi possibili, ragione per cui la tutela cautelare si modula diversamente sia in relazione al tipo di diritto, sia in relazione al tipo di pregiudizio (Luiso 2021, 199). La situazione ante riforma degli anni novanta del secolo scorso era caratterizzata dal proliferare di modelli procedimentali diversi, la cui disciplina si rivelava spesso lacunosa e di difficile interpretazione. Come si è detto, la previsione di una disciplina unitaria del procedimento cautelare, applicabile oltre che alle misure cautelari disciplinate dal codice di procedura civile, come il procedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., in quanto compatibili, anche ad altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle altre leggi speciali (in dottrina, Frus 1992, 278; Frus 1994, 139), come recita l'art. 669-quaterdecies c.p.c. – che stabilisce il carattere c.d. «espansivo» delle regole del procedimento cautelare uniforme – si deve all'entrata in vigore della l. n. 353/1990 (Luiso 2011, 185, osserva che tale clausola di compatibilità non esclude l'applicabilità delle disposizioni processuali specifiche dei singoli provvedimenti cautelari, che siano strettamente funzionali al tipo di tutela da essi prevista). In tale ottica, è stato recentemente affermato che l'art. 669-quaterdecies c.p.c. individua e delimita l'ambito di applicazione della disciplina dei procedimenti cautelari contenuti negli artt. 669-bis ss. c.p.c. In particolare, secondo tale norma, le disposizioni contenute nella sezione «procedimenti cautelari», si applicano in modo generale a tutti i provvedimenti cautelari, anche a quelli contenuti nelle leggi speciali e nel codice civile. Pertanto, anche all'ipotesi di domanda di sospensione delle delibere impugnate ex art. 23 c.c. (Trib. Napoli 3 febbraio 2022). È, infatti, noto che prima della novella del 1990, coesistevano procedimenti diversi (Calamandrei 1936, 1, osservava già prima dell'entrata in vigore del codice di procedura civile del 1940, dunque, con riferimento al previgente codice del 1865, che la legge non contenesse una disciplina generale di quei provvedimenti del giudice, che variamente qualificati in numerose disposizioni disseminate nei codici, erano comprensivamente indicati negli artt. 389 c.p.c. e 39 r.d. 31 agosto 1901, come provvedimenti conservatori o interinali. Sui provvedimenti cautelari che non costituirebbero una categoria autonoma sotto l'aspetto processuale ma soltanto sotto l'aspetto sostanziale, in quanto sarebbero l'accertamento o l'esecuzione di un preesistente diritto soggettivo sostanziale di cautela, si era espresso Allorio, 21) accomunati dalla sommarietà della cognizione e dalla loro strumentalità rispetto al giudizio ordinario di cognizione (principio quest'ultimo, in forza del quale, anche dopo la legge di riforma del 1990, è emerso l'intento del legislatore, che trova ulteriore conferma nei lavori preparatori, di escludere i provvedimenti d'istruzione preventiva dall'ambito applicativo del procedimento cautelare uniforme, perché essi, pur avendo natura cautelare, non sono collegati al giudizio di merito. Tuttavia, secondo un orientamento di merito (Trib. Torino 20 aprile 2005; Trib. Milano26 febbraio 2003; App. Trieste 20 febbraio 1957) da cui si evince che la richiesta di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. deve contenere l'indicazione, oltre che delle ragioni giustificanti l'urgenza, della domanda di merito cui l'atto è finalizzato, giacché in difetto, l'istanza è da ritenersi inammissibile. In dottrina, sul rapporto tra i provvedimenti di istruzione preventiva ed il nuovo rito cautelare uniforme, e la rilevanza del mezzo istruttorio rispetto alla situazione giuridica alla quale la prova è preordinata, sulla cui scorta, per la relativa indagine occorre conoscere le domande ed eccezioni in relazione alle quali la prova è strumentale, v. Salvaneschi 1998, 802; Trisorio Liuzzi, 248. Ciò nondimeno, si è ritenuto che non sussiste incompatibilità tra la normativa generale sui provvedimenti cautelari e la disposizione concernente l'accertamento tecnico preventivo. In particolare, detta incompatibilità non è ravvisabile nel semplice rilievo che il procedimento retto dall'art. 696 c.p.c. non richiede l'instaurazione entro un dato termine del giudizio ordinario, mentre nel procedimento cautelare uniforme, se la domanda sia stata proposta prima della causa di merito, l'ordinanza di accoglimento deve fissare un termine perentorio per l'inizio del giudizio stesso, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 669-octies c.p.c., anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria. Infatti è vero che la disciplina dettata dagli artt. 692-699 c.p.c. non prevede la fissazione di un termine per l'inizio del giudizio ordinario, ma questo profilo, se sancisce una forma di autonomia tra gli atti di istruzione preventiva ed il giudizio principale, non esclude la natura cautelare delle relative misure, né fa venire meno il collegamento con il giudizio di merito, rispetto al quale esse hanno carattere strumentale, tanto che l'assunzione delle misure stesse non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, in quanto destinate ad essere verificate nel giudizio di merito (Corte cost., n.26/2010, in cui si è anche affermato che l'esclusione dell'accertamento tecnico preventivo dall'ambito applicativo definito dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. con la conseguente inapplicabilità dell'art. 669-quinquies c.p.c. non supera lo scrutinio di ragionevolezza costituzionale). La suddetta legge di riforma (sul procedimento cautelare uniforme, in dottrina v. Proto Pisani 1991, 1; Saletti 1991, 355; Olivieri 1991, 688; Giusti, 379; Costantino, 1992, 400; Frus, 1992, 607;Aiello, 428;Consolo, 1994, I, 309; Consolo, 1996, I, 345; Merlin, 1996, 393; Vullo, 1999, I, 19; Tarzia, Saletti, 2002, 840; più recentemente, sul procedimento cautelare uniforme, antefatti e ragioni della sua introduzione, Consolo, 2017, 531) ha, invece, introdotto un unico modello procedimentale uniforme – la cui domanda assume la forma del ricorso come prescrive espressamente l'art. 669-bis c.p.c. – adatto ad essere impiegato per tutte le misure cautelari previste in materia civile, rispettando i principi del contraddittorio tra le parti e garantendo il diritto di difesa della parte resistente. In buona sostanza, le disposizioni generali sul procedimento cautelare uniforme, introdotte dalla l. n. 353/1990 da un lato hanno privilegiato la deformalizzazione dell'istruttoria procedimentale, al fine di esaudire le esigenze di celerità sottostanti alla richiesta di accoglimento della richiesta cautelare, e, dall'altro, hanno realizzato un ampliamento dei diritti e delle garanzie delle parti, valorizzando il contraddittorio e la fase di controllo sul provvedimento reso dal giudice designato alla trattazione del cautelare, riservandolo ad un organo giudicante dello stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice di prime cure, ma in composizione collegiale. Lo schema unitario del procedimento cautelare uniforme si riassume essenzialmente nell'introduzione della domanda con un unico atto di impulso della parte istante, predisposto in forma di ricorso ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c., proposto dinanzi al giudice competente, il quale, sempre nel contraddittorio delle parti, a seguito di una cognizione sommaria, emette la propria decisione in forma di ordinanza, riservando in via prioritaria, l'adozione del decreto inaudita altera parte soltanto qualora la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento finale, in quest'ultimo caso, confermandolo o revocandolo sempre con ordinanza emessa a seguito dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio delle parti. Lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, noto come Riforma Cartabia, in attuazione della legge di delega 26 novembre 2021, n. 206, all'art. 669 bis c.p.c., le parole “depositato nella cancelleria del giudice” sono sostituite dalla seguente: “al giudice”. Si tratta di un aggiornamento meramente lessicale necessario per aggiornare la norma alla nuova disciplina del deposito telematico degli atti. Nozione, caratteri, finalità ed applicazione del rito cautelare uniforme.Il procedimento cautelare rientra nell'àmbito dei rimedi agli ostacoli derivanti dal processo a cognizione piena, il cui fine è quello di garantire l'effettività del diritto di azione e della tutela giurisdizionale, al fine di evitare che la durata del processo torni a danno della parte istante che ha ragione (Giordano 2021, 4080). Su tale scorta, si è quindi affermato che, quando il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (Corte cost., n.190/1985). Nel procedimento cautelare, l'azione è specificamente volta ad intervenire in tutti i contesti in cui il fattore «tempo» connesso allo svolgimento ordinario del processo potrebbe pregiudicare in modo anche irreversibile il diritto della parte istante (Danovi, Salvaneschi 2021, 131), ragione per cui, si è quindi efficacemente osservato (Tiscini 2010, 28), che l'oggetto del processo si incentra tutto sulla verifica contestualizzata della non manifesta infondatezza del diritto e dell'urgenza di provvedere, ed è proprio in ciò che si differenzia la decisione sulla domanda introdotta ex art. 669-bis c.p.c. rispetto al giudizio di merito, dovendo il giudice chiamato a decidere sulla domanda cautelare limitarsi a verificare l'avvenuta allegazione della prova non del diritto in forma piena bensì del suo fumus (Tommaseo 1983, 170, osserva che la tutela «cautelare» si distingue da quella «non cautelare», in quanto nella prima l'accertamento è sommario in quanto ipotetico, che prescinde dall'acquisizione di risultanze probatorie, privilegiando il momento valutativo della c.d. «verosimiglianza» delle allegazioni presenti nella domanda introdotta ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c., fondata su un mero calcolo di probabilità. Al riguardo, si è osservato (Calamandrei 1955, 164) che il giudizio di verosimiglianza è dato in via preventiva, e riguarda l'allegazione, non la prova in sé, atteso che serve a rendere ammissibile proprio quest'ultima, ragione per cui, è soltanto un biglietto d'ingresso, una sorta di lasciapassare della prova laddove ammissibile anche nella fase cautelare, accompagnato dal periculum, il quale, di regola, comporta un più approfondito esame valutativo, la cui intensità varia a seconda della fattispecie concreta, essendo l'elemento che, il più delle volte, vale a caratterizzare il ricorso alla tutela cautelare, rispetto al fumus, che invece è sempre insito anche nel giudizio di merito, sebbene con una ben diversa colorazione, conseguente alla differente natura e contenuto dell'istruttoria riguardante l'accertamento del relativo diritto (Tiscini 2010, 18, osserva che nelle fattispecie in cui invece il requisito dell'urgenza non è tale da connotare concretamente di per sé la cautelarità del richiesto provvedimento, una più approfondita indagine sul fumus consentirebbe di abbassare la soglia del rischio di concedere un provvedimento cautelare destinato poi a non essere confermato dalla pronuncia di accoglimento del giudizio di merito, e ciò a prescindere dalla natura anticipatoria, eventualmente assunta dallo stesso provvedimento cautelare, posto che anche ove ricorra tale eventualità, il giudizio di merito può sempre essere comunque introdotto, anche dallo stesso resistente. Sull'argomento, v. Luiso 2009, 174. Sulla tesi secondo cui l'istruttoria e la cognizione anche nella fase cautelare debbano essere «piene», v. Lombardo, 503). La conferma di tale impostazione dottrinale, la si rinviene anche nell'esperienza giurisprudenziale, laddove si è osservato che il giudice deve valutare la sola probabilità del diritto, emanando un provvedimento limitato nel tempo, destinato a venire meno e ad essere sostituito dal provvedimento definitivo, o di merito, emesso all'esito dell'accertamento pieno dei fatti di causa, raggiunto attraverso il procedimento ordinario, alla cui effettiva attuazione il provvedimento cautelare è funzionalmente ordinato, posto che il timore della trasformazione del «pericolo di danno» in «danno effettivo», e la conseguente «urgenza di provvedere», non consentono al giudice nella fase cautelare una piena cognizione dei fatti, la cui particolare struttura comporta una ben precisa connotazione della stessa attività istruttoria volta all'adozione del provvedimento temporaneo ed all'utilizzazione di tali risultanze ai fini della delibazione della fattispecie (così Trib. Bari 15 aprile 2008, in occasione di un ricorso proposto exartt. 669-bis e 700 c.p.c. in cui è altresì affermato a corollario, che il livello probatorio non è quello rigoroso del procedimento ordinario, risultando bastevole che dal ricorrente – o dal resistente, quando sia onerato della prova, come il datore di lavoro nelle cause di licenziamento – siano addotte circostanze, sulle quali, si fondi l'apparenza del proprio diritto, e che facciano ritenere probabile l'esito del giudizio di merito, a giustificazione di un provvedimento anticipatorio della decisione finale). In dottrina (Calamandrei 1936, 6), già prima dell'entrata in vigore del codice di procedura civile del 1940 era sorto il problema di stabilire quali fossero i caratteri differenziali per i quali, i provvedimenti cautelari si distinguono da tutti gli altri provvedimenti giurisdizionali, e si era tentato di risolverlo attraverso la valutazione della loro provvisorietà, intesa quale limitazione della durata degli effetti propri di questi provvedimenti, precisando che il concetto di provvisorietà è ciò che destinato a durare nel tempo fino a che non sopravvenga un evento successivo, in vista ed in attesa del quale, lo stato di provvisorietà permane nel frattempo, equivalendo al concetto di interinalità, giacché «ambedue le espressioni indicano ciò che è destinato a durare solamente in quel tempo intermedio che precede l'evento atteso». Conseguentemente, la stessa dottrina (Calamandrei 1936, 7) era giunta ad affermare che la qualifica di provvisori data ai provvedimenti cautelari vuol in sostanza significare che gli effetti giuridici dei medesimi non solo hanno durata temporanea ma hanno durata limitata a quel periodo di tempo che dovrà passare tra la emanazione del provvedimento cautelare e la emanazione di un altro provvedimento giurisdizionale, che, nella comune terminologia, viene indicato, in contrapposto alla qualifica di cautelare dal al primo, colla qualifica di definitivo. La provvisorietà dei provvedimenti cautelari sarebbe dunque un aspetto ed una conseguenza di un rapporto che passa tra gli effetti del provvedimento antecedente cautelare e quelli del provvedimento susseguente definitivo, l'inizio dei quali segnerebbe la cessazione degli effetti del primo. Ciò premesso, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 669-bis ss. c.p.c. – come è noto – è condizionata dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. alla ricorrenza della natura cautelare del provvedimento previsto dal codice civile e dalle leggi speciali, ed alla valutazione positiva della clausola c.d. di compatibilità. Si tratta di un principio che permea tutta la tematica cautelare, la cui funzione è quella di assicurare la fruttuosità di una futura decisione di merito nelle more necessarie a pervenire al definitivo accertamento nel giudizio a cognizione piena. La novella di cui alla l. n. 80/2005 non amplia – neppure dal punto di vista interpretativo – la categoria dei provvedimenti cautelari, essendosi limitata a prevedere che una parte di essi aventi funzione anticipatoria degli effetti della futura decisione, abbia una strumentalità attenuata sebbene non del tutto recisa rispetto alla decisione di merito a cognizione piena. Il pensiero di Calamandrei consente efficacemente di sostenere la conclusione che, a parte i sequestri, tutti gli altri provvedimenti cautelari ricadono nella categoria dei provvedimenti anticipatori, e così nella regola della strumentalità attenuata (Caponi 2012, 4). Ciò significa che l'azione proposta ex art. 669-bis c.p.c., è sempre caratterizzata dalla strumentalità rispetto alla tutela assicurata dal giudizio di merito e dall'atipicità del relativo contenuto, richiedendo anche in tale ottica, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, quali condizioni della domanda cautelare nonché requisiti fondamentali perché possa essere concesso il richiesto provvedimento, consistendo il primo nella verosimile fondatezza della domanda in base agli elementi di diritto e di fatto che vengono rappresentati, ed il secondo alla possibilità che, nelle more del giudizio ordinario di cognizione, il diritto fatto valere venga irrimediabilmente compromesso. In tale senso, accanto alla sancita non invocabilità in altri processi del provvedimento cautelare «anticipatorio» si continua a prevedere che il provvedimento cautelare perde la sua efficacia qualora con sentenza sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. L'intera disciplina del procedimento cautelare uniforme è estesa ai provvedimenti cautelari previsti dal Codice della proprietà industriale (Trib. Bari 6 luglio 2017; Cass. S.U., n. 6172/2008), ed alla richiesta di sospensione dell'esecutività di una delibera condominiale che si ritiene avere natura cautelare, richiedendosi l'accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora (Trib. Salerno 30 marzo 2011), mentre sull'orientamento, suffragato già da alcune decisioni in sede di merito, per il quale è ammissibile la pronuncia di un provvedimento cautelare d'urgenza che obblighi ad un facere infungibile (Trib. Verona 9 marzo2010, secondo cui l'art. 614-bis c.p.c., introdotto dalla l. n. 69/2009, ha generalizzato la possibilità di imporre mezzi di coercizione indiretta – c.d. astreints – nei provvedimenti giudiziali condannatori aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili, trovando quindi applicazione anche con riguardo al provvedimento cautelare; Trib. Monza 16 ottobre2003). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. III, n.16440/2016) ha affermato il principio che le norme del codice di procedura civile sul procedimento cautelare uniforme, in quanto compatibili, trovano applicazione anche nelle controversie in materia di discriminazione di cui all'art. 44 d.lgs. n. 286/1998, atteso che l'art. 44 citato ha introdotto e disciplinato un procedimento cautelare con funzione anticipatoria della pronuncia di merito. Il procedimento che ha inizio con la domanda ex art. 669-bis c.p.c. trova applicazione anche per la denuncia di nuova opera avendo quest'ultima natura di procedimento cautelare, e non possessorio (Trib. Latina 11 aprile2003), atteso che le modifiche introdotte dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, ed in particolare, la nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c., non incidono sulla struttura del procedimento possessorio, che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, e da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie, non rilevando in contrario il testuale rinvio agli artt. 669-bis ss. c.p.c. contenuto nell'art. 703, comma 2, c.p.c., che ha lo scopo di consentire l'estensione delle norme sui procedimenti cautelari a quelli possessori, esclusivamente nei limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla struttura di questi ultimi (Cass. II, n. 23619/2006; Cass. S.U., n. 1984/1998). La disciplina di cui all'art. 669-bis ss. c.p.c. non trova, invece, applicazione con riferimento alla proposizione della querela di falso, atteso che la decisione sulla querela di falso si colloca necessariamente nell'alveo del giudizio a cognizione piena, ragione per cui risulta incompatibile con la struttura deformalizzata, agile e sommaria propria del rito cautelare uniforme introdotto con la domanda di cui all'art. 669-bis c.p.c. (Trib. Latina 20 ottobre 2017; Trib. Castrovillari 29 ottobre 2007;Trib. Milano 24aprile 2002;Trib. Genova 28 dicembre1994; Trib. Nola 17 settembre 2009). Ciò non toglie che la querela di falso può comunque essere proposta, con autonomo atto di citazione, nonostante la pendenza del procedimento cautelare, senza che la proposizione dell'impugnazione del documento exartt. 221 ss. c.p.c. interferisca con la decisione del giudice della cautela, atteso che quest'ultimo conserva il potere di fondare la propria decisione sul documento impugnato, dopo averne accertato incidentalmente e sommariamente la falsità ovvero l'autenticità così come consentito dall'art. 669-sexies c.p.c. Pertanto, anche se la querela di falso è incompatibile con la struttura propria del procedimento cautelare, deve ritenersi che il giudice cautelare conservi il potere di valutare incidenter tantum la verosimiglianza della pretesa azionata, a tale fine, avvalendosi nel modo più opportuno dei necessari atti di istruzione (così Farina, 3; contra Auletta, 550); laddove condivisa l'idea secondo cui dai modi di proposizione della querela di falso è da escludere la dichiarazione da unirsi al verbale di udienza del procedimento cautelare, osserva che di fronte alla proposizione della querela come incidente del procedimento cautelare ante causam il giudice deve dichiarare la non ammissibilità della questione avanzata nei modi di cui all'art. 221 c.p.c. senza prefiggere termine alcuno per la sua riassunzione dinanzi al tribunale, potendo il soggetto che ha intentato una causa di falso agire in via principale, non sembrando logicamente coerente dare ingresso nella fase cautelare, caratterizzata dalla concisione nell'avvicendarsi degli atti, ad uno strumento, quale appunto la querela di falso, che ne importa la sospensione fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia al riguardo. La nuova disciplina sui procedimenti cautelari non è, altresì, applicabile all'ordinanzaprovvisionale prevista dall'art. 24 l. n. 990/1969 (attualmente abrogato dall'art. 354, comma 1, d.lgs. n. 209/2005, il cui contenuto è stato inserito nell'art. 147 del codice delle assicurazioni private), poiché questa non ha natura cautelare, difettando del requisito di strumentalità rispetto alla decisione di merito (Trib. Latina 21 dicembre1996; nello stesso senso v. Trib. Varese 1° febbraio2012;Trib. Modena 1° febbraio2006;Trib. Reggio Emilia 15 giugno2006;Trib. Milano 17 aprile2003;Trib. Venezia 28 marzo2002;Trib. Napoli 12 marzo2001;Trib. Bologna 7 ottobre1994). L'adozione della provvisionale non presuppone, infatti, un fumus boni iuris generico che notoriamente caratterizza i provvedimenti cautelari, ma richiede più rigorosamente la gravità degli elementi che dimostrano la responsabilità dell'autore del danno. La decisione del giudice si basa quindi non già sulla probabile o verosimile esistenza del diritto di cui si invoca la cautela, ma come è circostanza comune di tutti i provvedimenti anticipatori di condanna, sulle risultanze di causa acquisite sino a quel momento, idonee ad accogliere in tutto o in parte la domanda. È significativo, d'altro canto, che tanto l'art. 24 della legge sull'assicurazione obbligatoria quanto l'art. 147 del codice delle assicurazioni abbiano espressamente attribuito all'ordinanza provvisionale efficacia di titolo esecutivo, analogamente all'efficacia esecutiva attribuita ex lege agli altri provvedimenti anticipatori di condanna. A ciò aggiungasi che la ricorrenza dello «stato di bisogno» non è preso in considerazione come periculum da allegare in modo provvisorio ed interinale, bensì come presupposto speciale cui si accompagna una decisione non strumentale rispetto alla futura pronuncia di merito, ma squisitamente anticipatoria, facendo luogo ad una condanna nei limiti stabiliti ex lege della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato successivamente con la sentenza. Del resto, attribuire natura cautelare all'ordinanza provvisionale comporterebbe un effetto non in linea con l'intenzione del legislatore di garantire alle vittime dei sinistri stradali una pronta ed incisiva tutela, intenzione di cui è emblematica la maggiore competenza per valore attribuita dalla novella del 1995 al giudice di pace in tema di sinistri stradali. Va, infatti, rilevato che il giudice di pace non potrebbe emettere tale provvedimento in forza di quanto previsto dall'art. 669-quater, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la parte interessata a ricevere un acconto sul maggiore danno sarebbe onerata di instaurare un ulteriore procedimento di fronte al giudice togato, con il conseguente aggravio di tempi e di costi che ne deriverebbe. Ad ogni modo, difetterebbe la «compatibilità» richiesta dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. fra la struttura di cui all'art. 24 citato – ora art. 147 d.lgs. n. 209/2005 – e la disciplina codicistica del procedimento cautelare uniforme ove si consideri in primo luogo che la provvisionale può essere richiesta solo nel corso del giudizio di merito già pendente e non anche ante causam come invece previsto dall'art. 669-ter c.p.c., ed in secondo luogo l'istanza del danneggiato può essere liberamente ripetuta nel corso del giudizio mentre la riproposizione dell'istanza cautelare rigettata, postula, a mente dell'art. 669-septies c.p.c., un mutamento delle circostanze o la deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto. In terzo luogo, l'ordinanza provvisionale poteva essere revocata soltanto con la decisione di merito secondo quanto previsto dall'abrogato art. 24 della l. n. 990/1969 ed ora espressamente dichiarata irrevocabile fino a tale momento dall'art. 147 del codice delle assicurazioni private, mentre, secondo l'art. 669-decies c.p.c., il provvedimento cautelare può essere modificato o revocato ove si sia verificato un mutamento delle circostanze o siano stati allegati fatti anteriori di cui la parte istante è venuta a conoscenza in epoca successiva al provvedimento cautelare. I caratteri distintivi del ricorso cautelareI tratti distintivi del ricorso cautelare, inteso quest'ultimo come «strumento» processuale di cui può avvalersi la parte che ritiene di avere ragione, possono individuarsi collegando la misura cautelare al principio che «il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire» (Chiovenda 81), in tale ottica delimitando il concetto stesso di azione cautelare attraverso l'individuazione dei principi che possono definirsi comuni a tutti i procedimenti che assumono tale natura rientranti nel sistema del procedimento cautelare uniforme anche per effetto della clausola di compatibilità racchiusa nell'art. 669-quaterdecies c.p.c., a tale fine, considerando che la tutela di cui si discute tende a preservare il principio di effettività dell'azione giurisdizionale. Tale assunto vale anche per il ricorso d'urgenza trattandosi di uno strumento anch'esso cautelare, sebbene finalizzato ad apprestare una tutela a fronte di esigenze non espressamente previste dai procedimenti cautelari tipizzati dal legislatore, per tale ragione essendosi affermato in dottrina che esso ha una funzione «sussidiaria» ovvero «residuale», come del resto suggerisce lo stesso tenore letterale della norma – «fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo» – la quale evidenzia tale caratteristica del ricorso ex art. 700 c.p.c., la quale lo rende esperibile solo quando non siano utilizzabili altre misure cautelari e cioè, allorché non sia previsto uno strumento cautelare «tipico» (Trib. Napoli 3 gennaio2020). Orbene, muovendo dall'esigenza primaria di soddisfare l'effettività immediata del precetto giurisdizionale in un'ottica di dare protezione al diritto soggettivo che si assume essere in pericolo durante il tempo occorrente per accertarne compiutamente i relativi presupposti fondativi, i provvedimenti cautelari richiedono il positivo riscontro di due presupposti: il fumus boni iuris, inteso come la parvenza o verosimiglianza del diritto per cui si agisce in via cautelare, ed il periculum in mora, quest'ultimo ravvisabile nel rischio di un possibile danno che potrebbe insidiare – pregiudicandolo – il diritto soggettivo del quale il ricorrente affermi di essere titolare, qualora rimanesse privo di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito (Danovi, Salvaneschi 2021, 132). Una condizione tipica e distintiva dei provvedimenti cautelari – che comprende quella innominata – è stata formulata in dottrina (Calamandrei 1936, 9), laddove si è osservato che l'interesse specifico che giustifica l'emanazione di una qualsiasi misura cautelare che peraltro può assumere un'ampia gamma di contenuti, sorge sempre dall'esistenza di un pericolo di danno giuridico, derivante dal ritardo di un provvedimento giurisdizionale definitivo, il c.d. periculum in mora, precisando che per una corretta nozione di periculum rilevante ai fini propriamente cautelari, non basta che l'interesse ad agire sorga da uno stato di pericolo e che il provvedimento invocato abbia lo scopo preventivo di un danno soltanto temuto, occorrendo invece che a causa dell'imminenza del pericolo, il provvedimento richiesto abbia anche carattere di urgenza, in quanto sia prevedibile che ove esso tardasse, il danno temuto si trasformerebbe in danno effettivo, oppure si aggraverebbe il danno già verificatosi, sicché l'efficacia preventiva del provvedimento richiesto sarebbe praticamente annullata o menomata (una più recente dottrina, Danovi, Salvaneschi 2021, 132, ha quindi affermato che il periculum in mora consiste nel rischio che, laddove la misura cautelare non venisse concessa in tempi ravvicinati, si pregiudichi in modo irreparabile il possibile soddisfacimento del diritto leso). Conseguentemente, per la stessa dottrina citata (Calamandrei 1936, 11) affinché sorga l'interesse specifico a richiedere l'emanazione di una determinata misura cautelare occorre che ai caratteri di prevenzione ed urgenza si unisca il periculum, inteso non come generico pericolo di danno giuridico ma come quello specificamente derivante dall'ulteriore danno marginale (Finzi, 50) che potrebbe derivare dal ritardo o lentezza del procedimento ordinario per conseguire il provvedimento definitivo. In sintesi, per l'illustre autore (Calamandrei 1936, 11), è l'impossibilità pratica di accelerare l'emanazione del provvedimento definitivo, che fa sorgere l'interesse all'emanazione di una misura provvisoria; è la mora di questo provvedimento definitivo, considerata in se stessa come possibile causa di ulteriore danno, che si provvede a rendere preventivamente innocua con una misura cautelare, che anticipi provvisoriamente gli effetti del provvedimento definitivo. La tutela cautelare affonda le proprie radici nel principio dell'effettività della tutela giurisdizionale affinché il diritto sottoposto a lesione od anche solo ad un «pericolo» di lesione, trovi una salvaguardia, in tale ottica, entrando in gioco l'intensità della strumentalità della tutela cautelare rispetto alla tutela di merito. Infatti quando la tutela cautelare deve garantire l'utilità concreta dei mezzi atti a consentire il futuro accertamento e la futura esecuzione della invocata tutela, si ha un grado di strumentalità piena per effetto dell'obbligatorietà della successiva instaurazione del giudizio di merito a pena d'inefficacia della misura temporanea precedentemente concessa, mentre se la tutela cautelare è volta a concedere un provvedimento idoneo ad anticipare gli effetti della stessa tutela richiesta, sia pure dal punto di vista temporale in chiave provvisoria, il relativo grado di strumentalità è inevitabilmente attenuato per effetto della stabilità medio tempore del provvedimento cautelare richiesto a prescindere «se» e «quando» verrà attivato il giudizio di merito (Carmellino, 2; Licci 2014, 1050). Secondo tale impostazione dogmatica (Calamandrei 1936, 12), la funzione dei provvedimenti cautelari nasce dunque dalla relazione che passa tra due termini: la necessità che il provvedimento per essere praticamente efficace sia emanato senza ritardo e l'inettitudine del processo ordinario a creare senza ritardo un provvedimento definitivo, sulla cui scorta, emerge la nota propriamente tipica di ogni singolo provvedimento cautelare: l'essere immancabilmente preordinati all'emanazione di un'ulteriore provvedimento definitivo di cui essi preventivamente assicurano la fruttuosità pratica, in breve, ricordando le parole espresse dall'autorevole dottrina del secolo scorso, i provvedimenti cautelari nascono al servizio di un provvedimento definitivo, ragione per cui questo rapporto di strumentalità o sussidiarietà che lega ogni provvedimento cautelare al provvedimento definitivo in previsione del quale esso è emanato, è il carattere che più nettamente distingue lo stesso provvedimento cautelare (Calamandrei 1936, 13), atteso che quest'ultimo ha lo scopo immediato di assicurare l'efficacia pratica del provvedimento definitivo che servirà ad attuare il diritto sostanziale, e, quello «mediato» di garantire l'efficace funzionamento del provvedimento giurisdizionale definitivo (Calamandrei 1936, 14). Per tale ragione – anche a seguito della l. n. 80/2005 – si è quindi affermato che essendo il provvedimento cautelare servente e strumentale rispetto alle statuizioni di merito che s'intendono in seguito conseguire nel giudizio a cognizione piena, la strumentalità costituisce una caratteristica strutturale di tutte le misure cautelari – anche di quelle aventi finalità anticipatoria, come del resto si evince dalla piana lettura dell'art. 669--octies comma 6 c.p.c. che tuttora abilita ciascuna parte ad iniziare il giudizio di merito, posto che l'introduzione di tale giudizio nei casi specificati nell'alinea in esame è sì non indispensabile allo scopo di evitare la caducazione della misura concessa ex art. 669-novies c.p.c., ma nondimeno, la promozione di tale giudizio resta sicuramente possibile, in quanto la libera iniziativa di una delle parti di intraprenderlo non è soggetta ad alcun termine processuale o ad alcuna preclusione implicita, trattandosi di una situazione quella derivante dall'emanazione della misura cautelare che è soggetta a stabilizzarsi soltanto in forza degli istituti propri del diritto sostanziale, quali ad esempio prescrizione, usucapione etc. – nel senso che esse non sono mai fine a se stesse, ma sono immancabilmente preordinate all'emanazione di un'ulteriore provvedimento definitivo, di cui esse provvisoriamente assicurano la fruttuosità pratica (Trib. Bari 30 settembre 2010). E ciò vale tutt'ora ovviamente anche rispetto ai provvedimenti cautelari anticipatori concessi prima dell'inizio della causa di merito, visto che l'art. 669-ter c.p.c. è rimasto non a caso immutato a seguito della l. n. 80/2005, trattandosi quest'ultimo di un elemento ulteriore di valutazione in senso favorevole all'indicazione della tutela di merito che si vuole conseguire la quale, continua a restare imprescindibile anche nel modificato quadro della disciplina uniforme del procedimento cautelare (Trib. Modena 5 giugno2015; Trib. Isernia 15 settembre2009; Trib. Venezia 22 luglio2007;Trib. Trani 20 luglio2007), proprio perché la sua omissione creerebbe un vulnus alla corretta instaurazione del rapporto processuale in sede cautelare. In tale ottica, si è quindi affermato che, seppure con una portata attenuata rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente, la strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi tipizzanti anche dei provvedimenti d'urgenza e, insieme alle altre caratteristiche della residualità ed atipicità ed ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, contribuiscono a delinearne i profili di ammissibilità e di contenuto nonché il loro stesso ambito di applicazione (Trib. Roma 25 marzo 2019). In particolare – come ricorda Caponi 2012, 1252 – è nota la distinzione in dottrina che risale a Calamandrei 1936, 31, tra provvedimenti istruttori anticipatori, provvedimenti volti ad assicurare l'esecuzione forzata e provvedimenti volti ad anticipare i provvedimenti decisori a cui si aggiungono le cauzioni processuali – che, come ricorda lo stesso Caponi 2012, 1253, sono una species dei provvedimenti volti ad assicurare l'esecuzione forzata della condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione di un provvedimento cautelare rivelatosi infondato – ed i provvedimenti di istruzione preventiva. In ciò si riassume dunque l'essenza propria del procedimento cautelare in senso stretto che lo distingue da altre forme di tutela sommarie cautelari in senso lato e non, le quali sono completamente slegate dalla necessità od anche solo opportunità di instaurare un determinato giudizio di merito. In dottrina (Caponi 2012, 1252), ricorda altresì come il pensiero di Calamandrei espresso nel suo più famoso saggio scientifico in cui ha scrutinato i principi fondamentali sui quali si è poi costruito l'impianto della tutela cautelare in Italia, continua ad essere ancora oggi una sorta di «bussola» utile all'interprete per meglio orientarsi ed anche per comprendere a fondo la novità introdotta dalla l. n. 80/2005, nell'avere allentato il nesso strutturale – senza quindi sopprimerlo come del resto testimonia la permanente distinzione tra cautelari anticipatori e conservativi – tra provvedimento cautelare e giudizio di merito, in un'ottica volta a considerare le legittime esigenze di giustizia della parte istante. In buona sostanza, l'indicazione della causa di merito nel ricorso cautelare è doverosa non come espressione di mero formalismo ma come espressione della complementarietà tra giudizio cautelare e giudizio di merito e ciò comporta che, la tutela cautelare debba necessariamente essere strumentale e conferente alla domanda iniziale, non potendosi con il ricorso cautelare anche in corso di causa, introdurre domande nuove che non siano già oggetto della domanda iniziale di merito (Trib. Roma 20 gennaio 2020). Infatti, se così non fosse, ove una misura cautelare possa determinare anche soltanto in via di fatto la definizione del giudizio attraverso il riconoscimento del «giudicato», venendo a mancare del tutto il nesso di strumentalità con il giudizio di merito, la stessa tutela cautelare muterebbe radicalmente la propria fisionomia, trasformandosi in un qualcosa di profondamente diverso dallo strumento processuale elaborato dal legislatore del 1990 ed aggiornato da quello del 2005. Infatti, se da un lato è vero che la misura cautelare anticipatoria non seguita dal giudizio di merito non acquisisce l'autorità propria del giudicato, con la conseguente impossibilità di essere invocata in altri processi, dall'altro, è altrettanto vero che l'inesistenza di un termine legislativamente predeterminato per dare inizio al giudizio di merito, oggi facoltativo, comporta che la misura ha acquisito una valenza nel tempo assimilabile ad una «provvisorietà permanente», termine quest'ultimo coniato dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scorta del rilievo che, il rimedio cautelare anticipatorio presenta nell'attuale sistema ordinamentale le caratteristiche proprie di un'azione autonoma, in quanto potenzialmente idoneo a soddisfare attraverso l'intervento giudiziario l'interesse sostanziale della parte, anche in via definitiva (Cass. IV, n.10840/2016). Pertanto, seppure con una portata attenuata rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente, la strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi tipizzanti i provvedimenti cautelari e, insieme ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, contribuiscono a delineare i profili di ammissibilità e di contenuto nonché l'ambito di applicazione dei provvedimenti in questione. L'istruzione preventiva ha natura cautelare? La misura di istruzione preventiva classica fondata sull'art. 696 c.p.c. a differenza del provvedimento previsto dall'art. 696-bis c.p.c. ha natura cautelare, al pari di quelli contemplati nelle sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di rito, condividendo con le misure cautelari di cui agli artt. 669-bis c.p.c. la ratio di fondo volta ad evitare il periculum derivante dall'irreparabile pregiudizio connesso al tempo fisiologico per fare valere la tutela del diritto in via ordinaria, non potendosi porre in dubbio che l'alterazione dello stato dei luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, possa provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende fare valere. L'istituto della consulenza tecnica preventiva non ha funzione cautelare perché prescinde dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora in quanto la conoscenza anticipata del futuro probabile esito della causa di merito sia tale da dissuadere le parti in conflitto dall'instaurarla o dal coltivarla (Trib. Novara 2 ottobre2020). Conseguentemente, a precludere l'ammissibilità della procedura conciliativa di cui all'art. 696-bis c.p.c. non è sufficiente la contestazione da parte del resistente dell'esistenza del diritto del ricorrente e, quindi, dell'an della pretesa di quest'ultimo, dovendo la formula della norma anzidetta – secondo cui la consulenza è ammessa ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata od inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito – essere intesa nel senso che detta procedura risulta ammissibile ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull' an e sul quantum , e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità (Trib. Roma 17 febbraio 2020;Trib. Palermo 14 agosto2019;Trib. Brindisi 7 aprile2017). Una simile conclusione, d'altra parte, discende anche dall'ovvia considerazione che il giudice della consulenza tecnica preventiva non risulta investito del giudizio sul merito della vicenda se non in via sommaria ed al solo fine di valutare il profilarsi, già allo stato e con certezza, dell'inutilità della consulenza tecnica preventiva, così che ogni questione relativa alla sussistenza del diritto – diversa dagli aspetti di carattere squisitamente tecnico e fattuale – non può che essere rimandata alla competente sede dell'eventuale giudizio di merito. In base all'inequivoco dato testuale normativo, la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, non è caratterizzata da alcuna urgenza, né vi è pericolo di dispersione della prova ragione per cui il requisito del periculum in mora non deve quindi essere accertato dal giudice come invece accadrebbe nel procedimento di istruzione preventiva di cui all'art. 696 c.p.c. (Trib. Reggio Emilia 20 febbraio2020; Trib. Roma 17 febbraio 2020; Trib. Torino 31 marzo 2008; contra, Trib. Padova 21 settembre2018) nel quale, il ricorrente ha invece l'onere di provare il periculum – prima ancora del fumus – dinanzi all'eccezione ostativa del resistente che contesti l'esistenza dei relativi presupposti, come del resto accadrebbe per una qualunque misura avente natura cautelare. In dottrina, si è condivisibilmente affermata la tesi che nega la natura cautelare ai procedimenti di istruzione preventiva, attesa la funzione svolta dai medesimi idonea ad inquadrarli nell'ambito della giurisdizione cognitiva realizzando un'anticipazione della fase istruttoria (Giordano 2009, 303; Amendolagine 2018, 4). L'affermazione della natura genericamente cautelare dei provvedimenti d'istruzione preventiva (Cass. S.U., n. 9380/1992) comporta per effetto del divieto di cui all'art. 818 c.p.c. che tali provvedimenti non possono essere concessi dagli arbitri. Infatti, come rilevato in dottrina, la presenza del chiaro quanto criticabile dato testuale racchiuso nell'art. 818 c.p.c. comporta il divieto per gli arbitri di emettere qualsiasi tipo di provvedimento cautelare, in essi ricompresi i provvedimenti di istruzione preventiva (Bonato, 1649; Ricci, 69; Tarzia 1991, 719; Tota 2009, 557; Salvaneschi 1993, 620). E ciò anche se come a suo tempo sottolineato dall'orientamento dominante formatosi nella dottrina già all'indomani della riforma attuata dal legislatore del 1990 (Salvaneschi 1993, 620) con la generale ristrutturazione della materia cautelare, la ratio della distinzione operata dal medesimo legislatore del 1990 con la quale ha riservato ai procedimenti di istruzione preventiva un trattamento particolare, per non dire «ibrido», non sarebbe ravvisabile nella diversa natura di quest'ultimi, quanto nella diversa intensità con cui tali procedimenti sono strumentalmente collegati al giudizio di merito rispetto alle altre misure cautelari. In realtà, considerando l'ulteriore riforma legislativa del 2005 con la quale è stata attenuata la strumentalità dei procedimenti cautelari, accentuandone in tale modo la distinzione tra anticipatori e conservativi, appare evidente come attualmente tale criterio distintivo risulti anch'esso fortemente attenuato, ragione per cui risulta oggi maggiormente convincente l'ulteriore risalente osservazione che i provvedimenti di istruzione preventiva tendono a conservare od assicurare la prova in vista di un possibile futuro giudizio di merito, quando vi sia motivo di temere che se il provvedimento istruttorio tardasse ad arrivare, i suoi risultati potrebbero restare in qualche modo pregiudicati sul piano della loro piena efficacia, sulla cui scorta si è quindi affermato che, la stretta correlazione con un diritto processuale alla prova piuttosto che con un diritto sostanziale, rende ragione del trattamento differenziato dell'istruzione preventiva rispetto alle altre misure cautelari (Salvaneschi 1993, 621). Il principio secondo cui nel giudizio cautelare non opera il regime delle preclusionidelineato per il giudizio a cognizione piena dall'art. 38 c.p.c. opera anche per l'istruzione preventiva, sulla cui scorta si è quindi affermato anche qui che l'omessa rilevazione dell'incompetenza derogabile od inderogabile da parte del giudice, o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare ante causam non determina alcun definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito (Cass. VI, n.5046/2022). La questione non muta neppure laddove si consideri la necessità che il ricorso relativo al giudizio di merito sia proposto innanzi allo stesso giudice del procedimento di istruzione preventiva, atteso come si tratti di una disposizione del tutto analoga a quella contenuta nell'art. 645 c.p.c., nella parte in cui impone la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo necessariamente dinanzi al medesimo giudice già adito in sede monitoria. A ben vedere, però, mentre un'ipotesi in cui la competenza funzionale dell'ufficio giudiziario così identificato diviene tuttavia recessiva a seguito della sollevata eccezione o di un rilievo d'ufficio se fondati dell'incompetenza, nel caso in esame invece, a differenza del procedimento d'ingiunzione dove il decreto viene caducato per effetto della dichiarazione d'incompetenza, il provvedimento d'istruzione preventiva non viene meno, proprio in ragione della reciproca indipendenza di tale procedimento rispetto a quello di merito sul piano della competenza, là dove il decreto ingiuntivo, in ragione della potenziale idoneità a divenire cosa giudicata, dev'essere necessariamente pronunciato dal giudice competente nel merito. Il provvedimento di istruzione preventiva, pur avendo natura cautelare, non è collegato al giudizio di merito, essendo diretto a tutelare non già situazioni giuridiche sostanziali, ma il diritto alla prova (Cass. I, n. 4940/1996). Pertanto, la strumentalità del relativo giudizio rispetto al processo a cognizione piena, comune a tutti gli altri provvedimenti cautelari e determinante per la valutazione del fumus boni iuris, è riferita all'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova preventivamente richiesti in relazione alle domande ed alle eccezioni che si intendono propone nel successivo, ed eventuale, giudizio di merito. La domanda, in altre parole, va rappresentata nel suo contenuto essenziale, onde consentire una valutazione di funzionalità alla stessa del mezzo istruttorio oggetto di preventiva acquisizione (Cass. II, n.18521/2016). L'istituto in parola è diverso da quello disciplinato dall'art. 696-bis c.p.c., il quale, essendo invece finalizzato alla conciliazione della lite (Trib. Palermo 14 agosto2019), non può ridursi ad una tipologia di provvedimento cautelare anticipatorio delle attività istruttorie in senso stretto, come dimostra la non operatività delle condizioni richieste – al contrario – per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 comma 1 c.p.c. (Trib. Palmi 25 gennaio2011). L'istituto della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis c.p.c. non ha funzione cautelare (Trib. Milano 30 giugno 2011;Trib. Vicenza 14 gennaio2010;Trib. Mantova 3 luglio2008) – attesa altresì l'inammissibilità del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale accoglie il relativo ricorso (Trib. Ravenna 27 giugno2016). La dottrina prevalente nega che la consulenza tecnica preventiva, la cui ammissibilità prescinde invero dal requisito del periculum in mora, abbia natura cautelare, sottolineando che la stessa è, piuttosto, uno strumento finalizzato alla riduzione del contenzioso giudiziario mediante una chiarificazione dei fatti controversi che dovrebbe indurre le parti, le quali possono così avere un quadro più chiaro della situazione, a conciliarsi (Giordano 2016, 4). La natura cautelare di un provvedimento come la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è messa in discussione con riguardo alla circostanza per la quale la sua concessione può avvenire in assenza del periculum in mora. – bensì principalmente conciliativa e solo eventualmente di anticipazione istruttoria, ed in quanto tale, prescinde pertanto dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora non richiedendo alcuna urgenza di verifica dello stato dei luoghi ed inscrivendosi nel novero dei procedimenti sommari di istruzione preventiva di natura non cautelare (Trib. Novara 2 ottobre2020;Trib. Cagliari 22 settembre2020; Trib. Milano 10 marzo 2011; Trib. Torino 31 marzo 2008). Tuttavia, si è opportunamente osservato che in presenza di una richiesta ex art. 696-bis c.p.c. il giudice deve senz'altro valutare benché sommariamente, l'ammissibilità, rilevanza ed utilità della consulenza in relazione alla materia del contendere, poiché una simile valutazione, notoriamente richiesta in caso di accertamento tecnico preventivo urgente, dove essa esaurisce il discusso tema del fumus boni iuris dell'istruzione preventiva, non può ritenersi bandita dall'art. 696-bis c.p.c., e deve dunque compiersi anche qui (Romano, 53). Nel procedimento d'istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c., il giudice deve solo verificare il mezzo di prova in sé e se questo debba essere assunto con urgenza. In relazione ai motivi di urgenza, gli stessi sono discrezionalmente valutabili dallo stesso giudice adito che, qualora li ritenga sussistenti, dispone per l'ammissibilità del mezzo di istruzione (Trib. Pavia 4 settembre2015). L'art. 669-quaterdecies c.p.c., sotto la rubrica «ambito di applicazione», stabilisce che le disposizioni della sezione I, capo III, libro IV, del detto codice, relativa ai procedimenti cautelari in generale, si applicano ai provvedimenti previsti dalle sezioni II, III e V, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile e dalle leggi speciali. Soltanto l'art. 669-septies c.p.c., concernente il provvedimento negativo ed il governo delle spese, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV del capo III. Il procedimento per accertamento tecnico preventivo è accomunato alla disciplina del procedimento cautelare uniforme al solo fine di rendere applicabile, tramite il rinvio operato dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. l'art. 669-septies c.p.c. (Cass. II, n.31513/2019). Il dato testuale, dunque, rivela in modo univoco che ai provvedimenti di istruzione preventiva, e quindi anche all'accertamento tecnico preventivo, le norme disciplinanti i procedimenti cautelari ed i relativi provvedimenti non si applicano, fatta eccezione per il citato art. 669-septies c.p.c. (Cass. III, n.23976/2019). Proprio tale eccezione vale a ribadire l'intento del legislatore in tale senso, intento che trova ulteriore conferma nei lavori preparatori, dai quali emerge che si ritenne di escludere i provvedimenti d'istruzione preventiva dall'ambito applicativo del procedimento cautelare uniforme, perché essi, pur avendo natura cautelare, non sono collegati al giudizio di merito. Ciò posto, va rilevato che la natura cautelare dei provvedimenti di istruzione preventiva è generalmente riconosciuta ed è stata anche di recente affermata dalla giurisprudenza costituzionale, che ne ha sottolineato la ratio ispiratrice, diretta ad evitare che la durata del processo si risolva in un danno per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni (Corte cost., n.144/2008), non potendosi porre in dubbio che l'alterazione dello stato dei luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, possa provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende fare valere. Tale forma di tutela rappresenta una componente della stessa funzione giurisdizionale e rispetto alla piena attuazione di questa svolge anche un ruolo strumentale, comune sia alle misure di tipo anticipatorio che a quelle conservative (Corte cost., n.421/1996;Corte cost., n.253/1994). In tale prospettiva, si giustifica il carattere espansivo delle regole del procedimento cautelare uniforme che proprio nell'art. 669-quaterdecies c.p.c. è normativamente stabilito. Ciò premesso, non sussiste un'incompatibilità tra la normativa generale sui provvedimenti cautelari e la disposizione concernente l'accertamento tecnico preventivo. In particolare, la suddetta incompatibilità non è ravvisabile nel rilievo che quest'ultimo non richiede l'instaurazione entro un dato termine del giudizio ordinario, mentre nel procedimento uniforme, se la domanda sia stata proposta prima della causa di merito, l'ordinanza di accoglimento deve fissare un termine perentorio per l'inizio del giudizio stesso, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 669-octies c.p.c., anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria. È vero che la disciplina in tema di istruzione preventiva non prevede la fissazione di un termine per l'inizio del giudizio ordinario, ma questo profilo, se sancisce una forma di autonomia tra gli atti di istruzione preventiva ed il giudizio principale, non esclude la natura cautelare delle relative misure, né fa venire meno il collegamento con il giudizio di merito, rispetto al quale esse hanno carattere strumentale, tanto che l'assunzione delle misure stesse non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, destinate ad essere verificate nel giudizio di merito, nel quale i processi verbali delle prove preventive non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso, ai sensi dell'art. 698 c.p.c. La Consulta ha, quindi, affermato che l'esclusione dell'accertamento tecnico preventivo dall'ambito applicativo definito dall'art. 669-quaterdecies c.p.c., con la conseguente inapplicabilità dell'art. 669-quinquies c.p.c., non supera lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., atteso che la ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende fare valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. ed all'art. 696 c.p.c., il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti, rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune, nonché l'assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all'arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 c.p.c. e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri, rendono del tutto irragionevole la suddetta esclusione. Inoltre, tale esclusione viola anche l'art. 24, comma 2, Cost., perché l'impossibilità di espletare l'accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri, i quali, non possono concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge, compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Consulta ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 669-quinquies c.p.c. ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, compromesso o pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito (Corte cost., n.26/2010). Nel caso di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. disposto prima dell'inizio della causa di merito, l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga citato a partecipare mediante una valida evocazione in giudizio, che ha come necessario elemento l'indicazione del contenuto del ricorso per accertamento tecnico preventivo, in modo che il chiamato possa presentarsi all'udienza con argomenti a proprio favore (Cass. III, n.24981/2020). Pertanto, se il provvedimento, a mezzo del quale è disposto, è emesso fuori dell'udienza, deve essere comunicato ad ogni singola parte, in modo che ciascuna possa partecipare all'atto di istruzione preventiva e svolgere le opportune difese, altrimenti nei suoi confronti l'accertamento è nullo, mentre se invece è disposto prima che il soggetto acquisti la qualità di parte del processo, come avviene quando egli non sia stato ancora chiamato in causa, l'accertamento ex art. 696 c.p.c., pienamente valido nei confronti delle parti, non è a lui opponibile (Cass. II, n.4986/2012). Il principio del contraddittorio e di libertà delle forme nel ricorso cautelare.Il principio cardine di libertà delle forme è desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 c.p.c. (Cass. S.U., n. 7665/2016; Cass. S.U., n. 22726/2011), secondo cui le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire. Il tessuto normativo del codice di rito, ispirato ad un principio di economia conservativa, mostra di ritenere la nullità come un sistema di limiti e di rimedi, in tale ottica, considerando irrilevante l'eventuale inosservanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui esso è destinato, ragione per cui l'ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti. Conseguentemente, ai fini dell'eventuale declaratoria di nullità di un atto per inosservanza delle forme, occorre avere riguardo al contenuto dell'atto ed alla sua idoneità, nel caso concreto, al raggiungimento dello scopo che con tale atto ci si prefigge di raggiungere (Trib. Palmi 10 giugno2020). Ciò premesso, in materia di procedimento cautelare uniforme, le cui disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche a quelli c.d. «extravaganti», vale a dire previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c. – che trova applicazione non solo nel caso di domanda cautelare proposta ante causam, ma anche nel caso in cui detta istanza venga proposta nel corso della causa di merito – la previa instaurazione del contraddittorio è sempre necessaria, sia che la domanda cautelare venga proposta nei confronti di una parte già costituita, sia che venga proposta nei confronti di una parte rimasta contumace nel giudizio di merito, pendendo il quale, sia formulata con separato ricorso exartt. 669-bis e 669-quater c.p.c. A diversa conclusione non può portare l'art. 292 c.p.c. che non menziona espressamente la domanda cautelare fra gli atti che devono essere notificati personalmente al contumace, sia perché, a ben vedere, la domanda cautelare proposta nel corso della causa di merito ben potrebbe rientrare fra le «domande nuove» per le quali è prescritta la notificazione alla parte contumace, specie laddove si consideri che non di rado causa petendi e petitum della domanda di merito sono diversi dalla causa petendi e petitum della domanda cautelare, sia perché l'art. 292 c.p.c. è una norma generale che in materia di procedimento cautelare, appare superata dalle norme speciali di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. introdotte con la l. n. 353/1990 (Trib. Bari 15 aprile 2008). Nel processo cautelare il principio del contraddittorio assume una particolare connotazione perché non sono previsti termini perentori per la costituzione ed il deposito di documenti (Trib. Larino 1° settembre2011; Trib. Bologna 17 gennaio 2006) e quindi la loro produzione è permessa anche nel corso di procedimento ma sempre nel rispetto del principio del contraddittorio con la parte resistente. Infatti, in ordine a tale aspetto, anche il procedimento cautelare, sebbene non sia soggetto a preclusioni e decadenze, esige che petitum e causa petendi debbano essere necessariamente definiti negli atti introduttivi, ragione per cui, al fine di non incorrere in una violazione del contraddittorio, non è consentito introdurre, in sede di replica o discussione orale, un ampliamento o modificazione del thema decidendum (Trib. Milano 9 giugno 2011). Tale considerazione, impone al ricorrente di indicare nell'atto introduttivo del giudizio cautelare una compiuta esposizione dei fatti posti a fondamento della richiesta di emissione del provvedimento cautelare, idonei ad individuare l'oggetto del contendere, e, dunque, gli stessi elementi che si invocano a sostegno della domanda cautelare, i quali corrispondono a petitum e causa petendi dell'atto introduttivo di un giudizio ordinario a cognizione piena, al fine di consentire la preventiva valutazione dell'idoneità della domanda, anche sotto il profilo del rispetto della norma processuale espressa dall'art. 112 c.p.c. che trova applicazione anche nella domanda disciplinata dal rito cautelare uniforme, con riferimento a quanto «chiesto» dal ricorrente e sul quale, il giudice designato alla trattazione del procedimento cautelare dovrà successivamente «pronunciarsi». Ciò in quanto, la domanda proposta ex art. 669-bis c.p.c., al pari di una qualunque altra domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, deve essere considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche e soprattutto nel suo contenuto sostanziale, avendo riguardo alle finalità perseguite dalla parte, tant'è che – tenuto conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte, e che in tale prospettiva il potere-dovere del giudice di interpretare la volontà delle parti circa il contenuto della pretesa fatta valere in giudizio incontra il limite del rispetto della corrispondenza fra il «chiesto» e il «pronunciato» e non può quindi prescindere dall'effettiva esistenza di una manifestazione di volontà – un'istanza non esplicitamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella stessa domanda cautelare espressamente proposta soltanto laddove risulti in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi di questa, con il solo limite di non estenderne l'ambito di riferimento soggettivo. La ratio che vede nell'esauriente formulazione della domanda proposta ex art. 669-bis c.p.c. un requisito di ammissibilità della stessa domanda nella fase cautelare, può ravvisarsi nella necessità di agevolare la corretta formazione del libero convincimento del giudicante, il quale, deve basare il proprio giudizio sullo stato degli atti allegati alla stessa domanda, valutandone così l'apprezzabile fondatezza, senza la necessità di dover approfondire altrimenti le tematiche trattate ed opportunamente circoscritte nel ricorso, ad esempio ricorrendo ai mezzi di prova tipici del giudizio ordinario, quale la consulenza tecnica, la prova testimoniale, l'interrogatorio formale, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., o la richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c., etc., il cui ordinato ed esauriente svolgimento non è compatibile con i dettami dell'urgenza propri del ricorso al rito cautelare (Trib. Bologna 29 settembre 2008). Sul piano della dialettica processuale, sovviene al riguardo quanto enunciato nell'art. 111 comma 2 della Costituzione, laddove stabilisce che il «giusto processo» – dunque qualsiasi processo, incluso quello cautelare, retto anch'esso dal comune principio dell'impulso di parte con la proposizione della domanda, e disciplinato dall'art. 669-bis ss. c.p.c. – debba svolgersi nel contraddittorio delle parti, le quali devono potere agire in condizioni di parità, il quale, impone, non solo un procedimento in cui tutti i soggetti potenzialmente incisi dalla funzione giurisdizionale devono esserne necessariamente «parti», ma anche che quest'ultime abbiamo la possibilità concreta di esporre puntualmente, e, ove lo ritengano, anche oralmente, le loro ragioni, rispondendo e contestando quelle degli altri, come del resto lascia chiaramente presupporre lo stesso art. 24 Cost., che comprende oltre al diritto di accesso al giudizio, anche il diritto di ottenere dal giudice una tutela adeguata ed effettiva con riferimento all'altrui domanda giurisdizionale azionata anche in sede cautelare. È allora evidente che il limite invalicabile è costituito dal divieto di pregiudicare il diritto al contraddittorio riconosciuto a ciascuna parte resistente, a cui deve quindi essere riconosciuta la possibilità concreta di predisporre adeguatamente la propria difesa rispetto agli addebiti contenuti nel ricorso ex art. 669-bis c.p.c., i quali devono essere sufficientemente determinati o determinabili, tenuto altresì conto che il giudice deve a sua volta poter impostare e svolgere correttamente l'attività istruttoria necessaria alla decisione della controversia portata alla sua cognizione nel rispetto del «perimetro» virtuale disegnato dall'art. 112 c.p.c. Ciò anche al fine di consentire alla stessa parte resistente la proposizione di una domanda riconvenzionale nel corso del procedimento cautelare, che può introdursi anche in forma orale direttamente in udienza (Trib. Casale Monferrato 11 novembre1996), purché non confligga con i principi di snellezza e sollecitudine che devono comunque ispirare tale procedura (Trib. Firenze 23 luglio2001; in senso favorevole all'ammissibilità della domanda cautelare riconvenzionale, v. Cass. I, n. 6103/1994; contra, Pret. Taranto 16 aprile 1993, che ha invece ritenuto inammissibile nel procedimento cautelare la proposizione di una domanda riconvenzionale). All'ammissibilità della domanda cautelare riconvenzionale aderisce invece la dottrina maggioritaria (Merlin 1996, 405; Giordano 2008, 126). Pertanto, valorizzando la concreta esplicazione del principio del contraddittorio, la domanda cautelare non deve rivelarsi talmente generica da precludere alla controparte di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, impedito dall'impossibilità di individuare compiutamente le ragioni da contrastare, dovendo l'atto introduttivo redatto in forma di ricorso ex art. 669-bis c.p.c. contenere una puntuale esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto nella spiegata domanda cautelare. Quanto sopra evidenziato, non impedisce però al ricorrente, nell'ambito dello stesso procedimento cautelare – ed a bene vedere, una soluzione analoga andrebbe accolta con particolare riferimento all'ipotesi del procedimento cautelare ante causam – di articolare istanze cautelari nuove ed ulteriori rispetto a quelle già oggetto del ricorso introduttivo, non trovando qui applicazione alcun regime di carattere decadenziale in mancanza di un'espressiva previsione normativa ad hoc (Trib. Catania 20 giugno2009, in una fattispecie in cui dopo un primo ricorso proposto ante causam ai sensi degli artt. 128 c.p.i., e 161 e 162 l. n. 633/1941, la stessa parte ricorrente formula sempre ante causam, un'ulteriore domanda cautelare fondata sugli artt. 131 c.p.i., 700 c.p.c. e 163 l. n. 633/1941, ed all'udienza di cui all'art. 669-sexies c.p.c. la medesima ricorrente formula altresì un'ulteriore domanda cautelare avente ad oggetto il sequestro di alcuni beni prodotti in violazione dei suoi diritti di privativa. Il giudice catanese con la citata ordinanza di rigetto nel merito delle plurime richieste cautelari, afferma però in linea di principio l'ammissibilità di nuove domande cautelari proposte successivamente al ricorso introduttivo del procedimento, ed anche in udienza, purché nel rispetto del diritto di difesa delle parti resistenti), come invece esiste nel procedimento di cognizione ordinaria, in favore di tale soluzione militando evidenti ragioni di economia processuale, ovviamente salvaguardando il diritto di difesa della controparte resistente che non potrebbe essere sacrificato dall'insussistenza di una norma impeditiva alla formulazione di nova cautelari successivamente alla proposizione del ricorso ex art. 669-bis c.p.c. Va, al riguardo, evidenziato il dibattito sviluppatosi non tanto sull'ammissibilità di domande nuove da parte del ricorrente, quanto piuttosto sulla possibilità – peraltro generalmente negata – di procedere ad un mutamento della domanda cautelare inizialmente proposta, come ad esempio accade se il ricorrente nel corso dell'udienza modifica il presupposto della propria domanda cautelare: ebbene, ove si verifichi tale eventualità, va, dunque, preliminarmente verificato se tale modificazione, dal punto di vista squisitamente processuale, possa ritenersi ammissibile. Orbene, salvo gli approfondimenti di cui si dirà nel successivo paragrafo in tema di precisazione della domanda cautelare, qui va detto che laddove su tale punto il contraddittorio, di fatto, non vi sia stato, anche per causa imputabile non alla parte ricorrente, bensì alla mancata puntuale presenza in udienza del resistente, si è ritenuto che in ogni caso, così come nel giudizio ordinario è consentito all'attore precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni in ragione delle avverse difese, così anche nel procedimento cautelare può ravvisarsi, implicitamente, una fase di trattazione, destinata alla messa a fuoco del c.d. thema decidendum anche in ragione delle contestazioni sollevate dalle parti e delle conseguenti necessarie precisazioni, seguita da un'eventuale fase istruttoria e dalla fase decisoria. Conseguentemente, sarebbe allora incongruo impedire al ricorrente di modificare tempestivamente, nella fase della trattazione, la propria domanda, magari lasciandone inalterato il petitum e mutando soltanto in parte le ragioni poste a fondamento della pretesa, a fronte delle difese del resistente, costringendolo, eventualmente, alla riproposizione di una nuova domanda cautelare, in violazione, tra l'altro, del canone costituzionale della ragionevole durata del processo (così Trib. Napoli 26 giugno2009). In dottrina (Recchioni 1999, 298, ed in particolare, 326), si è considerata ammissibile la c.d. mutatio libelli, purché sia rispettato il principio del contraddittorio (mentre sull'ammissibilità della proposizione di domande riconvenzionali da parte del resistente, ritenute ammissibili se connesse per incompatibilità con quella principale, o comunque rispettino la relazione di connessione di cui all'art. 36 c.p.c., v. Merlin 1996, 405; Consolo 1996, 627). Tuttavia, questa posizione non appare conciliabile con il diffuso orientamento, secondo il quale, non è ammissibile procedere al mutamento della domanda cautelare inizialmente proposta. In tale senso, si è quindi correlativamente affermata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata in sede cautelare, perché essa costituirebbe un ampliamento del thema decidendum che contrasterebbe apertamente con la natura sommaria e le esigenze di celerità del procedimento, oltre che con la previsione normativa di cui all'art. 669-bis c.p.c. che impone la proposizione della domanda cautelare con il ricorso introduttivo (Trib. Cuneo 21 luglio2010;Trib. Milano 27 dicembre2009). Va in ogni caso tenuta presente la particolare natura del procedimento cautelare, la cui «deformalizzazione» è finalizzata ad una rapida risoluzione della controversia, la quale, comporta che va disattesa l'istanza volta ad ottenere la fissazione di un'udienza per la discussione in contraddittorio dei risultati di una consulenza tecnica d'ufficio precedentemente espletata su ordine del giudice, in tale ottica dovendosi considerare che l'attività istruttoria nella fase cautelare è limitata alle formalità indispensabili a garantire la sola effettività del contraddittorio, ragione per cui in tale prospettiva è sufficiente che sia stato concesso alle parti un termine per approntare in forma scritta le rispettive argomentazioni attraverso le quali possano svolgere le rispettive difese (Trib. Monza 20 febbraio2002). Secondo l'opinione di una giurisprudenza di merito, l'integrazione del contraddittorioex art. 102 c.p.c.non sarebbe però applicabile al procedimento cautelare, perché non concludendosi con una sentenza, non si pone l'eventualità che tale pronuncia possa essere inutiliter data (Trib. Roma 15 aprile 2004), sulla cui scorta, si è quindi ad esempio ritenuto che la mancata audizione degli amministratori e dei sindaci in un procedimento cautelare intrapreso ex art. 2378, comma 4, c.c. non incide sull'integrità del contraddittorio, sebbene possa integrare gli estremi di un vizio procedimentale, consistente in una nullità extraformale (Trib. Napoli 15 ottobre1998). Conseguentemente, posto che anche a seguito della novella del codice di rito, di cui all'art. 669-bis ss. c.p.c., permane in capo al giudice delegato la competenza a disporre le misure cautelari ex art. 146 l. fall., si è affermato che nell'ambito di tale speciale procedimento cautelare nel quale, il giudice delegato gode di ampi poteri istruttori in misura maggiore rispetto a quella prevista in capo al giudice designato in sede ordinaria, potendo sempre il giudice concorsuale attingere dallo stesso fascicolo fallimentare e da audizioni separate ogni notizia utile alla decisione, in tale sede, va pretermessa l'instaurazione di un contraddittorio tra le parti avanti lo stesso giudice delegato non trovando applicazione l'art. 669-sexies c.p.c. (Trib. Bologna 12 agosto1994). Alle considerazioni che precedono, va opportunamente precisato che quanto enunciato dall'art. 669-bis c.p.c. laddove prevede la forma del ricorso per la domanda cautelare, non contrasta con il principio di libertà delle forme che per effetto di quanto innanzi esposto domina anche la stessa materia cautelare – non potendo ritenersi inammissibile la domanda giudiziale promossa con un atto formato secondo un modello legale differente da quello previsto dal codice di rito – nel senso che non impedisce la possibilità di introdurre la richiesta di cautela con una dichiarazione orale verbalizzata in udienza, come potrebbe pacificamente ritersi ammissibile con l'atto in forma di citazione e nell'istanza proposta in corso di causa (Giordano 2008, 108). Nel caso in cui la domanda cautelare venga riproposta in corso di causa con ricorso presentato in udienza anziché in cancelleria, con la conseguente violazione delle regole sull'iscrizione a ruolo negli appositi registri e sulla rubricazione, l'istanza così introdotta non è inammissibile, al più comportando una mera irregolarità procedimentale, come tale non inficiante la nullità del relativo procedimento (Trib. Catania 3 novembre2014). Il ricorso per conseguire un provvedimento cautelare «anticipatorio» o «conservativo»In sede di predisposizione del ricorso ex art. 669-bis c.p.c. è importante riflettere adeguatamente sul «tipo» di misura cautelare che si intende chiedere al giudice della cautela perché il regime di stabilità – e con esso di soddisfazione della parte interessata al conseguimento della tutela – può variare considerevolmente a seconda del genere di provvedimento cautelare. In ogni caso è bene chiarire subito che nel provvedimento cautelare quand'anche assuma le caratteristiche proprie di quello anticipatorio, non vi è mai l'accertamento del diritto inteso come preclusivo di altri accertamenti futuri, per cui quello stesso diritto, tutelato provvisoriamente, potrà sempre essere rimesso in discussione nella sua esistenza e/o nel suo modo di essere. Lo scopo della tutela cautelare non è quello di accertare e sanzionare qualunque situazione, evento o condotta non conforme al diritto ma quello di rimuovere le situazioni o le condotte che, in un rapporto immediato di causa-effetto, costituiscono lesione, di fatto o di diritto, a posizioni soggettive specifiche e concrete di cui chi agisce si afferma titolare. In tale ottica, la lesività in senso tecnico e, quindi, la sua rilevanza sul piano giuridico è individuabile unicamente in quei fatti situazioni, eventi o condotte che, contro la volontà del titolare condizionano, ostacolano ovvero impediscono effettivamente l'esercizio di facoltà o diritti soggettivi per il cui ripristino non possa attendersi l'esito di un ordinario giudizio di cognizione (Trib. Bologna 24 marzo 2005). Questo comporta che tanto nel cautelare conservativo quanto in quello anticipatorio, sebbene con una differente intensità, la caratteristica per così dire naturale della strumentalità permane per entrambi, essendo parte della ratio che giustifica l'esistenza stessa della cautela ed il ricorso a quest'ultima. Qui tornano utili ancora una volta le parole di Calamandrei 1955, 175, con le quali il grande maestro fiorentino affermava a chiare lettere quella che era ed è tutt'ora la vera caratteristica tipica di ogni provvedimento cautelare, il quale non è mai fine a sé stesso, in quanto immancabilmente preordinato all'emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo di cui ha preventivamente il compito di assicurarne la fruttuosità pratica. Tale situazione si riassume nel rapporto di strumentalità o sussidiarietà ed è il carattere che maggiormente distingue il provvedimento cautelare da quello sommario con prevalente funzione esecutiva, ragione per cui lo scopo del provvedimento cautelare è unicamente quello di assicurare l'efficacia pratica del provvedimento definitivo costituendo dunque una tutela «mediata» nel garantire l'efficacia della tutela giurisdizionale (Calamandrei 1955, 176). La concessione della cautela va allora valutata nell'ottica della sua accessorietà rispetto al merito e della sua finalità di garantire la conservazione dell'utilità pratica che la decisione definitiva attribuirà alla parte previo riconoscimento dei relativi diritti, con l'ulteriore precisazione che la futura decisione sul merito costituisce altresì il limite per il contenuto del provvedimento d'urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, non potendo esso attribuire alle parti beni che le stesse non potrebbero conseguire per effetto della sentenza, ragione per cui non sussiste il necessario rapporto di strumentalità tra il provvedimento cautelare richiesto ed il diritto da cautelare, se l'inibitoria richiesta non è funzionale ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito riguardante l'accertamento negativo di un credito e la condanna della parte resistente al risarcimento del danno (Trib. Roma 27 gennaio 2017). In tale ottica, emerge altresì che la tutela cautelare non è invocabile in funzione delle pronunce di mero accertamento, perché il periculum presuppone l'imminenza di una modificazione della realtà sostanziale a danno del richiedente, che si intende fronteggiare con l'adozione immediata di una misura di segno contrario, laddove viceversa l'esigenza di certezza, sottesa alla proposizione di ogni azione di mero accertamento, per se stessa, non può subire alcun pregiudizio, con la conseguenza che al diritto del ricorrente di sentir accertare non dovuto il preteso credito non può derivare alcun danno da un'eventuale ritardo nell'emanazione della relativa pronuncia di merito meramente dichiarativa. Ciò consente allora di affermare chiaramente che la stabilità od ultrattività del cautelare – anche se anticipatorio – non può mai spingersi sino al punto di sostituire il provvedimento definitivo. La tutela cautelare, però, è anche autonoma rispetto al giudizio di merito sia sotto l'aspetto funzionale sopra evidenziato, riguardando l'effettività della tutela giurisdizionale, sia per quanto riguarda il profilo strutturale, poiché il procedimento cautelare segue delle regole processuali che differiscono da quelle del merito. Questo è possibile perché la tutela così ottenuta ha per così dire, risolto il conflitto all'attualità, ovvero «al momento» e «per il momento», nella convinzione che ciò sia razionalmente sufficiente, ovvero che i litiganti non chiedano più l'intervento del giudice civile, sebbene in realtà nulla può escludere che, invece sia richiesto un nuovo intervento della giurisdizione statale in relazione allo stesso diritto. In dottrina, discutendo sulla natura del provvedimento anticipatorio si è osservato che se il provvedimento anticipa in tutto od in parte il contenuto di un'ipotetica sentenza di merito, non essendo più provvisorio in quanto dotato di una certa stabilità sebbene diversa dalla cosa giudicata, è difficile affermare che a quello stesso provvedimento non corrisponde un particolare tipo di tutela giurisdizionale nel merito del diritto soggettivo, poiché appare evidente come in tale ipotesi, il provvedimento cautelare comincia ad avvicinarsi ad una cosa diversa, assimilabile al provvedimento sommario non cautelare a prevalente funzione esecutiva (Briguglio, 794). Al riguardo, le misure cautelari sono tradizionalmente suddivise in «anticipatorie» o «conservative», la cui distinzione ruota principalmente intorno alla funzione assolta, ravvisabile per le prime nell'anticipare gli effetti di una futura decisione di merito, e per le seconde, nel preservare lo status quo in attesa che la controversia sul diritto in contesa venga definita in un giudizio di merito (Danovi, Salvaneschi 2021, 131). Tale distinzione è divenuta cruciale a seguito della riforma del 2005 (Dalmotto 2007, 1244), tenendo presente che la contrapposizione tra provvedimenti cautelari conservativi ed anticipatori è risalente nel tempo giungendo fino all'epoca di Calamandrei 1936, 26. In tale ottica, è importante osservare che mentre nell'ambito cautelare l'anticipazione degli effetti della futura sentenza di merito costituisce solo il possibile ma non necessario contenuto del provvedimento, ferma rimanendo la funzione di salvaguardia del diritto da tutelare, i provvedimenti interinali di condanna sono diretti non tanto a garantire la futura attuazione del diritto ma a fornire immediata soddisfazione, in tutto o in parte, del diritto vantato. Conseguentemente, si pone il problema della corretta individuazione dell'effettiva natura cautelare con riferimento a quei provvedimenti qualificabili come cautelari extravaganti, in relazione ai quali è tutt'ora dibattuta la suddetta natura in dottrina e giurisprudenza, tenuto altresì conto che la funzione anticipatoria non è un connotato esclusivo della tutela cautelare potendo accedere anche a provvedimenti sommari che non hanno natura cautelare e che per essere emessi non presuppongono l'esistenza del periculum (Dalmotto 2007, 1251). Nel codice civile e nella legislazione speciale oltre che nello stesso codice di rito esistono varie ipotesi di provvedimenti che, a prescindere dall'attitudine ad assumere una funzione anticipatoria o conservativa è controversa la stessa natura cautelare. Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all'altro un assegno di mantenimento, previsto dall'art. 156, comma 6, c.c., non ha natura cautelare perché prescinde dal periculum in mora, ma ha funzione anticipatoria di garantire l'adempimento degli obblighi stabiliti in sede di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o degli accordi raggiunti in seguito a negoziazione assistita (Trib. Paola 22 gennaio2022). La dottrina, successivamente all'entrata in vigore del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. aveva affermato la natura cautelare del provvedimento reso ex art. 446 c.c. (Proto Pisani 1991, 387; Consolo 1991, 548; Oberto, 138; Cecchella, 351; Dini, Mammone 1993, 103; Zingales 2012, 3, il quale, osserva che la natura cautelare del provvedimento enunciato dall'art. 446 c.c. appare condivisibile tenuto conto sia della funzione della misura che è quella di impedire che la permanenza di uno stato di bisogno provochi all'istante un pregiudizio irreparabile, sia del fatto che l'art. 446 c.c. non presenta elementi di incompatibilità con la normativa regolante il processo cautelare uniforme tali da impedire a quest'ultima di disciplinare quei segmenti procedimentali non espressamente regolamentati dalla lacunosa disposizione contenuta nel codice civile; contra, Verde, Di Nanni 1991, 243). Infatti, stante la lacunosa disciplina di cui all'art. 446 c.c., una parte della giurisprudenza di merito ritiene che il provvedimento ex art. 446 c.c. abbia natura cautelare, sulla cui scorta, per i profili di disciplina non contemplati dall'art. 446 c.c., vigerebbero le norme sul procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c., secondo il rinvio in termini di compatibilità, operato dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. (Trib. Trani 9 gennaio2012;Trib. Firenze 7 novembre1994; Trib. Catania 22 marzo2005; Trib. Pisa 25 settembre2001, tra le diverse pronunce in tale senso), mentre secondo altra impostazione, la natura anticipatoria e non cautelare del rimedio di cui all'art. 446 c.c. – con la conseguente esclusione della possibilità di ricorrere al procedimento previsto dall'art. 700 c.p.c. – si desume dal testo della norma che, prevede la possibilità di fare luogo ad un assegno provvisorio fino a quando non intervenga una determinazione definitiva, ciò che fa ritenere che il richiesto provvedimento presupponga appunto la pendenza di un giudizio di merito (Trib. Mantova 10 luglio 2015; Trib. Milano 3 aprile 2013;Trib. Venezia 28 luglio2004). La stessa problematica si ripropone anche per il sequestro disciplinato dall'art. 156, comma 6, c.c. che può essere disposto dal giudice su parte dei beni del coniuge obbligato inadempiente su richiesta dell'avente diritto, trattandosi di un provvedimento che per la giurisprudenza di legittimità ha comunque natura e finalità cautelari (Cass. VI, n.15263/2013; Cass. I, n. 1518/2012). Al riguardo, Cass. I, n. 2479/2003, ha infatti precisato che la ritenuta atipicità del sequestro in parola, sebbene ne renda in gran parte inapplicabile ad esso la disciplina uniforme prevista dagli artt. 669-bis ss., c.p.c., introdotti dalla novella n. 353/1990, non esclude però l'applicabilità del combinato disposto degli artt. 669-quaterdecies e 669-duodecies, comma 3, c.p.c., la cui compatibilità non può essere messa in discussione nonostante la suddetta «atipicità» della misura – dipendente principalmente dalle speciali condizioni che ne giustificano la concessione, ravvisabili nel titolo esecutivo già formato, in luogo del fumus boni iuris, e nell'inadempimento dell'obbligato, in luogo del periculum in mora, oltre che nella revoca dovuta alla sopravvenienza di giustificati motivi, prevista dall'art. 156 c.c. in luogo dei motivi d'inefficacia previsti dagli artt. 669-novies e 675 c.p.c. – atteso che il procedimento da seguire per l'attuazione del sequestro atipico è quello camerale disciplinato dagli artt. 737 e 738 c.p.c. Su posizione diametralmente opposta, si colloca l'orientamento giurisprudenziale che invece esclude la natura cautelare del provvedimento di sequestro richiesto ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. (Trib. Perugia 1° agosto2016;Trib. Nuoro 4 aprile2011; Cass. I, n. 10273/2004;Trib. Modena 12 febbraio2003; Cass. I, n. 4776/1998;Trib. Milano 21 luglio1995; Cass. I, n. 961/1992), muovendo ad esempio dalla diversità dei presupposti di applicabilità dell'istituto rispetto al sequestro conservativo disciplinato dall'art. 671 c.p.c., atteso che il sequestro c.d. «atipico» di cui all'art. 156 c.c. ed anche quello di cui all'art. 8 della l. n. 898/1970 è uno strumento avente natura non cautelare che presuppone un credito già dichiarato, sia pure in via provvisoria, nonché l'inadempimento dell'obbligato, mentre il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. presuppone, come noto, la contemporanea sussistenza del periculum e del fumus. In particolare, Trib. Roma 3 ottobre 2014 ha escluso la natura cautelare del sequestro previsto dall'art. 156 c.c. posto che esso presuppone un credito già dichiarato e richiede il solo presupposto dell'inadempimento, e non già del fumus e del periculum, sulla cui scorta afferma che l'anomalia dell'istituto, trovando il suo fondamento nell'esistenza di un titolo giudiziale già compiuto ed esecutivo, induce a ritenere preferibile l'impostazione secondo cui la speciale forma di sequestro in esame si pone al di fuori del novero dei provvedimenti cautelari in senso proprio. Sulla questione, è intervenuta la Consulta (Corte cost., n.258/1996) la quale ha riconosciuto che il provvedimento previsto dall'art. 156 c.c. – ancorché denominato «sequestro» – ha caratteri del tutto peculiari rispetto all'ordinario sequestro conservativo disciplinato dagli artt. 671 ss. c.p.c., atteso che tra le due misure esistono significative differenze. In particolare, mentre il sequestro conservativo presuppone la sussistenza del fumus e del periculum, il provvedimento previsto dall'art. 156 c.c. presuppone un credito già dichiarato, sia pure in via provvisoria, e può essere disposto pur in mancanza del secondo di detti requisiti, sulla base della semplice inadempienza agli obblighi di mantenimento. Inoltre, il sequestro conservativo, può essere concesso anche prima dell'inizio della causa di merito, a differenza dell'applicabilità della misura in esame, e, ciò comporta, tra l'altro, che, mentre il sequestro conservativo ha un'efficacia strettamente connessa all'esito del parallelo giudizio di merito e può colpire anche tutti i beni mobili ed immobili del debitore, avendo natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale finalizzato al pignoramento, la misura di cui all'art. 156 c.c. può invece riguardare soltanto una «parte dei beni» del coniuge obbligato, non può convertirsi in pignoramento e non ha natura cautelare, essendo finalizzata ad una funzione di coazione, anche psicologica, all'adempimento degli obblighi di mantenimento posti a carico di uno dei coniugi, da ciò conseguendo che detto provvedimento non si sovrappone al sequestro conservativo, né è possibile ricomprenderlo nel richiamo che l'art. 669-quaterdecies c.p.c. fra alle misure cautelari «atipiche» (in senso conforme, v. Cass. I, n. 4861/1989 che ha attribuito al sequestro previsto dall'art. 156 c.c. il significato di uno strumento per l'attuazione di una garanzia, che in quanto tale, esula dal novero dei provvedimenti cautelari atipici). Il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha invece natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato (Trib. Foggia 19 settembre2016;Trib. Reggio Emilia 27 aprile2012;App. Roma 6 dicembre2002; Cass. I, n. 11029/1999; Cass. I, n. 3415/1994; Cass. I, n. 9728/1991). Con la riforma del 2005 delle norme in tema di provvedimenti cautelari (per una sintesi delle principali novità, v. Luiso, Sassani, 216) è divenuta cruciale la distinzione, in precedenza, esclusivamente dogmatica, tra misure cautelari di carattere anticipatorio e di carattere conservativo, nel senso che, da un lato, come recita attualmente l'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., vi sono i provvedimenti cautelari a contenuto anticipatorio, e, all'altro lato, i provvedimenti cautelari conservativi (la distinzione risale al secolo scorso, frutto dell'elaborazione dottrinale tra i provvedimenti cautelari «conservativi» ed «innovativi», v. Calamandrei 1936, 17, i cui studi hanno contribuito in modo significativo alla suddetta distinzione tra provvedimenti cautelari anticipatori e conservativi; per una classificazione sistematica dei provvedimenti cautelari, v. Carnelutti, 80, il quale vede il carattere distintivo dei provvedimenti cautelari nella composizione provvisoria, anziché definitiva, della lite). I primi – caratterizzati dal fare operare in via provvisoria ed anticipata quegli effetti dell'emananda decisione di merito che tardando risulterebbero inefficaci od inattuabili – potranno avere una loro autonoma stabilità, i secondi, caratterizzati invece dall'intento di conservare integro uno stato di fatto, in attesa ed allo scopo che su di esso il provvedimento principale possa in futuro esercitare i suoi effetti, postulano necessariamente che si intraprenda il giudizio di merito. In tale ottica, muovendo dall'orientamento giurisprudenziale antecedente alla riforma del codice di rito introdotto dalla l. n. 80/2005, la quale, deponeva nel senso che nell'introdurre il procedimento cautelare era comunque necessario indicare all'interno del ricorso ex art. 669-bis c.p.c. la domanda dell'instauranda causa di merito (Trib. Catania 26 agosto1993;Trib. Catania 6 aprile1994;Trib. Parma 18 dicembre2000;Trib. Roma 14 giugno2001;Trib. Parma, sez. Fidenza, 18 dicembre 2000), ciò in considerazione della cd. strumentalità o nesso teleologico intercorrente tra la fase cautelare ed il successivo giudizio di merito, un orientamento successivo alla citata riforma ha quindi precisato che il ricorrente risulta ancora oggi tenuto ad indicare la causa petendi e il petitum mediato ed immediato del successivo giudizio di merito (Trib. Lodi 23 agosto2019; Trib. Torino 15 ottobre 2018;Trib. Modena 5 giugno2015;Trib. Torino 8 febbraio2011; Trib. Bari 30 settembre 2010; Trib. Modena 13 settembre 2007). La mancata indicazione nel ricorso cautelare ante causam delle conclusioni di merito comporterebbe quindi l'inammissibilità dello stesso, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. In estrema sintesi, nel sistema processuale innovato dal c.d. rito competitivo del 2005, la strumentalità della cautela è stata attenuata, non essendo più doverosa, ma solo facoltativa, l'instaurazione del relativo giudizio di merito (come è stato osservato in dottrina, Giordano 2021, 4080, tenendo presente che la strumentalità della tutela cautelare rispetto al giudizio ordinario non ne esclude però l'autonomia, perché l'azione cautelare ha un proprio specifico oggetto ed una sua causa petendi di cui il periculum in mora è una sua componente, su tale punto, v. Proto Pisani 1991, 12). Ciononostante, l'indicazione della domanda di merito sottesa alla cautela resta comunque doverosa, anche agli effetti dell'individuazione della competenza per territorio e materia del giudice adito ex art. 669-ter c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso stesso (Trib. Modena 5 giugno2015, cit.; Trib. Trani 20 luglio2007, in cui si è affermato che l'avere reso ultrattivo il provvedimento cautelare e l'avere reso eventuale e non necessario il giudizio di merito, non significa necessariamente che tra il giudizio stesso, sia pure eventuale, e la tutela cautelare non debba sussistere un rapporto di funzionalità e strumentalità, atteso che, per altro verso, anche a volere ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre una procedura del tutto innovativa per il nostro ordinamento, in virtù della quale è possibile ottenere un provvedimento a seguito di una sommaria delibazione del diritto vantato, di carattere anticipatorio rispetto alla pronuncia a cognizione piena, ed anzi, assolutamente svincolato dalla stessa, tanto che garantisce una stabilità di effetti, in alcuni casi accostabile al giudicato, in ogni caso, si ritiene necessario che l'azione di merito sia indicata nel ricorso introduttivo, quanto meno al fine di valutare la fondatezza del fumus boni iuris; Trib. Milano 5 giugno 2006). In dottrina, si è invece osservato che la forza innovativa della riforma del 2005 non poteva ridursi alla sola attenuazione della strumentalità sotto il profilo strutturale ma si sarebbe dovuta cogliere anzitutto sotto il profilo funzionale, perché i provvedimenti cautelari anticipatori consentono di perseguire una funzione parzialmente differente da quella tradizionalmente attribuita alla cautela: rendere una tutela giurisdizionale immediata per via di una misura che non solo possa assicurare gli effetti della decisione finale, quanto produrre anticipatamente gli effetti costitutivi od esecutivi esaurendo all'occorrenza la domanda di giustizia, senza necessità – salva sempre la diversa volontà delle parti – di impegnare l'autorità giurisdizionale in un processo a cognizione piena (così Corea 2020, 407, osserva che lo spirito della riforma del 2005, era quello di riconoscere stabilità a tutti quei provvedimenti che anticipando gli effetti della sentenza di merito, si rivelassero satisfattivi per il richiedente e risultassero nei fatti accettati dal resistente; Corea 2020, 7, il quale, sottolinea come al riguardo si era anche discusso della cd. «autonomia funzionale» della tutela cautelare anticipatoria, idonea a perseguire il fine immediato di neutralizzare un pericolo non più necessariamente collegato alla durata del processo di merito, ormai solo eventuale, mediante provvedimenti sommari satisfattivi non più necessariamente strumentali a quest'ultimo; sempre in dottrina, Caponi 2008, 3, osserva come il nesso strutturale di strumentalità tra provvedimento cautelare e giudizio di merito è venuto meno in relazione al rilascio di uno dei provvedimenti cautelari elencati dall'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., quelli cd. «anticipatori», mentre è rimasto intatto in relazione al rilascio di misure cautelari di contenuto puramente «conservativo», precisando altresì che sarebbe stato preferibile eliminare il nesso strutturale tra provvedimento cautelare e giudizio di merito in relazione a tutti i provvedimenti cautelari, traendo spunto dalla funzione di economia processuale cui obbedisce la modifica legislativa). Ciò premesso, l'infelice scelta lessicale operata dal legislatore ha fatto sì che in dottrina sorgessero interpretazioni diverse circa la precisa linea di demarcazione tra i provvedimenti cautelari per i quali è confermata la strumentalità necessaria tra cautela e merito, e quelli per i quali tale strumentalità viene ad essere attenuata, non essendo revocabile in dubbio che la distinzione tra provvedimento «anticipatorio» e provvedimento «conservativo», può nel singolo caso concreto, essere sfumata e di difficile identificazione, ragione per cui l'estensione a tutti i provvedimenti cautelari di tale valutazione, può quindi costituire fonte di rilevanti problematiche, non solo per le parti litiganti ma anche per il possibile aumento del contenzioso civile. Infatti, la nozione di «anticipatorietà» non è univoca, perché il legislatore pur avendo utilizzato un'espressione tecnica non si è preoccupato anche di definirla concettualmente, da cui consegue che il punto è stabilire quando un determinato provvedimento cautelare possa dirsi anticipatorio degli effetti della decisione di merito. Il rischio è che adottando un'interpretazione estensiva che riconosca natura anticipatoria ai provvedimenti che attribuiscano subito anche solo il risultato pratico del provvedimento, la strumentalità attenuata finirebbe per diventare la regola, valevole per la maggior parte dei provvedimenti cautelari, previsti dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, mentre la strumentalità piena, propria dei provvedimenti conservativi, si ridurrebbe ad una sorta di eccezione, caratterizzando sostanzialmente solo le misure cautelari riconducibili allo schema del sequestro (Cass. I, n. 24939/2019). A mero titolo esemplificativo e tra i tanti casi possibili, si pensi che la parte beneficiata da un provvedimento cautelare, sarebbe esposta alla declaratoria di inefficacia del provvedimento, su ricorso ex adversoex art. 669-novies c.p.c., laddove il giudice della cautela abbia ritenuto erroneamente tale provvedimento anticipatorio anziché conservativo, non disponendo la prosecuzione della causa nel merito, e laddove la stessa parte, ottemperando alla pronuncia dell'anzidetto giudice, non abbia di sua iniziativa operato la riassunzione nel merito pur in assenza di un ordine giudiziale in tale senso. Ai fini dell'inquadramento sistematico dei provvedimenti anticipatori, mentre per alcuni la tutela cd. anticipatoria in senso tecnico si distingue da quella cautelare, per altri non è così, costituendo la prima un tutt'uno con la seconda, della quale rappresenterebbe soltanto un modo di manifestazione, essendo – per questa opinione – il provvedimento a contenuto anticipatorio comunque legato da un certo grado di strumentalità con quello definitivo, proprio a ragione dell'anticipazione degli effetti della sentenza finale. A ben vedere, il problema è solo in parte contiguo a quello relativo alla distinzione, nell'ambito dei provvedimenti cautelari, tra misure conservative ed anticipatorie che, pur accomunate dallo scopo di costituire una cautela od assicurazione preventiva contro un pericolo che minaccia, sono orientare in direzioni diverse, le prime mirando a conservare lo stato di fatto in attesa ed allo scopo che su di esso possa il provvedimento principale esercitare i suoi effetti, le seconde operando in via provvisoria ed anticipata, quegli effetti costitutivi ed innovativi, che potrebbero diventare, se differiti, inefficaci o comunque inattuabili. La dottrina ha già espresso opposte opinioni, anche se nulla osta nel senso di consentire la sopravvivenza di tutti i provvedimenti in grado di assicurare utilità pratiche, quantomeno, corrispondenti a quelle conseguibili con la sentenza di merito, ed in tale ottica, occorre allora riconoscere che l'espressione – provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito – utilizzata dal Legislatore nell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. non abbia una funzione definitoria tecnica, ma solo quella di indicare la finalità dei provvedimenti de quibus che è quella di realizzare, sia pure senza valore di giudicato, la tutela giurisdizionale in senso oggettivo anche se non seguiti dal giudizio di merito. Secondo tale impostazione, non potrebbe quindi dubitarsi dell'ammissibilità di provvedimenti cautelari idonei a generare effetti identici a quelli che si sarebbero potuti conseguire tramite la risoluzione definitiva della controversia (Trib. Napoli 5 febbraio 2018, riferita alla sospensione in via cautelare di una delibera negativa espressa dal consiglio generale di una fondazione bancaria, atteso che la sussistenza, in capo al giudice dell'impugnativa del potere di accertare la situazione sottostante, comporta che debba ammettersi anche la possibilità di una tutela cautelare anticipatoria rispetto a tale accertamento). Ciò posto, per effetto della suddetta riforma, con riferimento ai c.d. provvedimenti cautelari ad effetti anticipatori (in ordine alla qualificazione del provvedimento cautelare richiesto se ad effetti anticipatori o conservativi, v. App. Milano 14 febbraio2007, in cui si è statuito che la qualificazione data in termini anticipatori dal giudice che ha concesso un provvedimento cautelare ante causam nel non fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito sulla scorta della ritenuta applicabilità allo stesso provvedimento, del regime della strumentalità attenuata, non prevale su quella corretta, anche se eventualmente differente, del giudice successivamente adito ex art. 669-novies c.p.c. laddove invece quest'ultimo ritenga necessaria l'instaurazione del giudizio di merito in ragione della natura stessa del richiesto provvedimento. In dottrina, si è quindi osservato che questa soluzione, forse scorretta sotto il profilo teorico, in quanto dovrebbe sempre prevalere la qualificazione corretta del provvedimento, è tuttavia coerente con un'esigenza di certezza, perché qualora non si attribuisse rilevanza alla qualificazione operata dal giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, demandando la relativa decisione al giudice del merito, gli avvocati delle parti, per loro sicurezza, sarebbero indotti a proporre il giudizio di merito in astratto esperibile a seconda della diversa possibile qualificazione del provvedimento, per non vedersi opporre dalla controparte l'eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare favorevole già ottenuta (così Luiso 2000, 272; Biavati 2006, 566. Secondo De Matteis 2006, 48, non si può ammettere, che, le parti, ad eccezione del palese errore giudiziario, possano fare legittimo affidamento sull'atteggiamento del giudice, con la conseguenza che in caso di omissione del termine per l'inizio del giudizio di merito da parte del giudice, legittimamente esse possono confidare nel fatto che il provvedimento è anticipatorio, e che perciò non necessita del prosieguo con il merito). La questione riguardante la distinzione tra misura anticipatoria e conservativa necessariamente deve essere risolta dal giudice chiamato a stabilire l'eventuale inefficacia della misura cautelare. Tuttavia, l'orientamento prevalente in dottrina è nel senso di ritenere l'assenza di ogni potere di qualificazione del provvedimento emesso in termini anticipatori o conservativi in capo al giudice della cautela, poiché la stessa dipende direttamente dalla legge (per tutti, v. Biavati 2006, 566, il quale osserva infatti che la qualificazione data dal giudice del cautelare al proprio provvedimento come anticipatorio non è vincolante in un successivo giudizio di merito). Secondo la definizione storicamente data dalla dottrina (v. in particolare, Calamandrei 1936, 26), il provvedimento cautelare è da ritenersi conservativo quando si ha di fronte uno stato di fatto che potrebbe mutare, e, dunque, soggetto a cambiamenti nel tempo, rendendo così infruttuosa l'efficacia pratica del provvedimento principale, ragione per cui il provvedimento cautelare richiesto tende a conservare quello stato preservandolo dai predetti mutamenti, mentre è «innovativo» il provvedimento cautelare che tende ad assicurare in via «anticipata», quegli effetti costitutivi che potrebbero diventare – laddove differiti – inefficaci o comunque inattuabili; Proto Pisani 1991, 6; Fazzalari 1991, 1, osserva che il provvedimento cautelare d'urgenza è anticipatorio soltanto quando l'unica misura che si presenti atta a salvaguardare il diritto sia quella stessa che dovrebbe essere elargita dal provvedimento di merito; Vullo 2001, 7; Querzola 2006, 798; Biavati 2006, 565, ricorda che è conservativo quel provvedimento cautelare che non consegna a chi lo abbia ottenuto l'utilità finale della domanda giudiziale, ma solo un'utilità strettamente strumentale che non può avere vita autonoma rispetto ad un successivo accertamento di merito, tra cui rientrano senz'altro quelli richiesti ai sensi dell'art. 700 c.p.c.; Biavati 2006, 565, anche qui ricorda come all'interno della nozione del provvedimento d'urgenza quale cautelare «atipico» per definizione, convivono sia misure anticipatorie, sia misure conservative, il quale, precisa che soltanto il provvedimento d'urgenza che ha contenuto anticipatorio può mantenere la propria efficacia anche in caso di mancata instaurazione o di successiva estinzione del giudizio di merito, a tale fine, verificando di volta in volta, l'autonomia di struttura della misura urgente concessa in rapporto alla finalità di tutela della parte ricorrente, è venuto meno questo stretto legame intercorrente tra la fase cautelare e quella di merito, e, pertanto, non è più necessario instaurare un giudizio a cognizione piena, sulla cui scorta, in considerazione di tale innovativo principio, si è giunti alla definizione di c.d. «strumentalità attenuata». L'attenuazione della strumentalità necessaria, e la conseguente mancata automatica prosecuzione della causa nel merito, riguarda tutti i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. e tutti i provvedimenti di denunzia di nuova opera e di danno tenuto, atteso che invece in relazione ai rimanenti provvedimenti cautelari, compresi i procedimenti previsti da leggi speciali, occorre procedere alla distinzione tra natura anticipatoria o conservativa della decisione, e, conseguentemente, alla distinzione tra prosecuzione solo eventuale o prosecuzione necessaria nel merito (Trib. Ivrea 28 giugno2006, in cui si è ritenuto che sotto un profilo strettamente letterale, l'inciso «non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile e da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di nuova opera e di danno temuto ai sensi dell'art. 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito», sembra effettivamente individuare tre categorie di esclusione del meccanismo di necessaria prosecuzione della causa nel merito: da un prima angolazione, sono esclusi i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c.; da una seconda angolazione, sono esclusi gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile e da leggi speciali; da ultimo, sono esclusi i provvedimenti emessi a seguito di nuova opera e di danno temuto ai sensi dell'art. 688 c.p.c. Ne deriva che ferma restando la non necessaria prosecuzione nel merito per provvedimenti ex art. 700 c.p.c., nuova opera e danno temuto, è la stessa dizione letterale scelta dal legislatore che sembra richiedere solo nei sequestri e nei procedimenti cautelari previsti da leggi speciali, la verifica della natura anticipatoria o conservativa del provvedimento stesso, militando in tale senso, la stessa volontà del legislatore di collegare alla riforma del procedimento cautelare uniforme un intento di accelerazione dei tempi processuali, semplificando il meccanismo decisionale e riservando la fase di merito, da definire con sentenza, solo ai casi in cui almeno una delle parti sia insoddisfatta della pronuncia cautelare, imponendosi allora un'interpretazione della norma relativa all'attenuazione del vincolo di strumentalità necessaria, nel senso di garantire alla stessa il maggior ambito operativo possibile, da cui discende che deve essere preferita la tesi finalizzata ad ampliare il nucleo dei provvedimenti cautelari per i quali la fase di merito non è necessaria. Al riguardo, va detto che il provvedimento anticipatorio è quello i cui risultati ed effetti potrebbero essere conseguiti e prodotti anche attraverso l'emanazione di un diverso provvedimento, di regola pronunciato attraverso l'instaurazione e la conclusione di un processo a cognizione ordinaria, sebbene tali effetti sono conseguibili attraverso un iter processuale più snello ma non privo delle garanzie fondamentali, la principale delle quali rimane la possibilità di ottenere l'esame del rapporto giuridico controverso in sede ordinaria di cognizione piena (Querzola 2006, 811). In ogni caso, appare evidente la difficoltà nell'individuare con certezza la categoria delle misure cautelari «anticipatorie» (in dottrina, sull'argomento v. Carratta 1997, 128; Frisina 1986, 364; Mandrioli 1964, 551). Come rilevato in dottrina, ogni parte resta libera di chiedere al giudice del merito una pronuncia di accertamento a cognizione piena sulla materia oggetto di controversia, ma tale giudizio, non è più uno sviluppo necessario ed ineliminabile, anche quando la statuizione del giudice della cautela ha fissato un equilibrio di interessi accettabile per le parti (Biavati 2006, 564), sebbene però, occorre pur sempre l'individuazione concreta di quei provvedimenti che acquisiscono una capacità di vita autonoma non essendo più considerati come rigorosamente strumentali alla successiva – ed eventuale – pronuncia di merito. Sta di fatto che nonostante questa sostanziale modifica riguardante gli effetti e la stabilità di talune tipologie di provvedimenti cautelari, la tesi prevalente in giurisprudenza è comunque favorevole alla perdurante necessità di indicare nel ricorso cautelare ante causam gli elementi della domanda di merito che sarà proposta nel pur eventuale giudizio a cognizione piena (Trib. Isernia 15 settembre2009, in cui si è affermato che non pare sufficiente la mera indicazione nel corpo del ricorso cautelare ex art. 669-bis c.p.c. di una grave situazione di pericolo per la proprietà dell'istante, trattandosi di un'espressione di per sé eccessivamente generica ed indeterminata ai fini della qualificazione della futura domanda di merito, tenuto conto della varietà delle azioni accordate a tutela della proprietà e degli altri diritti reali, precisando che la possibilità di sanatoria per vizio dell'editio actionis nel caso in esame è esclusa, perché l'applicazione dell'art. 164 c.p.c. è incompatibile con la celerità del rito cautelare ed inoltre, avendo detta norma carattere eccezionale e, dunque, non essendo suscettibile, tout court, di applicazione analogica). Quest'ultima tesi, più rigorosa, relativa alla sorte del ricorso cautelare che non individui compiutamente il contenuto dell'instauranda azione di merito, secondo la quale, il ricorso deve ritenersi inammissibile ed in suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 164 c.p.c. è sposata anche da Trib. Torino 7 maggio2007;Trib. Bari 24 febbraio2003;Trib. Torino 23 agosto2002;Trib. Catania 12 giugno2001; Trib. Roma 14 gennaio 2001;Trib. Monza 24 gennaio2000;Trib. Napoli 30 aprile1997. Secondo altre pronunce, il ricorso cautelare dal quale non possono evincersi gli elementi della causa di merito cui è strumentale dovrebbe invece considerarsi nullo per la carenza di un elemento essenziale, quale la causa petendi (Trib. Salerno 7 aprile2004, ovvero in virtù dell'art. 156, comma 2, c.p.c. che sanziona con la nullità gli atti processuali inidonei a raggiungere lo scopo cui essi sono preordinati: Trib. Rovereto 14 giugno2004; nel senso della nullità v. anche, tra le altre, Trib. Trieste 24 luglio1999; Pret. Alessandria 16 marzo 1993). Sull'applicabilità della sanatoria contemplata dall'art. 164 c.p.c. anche per l'atto di citazione nullo per mancanza degli elementi identificativi della domanda giudiziale non vi è uniformità di opinioni, in quanto, alcune pronunce, sembrano condividere la posizione secondo cui l'art. 164 c.p.c.non è applicabile nella fattispecie in esame, per l'incompatibilità con il principio di economia processuale che domina il procedimento cautelare (Trib. Napoli 30 aprile1997, cit.; Pret. Alessandria 16 marzo 1993, cit.; Pret. Vallo Lucania 19 marzo 1997; contra, altre ritengono che la nullità del ricorso cautelare riconducibile ai profili dell'editio actionis possa invece essere sanata ai sensi dell'art. 164 c.p.c.: Trib. Verona 18 agosto2003). In dottrina, si è distinta la tesi secondo cui l'atto introduttivo di un giudizio cautelare svincolato dalla successiva pronuncia sul merito, deve essere esaustivo quanto alla presentazione della causa petendi perché il giudice è chiamato a regolare un assetto di interessi a vocazione potenzialmente stabile, ragione per cui per il ricorrente è sufficiente indicare nel ricorso quale provvedimento anticipatorio si chiede senza la necessità di precisare anche una domanda di merito che forse non sarà neppure proposta successivamente, e che laddove invece venga effettivamente introdotta dal medesimo ricorrente, potrebbe comunque avere un oggetto anche più ampio e diversificato rispetto all'istanza formante oggetto della precedente tutela cautelare, poiché in realtà la sostituzione della decisione di merito a quella anticipatoria emessa dal giudice della cautela dipende in tale caso, esclusivamente dalla scelta della singola parte, e, dunque, in quanto tale, non può certo condizionare il comportamento processuale delle stesse parti dinanzi al giudice designato alla trattazione del procedimento cautelare (Biavati 2006, 567). Sulla perdurante necessità di dover indicare nel ricorso cautelare ex art. 669-bis c.p.c. proposto ante causam gli elementi della domanda di merito, anche se trattasi di procedimento rientrante nel novero di quelli anticipatori, e, quindi, a strumentalità attenuata v. Trib. Trani 20 luglio2007; Trib. Milano 5 giugno 2006; Trib. Latina 4 maggio 2005. Tale indirizzo giurisprudenziale, fonda la tesi della necessaria prospettazione degli elementi di identificazione – causa petendi e petitum – della domanda sulle seguenti ragioni: a) per verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare; b) per capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio; c) perché il soggetto destinatario passivo di un provvedimento cautelare anticipatorio deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed alla domanda proposta con il ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso. A ben vedere, vi sarebbe anche un'altra ragione, espressa da Trib. Torino 7 maggio2007, laddove si osserva che l'esigenza di indicare gli elementi identificativi dell'instauranda azione di merito nel ricorso ex art. 669-bis c.p.c. volto alla concessione di un provvedimento cautelare a strumentalità attenuata si correla anche alla facoltà, riconosciuta a ciascuna parte dall'art. 669-octies, comma 8, c.p.c. di proporre comunque il giudizio di merito anche in tale ipotesi, per tutelare il diritto di difesa della parte resistente che altrimenti si troverebbe ad instaurare una controversia di merito nella quale è attore in senso soltanto formale senza essere a conoscenza della domanda proposta nei propri confronti. La regola generale traibile dall'ordinamento, per cui il processo cautelare è autonomo rispetto al giudizio di merito (ex multis, Cass. S.U., n. 2448/2006), va correlata alla caratteristica della strumentalità del cautelare rispetto al giudizio di merito. Strumentalità che, per i cautelari proposti ante causam è senz'altro assai attenuata dalla modifica dell'art. 669-novies c.p.c. apportata dalla l. n. 80/2005 e l. n. 51/2006 che non impone più la necessaria instaurazione del giudizio di merito per la stabilità del provvedimento cautelare, ma che appare connotata da maggiore intensità se invece il procedimento cautelare è proposto nel corso del giudizio di merito già instaurato. In tale ultima ipotesi, non sembra infatti possibile sostenere la tesi che il processo cautelare che sopravviene al processo di merito già avviato ed in fase già avanzata di trattazione, possa restare totalmente indifferente alle vicende di quest'ultimo, non potendo attribuirsi al legislatore l'intento di determinare attraverso la pronuncia cautelare emessa nel corso del giudizio di merito un assetto di interessi che non potrebbe trovare rispondenza nel processo di merito già esistente, e secondo la configurazione da questo già assunta. Appare allora maggiormente condivisibile, almeno in linea di principio, la tesi che ove sia scaduto il termine per depositare documenti decisivi nel processo di merito, la parte non possa aggirare il divieto e la decadenza ormai maturata, instaurando un processo cautelare nel quale possa produrre documenti che trovino per questa via un ingresso tardivo nel merito, al di fuori dei casi di rimessione in termini, né parrebbe potersi sostenere che il documento decisivo, e tardivamente prodotto solo nell'ambito cautelare, possa condurre all'emissione di un provvedimento destinato certamente ad essere caducato successivamente con la pronuncia di merito. Del resto, se è vero che al giudizio cautelare oggi non segue più necessariamente quello di merito, tuttavia permane la regola secondo la quale, qualora il giudizio di merito sia instaurato, la decisione di quest'ultimo e comunque destinata a travolgere ed assorbire la pronuncia cautelare. In applicazione dei suddetti principi, dovrebbe ritenersi non utilizzabile nel processo cautelare proposto in corso di causa il documento depositato solo in ambito cautelare e non anche tempestivamente acquisito al giudizio di merito (Trib. Reggio Calabria 3 agosto2009). Il generale principio per il quale nel procedimento cautelare non sono configurabili preclusioni o decadenze (Trib. Milano 18 ottobre2002), va quindi contemperato con l'esigenza di evitare un aggiramento delle preclusioni istruttorie già maturate nell'ambito del giudizio principale di merito. In senso conforme, v. Cass. III, n.14338/2009, secondo cui i documenti prodotti nel corso di un procedimento per sequestro conservativo, introdotto in pendenza del giudizio di merito, sono utilizzabili anche in quest'ultimo processo, alla sola condizione che la produzione sia avvenuta prima che nel giudizio di merito siano maturate le relative preclusioni istruttorie; Trib. Salerno 10 febbraio2009 afferma che nell'ipotesi in cui il procedimento cautelare sia stato introdotto in pendenza del giudizio di merito regolato dal rito locatizio i poteri delle parti di allegare i nova in funzione della cognizione cautelare devono tenere conto delle preclusioni riferite al thema decidendum laddove medio tempore maturate nel procedimento di cognizione piena, non potendosi prospettare nell'uno profili, di fatto, o di diritto non più deducibili nell'altro, sicché gli elementi di fatto e le ragioni di diritto da porre a fondamento dell'istanza cautelare sono soltanto quelli contenuti nell'atto introduttivo del giudizio di merito; Trib. Avezzano 18 giugno2004, precisa che poiché al procedimento cautelare in corso di causa si applicano le regole di cui all'art. 669-sexies c.p.c., il momento dell'introduzione della domanda cautelare costituisce un elemento determinante ai fini dell'individuazione del campo di indagine riguardante il fumus boni iuris, per il rispetto dei limiti e delle preclusioni eventualmente maturate nell'istruzione della causa di merito. La valutazione della strumentalità nella predisposizione del ricorso cautelare. Nonostante il silenzio dell'art. 669-bis c.p.c. sul punto, secondo l'orientamento dominante, il ricorso cautelare ante causam deve indicare gli elementi costitutivi dell'azione di merito sulla base del rapporto di strumentalità intercorrente tra le due azioni, cautelare e di cognizione il quale persiste anche oggi pur se con le importanti modifiche apportate dalla l. n. 80/2005. In base alla riforma del 2005 è stato attenuato il vincolo di strumentalità necessaria intercorrente tra la fase della cautela e quella del merito, in tale ottica, emergendo a partire dagli stessi lavori preparatori, la volontà del legislatore del 2005 di collegare alla riforma del procedimento cautelare un intento di accelerazione dei tempi processuali, semplificando il meccanismo decisionale e riservando la fase di merito, da definire con la pronuncia di una sentenza, solo ai casi in cui almeno una delle parti sia insoddisfatta della pronuncia cautelare. Ciò se da un lato, impone di interpretare la norma relativa all'attenuazione del vincolo di strumentalità necessaria, in caso di dubbio ermeneutico, nel senso di garantire alla stessa il maggior ambito operativo possibile, piuttosto che il minor ambito operativo, dall'altro, non impedisce di constatare la persistente strumentalità sotto il profilo funzionale dei provvedimenti cautelari la quale, impone in ogni caso l'indicazione sin dal ricorso cautelare degli elementi costitutivi dell'azione di merito, soprattutto ai fini del giudizio in ordine al fumus boni iuris (Giordano 2006, 1946). Invero, se per procedimento cautelare si deve intendere quel procedimento, tipico od atipico, che sia funzionale ad ovviare ai pericoli che possono compromettere l'effettività della tutela giudiziaria durante il tempo occorrente per conseguirla, è evidente che il giudizio non ha natura cautelare laddove non sia appunto volto ad assicurare una tutela d'urgenza ed anticipata strumentale ad un successivo giudizio di cognizione mancando del carattere di strumentalità che caratterizza questo tipo di giudizio (Cass. I, n. 2749/2021). In sintesi, ogni qualvolta sia chiesta una misura cautelare va innanzitutto verificato se la stessa sia funzionale a neutralizzare gli effetti negativi che possano discendere da un ritardato accoglimento della domanda di merito: da qui lo stretto vincolo che deve sussistere tra l'istanza cautelare e la domanda di merito, nel senso che la prima deve presentarsi strumentale rispetto alla seconda, in certo qual senso «anticipando» gli effetti della seconda. Tale principio cardine che connota l'accessorietà della cautela ad una domanda di merito, è stato affermato anche in tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore abbia impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento datoriale di recesso allegandone il carattere ritorsivo, sulla cui scorta, la successiva deduzione, in sede di gravame, di nuovi profili di illegittimità come ad esempio, la tardiva contestazione degli addebiti e la non immediatezza della sanzione, integra la proposizione di domande nuove, senza che assuma rilievo, a tale fine, l'eventuale pregressa proposizione della questione nel giudizio cautelare – ancorché instaurato in corso di causa – attesa l'autonomia dei due giudizi, di cui quello cautelare attiene ad un'istanza meramente strumentale, in quanto la novità della deduzione va valutata dal giudice esclusivamente in relazione al contenuto della domanda proposta ai sensi dell'art. 414 c.p.c., non essendo consentita l'introduzione di una nuova questione nel corso del giudizio di primo grado ex art. 420 c.p.c. (Cass. IV, n.5555/2011). Tuttavia, appare altresì evidente come l'avere il legislatore attenuato il regime della strumentalità – peraltro soltanto per taluni procedimenti cautelari, dunque non per tutti – non significa che tale carattere sia stato espunto dal sistema dei principi che governano il procedimento cautelare uniforme. Questa è la ragione per cui l'individuazione dell'azione di merito a cautela della quale è chiesta la misura cautelare anche dopo l'attenuazione del requisito della strumentalità necessaria con la riforma operata dalla l. n. 80/2005 – costituisce tutt'ora un requisito di validità del ricorso cautelare, che tuttavia non può e non deve essere però inteso in un'accezione squisitamente formalistica che prescinda dall'esame del contenuto complessivo del ricorso cautelare (Trib. S.M. Capua Vetere 16 agosto 2016). Non a caso, nonostante questa sostanziale modifica sugli effetti e sulla stabilità di talune tipologie di provvedimenti cautelari, la tesi prevalente in giurisprudenza è comunque favorevole alla perdurante necessità di indicare nel ricorso cautelare ante causam sufficienti elementi della domanda di merito che sarà proposta nel pur eventuale giudizio a cognizione piena (tra le altre Trib. Isernia 15 settembre2009; Trib. Latina 4 maggio 2005). A ben vedere, come osservato dall'attenta dottrina, il fatto che una determinata misura cautelare rientri – o possa rientrare in astratto – tra i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito, ragione per cui con riferimento agli stessi non opera l'art. 669-octies comma 1 c.p.c., nel senso che la parte interessata non è tenuta a pena d'inefficacia ad instaurare il giudizio di merito nel termine stabilito dal giudice o comunque in quello previsto ex lege dall'anzidetta norma, non vale di per sé ad elidere in radice – dunque già in sede di redazione del ricorso cautelare – la valutazione dell'esistenza del suddetto carattere che necessariamente connota la singola misura cautelare che si intende richiedere al giudice. La provvisorietà di un provvedimento implica che esso continui a produrre effetti sino a quando non sia emanato un ulteriore atto che ne comporti la revoca, salvi i casi in cui una norma ne sancisca espressamente la caducazione, ma, per altro verso, essa comporta che i predetti effetti debbano trovare la loro definitiva causa e giustificazione in un ulteriore provvedimento definitivo, adottato all'esito del complessivo procedimento. Provvisorietà significa, inoltre, inidoneità del provvedimento a pregiudicare irrimediabilmente i diritti della parte soccombente, e pertanto «non decisorietà» (Scarpa, 2). La strumentalità della tutela cautelare rispetto alla tutela di merito, dal punto di vista funzionale si è mantenuta, tanto è vero che la sussistenza del periculum in mora continua ad essere il presupposto generale per la concedibilità del provvedimento cautelare sia esso anticipatorio o conservativo. In realtà quello che è venuto meno – per i soli provvedimenti anticipatori – è il rigido «aggancio» temporale che un tempo collegava la fase cautelare a quella di merito (Dalmotto 2007, 1241). Ciò sulla scorta della semplice considerazione che il legislatore è intervenuto unicamente sulla «gradazione» della strumentalità e non già su quest'ultima intesa come requisito che necessariamente deve possedere ogni genere di tutela temporanea ed urgente caratterizzata da una domanda incentrata su una sommaria esposizione dei fatti e sulle connesse sottostanti ragioni. La prospettazione nel ricorso ex art. 669-bis c.p.c. delle ragioni fondanti l'instaurazione anche solo eventuale del giudizio di merito assumono una particolare importanza non solo sul piano squisitamente processuale – ovvero per verificare la stessa competenza del giudice adito in sede cautelare – ed all'ulteriore fine precipuo di capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio, ma anche per una compiuta valutazione delle stesse ragioni poste a fondamento del fumus (Trib. Trani 20 luglio2007, in cui si è affermato che l'azione di merito va indicata, quanto meno al fine di valutare la fondatezza del fumus boni iuris apparendo del tutto inammissibile formulare una richiesta cautelare in via d'urgenza senza indicare il diritto in base al quale tale richiesta viene proposta, a prescindere dalla possibilità che la domanda di giustizia rimanga assorbita dalla sola pronuncia cautelare anticipatoria) e del periculum, con particolare riferimento a quest'ultimo, la cui valutazione notoriamente risulta ancora più marcata quando ad esempio, trattasi di una tutela d'urgenza, la quale, fra le condizioni per la sua concessione postula che il pregiudizio oltre ad essere imminente sia anche irreparabile, essendo tale gravità contemplata espressamente nell'art. 700 c.p.c. la quale, proprio in ragione della particolare condizione del suo regime di stabilità, richiede un'attenta comparazione del pericula prospettato rispetto a quella che potrebbe essere la situazione giuridica prospettabile in sede di merito in cui si controvertirà sull'esistenza stessa del diritto. Non va infatti mai dimenticato che, anche nel cautelare anticipatorio, non si discute dell'accertamento del diritto soggettivo perché non è quest'ultimo a essere oggetto di controversia nel processo cautelare ma unicamente l'esistenza effettiva delle ragioni che verosimilmente può vantare il ricorrente nel rivolgersi al giudice della cautela al fine di preservarle, medio tempore fino a quando non intervenga una decisione in punto di merito sulla controversia. Il fatto che quest'ultima decisione possa anche non intervenire qualora ad esempio il ricorrente si ritenga già soddisfatto del risultato ottenuto in sede cautelare non vale a togliere sostanza al problema innanzi prospettato, nel senso della necessità che a prescindere da quello che farà il medesimo ricorrente vittorioso od eventualmente la diversa parte interessata al termine del giudizio cautelare. Nel sistema attuale, a seguito della riforma processuale in ordine alla strumentalità dei provvedimenti cautelari ed alla stabilità delle ordinanze possessorie realizzata, con evidente identità di ratio dalla l. n. 80/2005, l'ordinanza possessoria sarebbe piuttosto assimilabile ad un provvedimento cautelare a stabilità c.d. attenuata, di talché nel caso di mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito ovvero di estinzione dello stesso nulla osterà all'introduzione di un nuovo procedimento avente ad oggetto la medesima situazione possessoria destinato a concludersi con provvedimento idoneo a passare in cosa giudicata e, quindi, a prevalere sull'ordinanza possessoria (Trib. Latina 16 luglio 2013). Conseguentemente, nel ricorso ex art. 669-bis c.p.c. – sia esso introdotto ante causam oppure quando è già pendente la causa per il merito, il ricorrente dovrà comunque valutare la strumentalità della richiedenda misura cautelare essendo quest'ultima funzionale alla definitività dell'accertamento del diritto che potrà conseguire soltanto con la pronuncia che chiude il giudizio di merito. Sulla necessaria esplicazione nel ricorso proposto ex art. 669-bis c.p.c. delle idonee indicazioni concernenti la possibile instaurazione dell'azione di merito, v. Proto Pisani 1991, 65; Salvaneschi 1992, 296. Infatti, la stabilità che potrà assumere il richiedendo provvedimento cautelare per effetto dell'attenuazione del regime di «strumentalità funzionale» spiegato fin dalla domanda cautelare rispetto a quella introduttiva del giudizio di merito – stante da un lato la non invocabilità in un diverso processo dell'autorità del provvedimento cautelare (Dalmotto 2007, 1240) e dall'altro, l'inesistenza di un giudicato cautelare assimilabile all'autorità di cosa giudicata (Dalmotto 2007, 1273, afferma che la pronuncia cautelare non potrà mai avere la forza di un vero giudicato, che del resto sarebbe incompatibile con i caratteri sommari del tipo di giudizio in esame. Infatti la stabilizzazione dei rapporti che ne deriva attraverso meccanismi di diritto sostanziale quali usucapione prescrizione, in grado di rendere irreversibile la situazione determinatasi per effetto dell'esercizio a monte dell'azione cautelare è una cosa ben diversa dagli effetti peraltro immediati derivanti dalla «cosa giudicata» di cui all'art. 2909 c.c.) – non è equiparabile sul piano qualitativo a quella conseguente all'accertamento del diritto controverso nel corso del giudizio di merito, attesa la diversità non solo ontologica ma sostanziale fra le rispettive attività rilevanti sul piano probatorio. In tale senso, depone il fatto che non è ammissibile la domanda di esecuzione proposta dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'ottemperanza di un provvedimento cautelare del giudice ordinario. Il rimedio dell'ottemperanza, per quanto concerne le decisioni del giudice civile, è infatti limitato all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato o di altri provvedimenti equiparati con esclusione, quindi, di quei provvedimenti che costituiscono un regolamento non definitivo della res controversa. E, infatti, se il legislatore ha inteso introdurre una procedura del tutto innovativa per il nostro ordinamento, in virtù della quale è possibile ottenere un provvedimento a seguito di una sommaria delibazione del diritto vantato, di carattere anticipatorio rispetto alla pronuncia a cognizione piena ed, anzi, assolutamente svincolato dalla stessa, tanto che garantisce una stabilità di effetti, in alcuni casi accostabile al giudicato, è tuttavia pacifico che il provvedimento cautelare anticipatorio – sulla cui natura non ha inciso la novella del 2005 – non ricade nella categoria dei provvedimenti equiparati al giudicato proprio perché trattasi di una decisione interinale, come tale, ontologicamente inidonea ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale, non potendo assumere rilevanza in tale senso la circostanza che gli effetti del provvedimento cautelare azionato non abbiano una scadenza predeterminata. Gli effetti del provvedimento cautelare anticipatorio azionato con il ricorso ex art. 669-bis c.p.c. seppure a strumentalità attenuata, rimangono comunque provvisori, in quanto eliminabili o riformabili all'esito del giudizio a cognizione piena che ciascuna parte può sempre iniziare senza alcun limite di tempo, ragione questa per cui la mancanza di definitività della pronuncia impedisce quindi di identificare l'ordinanza cautelare come un provvedimento equiparato al giudicato, il solo che corrisponde ad una statuizione immutabile su di una determinata situazione giuridica. Corollario di tali principi è che l'autorità di tale provvedimento ai sensi dell'art. 669-octies, comma 8, c.p.c., non è invocabile in un diverso processo e dunque neanche nel giudizio di ottemperanza. La quaestio iuris vista da tale angolazione, comporta allora che il ricorrente deve necessariamente costruire la relativa azione da sottoporre all'esame del giudice della cautela, prescindendo da ogni successiva ed eventuale valutazione inerente il carattere anticipatorio o conservativo della misura richiesta, poiché è evidente come la stessa non possa sottrarsi all'esame dei presupposti occorrenti per la sua ammissibilità – prima ancora che quelli riguardanti l'accoglibilità – riassumibili anche nell'esistenza di una funzione strumentale della domanda cautelare rispetto a quella introduttiva di una causa a cognizione ordinaria. In buona sostanza, il carattere strutturale e funzionale della strumentalità insito nell'introduzione di un ricorso cautelare ha il compito di individuare il rapporto di coordinazione che necessariamente deve intercorrere tra l'invocata misura cautelare e la successiva pronuncia di merito al termine del giudizio di cognizione da instaurare o già instaurato, ragione per cui anche sotto tale peculiare aspetto, il ricorso ante causam deve in ogni caso contenere indicazioni sufficienti sulla futura domanda di merito a cautela della quale è richiesta l'invocata tutela. Il senso del procedimento di merito non è, infatti, quello di confermare o revocare il provvedimento provvisorio, ma quello di esaminare la fattispecie dedotta e di giungere ad una compiuta pronuncia di merito al riguardo, che non abbia il connotato della provvisorietà. In tale contesto, il fatto che tale decisione comporti necessariamente una statuizione sulla valenza del provvedimento cautelare adottato discende dalla natura del provvedimento di merito, che non ha però il senso di una conferma del provvedimento cautelare, bensì di statuizione sul rapporto contenzioso dedotto. Il provvedimento cautelare, emanato a seguito di una sommaria attività istruttoria, connotata in modo specifico dalla legge, ha dunque la funzione di pervenire ad una statuizione che ha natura provvisoria, in relazione all'esito del giudizio di merito che deve risolvere la controversia secondo le regole generali del processo civile. La domanda cautelare e la corrispondenza tra il «chiesto» ed il «pronunciato» La domanda cautelare introduce con essa un thema decidendum in relazione al quale, deve trovare applicazione la regola generale enunciata dall'art. 112 c.p.c. – valida per tutti i procedimenti disciplinati dal codice di rito e dunque anche per quello cautelare – in relazione alla quale, il giudice della cautela da un lato, deve esprimersi sull'intera domanda così come proposta, e dall'altro, non può né pronunciare oltre i confini della stessa domanda cautelare né su eccezioni la cui rilevabilità è rimessa all'iniziativa di parte. Non sussiste invece violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte istante i fatti da questa posti a fondamento della propria domanda, le attribuisca un bene della vita ridimensionato, rispetto a quello richiesto nel ricorso cautelare. Ciò comporta in particolare che anche in ordine alla domanda cautelare introdotta ex art. 669-bis c.p.c. il giudice deve giudicare su tutti i fatti che sono allegati od affermati nella domanda e soltanto su quelli judex secundum alligata judicare debet, ma può applicare le norme di diritto che ritiene più adeguate, essendo egli vincolato rispetto ai fatti, ma libero rispetto alle norme da applicare, ragione per cui non ricorre un'ipotesi di mutatio libelli ovvero un vizio di ultrapetizione nel caso in cui, a fronte della chiesta tutela del possesso esclusivo avanzata dalla parte nel ricorso per la reintegra del possesso, sia stato invece riconosciuto il compossesso sul bene, in quanto il fatto costitutivo della domanda resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione, da cui consegue che non può ritenersi inibito al giudice di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto, che si traducono sostanzialmente in possesso (Cass. II, n.36612/2021; Cass. II, n.13415/2014). In tema di rapporto tra il procedimento cautelare ante causam ed il successivo giudizio a cognizione piena, ricorre il vizio di ultra petizione nella pronuncia di merito che, a fronte di una domanda rivolta esclusivamente ad ottenere la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite della fase cautelare, contenga l'espressa statuizione di conferma del provvedimento cautelare ante causam, in quanto tale domanda non può ritenersi implicitamente contenuta in quella relativa alle spese, anche perché il giudizio a cognizione piena, che segue la fase cautelare, ha ad oggetto il definitivo accertamento della situazione giuridica dedotta, con una pronuncia di merito che non ha il connotato della provvisorietà (Cass. II, n.14465/2011). Quando la domanda cautelare è rigettata, il procedimento si estingue e nessun utile effetto può ricollegarsi al ricorso che lo ha introdotto. Pertanto, ove sia disposta la riunione agli atti di altro procedimento pendente tra le stesse parti di quelli relativi al procedimento cautelare così esaurito, non può il giudice pronunciare sulle domande, contenute soltanto nel ricorso introduttivo del procedimento cautelare, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. IV, n.2713/1984). La domanda cautelare, per essere correttamente interpretata, deve essere considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche e soprattutto nel suo contenuto sostanziale, avendo riguardo alle finalità perseguite dalla parte, ond'è che un'istanza non esplicitamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda espressamente proposta soltanto ove risulti in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi di questa, con il solo limite di non estenderne l'ambito di riferimento (Cass. II, n.8128/2004; Cass. I, n. 15345/2000). Conseguentemente, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice oltre a non essere condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio cautelare, deve tenere conto della situazione dedotta e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la stessa parte intende perseguire. Tale situazione si realizzerebbe quand'anche una tale domanda non fosse esplicitamente proposta, come nel caso in cui una denuncia di nuova opera esprima l'esercizio di un'azione di reintegrazione o di manutenzione nel possesso d'un bene immobile intesa alla contestazione dello spoglio o della turbativa derivanti dall'esecuzione dell'opera medesima, la cui richiesta di ripristino dello stato dei luoghi, id est di demolizione del manufatto o della parte di esso realizzata prima del provvedimento di sospensione se intervenuto, deve comunque intendersi logicamente inclusa nell'originario petitum cautelare nonostante con il ricorso introduttivo della fase cautelare questo possa essere stato limitato alla sola richiesta di sospensione dei lavori. Il giudice della cautela ha la facoltà di procedere alla riqualificazione in iure della fattispecie, ma ciò non toglie che resta tuttavia fermo il divieto di pronunciarsi su un fatto nuovo o diverso da quello per il quale l'azione cautelare è stata esercitata, e ciò per l'ovvia ragione che in caso di violazione del principio desumibile dall'art. 112 c.p.c., ossia in presenza di un vizio di ultrapetizione, l'invocato provvedimento decisorio nella materia cautelare sarebbe adottato in carenza di domanda così come espressa dell'atto d'impulso iniziale ed in palese violazione del principio che vieta il pronunciamento officioso del giudice a cui aggiungasi l'ulteriore precisazione che, ferma la possibilità di procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, il provvedimento conclusivo della fase cautelare non può mai risolversi nella violazione del principio di correlazione tra il «chiesto», quantunque incardinato nel solco di una istanza di tutela provvisoria, ed il pronunciato con l'ordinanza cautelare, ossia in una sostituzione del tema di indagine consegnato dal ricorrente al giudice della cautela con altro tema nuovo o diverso che il medesimo giudice abbia enucleato dagli atti posti a fondamento della domanda cautelare, essendo il principio della correlazione immanente ai rapporti tra il giudice e la parte del processo, rispondendo al consolidamento della posizione di terzietà del giudicante adito cui è preordinato il principio del ne procedeat iudex ex officio. Tale principio generale – ed immanente dell'intero processo civile – a ben vedere, è funzionale alla stessa costruzione della domanda cautelare introdotta ex art. 669-bis c.p.c. laddove si consideri che il rapporto intercorrente tra la narrazione del fatto in essa contenuto e la richiesta espressa riguardante la concessione di una ben precisa misura cautelare costituisce una chiara emanazione del suddetto principio, la cui corretta esplicazione, postula che la delimitazione della domanda cautelare debba spettare soltanto alle parti del processo. Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche delle conclusioni definitive in esso precisate (Cass. II, n.5402/2019). Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione petitum e causa petendi, attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti, ragione per cui ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass. VI, n.17897/2019; Cass. III, n.22595/2009). In linea con il principio di diritto innanzi richiamato, si è quindi precisato che la corrispondenza fra il «chiesto» ed il «pronunciato», la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti (Cass. I, n. 29200/2018). Ciò premesso, ai fini del rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in materia di domanda cautelare, il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione, in violazione del principio del divieto di pronunciamento officioso, solo quando manca un espresso petitum immediato, ossia in assenza della richiesta di un dato provvedimento, ovvero quando la relativa decisione riguardi un bene della vita – costituente il cd. petitum mediato – per il quale vi sia un'assoluta carenza di domanda, circostanza che non si configura allorquando dal tenore complessivo della domanda stessa sia indiscutibile l'oggetto della richiesta (Cass. II, n.5153/2019). La «tendenziale» coincidenza tra il giudice del cautelare e il giudice del meritoL'introduzione del cautelare uniforme in forza della l. n. 353/1990 conserva la necessaria strumentalità dei procedimenti cautelari e, sotto il profilo della competenza, collega quest'ultimi al giudizio di merito non solo se emessi in corso di causa, ma anche se instaurati prima della causa di merito. Viene dunque meno ogni criterio speciale ed autonomo di individuazione del giudice competente territorialmente rispetto ad un giudizio ordinario. Un esame prima facie della normativa evidenzia la volontà del legislatore di privilegiare per la decisione sulla cautela, la designazione il giudice del processo ordinario a cognizione piena. Si tratta di una scelta di semplificazione e di intensificazione del legame fra il processo di merito ed il procedimento cautelare che è stata espressa, anzitutto e con notevole incidenza pratica, dall'art. 669-ter c.p.c. per i procedimenti ante causam, eliminandosi la precostituita divaricazione fra uffici giudiziari dell'urgenza e della cognizione piena che rappresentava un perno della previgente disciplina. Al riguardo, l'introduzione da parte della l. n. 80/2005 del principio di strumentalità attenuata ha portato parte della dottrina a ritenere che, poiché il giudizio di merito non è più necessario per la permanenza dell'efficacia del provvedimento cautelare, inevitabilmente l'esigenza del collegamento tra la competenza territoriale del giudizio cautelare ante causam e giudizio di merito si sia nella sostanza ridotta. Tale argomento, tuttavia, non appare del tutto fondato laddove si consideri da un lato, la provvisorietà degli effetti del provvedimento cautelare ante causam che permane per tutti i provvedimenti diversi da quelli anticipatori come i sequestri, e dall'altro che, sebbene l'eventualità del giudizio di merito renda non più necessaria la sua instaurazione per l'attore che ha già ottenuto il provvedimento anticipatorio, ciò nonostante, l'esigenza di una coincidenza tendenziale tra giudice della cautela e giudice del merito – così come concepita al tempo della genesi del cautelare uniforme – resta per tutti i casi in cui il giudizio di merito viene effettivamente iniziato, per scelta nel caso dei provvedimenti anticipatori, oppure per necessità negli altri casi. Conseguentemente, venuto meno ogni criterio speciale di determinazione del cautelare ante causam, la norma che fissa il criterio della coincidenza con il giudice del merito rappresenta l'unico determinante criterio di individuazione del giudice della cautela necessario per ogni tipo di giudizio di individuazione del giudice competente, e non è fondato su esigenze specifiche del cautelare, ma semplicemente rinvia ai criteri ordinari di determinazione della competenza territoriale. Inoltre, l'unico interesse che l'ordinamento vuole salvaguardare con le regole di competenza del cautelare e quello di evitare la devoluzione di cautela e merito a due giudici diversi. In altri termini, per quanto attiene a tale ultimo aspetto, manca completamente la possibilità di individuare una ratio effettiva per l'inderogabilità per territorio diversa da quella del collegamento con il giudizio di merito. Infatti, nel caso di deroga convenzionale al criterio territoriale, le conseguenze della tesi dell'inderogabilità della competenza astratta per territorio del cautelare – almeno laddove si opti per la versione che ritiene che il merito vada iniziato non presso il giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, ma presso quello individuato sulla base del pregresso accordo delle parti – porterebbero da un lato, ad affermare l'inderogabilità per il cautelare ex art. 28 c.p.c. di criteri – che potrebbero essere anche plurimi in caso di fori concorrenti – non dettati per le specifiche esigenze cautelari e del tutto eterogenei, basti pensare al criterio generale della residenza del convenuto – e dall'altro, non assicurerebbero l'esigenza della coincidenza tra giudice della cautela e quello del merito. Inoltre, creerebbe una diversità di competenza per il giudizio cautelare a seconda della pendenza della lite tra il criterio astratto se la domanda cautelare è iniziata ante causam ed il criterio in concreto del foro convenzionale se azionata in pendenza della lite. Nel caso in cui, si presti adesione alla tesi secondo cui l'inderogabilità della competenza del cautelare per territorio attrae il giudizio di merito – per cui in caso di domanda cautelare anche per il merito viene disatteso il foro convenzionale, la proposizione della domanda cautelare, ancorché infondata, finirebbe comunque per consentire di sottrarsi alla vincolatività della clausola pattizia. In sintesi, non vi sarebbe alcuna elusione dell'art. 28 c.p.c. applicando il foro convenzionale anche al cautelare ante causam perché tale norma stabilisce l'inderogabilità dei criteri di competenza fissati per il giudizio cautelare i quali, però non sono più autonomi rispetto al merito, atteso che l'unico criterio di determinazione territoriale del giudice della cautela tendenziale, è quello della coincidenza con il giudice competente per il merito sia ante causam che pendente la lite che verrebbe osservato per effetto dell'applicabilità della designazione convenzionale anche al procedimento cautelare. Inoltre, sempre con riferimento all'art. 28 c.p.c. resta inderogabile il criterio di collegamento con il merito, in quanto le parti non possono validamente derogare all'art. 669-ter c.p.c. prevedendo che la fase cautelare venga svolta in una sede diversa da quella competente per il merito. A ben vedere, il principio di strumentalità attenuata non cambia il suddetto quadro normativo di riferimento in modo sensibile perché per i provvedimenti cautelari che restano strumentali e provvisori nulla è cambiato, mentre per quelli classificabili come anticipatori, l'esigenza di una tendenziale coincidenza tra chi emette la decisione cautelare e colui che emette la decisione definitiva – ogni qual volta questa venga invocata – appare comunque esistente. Posto che l'unico criterio tendenziale di determinazione territoriale del giudice della cautela, sia ante causam che pendente la lite, è quello della coincidenza con il giudice competente per il merito, è ammissibile l'eventuale deroga convenzionale alla competenza per territorio, la quale – nella prospettiva di ridurre le ipotesi di differenziazione tra giudice della cautela e giudice del merito al fine precipuo di evitare il ricorso puramente strumentale alla tutela cautelare per ottenere un provvedimento, sia pure provvisorio, da un giudice diverso da quello naturalmente competente – se inequivoca, riguarda anche la fase cautelare (Trib. Torre Annunziata 1° dicembre2009). La riforma del 2005 non ha intaccato il sistemadi individuazione della competenza cautelare allestito dagli artt. 669-ter e 669-quater c.p.c. incentrato sullo stretto collegamento con la competenza in ordine alla causa di merito a mente dell'art. 669-ter, comma 1, c.p.c. secondo cui prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. Il legislatore quando ha inteso prevedere eccezioni alla consonanza tra la competenza cautelare e quella per il giudizio di merito lo ha fatto espressamente: si pensi all'art. 669-ter, commi 1 e 3, c.p.c. per le ipotesi della causa di merito appartenente al giudice di pace e della giurisdizione straniera; all'art. 688, comma 1, c.p.c. – che rinvia all'art. 21 c.p.c. – per le denunce di nuova opera e di danno temuto ed all'art. 693, comma 2, c.p.c., per le istanze di istruzione preventiva in caso di eccezionale urgenza. Non può, dunque, non essere considerato che per disposizione esplicita rinvenibile direttamente negli artt. 669-bis e 669-ter c.p.c., i quali non hanno formato oggetto di alcun intervento normativo in senso modificativo, il ricorso cautelare proposto ante causam debba essere necessariamente presentato al giudice competente per il merito, ed in tale ottica, il medesimo ricorrente, nel momento in cui propone la domanda cautelare ex art. 669-bis c.p.c., determina anche il giudice competente, ferma restando ovviamente la valutazione della correttezza della sua scelta che deve essere effettuata dal giudice stesso, valutate le eventuali eccezioni della controparte. L'individuazione dei caratteri dell'azione di merito anche in sede di proposizione della domanda disciplinata dall'art. 669-bis c.p.c. si rende necessaria in quanto correlata alla perdurante esigenza di dare conto della sussistenza del fumus boni iuris, requisito evidentemente funzionale alla situazione giuridica soggettiva di cui si domanda una tutela anticipata ed urgente, ed altresì costituente il parametro funzionale proprio alla determinazione del giudice competente nell'autorizzare il suo pronunciamento sul richiesto provvedimento cautelare. Nel caso, poi, di fori alternativi, l'enunciazione dei caratteri della causa di merito è altresì coerente con l'affermazione secondo cui sussiste a carico del ricorrente l'onere di indicare i fatti in base ai quali ha scelto il giudice alternativamente competente (Cass. VI, n.17513/2014) che nell'ipotesi della domanda cautelare ante causam è quello competente a conosce del merito. Conseguentemente ad essere attenuata è solo la relazione strutturale di strumentalità non quella funzionale, atteso che il provvedimento adottato in via cautelare è destinato a perdere efficacia qualora in sede di merito venga dichiarato inesistente il diritto a protezione del quale era stata concessa la cautela. Ciò ha consentito di affermare che al principio della «strumentalità necessaria» si è sostituito il nuovo principio della «strumentalità ipotetica», che richiede comunque la connessione strumentale con il giudizio di merito, senza tuttavia che quest'ultimo sia elevato al rango di requisito di persistenza dell'efficacia del provvedimento provvisorio, ragione per cui, la tutela cautelare resta sempre funzionale al diritto controverso, ancorché non più necessariamente strumentale al giudizio di merito. In sintesi, il provvedimento cautelare non è reso in attesa del provvedimento di merito, ma pur sempre in funzione del diritto controverso. Come precisato da Cass. VI, n.11949/2015, la previsione di una domanda cautelare ante causam, da proporsi necessariamente al giudice competente a conoscere del merito, preannuncia una scelta processuale che, per il principio di autoresponsabilità e di affidamento processuale, vincola la parte ricorrente ed onera quella resistente, ad eccepire l'incompetenza già in sede cautelare, essendo allora evidente come tale preannunciata scelta processuale, risulti essere tanto più vincolante laddove nelle controversie di lavoro ex art. 413, comma 2, c.p.c. venga lasciata alla stessa parte ricorrente la scelta tra i fori alternativi, sussistendo a suo carico solo l'onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrano gli elementi di fatto della fattispecie legale (ex multis, v. Cass. IV, n.700/1993). A ciò aggiungasi che in caso di fori alternativi, il foro competente è scelto sempre dal ricorrente ed a tale scelta il resistente deve soggiacere, rispondendo, l'alternatività, a valutazioni di opportunità compiute dal legislatore e dirette ad assicurare una più razionale ed economica gestione del processo attraverso la rimessione all'istante dell'individuazione di quello che nell'àmbito di una predeterminata molteplicità di criteri, tutti potenzialmente dotati di idoneità a consentire il più efficace svolgimento del processo e la massima effettività del diritto di difesa, gli appaia in concreto destinato a sovvenire al meglio alle esigenze dell'azione da intraprendere. Inoltre, non è previsto che la parte che abbia ottenuto il provvedimento cautelare favorevole debba instaurare il giudizio di merito anche solo al fine di incardinare definitivamente la competenza dinanzi al foro scelto tra quelli alternativi. Opinare diversamente, e, dunque, porre tale onere a carico della parte vittoriosa, al mero scopo di impedire l'eventuale diversa scelta dell'altra parte, significherebbe neutralizzare quell'intento di accelerazione dei tempi processuali e di semplificazione del meccanismo decisionale che è alla base della stessa ratio legis. Ciò posto, il radicamento della competenza cautelare ante causam in capo ad un determinato giudice, a fronte di un esplicito accertamento ovvero della mancata formulazione dell'eccezione o del rilievo officioso dell'incompetenza, comporta l'obbligo di instaurare davanti allo stesso giudice anche il giudizio di merito, ciò in particolare, nell'ipotesi di più fori speciali esclusivi alternativamente concorrenti? Orbene, con riferimento all'art. 669-octies c.p.c., prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 80/2005, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che riguardo alla domanda cautelare definitivamente accolta, seguita dalla rituale instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato ai sensi della norma citata, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito sussiste un'inevitabile collegamento tra l'ordinanza di accoglimento e l'inizio della causa di merito (Cass. I, n. 16328/2007; Cass. IV, n.12895/2004). Sul tema qui considerato, si è quindi precisato che la presentazione del ricorso cautelare ante causam, ogni qualvolta ad esso abbia fatto seguito un provvedimento di accoglimento, ben può essere ricondotta al novero degli atti introduttivi del giudizio idonei a segnare la prevenzione della lite secondo il disposto dell'art. 39 c.p.c., posto che il tenore letterale della norma da un lato non esclude atti diversi dalla citazione, e dall'altro lato, che la ratio della disposizione è da ricollegare all'esigenza di individuazione del giudice del merito, ciò che per definizione avviene al momento della presentazione del ricorso cautelare ex art. 669-bis c.p.c., che deve essere presentato – per esplicita previsione normativa – innanzi al giudice competente per il merito. Nel sistema delineato dal legislatore per il procedimento cautelare uniforme, se in pendenza della causa di merito la domanda cautelare deve essere proposta al giudice della stessa, e, più precisamente, al giudice innanzi al quale la causa concretamente pende, ne discende simmetricamente – alla stregua della configurazione della tutela cautelare quale esercizio di un'attività giurisdizionale da parte del giudice competente a conoscere il merito della causa – che l'individuazione del giudice competente sulla misura cautelare richiesta ante causam determina anche, per la parte che abbia ottenuto il provvedimento cautelare richiesto e che voglia conservarne gli effetti prima della modifica dell'art. 669-octies c.p.c., l'individuazione del giudice che della causa dovrà appunto conoscere nel merito, a nulla rilevando in contrario che la parte destinataria della misura cautelare possa eventualmente promuovere un'azione di accertamento negativo avanti ad altro giudice, laddove pure alternativamente competente, tale scelta non potendo privare colui che abbia ottenuto il provvedimento cautelare del diritto di iniziare la causa di merito avanti all'ufficio del giudice preventivamente individuato come quello competente, proprio e perché competente per il merito, a pronunciarsi sulla domanda cautelare. Secondo il più recente orientamento emerso nella stessa giurisprudenza di legittimità, si è quindi giunti alla conclusione che a tale indirizzo debba darsi continuità anche nel contesto del nuovo testo dell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. riformato dal legislatore competitivo con la l. n. 80/2005, in quanto – come osservato da Cass. VI, n. 11949/2015, cit.; Cass. IV, n. 3119/2009; Cass. I, n. 5335/2007 e, più di recente, da Cass. VI, n. 18264/2017 – la nuova formulazione della suddetta norma, il cui attuale testo, nel fissare le modalità per l'inizio del giudizio di merito per i provvedimenti cautelari ante causam, prevede che le disposizioni di cui al medesimo art. 669 --octies c.p.c. ed all'art. 669-novies, comma 1, c.p.c. non trovano applicazione per i provvedimenti di urgenza o per gli altri provvedimenti cautelari ad effetto anticipatorio della decisione di merito, attenua, ma non esclude il vincolo di strumentalità della misura rispetto al giudizio di merito. Infatti, se l'efficacia del provvedimento cautelare di accoglimento non è più condizionata all'instaurazione del giudizio di merito ed al suo esito, tale giudizio, ove proposto, costituisce pur sempre la naturale, anche se non necessaria, prosecuzione della fase cautelare. Orbene, ciò premesso, l'inderogabilità del foro per i procedimenti cautelari, prevista dall'art. 28 c.p.c., rinvia implicitamente alla previsione della necessaria coincidenza tra il giudice competente per la domanda ex art. 669-bis c.p.c. proposta ante causam, e quello competente a conoscere il merito, ragione per cui essa vieta quindi alle parti di spezzare consensualmente tale legame funzionale, ma non impedisce che, invece, esse deroghino alla competenza territoriale per il merito, con la conseguente attrazione del processo cautelare presso il foro convenzionale (Trib. Roma 13 agosto 2018). In particolare, nella domanda cautelare proposta ante causam è necessario che il soggetto che invoca la relativa tutela espliciti la causa petendi ed il petitum che formeranno oggetto del conseguente giudizio di merito (Trib. Nola 20 maggio 2020), onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in relazione alla stessa domanda cautelare proposta dal ricorrente ed al giudice designato alla sua trattazione di compiere un idoneo accertamento sulla propria competenza a provvedere, ed anche sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare – atteso che l'azione cautelare deve superare lo scrutinio di ammissibilità anche sotto il profilo della sua strumentalità, ossia sotto quello involgente la coerenza tra la richiesta concessione della statuizione cautelare e gli effetti che si intendono chiedere con la pronuncia successiva nel merito, in modo tale che il provvedimento cautelare attribuisca una tutela che non sia più ampia di quella ottenibile con la stessa pronuncia di merito – nonché, in seguito. sull'eventuale inefficacia del provvedimento per il mancato azionamento della domanda di merito inerente lo stesso diritto cautelato ex art. 669-novies c.p.c. Pertanto, l'omessa rilevazione dell'incompetenza da parte del giudice nel procedimento cautelare ante causam non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni ed al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena (Cass. III, n.2505/2010), da cui consegue che il giudizio di merito instaurato all'esito della fase cautelare ante causam, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela, rappresentando la corretta via processuale per dedurre, in un giudizio a cognizione piena, la questione della competenza territoriale (Cass. VI, n.12403/2020). Infatti, in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata, sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c. sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (Cass. S.U., n. 18189/2013; Cass. S.U., n. 16091/2009). Le possibili conseguenze derivanti dalla modalità di proposizione: ante causam o in corso di causa L'art. 669-bis c.p.c. prevede che la domanda cautelare possa essere introdotta con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice competente, sia anteriormente rispetto all'inizio della causa di merito, sia quando quest'ultima risulti essere già pendente. Si pone quindi il problema se anche per la domanda cautelare introdotta quando è già in corso il giudizio di merito, debba ritenersi comunque necessario indicare causa petendi e petitum per i quali si richiede la tutela cautelare, come del resto accade qualora, invece, la stessa domanda venga proposta ante causam. I fatti posti a base del procedimento cautelare sono infatti diversi da quelli allegati o da allegare nel procedimento di merito o di cognizione piena, in quanto in quest'ultimo non è richiesto il requisito del periculum, ma soprattutto cambia radicalmente il perimetro d'indagine dell'onus probandi poiché mentre nel giudizio di merito serve dimostrare l'esistenza del diritto soggettivo, quest'ultimo, nel processo cautelare retto dall'art. 669-bis c.p.c. postula unicamente l'allegazione del fumus il quale, va inteso quale mera verosimiglianza di quel diritto che comunque si intende proteggere a tale fine, formulando apposita istanza al giudice della cautela, durante il tempo occorrente perché arrivi a definizione il relativo accertamento nel giudizio a cognizione piena. Al riguardo, va considerato che anche nel processo cautelare vige il principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c., in quanto il giudice non può procedere d'ufficio all'esame delle questioni sollevate in sede cautelare e, tuttavia, il rapporto tra la tutela cautelare e la regola sancita dall'art. 112 c.p.c. è oggetto di opinioni contrastanti, perché seppure è condiviso il principio che riconosce anche nel processo cautelare la regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (Turroni 2017, 5), non vi è unità di vedute sul modo in cui detta regola debba operare (Salvaneschi 2011, 285; Recchioni 2005, 271; Frus 1998, 197), anche in ordine ai limiti dello ius variandi esercitabile dal giudice, trattandosi di una species rientrante nel più ampio genus del potere di qualificazione della domanda introdotta dalla parte. Quanto, invece, al potere della parte istante di modificare la domanda cautelare già proposta, si tende ad ammettere generalmente la possibilità in capo alla medesima di esercitare lo ius variandi apportando modifiche allo specifico contenuto della misura richiesta ab origine nel ricorso (Turroni 2017, 6, sostiene che l'assenza di termini perentori induce a ritenere che la suddetta variazione possa avvenire anche in una fase avanzata del procedimento cautelare, ferma però la necessità di garantire sempre il contraddittorio). L'espressa indicazione della domanda di merito nel ricorso cautelare ante causam è ritenuta necessaria dalla giurisprudenza dominante ai fini della verifica della competenza e fondatezza del ricorso, ma anche per accertare la corretta applicazione della regola sulla provvisorietà strumentale del richiesto provvedimento cautelare, che esige l'instaurazione di una determinata causa di merito, in quanto, ferma restando la possibilità di ampliare il thema decidendum in quest'ultimo giudizio, occorre altresì considerare che un suo eventuale mutamento potrebbe condurre all'inefficacia del provvedimento cautelare precedentemente emesso ovvero alla sua revoca sopravvenuta per effetto della mutatio libelli (Celeste 2010, 11). La risposta al suddetto quesito non può che fondarsi sulla considerazione che la tutela cautelare è autonoma rispetto al contenuto dell'azione ordinaria, avendo per obiettivo la pronuncia di un provvedimento di tutela provvisoria della situazione di fatto durante il tempo necessario per ottenere la tutela piena e definitiva con la pronuncia al termine del giudizio di merito. La mera circostanza che l'azione cautelare sia introdotta anziché ante causam quando è già pendente il merito della controversia già instauratasi tra le stesse parti, non muta i caratteri propri della domanda ex art. 669-bis c.p.c., con particolare riferimento alla sua struttura, e, dunque, anche per quanto attiene all'indicazione della causa petendi e del petitum. Infatti, premesso che la proposizione della domanda cautelare in corso di causa comporta anche l'apertura di un sub-procedimento che, sebbene collegato al procedimento di merito, rispetto a quest'ultimo resta pur sempre differenziato anche sul piano squisitamente «formale», atteso che andrà comunque corrisposto il pagamento del contributo unificato, trattandosi di un'azione autonoma rispetto a quella già introdotta con l'iscrizione a ruolo della causa di merito, appare altresì evidente la diversità ontologica delle due azioni, essendo quella cautelare, teleologicamente orientata a tutelare un differente «bene della vita» rispetto a quello riguardante il merito della controversia. Del resto, l'azione cautelare ex art. 669-bis c.p.c.non è diretta ad accertare il diritto sostanziale del quale, si occupa invece il giudizio di merito, ma a tutelare una situazione di fatto – in relazione alla quale, la parte ricorrente vanta un'aspettativa meritevole di essere giuridicamente tutelata, ponendola al riparo da probabili pregiudizi irreparabili – durante il tempo occorrente perché quest'ultimo venga ad essere definito con una pronuncia che stabilisca l'appartenenza del relativo diritto. Al riguardo, occorre premettere che – per «causa pendente per il merito» ai sensi dell'art. 669-quater c.p.c. – si deve intendere il giudizio avente ad oggetto l'accertamento dello stesso diritto che il ricorrente afferma essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, per impedire il quale è necessario assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. Invero, attesa la strumentalità della tutela cautelare rispetto alla decisione di merito, non può ammettersi la proposizione di una domanda cautelare nell'ambito di un giudizio che, pur connesso a quello della cautela, non è a questo identico quanto a soggetti, petitum e causa petendi (Trib. Locri 16 maggio2013; Trib. Roma, 2 novembre1994, secondo cui ai sensi dell'art. 669-quater c.p.c., è necessaria l'identità di cause prevista dall'art. 273 c.p.c., mentre non è sufficiente la semplice connessione di cui all'art. 274 c.p.c. né un rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra le due cause). Ai sensi dell'art. 669-quater c.p.c., per «causa pendente per il merito» deve intendersi la causa diretta all'accertamento della pretesa che l'istante intende cautelare in via d'urgenza, con la conseguenza che per radicare la competenza del giudizio cautelare presso il giudice già adito per il merito è necessaria una perfetta coincidenza di parti, petitum e causa petendi fra la causa già instaurata in via ordinaria e quella che si vuole cautelare. Il futuro giudizio di merito, al quale la cautela è propedeutica, dunque, non può in alcun modo identificarsi con una qualsiasi causa di merito già instaurata da una delle due parti, benché questa risulti in qualche misura connessa o pregiudiziale rispetto a quella a garanzia della quale è richiesto il provvedimento cautelare. Ne consegue che, è da escludersi l'applicabilità dell'art. 669-quater c.p.c. al caso in cui il procedimento cautelare ed il giudizio di merito precedentemente instaurato presentino delle diversità circa i soggetti passivi delle azioni fatte valere in corso di causa e l'estensione della domanda proposta (Trib. Milano 6 marzo 2012). Se la causa petendi del procedimento cautelare non si discosta da quello del giudizio di merito, il requisito della strumentalità del procedimento al giudizio di merito già pendente è rispettato, giacché l'eventuale accoglimento della domanda svolta di merito coprirà sotto il profilo oggettivo anche le condotte censurate nel giudizio cautelare (Trib. Milano 3 agosto 2011). Conseguentemente, sotto l'aspetto contenutistico oltre che formale, la domanda cautelare non si differenzia a seconda che essa venga proposta ante causam od in corso di causa, dovendo tanto in un caso quanto nell'altro essere indicate causa petendi e petitum funzionali alla verifica dei requisiti richiesti per l'accoglimento della domanda cautelare: fumus e periculum. La proposizione di istanze cautelari in via riconvenzionale nell'ambito di un ricorso cautelare può essere ammessa laddove le stesse trovino fondamento nel petitum e nella causa petendi del ricorso principale e si pongano come deduzione di una diversa istanza cautelare che sia articolazione di una riconvenzionale in senso stretto, dipendente dal titolo e dagli argomenti dedotti dal ricorrente principale (Trib. Milano 19 giugno 2012). La differenza nella modalità di proposizione della domanda cautelare, ante causam od in corso di causa, attiene invece alla corretta individuazione della causa petendi e del correlato petitum, poiché mentre nella prima ipotesi, non esistendo ancora una causa di merito, il perimetro costituente il thema decidendum dovrà necessariamente fondarsi su quanto enunciato nel ricorso ex art. 669-bis c.p.c., sul quale, andrà dunque «costruito» il successivo giudizio di merito, anche nell'eventualità in cui quest'ultimo segua ad un cautelare c.d. «anticipatorio», e, dunque, a strumentalità attenuata, nella seconda eventualità invece, le richieste formulate nella fase cautelare intrapresa in corso di causa, ferma restando l'autonomia rispetto a quest'ultima, necessariamente dovranno tenere conto delle conclusioni già formulate nel giudizio di merito, rispetto alle quali, potranno dunque aggiungersi in funzione integrativa o complementare, ma non certo introducendo nuove domande in «punto di merito», dovendo anche tenersi conto dei termini perentori stabiliti dalle disposizioni del codice di rito per il compimento di determinati atti volti da un lato a precisare la domanda od a formulare riconvenzionali, e, dall'altro, per l'articolazione dei mezzi istruttori, o per sollevare eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, previste rispettivamente tanto a carico della parte ricorrente quanto di quella resistente, a pena di preclusione o decadenza dal loro valido ed utile compimento, ed essendo proprie del rito ordinario o speciale a cognizione piena. Il ricorrente deve indicare il petitum della domanda cautelare perché il provvedimento concesso ante litem potrà essere strumentale non di una qualsivoglia ma di una determinata causa di merito, non apparendo quindi condivisibile, in virtù di un ipotetico nesso di strumentalità, vagliare la validità del ricorso cautelare ex ante, prescindendo dalla prospettazione o meno di un'azione di merito che potrebbe comunque essere iniziata (Celeste 2010, 12). La regola generale traibile dall'ordinamento, per cui il processo cautelare è autonomo rispetto al giudizio di merito, va correlata alla caratteristica propria della strumentalità del cautelare rispetto allo stesso giudizio di merito. Ciò comporta che la strumentalità attenuata per il procedimento cautelare proposto ante causam può intendersi come maggiormente attenuata dalla modifica dell'art. 669-novies c.p.c. apportata dalla l. n. 80/2005 e dalla l.n. 51/2006, che non impone più la necessaria instaurazione del giudizio di merito per la stabilità del provvedimento cautelare, ma che appare connotata da maggiore intensità se il procedimento cautelare è invece proposto nel corso del giudizio di merito. Non appare in tale caso possibile sostenere che il processo cautelare che sopravviene al processo di merito già avviato, ed a maggiore ragione se in una fase già avanzata di trattazione, possa restare totalmente indifferente alle vicende di quest'ultimo, non potendo attribuirsi al legislatore l'intento di determinare attraverso la pronuncia cautelare emessa nel corso della causa di merito un assetto di interessi che non potrebbe trovare rispondenza in quest'ultimo. Appare quindi condivisibile, almeno in linea di principio, che ove sia scaduto il termine per depositare documenti decisivi nel processo di merito, la parte interessata non possa «aggirare» il divieto e la relativa decadenza maturata, instaurando un processo cautelare nel quale produrre documenti che trovino per questa via ingresso tardivo anche nel merito, al di fuori dei casi di rimessione in termini (Trib. Reggio Calabria 3 agosto2009). Né parrebbe potersi sostenere che il documento decisivo e tardivamente prodotto solo nell'ambito cautelare possa condurre all'emissione di provvedimenti destinati certamente ad essere caducati con la pronunzia del merito, perché se è vero che al procedimento cautelare oggi non segue più necessariamente quello di merito, tuttavia, permane la regola secondo la quale se il giudizio di merito è instaurato, la decisione di questo travolge ed assorbe la pronuncia cautelare. Al riguardo, l'orientamento di legittimità, ha infatti stabilito che i documenti prodotti nel corso di un procedimento cautelare introdotto in pendenza del giudizio di merito sono utilizzabili anche in quest'ultimo soltanto se la produzione è avvenuta prima che siano maturate le preclusioni istruttorie nel giudizio di merito (Cass. II, n.13631/2017; Cass. III, n.14338/2009). A ben vedere, quanto sopra evidenziato produce delle analoghe conseguenze anche sulla proposizione della stessa domanda cautelare ex art. 669-bis c.p.c., perché nella sua articolazione, quanto a causa petendi e petitum occorre tenere conto dei rapporti esistenti tra le preclusioni del merito e la strumentalità della giurisdizione cautelare, nel senso che, il procedimento cautelare introdotto, pur essendo formalmente svincolato dalle preclusioni del giudizio di merito, ciò nonostante è pur sempre destinato a svilupparsi quando quest'ultimo era già pendente, ragione per cui, i poteri delle parti di allegare con la domanda ex art. 669-bis c.p.c. i nova in funzione della cognizione cautelare, finiscono con il subire «di riflesso» gli effetti promananti dalle suddette preclusioni in ordine al thema decidendum ormai maturato nel procedimento di cognizione piena, non potendosi prospettare nell'uno profili di fatto o didiritto non più deducibili nell'altro, sicché gli elementi di fatto e le ragioni di diritto da porre ad ammissibile fondamento dell'istanza cautelare in corso di causa, sono soltanto quelli contenuti nell'atto introduttivo del giudizio di merito, sia esso introdotto con atto di citazione nel processo civile, o con ricorso ex art. 414 c.p.c., in quello disciplinato dal rito del lavoro (Trib. Salerno 10 febbraio2009). In sintesi, l'autonomia della domanda cautelare proposta incidentalmente nel corso del giudizio di merito, non è incompatibile con il rispetto delle decadenze e preclusioni eventualmente già maturate nell'istruzione di quest'ultima, in tale modo, concorrendo a delimitare indirettamente il campo d'indagine del fumus correlato alla causa petendi ed al petitum cautelare. La proposizione contestuale a quella di merito Il ricorso ex art. 669-bis c.p.c. può essere introdotto sia ante causam sia contestualmente al giudizio di merito, in quest'ultima ipotesi, si considera realizzata la modalità contemplata dall'art. 669-quater c.p.c. costituendo una delle possibili forme di richiesta di provvedimenti cautelari in corso di causa. Una delle ipotesi possibili è quella del lavoratore che propone un ricorso ex art. 414 c.p.c. con la contestuale richiesta di provvedimenti cautelari e d'urgenza nei confronti della parte datoriale, la quale, ha la possibilità costituendosi nella fase cautelare, di difendersi anche nel merito. La contestuale proposizione dell'istanza ex art. 669-bis c.p.c. di concessione della richiesta misura cautelare e della domanda di merito, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, v. Cass. IV, n.16851/2011; Cass. IV, n.4879/1986), benché non contemplata esplicitamente dalla legge, è del tutto valida, costituendo una delle possibili forme di richiesta del provvedimento cautelare nella modalità in corso di causa. Tale modalità di proposizione congiunta della domanda cautelare con lo stesso atto con il quale si introduce il giudizio di merito, può riguardare indifferentemente tanto il processo civile quanto il processo destinato a svolgersi secondo il rito processuale del lavoro. È evidente come a seconda del rito, muta la forma dell'atto introduttivo – atto di citazione o ricorso – della domanda principale di merito e con essa anche quella cautelare in essa contenuta. A ben vedere, non si tratta di un dettaglio irrilevante o comunque destinato ad essere confinato sul piano squisitamente formale, atteso che a differenza dell'atto di citazione – il quale prevede la notifica al convenuto, la quale determina anche la litispendenza, nel caso del ricorso ex art. 414 c.p.c. il suo deposito è un adempimento processuale disgiunto da quello della successiva notifica alla parte evocata in giudizio nel cautelare e successivamente, anche in quello di merito. Infatti, nella stessa ipotesi sopra considerata, qualora a seguito della notifica del ricorso con cui sono proposte cumulativamente la domanda di merito e la domanda cautelare, la parte datoriale evocata in giudizio – se non eccepisce il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c. – non limitandosi a costituirsi nel giudizio cautelare che comunque richiede sempre la formazione di un sub-procedimento autonomo rispetto a quello del giudizio principale, ma difendendosi ampiamente anche nel merito e concludendo per il rigetto di tutte le domande proposte, cautelari e non – ciò comporta che la nullità derivante dal mancato rispetto del termine previsto dall'art. 415, comma 5, c.p.c. ove anche riscontrata, resti sanata a norma dell'art. 164 c.p.c., per effetto della comparizione del convenuto e della sua accettazione del contraddittorio anche nel merito. Al riguardo, il fatto che il giudice del merito non abbia dato priorità agli adempimenti previsti dall'art. 415 c.p.c. – fissazione con decreto dell'udienza di discussione, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, avente duplice petitum – e che nella fissazione dell'udienza per la trattazione del merito, corrispondente a quella prevista dall'art. 415 c.p.c., non abbia rispettato il termine dilatorio di cui al citato art. 415 comma 5 c.p.c. resta quindi senza conseguenze sul piano processuale. A ben vedere, questa è soltanto una delle possibili conseguenze che possono derivare alla contestuale proposizione della domanda cautelare congiuntamente a quella di merito, in una fattispecie disciplinata dallo speciale rito del lavoro. Quid iuris in ordine alla valida instaurazione del contraddittorio nel giudizio di merito se in occasione di tale fattispecie, riguardante sempre la contestuale proposizione della domanda di merito e dell'istanza di misura cautelare, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione venga effettuata al procuratore costituito nel definito giudizio cautelare e non presso la sede legale della società evocata ai sensi dell'art. 415 c.p.c.? In questo caso, il provvedimento reso fuori udienza con cui il tribunale monocratico, dopo avere respinto l'istanza cautelare, fissa l'udienza di comparizione delle parti deve considerarsi come emesso per la prosecuzione del giudizio di merito, con la conseguenza che la notifica del suddetto provvedimento è correttamente eseguita presso il procuratore costituito, a norma dell'art. 170 c.p.c. trattandosi della prosecuzione dello stesso giudizio, già introdotto con la notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c., contenente anche la richiesta della misura cautelare (Cass. IV, n.16851/2011). La situazione sopra descritta non si verifica invece nel caso analogo di proposizione contestuale della domanda cautelare all'interno dell'atto di citazione riguardante il processo civile, perché una volta iscritta la causa sul ruolo dell'ufficio giudiziario adito non esiste un adempimento assimilabile a quello previsto nel rito giuslavoristico dall'art. 415, comma 4, c.p.c. nel termine previsto dall'art. 415, comma 5, c.p.c. In buona sostanza, mentre nel rito civile ordinario il «contatto diretto» tra le parti sul piano del contradittorio si realizza con la notifica dell'unico atto contenente quella principale ed al suo interno quella cautelare – ma la situazione non cambia se all'atto di citazione si accompagna contestualmente ma distintamente l'istanza cautelare redatta in forma di ricorso come del resto prevede l'art. 669-bis c.p.c. benché anche con riferimento a quest'ultimo atto si renderà sempre necessario effettuare un'ulteriore notifica del decreto di fissazione dell'udienza si comparizione dinanzi al giudice della cautela dopo che quest'ultimo avrà emesso il relativo decreto – in quanto la parte istante non deve procedere alla notifica del decreto di fissazione del giudizio di merito, sia nell'ipotesi in cui si tratti di un provvedimento cautelare di tipo conservativo sia ed anzi a maggiore ragione, se anticipatorio. La formulazione, nello stesso atto introduttivo del giudizio, dell'istanza cautelare e di quella di merito deve ritenersi ammissibile (Trib. Lecce 22 novembre2000). In dottrina, si considera generalmente ammessa, salvo particolari casi, la formulazione della domanda cautelare unitamente a quella di merito, formando un unico fascicolo e designando lo stesso giudice sia per la trattazione della causa di merito che per il procedimento cautelare. Ovviamente, la proposizione congiunta dell'istanza cautelare insieme ad altri atti processuali diversi dalla domanda introduttiva del giudizio di merito pur essendo possibile, non vale però ad esonerare il richiedente dal rispetto delle regole che disciplinano i rispettivi procedimenti né dalle sanzioni processuali – preclusione e decadenza dal compimento degli stessi atti – che siano previste nel caso della loro inosservanza (Celeste 2010, 8). Al riguardo, si è quindi affermato che sebbene la proposizione, con lo stesso atto, della domanda cautelare e di merito, pur non essendo contemplata esplicitamente dalla legge, non contrasta, né pare incompatibile, con norme o principi di diritto, perché non può considerarsi vietata, dando luogo ad una situazione analoga a quella determinata da una richiesta di provvedimento d'urgenza proposta nel corso del giudizio di merito (Cass. IV, n.1717/1978), e costituendo quindi, una delle possibili forme di richieste di provvedimenti cautelari in corso di causa, si è altresì statuito che la proposizione congiunta delle suddette domande (cautelare e di merito) non esonera la parte istante dall'osservanza delle regole, che disciplinano i rispettivi procedimenti, né dalla soggezione alle sanzioni processuali, che siano previste per il caso della loro inosservanza (Cass. IV, n.4879/1986, in una controversia di lavoro, in cui il giudice adito, nel fissare la data dell'udienza e quella per la notifica alle controparti, aveva rilevato la mancata osservanza del termine dilatorio che deve intercorrere tra le due date, constatando che il modus procedendi adottato nella specie era viziato dal mancato rispetto di quel termine dilatorio, trattandosi di inosservanza – come quella del termine corrispondente previsto dall'art. 163-bis c.p.c. per il giudizio ordinario di cognizione introdotto con atto di citazione – che viola il principio del contraddittorio e dà quindi luogo a nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164 c.p.c.). Nelle controversie di lavoro, qualora sia proposto, con unico atto, sia il ricorso per l'adozione di una misura cautelare richiesta ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c. sia il ricorso per l'instaurazione del connesso giudizio di merito, il provvedimento che venga reso dal giudice sulla prima di dette istanze, dopo la notificazione dell'atto alla controparte con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, deve ritenersi emesso in pendenza della causa di merito. Tale provvedimento, pertanto, ancorché contenga un'espressa pronuncia sulla competenza, non è impugnabile con il regolamento di competenza, non essendo idoneo ad assumere il contenuto sostanziale di sentenza (Cass. IV, n.47/1984). La domanda di sospensiva proposta ex art. 1137 c.c. congiuntamente all'impugnazione di una delibera assembleare condominiale, configurandosi come un'ipotesi necessaria di presentazione congiunta della domanda cautelare e di merito, non può costituire un caso equivalente alla proposizione della domanda cautelare ante causam, perché l'istanza di sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare condominiale, come del resto, anche quella societaria, deve infatti proporsi o con lo stesso ricorso – o con atto di citazione – di impugnazione, oppure successivamente nel corso del giudizio di merito, non essendo dunque mai proponibile in via anteriore alla causa, secondo il disposto dell'art. 669-ter c.p.c., per essere la previa impugnativa un'indefettibile presupposto logico-giuridico della richiesta di sospensione della delibera assembleare impugnata (Trib. Salerno 14 gennaio2011; Trib. Nocera Inferiore 12 giugno2000; Trib. Reggio Calabria 9 maggio1994). In dottrina, si è quindi sostenuto che per l'individuazione della causa di merito, occorre guardare all'azione sostanziale che si intende tutelare con la richiesta di provvedimento cautelare, tenendo conto delle parti, del petitum e della causa petendi, che devono essere gli stessi sia nel giudizio di merito in corso che nel procedimento cautelare ad esso inerente (Montesano, Arieta, 408; Mandrioli1997, 296), atteso che la tutela cautelare invocata in corso di causa deve essere diretta a salvaguardare lo stesso diritto soggettivo già fatto valere con la domanda introduttiva del giudizio di cognizione ordinaria, e più precisamente, ad assicurare, in tutto od in parte, quegli stessi effetti ottenibili a conclusione del processo già instaurato (Arieta 2001, passim). Al riguardo, va tuttavia precisato che nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato l'orientamento secondo cui poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella domanda introduttiva ex art. 669-bis c.p.c. della fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti, sia in via adesiva che autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio (Cass. II, n.28197/2020). Infatti, l'autonomia tra la fase cautelare e quella di merito, consentendo che in quest'ultima siano formulate domande nuove ed ulteriori rispetto a quanto già dedotto con la domanda introduttiva della fase cautelare, consente altresì di ritenere che l'oggetto e l'ambito sia più ampio (principio inizialmente espresso con riferimento alla domanda cautelare prevista distintamente nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 1171 e 1172 c.c.: Cass. II, n.6809/2000; Cass. II, n.9352/1987; Cass. II, n.3691/1983), per cui da un lato non vi è una necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, e, dall'altro, nulla impedisce che nel giudizio di merito siano presenti anche altre parti che facciano valere la medesima causa petendi, come ad esempio, interventori autonomi od adesivi, o pertinenti alla chiamata di un terzo in garanzia, prospettando posizioni che devono comunque essere necessariamente collegate al rapporto dedotto in giudizio (Cass. III, n.22830/2010). In altri termini, il giudizio di merito, che segue a quello instaurato dalla domanda cautelare ex art. 669-bis c.p.c., non è un atipico giudizio «chiuso» ed irreversibilmente «fissato» – dal punto di vista squisitamente soggettivo – rispetto alla fase introdotta dalla suddetta domanda cautelare, sulla cui scorta consegue allora che nello stesso giudizio di merito possono intervenire anche ulteriori parti, sia in via adesiva che autonoma, a condizione che le loro pretese siano in ogni caso collegate allo stesso rapporto dedotto ab origine in giudizio con la domanda ex art. 669-bis c.p.c. Orbene, premesso che il procedimento cautelare è destinato a sfociare in un provvedimento che ha natura strumentale e provvisoria e, quindi, privo dei requisiti propri della sentenza o, comunque, di un provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale o processuale con autorità di giudicato, come il detto procedimento non provoca preclusioni o decadenze, ragione per cui nel successivo giudizio di merito possono essere fatte valere tutte le eccezioni e decadenze anche non opposte nel giudizio cautelare o sulle quali il giudice adito non abbia assunto alcuna decisione (Cass. IV, n.12193/2001), così, se instaurato nel corso di un giudizio di merito già pendente, il procedimento cautelare non determina una riapertura dei termini per formulare eccezioni, di merito o di rito, in senso stretto, se non limitatamente ai profili che concernono la domanda cautelare. Quest'ultima evenienza si realizza allorquando la costituzione in sede cautelare avvenga in un momento processuale in cui, nel contesto del principale giudizio di merito, siano già maturate le preclusioni e decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. Tuttavia, in tema di procedimento cautelare instaurato quando la causa per il merito sia pendente ma il convenuto non sia ancora costituito, se è vero che la costituzione nel procedimento cautelare non può valere, sic et sempliciter , come costituzione nel giudizio di merito, non può neppure escludersi che le due costituzioni intervengano in un unico atto, qualora in esso la parte abbia compiutamente preso posizione con riguardo ad entrambi i giudizi (Cass. IV, n.5904/2005). Il problema si pone quando la costituzione sia avvenuta con due separate comparse, una per il procedimento cautelare e l'altra per il giudizio di merito, e la costituzione nell'ambito del procedimento cautelare incidentale sia avvenuta prima della scadenza del termine per quella nell'ambito del giudizio di merito ed un'eccezione sollevata con la prima comparsa non sia stata reiterata con la seconda, ma successivamente ribadita con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. In questa ipotesi, riguardante il procedimento cautelare instaurato in pendenza della causa di merito, ove il convenuto si sia costituito con due separate comparse, proponendo un'eccezione in quella cautelare senza reiterarla nella successiva, non si verifica la decadenza dall'eccezione, in quanto essa incide sul thema decidendum ed è, dunque, esaminabile dal giudice (Cass. II, n.2222/2022). L'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale L'eccezione alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, riguarda solo i procedimenti aventi natura cautelare traendo giustificazione dalla necessità di porre rimedio ad una determinata situazione in cui è per una qualche ragione «urgente» adire il giudice della cautela al fine di evitare che si realizzino in danno della parte che ha ragione le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'imminente periculum opportunamente allegato nel ricorso ex art. 669-bis c.p.c. a corredo della verosimiglianza del fatto addotta dalla medesima parte a sostegno del fumus. Ciò comporta allora che in tutti i giudizi scanditi da una prima fase, necessaria, che a seconda dei casi può essere sommaria o cautelare, a cui segua una fase eventuale a cognizione piena, solo per la prima fase sussistono le ragioni di urgente definizione che la sottraggono all'applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali, mentre per la fase successiva a cognizione piena si apre un giudizio ordinario, e non si giustifica più la deroga alla regola generale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale che, essendo un'eccezione alla regola generale, deve peraltro essere interpretata restrittivamente, in mancanza di una previsione espressa. Un esempio in tale senso lo si evince in relazione al giudizio di cognizione volto ad accertare con sentenza l'inefficacia di una misura cautelare atteso che in tale ipotesi, non soltanto manca una disposizione espressa che consenta di escludere agevolmente la sospensione feriale dei termini, ma occorre altresì considerare che il giudice adito ex art. 669-decies c.p.c. mantiene la facoltà di adottare i provvedimenti cautelari di sospensione o revoca del provvedimento già emesso, e quindi, l'esigenza di decidere con immediatezza se il procedimento cautelare emesso abbia ancora efficacia o meno non ha più alcuna ragione di prevalere sulle regole che disciplinano il giudizio ordinario, atteso che le esigenze di natura cautelare ed urgente sono assicurate con il conferimento anche in questa fase, al giudice della cautela, del potere di revoca e modifica del provvedimento cautelare (Cass. III, n.5624/2017). La giurisprudenza di legittimità è, quindi, ferma nel ritenere che nel procedimento cautelare la deroga al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 3 l. n. 742/1969 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. n. 12/1941, opera esclusivamente con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di appello, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini (Cass. II, n.3955/2008; Cass. II, n.2591/2002; Cass. II, n.2762/2001; Cass. II, n.8679/1990; Cass. II, n.874/1995;Cass. II, n.3095/1988). In particolare, ciò vale anche nei procedimenti possessori, in relazione ai quali, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini (Cass. II, n.3955/2008). L'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riguardo alla fase del reclamo, che attiene pur sempre alla concessione o meno della misura cautelare richiesta e partecipa con tutta evidenza dei medesimi caratteri di sommarietà ed urgenza (Trib. Trapani 25 novembre2005; Trib. Roma 7 dicembre2006). Lo stesso dicasi nell'ipotesi di revoca o modifica del provvedimento cautelare eventualmente già concesso, ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c. atteso che si tratta comunque di un'ulteriore manifestazione della potestà cautelare, attribuita al giudice al fine di assicurare in ogni momento l'adeguamento della misura cautelare concessa alla mutata situazione di fatto, ragione per cui non sembra possa seriamente dubitarsi che nella nozione di procedimento cautelare di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, ancorché interpretata restrittivamente, in quanto eccezione alla regola della sospensione dei termini in periodo feriale, il legislatore abbia inteso ricomprendere quello sommario disciplinato dalle disposizioni processuali del capo III del titolo I del codice di rito, tra i quali, rientra anche il procedimento di revoca o modifica ex art. 669-decies c.p.c. della misura cautelare concessa, così come, del resto, il reclamo previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c. del provvedimento cautelare reso dal giudice di prima istanza (in tale senso, v. Trib. Milano 14 settembre 2002). Ciò consente allora di affermare che la domanda cautelare anche se proposta nel periodo feriale è comunque sottratta al regime della sospensione feriale dei termini processuali, sia nell'ipotesi in cui la stessa venga proposta ante causam sia nel caso in cui venga proposta in corso di causa, e ad analoga conclusione si perviene con riferimento ad ogni attività e provvedimento riguardante il procedimento cautelare uniforme, come ad esempio per quanto attiene al rispetto dei termini fissati per la notifica della domanda ex art. 669-bis c.p.c. con il decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente ed alla costituzione di quest'ultima. Il foro stabilito per accordo delle partiLa competenza in materia cautelare è disciplinata dagli artt. 669-ter, 669-quater, e 669-quinquies, i cui criteri ispiratori sono ravvisabili nella devoluzione delle misure cautelari, richieste ante causam, unicamente al giudice che sarebbe competente a conoscere la causa di merito, e nella devoluzione delle misure cautelari, chieste in pendenza della causa di merito, unicamente al giudice della stessa e nell'attribuzione al giudice monocratico del potere cautelare. In particolare, per quanto riguarda l'inderogabilità prevista dall'art. 28 c.p.c. con riferimento ai procedimenti cautelari e possessori, a norma dell'art. 669-ter c.p.c. vige il principio della coincidenza tra competenza cautelare e competenza per il merito, con la conseguenza che prima della causa il ricorso per ottenere il provvedimento cautelare deve essere proposto al giudice che sarà competente per la causa di merito che va individuato con riferimento al giudice presso il quale si deciderà in sede di cognizione del diritto a cautela del quale è richiesta la misura (Asprella, 4). A norma dell'art. 669-quater c.p.c., la competenza cautelare lite pendente – ossia nell'ipotesi in cui il provvedimento sia chiesto dopo la notifica dell'atto di citazione o del deposito del ricorso – è attribuita al giudice del merito (Asprella, 4). Le regole sulla competenza della domanda cautelare introdotta ex art. 669-bis c.p.c. hanno carattere funzionale ed inderogabile come risulta dal combinalo disposto degli artt. 28 e 38 c.p.c., essendo l'eventuale incompetenza rilevabile anche d'ufficio, atteso che ove si aderisse alla tesi secondo la quale, qualora le parti abbiano convenuto una deroga convenzionale della competenza con riferimento al giudizio di merito, la stessa si rifletterebbe sulla competenza in ordine alla domanda cautelare proposta ante causam, si potrebbe verificare la situazione di un procedimento cautelare deciso dal giudice competente territorialmente per effetto della deroga convenzionale e di un procedimento di merito deciso dal giudice incompetente per deroga convenzionale, ma competente per l'omessa eccezione o per adesione di controparte ex art. 38 comma 2 c.p.c. (Trib. Napoli 20 giugno 2008). Si tratta di una questione non nuova, ma sulla quale sussiste un contrasto giurisprudenziale e dottrinale. Le tesi formulate in proposito sono tre: a) la competenza per territorio in materia cautelare è inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c., per cui il giudizio cautelare va disposto necessariamente presso il giudice astrattamente competente, senza tenere conto della deroga convenzionale delle parti; b) il giudizio di merito va instaurato presso il giudice ove si è celebrata la fase cautelare, poiché l'inderogabilità della competenza per territorio nel giudizio cautelare riguarda il collegamento con il giudice del giudizio di merito, per cui il cautelare ante causam va instaurato presso il giudice in concreto competente per territorio in base alla clausola contrattuale convenuta dalle parti; c) nel caso di deroga convenzionale al criterio di competenza territoriale, l'art. 28 c.p.c. impone la celebrazione del procedimento cautelare presso il giudice astrattamente competente, ma il giudizio di merito va instaurato presso il giudice competente in concreto, scindendosi la competenza territoriale del primo, determinata in base ai criteri predeterminati ex lege, dalla competenza per il secondo, determinata, invece, dall'accordo convenzionale. La prima e la terza tesi fanno leva sul disposto dell'art. 28 c.p.c. (ex multis, v. Trib. Roma 8 marzo1996; Trib. Napoli 20 giugno 2008). La seconda tesi, sostiene invece che l'inderogabilità prevista dall'art. 28 c.p.c. riguarda il criterio di collegamento esistente con il foro competente per la trattazione della controversia. Con l'introduzione del procedimento cautelare uniforme in forza della l. n. 353/1990 si è conservata la necessaria strumentalità del procedimento cautelare e, sotto il profilo della competenza, si collega quest'ultimo al giudizio di merito non solo se emesso in corso di causa, ma anche se instaurato prima della causa di merito. Viene meno così ogni criterio speciale ed autonomo di individuazione del giudice competente territorialmente rispetto ad un giudizio ordinario. La volontà del legislatore del 1990 è stata in effetti quella di privilegiare, nei limiti del possibile, per la decisione sulla cautela, la designazione il giudice del processo ordinario a cognizione piena. La domanda cautelare deve, quindi, essere proposta davanti al giudice ove pende la causa di cognizione piena, anche se questi non risulta competente per il giudizio di merito, ragione per cui quindi, lo stesso giudice, in sede di pronuncia sulla domanda cautelare, non deve verificare, a differenza di quanto accade per il provvedimento ante causamex art. 669-ter c.p.c., la propria competenza per il merito, essendogli la competenza cautelare attribuita per relationem con riguardo alla sola attuale investitura della causa di merito. L'eventuale rilascio del provvedimento cautelare in corso di causa, stante il suo carattere non decisorio e non definitivo, non incide dunque sulla possibilità per lo stesso giudice, nel prosieguo della causa, di ritenersi sfornito di competenza, con una pronuncia definitiva in rito sulla causa, ancorché la misura cautelare in tesi concessa da un giudice a quel momento competente per l'autonomo procedimento cautelare, sia destinata a mantenere la propria efficacia sia per effetto del principio generale di translatio iudicii, implicante la conservazione, dinanzi al nuovo giudice di fronte al quale venga riassunto il giudizio, di tutti gli atti del processo, sia perché l'art. 669-novies c.p.c. non prevede come causa di inefficacia della misura cautelare concessa, anche la pronuncia di incompetenza (Trib. Roma 10 giugno 2010). Si tratta di una scelta di semplificazione e di intensificazione del legame fra processo di merito e procedimento cautelare che è stata espressa, anzitutto e con notevole incidenza pratica, dall'art. 669-ter c.p.c. per i procedimenti ante causam, eliminando la precostituita divaricazione fra uffici giudiziari dell'urgenza e della cognizione piena che rappresentava un perno della previgente disciplina. L'introduzione da parte della l. n. 80/2005 del principio di strumentalità attenuata ha invece indotto parte della dottrina, a ritenere che poiché il giudizio di merito non è più necessario per la permanenza dell'efficacia del provvedimento cautelare, inevitabilmente l'esigenza del collegamento tra competenza territoriale del giudizio cautelare ante causam e giudizio di merito si sia in buona sostanza ridotta. Al riguardo, si è però osservato, da un lato, che la provvisorietà degli effetti del provvedimento cautelare ante causam continua a restare un valido principio che si pone per tutti i provvedimenti diversi da quelli anticipatori, come i sequestri, e, dall'altro, che l'eventualità del giudizio di merito rende quest'ultimo non necessario per il ricorrente che ha ottenuto il provvedimento anticipatorio, ma l'esigenza di una coincidenza tendenziale tra giudice della cautela e giudice del merito – così come concepita al tempo della genesi del procedimento cautelare uniforme – resta per tutti i casi in cui il giudizio di merito viene effettivamente iniziato o per scelta nel caso dei provvedimenti anticipatori, oppure per necessità negli altri. In definitiva, venuto meno ogni criterio speciale di determinazione del procedimento cautelare ante causam, la norma che fissa il criterio della coincidenza con il giudice del merito: a) rappresenta l'unico determinante criterio di individuazione del giudice della cautela necessario per ogni tipo di giudizio di individuazione del giudice competente; b) non è fondato su esigenze specifiche del procedimento cautelare, ma semplicemente rinvia ai criteri ordinari di determinazione della competenza territoriale; c) l'unico interesse che l'ordinamento vuole salvaguardare con le regole di competenza del procedimento cautelare e quello di evitare la devoluzione di cautela e merito a due giudici diversi. Nel caso in cui, invece, si ritenga che l'inderogabilità della competenza del procedimento cautelare per territorio attragga il giudizio di merito – per cui in caso di domanda cautelare anche per il merito viene disatteso il foro convenzionale – la proposizione della domanda cautelare, ancorché infondata, finirebbe comunque per consentire di sottrarsi alla vincolatività della clausola pattizia. Volendo, quindi, sintetizzare, può quindi concludersi che non vi è elusione dell'art. 28 c.p.c. da parte della tesi dell'applicabilità del foro convenzionale anche al procedimento cautelare ante causam perché tale norma stabilisce l'inderogabilità dei criteri di competenza fissati per il giudizio cautelare, i quali, però non sono più autonomi rispetto al merito. L'unico criterio di tendenziale determinazione territoriale del giudice della cautela è quello della coincidenza con il giudice competente per il merito sia ante causam che pendente la lite, pienamente rispettato dall'applicabilità della designazione convenzionale anche al procedimento cautelare. L'art. 28 c.p.c. consente una deroga alla competenza territoriale stabilita sull'accordo delle parti, tranne nei casi di procedimenti cautelari, e detta norma non è stata abrogata implicitamente dall'introduzione del procedimento cautelare uniforme, restando così inderogabile il criterio di collegamento con il merito e gli ulteriori criteri speciali eventualmente fissati. Le parti, infatti, non possono validamente derogare all'art. 669-ter c.p.c. prevedendo che la fase cautelare venga svolta in una sede diversa da quella competente per il merito. Infatti, poiché il criterio di collegamento tra il procedimento cautelare e quello di merito resta inderogabile, ciò comporta che le parti non possono derogare all'art. 669-ter c.p.c. prevedendo che il giudizio cautelare si svolga dinanzi ad un giudice diverso da quello competente per il merito (Trib. Lecce, sez. dist.Tricase, 25 ottobre2012). In base all'art. 28 c.p.c., la competenza territoriale in caso di ricorso cautelare ante causam non può subire deroghe per effetto dell'accordo tra le parti, in quanto detto accordo può derogare solo alla competenza per la causa di merito, e sempre che non si incorra nei divieti di cui agli art. 6 e 28 c.p.c. (Trib. Napoli 20 giugno 2008). Il tenore dell'art. 28 c.p.c. rimasto immutato anche a seguito dell'entrata in vigore della novella del 1990 è chiaro nell'enunciare tassativamente i procedimenti cautelari tra le singole ipotesi in cui la competenza territoriale è inderogabile, per tale ragione, non residuando spazio alcuno per consentire una deroga pattizia del foro territoriale (Amendolagine 2009, 1266; Arieta 2005, 843). La competenza senza distinguere tra tutela richiesta ante causam ed in corso di causa viene individuata secondo gli stessi criteri previsti per il giudizio di merito trattandosi di competenza funzionale inderogabile (Luiso 2013, 56-57; Vaccarella 1990, 11; Nicita, 252). Secondo Trib. Torino 24 aprile2012, l'art. 669-ter c.p.c. prevede la competenza del giudice di merito per il provvedimento cautelare ante causam enunciando il principio inderogabile della cd. inscindibilità tra la competenza a decidere il procedimento cautelare e quella a decidere il giudizio di merito, senza però escludere l'ipotesi in cui la domanda cautelare possa venire proposta dinanzi al giudice del merito individuato dalle parti secondo le regole di cui all'art. 28 c.p.c. In tale ottica, a seguito della l. n. 353/1990, non vi è allora alcuna ragione per interpretare l'art. 28 c.p.c. nel senso che sia inderogabile non il criterio della relatio ai criteri di competenza per territorio fissati per il merito, ma direttamente tali criteri, privi di una ratio pertinente al giudizio cautelare, atteso da un lato che il riferimento al criterio di eccezionalità della deroga convenzionale della competenza appare del tutto neutrale perché tale deroga, opera sul criterio di merito, mentre non opera sul criterio del procedimento cautelare che consiste esclusivamente in una relatio, e, dall'altro, che la tutela della parte più debole è del tutto estranea ai criteri generali di competenza, in quanto l'ordinamento prevede in via generale una competenza inderogabile ed esclusiva per territorio nel caso ad esempio del cd. foro del consumatore exartt. 33, comma 2, lett. u), e 66-bis del d.lgs. n. 206/2005. Infine, il principio di strumentalità attenuata non cambia l'esistente quadro normativo in modo sensibile perché per i provvedimenti cautelari che restano strumentali e provvisori nulla è cambiato, mentre per i provvedimenti anticipatori, l'esigenza di una tendenziale coincidenza tra chi emette la decisione cautelare e chi emette la decisione definitiva – ogni qual volta questa venga invocata – appare comunque esistente. In tale senso, nella giurisprudenza di merito, v., ex multis, Trib. Torre Annunziata 1° dicembre2009, secondo cui la deroga convenzionale alla competenza territoriale, se inequivoca, va estesa anche alla fase cautelare; più recentemente, Trib. Roma 13 agosto 2018, laddove afferma che l'art. 28 c.p.c. nel prevedere l'inderogabilità del foro per i procedimenti cautelari, rinvia implicitamente alla previsione della necessaria coincidenza tra il giudice competente per il merito ed il giudice competente per l'azione cautelare ante causam, sulla cui scorta è vietato alle parti di spezzare consensualmente tale legame funzionale, ma non anche di impedire loro la possibilità di derogare alla competenza territoriale per il merito, con la conseguente attrazione del processo cautelare presso il foro convenzionale. La decisione sulla giurisdizioneNell'indicare gli elementi necessari per la proposizione del ricorso ex art. 669-bis c.p.c., il legislatore ha previsto che la parte debba enunciare il giudice competente, inteso come ufficio giudiziario dinanzi al quale depositare la domanda redatta in forma di ricorso volta a conseguire l'emissione di un determinato provvedimento cautelare. Per effetto di quanto enunciato nella littera legis, sorge quindi spontaneo interrogarsi sulla competenza del giudice deputato a conoscere l'istanza cautelare, ed in primis, la corretta individuazione della giurisdizione di appartenenza. La risposta alla prima quaestio – riferita alla competenza del giudice – si evince dalla stessa formulazione degli artt. 669-ter e quater c.p.c. che la prevedono con riferimento sia alla domanda cautelare ante causam, sia alla domanda cautelare introdotta pendente il giudizio di merito. Quid iuris invece per quanto attiene alla diversa ipotesi in cui si controverta sulla giurisdizione del giudice adito con la domanda cautelare? La risposta a quest'ultimo quesito, appare utile al fine di rendere possibile la «costruzione» della stessa domanda cautelare secondo il dettato normativo previsto dal procedimento cautelare uniforme, la cui disciplina, pur essendo applicabile a tutti i provvedimenti aventi natura cautelare «se» ed «in quanto» compatibile come ricorda l'art. 669-quaterdecies c.p.c., non è però una disciplina esaustiva, e di conseguenza, va integrata con le norme dettate con riguardo ai singoli procedimenti cautelari, rispettando anche i principi generali enucleabili dallo stesso codice di rito. In particolare, posto che il provvedimento reso dal giudice adito sull'istanza cautelare non costituisce una pronuncia suscettibile di passare in autorità di cosa giudicata, e non può essere quindi di ostacolo alla proposizione di un ricorso per motivi di giurisdizione, anche in sede di regolamento preventivo (Cass. S.U., n. 25101/2019; in particolare, secondo quanto affermato successivamente da Cass. S.U., n. 16086/2021, l'ammissibilità del regolamento preventivo non è esclusa dalla decisione del giudice ordinario in sede cautelare, perché il provvedimento cautelare in corso di causa non costituisce una sentenza, neppure quando risolva contestualmente la questione di giurisdizione, eccezion fatta per i casi in cui la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare ed il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva; in senso conforme, v. Cass. S.U., n. 8774/2021; Cass. S.U., n. 25840/2016; Cass. S.U., n. 14041/2014; Cass. S.U., n. 1144/2007), poiché la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'istante ed alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio, appare di tutta evidenza come non avrebbe alcun senso redigere un ricorso ex art. 669-bis c.p.c. diretto ad un giudice sprovvisto della relativa giurisdizione, apparendo altresì evidente come una siffatta verifica, laddove condotta dal ricorrente a posteriori, vale a dire successivamente alla presentazione del ricorso, comporterebbe un chiaro vulnus ai principi di economia processuale, a cui è informata tutta la legislazione processuale intervenuta a partire dal 1990, e, da ultimo, nell'approvazione del PNRR. In buona sostanza, al pari della competenza – e prima ancora di essa – occorre guardare se in relazione alla controversia che si intende introdurre con il ricorso cautelare, il giudice indicato dalla parte istante sia davvero quello a cui spetta la relativa giurisdizione sull'oggetto del contendere, considerato che la tutela cautelare ha recentemente assunto un ruolo di primaria importanza anche a livello comunitario, laddove si consideri che l'art. 35 del Regolamento UE n. 1215/2012 – il quale ricalca l'art. 24 della Convenzione di Bruxelles e l'art. 31 del Regolamento UE 44/2001 – stabilisce che «i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere il merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro» (in dottrina, v. Querzola 2000, 805). Ciò posto, la riforma dei procedimenti cautelari, attuata con la l. 26 novembre 1990, n. 353, ha determinato il definitivo abbandono dell'orientamento giurisprudenziale che consentiva l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito dei procedimenti stessi. A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 2465/1996), costituisce ormai jus receptum che a norma dell'art. 669-terdecies c.p.c., essendo ammesso, anche per motivi attinenti alla giurisdizione, il reclamo al giudice processualmente sovraordinato avverso i provvedimenti di accoglimento o di rigetto della misura cautelare, ne consegue l'esclusione, rispetto ai medesimi, del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sia perché trattasi di provvedimenti di natura provvisoria e strumentale contro i quali, non essendo consentito il ricorso ex art. 111 Cost., non può neppure ammettersi quello per regolamento, non potendo logicamente ritenersi che il giudice di legittimità possa per tale via risolvere la stessa questione di giurisdizione della quale non può essere investito a norma del citato art. 111 Cost., sia perché la definizione del relativo procedimento fa venire meno l'esigenza di una pronta decisione sulla questione della giurisdizione al di fuori di tale procedimento (Cass. S.U., n. 6889/2003). L'inammissibilità del regolamento sopra citato è estesa anche al provvedimento reso sul reclamo (v. Cass. S.U., n. 3878/2002). Tuttavia, appare opportuno precisare che ciò vale per la domanda cautelare ex art. 669-bis c.p.c. proposta ante causam, mentre a diversa conclusione si perviene qualora la stessa venga proposta durante la causa di merito, essendo il regolamento di giurisdizione proponibile finché quest'ultima non sia decisa in primo grado, sulla cui scorta, consegue la sua persistente ammissibilità anche qualora il giudice aditosi sia pronunciato sull'istanza cautelare, atteso che il provvedimento reso sulla richiesta di tutela d'urgenza non costituisce, per la sua efficacia provvisoria, una pronuncia agli effetti suddetti, e trovando applicazione l'ulteriore principio ribadito dalle Sezioni unite (Cass. S.U., n. 10823/2014), secondo cui, proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, la sentenza emessa nelle more dal giudice di merito, ancorché eventualmente passata in giudicato, è condizionata alla conferma del potere giurisdizionale di detto giudice, ed è, dunque, inidonea a fare venire meno l'interesse del ricorrente a veder accolto il proprio ricorso per regolamento di giurisdizione, sul quale la Suprema corte è pur sempre perciò tenuta a provvedere. L'improponibilità del regolamento di competenzaLe Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sull'ammissibilità del regolamento necessario o facoltativo di competenza avverso i provvedimenti cautelari emessi ai sensi degli artt. da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di rito hanno risolto la questione in senso negativo, osservando che il legislatore del 1990 – pur conscio del principio secondo cui presupposto necessario del regolamento di competenza è l'emissione di una sentenza sulla competenza – ha chiaramente enunciato la propria volontà contraria, qualificando il provvedimento adottato in tema di competenza come ordinanza, e mantenendo tale natura anche al provvedimento del tribunale reso in sede di reclamo (Cass. S.U., n. 9337/1996). Ciò non senza considerare che il provvedimento emesso in sede cautelare difetta del carattere della decisorietà e definitività, essendo destinato a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed essendo quindi inidoneo a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato non è suscettibile di impugnazione mediante l'istanza di regolamento di competenza, poiché questa presuppone che la pronuncia sulla competenza sia irretrattabile, ossia preclusiva di ogni riesame da parte del giudice che l'ha esaminata, mentre tale irretrattabilità non è prevista per il provvedimento cautelare, come si desume, da un lato, dal fatto che, essendo esso caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, è destinato ad essere assorbito o superato da gli altri provvedimenti adottati nell'ulteriore corso del giudizio (Cass. III, n.3473/1999). A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 353/1990, deve ritenersi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto sia avverso il provvedimento reso in sede cautelare ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c., sia avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo, tenuto conto che tale impugnazione presuppone che la pronuncia sulla competenza sia irretrattabile, ossia preclusiva di ogni riesame da parte del giudice che l'ha emessa (Cass. I, n. 423/2000; Cass. S.U., n. 9337/1996; Cass. IV, n. 250/1997; Cass. III, n. 3473/1999; Cass. III, n. 6009/1999). In tema di procedimenti cautelari, è dunque inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia ante causam, prima del giudizio di merito od in corso di causa, quando il giudizio di merito è già pendente (Dalfino 2015, 3; per approfondimenti sul tema qui considerato ed in particolare, sulle posizioni dottrinali e giurisprudenziali formatesi sulla disciplina antecedente alla riforma del 1990, si rinvia a Iannicelli 2000, 745; Nicita, 2958, il quale ricorda la contrarietà della dottrina all'ammissibilità del regolamento di competenza in sede cautelare già prima della riforma del 1990 sul procedimento cautelare uniforme; Consolo 1998, 12; Dalmotto 1998, 732. Contraria rispetto alla dottrina maggioritaria la posizione assunta da alcuni autori, per tutti si rinvia alle osservazioni di Taranto, 425. Sulla posizione assunta dalla dottrina maggioritaria a seguito dell'entrata in vigore della riforma del 1990 sul processo cautelare uniforme, v. Grasso, 58; Consolo 1996, 58), sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità – sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c. sarebbe priva del requisito della definitività (Dalfino 2015, 3, il quale pone in evidenza anche le ulteriori questioni ostative costituite dalla riproponibilità illimitata della domanda cautelare ex art. 669-septies, comma 1, c.p.c. e dalla esperibilità del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.). Atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi Cass. VI,n. 12403/2020, ha altresì precisato che l'omessa rilevazione dell'incompetenza – derogabile od inderogabile – da parte del giudice nel procedimento cautelare ante causam non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio giudiziario adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni ed al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio di merito instaurato all'esito della fase cautelare ante causam, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela (Cass. VI, n.1613/2017; Cass. S.U., n. 18189/2013; Cass. S.U., n. 16091/2009). La Cassazione ha quindi colto l'occasione per ribadire anche di recente l'orientamento tradizionale in tema di inammissibilità del regolamento di competenza avverso un provvedimento cautelare ante causam, precisando altresì che in tale ipotesi sussistono i presupposti perché la ricorrente sia condannata d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. per avere agito in giudizio senza compiere alcun apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere la tesi proposta, in presenza di un risalente e consolidato orientamento di legittimità di segno opposto (Cass. VI, n.12403/2020, cit.). In precedenza, la tesi dell'ammissibilità risultava sostenuta, a parte un remoto precedente (Cass. II, n.5264/1997, secondo cui l'art. 669-septies c.p.c. nel prevedere che l'ordinanza di incompetenza emessa nel procedimento cautelare non preclude la riproposizione della medesima domanda, va interpretata nel senso che essa esclude sì la formazione di un giudicato rendendo, di conseguenza, inammissibile l'istanza per regolamento di competenza, ma ciò limitatamente all'ipotesi in cui, dichiaratosi incompetente il primo giudice, quello indicato come competente, e successivamente adito, non declini, a sua volta, la propria competenza, trattenendo il processo innanzi a sé. Qualora, invece, dichiaratosi incompetente il primo giudice, anche il secondo, successivamente adito, abbia pronunciato un analogo provvedimento negativo della propria competenza, dovrà ritenersi applicabile, rispetto a tale decisione, la norma generale di cui all'art. 42 c.p.c. e, conseguentemente, ammettersi l'istanza di regolamento di competenza, non essendo ipotizzabile che l'ordinamento non preveda uno strumento processuale attraverso il quale dirimere una situazione in cui non vi sia, di fatto, un giudice obbligato, alfine, a conoscere della domanda cautelare, a meno di non ipotizzare, nel sistema delineato dall'art. 669-septies c.p.c. un potenziale vulnus ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.), che pure aveva dato luogo a qualche discussione in dottrina, da alcune pronunce adottate medio tempore, ed è stata nuovamente affermata (v. Cass. I, n. 18680/2003, in cui si è precisato che l'art. 669-septies c.p.c. è informato ad evidenti finalità di economia processuale, consentendo alla parte che abbia adito un giudice successivamente ritenutosi incompetente, di rivolgersi al giudice che secondo l'emesso provvedimento sarebbe tenuto a conoscere della controversia, ed evitando perciò, in un procedimento in cui è normale l'esigenza della tempestività della decisione giudiziale, di ricorrere alla più lunga procedura dell'impugnazione di cui all'art. 42 del codice di rito. La questione, di apparente semplice soluzione normativa allorché il secondo giudice non contesti di essere competente, presenta invece aspetti di maggiore complessità se l'iter processuale non raggiunga la finalità che costituisce la reale ragione d'essere della norma citata, vale a dire se accada cioè che anche il secondo giudice declini la propria competenza. In tale caso, viene a realizzarsi una situazione almeno potenzialmente di stallo, venendo a mancare la certezza che uno dei giudici che hanno dato luogo al conflitto si dichiari competente e conosca della domanda, posto che non si può escludere che ciascuno di essi mantenga la propria posizione negativa, impedendone di fatto l'esame). Ulteriori argomenti a sostegno di tale posizione, sono stati individuati nel rilievo secondo cui per ciò che attiene ai provvedimenti cautelari a strumentalità attenuata, idonei a creare una condizione di stabilità della richiesta tutela cautelare che, pur non producendo gli effetti propri del giudicato, ciò nondimeno non incontrano limitazioni temporali di efficacia in mancanza dell'instaurazione del giudizio a cognizione piena, la definitiva individuazione di un giudice competente ha assunto maggiore importanza che in passato, in quanto rafforza la certezza della statuizione cautelare, ed esclude la necessità di ricorrere al giudizio a cognizione piena solo per l'individuazione del giudice competente per la misura cautelare, considerazione questa che comporterebbe che la funzione e le finalità del regolamento di competenza non potrebbero ritenersi, in astratto, incompatibili con la natura e la funzione dei provvedimenti cautelari. La proposizione dell'azione cautelare in generaleL'art. 669-bis c.p.c., rubricato «forma della domanda», prevede che la domanda cautelare debba proporsi con ricorso al giudice competente. È una domanda volta a conseguire un provvedimento al fine di evitare – in via provvisoria, prima del giudizio civile o durante il tempo necessario perché questo arrivi a definizione – che venga irrimediabilmente pregiudicato il diritto vantato dal ricorrente per il fruttuoso esercizio di un'azione di cognizione od un'azione esecutiva. Il giudice della cautela ha una forte discrezionalità nel valutare la domanda, tanto che l'art. 669-sexies c.p.c. stabilisce che, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto. La domanda cautelare formulata ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c. può essere volta a conseguire un provvedimento cautelare anticipatorio o conservativo, rivelandosi utile la distinzione di tale tipologia in relazione al differente grado di strumentalità assunto dalla misura che si intende richiedere al giudice della cautela rispetto al successivo ed eventuale giudizio di merito. Il procedimento cautelare, infatti, è a cognizione sommaria, come del resto la stessa attività istruttoria in esso eventualmente espletata, ragione per cui la struttura e le finalità di siffatto procedimento appaiono oggettivamente inconciliabili con la proposizione di un'ordinaria domanda di merito rispetto alla quale assume una funzione tendenzialmente volta a garantire l'effettività – intesa nel senso di fruttuosità – della relativa tutela giurisdizionale. La possibilità di chiedere ed ottenere una misura cautelare di tipo conservativo od anticipatorio è ormai considerata anche a livello comunitario un elemento essenziale del diritto d'azione in quanto teleologicamente preordinato a garantire l'effettività della stessa tutela giurisdizionale (Recchioni 2015, 4) e trova piena esplicazione nella c.d. «funzione servente» che caratterizza la stessa tutela cautelare, in un'ottica improntata al concetto di «strumentalità ipotetica» atteso che, la richiesta di concessione di un provvedimento avente carattere provvisorio ha il compito di neutralizzare il periculum che potrebbe conseguire per effetto del ritardo nella risposta dell'ordinamento alla protezione del diritto soggettivo che potrebbe quindi rimanere irreparabilmente pregiudicato nelle more che arrivi a definizione il giudizio di merito. Conseguentemente è stato osservato che la «vocazione» propria del provvedimento cautelare non è quella di stabilizzarsi al pari del provvedimento definitivo cui è strumentale perché nasce in attesa di un successivo provvedimento definitivo difettando il quale, significherebbe che mancherebbe in radice la stessa finalità perseguita che è pur sempre quella strumentale (Recchioni 2015, 4). La norma, in quanto appartenente alla sezione I del capo III del libro IV del c.p.c., che disciplina il procedimento cautelare uniforme, applicabile alle diverse misure cautelari previste dal codice di rito, è considerata una previsione generale a cui fare riferimento per qualsivoglia istanza cautelare. La stessa norma tace in merito al contenuto della domanda, tuttavia, si ritiene che debba farsi riferimento all'art. 125 c.p.c. che, in quanto norma contenuta nelle disposizioni generali del libro I, è applicabile alle fattispecie contemplate nei libri successivi. In assenza di una specifica norma che determini gli elementi della domanda cautelare, quest'ultima deve contenere tutti gli elementi richiesti dall'art. 125 c.p.c., il quale è sicuramente applicabile in quanto norma generale (Pret. Alessandria 16 marzo 1993). Il ricorso cautelare a cui si riferisce l'art. 669-bis c.p.c. dovrà, pertanto, contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale si propone la domanda, delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della domanda, unitamente alle conclusioni che la stessa parte ricorrente sottopone al giudice ed alla procura ad litem. In particolare, poi, dovrà indicarsi il provvedimento cautelare che si vuole ottenere dal giudice, il cd. petitum immediato. Inoltre, anche nel caso di domanda cautelare proposta ante causam, si ritiene che debbano indicarsi, da parte del ricorrente, le conclusioni che saranno oggetto della successiva domanda di merito. Tale soluzione poggia sul rapporto di strumentalità esistente tra il giudizio cautelare e il giudizio principale ed è utile anche al fine di individuare la competenza cautelare, nonché la presenza del requisito del fumus boni iuris. Invero, l'indicazione nel ricorso cautelare dell'azione sostanziale che si intende proporre è funzionale a consentire al giudice di verificare la propria giurisdizione e competenza, di accertare l'esistenza del fumus boni iuris, di permettergli di emanare un provvedimento cautelare che attribuisca una tutela che non sia più ampia di quella ottenibile con la sentenza di merito, di verificare se nel termine di cui all'art. 669-octies c.p.c. venga iniziato il giudizio di merito, sulla cui scorta, quindi, nel procedimento cautelare ante causam è necessario che il soggetto che invoca la tutela espliciti compiutamente la causa petendi ed il petitum che formeranno oggetto del successivo ed eventuale giudizio di merito (Trib. Como 24 ottobre 2000). La mancata indicazione della domanda di merito secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario potrebbe comportare la nullità del ricorso, che non potrebbe ritenersi sanabile attraverso l'applicazione dell'art. 164 c.p.c. in quanto tale norma, dettata per l'ordinario processo di cognizione, non è compatibile con la rapidità e la semplicità che caratterizzano il processo cautelare (Trib. Catania 12 giugno2001; Trib. Napoli 30 aprile1997). L'omessa indicazione della domanda di merito È noto come il carattere distintivo del provvedimento cautelare risieda nella sua «strumentalità», nel senso che esso è sempre preordinato all'emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicura la fruttuosità pratica, in quanto, l'eventuale ultrattività del provvedimento cautelare e, conseguentemente, in tale ipotesi, la non necessaria introduzione del giudizio di merito, non significa che tra la tutela cautelare ed il giudizio di merito, sia pure eventuale, non debba sussistere un rapporto di funzionalità e strumentalità. Questa funzione strumentale si realizza di regola attribuendo al provvedimento cautelare la c.d. funzione interinale, caratterizzata dall'anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità, che al momento della sua pronuncia, dà luogo alla caducazione dello stesso provvedimento anticipatorio. Ciò premesso, la mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l'inammissibilità dello stesso, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. In altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell'inizio della causa di merito deve contenere l'esatta indicazione di quest'ultima o, almeno, deve consentirne l'individuazione in modo certo, atteso che solo tale indicazione consente di accertare sia la competenza del giudice adito in sede cautelare sia di verificare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta, oltre all'utilità per capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio, e tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso. A ciò aggiungasi che, nel procedimento cautelare, l'attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venire meno della necessaria fase di merito non elimina certo la possibilità che venga instaurato un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda, con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare, di indicare specificamente l'azione di merito cui il ricorso è strumentale, come si evince dall'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. nel prevedere che ciascuna parte – dunque anche quella resistente – può iniziare il giudizio di merito, con la conseguenza che al fine di preservare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa di quest'ultima, si rende allora necessaria sin dall'instaurazione del procedimento d'urgenza con il ricorso ex art. 669-bis c.p.c., la precisa indicazione della domanda di merito che sarà proposta, in quanto, diversamente, il resistente si troverebbe ad incardinare successivamente una causa di merito nella quale è convenuto in senso sostanziale ed attore in senso formale, senza però essere a conoscenza della domanda che sarà proposta nei suoi confronti. Conseguentemente, per quanto attiene alle conseguenze dell'omissione o incompletezza degli elementi oggettivi di identificazione della domanda cautelare e della mancata indicazione della domanda di merito, secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito il ricorso cautelare che non individui compiutamente il contenuto dell'instauranda azione di merito deve ritenersi inammissibile ed insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (Trib. Torino 15 ottobre 2018; Trib. Isernia 15 settembre2009; Trib. Ivrea 16 ottobre2007; Trib. Napoli 30 aprile1997), in quanto tale norma, dettata per l'ordinario processo di cognizione, non sarebbe compatibile con la rapidità e la semplicità che caratterizzano il processo cautelare. Nel senso che alla mancata indicazione della domanda di merito consegue la declaratoria di nullità ex art. 156, comma 2, c.p.c. del ricorso cautelare per non avere raggiunto lo scopo con riferimento a petitum e causa petendi, anche se tale indicazione ben può essere desunta implicitamente dal contenuto dello stesso ricorso cautelare, senza peraltro possibilità di una sua successiva sanatoria, depone altro orientamento di merito (Trib. Ivrea 16 ottobre2007; Trib. Rovereto 14 giugno2004; Trib. Salerno 7 aprile2004). L'obbligo di enunciazione della domanda di merito non deve tuttavia essere inteso in senso eccessivamente formalistico, non essendo necessario che il ricorrente articoli in modo esplicito le conclusioni della futura azione a cognizione piena, risultando, piuttosto, sufficiente che le indicazioni contenute nel ricorso siano idonee a consentire alla controparte ed al giudice di avere chiara contezza dei fatti dedotti e della prospettazione giuridica cui sono funzionali (Trib. Palmi 28 marzo2007). L'insufficiente indicazione della domanda di merito Le stesse conseguenze derivanti dall'omessa indicazione della causa di merito nel ricorso cautelare ex art. 669-bis c.p.c. si realizzano anche qualora tale indicazione esista ma si riveli essere del tutto insufficiente per individuare compiutamente la causa petendi ed il petitum di quest'ultima. La ragione è semplice e risiede anche qui nella necessità di consentire la piena esplicazione della funzione di strumentalità propria della domanda cautelare rispetto a quella successiva ed eventuale riguardante il giudizio di merito, in quanto laddove quest'ultima risulti a priori di incerta qualificazione sul piano squisitamente giuridico, appare estremamente arduo individuare la stessa funzione di strumentalità che concretamente dovrebbe assolvere l'istanza cautelare. L'ipotesi qui considerata, sebbene apparentemente meno grave rispetto a quella in cui l'indicazione della domanda di merito viene del tutto omessa nella domanda cautelare ante causam, non muta i termini della questione riferiti ad una possibile sanatoria di quest'ultima, attese le ragioni di celerità che connotano il ricorso a tale forma di tutela, la quale, non tollera ritardi che possano comprometterne la possibilità di perseguire il risultato costituito dalla salvaguardia del diritto oggetto della richiesta cautelare nelle more che si definisca il relativo accertamento con l'instaurando giudizio di merito. Infatti, ove si consentisse al ricorrente di sanare la domanda cautelare concedendo un termine ad hoc per la rinotifica della stessa alla parte resistente, e conseguentemente a quest'ultima per potere replicare si rischierebbe di vanificare la stessa ratio insita nel ricorso alla misura cautelare: proteggere il diritto della parte che ha ragione impedendo che durante il tempo occorrente per accertarlo in un processo a cognizione piena resti irreparabilmente pregiudicato. Ciò senza considerare che la possibilità di sanatoria per vizio dell'editio actionis debba ritenersi esclusa anche nel caso in esame, sul rilievo che l'applicazione dell'art. 164 c.p.c. oltre ad essere incompatibile con la celerità del rito cautelare ha comunque carattere eccezionale e, pertanto, è insuscettibile di un'applicazione estensiva per analogia. Infatti, nonostante la sostanziale modifica sugli effetti e sulla stabilità di talune tipologie di provvedimenti cautelari, la tesi prevalente in giurisprudenza è rimasta comunque favorevole alla perdurante necessità di indicare nel ricorso cautelare ante causam sufficienti elementi della domanda di merito che sarà proposta nel pur eventuale giudizio a cognizione piena (Trib. Latina 4 maggio 2005). Il ricorrente che non ha sufficientemente indicato gli elementi costitutivi del futuro giudizio di merito, non palesando in misura sufficiente la mera indicazione nel corpo del ricorso cautelare di una grave situazione di pericolo per la proprietà dell'istante, espressione di per sé eccessivamente generica ed indeterminata ai fini della qualificazione della futura domanda di merito tenuto conto della varietà delle azioni accordate a tutela della proprietà e degli altri diritti reali (Trib. Isernia 15 settembre2009). Il legislatore, conscio che in talune situazioni lo svolgimento del processo secondo le disposizioni codicistiche può non coniugarsi con le esigenze di celerità e di rapida definizione della controversia, per tale motivo ha predisposto con riferimento al processo cautelare la possibilità di derogare alle regole del giudizio ordinario in funzione del conseguimento della tutela effettiva invocata dalla parte istante (Trib. Lamezia Terme 12 luglio2010). Nel caso dei procedimenti cautelari, la rinuncia alle garanzie procedimentali – come la possibilità di sanare la domanda introduttiva del giudizio sulla scorta di quanto prevede l'art. 164 c.p.c. nel giudizio a cognizione piena – viene colmata dall'ottenimento di una pronuncia in tempi rapidi e ristretti, rispondente all'attuazione di un interesse concreto ed attuale, che verrebbe meno ove, a causa delle peculiarità della situazione, il ricorrente dovesse attendere l'esito, ancorché favorevole, del giudizio ordinario. Infatti, chi vanta un buon diritto nei confronti altrui deve comunque avviare il giudizio ordinario per ottenerne l'affermazione giudiziale con una pronuncia suscettibile di passare in giudicato e di regolamentare in via definitiva un determinato rapporto giuridico, perché questo è quello che impone il legislatore codicistico in attuazione dello spirito e della ratio dell'art. 111 Cost., mentre viceversa è facoltizzato ad aggirare la procedimentalizzazione minuziosa e dettagliata del rito ordinario nel caso in cui sia in grado di dimostrare che dal tempo necessario alla definizione del giudizio in via ordinaria possa derivargli un pregiudizio grave ed irreparabile. Allo stesso modo, non può neppure essere pregiudicato il diritto di difesa della parte resistente laddove quest'ultima per effetto dell'insufficiente indicazione della domanda di merito, non ha la possibilità di articolare la propria difesa calibrandola in relazione alla domanda cautelare introdotta ante causam – comprese le possibili eccezioni in limine processuale, a cominciare dalla verifica della stessa competenza del giudice della cautela adito – e in prospettiva, anche della successiva domanda di merito nei cui confronti la prima continua ad assolvere ad una chiara funzione strumentale, anche nell'eventualità in cui la stessa risulti attenuata per effetto della particolare natura del richiesto provvedimento cautelare. Il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell'inizio della causa di merito deve contenere l'esatta indicazione di quest'ultima o almeno deve consentirne l'individuazione in modo certo, in quanto solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta (Trib. Milano 4 marzo 2015). Il ricorso cautelare nelle controversie assoggettate al rito del lavoroIl ricorso alla tutela cautelare trova ampio spazio anche in àmbito giuslavoristico, materia disciplinata processualmente dallo speciale rito del lavoro, in relazione al quale, non mutano i presupposti occorrenti affinché possa essere accolta la richiesta di emanazione di provvedimenti volti a preservare durante il tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio di merito i diritti soggettivi per la cui tutela agisce il ricorrente, fermo restando per quanto concerne la sussunzione dello strumento cautelare concretamente adottato la relativa decisione dipende dalla qualificazione del procedimento, in tale ottica, dovendosi tenere conto dell'osservanza della clausola di compatibilità di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c. rispetto alla quale si è quindi ritenuto che il giudizio, anche nell'ipotesi in cui sia introdotto ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 216/2003, costituisce un procedimento cautelare, cui si applicano, in forza dell'anzidetta disposizione sopra richiamata le norme sul procedimento cautelare uniforme, in quanto compatibili, come in particolare, l'art. 669-octies c.p.c. sulla facoltatività del giudizio di merito (Trib. Bari 25 luglio2011; Cass. S.U., n. 6172/2008). In particolare, quanto al riconoscimento della natura cautelare si è affermato che, il sistema delineato nell'art. 44 del d.lgs. n. 286/1998 – seguito dall'art. 4 del d.lgs. n. 216/2003, dall'art. 3 della l. n. 67/2006, per le discriminazioni verso i disabili in qualsiasi ambito dell'esistenza, e dall'art. 1 del d.lgs. n. 196/2007, il quale, nel disciplinare la parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai beni e servizi e loro fornitura, ha previsto un procedimento con analoga struttura – segue quanto alla struttura, il modello del procedimento cautelare uniforme, come si evince dall'art. 44, commi 3, 4 e 5, del d.l.gs. n. 286/1998, i quali, riproducono pedissequamente il testo dell'art. 669-sexies c.p.c. sul procedimento cautelare uniforme, mentre il comma 6 ammette, contro i provvedimenti del giudice adito il reclamo al giudice superiore, rimedio tipico esperibile contro i provvedimenti cautelari ed il comma 8 adotta la formulazione dell'art. 388, comma 2, c.p. relativo a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescriva misure cautelari, dovendo intendersi quoad poenam il riferimento che l'art. 44 citato fa all'art. 388, comma 1, c.p., poiché la formulazione lessicale adottata dallo stesso comma 8 presuppone chiaramente la natura cautelare del provvedimento, per cui, una volta acquisito il carattere squisitamente cautelare del procedimento in parola, scatta l'applicazione dell'art. 669-quaterdecies c.p.c., secondo cui le norme sul procedimento cautelare uniforme si applicano – compresa in particolare la disposizione concernente l'inizio della fase di merito, sebbene la mancanza di un rinvio all'art. 669-octies, comma 1, c.p.c., non costituisca più un elemento caratterizzante del procedimento cautelare – se ed in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dalle leggi speciali (Cass. S.U., n. 6172/2008). La valorizzazione del ricorso alla tutela d'urgenza si è spinta fino al punto di diventare uno degli strumenti processuali fondamentali per la tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro, ed è dipesa, prima della riforma del rito del lavoro, dall'esigenza di colmare le lacune dello Statuto dei lavoratori (Nespeca, 1832). Il legislatore, infatti, si è limitato a predisporre una tutela processuale rapida solo per le ipotesi di cui agli artt. 28 e 18 dello Statuto trascurando di fare altrettanto per quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del citato art. 18 (Arieta 1982, 146), sulla cui scorta la giurisprudenza ha dovuto supplire alle deficienze di una legislazione incompleta, ammettendo l'applicabilità della tutela cautelare urgente in sede di reintegrazione del posto di lavoro, in materia di sanzioni disciplinari, trasferimenti, mansioni, crediti retributivi, attività sindacale, pubblico impiego, assunzioni, cassa integrazione e guadagni (Nespeca, 1832). I presupposti del ricorso cautelare richiesto in una materia disciplinata dal processo del lavoro sono sempre gli stessi: il periculum in mora ed il fumus boni iuris, la cui valutazione però deve tenere conto delle peculiarità proprie della materia, atteso che il periculum in mora non può identificarsi, sic et sempliciter con il danno derivante dal provvedimento datoriale in sé considerato, ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito. In tale ottica, premesso che il provvedimento d'urgenza richiesto dal lavoratore presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del fumus boni iuris, ossia l'evidente fondatezza della pretesa, e del periculum in mora, a sua volta costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per fare valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, e, dunque, non ristorabile per equivalente (Trib. Bari 4 ottobre 2016), atteso che il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei requisiti sopra ricordati (Trib. Milano 28 febbraio1996), si è quindi ritenuta ammissibile l'istanza di autorizzazione di sequestro giudiziario dei dischi cronotachigrafi relativi al periodo lavorativo, riferentisi all'autoveicolo affidato e condotto dal lavoratore ricorrente, attesa da un lato la sussistenza del fumus, costituito dalla prova documentata del contratto di lavoro esistente con la parte datoriale resistente, e del mezzo utilizzato dal medesimo lavoratore, e, dall'altro, del rischio di una possibile distruzione dell'anzidetta documentazione ad opera della stessa parte detentrice che, integra l'ulteriore elemento del periculum qualificando urgente la richiesta di concessione dell'invocata misura cautelare (Trib. Modena 28 febbraio2006). Quanto al fumus boni iuris, va premesso che detto requisito, anche nel diritto del lavoro deve essere inteso quale verosimile esistenza del diritto che il ricorrente intende fare valere. Tale elemento, deve essere valutato con il necessario rigore al fine di fissare dei precisi limiti ad un procedimento, quello cautelare, nel quale le garanzie del contraddittorio, l'acquisizione della prova e la dialettica processuale sono, per la natura sommaria della cognizione, attenuati (Trib. Milano 30 marzo1995). La nozione di fumus boni iuris non può non essere influenzata in modo decisivo dalla considerazione delle caratteristiche proprie del procedimento cautelare, singolare per i tempi di attuazione, ridotte possibilità di contraddittorio, sommarietà degli accertamenti in fatto e della stessa dialettica processuale, pur nella pienezza ed efficacia del comando giudiziale anticipatore della sentenza di merito. In tale contesto, emerge quindi in forma palese che solo l'evidente fondatezza del fumus può giustificare la sommarietà del procedimento che conduce all'emissione del provvedimento d'urgenza, mentre in tutti i casi in cui non esista tale evidenza, la relativa pretesa non può essere esaminata se non secondo il modello processuale ordinario di cognizione. Per quanto concerne il secondo profilo riguardante il periculum, appare opportuno evidenziare che l'eccezionalità dello strumento cautelare rispetto al rito ordinario, con l'inevitabile compromissione del diritto di difesa insito nella celerità e sommarietà degli accertamenti espletati, impone al giudice una valutazione particolarmente rigorosa in ordine alla sua allegazione, potendo ravvisarsi non nel caso di una qualsiasi violazione di diritti del lavoratore, ma solo nel caso in cui tale lesione, in sé, ovvero in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di un pregiudizio non ristorabile per equivalente (Trib. Palermo 17 luglio 2018;Trib. Rimini 24 marzo2007). In altre parole, è opinione ormai diffusa che, anche con riferimento a controversie in materia di lavoro, il giudice è tenuto a valutare l'urgenza di ottenere il provvedimento e le conseguenze sul piano dell'imminenza e dell'irreparabilità del danno derivanti dalla situazione antigiuridica protratta nel tempo: non è cioè sufficiente la qualità di lavoratore o l'asserita violazione di un diritto del lavoratore per giustificare l'adozione di un provvedimento di urgenza, rilevando invece le condizioni personali e la fattispecie nella sua concretezza e contingenza. In presenza dei presupposti inerenti il contestuale riscontro di fumus e periculum, premesso che la competenza funzionale del giudice del lavoro sussiste in ordine alla richiesta di concessione del sequestro conservativo proposta dal datore di lavoro laddove risulti radicata sulla scorta del comportamento illecito posto in essere dal proprio dipendente in violazione degli obblighi di legge scaturenti, a suo carico, compresi quelli derivanti dalla contrattazione collettiva di categoria, la suddetta richiesta, può essere avanzata anche nei confronti degli eredi, a ciò non ostando l'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario, sussistendo anche in detta ipotesi, la loro legittimazione passiva (Trib. Torre Annunziata 15 settembre2005). Ciò significa che spetta a colui che promuove il giudizio cautelare, allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. Una diversa interpretazione della norma richiamata verrebbe a delineare il ricorso al procedimento cautelare quale strumento ordinario per la risoluzione delle controversie connesse a tale tipologia di provvedimenti, in contrasto con la disciplina legislativa del processo del lavoro e con la previsione delle normali forme di tutela – e, quindi, del ricorso ex art. 414 c.p.c. – in relazione alla generalità dei conflitti tra datore e prestatore di lavoro. Infatti, come avviene in linea generale per la concessione del provvedimento d'urgenza, anche nelle controversie di lavoro, la residualità dello stesso deve essere valutata in concreto, ossia in relazione al pregiudizio lamentato ed alla capacità della richiesta misura cautelare di rimediarvi. Pertanto, dovrebbe ritenersi ammissibile la tutela d'urgenza in quelle ipotesi, sebbene eccezionali, nelle quali il complesso dei diritti coinvolti, di primaria rilevanza e di carattere personalistico, sia sottoposto ad un pericolo di pregiudizio la cui gravità ed irreparabilità è destinata ad aumentare in misura più che proporzionale con il crescere del ritardo della richiesta tutela cautelare, e che reclama perciò una protezione immediata, i cui tempi, ancorché brevi, imposti dal giudizio di merito non potrebbero sicuramente garantire (Giordano 2018, 3). Non esiste una presunta incompatibilità in astratto tra il rito sommario Fornero ed il rito cautelare, atteso che si tratta di procedimenti diversi per presupposti e disciplina, non essendo il primo un procedimento cautelare, in quanto svincolato da ogni verifica del periculum in mora e difettando altresì il carattere della residualità (Trib. Palermo 17 luglio 2018). In senso conforme, si era precedentemente affermato che l'ammissibilità del procedimento cautelare d'urgenza non è esclusa neppure dall'esperibilità del rito celere-sommario introdotto dalla Riforma Fornero in materia di licenziamento, perché quest'ultimo non presupponendo il vaglio del periculum in mora ed essendo preordinato alla formazione di un giudicato, è una species del rito ordinario del lavoro che non può considerarsi sostitutiva della tutela cautelare (Trib. Perugia 9 novembre2012). In senso conforme, si è espressa altra pronuncia di merito affermando che non esiste incompatibilità tra il procedimento ex art. 1, comma 48, della l. n. 92/2012 ed il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in quanto è possibile ipotizzare l'esistenza di situazioni in cui, nel tempo necessario a fare valere il diritto con il rito Fornero, questo possa essere minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (Trib. Ravenna 18 marzo2013). Consegue allora che l'esistenza del requisito del periculum in mora deve essere verificata in concreto, in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socioeconomica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di fornire allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne venga compromessa la situazione personale e familiare oppure il suo equilibrio psicofisico, e dalle quali, quindi, emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile (Trib. Caltanissetta 20 settembre2019; Trib. Potenza 6 novembre 2018). Pertanto, la mera perdita della retribuzione, conseguente a licenziamento, non necessariamente concretizza, di per sé, il pregiudizio imminente ed irreparabile richiesto per l'utile esperibilità della tutela d'urgenza, trattandosi di danno sempre risarcibile ex post posto che siffatto presupposto si realizza invece allorquando la perdita della fonte di reddito incida su diritti essenziali del lavoratore, tali da richiedere un immediato soddisfacimento, quali il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa, il diritto alla salute ovvero altri diritti insuscettibili di risarcimento per equivalente (Trib. S.M. Capua Vetere 24 luglio 2012). In particolare, se è vero che la ricerca del periculum richiede una verifica rigorosa dovendosi rifuggire dalle tradizionali «clausole di stile», è indubbio che l'imminente verificarsi di un danno grave ed irreparabile alla salute del ricorrente, come nel caso derivante dall'esposizione della sua persona nelle more del giudizio di merito, alla presenza di fumi e polveri sottili sprigionate durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, si presta a configurare il suddetto presupposto, in assenza di una sufficiente dimostrazione il cui relativo onere ricade sulla parte resistente dell'assenza di qualunque rischio per la salute dei dipendenti operanti sul posto di lavoro (Trib. Napoli 12 febbraio2020). Come nel rito civile, anche nel processo del lavoro, è possibile proporre sia un ricorso cautelare ante causam ed una successiva domanda di merito, sia con unico atto in forma di ricorso, la contestuale proposizione della domanda di merito e dell'istanza contenente la misura cautelare, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. IV, n.16851/2011; Cass. IV, n.4879/1986; Cass. IV, n.47/1984; Cass. IV, n.3589/1982; Cass. IV, n.6140/1980; Cass. IV, n.1717/1978), benché non contemplata esplicitamente dalla legge, è del tutto valida, costituendo una delle possibili forme di richiesta di provvedimenti cautelari in corso di causa. La proposizione del ricorso cautelare nel processo disciplinato dal rito speciale del lavoro – analogamente a quello proposto nell'àmbito del processo civile – deve avere il contenuto previsto dall'art. 125 c.p.c., dunque deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni. In ordine alla modalità di presentazione dello stesso, invece, non si registra alcuna differenza, nonostante la specialità del rito, perché anche nel rito ordinario l'art. 669-bis c.p.c. individua ala forma del ricorso da depositare telematicamente ai sensi delle vigenti disposizioni entrate in vigore in occasione della pandemia da coronavirus e ad oggi sul piano processuale che qui interessa, prorogate sino al 31 dicembre 2022. La differenza semmai si riscontra nella valutazione dei presupposti riguardanti l'accoglimento dell'invocata tutela cautelare, diversi essendo gli interessi ed i diritti coinvolti che nella materia qui considerata attengono alla posizione lavorativa. Nell'ampia e variegata casistica, la domanda cautelare in tempi recenti è stata proposta in via d'urgenza dal ricorrente persino contro l'illegittimità del provvedimento di collocamento in C.I.G.O. a zero ore con causale Covid-19, in quanto adottato in mancanza dei presupposti legali per l'utilizzazione dell'indicato ammortizzatore sociale, rilevando in punto di periculum la sospensione del ricorrente dalla propria qualificata attività lavorativa, che, come precisato dal CCNL, fonda il proprio elevato profilo sul prolungato esercizio delle funzioni, essendo quindi idonea ad ingenerare un danno alla professionalità dell'istante, idoneo ad integrare il pregiudizio imminente ed insuscettibile per sua natura di integrale risarcimento per equivalente – si pensi alla proiezione del danno sulle future possibilità occupazionali del ricorrente anche presso terzi – circostanza quest'ultima che giustifica il ricorso alla tutela d'urgenza, così come del resto, all'evidenza assume un determinante significato la capacità del provvedimento oggetto della richiesta cautela ad incidere sui mezzi di sostentamento del lavoratore, e, per tale ulteriore ragione, deve ritenersi idoneo a compromettere la sua situazione personale e familiare, configurandosi dunque quale fonte aggiuntiva dell'invocato pregiudizio irreparabile, destinato a non venire meno per effetto della proposta di ricollocamento avanzate dalla parte datoriale, laddove neppure risulti specificato il momento a partire del quale opererebbe la nuova assegnazione, con ciò non eliminando il pericolo che il ricorrente continui, medio tempore, a subire irreparabili pregiudizi alla propria sfera personale, familiare e patrimoniale (Trib. Roma 30 giugno 2021). Conseguentemente, per effetto del differente campo d'indagine all'interno del quale è destinato ad operare lo strumento cautelare, appare altresì evidente come nella materia qui considerata, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità del ricorso alla tutela d'urgenza – di cui occorre quindi tenere conto in sede di stesura del relativo ricorso — non è tanto il dato formale dell'espressa indicazione, nello stesso, della futura ed eventuale domanda di merito che si intenda proporre, quanto, più correttamente, il fatto che il ricorso possa dirsi comunque strumentale, in funzione cautelativa, rispetto alla tutela di un diritto che risulta comunque azionabile in via ordinaria. A tale fine, non è dunque necessario che nel ricorso vengano espressamente indicate le domande e le conclusioni della futura eventuale causa di merito, essendo invece sufficiente che dal tenore letterale dello stesso sia desumibile il contenuto del futuro ed eventuale giudizio di merito (Trib. Roma 30 giugno 2021; Trib. Torino 7 maggio2007). In linea di principio, posto che la domanda cautelare va interpretata alla luce del complessivo tenore dell'atto processuale, se costituisce ius receptum che il principio che il periculum in mora non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve fondarsi su elementi concreti che incombe al ricorrente allegare e dimostrare in virtù della regola generale sull'onere della prova (Trib. Bari 31 maggio 2004), ciò non toglie che fermo restando la dimostrazione dei noti presupposti il cui puntuale e contestuale positivo riscontro è indispensabile per l'ingresso della richiesta misura cautelare, le peculiarità proprie della causa petendi e del petitum esposti nel ricorso ex art. 669-bis c.p.c. con riferimento alla materia giuslavoristica non escludono casi in cui il requisito del periculum in mora, possa anche riconoscersi allegato in re ipsa come è stato ritenuto nel fatto stesso dell'illegittimo allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro, in ragione dell'irreparabilità dei danni provocati al mantenimento delle relazioni personali instaurate sul posto di lavoro, alla compromissione della dignità del dipendente ed alla possibilità di incrementare la sua professionalità, che divengono particolarmente apprezzabili e via via più intensi con il trascorrere del tempo, incrementandosi esponenzialmente con la durata non breve del processo di merito destinato alla tutela dei diritti lesi (Trib. Milano 1° aprile 2014). Pertanto, nel rito del lavoro, la domanda può ritenersi proposta nei confronti di un determinato soggetto quando nel ricorso questi sia indicato con le modalità previste dall'art. 414 c.p.c., l'oggetto della domanda costituito dal petitum sia determinato, e gli elementi di fatto e diritto giustificativi integranti la causa petendi della pretesa siano specificamente esposti, unitamente alle conclusioni (Cass. IV, n.8070/2009). Tuttavia, ciò non toglie che il provvedimento d'urgenza con cui si ordina la reintegrazione nel posto di lavoro di un lavoratore, il cui licenziamento appaia illegittimo, non ha necessariamente contenuto ed efficacia analoghi a quelli di un ordine di reintegrazione emesso ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300/1970 con la sentenza di merito, con la quale si dichiara l'illegittimità del suddetto atto di recesso (Cass. VI, n.25426/2010; Cass. IV, n.12767/2004; Cass. IV, n.551/1997). Il ricorso d'urgenza è idoneo ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento? La Cassazione, prima del successivo intervento della Corte costituzionale, aveva stabilito che l'alternativa contenuta nell'art. 6, comma 2, della l. n. 604/1966 andava posta tra la proposizione immediata di un ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. poi sostituito, per le domande di impugnativa dei licenziamenti, dal ricorso di cui all'art. 1, comma 48 ss., della l. n. 92/2012, oppure il previo avvio delle procedure di conciliazione ed arbitrato, senza che potesse rintracciarsi uno spazio, nonostante l'utilizzo del termine «ricorso» privo di specifico riferimento all'art. 414 c.p.c., per l'attribuzione anche al ricorso di cui all'art. 700 c.p.c., dell'effetto impeditivo della decadenza (Cass. IV, n.31647/2018; Cass. IV, n. 29429/2018). Secondo la giurisprudenza di legittimità, era significativo che il legislatore del 2010 avesse introdotto un ulteriore termine di decadenza per l'ipotesi in cui il lavoratore abbia scelto la strada del «previo» tentativo di conciliazione o arbitrato, disponendo che qualora la conciliazione o l'arbitrato siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo, per tale ragione, non potendosi dubitare che in tale caso, il termine «ricorso» andasse riferito a quello previsto dall'art. 414 c.p.c. posto che sarebbe anomalo che nel corpo della medesima disposizione, ed anzi del medesimo comma, il legislatore avesse utilizzato il suddetto termine riferito al «ricorso» in due accezioni diverse, comprendendo solo in un caso anche il ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Lo stesso riferimento, contenuto nell'art. 6, comma 2, della l. n. 604/1966, alla possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso, deponeva nel senso che tale espressione non poteva che essere riferita ad un ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., il solo previsto per l'impugnativa dei licenziamenti all'epoca di emanazione della l. n. 183/2010 e non certo ad un ricorso d'urgenza in cui è consentita la produzione documentale al di fuori del rigido sistema di preclusioni proprie del rito ordinario del lavoro. La giurisprudenza di legittimità affermava, infatti, che lo scopo della disciplina introdotta dalla citata l. n. 183/2010, di provocare in tempi ristretti una pronuncia di merito sulla legittimità del licenziamento, attraverso la previsione di termini di decadenza per l'azione in giudizio, sarebbe completamente vanificato da un'interpretazione volta a ritenere impedita la decadenza anche da un ricorso d'urgenza proposto nel termine di 270 giorni dall'impugnativa stragiudiziale, senza che sia possibile individuare a quel punto un qualsiasi altro termine, se non quello ordinario di prescrizione, entro cui instaurare la causa di merito. Infatti, col nuovo testo dell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. e-bis), del d.l. n. 35/2005, convertito con modificazioni in l. n. 80/2005, si è stabilito che le disposizioni di cui al medesimo art. 669-octies c.p.c. e dell'art. 669-nonies, comma 1, c.p.c. che prevedono il vincolo di strumentalità necessaria tra la fase cautelare e quella di merito, pena l'inefficacia del provvedimento di accoglimento, non si applicano ai provvedimenti d'urgenza ed agli altri provvedimenti cautelari ad effetto anticipatorio della decisione di merito, risultando così introdotto un vincolo di strumentalità attenuata tra la fase cautelare e quella di merito, essendo quest'ultima prevista solo come eventuale (Cass. VI, n. 18264/2017; Cass. VI, n. 11949/2015). A seguito della nota pronuncia della Consulta (Corte cost., n.212/2020), il deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c.è considerato un atto idoneo ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamentoex art. 6, comma 2, della l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183/2010. L'azione cautelare nelle controversie disciplinate dall'art. 447-bis c.p.c. (c.d. rito locatizio)L'azione cautelare può essere intrapresa anche nell'àmbito del processo delle locazioni, il cui rito speciale, elaborato per le controversie in tema di lavoro ed applicato, in forza del rinvio dell'art. 447-bis c.p.c., alle controversie in tema di contratti di godimento d'immobili, non può certo considerarsi di natura cautelare, restando un rito a cognizione piena – non sommaria come invece è quello cautelare – con caratteristiche improntate all'accelerazione della decisione (Trib. Pescara 2 febbraio 2018). Deve, quindi, affermarsi l'ammissibilità della tutela cautelare atipica quando lo scopo della cautela risulti essere quello di impedire che il tempo necessario alla pronuncia di merito pregiudichi in maniera irreparabile le utilità che il titolare della situazione giuridica violata avrebbe potuto trarre da una pronuncia tempestiva a sé favorevole o, comunque, necessaria a scongiurare l'aggravamento di una situazione già pregiudicata, come nel caso in cui il presupposto logico della domanda di restituzione del cespite risieda nella risoluzione per inadempimento di un contratto di comodato al termine del relativo giudizio (Trib. Milano 3 gennaio2013). Quando il conduttore tragga la provvista necessaria per il pagamento dei canoni di locazione dallo svolgimento continuativo dell'attività economica esercitata nei locali condotti in locazione, il periculum insito nella richiesta di concessione della tutela d'urgenza volta ad impedire il pagamento dei canoni per il periodo di stretta osservanza del periodo di forzata chiusura dell'attività è ravvisabile nella verosimile difficoltà economica in cui versa l'attività del conduttore a seguito della forzata interruzione per il periodo di riferimento (Trib. Pesaro 28 luglio 2020). Pertanto, laddove ricorrano le condizioni per l'esercizio dell'azione cautelare, esistendo una vasta casistica giurisprudenziale in cui è stato fatto ampio ricorso ai procedimenti disciplinati dal libro quarto capo terzo del codice di rito, sia nelle forme del sequestro sia della tutela d'urgenza, l'applicazione dello speciale rito delle locazioni a cui come si è già detto rinvia l'art. 447-bis c.p.c. non esclude però la necessità che debbano essere rispettati i principi propri del procedimento cautelare uniforme, a cominciare dal nesso di strumentalità insito nelle azioni cautelari rientranti in tale disciplina, sulla cui scorta, è stato ad esempio affermato che se nel corso del giudizio di risoluzione del contratto di locazione per morosità, non sia stata domandata anche la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, in tale ipotesi, non può essere disposto il sequestro conservativo sui beni del conduttore fino a concorrenza della morosità dedotta, mancando la necessaria correlazione strumentale tra il provvedimento cautelare richiesto e la successiva pronuncia all'esito del giudizio a cognizione piena (Pret. Milano 20 settembre 1985), così come nel caso dell'affitto d'azienda, il periculum occorrente per autorizzare il sequestro giudiziario, comporta la necessità di dimostrare che l'inadempimento dell'affittuario ove persista, esporrebbe il concedente al rischio di distruzione o distrazione dei beni aziendali, ovvero a quello di sviamento della clientela (Trib. Cassino 10 luglio2001). A ciò aggiungasi che in ordine ai rapporti tra il provvedimento d'urgenza ed il sequestro giudiziario, quando si vogliano fare valere gli obblighi di restituzione di una res conseguenti alla cessazione di un rapporto contrattuale occorre tenere conto della natura del pregiudizio prospettato dal ricorrente, in quanto, si può ricorrere al sequestro giudiziario anche per le azioni di natura personale e non solo per le azioni di natura reale (Cass. I, n.6301/1985;Trib. Firenze 22 dicembre2003). Al riguardo, va opportunamente sottolineato come il provvedimento d'urgenza si distingue rispetto al sequestro giudiziario in quanto consente al beneficiario della misura preventiva di disporre liberamente del proprio bene e, quindi, di sfruttarlo pienamente e senza alcun vincolo, evitando l'instaurazione del giudizio di merito e ciononostante, mantenendo l'efficacia del provvedimento cautelare, come previsto dall'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., con il beneficio ulteriore di non ostacolare la negoziazione del bene con terzi, che non saranno preoccupati dalla pendenza di un giudizio vertente su quel determinato bene. Conseguentemente il provvedimento di rilascio immediato dell'azienda con provvedimento d'urgenza anziché con il sequestro giudiziario può garantire al meglio le esigenze aziendali nel loro complesso, sia sul piano produttivo che su quello concorrenziale (Trib. Teramo 11 febbraio2010). Non possono, quindi, escludersi ipotesi particolari in cui debba reputarsi ammissibile la tutela cautelare atipica d'urgenza, dal momento che non sempre il pregiudizio che il diritto del ricorrente può subire nelle more del giudizio di cognizione piena può trovare la sua tutela tipica nella misura del sequestro giudiziario. Tale misura, che consente la sottrazione del bene alla materiale disponibilità del detentore e la sua gestione da parte di un custode che assume i correlativi poteri ed obblighi volti alla migliore conservazione ed amministrazione della res, è funzionale alla tutela contro il pregiudizio normalmente paventato dal pericolo di incorrere in una dispersione materiale dei beni aziendali, ovvero nel deterioramento dei medesimi e di perdita dell'avviamento, mentre possono esservi fattispecie nelle quali, il pericolo di danno è connesso alla mancanza della piena disponibilità del bene da parte del proprietario. In tale prospettiva, il provvedimento d'urgenza appare dunque ammissibile quando si deduce non solo il pericolo di dispersione dell'avviamento aziendale e di una cattiva gestione per disinteresse della cessionaria, ma anche la possibile cessazione dell'attività d'impresa, conseguente alla perdita della licenza ed allo sfratto per morosità dai fondi detenuti in locazione per il mancato pagamento dei canoni, posto che una tale tipologia di pregiudizio porterebbe a ritenere adeguata solo l'anticipazione, in via cautelare, del diritto alla restituzione dell'azienda nella diretta disponibilità dell'istante (Trib. Firenze 17 maggio 2005; Trib. Milano 29 gennaio 2003). Allo stesso modo, si è ritenuta l'ammissibilità del ricorso al sequestro giudiziario – la cui tutela è pacificamente riconosciuta, non solo con riferimento alle situazioni possessorie, ma anche alla mera detenzione – da parte del conduttore che, rivendichi la propria aspettativa in tale senso nell'imminenza della scadenza del termine contrattualmente previsto, a prescindere dall'attualità della detenzione, dovendo ritenersi già in atto una controversia in ordine a quest'ultima situazione (Trib. Bari 10 dicembre2002). La suddetta esigenza non può dunque ritenersi esclusa nei casi in cui il bene, di cui sia controversa la proprietà od il possesso sia oggetto di un diritto personale, in virtù del quale, la detenzione dello stesso sia esercitata da un terzo, in virtù di un titolo proveniente da una delle parti in conflitto. Una situazione di tale genere, infatti, lungi dal costituire una circostanza impeditiva all'adozione della misura cautelare, ne dimostra ancor più la necessità nel caso in cui una sola delle parti aventi diritto al cespite abbia compiuto atti di esclusivo possesso, quale certamente è da considerarsi la concessione in locazione del bene al terzo, i cui diritti, di natura personale, non possono ritenersi in alcun modo lesi, sul piano giuridico, dalla gestione in custodia dello stesso compendio atteso che la sola conseguenza, del tutto legittima, della misura cautelare è costituita dal subentro nel rapporto personale locatizio oggetto del bene sequestrato, del custode in luogo dell'originario locatore (Cass. II, n.9692/2008). Ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il diritto del locatore di ottenere l'immediato rilascio, per un periodo di tempo determinato, dell'immobile concesso in locazione, qualora ciò si reputi necessario al fine di dare corso ai lavori di riparazione che non consentano la permanenza del conduttore e non possono essere rinviati al termine della locazione (Trib. Nocera Inferiore 5 luglio1995). La richiesta di emissione di un provvedimento d'urgenza che ordini al locatore di compiere le riparazioni necessarie ed urgenti alla cosa locata non è invece stata ritenuta accoglibile difettando il necessario requisito del periculum, perché, in tale ipotesi, l'art. 1577, comma 2, c.c. riconosce il diritto del conduttore di eseguire direttamente, salvo rimborso, le riparazioni urgenti della cosa locata (Trib. Palermo 3 giugno2003), mentre è invece stato ritenuto tutelabile con un provvedimento d'urgenza, il diritto del locatore che, intendendo vendere o locare il bene immobile a terzi alla scadenza del contratto di locazione, voglia farlo visitare dai potenziali nuovi inquilini od acquirenti, al fine di vincere la resistenza dell'attuale detentore (Trib. Roma 12 maggio2003). Inoltre, qualora il procedimento cautelare sia stato introdotto quando già pende il giudizio di merito disciplinato dal rito speciale ex art. 447-bis c.p.c., la possibilità di allegare nova in funzione della cognizione cautelare, risente delle preclusioni già maturate in ordine al thema decidendum nel procedimento di cognizione piena ai sensi degli artt. 414 e 420 c.p.c., non potendosi prospettare nell'uno profili, in fatto o diritto non più deducibili nell'altro (Trib. Salerno 10 febbraio2009). Il danno di natura economica consistente nella mancata disponibilità dei canoni pattuiti e nella mancata possibilità di procedere ad una nuova locazione finanziaria nonché il pericolo di deterioramento del bene, fondato sulla ragionevole previsione che l'utilizzatore già inadempiente all'obbligo di corrispondere i canoni di locazione finanziaria si astenga dal compiere l'ordinaria e straordinaria manutenzione del bene non costituisce un pregiudizio di natura irreparabile, potendo la ricorrente disporre, a fronte della dedotta morosità dell'utilizzatore, della tutela risarcitoria per equivalente (Trib. Treviso 16 febbraio 2016), così come la circostanza che il conduttore non disporrà in futuro delle risorse economiche necessarie per affrontare le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono dirimenti perché involgono mere ipotesi, che non consentono di ravvisare un pericolo concreto ed attuale (Trib. Treviso 31 maggio2016). L'applicabilità del rito cautelare uniforme ai procedimenti possessori ed alle azioni di nunciazione.La disciplina comune dei procedimenti cautelari introdotta con la l. n. 353/1990 si applica anche ai procedimenti possessori – atteso che l'art. 703, comma 2, c.p.c. dispone espressamente che il giudice provvede ai sensi di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c., in quanto compatibili, ragione per cui il principio secondo cui l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo in dipendenza del suddetto «rinvio» agli artt. 669-bis ss. c.p.c. così come operato dall'art. 703, comma 2, c.p.c., non consente di disconoscere l'applicabilità dell'art. 669-octies, ultimo comma c.p.c., anche ai provvedimenti interdittali (App. Milano 1° ottobre 2021; Cass. II, n.19720/2016; Cass. VI, n.4904/2015; Cass. VI, n.3629/2014) – ed alle azioni di nunciazione, dunque, alla denuncia di nuova opera o di danno temuto, le quali, si articolano in due fasi, una prima, di natura cautelare, che si esaurisce con l'emissione di un'ordinanza che concede o nega la tutela interinale, ed una seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata anche in quest'ultimo caso sempre nel rispetto della verifica di «compatibilità» sancita dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. In tale ottica, si è quindi ritenuto che Il procedimento possessorio non preclude l'intervento volontario del terzo, essendo la previsione di cui all'art. 105 c.p.c. di carattere generale e, quindi, estensibile al rito cautelare uniforme, in quanto compatibile (Trib. Trani 6 maggio2016;Trib. Napoli 20 febbraio2001;Trib. Ravenna 9 giugno1997; nonché sull'ammissibilità dell'intervento autonomo, Trib. Roma 16 febbraio1996, oltre che adesivo, riconosciuto da Trib. Roma 12 marzo2001). Le azioni nunciatorie ricadono sotto la disciplina del processo cautelare uniforme, in base al combinato disposto degli artt. 688 e 669-quaterdecies c.p.c. (Cass. II, n.21491/2018). Nei procedimenti possessori possono individuarsi due distinte fasi, una prima ha natura cautelare, essendo rivolta all'adozione di qualsiasi determinazione provvisoria che sia necessaria ai fini di una tutela interinale del diritto o del possesso fatto valere, a fronte di un pericolo di una sua lesione nelle azioni di nunciazione (Celeste 2021, 261 osserva che, in generale, le azioni di nunciazione tendono a conservare uno stato di fatto con finalità tipicamente cautelare in quanto sostanzialmente mirano a prevenire un danno che possa derivare da una nuova opera o da una cosa altrui in attesa che successivamente si accerti il diritto) per causa di opere altrui nuove o preesistenti, alla quale, segue, quindi, una seconda e distinta fase di merito, destinata in primo luogo al completamento dell'indagine sul fondamento della tutela domandata dal ricorrente, che tende alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela invocata. Conseguentemente, pur costituendo entrambe le fasi descritte parte integrante di un unico grado del medesimo giudizio, appare tuttavia evidente l'esistenza di una consistente divergenza nel tipo di tutela, oltre che di provvedimento, conseguibile nella prima rispetto alla seconda. In quest'ultima, infatti, il ricorrente può ottenere dal giudice una decisione di carattere dichiarativo, per mezzo della quale veda accertati la propria titolarità sul diritto od il possesso azionato, l'avvenuta lesione ingiusta dello stesso ad opera della controparte, nonché il proprio diritto ad una tutela risarcitoria ovvero restitutoria. Nella fase precedente, invece, il ricorrente può unicamente conseguire una tutela cautelare della situazione di fatto o di diritto che si intende fare valere (App. Bari 7 agosto 2012), ossia una temporanea protezione della medesima, per mezzo di un provvedimento – ordinanza cautelare – dotato di efficacia provvisoria, a fronte di un pericolo di danno sufficientemente provato nella sua esistenza, gravità ed irreparabilità. In ogni caso, come recentemente statuito (Cass. III 19 settembre 2022 n. 27392) va considerato che l'attuazione forzosa del provvedimento di reintegrazione nel possesso va conseguita esclusivamente ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. e quindi con forme diverse dall'esecuzione. Pertanto, la concreta realizzazione del comando impartito dal provvedimento possessorio si deve svolgere nell'ambito dello stesso giudizio e con le sole forme stabilite dal giudice che lo ha emesso, onde salvaguardare le peculiari esigenze cautelari e conservative che l'hanno determinato e che sono state valutate appunto da quel giudice ed a lui e soltanto a lui sono riservate, affermazione quest'ultima che da continuità al consolidato orientamento secondo cui i provvedimenti interinali di reintegrazione hanno il carattere dell'esecutività, ma non danno luogo ad esecuzione forzata, atteso che, con essi, non si realizza un'alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo di realizzazione forzosa che si svolge per iniziativa officiosa dell'ufficio giudiziario. La loro attuazione, pertanto, deve avvenire senza l'osservanza delle formalità dell'ordinario processo di esecuzione e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto, con la conseguenza che le spese a questo relative, ove intimato, non sono neppure ripetibili. La forzosa realizzazione del comando contenuto nel provvedimento d'urgenza in materia possessoria dà, così, luogo ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, necessariamente devoluta, per le imprescindibili esigenze di concentrazione ed effettività della peculiare tutela cautelare del caso, e, quindi, in base ad un'inderogabile principio di ordine pubblico processuale, alla competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento e non già alla serie procedimentale della esecuzione forzata. In tale occasione deve dunque, considerarsi non solo superflua, ma priva di fondamento normativo la notificazione del preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare essendo altresì preclusa la proposizione del ricorso in opposizione, ferma restando la facoltà per il giudice del merito di qualificare detto ricorso come semplice istanza al giudice del merito possessorio, ove però ne ricorrano tutti i presupposti. La legittimità dell'attuazione forzosa ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. può allora essere contestata solo nell'ambito dello stesso giudizio possessorio e non invece con l'opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, sicché tutte le deduzioni svolte da chi la subisce hanno la natura di eccezioni che, inserendosi nel giudizio di merito, sono idonee soltanto a sollecitare l'esercizio dei poteri di modifica e (o) di integrazione o revoca del provvedimento impugnato, spettanti al giudice del merito possessorio e non ad altri. Sulla base di tali premesse è stato quindi affermato il principio di diritto secondo cui, poiché l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna resa all'esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione, ma soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., richiamato dal capoverso dell'art. 703 c.p.c., sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l'esecuzione e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest'ultimo, l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica del precetto per contestare il diritto di conseguire l'attuazione del provvedimento interdittale. Le azioni nunciatorie – come si è detto – ricadono sotto la disciplina del processo cautelare uniforme, in base al combinato disposto degli artt. 688 e 669-quaterdecies c.p.c. Nell'ordinamento vigente le azioni nunciatorie hanno natura essenzialmente cautelare (Cass. II, n.830/1993) e ciò si evince sia dalla collocazione delle norme processuali in esame sotto un'autonoma sezione – la seconda con la rubrica «dei procedimenti di nuova opera e di danno temuto» – del capo III «dei procedimenti cautelari» del libro IV del codice di rito, sia dal carattere strumentale del provvedimento – ordine di sospensione dell'opera oppure di autorizzazione alla prosecuzione con opportune cautele, nella denuncia di nuova opera – provvedimento da adottare, secondo le circostanze, per ovviare al pericolo di danno, nella denuncia di danno temuto, che la parte intende ottenere mediante l'esercizio dell'azione nunciatoria, rispetto al successivo giudizio di merito, nel quale, viene invece accertata la sussistenza o no della lesione del diritto o del possesso e, quindi, l'illegittimità o no dell'opera, oppure nell'ipotesi di denuncia di danno temuto, la sussistenza o no del pericolo di danno grave giustificante l'adozione degli opportuni provvedimenti e della necessarietà, conseguente alla natura strumentale del provvedimento, del successivo giudizio di merito. Le azioni di nunciazione, che possono avere natura possessoria o petitoria, si articolano in due fasi: la prima, introdotta con ricorso al giudice del luogo dove è posto l'immobile, ovvero al giudice della causa di merito già pendente, è diretta alla pronuncia di un provvedimento cautelare, emesso in contraddittorio, oppure inaudita altera parte, e la seconda, eventuale, consistente in un ordinario giudizio, di natura possessoria o petitoria, rivolta ad accertare l'esistenza della situazione giuridica per la cui tutela era stato chiesto quel provvedimento (Cass. S.U., n. 19667/2020). Tale posizione è stata confermata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, avendo ribadito il principio che com'è noto, tale procedimento speciale si articola in una duplice fase: ha luogo dapprima una fase interdittale necessaria – regolata dagli artt. 669-bis ss. c.p.c. – destinata a concludersi con ordinanza, cui può poi seguire una fase di reclamo, da svolgersi nelle forme dell'art. 669-terdecies c.p.c. In via eventuale, ciascuna delle parti può chiedere, a seguito della pronunzia dei provvedimenti interdittali e dell'eventuale decisione emessa in sede di reclamo avverso i primi, che il procedimento prosegua nelle forme del processo ordinario di cognizione ai sensi dell'art. 703, ultimo comma, c.p.c. In tale ottica, si è consolidato il principio che il giudizio possessorio, nella fase interdittale, abbia natura di giudizio a cognizione sommaria. Di conseguenza, le decisioni assunte nel suo corso non possono affatto considerarsi decisioni di merito assunte all'esito di un procedimento a cognizione ordinaria (Cass. S.U., n. 4297/2022). Nei procedimenti di nunciazione, sia per denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c., sia per denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c., possono individuarsi due distinte fasi. Una prima come si è già detto, ha natura cautelare, essendo rivolta all'adozione di qualsiasi determinazione provvisoria che sia necessaria ai fini di una tutela interinale del diritto o del possesso fatto valere, a fronte di un pericolo di sua lesione per causa di opere altrui nuove o preesistenti. Segue, quindi, una seconda e distinta fase di merito, destinata in primo luogo al completamento dell'indagine sul fondamento della tutela, possessoria o petitoria, domandata dal ricorrente, quindi alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela invocata. Pur costituendo entrambe le fasi descritte parte integrante di un unico grado del medesimo giudico, appare tuttavia evidente l'esistenza di una consistente divergenza di tipo di tutela, oltre che di provvedimento, conseguibile nella prima rispetto alla seconda. In quest'ultima, infatti, il ricorrente può ottenere dal giudice una decisione di carattere dichiarativo, per mezzo della quale veda accertati la propria titolarità sul diritto o il possesso azionato, l'avvenuta lesione ingiusta dello stesso ad opera della controparte, nonché il proprio diritto ad una tutela risarcitoria ovvero restitutoria. Nella fase precedente, invece, il ricorrente può unicamente conseguire una tutela cautelare della situazione di fatto o di diritto fatta valere, ossia una temporanea protezione della medesima, per mezzo di un provvedimento adottato in forma di ordinanza cautelare dotato di efficacia provvisoria, a fronte di un pericolo di danno sufficientemente provato nella sua esistenza, gravità ed irreparabilità (Cass. VI, n.6978/2017). Ciò premesso, appare, quindi, logicamente consequenziale l'applicabilità, nella prima fase dei giudizi di nunciazione, delle norme sul procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis e 669-quaterdecies c.p.c. (Cass. VI, n.4904/2015) Il provvedimento nunciatorio reso all'esito della fase cautelare, avendo i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento rientrante tra quelli cautelari, come quest'ultimo, è dunque inidoneo ad acquisire l'efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale, che sostanziale (Cass. VI, n.16259/2017), ragione per cui la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adìto, a chiusura della fase cautelare del procedimento di denuncia di nuova opera, abbia emesso un'ordinanza declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U., n. 19667/2020; in senso conforme alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione che non resta preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, pur se, ai fini della pronuncia, abbia risolto in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione v. Cass. S.U., n. 3167/2011 eCass. S.U., n. 1144/2007, in cui però si precisa che l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione resta esclusa quando la questione di giurisdizione venga riferita inequivocabilmente al solo procedimento cautelare e sia stato proposto per ragioni che ad esso attengano in via esclusiva, senza che sia posta in discussione la giurisdizione relativamente al procedimento principale in corso, essendo evidente che in tale ipotesi, come osservato anche in Cass. S.U., n. 6889/2003, verrebbe meno il nesso di strumentalità tra il provvedimento cautelare e quello del successivo provvedimento di merito ed ostando, quindi, alla sua ammissibilità al pari del regolamento proposto con riguardo al procedimento cautelare instaurato ante causam, cui quello anzidetto finirebbe con l'essere, a questi fini, sostanzialmente equiparato). Infatti, in questa particolare ipotesi, l'accertamento se il provvedimento emesso sia viziato o no per difetto del relativo potere giurisdizionale, verte su una questione che atterrebbe non all'intero procedimento, nel quale si innesta incidentalmente quello cautelare, ma limitatamente a quest'ultimo e con riguardo ai motivi dedotti, senza pregiudizio di altra e diversa questione di giurisdizione eventualmente proponibile in relazione alla natura della posizione soggettiva dedotta nella causa principale ed estensibile al provvedimento cautelare, atteso il vincolo di strumentalità che, anche laddove «attenuato», comunque lo lega alla decisione definitiva. Le azioni nunciatorie ricadono infatti sotto la disciplina del processo cautelare uniforme, in base al combinato disposto degli artt. 688 e 669-quaterdecies c.p.c. (Cass. II, n.21491/2018). Ciò trova conferma nel sistema attuale in cui la stessa ordinanza possessoria sarebbe assimilabile ad un provvedimento cautelare a stabilità «attenuata», di talché nel caso di mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito, ovvero di estinzione dello stesso, nulla osta all'introduzione di un nuovo procedimento avente ad oggetto la medesima situazione possessoria destinato a concludersi con un provvedimento idoneo a passare in cosa giudicata e, quindi, a prevalere sull'ordinanza possessoria (Trib. Latina 16 luglio 2013). Ciò premesso, il ricorso proposto a tutela del possesso introduce, anche dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del procedimento cautelare uniforme, sia la fase sommaria sia quella di merito. In particolare, dopo la novella del 1990 si è evidenziato il problema del «se» e del «come» debba trovare applicazione nel giudizio possessorio l'art. 669-octies c.p.c. riguardante l'introduzione del giudizio di merito, il quale ha lo stesso oggetto della fase sommaria. Il procedimento possessorio attua un modello di tutela processuale anticipata, laddove la celerità del giudizio sottesa alla ratio di fondo dell'istituto, fatte salve le esigenze del contraddittorio, viene assicurata stralciando ogni accertamento in ordine alla titolarità e limitando la ricognizione giudiziale ad un dato più facilmente reperibile, costituito dall'esercizio di fatto della proprietà od altro diritto reale, sulla res (Celeste 2021, 189). La modifica apportata dalla novella del 1990 all'art. 703 c.p.c. – che regola unitamente agli artt. 704 e 705 c.p.c. i profili processuali dell'azione di spoglio e dell'azione di manutenzione, i cui contenuti sostanziali sono racchiusi negli artt. 1168,1169 e 1170 c.c. (Celeste 2021, 189) – non può giustificare un totale sovvertimento della disciplina delle azioni possessorie, essendo stata imposta dalla modesta esigenza – una volta abrogato l'art. 689 c.p.c. – di consentire l'estensione delle norme dei procedimenti cautelari a quelli possessori, esclusivamente nei limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla struttura di quest'ultimi (Vaccarella 1998, 638). Tutto in definitiva concorre nel fare ritenere che il procedimento possessorio si svolge, anche dopo la riforma del 1990 secondo le regole del secondo libro del codice di procedura civile e che l'eventuale e non obbligatoria richiesta di tutela immediata segue la disciplina degli artt. 669-bis c.p.c. (Luiso 1994, 599). Al riguardo, prima dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite nel 1998, era usuale provvedere sulla domanda possessoria come se fosse stata un ricorso cautelare ante causam, posto che il giudice adito, dopo la pronuncia dell'interdetto possessorio, ritenuta chiusa la fase cautelare, assegnava alle parti il termine per il giudizio di merito, mentre dopo la citata decisione delle Sezioni Unite, alla pronuncia dell'interdetto segue la fissazione dell'udienza di trattazione. Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto insorto in materia di procedimento possessorio in ordine alla querelle sul c.d. merito possessorio – per la sintesi delle tesi formatesi anteriormente alla novella processualcivilistica del 1990 si rinvia a Celeste 2021, 191 – che aveva diviso la giurisprudenza di merito e la dottrina tra possessorio come procedimento sommario monofasico, articolato in due fasi senza soluzione di continuità, e procedimento cautelare seguìto da una fase di merito instaurata ex art. 669-octies c.p.c., ha ritenuto di aderire alla tesi tradizionale bifasica che, il procedimento possessorio si articola in due fasi, sommaria e di merito, entrambe introdotte con ricorso exartt. 669-bis e 703 c.p.c. (Celeste 2005, 57), sulla cui scorta è quindi possibile affermare che le modifiche introdotte dalla l. n. 353/1990 non hanno inciso sulla struttura del procedimento possessorio, che continuava ad essere caratterizzato da una fase a cognizione sommaria, il cui esito è reclamabile, contenente anche la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. ed una successiva a cognizione piena, riguardante il «merito possessorio», la cui pronuncia è soggetta agli ordinari rimedi impugnatori, in tale ottica, non assumendo rilevanza contraria il rinvio agli artt. 669-bis ss. c.p.c.. contenuto nell'art. 703 comma 2 c.p.c. avente unicamente lo scopo di consentire l'estensione delle norme sui procedimenti cautelari a quelli possessori, beninteso esclusivamente nei limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla struttura di quest'ultimi (Celeste 2021, 193). Una volta che si adotta la struttura del procedimento cautelare ante causam, è evidente che non si pone più un problema di eventuali preclusioni per domande nuove, posto che la fase cautelare si caratterizza per l'assenza di preclusioni di tal genere, sicché nel giudizio di merito la parte può proporre tutte le domande che vuole senza che le si possa eccepire il divieto di nuove domande. L'unico limite, eventualmente dipende dall'eventuale proposizione di domande non caratterizzate da strumentalità rispetto alla misura cautelare concessa, ma in questo caso trattasi di un diverso problema, destinato ad incidere esclusivamente sull'efficacia del provvedimento cautelare. Ne deriva che, non essendo invocabile alcuna preclusione in tema di mutatio libelli con riferimento al giudizio di merito conseguente alla fase cautelare ante causam, inevitabilmente non potrà ritenersi sussistente tale preclusione, ancorché la struttura del procedimento si sia articolata in tale modo per errore del giudice, e ciò perché il procedimento possessorio è unico ed è pendente sin dalla data di deposito del ricorso contenente la domanda possessoria (App. Bari 30 giugno2005). Pertanto, il giudice designato alla sua trattazione, al termine della prima fase, emana un'ordinanza con la quale accoglie o respinge la richiesta dell'interdetto e fissa un'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito che definisce con sentenza soggetta all'impugnazione ordinaria. La fase cautelare si chiude con un provvedimento provvisorio, con il quale il giudice valuta la probabile fondatezza della domanda (Celeste 2021, 262). L'ordinamento giuridico, concedendo al possessore le azioni di reintegrazione e di manutenzione, gli ha riconosciuto il diritto alla conservazione integra del potere sulla cosa contro il suo spoglio o turbativa, prevedendo in tale modo, una tutela che non può essere contenuta nei limiti ristretti del procedimento cautelare, ma deve essere attuata con un giudizio a cognizione piena da concludersi con un provvedimento suscettibile di passaggio in autorità di cosa giudicata, secondo la garanzia assicurata ai diritti soggettivi dall'art. 24 Cost. Ciò comporta allora che l'ordinamento con la tutela possessoria riconosce un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione ed all'integrità del possesso. Con riferimento alle azioni di nunciazione, la giurisprudenza ha chiarito che, il criterio discretivo tra la denuncia di nuova opera e quella di danno temuto risiede essenzialmente nel diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo e nella conseguente diversità del rimedio da adottare (Trib. Napoli Nord 12 dicembre 2016). La prima, infatti, postula un facere, cioè l'intrapresa di un quid, nel proprio o nell'altrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'inibizione di tale opera intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione all'adozione di determinate cautele. La seconda postula, invece, un «non» facere, ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di una qualsiasi cosa comportante un pericolo di danno grave e prossimo per il bene in proprietà o nel possesso del denunciante e prevede, come rimedio l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo. L'azione in questione ipotizza, nella più diffusa interpretazione, una condotta omissiva del denunciato rispetto ad uno specifico dovere di prevenire il danno temuto. In tale ottica, la tesi secondo cui il possesso, essendo una situazione di fatto, non richiederebbe la tutela assicurata dal giudizio a cognizione ordinaria, non è stata condivisa dalle Sezioni Unite, giacché ad essere protetta non è la situazione possessoria, intesa come semplice fatto naturalistico, ma il diritto alla sua conservazione ed integrità (Cass. S.U., n. 1984/1998). Un'analisi approfondita mostra che rilevante non è tanto qualificare il possesso come un fatto o come un diritto, quanto prendere atto che le norme del nostro ordinamento, e più esattamente, gli artt. 1168-1170 c.c. istituiscono delle azioni a tutela del possesso (Luiso 1994, 600). Un altro argomento a sostegno della tesi favorevole alla conservazione del merito possessorio si desume dalla natura illecita degli atti di spoglio e di molestia del possesso, sulla quale si rinvia all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite che, nell'esaminare il controverso problema dell'elemento psicologico degli atti di spoglio e di turbativa, hanno escluso l'animus turbandi dal concetto di molestia e quello spoliandi dalla nozione di spoglio, avendo affermato che il requisito psicologico di tali atti è costituito dal dolo o dalla colpa (Cass. S.U., n. 9871/1994). In particolare, dall'illiceità dello spoglio e della molestia, già più volte riconosciuta nella giurisprudenza di legittimità, deriva, a favore di colui che di tali atti sia stato vittima, il diritto al risarcimento del danno, il cui soddisfacimento può conseguirsi soltanto attraverso un processo ordinario di cognizione da definirsi con una pronuncia idonea a divenire giudicato. Conseguentemente, è inconcepibile che il giudice possa risolvere in una fase sommaria unica, oltre alla lite possessoria, quella del risarcimento del danno causato dalla sua lesione, richiedendosi per la decisione di quest'altra questione degli accertamenti pieni e completi, ragione per cui poiché l'atto illecito s'identifica con quello di spoglio e di molestia, il processo ordinario avrà, almeno normalmente, come suo oggetto la domanda di reintegrazione o di manutenzione e quella accessoria per il ristoro del pregiudizio causato dalla lesione possessoria. La conclusione favorevole alla tesi della persistenza del merito possessorio è confermata dalle norme degli artt. 1171 e 1172 c.c. disciplinanti le azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto, poste a tutela non solo del proprietario di una cosa, o del titolare di un diritto reale su di essa, ma anche del possessore. In particolare, dalla disposizione sulla denuncia di nuova opera si evince chiaramente che il procedimento possessorio è costituito anche dalla fase a cognizione ordinaria, in quanto in essa si afferma che l'autorità giudiziaria può permettere la continuazione dell'opera di cui si sia chiesta la sospensione, ordinando le opportune cautele per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole nonostante la continuazione permessa. Nel procedimento di nunciazione, la fase cautelare è distinta da quella di merito, destinata a completare l'indagine sul fondamento della tutela domandata dal ricorrente, con la conseguenza che nella seconda fase, le parti non incontrano alcuna preclusione in ordine ai requisiti per la proponibilità dell'azione di nunciazione, come la mancata ultimazione dell'opera od il mancato decorso di un anno dall'inizio dei lavori, ragione per cui, nella fase di merito possono proporsi anche domande nuove o riferentesi a fatti anteriori a quelli che avevano dato luogo all'azione di nunciazione (Celeste 2021, 262). Infatti, essendo la denunzia prevista anche a tutela della situazione possessoria, deve ritenersi che la fattispecie di cui parla la norma sia, oltre a quella emanata a conclusione del giudizio petitorio, pure l'altra pronunciata all'esito del processo possessorio nel cui ambito potrà essere preteso il risarcimento del danno da lesione del possesso cui la norma stessa si riferisce. E ciò conferma che alla lesione del possesso è connessa la tutela risarcitoria. Più precisamente, la denuncia di nuova opera spetta a chi abbia ragione di temere che da una nuova opera iniziata da meno di un anno e non terminata, stia per derivare danno ad una cosa che forma oggetto del suo diritto (Celeste 2021, 261). Pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il testo dell'art. 703 c.p.c. a seguito della l. n. 353/1990 – secondo cui il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis ss. c.p.c. – sia stato introdotto soltanto per l'identificazione delle disposizioni sostitutive dell'abrogato art. 689 c.p.c. che non è più vigente, al quale anteriormente essa rinviava. A ben vedere, questo diverso contenuto della norma rispetto a quello dell'art. 669-quaterdecies c.p.c., il quale, contempla l'applicabilità delle disposizioni sul procedimento cautelare ai provvedimenti inclusi nelle sezioni II, III e V del capo, dunque sequestri, denunzie di nuova opera e di danno temuto, istruzione preventiva, e, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, dimostra che il richiamo da essa operato ha avuto lo scopo più circoscritto di consentire l'estensione delle norme dei procedimenti cautelari a quelli possessori, esclusivamente nei limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla struttura di quest'ultimi. Tale assunto è stato recepito dal legislatore nel 2005 per effetto della l. n. 80/2005, avendo modificato ulteriormente l'art. 703 c.p.c., con particolare riferimento al comma 2 ed al comma 3, essendosi rispettivamente precisato che il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis ss. in quanto compatibili, in ciò rinviando implicitamente all'art. 669-quaterdecies c.p.c. e che l'ordinanza con la quale si definisce il giudizio inerente la fase sommaria è reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. L'ultimo capoverso dell'art. 703 c.p.c. viene anch'esso modificato subordinando la prosecuzione del merito possessorio all'istanza di parte nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, anche ove emesso in sede di reclamo. La Consulta ha confermato il principio che la selettività del rinvio operato dall'art. 703 c.p.c. agli art. 669-bis ss. c.p.c. debba essere inteso nel senso dell'esclusione di quelle sole norme incompatibili con il carattere del procedimento e con la struttura bifasica in cui esso si articola (Corte cost., n.125/1997). In conclusione, poiché il giudizio di merito possessorio non è stato soppresso dal procedimento cautelare uniforme, la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che il ricorso ex art. 703 comma 1 c.p.c. è idoneo ad introdurre la fase di merito oltre a quella sommaria (Cass. S.U., n. 1984/1998), atteso che questa disposizione non prevede degli atti introduttivi di due fasi autonome e distinte, in quanto collega il ricorso alla domanda proposta a tutela del possesso. Il che si giustifica se si considera che i requisiti costitutivi delle azioni possessorie sono sempre gli stessi, diversamente da quel che invece si verifica per le azioni cautelari, e non assumono connotati particolari nell'ambito di ciascuna delle due fasi. La tesi della struttura bifasica del procedimento possessorio accolta dalle Sezioni Unite è stata condivisa anche dalla giurisprudenza formatasi successivamente (Cass. I, n. 8838/1998). La struttura del giudizio possessorio, come disciplinato dopo la riforma del 2005 dalla l. n. 80/2005, comporta che la fase del merito possessorio costituisce una prosecuzione della fase sommaria e non un giudizio nuovo, in quanto l'art. 703, comma 4, c.p.c. enuncia espressamente che trattasi di «prosecuzione» e non di «inizio» di una causa di merito, diversamente dall'art. 669-octies c.p.c. Ne consegue che gli atti introduttivi del giudizio – che si struttura in una fase sommaria ed in una eventuale fase di merito a cognizione piena – sono quelli con cui si apre la fase sommaria e per tale ragione, non è necessaria una nuova costituzione delle parti nell'eventuale fase di merito, la quale, è deputata essenzialmente all'approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella precedente fase sommaria e, se necessario, allo svolgimento di un'ulteriore attività istruttoria, sulla cui scorta appare non revocabile in dubbio che petitum e causa petendi si definiscono con gli atti introduttivi ovvero con la domanda introdotta in forma di ricorso ex art. 669-bis c.p.c. con la precisazione che l'art. 703 c.p.c. non prevede – né ve ne sarebbe motivo – nuovi termini, nella fase di merito, per la proposizione di domande od eccezioni non avanzate in precedenza (Trib. Lecco 11 maggio2010). A seguito della nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c. conseguente alle modifiche ed integrazioni apportate dalla l. n. 80/2005, il procedimento possessorio è strutturato in modo unitario ed è retto dal ricorso introduttivo iniziale, con la conseguenza che il giudizio di merito, ancorché eventualizzato, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria e presuppone, a tale fine, il tempestivo deposito dell'istanza di fissazione, avente natura endoprocessuale, a cura di almeno una delle parti del giudizio che si assume interessata, dell'apposita udienza ex art. 183 c.p.c., ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., sulla cui scorta ne consegue che, allo scopo della prosecuzione del giudizio per il merito, le parti, già ritualmente costituite nella fase a cognizione sommaria, non devono necessariamente conferire, con riferimento a tale istanza di prosecuzione, una nuova procura ai difensori già nominati, spiegando efficacia la procura già rilasciata con riguardo al ricorso introduttivo ed alla comparsa di risposta della precedente fase (Celeste 2021, 197), che deve intendersi riferita, quando non ponga esclusivamente richiamo alla sola fase interdittale a cognizione sommaria, all'intero giudizio possessorio. Al riguardo, si è quindi evidenziato che la domanda possessoria, a differenza di quella cautelare, deve essere proposta con un ricorso idoneo a sorreggere entrambe le fasi, la prima necessaria e la seconda soltanto eventuale, del procedimento possessorio (Picardi 2008, 646), dovendo l'atto introduttivo del giudizio possessorio già contenere tutte le domande di merito (Petrillo 2007, 316). A carico del ricorrente deve allora ritenersi sussistente un onere di completezza delle proprie domande sin dal deposito del ricorso introduttivo della fase sommaria (Menghini 2006, 101). Conseguentemente, dovendosi tenere conto anche delle esigenze di tutela della parte resistente, si ritiene che il giudice, a seguito della presentazione dell'istanza di prosecuzione del merito possessorio, dovrebbe assegnare ad entrambe le parti i termini per il deposito delle memorie integrative, e, quindi, fissare l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (Luiso, Sassani, 238; sul tema v. anche Giordano 2008, 3269). Pertanto, la procura alle liti per promuovere il giudizio cautelare deve essere formulata in termini tali da comprendere anche il conferimento del potere di dare ingresso al giudizio di merito possessorio, compreso il potere negoziale di transigere e conciliare la controversia (Cass. I, n. 20047/2011). Il procedimento di nunciazione, nel regime antecedente all'istituzione del giudice unico di primo grado, è caratterizzato da due fasi distinte, l'una cautelare e l'altra di merito, del medesimo giudizio, sicché nella seconda di esse, anche ove si svolga innanzi ad un giudice diverso per ragioni di competenza per valore, non occorre una nuova domanda, rimanendo sufficiente, valida ed efficacia quella iniziale (Cass. II, n.4686/2017). Nel regime processuale anteriore all'intervenuta novella di cui alla l. n. 80/2005, malgrado il processo possessorio avesse una struttura bifasica, la prima a cognizione sommaria, e la seconda sul merito a cognizione piena, si riteneva del tutto legittima la possibilità che il giudice competente unificasse le due fasi e le definisse con sentenza, come nel caso in cui il giudice abbia univocamente adottato un provvedimento decisorio avente natura sostanziale di sentenza, avendo statuito definitivamente nel merito, all'esito del giudizio di prima istanza, sulle richieste delle parti, regolando anche le spese giudiziali (Cass. II, n.6236/2018). Il procedimento possessorio, così come regolato dall'art. 703 c.p.c., nel testo conseguente alle modifiche apportate dalla l. n. 353/1990, ma anteriore alle innovazioni introdotte dal d.l. n. 35/2005, resta strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso introduttivo: la prima, a cognizione sommaria, destinata a concludersi con il provvedimento di concessione o di diniego della tutela interdittale, emesso in forma di ordinanza reclamabile che deve necessariamente contenere anche la fissazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., dell'udienza per la disamina del merito possessorio, e la seconda a cognizione piena, destinata a concludersi con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione. Ciò significa, per un verso, che il ricorso proposto a tutela del possesso è idoneo ad introdurre sia la fase sommaria, che la fase di merito, collegate l'una all'altra dalla fissazione, con il provvedimento interdittale, dell'udienza di trattazione e, per altro verso, che, in tale udienza, l'attore, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal citato d.l. n. 35/2005, può proporre solo le domande che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto (Cass. II, n.5154/2019). Una volta conclusasi la fase sommaria, il cui rito è improntato al processo cautelare, il giudizio di merito, ancorché eventuale, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria. Da ciò consegue che non sono previsti diversi atti introduttivi di due fasi autonome del giudizio possessorio, posto che questo è retto soltanto dal ricorso introduttivo iniziale exartt. 669-bis e 703 c.p.c. (App. Milano 1° ottobre 2021). In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza successiva all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti (Cass. II, n.21491/2018). L'azione di merito nel giudizio possessorio, dopo la fase interinale, è rimessa alla facoltà delle parti, e può essere introdotta su richiesta di una delle parti senza che abbia rilievo il rigetto o l'accoglimento della domanda, non potendo applicarsi a tale giudizio la particolare disciplina relativa alla introduzione del giudizio di merito nel procedimento cautelare uniforme. L'istanza di prosecuzione, tuttavia, deve essere effettuata nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (App. Catanzaro 21 febbraio 2019). La forma dell'azione possessoria è quella del ricorso, ma non è richiesta a pena di nullità, per cui si ritiene che il giudizio può instaurarsi anche con l'atto di citazione, restando però in tale ipotesi preclusa al giudice la possibilità di concedere provvedimenti inaudita altera parte (Celeste 2021, 200). Nessuna efficacia qualificante dell'azione può essere riconosciuta alla forma dell'atto introduttivo con atto di citazione, anziché il ricorso prescritto dall'art. 669-bis c.p.c. perché l'adozione della forma del ricorso per la proposizione dell'azione possessoria non è prescritta sotto comminatoria di nullità, con la conseguenza che l'azione stessa è ammissibile anche se proposta con citazione. In tale ultima ipotesi, secondo il costante orientamento di legittimità, resta soltanto esclusa la possibilità di emanazione dei provvedimenti interinali urgenti che, nella prima fase del procedimento, il giudice può emettere anche inaudita altera parte (Cass. II, n.1122/1988). È dunque ammissibile l'introduzione di un giudizio di manutenzione del possesso con atto di citazione, purché dal contenuto dell'atto possa desumersi la natura possessoria dell'azione esercitata sulla scorta dell'esame condotto su petitum e causa petendi (Pret. Bologna 16 marzo 1995). L'attuale testo dell'art. 703, comma 1, c.p.c. a seguito della riforma attuata dalla l. n. 80/2005, dispone che le azioni di reintegrazione e di manutenzione nel possesso, si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'art. 21 c.p.c., mentre, al comma 2, prevede che il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis ss. c.p.c. in quanto compatibili. La clausola di compatibilità prevista nell'art. 703, comma 2, c.p.c., circa il rinvio alle norme del procedimento cautelare uniforme delle azioni nunciatorie, inquadrate dal legislatore del 1990 nell'ambito generale dei procedimenti cautelari (Celeste 2010, 69), comporta la tendenziale applicazione oltre che degli artt. 669-novies, comma 3 e 669-terdecies c.p.c., espressamente richiamati, anche degli artt. 669-ter comma 4 669-sexies, 669-septies, 669-undecies, e 669-duodecies c.p.c. (Celeste 2010, 18). Tuttavia, si è sostenuto che i procedimenti possessori non appartengono in senso stretto alla categoria dei procedimenti cautelari, perché la tutela di quest'ultimi riguarda i «diritti soggettivi», essendo funzionale a neutralizzare un pregiudizio che il diritto controverso subirebbe se il suo titolare agisse nelle forme della cognizione ordinaria, mentre quella possessoria attiene invece ad uno «stato di fatto» già esistente, di cui tende a determinarne un assetto attraverso la realizzazione concreta della finalità espressamente e tassativamente individuata attraverso l'azione tipica concretamente esercitata ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c., a prescindere da un'eventuale rapporto con il giudizio di merito (Basilico 2016, 1), come del resto dimostra la modifica di maggiore rilievo assunta con la riforma del 2005, nella riformulazione dell'art. 703, comma 4, c.p.c. laddove prevede che se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda di cui al comma 3 della stessa norma citata, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che invece caratterizza i procedimenti cautelari per effetto della loro strumentalità, anche a seguito dell'attenuazione del vincolo con l'entrata in vigore della l. n. 80/2005. Ciò comporta che, in caso di mancato prosieguo per la cognizione piena della vicenda avanti al Tribunale dinanzi al quale sono divenute proponibili le azioni di nunciazione, a seguito dell'entrata in vigore del giudice unico di primo grado nel 1999 per effetto dell'abrogazione dell'art. 8, comma 2, n. 1), c.p.c. da parte dell'art. 49 del d.lgs. n. 51/1998, l'ordinanza rimane quindi la statuizione definitiva sulla vicenda possessoria, senza, però, acquisire efficacia di giudicato (Cass. II, n.19720/2016). Inoltre, rispetto al cautelare «anticipatorio» esiste una differenza fondamentale: e, cioè, che, nel procedimento possessorio, la domanda di merito è già proposta con il ricorso iniziale, e dunque i provvedimenti interdittali si differenziano dai procedimenti cautelari in senso stretto perché rispetto a quest'ultimi non possono essere pronunciati ante causam. Le regole del procedimento cautelare uniforme trovano dunque applicazione quando gli artt. 703 e ss. c.p.c. non prevedono forme ad hoc, come del resto prescrive anche l'art. 669-quaterdecies c.p.c. il quale a sua volta, nello stabilire l'ambito di applicazione delle disposizioni previste dagli artt. 669-bis ss. c.p.c. agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, ne circoscrive espressamente l'estensione nei limiti della compatibilità, ragione per cui la particolare disciplina relativa al procedimento cautelare uniforme non trova ingresso nell'introduzione del giudizio di merito (App. Catanzaro 21 febbraio 2019). La proposizione dell'azione cautelare nel codice del consumoL'art. 37 del d.lgs. n. 206/2005 – il c.d. Codice del consumo – disciplina l'azione inibitoria affermando che le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'art. 137, le associazioni rappresentative dei professionisti, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo. L'art. 37, comma 2, del citato d.lgs. n. 206/2005 prevede che l'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli artt. 669-bis ss. c.p.c. In considerazione del richiamo alle norme del codice di procedura civile, si desume pacificamente che l'inibitoria cautelare in materia consumeristica richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, e, ciò nonostante, in ordine a quest'ultimo aspetto dell'istanza formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669-bis c.p.c. appare evidente come la formula adottata dal legislatore nella stessa materia qui considerata, è sicuramente più ampia e meno stringente per quanto riguarda il pregiudizio imminente e irreparabile» di cui all'art. 700 c.p.c. Ciò in quanto mentre la formula utilizzata nel procedimento d'urgenza contemplato in particolare dall'art. 700 c.p.c. l'instaurazione del procedimento cautelare è considerato quale extrema ratio, la tutela del consumatore – al fine di ribilanciare il difetto informativo e di potere contrattuale, e di rispettare il principio di effettività della tutela desumibile dall'art. 47 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, e, dunque nell'ottica di garantire un elevato livello di tutela – può invece essere normalmente e idealmente tutelata cautelativamente in via d'urgenza (Trib. Milano 3 novembre 2020). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 206/2005, la parte è legittimata ad agire, anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c., a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti (Trib. Torino 29 giugno2020; Cass. III, n.7744/2020), e nella fase cautelare il giudice può concedere misure idonee a correggere o eliminare gli effetti pregiudizievoli delle violazioni dei diritti dei consumatori (Trib. Milano 21 dicembre 2009), ragione per cui, al fine di eliminare o correggere gli effetti delle violazioni accertate, può imporre, in sede cautelare, l'eliminazione delle conseguenze negative determinate dalla condotta del professionista, attraverso la restituzione di somme, indebitamente percepite, in favore dei singoli consumatori (Trib. Roma 30 aprile 2008), tenendo però conto che l'azione inibitoria, promossa in sede cautelare non è subordinata alla verifica dell'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio lamentato, perché data la natura patrimoniale degli interessi in gioco, e, quindi, la circostanza che la loro lesione non è mai irreparabile, il relativo esame attiene alla sola ricorrenza dei giusti motivi di urgenza (Trib. Rimini 17 febbraio 2016), atteso che il periculum in mora si configura diversamente che nelle controversie individuali (Trib. Roma 23 maggio 2008). Del resto, come significativamente osservato in relazione ad una diversa controversia oggetto di ricorso d'urgenza proposto exartt. 669-bis e 700 c.p.c. a margine dell'intervenuta duplice risoluzione di contratti sub locazione e di leasing immobiliare intervenuti in precedenza tra le parti, è pur sempre vero che ove l'abuso non venga fatto cessare, il danno provocato – anche qualora di natura squisitamente patrimoniale sarà normalmente risarcibile, ma il risarcimento a posteriori non può essere considerato un rimedio perfettamente equivalente rispetto alla possibilità di evitare a priori che il danno si realizzi, ragione per cui l'irreparabilità consiste nella futura impossibilità di impedire che il danno si verifichi, risultato che, invece, può essere ottenuto solo con una tempestiva ed adeguata misura cautelare di tipo anticipatorio (Trib. Udine 16 aprile2019, confermata in sede di reclamo, inedita, in cui si è precisato che proprio nella necessità di ottenere un provvedimento d'urgenza quale unico strumento idoneo ad evitare di subire il danno connesso al protrarsi di un comportamento pacificamente contra legem si ravvisa quella irreparabilità che è richiesta per l'emissione di un provvedimento d'urgenza, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione in ordine alla risarcibilità pecuniaria o meno del danno una volta che esso si sia verificato). Su tale questione, tornano utili le acute riflessioni di Calamandrei 1936, 12, il quale ha osservato che anche quando nel campo dei rapporti sostanziali la lesione del diritto è già avvenuta e il provvedimento definitivo non può avere ormai altro scopo che quello reintegrativo, il provvedimento cautelare ha in se stesso scopo preventivo di fronte a quell'aggravamento del danno che, in aggiunta a quello prodotto dal torto, potrebbe derivare dall'inevitabile prolungarsi del processo ordinario. Deve pertanto individuarsi il significato della locuzione «giusti motivi di urgenza». In base ad un orientamento di merito, la stessa non presuppone l'esistenza di un pregiudizio irreparabile, trattandosi di formulazione evidentemente più ampia e meno preclusiva rispetto a quella dettata in materia di provvedimenti d'urgenza, e, dunque, con l'azione cautelare esperibile ex art. 37 del Codice del consumo, potrebbe essere tutelata una situazione di ritardo che potrebbe importare un pregiudizio non irreparabile, considerando però che un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale deve comunque sussistere e deve inoltre rivestire un'entità tale da renderne necessaria la trattazione in via d'urgenza (Trib. Rimini 17 febbraio 2016, cit.), poiché non vi può essere tutela, al contrario, per i pregiudizi bagatellari, essendo difficile ricondurre tale ultima tipologia di danno alla nozione dei «giusti motivi di urgenza», i quali neppure possono essere ravvisati nella «potenziale reiterabilità della lesione», che deriverebbe dall'inserimento delle clausole avversate all'interno di contratti di durata, per loro natura destinati a produrre i loro effetti nel tempo (Trib. Rimini 17 febbraio 2016, cit.). In buona sostanza, per la proponibilità dell'azione inibitoria prevista dall'art. 37 del codice del consumo, che rappresenta una azione di carattere preventivo, il legislatore richiede la presenza dei «giusti motivi di urgenza», allo scopo di rendere facilmente assolvibile l'onere probatorio, sottraendolo dal più rigido presupposto del «pregiudizio imminente e irreparabile» richiesto invece dall'art. 700 c.p.c., ma ciò non esonera il giudicante dal dovere valutare, anche se sommariamente, la parvenza di fondatezza nel diritto riassumibile nel fumus boni iuris, e della sussistenza del periculum in mora (Trib. Latina 13 luglio2006). Ciò trova del resto conferma nella stessa normativa europea, dalla quale si evince il principio che la tutela cautelare è necessaria solo nel caso in cui l'effettività della stessa protezione non sia erogabile tempestivamente con il giudizio ordinario. In buona sostanza, al fine di stabilire quando l'effettività possa essere soddisfatta solo con il ricorso alla tutela cautelare prevista dall'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 206/2005, è necessario valutare i caratteri del diritto in relazione al quale è posta in essere, proprio perché l'ordinamento non si limita a richiamare l'urgenza – che comunque deve essere obiettiva – ma richiede che i motivi di urgenza siano anche «giusti», espressione questa che deve essere opportunamente valorizzata sotto il profilo ermeneutico, laddove si consideri, come già detto, che la valutazione dei giusti motivi di urgenza in materia consumeristica non può prescindere dall'accertamento congiunto dei due requisiti richiesti dal procedimento cautelare uniforme per l'emissione di misure cautelari di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c., e cioè il fumus boni iuris ed il periculum in mora, non essendo ammissibile una tutela generalizzata (Trib. Torino 5 agosto2015). Inoltre, poichénell'inibitoria di cui trattasi, trovano applicazione tutte le norme regolatrici del procedimento cautelare uniforme, ciò comporta che il relativo provvedimento emesso in sede di reclamo – la cui proposizione va fatta dinanzi al collegio del tribunale competente, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. e non alla corte d'appello – avverso il diniego della tutela inibitoria richiesta in via d'urgenza all'esito di un procedimento cautelare, che pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere l'autorità propria del «giudicato», non sarà ricorribile per cassazione (Cass. II, n.15825/2014). La sospensione in via cautelare della delibera assembleare di esclusione del socio dalla compagine socialeA seguito della riforma del procedimento cautelare uniforme attuata dalla l. n. 353/1990, alla quale si deve l'introduzione di regole unitarie per tutti i procedimenti cautelari e con essa dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. che prevede l'applicazione delle norme sul procedimento cautelare uniforme in quanto compatibili ad altri provvedimenti cautelari previsti anche dal codice civile, tra quest'ultimi rientra il provvedimento di sospensione della delibera societaria di cui all'art. 2287 c.c., attesa la sua natura cautelare la quale può definirsi come pacifica, in quanto destinato ad anticipare gli effetti della decisione di merito in presenza di gravi motivi, individuati tradizionalmente nell'apparente fondatezza della domanda e nel periculum in mora (Trib. Torre Annunziata 26 settembre2002;Trib. Reggio Emilia 22 maggio1996). Il ricorso cautelare proposto ex art. 669-bis e 700 c.p.c. avverso la delibera di esclusione del socio dalla società antecedentemente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione, risulta ammissibile laddove esista l'urgenza di provvedere, rappresentata dal periculum riferito alla permanenza medio tempore dell'efficacia della delibera di esclusione opposta, di per sé idonea ad alterare gli equilibri sociali con la conseguente difficile riparabilità ex post, sì che la richiesta sospensione si appalesi come un rimedio necessario ad assicurare la valenza ex tunc della futura pronuncia di merito, nei confronti della società, legittimata passiva rispetto alla suddetta richiesta cautelare (Trib. Milano 8 aprile 2016). La questione semmai è un'altra, ovvero quella di stabilire la particolare natura cautelare del provvedimento di cui si discorre, laddove si consideri che nell'ambito dei provvedimenti cautelari si distinguono quelli che si caratterizzano perché fanno operare in via provvisoria ed anticipata gli effetti dell'emananda decisione di merito e che, in quanto tali, assumono natura anticipatoria, assicurando un risultato pratico analogo a quello che deriverà dalla pronuncia finale, dai provvedimenti che, invece, mirano a conservare integro uno stato di fatto, in attesa ed allo scopo che, su di esso, la decisione conclusiva del giudizio possa, in futuro, esercitare i suoi effetti ai quali, dunque, è sostanzialmente estraneo un contenuto anticipatorio (Cagliari, 4). In conseguenza di quanto detto innanzi, alla sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio va riconosciuta natura meramente conservativa, finalizzata a evitare che la durata del giudizio di annullamento possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso, ovvero a consentire, in tale senso, il ripristino provvisorio del rapporto societario (con il conseguente diritto di percepire gli utili e di partecipare all'amministrazione e alla gestione della società) per il caso in cui, al termine del processo, venga affermato il diritto di essere reintegrato nella compagine sociale (Cagliari, 4). Tuttavia, varie pronunce di merito, sia con riferimento alle società di persone, sia con riferimento alle società cooperative o di capitali hanno espressamente escluso l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., sussistendo il rimedio tipico previsto dal codice (Trib. Avezzano 18 giugno2004; Trib. Verona 25 settembre1995; Trib. Catania 23 marzo1995; Trib. Velletri 26 gennaio1994; Trib. Bologna 24 dicembre1986; contra, sull'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. si sono pronunciati Trib. Enna 16 dicembre 2008;Trib. Verona 1° agosto1996; Trib. Salerno 22 dicembre 1994, argomentando che il rimedio d'urgenza offre una maggiore ampiezza di tutela, che prescinde dall'instaurazione del giudizio di merito). Ciò premesso, quid iuris circa la natura «conservativa» o «anticipatoria» del provvedimento cautelare di sospensione della deliberazione assembleare di esclusione di un socio dalla compagine sociale? Il provvedimento di sospensione invocato, indubbiamente, ha natura cautelare, in quanto funzionale a conseguire anticipatamente parte degli effetti dell'azione di nullità di cui all'art. 2378 c.c., onde evitare che il tempo necessario alla decisione, con autorità di giudicato, in ordine alla proposta impugnazione possa vanificare gli effetti pratici cui l'azione è preordinata (Trib. Roma 3 agosto 2016). Al riguardo, va precisato che le disposizioni relative al procedimento cautelare ante causam in tanto possono trovare applicazione ai provvedimenti di natura cautelare previsti da disposizioni contenute nel codice civile in quanto le prime siano compatibili con tali provvedimenti, come prescritto dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. atteso che nel rapporto fra le disposizioni contenute nell'art. 669-ter c.p.c. in tema di competenza cautelare anteriore alla causa di merito, e nell'art. 2378, comma 3, c.c., le seconde prevalgono sulle prime, ragione per cui l'istanza di sospensione presuppone la sussistenza fra le parti di un giudizio di merito per la dichiarazione di nullità ovvero di annullamento della delibera societaria impugnata. Lo scopo della cautela è quello di assicurare che il diritto soggettivo da fare valere in via ordinaria non resti medio tempore pregiudicato da fatti od atti ostativi, in tale modo evitando che la futura sentenza possa in concreto risultare inutile, ed in tale ottica, l'ordinamento senz'altro permette, attraverso un giudizio di tipo prognostico improntato ad un criterio di verosimiglianza, di evitare il periculum derivante da un pregiudizio imminente ed irreparabile, consentendo allo stesso tempo una anticipazione del probabile esito della lite (Malatesta, 5). Come si è detto, nell'ambito dei provvedimenti cautelari, d'altra parte, si distinguono quelli che si caratterizzano perché fanno operare in via provvisoria ed anticipata gli effetti dell'emananda decisione di merito e che, in quanto tali, assumono quindi natura anticipatoria, assicurando un risultato pratico analogo a quello che deriverà dalla pronuncia finale, dai provvedimenti che, invece, mirano a conservare integro uno stato di fatto, in attesa ed allo scopo che, su di esso, la decisione conclusiva del giudizio possa, in futuro, esercitare i suoi effetti, ai quali, dunque, è sostanzialmente estraneo un contenuto anticipatorio (Cagliari, 4). Premesso che, il ricorso d'urgenza è uno strumento cautelare residuale rispetto a quello proponibile ex art. 2378 c.c. previsto per le delibere societarie (Trib. Venezia 11 giugno2015), secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta in via cautelare, ha natura conservativa, mirando ad evitare – attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che impedisca che i diritti del socio vengano ad essere definitivamente compromessi, non percependo eventuali utili, né potendo influire, ove si tratti di società di persone, sulla sua amministrazione e gestione – che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso. Ne consegue che, ove il giudizio di merito concernente l'impugnazione di quella delibera si estingua, il provvedimento predetto perde la sua efficacia (Cass. I, n. 10986/2021). Tale orientamento, muovendo dalla natura certamente costitutiva della sentenza di annullamento di una delibera assembleare, afferma dunque che la richiesta cautelare di sospensione degli effetti di una delibera assembleare non può qualificarsi come anticipatoria, essendo semplicemente preordinata ad evitare che l'esecuzione dell'atto impugnato determini modificazioni di fatto o di diritto non più compitamente eliminabili o rimediabili ex post. In precedenza, la stessa problematica era stata già affrontata dal giudice di legittimità, avendo statuito che la tutela cautelare dei diritti fatti valere in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo, si può concretare in una misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto, potendo risolversi nell'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, od a quella costitutiva d'un determinato effetto giuridico (Cass. I, n. 24939/2019). La Cassazione, nel ribadire tale affermazione, ha preso le mosse dal rilievo che, con la riforma delle norme in tema di provvedimenti cautelari, come efficacemente rilevato in dottrina, è divenuta cruciale la distinzione tra misure cautelari di carattere anticipatorio e di natura conservativa. In particolare, muovendo da tale premessa, la tutela cautelare potrà considerarsi anticipatoria ai fini dell'art. 669-octies c.p.c. quando assicuri un risultato pratico analogo a quello della pronuncia finale. Nella prospettiva dell'anticipazione del risultato pratico della domanda, si è quindi ritenuto che i provvedimenti che sospendano l'esecuzione di delibere assunte a seconda delle varie ipotesi, dall'assemblea di una associazione, dai partecipanti ad una comunione, dall'assemblea di un condominio, dai componenti di una società di persone che intendano escludere un socio presentino carattere anticipatorio. Ciò non senza considerare che il provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'atto realizza, di norma, gli effetti pratici, ovvero lo scopo a cui è volto l'annullamento o la declaratoria di nullità, ragione per cui non sembrerebbe dubbio che alla sospensiva debba riconoscersi natura anticipatoria. Nell'àmbito del medesimo orientamento, secondo altra impostazione dovrebbe ritenersi anticipatorio quel provvedimento cautelare che prevede, a carico della controparte, quegli stessi doveri di fare o di astenersi che ad essa saranno imposti dalla sentenza di merito, mentre, al contrario, partendo dal differente presupposto della non condivisibilità di una impostazione che faccia riferimento al risultato «pratico» conseguito dalla misura cautelare, potrebbe invece rilevarsi che, pur essendo indubbia l'idoneità della misura sospensiva ad «appagare» i condomini od i soci impugnanti, la sospensione degli effetti di una deliberazione condominiale od assembleare non può qualificarsi come anticipatoria, essendo semplicemente preordinata ad evitare che l'esecuzione dell'atto impugnato determini modificazioni di fatto o diritto non più compiutamente eliminabili o rimediabili ex post. Conseguentemente, si è osservato che la sospensione della delibera assembleare è un provvedimento che non può anticipare gli effetti tipici della decisione di merito, atteso che questa è una sentenza costitutiva di annullamento ex art. 2908 c.c. In altri termini, quello che si può anticipare – in via cautelare – sono solo gli effetti meramente dipendenti dall'effetto costituivo, ossia in qualche modo autonomi rispetto allo stesso, non gli effetti che sono diretta conseguenza dell'effetto costitutivo. Pertanto, è possibile affermare che il bisogno di tutela urgente riguarda non tanto la salvaguardia o l'anticipazione del provvedimento costitutivo in sé e per sé considerato, bensìl'adozione di una cautela con riferimento alla statuizione consequenziale alla pronuncia costitutiva. In buona sostanza, deve allora ritenersi che esigenze sistematiche connesse al nesso di strumentalità che caratterizza tutti i provvedimenti cautelari, compresi quelli anticipatori sebbene in maniera attenuata, postulino che alla sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio sia da ascrivere la mera finalità di evitare che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del medesimo socio, qualora, all'esito del giudizio, egli venga confermato tale, consentendo un ripristino provvisorio del rapporto societario ed evitando che la posizione di socio venga ad essere definitivamente compromessa, non solo non percependo gli utili, ma anche e soprattutto non potendo influire sull'amministrazione e gestione della società. Infatti, adottando l'interpretazione estensiva che riconosce natura anticipatoria ai provvedimenti che attribuiscano subito anche solo il «risultato pratico» del provvedimento di merito, la strumentalità attenuata finirebbe per diventare la regola, valevole per la quasi totalità dei provvedimenti cautelari, previsti dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, mentre la strumentalità piena, propria dei provvedimenti conservativi, si ridurrebbe ad una sorta di eccezione, caratterizzando sostanzialmente solo le misure riconducibili allo schema del sequestro. La sospensione dell'esecutività delle delibere condominialiAl provvedimento di sospensione dell'esecutività di una delibera condominiale adottato nell'impugnativa proposta ex art. 1137 c.c. è applicabile, in quanto compatibile per effetto dell'art. 669-quaterdecies c.p.c., il procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. avendo natura cautelare (Trib. Nola 28 dicembre1994). Del resto, ciò si evince dal rinvio in «blocco» contenuto nello stesso art. 1137, comma 4, c.c. – con la sola eccezione dell'art. 669-octies c.p.c. – alle previsioni sul procedimento cautelare uniforme, tra cui spiccano in particolare la competenza esclusiva del tribunale in composizione monocratica e la correlata esclusione del giudice onorario, in primis, il giudice di pace, dall'autorità deputata alla cognizione della richiesta di sospensione dell'esecutorietà della delibera condominiale (così Celeste 2015, 77; Amendolagine 2021, 5, rileva che l'attuale testo dell'art. 1137, comma 4, c.c. non lascia spazio ad equivoci di sorta, nel ritenere la natura cautelare dell'istanza di sospensione dell'esecutività della delibera condominiale). Il provvedimento di sospensione dell'esecutività di delibere condominiali proprio perché postula l'applicabilità, in quanto compatibile, del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c.ha natura cautelare, e come tale, richiede l'accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora (Trib. Latina 16 maggio2019; in precedenza, nel senso dell'applicabilità degli artt. 669-bis ss. c.p.c. sul procedimento cautelare uniforme anche al provvedimento di sospensione dell'esecutività delle delibere condominiali, attesa la natura cautelare dello stesso v. Trib. Padova 11 luglio2003;Trib. Nola 28 dicembre1994). Infatti, come affermato da Trib. Pavia 3 ottobre 2008, la funzione della sospensione è proprio quella di preservare lo stato di fatto e di diritto fino alla pronuncia di merito che deciderà della legittimità della delibera impugnata, garantendo al ricorrente la tutela dei propri diritti onde evitare che il tempo necessario alla conclusione del giudizio di primo grado possa recare allo stesso danno. Contra Trib. Arezzo 3 febbraio 2011 che, aderendo all'orientamento minoritario secondo cui non rientra né fra i provvedimenti reclamabili exartt. 669-terdecies c.p.c. né fra quelli di natura cautelare ai sensi dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. (Trib. Napoli 3 febbraio1993;Trib. Roma 21 ottobre1993) il provvedimento di sospensione della delibera assembleare condominiale, atteso che avendo il legislatore previsto specifiche ipotesi di reclamabilità dei provvedimenti di sospensione – ad esempio per quelli resi in materia di opposizioni esecutive – lascerebbe intendere che la sospensione dell'efficacia dell'anzidetto provvedimento non ha di per sé, natura propriamente cautelare. In dottrina, sulla natura cautelare del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della delibera condominiale assunto ex art. 1137, comma 2, c.c., v. Giordano 2008, 425. Il tema riguardante la natura cautelare del provvedimento in parola, è stato discusso nella giurisprudenza di merito già prima della modifica della norma anzidetta, attuata con la l. n. 220/2012 di riforma del condominio, atteso che mentre alcuni giudici di merito avevano aderito alla tesi della natura cautelare già prima che intervenisse la modifica dell'art. 1137 c.c., tanto da chiarire che, ai fini del rigetto dell'istanza di sospensione assumeva carattere assorbente il rilievo della carenza del requisito del periculum in mora, secondo altri, espressione di un orientamento minoritario nella giurisprudenza di merito, andava invece escluso che un provvedimento di sospensione, che non fosse espressamente adottato in via d'urgenza potesse avere natura cautelare (Trib. Arezzo 3 febbraio 2011;Trib. Roma 21 ottobre1993; nello stesso senso Trib. Torino 9 marzo 2012, aveva statuito che la sospensione dell'esecuzione della delibera ex art. 1137, comma 2, c.c. non aveva natura cautelare per gli effetti di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c., ai fini dell'applicabilità delle norme dettate dal libro IV, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, dedicata ai procedimenti cautelari in generale). In particolare, secondo un orientamento di merito quello concretizzato dalla sospensiva ex art. 1137 c.c. non sarebbe per definizione, un provvedimento cautelare ante causam, costituendo esso piuttosto un'ipotesi di necessitata presentazione congiunta di domanda cautelare e di merito posto che, l'istanza di sospensione dell'esecuzione delle delibere assembleari condominiali come di quella societarie deve proporsi o con lo stesso ricorso o atto di citazione di impugnazione della delibera di cui si chiede la sospensiva oppure nel corso del giudizio di merito, mentre non è mai proponibile in via anteriore alla causa, secondo il disposto dell'art. 669-ter c.p.c., per essere la previa impugnativa un'indefettibile presupposto logico-giuridico della sospensione (Trib. Salerno 14 gennaio2011;Trib. Nocera Inferiore 12 giugno2000;Trib. Reggio Calabria 9 maggio1994). La questione è stata risolta dal legislatore con l'entrata in vigore dell'attuale testo riformato dalla l. n. 220/2012 dell'art. 1137, comma 4, c.c., laddove ora espressamente dispone che, per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'art. 669-octies comma 6 c.p.c., il quale, richiede quindi l'accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora, stante l'applicabilità, in quanto compatibile, della disciplina sul procedimento cautelare uniforme della domanda di sospensione proposta ex art. 669-bis c.p.c., (Trib. Monza 1° febbraio 2021; Trib. Latina 16 maggio2019; Trib. Ascoli Piceno 29 dicembre 2015; Trib. Venezia 18 marzo 2014, che nel giudizio di reclamo proposto avverso il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della delibera condominiale, riguardo alla ricorrenza e valutazione del periculum ha affermato l'applicabilità dell'art. 2378, comma 4, c.c. in tema di società, sulla cui scorta, ai fini della tutela cautelare, è sufficiente accertare, all'esito di una valutazione comparativa, che il pregiudizio patito dal condòmino ricorrente in caso di mancata sospensione della delibera condominiale risulterebbe maggiore di quello subito dal condominio in caso di sospensione della stessa). Pertanto, secondo tale impostazione, ricorrerebbero le condizioni per la concessione della tutela invocata in presenza di un danno ingiusto purché di intensità tale da sopravanzare le opposte ragioni del condominio alla conservazione dell'efficacia della delibera. Più precisamente, maggiore sarà l'incidenza della sospensione sulla gestione della cosa comune, tanto più grave dovrà essere il pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Al contrario, laddove invece la sospensiva non dovesse in alcun modo compromettere la predetta gestione, la cautela potrebbe essere concessa sulla scorta di un qualsiasi pregiudizio, anche di natura patrimoniale purché «ingiusto». Su tale punto, v. anche Trib. Roma 6 aprile 2006, che ha statuito che occorrerà pertanto comparare, da una parte, il danno che subirebbe il condòmino per effetto dell'esecuzione della delibera assembleare impugnata, e, dall'altra, il danno che subirebbe il condominio per effetto della sospensiva della stessa delibera, sicché la sospensiva potrà essere concessa solo quando il pregiudizio derivante al primo sia più grave di quello derivante al secondo; Trib. Salerno 30 marzo 2011;Trib. Modena 10 febbraio2009; Trib. Pavia 3 ottobre 2008, che ha ritenuto ammissibile la proponibilità del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che statuisce sulla sospensione della delibera condominiale; In senso conforme, con particolare riferimento all'ammissibilità del reclamo disciplinato dall'art. 669-terdecies c.p.c. v. anche Trib. Roma 20 luglio 2012, secondo cui la sospensione della delibera di un'assemblea di condominio rientra nel novero dei procedimenti cautelari, tanto che ne è pacificamente riconosciuta la reclamabilità mediante la procedura di cui all'art. 669-terdecies c.p.c.; Trib. Isernia 9 luglio 2008. Sempre sulla natura cautelare della richiesta di sospensione di delibera assembleare v. inoltre Trib. Bergamo 23 agosto2013;Trib. Modena 4 giugno2008;Trib. Torino, 5 giugno2006;Trib. Ariano Irpino 30 novembre2005; Trib. Trani 24 gennaio 2005;Trib. Napoli 3 maggio2005, secondo cui il provvedimento di sospensione delle delibere condominiali nulle o annullabili, pur costituendo una misura cautelare, prescinde dall'accertamento del periculum in mora, richiedendo la legge solo il riscontro della contrarietà della delibera alla legge od al regolamento condominiale; Trib. Milano 11 novembre2003;Trib. Verbania 23 gennaio1995;Trib. Nola 28 dicembre1994;Trib. Napoli 16 febbraio1993; Trib. Lecce 4 settembre 1991. Conseguentemente, stante la natura anzidetta dell'inibitoria prevista dall'art. 1137, comma 4, c.c. in tale fase – cautelare – non opera la condizione di procedibilità enunciata dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato d.lgs. n. 28/2010 lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Tuttavia, con riferimento alla fase di merito costituita dall'impugnazione della delibera che, necessariamente deve seguire alla chiusura della fase cautelare, l'orientamento della giurisprudenza conviene sia sul fatto che il termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a fare data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo (App. Salerno 27 luglio 2020), ed altresì sull'interpretazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28/2010 nel senso che al fine precipuo di impedire la decadenza riguardo all'impugnazione della deliberazione condominiale non rileva la data di deposito della domanda di mediazione bensì quella in cui tale domanda viene comunicata all'altra parte (Trib. Terni 22 settembre 2021; App. Milano 27 gennaio 2020; Trib. Roma 4 giugno 2019; Cass. II, n.2273/2019). A confermare la natura cautelare della richiesta di concessione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività di una delibera condominiale sovviene la duplice considerazione che l'emanando provvedimento ex art. 1137 c.c.possiede le caratteristiche proprie della tutela cautelare riferite alla provvisorietà e strumentalità di quest'ultima, essendo la sospensione di cui si discorre destinata ad essere sostituita dalla decisione finale nel giudizio di impugnativa contestualmente promosso dinanzi al tribunale in composizione monocratica, rispetto alla quale, ha la funzione di assolvere alla stessa finalità cui normalmente tende la concessione di un qualunque provvedimento cautelare disciplinato dal codice di rito (Ciccimarra, 5; in tale senso, più specificamente, v. Celeste 2015, 77, laddove osserva che il provvedimento reso ex art. 1137 c.c. ha carattere strumentale e servente rispetto a quello di impugnazione della deliberazione condominiale). La funzione della sospensione, infatti, è proprio quella di preservare lo stato di fatto e di diritto fino alla pronuncia di merito che deciderà della legittimità della delibera assembleare impugnata, garantendo al ricorrente la tutela dei propri diritti onde evitare che il tempo necessario alla conclusione del giudizio di primo grado possa recare allo stesso danno. Ciò trova conferma nel fatto che se la domanda di impugnativa è accolta e la deliberazione annullata, la sospensiva precedentemente disposta nel sub-procedimento cautelare resta assorbita dalla pronuncia maggiore, mentre se viene rigettata l'impugnazione proposta con la domanda principale in relazione alla quale era stato concesso il provvedimento cautelare, quest'ultimo rimane caducato (Celeste 2015, 77). Quid iuris in ordine alla modalità di proposizione dell'istanza cautelare volta a chiedere la sospensione della delibera condominiale? Al riguardo, si ripropone la questione concernente la possibilità che la domanda cautelare venga introdotta con ricorso, come del resto prevede espressamente l'art. 669-bis c.p.c. a cui pure rimanda l'art. 1137 c.c. ovvero con la notifica dell'atto di citazione, forma quest'ultima prevista per l'impugnativa principale. Non essendo attualmente applicabile la disposizione dell'art. 669-octies c.p.c. – salvo però quanto si dirà successivamente, per effetto dell'approvazione della delega legislativa sulla riforma della giustizia civile – il giudizio di impugnazione della delibera condominiale deve necessariamente essere proposto nel rispetto dei termini previsti ex lege al fine di evitare che il provvedimento cautelare già concesso divenga inefficace (Celeste 2015, 78, il quale, giustamente osserva che tale incombente, reso obbligatorio dalla riforma, a seguito dell'inibitoria concessa ex art. 1137 c.c. di fatto, impone alla parte ricorrente l'onere di sopportare lungaggini processuali e spese legali evitabili, nonostante quest'ultima possa ritenersi pienamente soddisfatta dall'adottato provvedimento di sospensiva della delibera). Al riguardo, va poi considerata la stessa tempistica per l'utile proposizione del giudizio principale di impugnazione della delibera condominiale atteso che ai sensi dell'art. 1137, comma 4, c.c. l'istanza per ottenere la sospensione proposta ante causam non interrompe né sospende il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione dell'assemblea di condominio, ragione per cui quest'ultima va comunque proposta nel termine perentorio di trenta giorni decorrente alla data della deliberazione per i condomini dissenzienti od astenuti e dalla data di comunicazione della stessa deliberazione per gli assenti. Ciò comporta che, nell'eventualità che il condomino scelga di instaurare il giudizio per conseguire l'inibitoria in modalità ante causam, dovrà comunque rispettare il termine perentorio previsto dall'art. 1137 c.c. per proporre il giudizio principale – in quanto, laddove non proposto o non più proponibile per effetto dell'inutile decorso del termine perentorio previsto ex lege, lo stesso ricorso all'inibitoria si rivelerebbe del tutto inutile anche per effetto dell'inefficacia del relativo provvedimento cautelare qualora medio tempore fosse stato già emesso – che oltretutto è anche più breve rispetto a quello previsto dall'art. 669-octies, comma 1, c.p.c. che può arrivare fino a sessanta giorni, ed in ogni caso decorre dalla pronuncia dell'ordinanza del giudice della cautela se avvenuta in udienza oppure dalla sua comunicazione. In assenza di una sanzione circa l'osservanza di una forma diversa da quella enunciata nell'art. 669-bis c.p.c., si può convenire che anche la sospensione della delibera condominiale possa essere introdotta contestualmente alla notifica dell'atto che introduce la lite principale, ovvero nel corpo di quest'ultimo atto, dovendosi in tale ipotesi l'istanza cautelare considerarsi come proposta quando già pende il giudizio per il merito concernente l'anzidetta impugnativa. Ciò tenuto conto che anche in questo caso, si realizza un sub-procedimento che si inserisce autonomamente nell'ambito di quello relativo alla domanda principale, salva la sola peculiarità della proponibilità della stessa istanza ante causam (Celeste 2015, 77). L'istanza di sospensione a seguito della riforma dell'art. 1137 c.c. può essere proposta in forma autonoma e dunque prima dell'impugnazione della delibera assembleare, ovvero contestualmente all'impugnazione di quest'ultima, od ancora, in corso di causa, mediante un ricorso ad hoc depositato in cancelleria oppure con dichiarazione verbale in udienza allorché, ad esempio, si verifichino circostanze successive rispetto all'inizio del giudizio di impugnativa (Celeste 2015, 76). Ciò consente, quindi, che potrebbe anche verificarsi l'ipotesi in cui l'azione principale venga promossa con la forma propria del rito ordinario di cognizione – atto di citazione – mentre l'istanza cautelare ex art. 1137 c.c. con separato ricorso come del resto previsto dall'art. 669-bis c.p.c. La richiesta cautelare di sospensione della delibera condominiale esige per il suo accoglimento l'allegazione oltre che del fumus del periculum in mora come del resto accade per ogni altro provvedimento cautelare. Conseguentemente, per l'ammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c. occorre che sia individuabile in concreto la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, requisito di fatto difficilmente riscontrabile laddove l'impugnazione della delibera assembleare attenga al mero riparto delle spese per il godimento di servizi comuni, atteso che in tale ipotesi, dall'esecuzione della delibera, deriverebbe anche in caso di fondatezza dell'impugnazione, un pregiudizio di carattere esclusivamente patrimoniale, e, ciò escluderebbe il requisito del periculum, richiesto per la valida proposizione della domanda cautelare, ragione per cui, a maggiore ragione laddove trattasi di un pregiudizio economico di entità non particolarmente rilevante, si avrebbe la totale assenza dell'irreparabilità del pregiudizio paventato dal ricorrente, giacché il danno temuto in questo caso sarebbe suscettibile di completa riparazione attraverso la restitutio in integrum corrispondendo il tantundem eiusdem generis poiché il denaro è un bene fungibile, atteso che l'eventuale pregiudizio, quand'anche imminente, laddove rilevato come avente natura esclusivamente patrimoniale, è per definizione sempre reintegrabile. Al fine di valutare l'immanenza ed irreparabilità del pregiudizio, è necessario distinguere i vari momenti in cui può intervenire il giudice della cautela. Infatti, nell'ipotesi in cui questi intervenga prima del verificarsi del danno, occorre che sussistano elementi tali da cui risulti l'esistenza di atti preparatori che, sia pure in termini di probabilità, conducano ad un evento oggettivamente idoneo a determinare entro un tempo ragionevolmente breve un pregiudizio di tipo irreparabile. Invece, nell'ipotesi in cui il pregiudizio si sia già realizzato, l'intervento del giudice sarà diretto, da un lato ad eliminare l'immediata situazione antigiuridica determinatasi e dall'altro, a prevenire gli eventuali ulteriori e possibili effetti dannosi nel caso in cui la potenzialità lesiva non si sia ancora totalmente esaurita. L'imminenza del danno, più che a un criterio cronologico, deve essere parametrata alla possibilità di ravvisare elementi di fatto diretti già alla produzione del pregiudizio che deve essere iniziato od almeno direttamente ed univocamente preparato, così da potere ritenere in base ad una valutazione probabilistica che l'evento dannoso possa verificarsi in tempi brevi. Su tale punto, specificamente considerato, la giurisprudenza è univoca nell'affermare che il pericolo del verificarsi di un danno patrimoniale non costituisce un danno grave ed irreparabile, in quanto il danno patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento: il pregiudizio irreparabile sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela. La l. n. 206/2021 concernente la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata all'art. 1, comma 17, lett. q), prevede che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, o condominio, non debba perdere efficacia in caso di estinzione delgiudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa, prevedendo altresì che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1137 c.c. non perdano efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito. Ciò comporterà un'espressa estensione dei principi propri della strumentalità «attenuata» od «allentata» ai provvedimenti cautelari contemplati nella delega legislativa, per quanto qui interessa, specificamente riguardanti quelli di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dal condominio, di cui all'art. 1137 c.c., con la loro conseguente sussunzione tra quelli aventi contenuto anticipatorio, come si evince inequivocabilmente dalla duplice previsione che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dal condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa, e, che ad analoga conclusione si perviene – nel senso che non perdono efficacia – anche nell'ipotesi in cui non sia successivamente instaurato il giudizio di merito. In buona sostanza, nella citata delega legislativa si prevede la conferma del definitivo superamento del principio enunciato nell'art. 669-octies c.p.c. riferito alla necessaria instaurazione del giudizio di merito, in tale modo riproponendo anche con riferimento al provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione della deliberazione assunta in ambito condominiale la distinzione tra provvedimenti cautelari a contenuto anticipatorio e conservativo rispetto all'eventuale giudizio di merito. A ben vedere, l'adozione di tale scelta legislativa appare quantomai opportuna, non solo nell'ottica di rendere omogenea la disciplina dell'azione cautelare prevista dall'art. 1137 c.c. rispetto alle restanti azioni disciplinate dagli artt. 669-bis ss. c.p.c., ma anche e soprattutto per evidenti finalità deflattive del contenzioso civile ed immanenti finanche allo stesso principio del giusto processo, essendo del tutto inutile costringere la parte che ha ragione ad assolvere ad ulteriori costosi oneri procedurali e processuali, oltre che per l'assunzione della difesa tecnica, comunque derivanti dall'instaurazione prevista ex lege come necessaria del giudizio di merito riferito all'impugnativa principale della stessa delibera condominiale. Quid iuris invece nel caso in cui il regolamento di condominio contenga una clausola compromissoria per quanto concerne l'impugnazione delle delibere adottate dall'assemblea dei condomini? La giurisprudenza di legittimità fin da una risalente pronuncia ebbe a statuire il principio che, l'art. 1137, comma 2, c.c., nel riconoscere ad ogni condomino dissenziente la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea del condominio, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri di tali controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 c.p.c. Conseguentemente, è stata ritenuta valida la norma contenuta nel regolamento condominiale relativa al deferimento ad arbitri del ricorso contro le deliberazioni assembleari viziate da nullità o annullabilità, senza che rilevi in contrario, in relazione alla tutela assicurata dall'art. 1137 c.c. l'impossibilità per gli stessi arbitri di sospendere l'esecuzione della delibera impugnata per effetto dell'art. 818 c.p.c., sempre invocabile dinanzi al giudice ordinario con un procedimento d'urgenza (Cass. II, n.4218/1983). Tale orientamento è stato successivamente confermato da Cass. II, n.3406/1984; Cass. I, n. 73/1986; e più recentemente da Cass. VI, n.28508/2020; e Trib. Monza 1° febbraio 2021. In tale ipotesi, esiste la possibilità di chiedere la sospensione della delibera impugnata dinanzi agli arbitri ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. proponendo apposita istanza in forma di ricorso ex art. 669-bis c.p.c. atteso che la presenza nel regolamento di condominio della clausola compromissoria non consente comunque di precludere all'impugnante, la possibilità di chiedere la sospensione della deliberazione impugnata secondo quanto previsto dall'art. 669-quinquies c.p.c. atteso che una diversa conclusione implicherebbe un vuoto di tutela cautelare tale da pregiudicare irragionevolmente le posizioni giuridiche di diritto sostanziale azionate con l'impugnazione. Tale principio è stato più volte affermato con specifico riferimento alla clausola arbitrale inserita negli statuti societari, la cui presenza nelle more della costituzione del collegio arbitrale non può certo costituire un ostacolo impeditivo per la parte che ritiene di avere ragione nell'intraprendere dinanzi al giudice statale tempestivamente l'azione cautelare finalizzata alla sospensione della delibera societaria che l'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 5/2003 devolve in tale ipotesi alla competenza degli arbitri (ex multis v. Trib. Milano 16 marzo 2017). Conseguentemente, a maggiore ragione, con riferimento al diverso caso dell'impugnazione di una delibera condominiale – non esistendo in tale specifica ipotesi alcun potere cautelare degli arbitri in merito alla richiesta di sospensiva formulata ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. – la parte interessata potrà farla valere instaurando un autonomo e parallelo procedimento cautelare proposto dinanzi al giudice statale, salvo coltivare dinanzi agli arbitri il relativo giudizio di merito concernente la fondatezza delle questioni afferenti la validità e legittimità della delibera assembleare. Tale soluzione è del resto quella che il legislatore deve essersi prefigurato laddove si consideri che l'art. 1137, comma 3, c.c. espressamente enuncia che l'azione di annullamento – anche ove proposta dinanzi agli arbitri – non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria. Inoltre, a ben vedere, in tale ipotesi neppure sussiste in radice alcun genere di problematica riferita all'art. 669 -octies c.p.c. a mente di quanto dispone l'art. 1137, comma 4, c.c. che nel richiamare – coerentemente con la generale previsione di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c. – per quanto non espressamente previsto in tema di sospensione le norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I sul procedimento cautelare uniforme, palesemente esclude dall'anzidetto richiamo l'art. 669-octies comma 6 c.p.c. Tale scelta è dettata da evidenti ragioni di coordinamento tra quest'ultima norma e l'art. 1137, comma 2, c.c. secondo cui l'impugnazione avverso le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio da parte di ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, dovendo tale termine essere rispettato anche nel caso in cui detta impugnativa venga proposta dinanzi agli arbitri. È, infatti, evidente che nell'ipotesi in cui la parte interessata proponga dinanzi al giudice statale l'azione cautelare d'urgenza volta a conseguire la sospensione della delibera assembleare adottata dal condominio, in tale ipotesi avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1137, comma 4, c.c. ai sensi del quale, l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione, ciò potrebbe comportare la decadenza dall'impugnazione della delibera atteso che per quanto attiene a quest'ultima non potrebbe certo farsi riferimento alla differente e più lunga tempistica prevista dall'art. 669-octies c.p.c. che attiene alla generale instaurazione della causa di merito e non allo specifico caso disciplinato dall'art. 1137 c.c. che sotto tale aspetto qui considerato, sicuramente integra gli estremi di una prevalente disposizione cogente. Pertanto, posto che l'istanza di sospensione proposta ante causam non ha effetti impeditivi della decadenza per la proposizione dell'impugnazione avverso la delibera assembleare, sarà pressoché inevitabile che ad essa l'interessato accompagni, comunque, la tempestiva notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ordinario di cognizione. Semmai anche qui va ribadito quanto dispone l'art. 669-quinquies c.p.c. con riferimento alla controversia oggetto di clausola compromissoria o compromesso in tema di competenza del giudice della cautela, la cui individuazione va fatta considerando il giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Infatti, l'art. 1137, comma 4, c.c. laddove si riferisce all'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito – a cui peraltro inerisce anche l'ulteriore riferimento alle norme del procedimento che sono chiaramente quelle enunciate nel libro IV, titolo I, capo III, sezione I – lascia chiaramente intendere che l'istanza di cui si discorre possa essere proposta anche ante causam ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669-ter c.p.c. essendo in ogni caso disgiunta rispetto al giudizio di merito sulle ragioni dell'impugnativa, dovendo essere trattata come autonomo thema decidendum dal giudice della cautela. In senso favorevole all'ammissibilità dell'istanza – la quale, nel silenzio della norma qui considerata su tale punto specifico, nulla vieta che potrà comunque essere presentata in forma di ricorso – cautelare ante causam proposto ai sensi del novellato art. 1137, comma 4, c.c. per la sospensione di delibera assembleare (Trib. Bergamo 23 agosto2013), il che potrebbe indurre a dubitare che per effetto dell'attuale disposizione normativa sopra citata, non possa più ritenersi inammissibile il ricorso alla tutela in via d'urgenza al fine di ottenere la sospensione ante causam dell'esecuzione di una delibera assembleare condominiale, come invece si riteneva prima della novella del 2012 (Trib. Nocera Inferiore 2 febbraio 2001), atteso che è ormai pacifica la possibilità di introdurre separatamente la tutela cautelare ante causam rispetto a quella inerente il giudizio di merito. Infatti, anche per effetto della presenza della clausola arbitrale – così come accadrebbe in ogni caso anche in sua assenza, stante il chiaro tenore in tale senso dell'art. 1137, comma 4, c.c. – appare evidente che attualmente la parte interessata può certamente rivolgersi al tribunale autonomamente in sede cautelare per conseguire il provvedimento di sospensione dell'esecutività della delibera assembleare condominiale. Tale assunto è destinato a trovare ulteriore conferma dall'eventuale presenza nel regolamento di condominio della clausola compromissoria per arbitrato rituale od irrituale in relazione alla quale trova applicazione il criterio della competenza fondato sull'applicazione dell'art. 669-quinquies c.p.c. per quanto concerne l'individuazione del giudice della cautela che sarebbe stato competente a conoscere del merito se non ci fosse stata la clausola compromissoria in arbitrato, come peraltro recita anche l'art. 669-ter, comma 1, c.p.c. il quale, precisa altresì che se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. Quest'ultima precisazione in una fattispecie come quella di cui si discute può apparire superflua, trattandosi pur sempre di un'azione cautelare volta ad ottenere la sospensiva dell'intera delibera assembleare condominiale il cui giudizio in punto di merito è o sarà costituito dall'impugnativa della stessa delibera per questioni rilevanti squisitamente sul piano della sua validità/legittimità che, certamente fanno sì che la relativa controversia di per sé, anche sotto il profilo riguardante specificamente la competenza per valore rientri comunque nella vis actractiva del tribunale monocratico. La proponibilità ante causam dell'istanza cautelare finalizzata a chiedere la sospensione dell'esecutività della delibera assembleare fa però sorgere un'ulteriore problematica: quid iuris se ottenuta la sospensione nel procedimento cautelare, né la parte interessata né quella resistente si attivano per iniziare il giudizio di merito, dinanzi al giudice statale o in caso di clausola compromissoria dinanzi agli arbitri? Il problema si porrebbe anche in ordine alla perdurante validità della delibera assembleare che si potrebbe pensare rimanga sospesa sine die per effetto della natura del provvedimento cautelare correlata alla strumentalità attenuata dello stesso che, renderebbe eventuale l'instaurazione del giudizio di merito stante l'esclusione dell'art. 669-octies c.p.c. Al riguardo, non appare assumere carattere dirimente quanto enunciato nell'art. 1137, comma 2, c.c. perché il rispetto del termine di trenta giorni attiene non alla conservazione dell'efficacia del provvedimento cautelare che dispone la sospensione cautelare del provvedimento in esame, come invece accadrebbe nell'eventualità prevista dall'art. 669-octies c.p.c. – la cui applicazione non a caso è stata espressamente esclusa nella materia qui considerata – ma al profilo squisitamente sostanziale concernente la permanenza in vita della delibera assembleare attraverso il definitivo spirare del termine perentorio previsto dalla norma richiamata per chiederne l'annullamento. In buona sostanza, potrebbe verificarsi il seguente scenario: il condomino chiede ed ottiene dal giudice della cautela la sospensione con provvedimento d'urgenza dell'esecutività della delibera assembleare, senza impugnarla nel successivo giudizio di merito, non avendo interessa a farlo, ragione per cui, quanto deliberato assumerebbe carattere definitivo, nel senso che l'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido (Cass. II, n.2127/2021). A ciò aggiungasi che l'impugnazione della delibera assembleare ed il giudizio di inibitoria sono entrambi stati previsti dal legislatore come autonomi l'uno dall'altro, atteso che così come l'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria, anche l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. In tale senso, sembra deporre l'art. 1, comma 17, lett. q), della l. n. 206/2021 laddove tende a superare ogni questione come sopra evidenziata prevedendo che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa e prevedendo altresì che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1137 c.c. non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito. Infatti, non avrebbe avuto alcun senso per il legislatore distinguere la proposizione dell'istanza cautelare in corso di causa da quella ante causam laddove si consideri il comune intento di dotare di ultrattività il provvedimento di sospensione dell'esecutività della delibera assembleare prevedendo che non perda la sua efficacia in caso di estinzione del giudizio di merito e che ad analoga conclusione si pervenga qualora quest'ultimo non sia tempestivamente instaurato. La modifica legislativa è, comunque, volta ad eliminare ogni sorta di incongruenza e contraddizione rispetto alla previsione introdotta dalla riforma del 2012 che aveva già escluso l'istanza cautelare proposta ai sensi dell'art. 1137, comma 4, c.c. dall'osservanza del disposto di cui all'art. 669-octies c.p.c., lasciando però allo stesso tempo intatta la necessità per la parte interessata di procedere con l'instaurazione del giudizio di impugnazione nel ristretto termine perentorio previsto dalla norma anzidetta al fine di evitare di incorrere nella successiva dichiarazione d'inefficacia della misura cautelare. A tale proposito, va anche detto che in ordine al giudizio di merito concernente l'impugnazione della delibera assembleare sospesa occorre distinguere in punto di legittimazione dei condomini atteso che, a differenza delle delibere nulle le quali possono essere impugnate da tutti i condomini, dunque anche da chi ha votato a favore oppure ha partecipato all'assemblea senza sollevare obiezioni, con un'azione di mero accertamento, non soggetta a termini di decadenza, quelle annullabili invece possono essere impugnate soltanto dai condomini assenti, dissenzienti od astenuti (contra, sulla legittimazione ad impugnare che va riconosciuta anche al condomino presente che si sia astenuto dal voto Cass. II, n.21298/2007; Cass. II, n.6671/1988, atteso che i condomini che non hanno votato in maniera conforme alla deliberazione sono legittimati a proporre opposizione alla medesima, sia che fossero presenti alla seduta sia che fossero assenti, l'unica differenza consistendo nel dies a quo del termine per proporla, decorrente dalla data della deliberazione per i primi e dalla data della sua comunicazione per gli altri, e tra loro sono da includersi i presenti astenutisi perché di questi non si può dire che abbiano votato in maniera conforme, cioè che hanno approvato la deliberazione), secondo le modalità e nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 1137 c.c. (ex multis, v., da ultimo, Trib. Verbania 2 dicembre2020). La condotta consistente nell'elusione del provvedimento giurisdizionale di sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare condominiale cosa comporta? Qualora il giudice abbia sospeso l'esecuzione di una delibera dell'assemblea condominiale, della quale sia contestata nel merito la legittimità, è illecito ogni comportamento elusivo della sospensione, e dunque è illecita l'esecuzione di una delibera successiva con il medesimo oggetto, ancorché asseritamente emendata dei vizi originari, prima sia disposta la revoca giudiziale della sospensiva o, comunque, stabilita la cessazione della materia del contendere (Cass. pen. VI, n.33227/2014). Ciò sulla scorta dell'anzidetto orientamento giurisprudenziale di legittimità, emerso a seguito della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 388 c.p. in cui si è affermato che se bastasse la reiterazione di una delibera assembleare per consentire il superamento della resistenza opposta a quella precedente, ed il blocco imposto alla sua esecuzione, le norme di tutela della proprietà poste a disciplinare il fenomeno condominiale perderebbero ogni effettività, e soprattutto perderebbe effettività la tutela giurisdizionale, che nei casi urgenti si attua proprio mediante la sospensiva. Al riguardo, si potrebbe obiettare che la possibilità di reiterazione della delibera impugnata sarebbe dimostrata, in generale, dall'art. 2377, comma 8, c.c., considerato applicabile anche ai condomini, sebbene sia dettato riguardo alle società, il quale prevede appunto il caso della sostituzione di una determinazione sub iudice con altra presa in conformità della legge e dello statuto, con la conseguenza che in tale caso – dispone la norma – la delibera impugnata non potrà essere annullata. È ovvio che la pendenza di un giudizio, relativamente alla legittimità di una delibera assembleare, non paralizza la facoltà del condominio di sollevare nuove determinazioni sul medesimo oggetto magari anche solo a fini di revoca della delibera contestata, ma la reiterabilità non implica anche la legittimità della nuova delibera, qualunque ne sia il contenuto, e neppure comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere nell'ambito del giudizio già pendente, poiché ad entrambi i fini è necessario che il provvedimento finale sia conforme alla legge, con l'ovvia implicazione che tale conformità è suscettibile di verifica giudiziale, ad entrambi gli effetti. Il provvedimento ex art. 2377 c.c. è destinato anzitutto ad esplicare i suoi effetti nel giudizio pendente, e spetta al giudice, nel contraddittorio delle parti, stabilire se sia o non cessata la materia del contendere, anche nella prospettiva incidentale, e cioè al fine di valutare se si legittimi l'ulteriore inibizione ad eseguire la delibera impugnata, fermo restando il principio che la sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venire meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (Cass. VI, n.20071/2017), per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione conseguente al sopravvenuto difetto d'interesse ad agire che deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione. La difformità della nuova delibera dal modello indicato potrà poi essere prospettata in un nuovo e diverso giudizio, volto a prospettarne l'eventuale illegittimità, con la possibilità, ovviamente, che nel concorso dei presupposti di legge ne sia ordinata anche qui la sospensione. Il sistema è posto, infatti, a protezione dell'effettività del provvedimento cautelare assunto dal giudice, posto che la giurisprudenza ha stabilito che la violazione del dovere di osservanza del provvedimento cautelare rileva anche quando lo stesso, in seguito, abbia perso la propria efficacia ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., perché la norma incriminatrice non tutela le posizioni sostanziali sottese alla controversia, ma l'effettività dell'ordine giudiziale. Pertanto, la tutela non si estingue nel momento in cui maturano le condizioni per l'inefficacia indicate nella citata norma innanzi citata, essendo invece a tale fine necessario che le anzidette condizioni siano accertate dal giudice nel contraddittorio tra le parti, con l'emissione di un provvedimento ad hoc dichiarativo, o di revoca della sospensione (Cass. pen. VI, n.65/2004). La tutela cautelare dei diritti di proprietà industrialeIn tema di provvedimenti cautelari nella materia regolata dal Codice della proprietà industriale – in seguito indicato con l'acronimo c.p.i. – in relazione ai quali, trova applicazione la disciplina sul procedimento cautelare uniforme introdotta dalla l. n. 353/1990 che, per effetto della clausola contenuta nell'art. 669-quaterdecies c.p.c.costituisce il modello generale di riferimento per il processo cautelare riguardanti anche cautele extravaganti, salvo le peculiarità applicative della singola misura cautelare non compatibili con l'anzidetto modello, si è molto discusso circa la necessità della sussistenza del requisito del periculum in mora per l'emanazione dei provvedimenti cautelari tipici – come il sequestro, la descrizione e l'inibitoria – del Codice della proprietà industriale e sui presupposti probatori per la sua delibazione nel caso concreto. V'è chi ha sostenuto che il requisito è stato considerato immanente dal legislatore, e così presunto, una volta per tutte – iuris et de iure – con il conseguente esonero dalla deduzione e dalla prova per il titolare del diritto violato che finisce con il coincidere con l'enunciazione del pregiudizio in re ipsa, la quale, trova un'apparente letterale conferma nella formulazione delle norme del codice che attribuiscono tout court al titolare del diritto il potere di chiedere i provvedimenti coattivi nei confronti delle cose e dei comportamenti che concretano una violazione attuale del diritto. Sulla posizione giurisprudenziale di merito secondo cui, in materia di contraffazione di privative industriali e concorrenza sleale il periculum in mora necessario per conseguire un provvedimento cautelare sarebbe in re ipsa cosicché il titolare della privativa non avrebbe l'onere di dimostrarne l'esistenza nel caso concreto v. Trib. Venezia 18 febbraio2011; Trib. Catania 19 gennaio 2006; Trib. Bologna 29 gennaio 2005; Trib. Venezia 10 aprile 2006; Trib. Venezia 12 luglio2005. Un'ulteriore parziale conferma, quantomeno con riferimento all'inibitoria, potrebbe essere colta nell'attitudine del provvedimento anticipatorio alla stabilizzazione espressa dall'art. 132, comma 4, c.p.i. La maggioranza degli interpreti, invece, partendo dalla collocazione sistematica e funzionale della tutela cautelare nella cornice del diritto di azione in giudizio, preferisce leggere la disciplina dei provvedimenti cautelari industrialistici in armonia con quella generale di diritto comune, e richiedere comunque da parte del giudice della cautela la delibazione di un apprezzabile grado di periculum in mora per l'emanazione del richiesto provvedimento cautelare. Sulla tesi prevalente in giurisprudenza secondo cui occorrerebbe invece un accertamento della sussistenza del periculum caso per caso, v. Trib. Catania 23 settembre2009; Trib. Bologna 29 settembre 2008; Trib. Napoli 1° giugno 2007; Trib. Torino 26 ottobre2007; Trib. Napoli 18 aprile2006; Trib. Roma 9 dicembre 2004; Trib. Milano 3 maggio 2004. Sulla scorta di quest'ultimo orientamento, si è quindi affermato che, in presenza di una violazione attuale di un diritto di proprietà industriale, il periculum in mora, che costituisce pur sempre un requisito sistematico coessenziale a tutti i provvedimenti cautelari, può essere tranquillamente presunto iuris tantum, in considerazione delle peculiarità proprie del fenomeno contraffattivo (Trib. Torino 14 marzo 2014). Fatta questa premessa, il ricorso ai provvedimenti cautelari nel diritto industriale è particolarmente utile perché la particolare caratteristica della materia esige spesso una tutela giurisdizionale fruibile in tempi brevi. Le misure cautelari del codice della proprietà industriale e quelle disciplinate dalla legge sul diritto d'autore sono anch'esse soggette al rito cautelare uniforme, ragione per cui, anche per tali domande trova applicazione la disciplina del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis-669-quaterdecies c.p.c. (Scuffi, 10), potendosi instaurare ante causam o innestarsi nella causa di merito, e può riguardare anche l'accertamento di non contraffazione, ovviamente – tenuto conto di alcune rilevanti peculiarità della materia industrialistica, nell'àmbito della quale opera il ricorso alla fase cautelare – con particolare riferimento alla misura del sequestro conservativo ed al ricorso alla tutela innominata d'urgenza, che nonostante l'esistenza di provvedimenti cautelari tipici, mantiene un certo ambito di applicazione soprattutto rispetto alle controversie di concorrenza sleale. Ciò posto, come si è già detto, nell'attuale previsione normativa del Codice della proprietà industriale, il rilascio delle misure provvisorie di diritto industriale disciplinato dal rito cautelare uniforme ex art. 669-bis ss. c.p.c.può riguardare anche l'accertamento di non contraffazione (Scuffi, 10). Conseguentemente, anche l'azione cautelare precedentemente intrapresa dalla parte richiedente – deve adeguarsi al rispetto delle generali disposizioni sul procedimento cautelare uniforme – assumendo la forma propria del ricorso ex art. 669-bis c.p.c., potendosi innestare nel corso del giudizio di merito (Trib. Bologna 21 settembre 2016, riferita ad un'azione intrapresa ex art. 700 c.p.c., pendendo il giudizio di merito, per sentire dichiarare la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà di alcuni codici sorgente con la conseguente loro restituzione unitamente al riconoscimento del correlato risarcimento del danno), ovvero ante causam, nel contraddittorio delle parti, salvo che sussista il fondato pericolo che la convocazione possa pregiudicare l'attuazione della richiesta misura cautelare, ipotesi quest'ultima, in presenza della quale, il giudice può emettere il provvedimento inaudita altera parte, destinato in tempi ristrettissimi, ad essere confermato, modificato o revocato con ordinanza resa nel contraddittorio delle stesse parti. In dottrina, si è rilevato che la specialità del procedimento cautelare industrialistico rispetto a quello uniforme risulta dalla chiara indicazione legislativa per cui le regole di quest'ultimo si applicano nella materia della proprietà industriale solo in quanto compatibili (Spolidoro 2008, 174). La concedibilità della cautela esige anche per i provvedimenti destinati ad operare in questa materia il riscontro del duplice presupposto del fumus e del periculum, sebbene, con particolare riferimento a quest'ultimo, si evidenzino talune importanti peculiarità che – contrariamente a quanto accade nella disciplina dei provvedimenti cautelari rientranti nella tipologia «ordinaria» – possono portare talvolta a ritenerlo in re ipsa a fronte di fenomeni contraffattivi in grado di arrecare grave pregiudizio ai rapporti tra imprese operanti sul mercato (Scuffi, 10). In presenza di un fenomeno contraffattorio il periculum in mora deve presumersi in re ipsa, salvo che venga fornita la prova della sua insussistenza in concreto e senza che a tale fine rilevi l'eventuale dichiarazione del contraffattore di avere cessato l'attività illecita (Trib. Ancona 18 settembre2018). In senso conforme, si è espresso Trib. Firenze 3 gennaio 2018, affermando che la contraffazione del marchio comporti un pregiudizio di difficile ristoro, determinato dall'attenuazione della forza distintiva del marchio registrato e della propria attività associativa, con il conseguente potenziale danno all'immagine e svilimento degli investimenti economici effettuati, con il fine di acquisire un vantaggio competitivo nel mercato di riferimento. Ancora più recentemente, sulla stessa problematica concernente la valutazione del periculum riferito alla concessione di un provvedimento di descrizione avente ad oggetto la sottrazione illecita, anche sotto il profilo concorrenziale, di informazioni segrete di natura commerciale appartenenti ad un'importante società leader nel mercato degli elettrodomestici v. Trib. Venezia 10 gennaio2022. Ciò tenendo presente che nelle fattispecie integranti l'illecito da contraffazione e concorrenza sleale assumono rilevanza anche il danno potenziale, che il titolare del diritto non è nella possibilità di quantificare dalla prima messa in commercio del bene contraffatto, trattandosi quindi di «illecito di pericolo», in relazione al quale, proprio in ragione delle potenzialità e diffusività del tipo di pregiudizio, l'imminenza ed irreparabilità dello stesso, a differenza che per la misura innominata d'urgenza, non sono prescritti dagli artt. 131 ss. del d.lgs. n. 30/2005, così come non sono richiesti dalla prevalente giurisprudenza di merito, per effetto di una presunzione di non congrua risarcibilità del danno da lesione ad un diritto di proprietà intellettuale (Trib. Roma 20 aprile 2012). In ordine alla sussistenza del fumus boni iuris della pretesa della parte ricorrente, anche per la misura cautelare della descrizione l'orientamento emerso nella giurisprudenza di merito ha ritenuto che è comunque necessaria la delibazione concernente l'esistenza del diritto, sia pure in termini di verosimiglianza di grado inferiore rispetto a quella necessaria (Scuffi, 10, per quanto attiene al fumus ritiene che basti una probatio semiplena al fine di evincere la presenza di elementi prognostici sulla validità della privativa qualora essa risulti contestata oppure in ordine alla denunciata interferenza laddove invece la stessa venga negata concernente il «dispositivo» o «segno» messo in circolazione), ad esempio, per il diverso strumento del sequestro, pure disciplinato dalla stessa norma, stante la natura propria dell'istituto. Sebbene i due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora debbano concorrere, sia pure in varia e calibrata proporzione, e fermo restando che certamente la misura cautelare richiesta non potrà essere concessa nel caso l'uno o l'altro dovessero sembrare carenti, è anche vero che i medesimi requisiti possono concorrere in diverso grado, nel senso che un alto grado di periculum in mora potrebbe giustificare l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di fumus, oppure che viceversa, un alto grado di fumus potrebbe accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di periculum (Trib. Torino 22 ottobre2014). Al riguardo va comunque ricordato come, da un lato, la prassi del giudizio cautelare in linea generale, sembrerebbe orientata diversamente, poiché il giudice della cautela tende a concedere la misura cautelare richiesta previa verifica della presenza di entrambi i presupposti previsti ex lege. In materia di concorrenza e tutela della proprietà industriale, e all'altro che, è tutt'altro che infrequente il caso in cui il pericolo nel ritardo possa essere ritenuto sussistente in re ipsa. Inoltre, l'attuale formulazione dell'art. 131, comma 1, del d.lgs. n. 30/2005, laddove prevede la possibilità di concedere l'inibitoria in presenza di qualsiasi violazione imminente del diritto, del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, rende evidente che non è più necessaria una reazione immediata o comunque rapida, ma basta l'attualità della violazione od anche solo il pericolo dì ripetizione, ragione per cui al fine della sussistenza del periculum in mora proprio della tutela cautelare atipica, ferma l'imminenza del pregiudizio per la sua attualità, l'irreparabilità si lega all'oggettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta ed all'elevato pericolo di una sottostima del danno nell'instaurando giudizio di merito (Trib. Venezia 23 novembre2012). Al riguardo, secondo quanto dispone l'attuale testo dell'art. 131 c.p.i. modificato a seguito del recepimento della Direttiva Enforcement, il periculum in mora coinciderebbe con la semplice attualità della violazione che costituisce un elemento incompatibile con il carattere monopolistico della proprietà industriale (Spolidoro 2008, 186). La giurisprudenza si divide sulla proponibilità – nell'ambito del procedimento con il quale viene chiesta la descrizione od il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione stessa – della richiesta cautelare in udienza, come già accade nel caso del procedimento cautelare uniforme, tra chi la considera ammissibile tout court e chi invece non ritenendola proponibile con un ricorso ad hoc. Infatti, seppure è vero che la domanda cautelare in corso di causa dovrebbe essere veicolata sempre tramite il deposito del ricorso ex art. 669-bis c.p.c., secondo un diverso orientamento, che sostiene il contrario sulla scorta del principio di libertà delle forme di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. non senza considerare che l'integrità del contraddittorio ed il diritto di difesa del destinatario della domanda cautelare risulterebbero pienamente salvaguardati. A favore della suddetta tesi si è espressa parte della giurisprudenza di merito (v. Trib. Catania 3 novembre2014, secondo cui la domanda di inibitoria cautelare a tutela di un modello registrato può essere legittimamente proposta in udienza anziché con ricorso depositato in cancelleria; Trib. Avezzano 18 giugno2004), a cui si aggiunge un passaggio motivazionale contenuto in una pronuncia di legittimità (Cass. IV, n.17762/2003), in cui si è affermato che per quanto riguarda la proposizione della domanda cautelare, introdotta con ricorso presentato in udienza, anziché in cancelleria, con la violazione delle regole sull'iscrizione negli appositi registri e sulla rubricazione, ciò comporterebbe una mera irregolarità procedimentale, stante l'irritualità della modalità di proposizione del cautelare la quale, resterebbe però irrilevante sul piano della valutazione di un'ipotetica eccezione di nullità. Contra Trib. Palmi 11 giugno 2013 , che negando la validità della domanda cautelare proposta oralmente in udienza ritenendola affetta da nullità, sposa la tesi «tradizionalista» la quale, fa leva in primo luogo sul dato testuale, che prevede all'art. 669-bis c.p.c. un ricorso da depositarsi in cancelleria (Trib. Agrigento 24 novembre1994) contrariamente a quanto invece ritenuto dall'orientamento difforme (Trib. Casale Monferrato 11 novembre1996, Pret. Fermo 8 febbraio 1994) che tiene conto del disposto degli artt. 121 e 156, comma 3, c.p.c. La tesi, che predilige l'orientamento restrittivo, lo ritiene più idoneo al perseguimento di esigenze di certezza, chiarezza e responsabilizzazione che rischiano di essere compromesse o comunque non sufficientemente garantite dalla modalità della proposizione tramite il verbale d'udienza. In particolare, anche nella materia qui considerata, come del resto già affermato per i procedimenti cautelari «ordinari», quanto alle esigenze di certezza, è evidente la necessità di identificare con precisione il contenuto ed i limiti della domanda cautelare, anche al fine di rendere agevole la verifica circa l'inefficacia del provvedimento concesso nonché circa l'effetto preclusivo determinato dalla sussistenza di precedenti provvedimenti cautelari. In particolare, per quanto attiene alle esigenze di chiarezza, è stato altresì rilevato come essa sia avvertibile in modo particolarmente acuto in ragione della possibilità di proporre la domanda cautelare in corso di causa ed anche contestualmente all'atto introduttivo del giudizio di merito. Proprio in ragione di tale possibilità, è quindi opportuno esigere una modalità di formulazione che distingua senza incertezze la domanda cautelare da quella di merito. In genere, la possibilità di incertezze ed equivoci – da cui la necessità di garantire uno standard minimale di rigore formale nella proposizione della domanda cautelare – è accentuata dalla deformalizzazione che notoriamente connota il procedimento cautelare uniforme la cui disciplina, sia pure con il limite della compatibilità ex art. 669-quaterdecies c.p.c. trova applicazione anche per i cautelari destinati ad operare nella materia industriale. Da qui la preferibilità di un'interpretazione che comporti esiga la delineazione di confini chiari e certi entro i quali avrà luogo il procedimento cautelare deformalizzato, sotto tale aspetto, potendosi condividere le considerazioni secondo cui il rigore formale adottato dal legislatore del 1990 appare giustificato in quanto costituisce un necessario contrappunto alla libertà di forme prevista per l'instaurazione del contraddittorio e per la fase istruttoria (Trib. Roma 21 gennaio 1997). Insomma, la deformalizzazione per così dire «interna» del procedimento cautelare suggerisce un rigore formale «esterno» allo stesso, ossia attinente all'atto che dà avvio e delinei i confini del procedimento medesimo, posto che la tutela cautelare comporta già una deroga alle normali regole procedurali del rito a cognizione piena ragione per cui, poiché la trattazione necessariamente rapida della domanda cautelare non può non determinare un ritardo nella trattazione di altre domande, è palese la necessità di accogliere un'interpretazione rigoristica circa i presupposti anche formali della tutela cautelare e, quindi, un'interpretazione più idonea a responsabilizzare chi intenda invocare tale tipo di tutela. Un altro argomento che potrebbe risultare utile a favore della tesi che nega la validità dell'istanza cautelare proposta in forma orale è ricavabile dalla considerazione dell'autonomia formale del procedimento cautelare rispetto al giudizio di merito posto che il primo ha infatti una propria istruttoria, cognizione e requisiti primo fra tutti il periculum in mora il che non può non ripercuotersi anche sul piano formale, attraverso la previsione della forma che riveste l'atto introduttivo. È evidente che tale autonomia formale perderebbe ogni ragione d'essere laddove si ammettesse la formulazione di un'istanza cautelare anche in un verbale d'udienza nel quale possono essere dedotte molteplici circostanze finanche estranee allo stesso giudizio cautelare. Le precedenti considerazioni conferiscono ulteriore pregnanza al dato testuale, desumibile dal tenore dell'art. 669-bis c.p.c., che impone la proposizione della domanda cautelare mediante ricorso depositato nella cancelleria, senza distinguere tra le domande formulate ante causam e quelle in corso di causa. Una tesi che si potrebbe definire «intermedia» è quella sostenuta da Trib. Lecce 26 aprile1994, secondo cui, in caso di proposizione dell'istanza cautelare in udienza, il giudice dovrebbe comunque sempre concedere alla parte resistente che ne faccia richiesta un termine di difesa. Tra gli interpreti è controverso se, nonostante il disposto dell'art. 669-bis c.p.c. che prevede che la domanda cautelare si propone mediante ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente, sia possibile formulare la domanda cautelare anche oralmente quando la causa è già in corso, con una semplice dichiarazione inserita nel verbale d'udienza v. Consolo, Recchioni, 264. A favore della tesi che si potrebbe definire come «sostanzialista» milita la considerazione che la domanda cautelare può essere il frutto di acquisizioni successive e certo non pregiudica la posizione della parte destinataria della richiesta, visto che viene meno l'effetto sorpresa tipico dello strumento cautelare, mentre la tesi «formalista» fa invece diretto riferimento al disposto testuale degli artt. 129, comma 1, 129, comma 4, e 132, ultima parte, c.p.i. i quali, sembrerebbero contemplare soltanto la possibilità di una richiesta congiunta per descrizione e sequestro, ovvero la domanda immediata dei provvedimenti cautelari subordinatamente all'esito della descrizione. Tuttavia, la circostanza che si tratta pur sempre di misure cautelari pensate per sopperire a specifiche necessità proprie della materia industrialistica, per la cui regolamentazione sul piano procedurale sovviene la disciplina generale del codice di rito – la quale, se da un lato trova applicazione in blocco, dall'altro, oltre a doversi tenere conto del limite di compatibilità anche per effetto delle peculiarità proprie delle misure cautelari destinate ad operare nella materia qui considerata, dovrà altresì adattarsi alla valutazione degli stessi presupposti occorrenti per la loro concessione: il fumus e soprattutto il periculum – non deve indurre a credere che l'esame delle relative fattispecie possa fondarsi sui medesimi criteri solitamente adoperati per le restanti controversie di «uso comune». Ciò significa che, mentre per le valutazioni di carattere generale, riferite alla stessa ammissibilità della misura richiesta con l'introduzione della domanda cautelare – a cominciare dalla forma indicata nell'art. 669-bis c.p.c. – quanto al rispetto dei principi cardine del processo civile — in primis l'osservanza del contraddittorio e della c.d. «parità delle armi» nella corretta esplicazione del diritto di difesa – dovrà sempre guardarsi alle norme disciplinanti il procedimento cautelare uniforme, per quanto invece attiene alla valutazione dei presupposti riferiti specificamente alle misure cautelari rientranti nella materia industrialistica, dovrà inevitabilmente tenersi conto delle singole e rilevanti peculiarità proprie di quest'ultima. In particolare, i due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora debbono sempre concorrere, sia pure in varia e calibrata proporzione, nel senso che se certamente la misura cautelare richiesta non potrà essere concessa nel caso l'uno o l'altro dovessero sembrare carenti, ciò non toglie che come si è già detto, i suddetti requisiti possono anche concorrere in diversa misura, nel senso che un alto grado di periculum potrebbe giustificare l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di fumus, oppure che un alto grado di fumus – rilevante nella delibazione della probabile fondatezza delle deduzioni della parte ricorrente, quando si tratta di vagliare la richiesta di erogazione di una misura cautelare – potrebbe accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di periculum. Pertanto, il fumus necessario per la concessione di un provvedimento di descrizione può consistere in un grado di plausibilità della proponenda domanda di merito inferiore rispetto a quanto invece si richiede ove si debba concedere un sequestro. In questa ipotesi, si parla di gradualità del fumus sia quando trattasi di valutare la sua sussistenza ed incidenza ai fini dell'accoglimento della domanda rispetto a misure cautelari differenti, sia nei confronti del distinto elemento costituito dal periculum il cui puntuale riscontro è ugualmente necessario per la richiesta cautela. Il requisito del fumus boni iuris, pur sempre indispensabile, va valutato ai fini della concessione di un provvedimento di descrizione in misura attenuata rispetto a quanto richiesto per l'adozione di misure più invasive come il sequestro e l'inibitoria (Trib. Torino 16 ottobre 2010). In tale ottica, ad esempio, il periculum , la cui esistenza come è noto, generalmente non può mai essere desunta in re ipsa, secondo la stessa giurisprudenza, tale prospettiva è destinata a mutare radicalmente pervenendo così ad una diversa conclusione laddove si verta in presenza di una domanda cautelare introdotta ex art. 669-bis c.p.c. ma in tema di contraffazione di prodotti, in relazione alla quale, il periculum in mora può essere presunto iuris tantum proprio per effetto delle peculiarità che connotano il fenomeno contraffattivo (Trib. Ancona 18 settembre2018). Infatti, sebbene il periculum in mora costituisca anche nel diritto industriale un requisito sistematico e coessenziale a tutti i provvedimenti cautelari, atteso che quest'ultimi vanno pur sempre ad incidere sulla libertà ed iniziativa economica delle parti, riflettendosi sulla tutela del mercato, ragione per cui la loro concessione postula il riscontro di un alto grado di periculum, ciò nonostante, le peculiarità del fenomeno contraffattivo comportano che la sussistenza dello stesso può essere presunta iuris tantum (Trib. Genova 19 dicembre 2014). Sul piano della valutazione del periculum, cambia anche la valutazione riferita all'elemento «temporale», il quale, mentre nelle controversie civili di «uso comune» generalmente tende ad assumere una connotazione negativa, specialmente laddove intercorra un significativo periodo tra l'imminenza del probabile verificarsi dell'evento e l'avvio dell'azione cautelare, nella controversia concernente la contestazione dell'utilizzo di segni distintivi riferiti alla ditta ed all'insegna accade l'esatto contrario, atteso che in tale ipotesi, la coesistenza protrattasi nel tempo di un altro segno distintivo simile e confondibile può determinare un annacquamento del potere distintivo del segno simile e confondibile e con esso anche un'inevitabile sviamento della clientela, tali da ritenere quindi sussistente in re ipsa il periculum e giustificare così l'accoglimento del ricorso cautelare (Trib. Catanzaro 2 febbraio2018). Nel caso sopra considerato, il riscontrato fuorviamento del pubblico della clientela, nonché dei fornitori, concretizza l'imminenza del pregiudizio, rendendo superflua, ai fini della valutazione del periculum in mora, l'eccepita sussistenza di un lasso temporale intercorso dall'apertura dell'attività riguardante il segno distintivo oggetto di contestazione e la data della richiesta misura cautelare. Tuttavia, sebbene in tema di provvedimenti cautelari nella materia regolata dal Codice della proprietà industriale si è molto discusso circa la necessità della sussistenza del requisito del periculum in mora per l'emanazione dei provvedimenti cautelari tipici come il sequestro, la descrizione e l'inibitoria e comunque sui presupposti probatori per la sua delibazione nel singolo caso concreto, per effetto della considerazione del suddetto requisito come immanente da parte del legislatore, e così presunto con il conseguente esonero dalla deduzione e dalla prova per il titolare del diritto violato, di fatto coincidente con l'enunciazione del pregiudizio in re ipsa (Spolidoro 2008, 186), la maggioranza degli interpreti, muovendo dalla funzione della tutela cautelare preferisce leggere la disciplina dei provvedimenti cautelari industrialistici in armonia con quella generale, di diritto comune, e richiedere comunque da parte del giudice della cautela la delibazione di un apprezzabile grado di periculum in mora per la loro emanazione. Come si è già avuto modo di precisare innanzi, in base al vigente art. 129, comma 4, del Codice della proprietà industriale, premesso che i procedimenti di descrizione e di sequestro sono anch'essi disciplinati dalle norme sul procedimento cautelare uniforme, in quanto compatibili e non derogate dal codice della proprietà industriale, correlativamente a quanto enunciato dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. appare evidente – sia pure tenendo conto di alcune rilevanti peculiarità (Ferrari 2017, 5), che il legislatore ha scelto l'estensione alle azioni cautelari tipiche in materia di proprietà industriale di cui agli artt. 117 ss. c.p.i. della disciplina generale del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. In caso di violazione dei diritti di proprietà industriale, è quindi possibile ricorrere alle misure cautelari previste dal codice della proprietà industriale: descrizione, sequestro, sequestro conservativo, inibitoria provvisoria, trasferimento provvisorio dei nomi a dominio, diritto di informazione, autorizzazione alla distruzione della merce oggetto di sequestro amministrativo – a cui si è aggiunto l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti presso chiunque ne abbia la disponibilità, previsto dall'art. 131 c.p.i. ed introdotto dal d.lgs. n. 140/2006 in esecuzione della Direttiva n. 48/2004/CE, c.d. Direttiva Enforcement – ed i presupposti necessari per potere richiedere al giudice competente le suddette misure cautelari sono il fumus boni iuris ed il periculum in mora previsti anche dalle norme del codice di procedura civile sul procedimento cautelare uniforme. Infatti, come già detto innanzi, correlativamente, l'art. 669-quaterdecies c.p.c. stabilisce che «le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo campo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali» (Trib. Milano 18 febbraio 2011, nell'affermare che il richiamo operato dall'art. 129, comma 4, c.p.i. alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, è subordinato alla compatibilità di quelle disposizioni, con la struttura e la funzione dei rimedi speciali ivi disciplinati, sulla cui scorta, non possono ritenersi compatibili con lo strumento della «descrizione» i termini indicati dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., ai fini della notifica del ricorso e del decreto concesso inaudita altera parte, nonché quelli indicati ai fini della fissazione dell'udienza). In forza di tale rinvio «incrociato» tra legge speciale e codice del rito civile, è dunque indubitabile – lo si ribadisce che il legislatore abbia voluto estendere alle azioni cautelari tipiche in materia di proprietà industriale di cui agli artt. 117 ss. c.p.i. l'intera disciplina generale del c.d. procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c., con il solo limite della compatibilità, e, ovviamente, della deroga espressa a favore del c.p.i. (Trib. Bari 6 luglio 2017). Al riguardo, va specificato, però, che la riforma del 2010 ha coinvolto solo la disciplina processuale del provvedimento di descrizione «industriale», ovvero quella disciplinata dal c.p.i. senza investire anche la materia del diritto d'autore, ragione per cui in dottrina (Barbieri, 301) si è osservato che l'art. 162 del d.lgs. n. 633/1941 – nel testo successivo alla riforma introdotta dalla l. n. 248/2000 – dispone che a disciplinare la descrizione, così come l'accertamento e la perizia, debbano essere le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti di istruzione preventiva, ovvero gli artt. 692 ss. c.p.c., precisando che tale previsione è coerente con l'art. 162, comma 4, del d.lgs. n. 633/1941, il quale – specificato che non si applicano ai provvedimenti cautelari «autorali» i commi 2 e 3 dell'art. 693 c.p.c., e chiarita la portata del «carattere dell'eccezionale urgenza» richiesto dall'art. 697 c.p.c. – dispone l'applicabilità di due specifiche norme del procedimento cautelare unitario, gli artt. 669-octies e 669-undecies c.p.c. anche alla descrizione autorale, sulla cui scorta, il carattere specifico e circoscritto di siffatto richiamo, pare corroborare l'opinione che l'applicabilità delle regole del procedimento cautelare uniforme nella fattispecie autorale qui considerata, rappresenti un'eccezione alla regola, che vede, quindi, il provvedimento di descrizione ex art. 162 della l. n. 633/1941 ancora inquadrato tra i provvedimenti di istruzione preventiva (Barbieri, 302). La diversa tipologia della «descrizione» contemplata nel c.p.i., per effetto della riforma del 2010, è invece considerata una misura cautelare finalizzata ad acquisire in via preventiva la prova della violazione del diritto di proprietà industriale, in quanto tale, espressamente assoggettata al regime generale dei provvedimenti cautelari (Baracchini, 505; Casaburi 2006, 473; Ferrari 2011, 1473). La «nozione» e «natura» di provvedimento cautelare nel diritto industriale Il rilascio delle misure provvisorie di diritto industriale – come si è detto nel precedente paragrafo – segue il rito cautelare uniforme, ragione per cui anche per i provvedimenti rientranti nella materia c.d. industrialistica sussiste la nota distinzione tra anticipatori e conservativi il cui «marchio di fabbrica» è riconducibile alla strumentalità attenuata disposta per effetto della l. n. 80/2005. In particolare, ai sensi dell'art. 132, comma 4, c.p.i. sull'anticipazione della tutela cautelare ed i rapporti tra il giudizio cautelare ed il giudizio di merito, le disposizioni di cui al comma 3 della stessa norma citata – per la quale, se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 132, comma 2, c.p.i., ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia – non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. È, infatti, noto che la l. n. 80/2005, facendo seguito a precedenti radicali modifiche della materia cautelare, ha disposto che i procedimenti emessi ai sensi dell'art. 669 -octies c.p.c. potessero rimanere stabili, e quindi non avessero necessità di conferma in una successiva e tempestiva causa di merito, ove avessero carattere e finalità anticipatoria degli effetti di tale sentenza. L'innovazione è stata introdotta per evitare l'inutile proliferare di cause, con positivi riflessi sull'attuale crisi della giustizia e in ossequio al principio del giusto processo. Invero, è possibile che il ricorrente che lamenti la lesione di un proprio diritto si accontenti di aver ottenuto un provvedimento che, all'esito di un procedimento sommario, elimini gli effetti a lui pregiudizievoli. L'inibitoria cautelare è un caso tipico di provvedimento anticipatorio, in quanto impedisce che un comportamento giudicato illegittimo produca i suoi effetti nel tempo (App. Milano 12 febbraio2010). In rito, va comunque precisato che la sede cautelare non è compatibile con l'istituto della litispendenza, considerato che la relativa pronuncia con la quale si definisce il giudizio cautelare in materia di marchi non è suscettibile di acquisire il valore proprio del giudicato, come del resto è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U., n. 7337/1996), e ciò anche ipotizzando la stabilizzazione del provvedimento nella parte avente carattere anticipatorio (Trib. Milano 12 marzo 2008). Conseguentemente, l'avvio di un procedimento cautelare in materia di proprietà industriale – non potendo mai sfociare in una statuizione suscettibile di res iudicata – non dovrebbe mai potere dare luogo ad alcun conflitto rilevante in termini di litispendenza, né con riguardo alle questioni di ripartizione interna della competenza né con quelle di conflitto tra differenti giurisdizioni nazionali. In tale ottica, si è quindi affermato che la necessità dell'instaurazione del giudizio di merito a seguito di inibitoria emessa ante causam ai sensi dell'art. 131 c.p.i. ha il suo espresso testuale riferimento normativo nell'art. 132 c.p.i. ragione per cui l'eccezione di cui all'art. 132, comma 4, c.p.i. deve allora intendersi riferita a quei diversi provvedimenti cautelari atipici ed a contenuto anticipatorio, tra cui non rientrano l'inibitoria e la penale che alla stessa, ai sensi dell'art. 131, comma 2, c.p.i., è accessoria (Trib. Firenze 8 giugno 2016). Conseguentemente, anche nella materia qui considerata, il provvedimento cautelare risponde al noto principio di stabilità inteso quest'ultimo nel senso che laddove idoneo ad anticipare gli effetti della decisione di merito, come ad esempio nel caso dell'inibitoria, non perde di efficacia nell'ipotesi in cui il giudizio di merito non venga iniziato da nessuna parte interessata (Scuffi, 10), contrariamente a quanto invece accadrebbe per il provvedimento cautelare di tipo «conservativo» di cui ad esempio sono espressione la descrizione ed il sequestro, in relazione al quale permane l'obbligatorietà di instaurare il giudizio di merito nel rispetto dei termini previsti dall'art. 132 c.p.i. Il ricorso cautelare proposto come ricorso ante causam e dunque prodromico ad un'azione di merito se proposto con ricorso depositato dopo la notificazione dell'atto di citazione introduttivo di un giudizio di merito avente il medesimo oggetto è inammissibile (Trib. Roma 7 luglio 2005). La nozione di provvedimento cautelare o provvisorio, anche nel diritto industriale riguarda quei provvedimenti che non costituiscono il contenuto di una sentenza che definisce in tutto od in parte il giudizio di cognizione, essendo relativi a misure contenute nel codice di rito o nella legislazione speciale, come ad esempio il ricorso per conseguire un provvedimento d'urgenza. Le misure cautelari, inerenti il diritto industriale, sono classificabili in tipiche ed atipiche od innominate, a seconda che il loro contenuto sia o mano predeterminato dal legislatore quanto alla misura richiesta ed ai suoi effetti, fermo restando la variabilità dell'oggetto cui l'ordine del giudice si riferisce, mentre per quanto riguarda l'art. 132, comma 4, del Codice della proprietà industriale, i provvedimenti cautelari emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito conservano la loro efficacia anche in assenza di una successiva instaurazione del giudizio di merito, senza però affermare quali siano i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (per una disamina del rapporto tra giudizio cautelare e giudizio di merito nel diritto industriale, v. Perotti, 1414). Infatti, a seguito del d.lgs. n. 131/2010 – c.d. decreto correttivo – l'art. 131-quater, comma 1, c.p.i. è stato trasfuso nell'art. 132, comma 4, c.p.i, secondo cui le disposizioni di cui al comma 3, laddove prevedono che se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia, non si applicano ai provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi, ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. Tale norma, prevede dunque che i provvedimenti cautelari emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e gli «altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito» conservano la loro efficacia anche in assenza di una successiva instaurazione del giudizio di merito. Anche nel diritto industriale i provvedimenti cautelari (o provvisori) rispondono al principio di stabilità, nel senso che ove siano idonei ad «anticipare» gli effetti della decisione di merito come ad esempio, nel caso dell'inibitoria, non perdono efficacia anchese non è successivamente intrapreso il giudizio di merito, essendo quest'ultimo rimesso all'iniziativa di ciascuna parte interessata, mentre per ogni altro provvedimento «non anticipatorio» – come quelli conservativi ed istruttori, quali la descrizione ed il sequestro – permane l'obbligatorietà del giudizio di merito, da instaurare entro i termini prescritti dall'art. 132 c.p.i. pena la sua inefficacia. Tuttavia, come del resto già accade nel procedimento cautelare uniforme disciplinato dagli artt. 669-bis ss. c.p.c., la suddetta norma nulla dice in merito a quali siano i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, ragione questa per cui si è affermata la necessità dell'instaurazione del giudizio di merito a seguito di un'inibitoria emessa ante causam ai sensi dell'art. 131 c.p.i. che ha il suo espresso testuale riferimento normativo nell'art. 132 c.p.i., sulla cui scorta, l'eccezione di cui al comma 4 di quest'ultima norma, deve allora intendersi riferita a quei diversi provvedimenti cautelari «atipici» ed a contenuto anticipatorio, tra cui non rientrano l'inibitoria e la penale, che alla stessa, ai sensi del comma 2 dell'art. 131 c.p.i., è accessoria (Trib. Firenze 8 giugno 2016). Sul piano squisitamente processuale, nonostante il silenzio della legge, sebbene nel campo relativo ai provvedimenti provvisori del diritto industriale, trovi applicazione la disciplina del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. – rimane però ferma la deroga alla competenza del tribunale ordinario a favore delle sezioni specializzate in materia d'impresa – anche a tale fine, trovando applicazione la clausola di «compatibilità» prevista nell'art. 669-quaterdecies c.p.c. il quale estende la disciplina del procedimento cautelare uniforme agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile o dalle leggi speciali, dunque anche alle misure previste in tema di brevetti e di marchi (Spolidoro 1994, 361), ma, con il limite, della «compatibilità», riferita per quanto attiene al diritto industriale, anche alla competenza del giudice designato alla trattazione del relativo procedimento. A ciò aggiungasi che l'applicazione del rito cautelare uniforme in occasione della singola fattispecie riguardante la concessione di provvedimenti cautelari nel diritto industriale – ma lo stesso criterio vale per ogni altra misura cautelare contenuta nella legislazione speciale, e, quindi, classificabile come extravagante, per distinguerla da quelle previste dal codice di procedura civile – dipende dal riscontro della sua «natura cautelare» oltre che dalla sua «compatibilità» con la disciplina del codice di rito sul procedimento cautelare uniforme (Spolidoro 1994, 362). In tale ottica, la formula adottata dal legislatore, riferita alla nozione di «provvedimenti cautelari», per applicare alle misure cautelari extravaganti il rito cautelare uniforme introdotto dalla l. n. 353/1990 comporta la necessità di definire le caratteristiche proprie della stessa giurisdizione cautelare (Costantino 1992, 403), rispetto alla quale, è quindi funzionale l'esatta interpretazione della citata clausola di compatibilità contenuta nell'art. 669-quaterdecies c.p.c., la cui valutazione di incompatibilità dipende dalla verifica riguardante la compatibilità od incompatibilità della ratio che è fondamento dell'istituto nel cui ambito dovrebbe applicarsi la norma assistita dalla clausola, secondo il modulo dell'applicazione analogica (in dottrina, v. anche Tommaseo 1993, 700). Al fine di attribuire ad un determinato provvedimento la natura cautelare, occorre allora guardare alla sua struttura (Tommaseo 1991, 95), sulla cui scorta, si è quindi affermato che gli elementi caratterizzanti della giurisdizione cautelare sono congiuntamente, la funzione preventiva, di rimedio del periculum in mora , la sommarietà o ipoteticità dell'accertamento, la provvisorietà degli effetti e la strumentalità o dipendenza rispetto al successivo giudizio di cognizione. In estrema sintesi, hanno natura cautelare i provvedimenti costruiti dal legislatore in modo da potere essere ricondotti alla disciplina uniforme del codice di rito, essendo evidente che l'art. 669-quaterdecies c.p.c. svolge anche un ruolo nel classificare ciascuna singola figura di provvedimento tra le misure cautelari o tra quelle che non sono tali (Spolidoro 1994, 366, il quale osserva altresì come quella contenuta nell'art. 669-quaterdecies c.p.c. altro non è se non una clausola «in bianco» la cui applicazione concreta viene di fatto delegata alla pratica giudiziaria), essendosi osservato che il limite della compatibilità dipende dallo scrutinio dell'idoneità della nuova disposizione normativa a mantenere integra la funzionalità propria dello strumento cautelare a cui è applicata, tenuto conto che la riforma del 1990 mira a razionalizzare il rito cautelare, sopprimendo le differenze ingiustificate tra le diverse procedure, con la conseguenza che la compatibilità deve essere valutata confrontano la disposizione nuova con la misura extravagante considerata alla luce della sua funzione e della ratio legis nello stabilirne la disciplina ad hoc (Spolidoro 1994, 370). Valutazione dei presupposti per il ricorso cautelare nel diritto industriale con riferimento al periculum Come si è già avuto modo di precisare, la maggioranza degli interpreti, partendo dalla collocazione sistematica e funzionale della tutela cautelare tipizzata – sequestro, descrizione e inibitoria – nella cornice del diritto di azione giurisdizionale, preferisce leggere la disciplina dei provvedimenti cautelari industrialistici in armonia con quella generale, e richiedere comunque da parte del giudice della cautela la delibazione di un apprezzabile grado di periculum in mora per la sua emanazione (Trib. Bologna 10 aprile2009, secondo cui occorre una concreta dimostrazione delle possibili conseguenze che deriverebbero dalla mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte; Trib. Genova 29 dicembre2014, da cui si evince che per la concessione di una misura cautelare che va ad incidere sulla libertà ed iniziativa economica delle parti, come quelle ex art. 129 comma 4 c.p.i., del sequestro industriale e dell'inibitoria per ipotizzata contraffazione di un brevetto, occorre la sussistenza di un alto grado di fumus e di periculum in mora. Inoltre, sempre con riferimento all'estremo del periculum in mora nell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., si è affermato che il timore di un pregiudizio imminente ed irreparabile deve caratterizzarsi in termini di attualità, attraverso una sua connotazione in termini di contestualità rispetto al momento in cui il giudice è chiamato a decidere sull'istanza cautelare proposta dalla parte, v. Trib. Napoli 1° agosto2005), contrapponendosi alla linea interpretativa di coloro che invece ritengono che il periculum sia stato considerato come immanente dal legislatore, e così presunto, con il conseguente esonero dalla deduzione e dalla prova per il titolare del diritto violato, trovando siffatta teoria, che finisce con il coincidere con l'enunciazione del pregiudizio in re ipsa, un'apparente letterale conferma nella formulazione delle norme del Codice della proprietà industriale che attribuiscono tout court al titolare del diritto il potere di chiedere i provvedimenti coattivi nei confronti delle cose e dei comportamenti che concretano una violazione attuale del diritto, e, quantomeno con riferimento all'inibitoria, nell'attitudine del provvedimento anticipatorio alla stabilizzazione espressa dall'art. 132, comma 4, c.p.i. In particolare, nella materia concernente la tutela cautelare del marchio, il periculum in mora non sussiste in re ipsa, ma neanche coincide con il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile proprio dei procedimenti ex art. 700 c.p.c. atteso che per le misure industrialistiche tipiche il periculum si configura a fronte di ogni rischio di pregiudizio, anche meramente patrimoniale, suscettibile di incontrollabile espansione, o comunque non agevolmente quantificabile ai fini del successivo risarcimento (Trib. Napoli 1° giugno 2007). In tale senso, depone un orientamento giurisprudenziale di merito, laddove afferma che il periculum inerente al contrasto di un fenomeno contraffattivo può considerarsi presunto, perché in tale caso, il pericolo nel ritardo – inteso quale significativo scarto di effettività fra la tutela giurisdizionale immediata e quella differita all'esito dell'ordinaria cognizione – appare immanente, poiché l'agganciamento alla sfera ed ai prodotti del concorrente comporta un drenaggio irreversibile di clientela e la conseguente devalorizzazione o discredito dell'immagine commerciale, restando ovviamente salva la possibilità di dimostrazione della sua insussistenza in grado apprezzabile nel caso concreto, in deroga all'id quod plerumque accidit (Trib. Torino 21 febbraio 2013; Trib. Catania 2 dicembre2013, secondo cui il carattere della irreparabilità del pregiudizio va ravvisato nell'irreversibilità degli effetti dannosi prodotti dalla distrazione di clientela, fenomeno tipico che consegue alla contraffazione di marchio ed all'agganciamento parassitario, così come nell'impossibilità di ripristinare integralmente per equivalente pecuniario il diritto leso, mentre quanto al requisito dell'imminenza del pregiudizio esso viene fatto discendere, invece, dalla natura duratura dell'illecito perpetrato da parte resistente e comunque dagli effetti permanenti della condotta, oltre che dalla possibile reiterazione dell'evento). In particolare, nell'àmbito della proprietà industriale, si considera pregiudizio irreparabile soltanto quello che determina la destabilizzazione economica del danneggiato, e che l'esistenza del periculum in mora può essere desunta dal notevole pregiudizio causato per l'irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della clientela, nonché per l'impossibilità od enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso. Ai fini dell'adozione di misure cautelari ed urgenti richieste da una società nei confronti di alcuni ex dipendenti i quali abbiano sottratto informazioni riservate della prima, sussiste il periculum laddove emerga da parte dei resistenti l'utilizzazione di tali informazioni riservate al fine di contattare indebitamente la clientela della ricorrente (Trib. Milano 17 aprile 2018). L'esigenza di provvedere inaudita altera parte in ordine alla richiesta di concessione della misura cautelare del sequestro deve essere riconosciuta in presenza per un verso, della possibilità di sottrazione dei prodotti oggetto di contestazione all'esecuzione dell'anzidetta misura ove fosse preceduta da una fase di contraddittorio tra le parti nonché, sotto altro profilo, dal negativo giudizio prognostico circa la correttezza del comportamento della resistente, desumibile anche dalla sostanziale inutilità di un precedente provvedimento di sequestro ad indurla a riportare i propri comportamenti in un ambito di generale correttezza sul piano imprenditoriale (Trib. Milano 12 marzo 2012). L'esigenza di ordinare inaudita altera parte il sequestro richiesto ex art. 129 c.p.i. può essere giustificata sulla base del giudizio prognostico negativo riguardante la correttezza del comportamento della parte resistente il quale, potrebbe desumersi dal fatto che un precedente sequestro subito dalla stessa controparte non l'aveva indotta a ripensare i propri comportamenti sul piano della correttezza. Com'è noto, il d.lgs. n. 131/2010 ha novellato ii testo dell'art. 129 c.p.i. il quale, prevede espressamente che i provvedimenti di sequestro e di descrizione possono essere concessi inaudita altera parte nei casi di speciale urgenza, ed in particolare, quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti ovvero quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro (sul nuovo art. 129, comma 2, c.p.i., v. Ghiretti, 1341; Ferrari 2012, 5; Cartella, 255). In ogni caso, l'onere della prova di un pregiudizio, economico o morale, quale fatto costitutivo del diritto azionato, spetta al ricorrente e la potenzialità lesiva del danno deve essere un elemento insito nella condizione attuale del richiedente, non una mera ipotesi futuribile. L'intensità ed il protrarsi dell'uso del segno ritenuto in contraffazione risultano elementi qualificanti al fine di rendere necessaria l'adozione di misure cautelari posto che, in difetto di tali provvedimenti, consentire il proseguimento della condotta illecita fino all'emissione di una sentenza all'esito della causa di merito comporterebbe il sostanziale annullamento del valore attrattivo del marchio e delle sue capacità di espansione e rafforzamento sul mercato (Trib. Milano 13 giugno 2011). Al riguardo, è opportuno precisare che in tema di marchi l'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'emissione di una misura cautelare deve essere valutata in relazione al valore che detto bene immateriale rappresenta per il suo titolare od avente causa, e cioè la sua capacità distintiva, nel senso che laddove essa fosse compromessa in maniera significativa sussisterebbe l'irreparabilità del pregiudizio, posto che tale intrinseco valore non potrebbe avere alcuna effettiva ed esaustiva possibilità di ristoro sulla base di un risarcimento monetario che ben difficilmente potrebbe efficacemente ricomprendere tutte le potenzialità espansive future del segno stesso. In tale ottica, si è quindi ritenuto che il marchio «La Nuova Gazzetta di Puglia e Basilicata» presenti un elevato grado di somiglianza con il marchio «La Gazzetta del Mezzogiorno — La Gazzetta di Puglia — Corriere delle Puglie», atteso che il primo evoca il secondo, alla stregua di un giudizio sintetico e complessivo, quantomeno concettualmente, determinando così un rischio di confusione per il pubblico di riferimento, anche in termini di associazione tra i due segni, e che in ogni caso, le predette condotte della resistente integrino la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, n. 1), c.c., costituendo la suddetta iniziativa editoriale della medesima per come proposta al pubblico, un'ideale prosecuzione di quella in precedenza svolta con il marchio/testata «La Nuova Gazzetta di Puglia e Basilicata», presentando un elevato grado di somiglianza con il marchio «La Gazzetta del Mezzogiorno — La Gazzetta di Puglia — Corriere delle Puglie», e che quindi, ricorre l'estrema urgenza di provvedere, in considerazione della prospettata imminente pubblicazione del nuovo prodotto editoriale della medesima resistente, la quale, impone l'adozione di provvedimenti immediati ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. in considerazione del fatto che la postergazione del provvedimento cautelare a data successiva alla comparizione delle parti potrebbe ingenerare un nocumento irreparabile costituito dallo sviamento di clientela, va inibito alla resistente società l'uso del marchio/testata/nome a dominio «La Nuova Gazzetta di Puglia e Basilicata» ovvero i segni distintivi/testate simili a quest'ultimo per l'avvio di pubblicazioni, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità cartacea e/o on line, e per la diffusione di qualsiasi prodotto editoriale, come esemplificativamente, un quotidiano, una rivista, un settimanale ovvero un mensile (Trib. Bari 19 novembre2021). La tutela cautelare nelle controversie disciplinate dalla l. n. 287/1990 (Antitrust) Ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287/1990, nel testo modificato dalla l. n. 27/2012, i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti d'urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV, sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 168/2003, atteso che in base all'art. 14-bis della stessa l. n. 287/1990, inserito dalla l. n. 248/2006, nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave ed irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari. L'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie di cui all'art. 33, comma 2, della l. n. 287/1990 e la disposizione richiamata stabilisce che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi innanzi al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa. Alla medesima sezione sono attribuite tutte le controversie relative alla violazione della normativa antitrust (Trib. Milano 19 novembre 2020). La disciplina applicabile è anche in questo caso quella desumibile dagli artt. 669-bis ss. c.p.c. trattandosi di provvedimenti, assoggettabili alla disciplina del procedimento cautelare uniforme secondo il rinvio ricettizio operato dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. (App. Milano 2 maggio2003). Infatti, in dottrina non si è mancato di osservare come per quanto riguarda gli aspetti più specificamente processuali trova certamente applicazione, pur in assenza di un espresso riferimento, la disciplina generale dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. ferma restando ovviamente la deroga alla competenza del tribunale ordinario a favore delle sezioni specializzate in materia di impresa (Comoglio, 249; Spolidoro 1994, 414, non manca altresì di sottolineare come «le violazioni antitrust, ed in specie del diritto antitrust CEE da molti anni ormai vengono prese in considerazione ai fini dell'ordinamento interno anche come fattispecie di illecito concorrenziale, concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.»). Ciò comporta che i presupposti per la concessione di una misura cautelare in relazione ad una controversia rientrante nella materia antitrust sono gli stessi previsti per le misure cautelari c.d. ordinarie, vale adire il fumus boni iuris ed il periculum, sia pure tenendo conto, ai fini della loro configurazione delle peculiarità proprie della materia qui considerata. Tale assunto valeva già nella precedente versione del testo della norma qui considerata, essendosi affermato che il riferimento alla tutela cautelare contenuto nell'art. 33 della l. n. 287/1990 comporta che occorre accertare, oltre alla compatibilità fra il petitum ed il procedimento d'urgenza il fumus boni iuris ed anche il c.d. periculum in mora (App. Milano 20 luglio2004), ragione per cui va rigettata la richiesta di emissione di un provvedimento cautelare urgente laddove manchi il periculum in mora (App. Milano 15 luglio1992). Al riguardo, giova infatti evidenziare che, nella logica dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287/1990, la concessione di una misura cautelare non può che risultare funzionale a garantire che non si realizzino effetti pregiudizievoli nelle more del procedimento di merito finalizzato ad ottenere in sede di decisione finale una tutela limitata all'esercizio delle uniche proponibili azioni di nullità o di risarcimento del danno (App. Milano 17 dicembre2008). In particolare, per quanto concerne il fumus sul piano della dimostrazione della verosimiglianza riferita alla sussistenza di una condotta anticoncorrenziale occorrerà fare una distinzione a seconda che l'azione risarcitoria segua o meno un preventivo accertamento delle violazioni riguardanti la disciplina antitrust da parte dell'AGCM, poiché mentre il provvedimento emesso da quest'ultima può fondare l'emissione di un provvedimento cautelare, laddove invece manchi, il ricorrente dovrà farsi carico di allegare in termini di verosimiglianza i fatti costitutivi della pretesa cautelare, dunque sia l'illiceità della condotta che la sua potenziale lesività (Comoglio, 252). Infatti è stato condivisibilmente affermato che nelle azioni cautelari strumentali ad azioni risarcitorie la sussistenza del fumus presuppone la prova, in termini appunto di verosimiglianza, di un danno (Comoglio, 252), con la precisazione che nel caso integrante una fattispecie di «danno traslato» – coniata in dottrina, la quale – com'è noto – si verifica quando il danno subìto da comportamenti anticoncorrenziali di un fornitore sui propri clienti venga trasferito da un operatore economico posto in posizione intermedia nella c.d. «catena economica», qualora difetti la legittimazione in sede di merito analoga carenza si avrà anche in sede cautelare. Tuttavia, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, la richiesta di tutela cautelare ed urgente nella materia antitrust non richiede una correlazione con il procedimento di merito così stringente da esigere un'identificazione totale o parziale delle misure cautelari con le azioni di nullità e di risarcimento del danno previste dall'art. 33 della l. n. 287/1990, ritenendosi adeguato e sufficiente anche solo un nesso di pertinenza e strumentalità tra di esse, dovendo il giudice della cautela «dimensionare» la misura cautelare alla situazione in concreto dedotta e da proteggere, adottando quella che appaia come la più confacente a cautelare medio tempore la posizione del ricorrente in vista e nelle more dell'emanazione della futura pronunzia di nullità o di risarcimento del danno. A tale riguardo, una larga parte della giurisprudenza riconosce senza grandi distinzioni la possibilità di emettere i provvedimenti inibitori in senso stretto, quelli cioè di mera astensione dal comportamento vietato, in quanto certamente esigibili in via provvisoria in funzione conservativa, con il fine, cioè, di impedire l'ampliamento e/o l'aggravamento del danno nelle more del giudizio di merito. Qualche dubbio si registra invece sul «se» il provvedimento d'urgenza possa essere orientato anche in funzione «costitutiva» per imporre, tramite ingiunzioni costitutive di obblighi di facere, anche infungibili, comportamenti negoziali volti ad attivare ex novo rapporti e/o clausole contrattuali prima inesistenti o già esauriti. In tali ipotesi, contro l'interpretazione più estensiva gioca però il duplice rischio che il giudicante possa sovrapporre la sua volontà a quella dei contraenti, modificando arbitrariamente ed in modo sensibile l'assetto degli interessi già da essi convenzionalmente stabilito, al tempo stesso svolgendo una non consentita funzione di supplenza anche in luogo del legislatore laddove questi non abbia regolato in modo esaustivo con norme di carattere amministrativo le attività dei privati aventi effetti di portata generale sul mercato. Pertanto, si ritiene che la possibilità di emettere anche ordini aventi contenuto positivo in fase cautelare antitrust possa sì esplicarsi, ma alla condizione che essi non giungano fino a realizzare un diverso assetto di interessi e, comunque, purché non oltrepassino i limiti posti dal legislatore all'emanazione di pronunce costitutive ai sensi degli artt. 2908 e 2932 c.c. È il caso, tuttavia, di osservare che non avrebbe senso accogliere un'interpretazione troppo restrittiva, che finirebbe per svuotare di effettiva utilità la tutela atipica apprestata dall'art. 700 c.p.c., la cui peculiarità viene comunemente non a caso ravvisata, per l'appunto, nella potestà che tale norma attribuisce al giudicante di intervenire in modo assai duttile per soddisfare le più diverse esigenze di tutela cautelare, provvisoria ed urgente. E non si vede per quale motivo l'amplissima casistica che è andata formandosi nel corso del tempo nell'applicazione dell'art. 700 c.p.c. dovrebbe subire troppo drastici, quanto ingiustificati e perlomeno discutibili ridimensionamenti proprio nell'ambito della tutela anticoncorrenziale, che pure ha un'importanza economica ed un'articolazione problematica così complessa e variegata da rifiutare precostituite delimitazioni di campo, che rischierebbero di tradursi al postutto in forme di denegata giustizia. In tale senso, vanno dunque condivisi quei precedenti giurisprudenziali che hanno ad esempio ritenuto ammissibile, entro i limiti del facere materiale, l'imposizione di prestazioni fondate su contratti già stipulati dalle parti che si traducano in mere modalità esecutive degli stessi in un determinato arco temporale, o che hanno ammesso la possibilità di disporre la proroga per un certo tempo di un rapporto già inter partes costituito per evitare che la relativa cessazione pregiudichi irrimediabilmente ed immediatamente il diritto cautelando. D'altra parte, non vi sarebbe alcun valido motivo per negare queste forme di tutela, per definizione provvisorie e strumentali, a situazioni connotate dal rischio di un pregiudizio imminente e grave, per il periodo di tempo in cui esso possa realizzarsi. La proroga provvisoria di un contratto già in essere, disposta per evitare che la cessazione di prestazioni essenziali possa incidere sensibilmente in senso anticoncorrenziale sulla presenza di un soggetto nel mercato costituisce dunque una modalità assolutamente ortodossa di realizzazione della potestà cautelare atipica d'urgenza exartt. 669-bis e 700 c.p.c. Del resto, tale soluzione altro non sarebbe che l'applicazione particolare di un modello di tutela di carattere più generale che ha finora ricevuto in giurisprudenza una vasta e variegata applicazione, come ad esempio nei casi di prestazioni rese nell'esecuzione di contratti di somministrazione di energie da parte di imprese monopoliste di diritto o di fatto. Se qualche dubbio si è posto in giurisprudenza sull'ammissibilità di pronunce che impongano in senso costitutivo l'obbligo di concludere ex novo un contratto di tale genere (ad esempio quando venga in luce l'obbligo legale a contrarre del monopolista legale ex art. 2597 c.c.: v., per restare solo all'ambito delle pronunce di legittimità, in senso positivo Cass. S.U., n. 353/1985 e in senso apparentemente negativo Cass. I, n. 298/1978) analoghi dubbi – o in analoga misura – non si sono posti invece quando si è trattato di prorogare semplicemente contratti già in essere, poiché in tale caso, l'ordine che ne inibisca provvisoriamente la cessazione non sostituisce certo la volontà contrattuale delle parti, ma, semmai, come in tale materia usualmente si afferma, si limita a preservarla. Infine, sarebbe difficile negare l'ammissibilità di un ordine di prosecuzione provvisoria di un rapporto già in essere quando esso si raccordi anche ad una possibile azione di nullità di una disdetta contrattuale ritenuta abusiva o di una clausola abusivamente determinativa di un termine di scadenza contrattuale. Conseguentemente, per quanto riguarda il dimensionamento in concreto delle misure cautelari adottabili, occorre verificare «se» ed eventualmente in che «limiti» possano essere adottate le misure cautelari invocabili da un ricorrente che agisca in via d'urgenza con l'intenzione di ottenere un provvedimento innominato volto ad evitare che, nelle more dell'instaurando giudizio di merito risarcitorio e/o di nullità, la propria posizione si aggravi dal punto di vista del danno economico conseguente ad esempio, ad una riduzione o ad una perdita di introiti pubblicitari. In questo particolare àmbito, le tipologie di cautele richiedibili sono di tipo inibitorio, vale a dire come obbligo negativo di non facere ed impositivo, quest'ultimo inteso come obbligo positivo di facere, rientrando nel tipo inibitorio le richieste di adozione di provvedimenti che impongano ad una parte di astenersi dal pubblicare determinati dati in suo possesso e nella seconda tipologia impositiva le richieste volte ad ottenere l'adempimento degli obblighi informativi e la realizzazione di una metodologia condivisa ed attendibile di rilevamento dei medesimi dati. In particolare, la giurisprudenza, pur negando la configurabilità di una tutela inibitoria di merito ammette la possibilità di richiedere un provvedimento inibitorio strumentale ad un'azione risarcitoria e, sebbene sia ancora più discutibile, anche ad un'azione di nullità. In particolare, nell'ipotesi in cui il danno non si sia ancora verificato e il provvedimento di inibitoria venga richiesto proprio al fine di evitarne l'insorgenza, sorge il problema che, in tale ipotesi la richiesta cautelare mancherebbe del carattere della strumentalità – in funzione conservativa od anticipatoria – con riferimento all'instaurando giudizio di merito, giacché evitando l'insorgenza del danno non vi potrebbe essere alcun pregiudizio da risarcire. Conseguentemente, se l'azione proposta è di natura risarcitoria, il rapporto di strumentalità tra la misura cautelare e la decisione di merito va guardato avendo come primo obiettivo quello di verificare se la misura cautelare abbia addirittura impedito sul nascere il realizzarsi dei danni patrimoniali paventati dall'istante, e ciò proprio in quanto strumento cautelare finalizzato al conseguimento di tale scopo. La finalità dell'inibitoria è quella di evitare un pregiudizio patrimoniale ed è chiaro che se destinato ad incidere in senso impeditivo proprio sulla causa di quella particolare tipologia di danno specificamente paventato dalla parte ricorrente può esprimere nel caso concreto non solo un'efficacia genericamente anticipatrice rispetto alla decisione finale di merito da emanare in ordine alla ipotizzata sussistenza di un diritto al risarcimento del danno, ma svolgere anche e ancora prima un ruolo di vera e propria prevenzione. Tale possibilità è stata del resto riconosciuta in generale dalla l. n. 80/2005, attraverso l'integrazione dell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. a tenore del quale – com'è noto – i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito, possono conservare la propria efficacia indipendentemente dall'instaurazione e dall'esito del giudizio di merito, proprio a causa della intrinseca attitudine che essi hanno a tutelare, anche in modo definitivo, la parte processuale cautelanda. Ciò accade specialmente quando la misura cautelare abbia anche funzione tipica di prevenzione del danno, sì da impedirne il verificarsi, e non solo di anticipazione degli effetti di un successivo risarcimento. In tale senso, si è quindi inibito ad una società che raccoglie dati di ascolto di televisioni satellitari, abusando della propria posizione dominante, la sola pubblicazione di tali dati fino a quando non saranno pubblicate le conclusioni delle indagini sui diversi sistemi di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione operanti in Italia (App. Milano 12 aprile2005). Sul piano della competenza del giudice adìto in sede cautelare, quando era vigente la versione originaria dell'art. 33 della l. n. 287/1990, si discuteva della composizione dell'organo giudicante nella fase cautelare se monocratico o collegiale. In base ad un orientamento in assenza di una previsione normativa ad hoc circa la collegialità dell'organo decidendi, anche in corte d'appello si riteneva che la competenza appartenesse al giudice istruttore designato alla trattazione del procedimento cautelare. Due erano gli orientamenti formatisi in materia. In base ad un primo orientamento, la competenza ad emettere i provvedimenti cautelari sia ante causam sia in corso di causa nelle materie antitrust richiamate dall'art. 33, comma 2, della l. n. 287/1990 si sarebbe dovuta radicare in capo al consigliere istruttore designato dalla corte di appello e tali provvedimenti, assoggettabili alla disciplina uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. secondo il rinvio ricettizio operato dall'art. 669-quaterdecies c.p.c., sarebbero stati sottoposti a reclamo interno davanti al collegio composto da magistrati della medesima sezione cui apparteneva l'istruttore pur senza la di lui partecipazione ex art. 669-terdecies c.p.c. (App. Milano 4 novembre 2009;App. Milano 10 novembre2005; App. Milano 20 luglio 2005;App. Milano 2 maggio2003). Secondo un altro orientamento, invece, la trattazione del cautelare dinanzi alla corte d'appello si riteneva essere di competenza dell'organo decisorio collegiale (App. Torino 7 agosto2001;App. Roma 16 gennaio2001;App. Catanzaro 3 luglio1998). Tale questione è stata ormai definitivamente superata per effetto dell'istituzione della competenza delle sezioni specializzate del tribunale delle imprese e del generale principio della coincidenza del giudice della cautela con quello del merito, unitamente alla riserva di collegialità delle sezioni specializzate prevista unicamente per la fase decisoria, ragione per cui sia il procedimento cautelare sia la fase istruttoria sono oggi affidate alla cognizione del giudice monocratico (Comoglio, 250). L'attuale testo dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287/1990 prevede infatti che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 168/2003. Ai sensi dell'art. 14-bis della l. n. 287/1990, nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave ed irreparabile per la concorrenza, l'Autorità antitrust può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari. In dottrina, si è osservato come la littera legis faccia riferimento ai soli «provvedimenti di urgenza» senza fare cenno alle altre misure cautelari, ritenendo sulla scorta del principio minus dixit lex quam voluit, che nell'interpretare la formula della legge in modo da renderla utilmente applicabile, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che col termine «provvedimenti di urgenza» l'art. 33, comma 2, della l. n. 287/1990 intendesse riferirsi genericamente a tutti i provvedimenti cautelari o provvisori tipici od atipici, e, dunque, non soltanto al provvedimento reso ex art. 700 c.p.c. (Spolidoro 1994, 417; Verde, Di Nanni 1993, 450; Olivieri 1991, 698; La China, 669). Ciò premesso, sebbene la competenza del giudice ordinario è autonoma e concorrente rispetto a quella dell'AGCM, attesa la diversità di funzioni e compiti tra organi amministrativi e giudice ordinario, con specifico riferimento alla materia cautelare, la dottrina esclude che il giudice ordinario possa adottare provvedimenti cautelari costituenti l'anticipazione degli effetti dei provvedimenti emessi dall'AGCM perché la tutela cautelare disposta dal giudice civile ha sempre natura strumentale rispetto ad un successivo eventuale giudizio di merito (così Comoglio, 250; sui c.d. limiti esterni della tutela cautelare antitrust del giudice ordinario in relazione ai poteri delle Autorità garanti, e l'estensione contenutistica, costituente i limiti interni dei poteri cautelari antitrust del giudice civile, v. Garilli, 855). Sul piano del periculum, la materia antitrust non presenta invece particolari e significative peculiarità rispetto alla disciplina ordinaria dei procedimenti cautelari, essendo comunque necessaria l'allegazione della verosimiglianza del rischio di incorrere in un pregiudizio grave ed irreparabile nel tempo necessario per ottenere la tutela in via ordinaria, atteso che il periculum in mora, costituisce pur sempre un requisito sistematico coessenziale a tutti i provvedimenti cautelari. In ordine a tale aspetto, la tutela cautelare nella materia antitrust non presenta delle specifiche peculiarità rispetto alla disciplina ordinaria del procedimento cautelare uniforme. Va, tuttavia, evidenziato che la misura cautelare rientrante nella materia antitrust , se deve essere strumentale al provvedimento di merito, non per questo ne è una mera anticipazione, potendo essere diretta anche solo ad evitare l'aggravarsi del danno (App. Milano 29 settembre1999). L'azione cautelare di accertamento negativo L'azione esercitata con la domanda cautelare può essere finalizzata anche ad un accertamento negativo il quale, sebbene si connoti quale espressione di un'azione cautelare propriamente definibile come «difensiva», non contrasta con il vigente assetto processual-civilistico, atteso che in tale controversia particolare rilievo e considerazione presenta l'interesse ad agire attuale e concreto (Cass. I, n. 16162/2015), per conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice, essendo precluse le azioni di mera iattanza, sicché ai fini dell'ammissibilità della richiesta forma di tutela è indispensabile la presenza di un'altrui contestazione che non deve consistere in una semplice manifestazione di opinioni, ma deve essere seria ed oggettivamente apprezzabile, a fronte della quale, si giustifica – sul piano del fumus – l'intervento chiarificatore del giudice adito in sede cautelare per l'imminente pregiudizio irreparabile che la suddetta contestazione è suscettibile di procurare al ricorrente (Trib. Napoli 16 marzo 2006). In particolare, la possibilità di agire anche in via cautelare al fine di fare accertare che la propria condotta non costituisce comportamento lesivo dei diritti altrui è stata riconosciuta espressamente dal legislatore con il d.lgs. n. 131/2010, che attraverso l'art. 120, comma 6-bis, del Codice della proprietà intellettuale consente la proposizione di domande cautelari di accertamento negativo per la tutela di titoli di proprietà industriale. Il riconoscimento dell'ammissibilità di una tutela cautelare di mero accertamento in materia di diritti di proprietà industriale corrisponde a interessi meritevoli di tutela, nella misura in cui consenta all'imprenditore che, pur ritenendosi nel giusto, tema ragionevolmente di subire accuse di contraffazione di privative industriali da parte dei propri competitori, la possibilità di provocare immediatamente il contraddittorio sul punto, anziché attendere passivamente le iniziative avversarie. In tale modo, il ricorrente che agisce con un'azione di accertamento negativo mira sia a proteggere i propri investimenti dal rischio di avversarie iniziative cautelari future, attivate in una fase più avanzata dei suoi programmi industriali e quindi più pregiudizievoli, sia a cautelarsi contro le future azioni risarcitorie, magari imperniate sul ricorso allo strumento punitivo della retroversione degli utili di cui all'art. 125, comma 3, c.p.i. che lo espone nella sostanza, al rischio di lavorare a profitto del titolare della privativa. In buona sostanza, il ricorrente che afferma non essere un contraffattore, agendo in accertamento negativo cautelare detta lui i tempi del confronto giudiziario, offrendo alla controparte la possibilità di richiedere in via riconvenzionale le misure cautelari a tutela del proprio diritto. Siffatto interesse, basato sull'esigenza dell'imprenditore di sentirsi rapidamente scagionato dall'accusa di illeciti contraffattivi, appare in linea con le finalità ispiratrici dell'istituzione del tribunale delle imprese, finalità universalmente ravvisata nell'obiettivo di incoraggiare gli investimenti imprenditoriali sul territorio nazionale con la garanzia di una tutela giurisdizionale rapida ed efficace, anche in considerazione delle importanti ricadute consequenziali per il benessere collettivo. Proprio in questo àmbito – anche per effetto della citata modifica apportata all'art. 120 c.p.i. con specifico riferimento alla tutela atipica e residuale proponibile in via d'urgenza – si assiste all'utilizzo più significativo dello strumento cautelare in questione (Ferrari 2017, 5), atteso altresì che l'art. 120, comma 6-bis, introdotto dal d.lgs. n. 131/2010, ha precisato che le regole di giurisdizione e competenza previste nell'art. 120 c.p.i. valgono anche per le azioni di accertamento negativo proposte in via cautelare. L'interesse in parola non può ovviamente essere fondato sulla stabilizzazione del provvedimento cautelare anticipatorio garantita dall'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. che ha il suo contraltare nell'art. 132, comma 4, c.p.i. perché anche l'accertamento negativo cautelare non è suscettibile di acquisire efficacia di giudicato, stante l'ineludibile ostacolo frapposto dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 669-octies, ultimo comma, c.p.c. secondo cui l'autorità del provvedimento cautelare non è comunque invocabile in altro processo. Ciò comporta, dal punto di vista sistematico, che l'esito favorevole di una pronuncia cautelare di accertamento negativo crea una situazione speculare e simmetrica a quella risultante dalla pronuncia di rigetto dell'avversa domanda ex art. 669-bis c.p.c. di emanazione del provvedimento cautelare. Per tale ragione, appare allora corretto ritenere che la parte soccombente nel giudizio cautelare di accertamento negativo anche se non ha richiesto in via riconvenzionale cautelare l'emanazione di un provvedimento positivo, di fatto finisca per subire il particolare effetto stabilizzante della pronuncia cautelare previsto dall'art. 669-septies c.p.c., nel senso che la stessa parte non può richiedere la tutela cautelare positiva in difetto di mutamenti nelle circostanze oppure senza dedurre nuove ragioni di fatto o di diritto (Trib. Torino 20 marzo 2012). Invero, in ordine alla compatibilità tra la tutela cautelare espressa anche in via d'urgenza e l'azione di accertamento, nonostante la sussistenza di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali contrari (si è sostenuto che deve escludersi che possa attribuirsi alla tutela cautelare di mero accertamento una qualche utilità funzionale, dal momento che oggetto della stessa sarebbe l'anticipazione probabilistica della esistenza del diritto, allo scopo di tutelare l'esigenza dell'istante a non sbagliare, motivata dalla incertezza di un rapporto per difetto della legge o del contratto, che è cosa diversa dal bene rappresentato dalla certezza del rapporto giuridico, conseguibile unicamente con la sentenza di mero accertamento, v. Trib. Milano 21 settembre1994;Trib. Bergamo 8 luglio1996;App. Torino 9 giugno2000;Trib. Milano 30 settembre2003;Trib. Padova 16 settembre2004), in realtà non si ravvisano elementi ostativi per affermare la perfetta coerenza tra i due strumenti di tutela (Trib. Napoli 8 novembre1996;Trib. Roma 2 marzo2000;Trib. Gorizia 25 giugno2001;Trib. Napoli 7 gennaio2002;Trib. Rossano 3 aprile2007;Trib. Benevento 15 maggio2007;Trib. Cagliari 30 gennaio2008; Trib. Perugia 16 marzo 2008), dal tenore letterale dell'art. 700 c.p.c. non sono rinvenibili limiti in tale senso, cosicché appare possibile assicurare temporaneamente ed in via interinale l'accertamento, pur nei confini strutturali della cautela e previa verifica dell'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio nella fattispecie concreta, rimuovendo lo stato di incertezza pregiudizievole che si manifesta nella situazione di colui, che nel timore di compiere un atto illegittimo, si preclude la possibilità di gestire efficacemente i propri interessi sostanziali. Del resto, è vero che in sede cautelare non è certamente possibile ottenere la certezza propria del giudicato di merito, ma è altrettanto vero che anche la pronuncia dichiarativa in funzione cautelare ha la sua utilità tutte le volte in cui il provvedimento d'urgenza serva ad eliminare una situazione giuridica d'incertezza, foriera di un pregiudizio imminente ed irreparabile (Trib. Bari 9 novembre 2012). Il provvedimento d'urgenza, così interpretato, contiene un accertamento che, seppure caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà, è comunque idoneo a costituire un rafforzamento del diritto riconosciuto, capace di fornire alle parti delle regole di condotta per il futuro. Allo stato di incertezza pregiudizievole in cui versa colui che, temendo di compiere atti illegittimi, autolimita l'efficace amministrazione dei propri interessi, è allora di rimedio l'accertamento provvisorio contenuto nel provvedimento dichiarativo d'urgenza, di cui la stessa parte può avvalersi come di una norma agendi a cui uniformare il proprio comportamento, anche attraverso l'effetto compulsorio indiretto esercitato sulla volontà del destinatario. Ciò in quanto anche nell'azione di accertamento negativo l'interesse ad agire necessariamente presuppone uno stato di incertezza oggettiva riguardante un determinato rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga l'accertamento giudiziale in sede cautelare un pregiudizio concreto ed attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto già accertato (sull'interesse ad agire con una azione di mero accertamento, che non necessariamente implica l'attuale verificarsi della lesione del diritto v. Cass. II, n.13556/2008). L'invocabilità di un accertamento negativo in via cautelare è dunque ammissibile (Trib. Napoli 8 novembre1996), ma ciò ovviamente, non esime la parte istante dalla verifica in concreto della sussistenza dei requisiti propri dell'azione cautelare, dunque, il fumus ed il periculum, il quale ultimo non può reputarsi esistente laddove risulti la mancata persistenza dell'illecito, la pacifica cessazione della commercializzazione del prodotto e le caratteristiche dei beni non più soggette a gradimento del pubblico (Trib. Milano 19 aprile 2013). In tale ottica, ad esempio, nel diverso ambito dell'uso comune della tutela cautelare di accertamento cd. negativo, l'acquirente di buona fede di un immobile da chi si comporti rispetto ad esso uti dominus ed esibisca un titolo idoneo a comprovare la titolarità del diritto di proprietà conseguita iure hereditatis, non è legittimato all'esercizio in via cautelare dell'azione di accertamento negativo di siffatta titolarità se detta qualità non viene contestata all'attualità, trattandosi di una situazione non suscettibile di arrecare un pregiudizio men che mai imminente ed irreparabile in relazione ad eventuali pretese che potrebbero in futuro essere avanzate da terzi (Cass. III, n.6859/1993). In via generale, ritornando allo specifico riferimento alla materia disciplinata dal diritto industriale, è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza, sulla scorta di quanto indirettamente prevede l'art. 120, comma 6-bis, c.p.i. la proposizione in via cautelare di un ricorso per accertamento negativo della contraffazione, volto ad eliminare un'obbiettiva situazione di incertezza che incombe su di un imprenditore la cui libertà di iniziativa economica appare condizionata dalle pretese, contestazioni od iniziative poste in essere da un concorrente che opponga all'attività del primo l'esistenza di privative brevettuali in tesi violate o comunque violabili dalla presenza sul mercato di un prodotto del medesimo concorrente. Al riguardo, è stato però precisato che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte ricorrente prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Trib. Torino 19 dicembre 2014; Cass. IV, n.6749/2012; Cass. VI, n.2051/2011; Cass. III, n.15355/2010). Infatti, l'interesse ad agire – che evidentemente accomuna la richiesta di concessione di un provvedimento in via cautelare al pari della domanda svolta nel giudizio di merito – con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto od una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza circoscritto e definito in senso oggettivo sull'esistenza di un rapporto giuridico oppure sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non altrimenti conseguibile se con l'intervento del giudice (Cass. I, n. 3885/2014; Trib. Catania 19 gennaio 2012; Cass. II, n.13556/2008; Cass. II, n.17026/2006; Cass. S.U., n. 264/1996). Del resto, tale impostazione risulta coerente con la stessa nozione di anticipatorietà del richiesto provvedimento cautelare che non è univoca, perché il legislatore pur avendo utilizzato un'espressione tecnica non si è preoccupato anche di definirla dal punto di vista concettuale, ragione per cui occorre riconoscere che l'espressione di provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito utilizzata dal legislatore nell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. assolve alla funzione di indicare la finalità del provvedimento cautelare che è quella di realizzare, sia pure senza valore di giudicato, la tutela giurisdizionale in senso oggettivo anche se non seguita dal giudizio di merito, non potendo quindi dubitarsi dell'ammissibilità di un provvedimento cautelare idoneo a generare effetti identici a quelli che si sarebbero potuti conseguire tramite la risoluzione definitiva della controversia (Trib. Napoli 5 febbraio 2018). L'interesse della parte ricorrente in accertamento negativo cautelare può, dunque, ravvisarsi nel provocare il più rapidamente possibile il deferimento della controversia ad un giudice al fine di evitare il prolungarsi dello stato di incertezza, trattandosi di un interesse che risulterebbe in sé soddisfatto anche dalla sollecita proposizione da parte avversa di un analogo ricorso cautelare che consenta ugualmente di ottenere una pronuncia giudiziale sulla medesima questione controversa. Quid iuris, invece, nel caso in cui sia sopravvenuto un contenzioso a cognizione piena posto che in tale ipotesi, il provvedimento cautelare di accertamento negativo potrebbe assolvere altresì alla funzione di dissuadere la parte soccombente alla coltivazione di tale giudizio, con esiti di fatto deflattivi del contenzioso? Ebbene, se da un lato l'instaurazione del giudizio di merito di accertamento positivo del diritto in contestazione non potrebbe in realtà che confermare la sussistenza dell'interesse ad agire in sede cautelare di accertamento negativo riguardante la stessa situazione giuridica oggetto di controversia, dall'altro, nulla aggiunge però alla diversa questione riguardante la sussistenza del periculum in mora necessario per ottenere l'accoglimento della richiesta tutela cautelare, anche in via d'urgenza (Trib. Milano 12 giugno 2014). Nell'azione cautelare di accertamento negativo, il periculum deve, infatti, sussistere in relazione a circostanze e condotte che si svolgono fuori dal processo che devono essere rapidamente definite, sia pure in via sommaria, ragione per cui, il fatto che sia stata instaurata una causa di merito non può costituire una sorta di elemento integrativo di tale presupposto, atteso che al fine di verificare l'esistenza del periculum in mora, è necessario esaminare se le circostanze del caso specifico determinino effettivamente l'urgenza di provvedere in via cautelare (Trib. Bologna 10 gennaio 2018). Il discrimen che caratterizza la legittimazione rispetto al giudizio di merito, anche per questa particolare tipologia di azione cautelare è costituito dall'autonoma esistenza dei presupposti della tutela ovvero il riscontro – oltre al fumus boni iuris – della sussistenza di un effettivo, concreto ed attuale periculum in mora, che come è noto deve dare conto della necessità improcrastinabile per la parte istante della necessità di ottenere un provvedimento provvisorio per evitare che un pregiudizio irreparabile si verifichi o si consolidi durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito (Trib. Torino 3 ottobre2011). Ciò premesso, la giurisprudenza con specifico riferimento all'azione cautelare di accertamento negativo di contraffazione ha, dunque, ritenuto che va verificata la sussistenza di tale specifico presupposto, che peraltro non coincide con uno stato giuridicamente equiparabile ad un'incertezza obbiettiva del diritto di cui si controverte – che integra la condizione dell'azione di accertamento negativo in sé – dovendosi dare fondamento alla prospettata esigenza del provvedere in sede cautelare. L'accertamento di tale presupposto va allora necessariamente svolto in stretta relazione alle circostanze del caso concreto, non potendosi affermare in proposito principi generali ed astratti validi per tutte le variegate fattispecie. In linea generale, possono dare fondamento alla richiesta cautelare alcune condizioni che obbiettivamente si pongono come limitative e condizionanti la libertà economica dell'imprenditore che venga sottoposto a comportamenti od atti da parte di un operatore economico concorrente che contestino la liceità della commercializzazione di un dato prodotto, la cui rilevanza e/o intensità possano indurre la parte ricorrente ad interrompere o differire i suoi programmi di immissione del prodotto in commercio, a limitare la diffusione della distribuzione del prodotto stesso interrompendo i contatti necessari per organizzare la distribuzione in altri mercati o zone territoriali oppure nel caso in cui dette iniziative siano idonee a produrre effetti negativi sul mercato o sullo sviluppo della distribuzione dello stesso prodotto. Pertanto, nel contesto sopra evidenziato, l'eventuale decisione del produttore di procedere all'immissione in commercio del prodotto oggetto di contestazione prima della pronuncia del giudice adito per il rilascio in via cautelare di un provvedimento di accertamento negativo di contraffazione può essere o meno decisiva in relazione alla specifica natura del pregiudizio allegato dalla parte ricorrente a fondamento della propria istanza cautelare, ad esempio, dimostrando in concreto se è derivato un effettivo ed immediato condizionamento delle sue scelte imprenditoriali per effetto della condotta posta in essere dalla controparte. Va, infine, considerata la questione del foro territorialmente competente. Al riguardo, l'art. 120, comma 2, c.p.i. detta la regola della residenza e del domicilio del convenuto. L'art. 120, comma 6, c.p.i. prevede, inoltre, che le azioni cautelari fondate su fatti assunti come lesivi del diritto di proprietà industriale azionato possono essere proposte dinanzi alla sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, ciò costituendo un'evidente applicazione del criterio del forum commissi delicti (sui riflessi dell'art. 120, comma 6-bis, c.p.i. in punto di determinazione della competenza, v. Ghiretti, 1216). Mutatis mutandis, ai sensi dell'art. 120, comma 6-bis, c.p.i., un'azione di accertamento negativo della contraffazione può essere proposta anche dinanzi al giudice del luogo in cui è stata posta in essere la condotta che il ricorrente proclama essere non lesiva del titolo di proprietà industriale della parte resistente. In particolare, come sopra evidenziato, l'art. 120, comma 6, c.p.i. enuncia una regola di competenza territoriale che riproduce nella materia processual-industrialistica il criterio del forum commissi delicti, allorché dispone che le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. L'estensione alle azioni di accertamento negativo delle regole di competenza in tema di accertamento positivo costituisce un principio ricorrente sebbene in termini generali, nella giurisprudenza, specie in relazione al foro facoltativo per le obbligazioni di cui all'art. 20 c.p.c. e che ha trovato conferma nella giurisprudenza comunitaria anche sul diverso versante della giurisdizione, in relazione al criterio del foro del danno previsto dall'art. 5.3 del Reg. 44/2001 (Corte giustizia CE, 25 ottobre 2012, in causa C-133/11). Con particolare riferimento al diritto industriale, tale equiparazione in passato non era tuttavia ritenuta come pacifica nella giurisprudenza di merito, essendo oggetto di discussione la possibilità di applicare all'azione di accertamento negativo il criterio del forum commissi delicti enunciato dall'art. 120, comma 6, c.p.i., e la conseguente facoltà del ricorrente di evocare il titolare della privativa davanti al giudice del luogo in cui sono stati posti in essere i fatti di cui intende negare la lesività (in senso favorevole, v. Trib. Bologna 7 dicembre1993; Trib. Milano 8 maggio 1986). Si obiettava, infatti, che, nel caso in cui i beni di cui è controversa la pretesa contraffazione siano distribuiti su tutto il territorio nazionale, l'estensione alle azioni negative di contraffazione delle regole sul forum commissi delicti elaborate per le speculari azioni di segno positivo, consentirebbe, in sostanza, a colui che agisce in prevenzione di radicare indifferentemente il procedimento davanti ad uno qualsiasi dei giudici nella cui circoscrizione egli commercializzi gli stessi beni, così permettendogli non solo di scegliere il giudice ritenuto più favorevole, come avviene per le normali azioni di contraffazione, ma anche di edificare strumentalmente tale competenza, ad esempio iniziando in prossimità del giudizio la vendita dei suoi prodotti in un certo luogo al solo fine di radicarvi successivamente il relativo giudizio. Attualmente, l'equiparazione tra le due azioni non appare più discutibile per effetto del nuovo testo dell'art. 120, comma 6-bis, c.p.i. introdotto dal d.lgs. n. 131/2010 il quale, sancisce espressamente l'applicazione alle azioni di accertamento negativo di tutte le regole di competenza previste dall'art. 120 c.p.i., ivi compresa dunque la possibilità per il ricorrente di adire, in via alternativa, il giudice del luogo in cui si sono verificati i fatti che egli nega essere lesivi dell'altrui diritto, secondo quanto dispone l'art. 120, comma 6, c.p.i. in relazione alla speculare azione positiva di contraffazione. Ciò posto, un orientamento giurisprudenziale di merito ha quindi precisato che in tema di proprietà industriale, la regola di individuazione della competenza territoriale, prevista dall'art. 120, comma 6, c.p.i. configura una disciplina speciale ed autonoma rispetto a quella enunciata dal codice di rito, sicché, anche nel caso di cumulo soggettivo, occorre guardare esclusivamente al locus commissi delicti, senza che l'operatività del criterio in parola possa essere inficiata nei confronti dei litisconsorti facoltativi dal limite sancito dall'art. 33 c.p.c., che in caso di cumulo soggettivo consente di derogare al foro generale dei litisconsorti solo a patto che la controversia sia proposta dinanzi al foro generale di uno di essi (Trib. Torino 20 marzo 2012). L'istanza per la concessione delle misure cautelari a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore.Il procedimento per la concessione delle misure cautelari delineato dal nuovo codice della crisi di impresa, stando alla lettera della legge, appare chiaramente mutuato dal codice di procedura civile in materia di misure cautelari, vale a dire il rito cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. (Ficcarelli, passim; Orlando, 5), atteso che le stesse misure protettive in esso previste hanno anch'esse lato sensu natura cautelare – in realtà non va dimenticato che il codice della crisi di impresa separa le une dalle altre atteso che, mentre per l'art. 2, lett. p), costituisce misura protettiva quella disposta per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi d'impresa, con l'art. 2, lett. q), si definisce misura cautelare quella a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore: entrambe soddisfano l'esigenza di salvaguardare il patrimonio del debitore-imprenditore in fase di allerta o di crisi, ma, dopo questo tratto comune, esse si differenziano (Scarselli 2019, 2). La norma anzidetta enuclea due gruppi distinti di misure cautelari, suscettibili di adozione contemporanea e cumulativa: da un lato, rilevano le misure conservative del patrimonio statico, ovvero di singoli beni, materiali od immateriali, rapporti e valori, e dall'altro, le misure a salvaguardia dell'impresa dinamica, intesa come attività economica, finalizzate a scongiurare il pericolo del depauperamento irreversibile dei valori aziendali, in conseguenza del relativo fermo (Leuzzi, 6). Come è stato efficacemente osservato (Ficcarelli, passim) si tratta di misure con ratio e finalità molto diverse tra loro, in quanto mentre le misure di protezione vengono disposte per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e, di conseguenza, sono misure a tutela del debitore avverso iniziative dei creditori, le misure cautelari, viceversa, sono poste a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, siccome pensate quali misure a tutela dei creditori avverso atti pregiudizievoli del debitore – cosicché per tutte quelle protettive e cautelari contenute nel codice della crisi delle imprese, si pone il problema dell'applicabilità o meno ad esse delle disposizioni sulle misure cautelari in generale ex art. 669-bis ss. c.p.c. le cui disposizioni generali del codice di procedura civile potranno applicarsi se compatibili (Scarselli 2019, 6). Conseguentemente, per effetto della clausola di compatibilità dell'art. 669-quaterdecies c.p.c.non si potranno applicare quelle relative all'individuazione del giudice competente, o che contrappongano le misure cautelari in ante causam od in corso di causa, o ancora, quelle che dispongono l'inefficacia della misura cautelare se non viene introdotto il successivo giudizio di merito, perché sono tutte disposizioni non compatibili con il sistema della crisi d'impresa (Scarselli 2019, 6). Le misure cautelari preconcorsuali sono contrassegnate da una peculiare strumentalità, in quanto volte, non tanto alla cautela del credito vantato da chi le invoca, quanto alla conservazione di un doppio nucleo rappresentato dai valori aziendali e dalla par condicio fra i creditori (Leuzzi, 8). In particolare, quando la misura è invocata per permettere all'imprenditore di operare in una sorta di percorso «riparato», in funzione della ricerca di una alternativa alla liquidazione giudiziale, la strumentalità è rivolta ad assicurare gli effetti di tale diversa modalità procedimentale di risoluzione della crisi d'impresa (Leuzzi, 9, il quale ricorda come il legame tra merito e cautela vada inteso come riferito agli effetti propri della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di omologa del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, ma anche a quegli ulteriori effetti che non si collegano automaticamente a tale pronuncia, ma che sono propri di atti che da essa derivano e che sono interni al susseguente procedimento concorsuale). In ordine alla competenza per la concessione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 55 del Codice della crisi d'impresa, è competente il magistrato cui è affidata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza dopo la sua designazione dal presidente del tribunale o della sezione cui è affidata la procedura. Procede il giudice relatore se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti. In ogni caso, la pronuncia spetta al giudice monocratico nominato secondo criteri oggettivi e tabellari (Ficcarelli, passim). Inoltre, trattandosi di misure cautelari di diritto civile – la riconducibilità di tali misure al genus dei provvedimenti cautelari c.d. extravaganti in quanto trovano la loro disciplina normativa non nel codice di procedura civile ma nella legislazione complementare (Leuzzi, 21) – comporta l'applicabilità delle regole del processo cautelare uniforme disciplinato dagli artt. 669-bis ss. c.p.c., ragione per cui il creditore che agisca ai sensi dell'art. 54 del Codice della crisi d'impresa deve dimostrare l'esistenza dei consueti presupposti della tutela cautelare: vale a dire il periculum in mora ed il fumus boni iuris (Orlando, 4), in tale senso anche Scarselli 2019, 2 laddove osserva che le misure cautelari del codice della crisi d'impresa sono, in tutto e per tutto, corrispondenti alle altre misure cautelari presenti nel campo del diritto civile. Non vi sono, infatti, ragioni, sotto questo profilo, per differenziare le misure cautelari del codice della crisi dell'impresa rispetto alle altre misure cautelari presenti nell'ambito del diritto civile (Scarselli 2019, 8). Sempre in dottrina, si è evidenziato che il periculum qui consiste nel pregiudizio che può subire il diritto del creditore in conseguenza dei tempi fisiologici del processo, mentre il fumus in questo caso consiste nella presumibile esistenza o parvenza d'esistenza del diritto che la parte istante ha chiesto od ha intenzione di chiedere in giudizio (Orlando, 5). Conseguentemente, mentre per quanto attiene al fumus l'allegazione di quest'ultimo potrà avvenire per tabulas sulla scorta di un titolo di credito anche di formazione giudiziale ovvero sulla base di una valutazione di verosimiglianza riferita all'esistenza del diritto azionato in sede di procedura concorsuale, per quanto attiene invece al periculum l'allegazione di quest'ultimo si presta ad assumere una connotazione in re ipsa, per effetto della circostanza che l'imprenditore è in stato di allerta o di crisi e di conseguenza, non va più provato (Scarselli 2019, 9), per tale ragione, non costituendo più un presupposto specifico della concessione della misura cautelare, come invece avveniva nella disciplina precedente, dove all'interno della domanda cautelare il periculum, non era soltanto un elemento oggettivo dell'azione cautelare, ma rappresentava anche l'oggetto dello stesso procedimento cautelare che doveva necessariamente emergere dalla domanda cautelare per integrarla ed in tale prospettiva, era onere dell'istante dimostrare la probabile sopravvenienza futura di un pregiudizio della propria situazione sostanziale, alla cui neutralizzazione mirava il richiesto provvedimento cautelare (Orlando, 5). Del resto, l'ampia formula utilizzata dal legislatore sembra diretta a coprire ogni necessità passibile di presentarsi nelle more del procedimento, che spazia da quella di evitare l'aggravamento del dissesto dell'impresa in crisi, a quella di non disperdere i valori aziendali, ed in tale ottica, il periculum va dunque letto in relazione alla finalità di scongiurare ulteriori esposizioni passive e di non determinare la disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa (Leuzzi, 10). In particolare, l'art. 54 del d.lgs. n. 14/2019 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della l. n. 155/2017, prevede la possibilità che nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, possano essere adottate misure cautelari e protettive su istanza di parte, più specificamente, i provvedimenti cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Quid iuris in ordine alla definizione di misura cautelare destinata ad operare nel codice della crisi d'impresa? Al riguardo, la nozione di «misura cautelare» si ricava agevolmente dall'art. 2, lett. q), del Codice della crisi d'impresa, ai sensi del quale, devono intendersi come tali i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio e dell'impresa del debitore che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (Orlando, 3). Con riferimento alle misure previste dall'art. 54 del d.lgs. n. 14/2019, premesso che per quelle cautelari vige un principio di atipicità, che consente al giudice, fermo il principio della domanda, di concedere la misura ritenuta più idonea ad assicurare i diritti dei creditori di fronte all'imprenditore in crisi, come rilevato in dottrina (Scarselli 2019, 7, laddove, riferendosi alle sole misure cautelari, osserva che potranno essere le più varie, potendo consistere tra l'altro nella concessione di un sequestro o di una misura atipica, sulla falsariga dell'art. 700 c.p.c., che come recita l'art. 54, si mostri idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale). Conforme la posizione assunta da Orlando, 4, espressa riguardo al possibile contenuto del provvedimento cautelare che dev'essere individuato dal ricorrente nel rispetto del principio della domanda, e che il giudice pronuncerà nel rispetto di quel principio e di quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con esclusione, perciò, di un potere generale di cautela da parte del tribunale. Così anche Crivelli, 6, che in base al dato letterale ritiene di escludere che le misure in parola possano essere diverse, più penetranti o di natura diversa rispetto a quelle richieste, nel contempo precisando che grazie alla natura innominata della misura cautelare, si tratterà di misure di carattere conservativo, consistenti in una sorta di sequestro conservativo dei beni o della documentazione; inibitoria a determinati atti di gestione; ordine di esecuzione di un contratto essenziale alla continuità aziendale; ordine di non interrompere le forniture; sospensione di una delibera societaria che preveda la riduzione del capitale sociale, atteso che la formulazione dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019, menzionando i provvedimenti cautelari che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza, evoca inequivocabilmente il disposto dell'art. 700 c.p.c., ed imprime al provvedimento cautelare il carattere dell'atipicità, che non esclude il ricorso a misure più tradizionali, conservative del patrimonio, come i sequestri, conservativi e giudiziari), anche le misure protettive hanno lato sensu natura cautelare, cosicché per tutte le misure, protettive e cautelari contenute nel codice della crisi d'impresa, si pone il problema dell'applicabilità o meno ad esse delle disposizioni sulle misure cautelari in generale exartt. 669-bis ss. c.p.c. Si tratta di misure analoghe a quelle disciplinate dal previgente art. 15, comma 8, l. fall. (Farina 2012, 88), secondo cui il tribunale, su istanza di parte, può emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del procedimento, i quali hanno efficacia limitata alla durata del procedimento stesso e vengono confermati o revocati dalla sentenza dichiarativa del fallimento o revocati dal decreto che rigetta l'istanza (Orlando, 3). Il problema può dunque essere risolto, come già si è detto innanzi, nel senso dell'applicabilità delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme che possano ritenersi compatibili con quelle previste dal d.lgs. n. 14/2019, sulla scorta del principio enunciato dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. La migliore dottrina ritiene che l'espressione «provvedimenti cautelari o conservativi» lasci intendere che essi possano essere anche provvedimenti diversi dai sequestri e che la tutela possa avere ad oggetto tanto il patrimonio quanto l'impresa. Inoltre, quanto al contenuto dei provvedimenti, parrebbe possibile prospettare la pronuncia di provvedimenti sia di natura inibitoria – ordini di non fare e di non dare – che innovativa – ordini di fare o di dare – tenuto conto sia dell'ampiezza del periculum in mora riferito alla tutela del patrimonio o dell'impresa, sia dall'atipicità del contenuto che, potenzialmente consente l'emanazione di tutti i provvedimenti cautelari o conservativi strumentali a quei fini. Il limite del ricorso a tali misure, a cui sono applicabili le norme sul procedimento cautelare uniforme, può essere fissato nel dovere essere strumentali alla decisione di merito ed agli effetti che ad essa dovrebbero conseguire (Querzola 2016, 197). Tuttavia, il fatto che il tribunale possa emettere provvedimenti cautelari che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, non toglie che il possibile contenuto del provvedimento cautelare deve essere individuato dal ricorrente nel rispetto del principio della domanda, ragione per cui anche in tale ipotesi, il giudice deve pronunciarsi nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato dovendosi escludere un potere generale di cautela da parte del tribunale, come del resto si evince dalla formulazione dell'art. 54, comma 1, del Codice della crisi d'impresa, il quale laddove menziona i provvedimenti cautelari che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza, evoca inequivocabilmente il disposto dell'art. 700 c.p.c., imprimendo al provvedimento cautelare il carattere della atipicità proprio dell'art. 700 c.p.c. (Orlando, 4). In dottrina, si è quindi evidenziato che trattasi di una tutela cautelare atipica, la quale, tuttavia non esclude il ricorso a misure più tradizionali, conservative del patrimonio, come i sequestri sia conservati che giudiziari, tenuto conto che l'art. 54, comma 1, citato prevede anche una forma specifica o tipica di cautela: la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio del debitore sulla falsariga del sequestro giudiziario di cui all'art. 670 c.p.c. (Orlando, 4). Riguardo al possibile contenuto del provvedimento cautelare, che deve essere individuato dal ricorrente nel rispetto del principio della domanda e che il giudice pronuncerà nel rispetto di quel principio e di quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (con esclusione, perciò, di un potere generale di cautela da parte del tribunale), la formulazione del comma 1 dell'art. 54 del Codice della crisi d'impresa, menzionando i provvedimenti cautelari che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza, evoca inequivocabilmente il disposto dell'art. 700 c.p.c. ed imprime al provvedimento cautelare il carattere della atipicità. In particolare, anche sotto tale aspetto sopra considerato, il giudizio di compatibilità previsto dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. va eseguito comparando la disciplina generale di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. con le peculiarità proprie delle singole misure cautelari previste dalla specifica normativa. A ciò aggiungasi che il nesso di strumentalità che lega le misure cautelari al provvedimento conclusivo del procedimento aperto dal ricorso ex art. 40 del d.lgs. n. 14/2019, sembrerebbe presupporre un loro carattere non totalmente anticipatorio (su tale questione v. Pagni, 438; Fabiani 2019, 849). Ciò posto, appare evidente che le misure cautelari del Codice della crisi dell'impresa sono di fatto corrispondenti alle altre misure cautelari presenti nel diritto processuale civile (sulla cui scorta, come del resto si è già precisato, trattandosi di misure cautelari civilistiche, il creditore che agisca ai sensi ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 14/2019 – nel testo sostituito dall'art. 7, comma 11, del d.lgs. n. 147/2020 – deve quindi dimostrare l'esistenza dei consueti presupposti della tutela cautelare: il periculum in mora ed il fumus boni iuris (Orlando, 5, laddove precisa altresì che il procedimento per la concessione delle misure cautelari, stando alla lettera della legge, appare chiaramente mutuato dal codice di procedura civile in materia di misure cautelari, vale a dire il rito cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. In tale modo, è stata colmata quella lacuna procedimentale circa l'iter che nella disciplina previgente il tribunale doveva seguire per la pronuncia dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 15, comma 8, l. fall.; sulla necessità di integrare l'art. 15, comma 8, l. fall. con le norme in tema di procedimento cautelare uniforme già prima della riforma della legge fallimentare, v. Finocchiaro, 915), dalle quali si differenziano invece le misure protettive previste dallo stesso art. 54 del d.lgs. n. 14/2019, poiché quest'ultime sono dirette non a chiedere al giudice un provvedimento in funzione di un diritto bensì a provocare un provvedimento contra ius in funzione della regolazione della crisi d'impresa (così Scarselli 2019, 2, il quale, giustamente rileva altresì che una cosa, infatti, ad esempio, è sequestrare un bene in funzione strumentale alla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., altra cosa è impedire un'azione in funzione della regolazione della crisi). Sotto il profilo del periculum, si tratta di provvedimenti cautelari che presidiano il rischio che, nelle more della durata del giudizio di merito – l'istruttoria prefallimentare – possano essere lese o deteriorate le ragioni e le aspettative delle parti istanti per la dichiarazione di fallimento (Baccaglini, De Santis, 10). La distinzione tra misure cautelari e misure protettive previste dall'art. 54 del d.lgs. n. 14/2019 consente di affermare che soltanto alle prime può applicarsi, beninteso, nei soli limiti della compatibilità, la disciplina sul procedimento cautelare uniforme prevista dagli artt. 669-bis ss. c.p.c., atteso che sebbene entrambe soddisfano l'esigenza di salvaguardare il patrimonio del debitore-imprenditore nella fase di allerta o di crisi dell'impresa, dopo questo tratto comune, esse si differenziano, poiché con le misure protettive è il debitore che chiede protezione, per evitare che i creditori possano pregiudicare il suo patrimonio al fine della regolazione della crisi dell'impresa, mentre con le misure cautelari sono i creditori a volere impedire che il debitore compia atti pregiudizievoli al suo patrimonio tali da compromettere la procedura di liquidazione. Conseguentemente, la forma dell'istanza per accedere alle misure cautelari previste dall'art. 54 del d.lgs. n. 14/2019, anche nel silenzio della norma in esame, di fatto assume quella del ricorso (Scarselli 2019, 3, laddove osserva che l'istanza che la parte deve rivolgere al giudice per ottenere una misura cautelare deve essere un ricorso anche se il codice non lo dice, è cosa scontata ed implicita, al pari di quella che la stessa istanza in forma di ricorso come prevede l'art. 669-bis c.p.c. deve contenere tutti gli elementi tipici di una domanda giudiziale; Ficcarelli, passim, secondo cui l'atto introduttivo del procedimento non può non essere il ricorso sia in virtù dell'indubitabile richiamo normativo al processo cautelare sia del fatto che il procedimento è comunque deformalizzato ed a cognizione sommaria. Inoltre il ricorso, oltre a contenere tutti i tipici elementi della domanda giudiziale, deve far espresso riferimento al fumus boni iuris ed al periculum in mora; e come anche rileva Orlando, 5, osservando che il relativo procedimento è comunque deformalizzato ed a cognizione sommaria), come del resto prevede l'art. 669-bis c.p.c., il quale, deve contenere tutti gli elementi tipici di una domanda giudiziale (Orlando, 4, tiene altresì a precisare che il ricorso, oltre a contenere tutti i tipici elementi della domanda giudiziale, deve far espresso riferimento al fumus boni iuris ed al periculum in mora, consistendo rispettivamente nella presumibile esistenza o parvenza di esistenza del diritto che la parte istante ha chiesto o ha intenzione di chiedere in giudizio e nel pregiudizio che può subire il diritto in conseguenza dei tempi fisiologici del processo) – deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, esattamente come nel ricorso cautelare proposto ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c. – che dovrà essere sottoscritto anche dal difensore della parte (Scarselli 2019, 3, il quale, precisa che l'obbligo della sottoscrizione del ricorso dal difensore munito di procura della parte istante per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsto dall'art. 40 del d.lgs. n. 14/2019 si estende inevitabilmente anche alle procedure di cui agli artt. 54 e 55 dello stesso decreto, che si sviluppano in seno ad un procedimento che sempre ai sensi dell'art. 40 citato, necessita dell'assistenza del difensore). Inoltre, nel contesto sub-procedimentale dovrebbe reputarsi necessaria ex art. 82 comma 3 c.p.c. e in difetto di contraria disposizione, la difesa tecnica (Leuzzi, 19). Per quanto attiene all'instaurazione del contraddittorio nelle misure cautelari – richieste dal creditore nei confronti del debitore – del codice della crisi d'impresa non può che farsi riferimento al procedimento disciplinato dall'art. 55 del d.lgs. n. 14/2019, il quale, sostanzialmente, riproduce il contenuto dell'art. 669-sexies c.p.c., atteso che come osservato in dottrina (Scarselli 2019, 4; così anche Orlando, 5), seppur obliterando l'inciso provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda, e seppur non separando in due comma l'ipotesi del contraddittorio anteriore alla pronuncia con ordinanza, rispetto al contraddittorio successivo alla pronuncia con decreto, il contraddittorio nelle misure cautelari del codice delle imprese si articola come previsto nella novella del 1990 con il richiamato art. 669-sexies c.p.c. In dottrina, si è precisato che l'estensione del contraddittorio ex art. 102, comma 2, c.p.c., va necessariamente valutata in ragione degli effetti dell'emanando provvedimento, attesa l'ammissibilità dell'emanazione di misure aventi come destinatari passivi soggetti terzi rispetto alle parti del procedimento pendente per la dichiarazione di fallimento (Leuzzi, 20). Nell'àmbito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, successivamente è intervenuto il d.l. n. 118/2021, convertito con modificazioni in l. n. 147/2021, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, il quale, all'art. 7, comma 7, prevede espressamente che, i procedimenti relativi alle misure protettive e cautelari disciplinati dalla suddetta norma si svolgono nella forma prevista dagli artt. 669-bis ss. c.p.c. ed il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. La stessa norma prevede che avverso l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. Il procedimento riguardante le misure cautelari della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è regolato dall'art. 7 ed in parte, anche dall'art. 6 del d.l. n. 118/2021. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 118/2021 si prevede che, con lo stesso ricorso a mezzo del quale, abbia a richiedere al tribunale la conferma o la modifica delle misure protettive già presenti sulla scena per effetto di una sua mera dichiarazione di volontà, l'imprenditore possa altresì domandare l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Costantino 2021, 9, osserva che, grazie al rinvio all'art. 9 l.fall., la competenza è attribuita al tribunale dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, precisando che tale previsione sembra applicabile anche alle grandi imprese. Conforme l'opinione espressa da Baccaglini, De Santis, 11. Inoltre, poiché il procedimento in questione è retto dagli artt. 669-bis ss. c.p.c., sembra potersi ritenere che vertendosi in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza. Sempre in dottrina, Baccaglini, De Santis, 13, sottolineano come sebbene la norma non lo dica espressamente, è evidente che le regole del procedimento uniforme possono trovare applicazione solo «in quanto compatibili» sulla cui scorta, la scelta del procedimento cautelare uniforme sottende – per condivisibili ragioni di snellezza e di economia processuali – l'opzione del solo modello procedimentale, non anche della natura giuridico-processuale del provvedimento che definisce il giudizio cautelare ordinario. Ciò premesso, il perimetro ed i contenuti delle misure azionabili nel contesto della composizione negoziata della crisi d'impresa sono sensibilmente più ampi di quanto previsto dalla legge fallimentare e dal Codice della crisi d'impresa. In particolare, per quanto attiene all'oggetto delle misure previste nel d.l. n. 118/2021 in dottrina (Costantino 2021, 6) si è osservato che sembri ragionevole ritenere che i provvedimenti cautelari previsti dall'art. 6, comma 1, del d.l. n. 118/2021, siano diretti ad ottenere la sospensione o lo scioglimento dei contratti in corso, in sintonia con quanto previsto dall'art. 169-bis, comma 1, l.fall., corrispondente all'art. 97 c.c.i. In ordine alla domanda di concessione del provvedimento cautelare richiesto ex art. 7 del d.l. n. 118/2021, la stessa si propone con ricorso (Costantino 2021, 9), come del resto si evince dal richiamo all'art. 669-bis c.p.c., il quale, deve contenere i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. e dunque, l'indicazione del giudice, delle parti, dell'oggetto, mediato ed immediato, ovvero le misure protettive ed i provvedimenti cautelari richiesti, le ragioni a fondamento della richiesta, ovvero lo stato di crisi, la volontà di superarla mediante una composizione negoziata ed il pregiudizio derivante dall'esecuzione dei contratti dei quali, è chiesta la sospensione. L'editio del ricorso esige che il debitore indichi il petitum, ma anche i soggetti destinatari della richiesta misura cautelare. In tale ottica, sebbene la norma non preveda espressamente quali siano i soggetti destinatari della notifica del ricorso e del decreto, ad assumere tale veste, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 7 d.l. n. 118/2021, dovrebbero essere tutti coloro sui quali incidono le misure protettive od i provvedimenti cautelari richiesti – essendo verosimile pensare che il legislatore abbia voluto estendere il contraddittorio anche agli altri creditori, o quanto meno a quelli più significativi (Baccaglini, De Santis, 18) – e, dunque, tutti i creditori che abbiano esercitato o che abbiano anche annunciato, con la notificazione dell'atto di precetto, di voler intraprendere azioni esecutive e cautelari e tutte le parti dei contratti dei quali l'imprenditore in crisi chiede la sospensione dell'esecuzione o la rideterminazione del contenuto (Costantino 2021, 10). Il periculum afferente le misure cautelari richieste dall'imprenditore ex art. 7 del d.l. n. 118/2021 nell'ambito della negoziazione per la composizione assistita della crisi d'impresa è differente da quello riguardante le misure cautelari richieste ai sensi dell'art. 15, comma 8, l.fall., in quanto concerne una differente ratio e finalità. Infatti, ai sensi dell'art. 15, comma 8, l.fall., il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, con efficacia limitata alla durata del procedimento prefallimentare, in una prospettiva di esclusiva tutela dei creditori, nelle more del giudizio volto all'apertura del fallimento – rectius, liquidazione giudiziale – essendo evidente che sotto il profilo del periculum si tratta di provvedimenti cautelari che presidiano il rischio che, nelle more della durata dell'istruttoria prefallimentare, possano essere lese o deteriorate le ragioni e le aspettative delle parti istanti per la dichiarazione di fallimento ragione per cui il soggetto nei confronti del quale è attuata la cautela è dunque il debitore (Baccaglini, De Santis, 9). Il discorso cambia radicalmente nel caso, invece, delle misure cautelari cui allude l'art. 7 del d.l. n. 118/2021, in relazione alle quali, l'istanza è proposta dal debitore ed i soggetti passivi dell'eventuale misura cautelare questa volta sono gli stessi creditori, in un'ottica differente, volta a tutelare non la par condicio creditorum ovvero la possibilità che il debitore compia atti volti a depauperare il proprio patrimonio, ma a preservarne l'integrità dalle azioni di coloro che possono vantare diritti anche agendo in via esecutiva, sulla cui scorta, sarà allora imprescindibile una valutazione del periculum inteso come idoneità della misura cautelare richiesta a non compromettere temporaneamente il buon esito della negoziazione al fine di evitare di pregiudicare il buon esito delle trattative volte alla sua definizione, tenendo però conto che la situazione di conclamata crisi o di insolvenza in cui versa l'imprenditore, potrebbe sconsigliare, a tutela dei creditori, la conferma delle stesse misure cautelari qualora si rivelino inutili per la positiva soluzione della crisi d'impresa (Baccaglini, De Santis, 13). Le controversie rientranti nella competenza delle sezioni specializzate agrarie.La disciplina sul procedimento cautelare uniforme trova applicazione anche per i provvedimenti cautelari afferenti alle controversie rientranti nella competenza del giudice agrario. In particolare, al giudice appartenente alla sezione specializzata agraria spetta di pronunciare i provvedimenti cautelari sia se proposti ante causam sia in corso di causa. Tuttavia, trova anche qui applicazione il limite della compatibilità sancito dall'art. 669-quaterdecies c.p.c., atteso che poiché le sezioni specializzate operano sempre in composizione collegiale, l'applicazione della disciplina generale essendo concepita per lo svolgimento del processo cautelare dinanzi ad un giudice monocratico, inevitabilmente comporta che deve tenersi conto delle peculiarità del caso. L'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150/2011, prevede che le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto ed al comma 2 della stessa norma citata che la competenza è delle sezioni specializzate agrarie. In particolare, premesso che non è revocabile in dubbio come il riparto tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria riservi alla competenza funzionale di quest'ultima tutte le controversie che, sulla base della domanda principale o delle eccezioni del convenuto, importino la verifica dell'applicabilità della legislazione speciale di settore (Cass. VI, n.10508/2015), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la domanda diretta all'accertamento, con efficacia di giudicato, della piena validità di un contratto di affitto agrario appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria, la quale deve conoscere di tutte le cause inerenti ai rapporti agrari (Cass. VI, n.22734/2012). Pertanto, sussiste la competenza funzionale della sezione specializzata agraria del tribunale tutte le volte che venga posta in discussione – attraverso le difese, eccezioni e domande riconvenzionali dei convenuti, compresa quella inerente la contestazione della validità del rapporto negoziale per incapacità di uno dei contraenti – ogni controversia comunque riconducibile al contratto agrario (Cass. VI, n.17025/2019). Ne consegue che la competenza del giudice specializzato agrario resta esclusa quando il diritto sostanziale dedotto in giudizio non trova il proprio titolo corrispondente in un rapporto negoziale agrario. Infatti, secondo il pacifico orientamento di legittimità, la competenza delle sezioni specializzate agrarie è circoscritta alle controversie contrattuali, ovvero le controversie nelle quali, indipendentemente dalla fondatezza delle relative istanze, venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario come fatto costitutivo della pretesa o dell'eccezione (v., in tal senso, Cass. II, n. 168/1971, orientamento in seguito sempre confermato, da ultimo, ex multis, v. Cass. III, n.11740/2018). Sebbene l'art. 26 della l. n. 11/1971 – il quale devolveva espressamente alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari di cui al capo III, titolo I del libro IV del codice di rito relativi a controversie di competenza delle medesime sezioni (Germanò, 836; Nappi 2008, 631; Nappi 2003, 1073) è stato abrogato dall'art. 34 del citato d.lgs. n. 150/2011, la suddetta competenza rimane immutata, operando in linea generale la regola desumibile dagli artt. 669-ter e 669-quater c.p.c. sulla cui scorta, la competenza per la pronuncia del provvedimento cautelare introdotto con ricorso ex art. 669-bis c.p.c.è del collegio (Luiso 2011, 189), e così anche nel caso di ricorso ante causam (Recchioni 2005, 368). La necessaria collegialità prevista per la cautela agraria, rende evidente come non vige un principio di assoluta monocraticità della competenza cautelare del giudice ex art. 669-quater c.p.c. (Trib. Verona 18 luglio2012). In particolare, se il ricorso cautelare viene proposto quando è già stato introdotto il giudizio di merito dinanzi alla sezione specializzata agraria non trova applicazione l'art. 669-quater, comma 2, c.p.c. laddove afferma che la domanda si propone all'istruttore, in quanto nello speciale rito dinanzi al giudice agrario non esiste la figura del giudice monocratico, poiché all'istruzione provvede il collegio (Nappi 2016, 2.2). Trova, invece, applicazione l'art. 669-quater, comma 2, c.p.c. nella parte in cui prevede che se il giudice designato alla trattazione del procedimento cautelare – ovvero qualora il giudizio di merito risulti sospeso od interrotto – la domanda cautelare al presidente, il quale provvede ai sensi dell'art. 669-ter, ultimo comma, c.p.c. ragione per cui, la domanda viene trasmessa al presidente della sezione agraria, affinché ne disponga l'esame collegiale. L'inesistenza, dinanzi alle sezioni agrarie, del binomio istruttore-collegio, rende allora necessario intendere il riferimento alla figura del giudice istruttore, contenuto nell'art. 669-ter c.p.c., come fatto al collegio nella sua interezza, ragione per cui l'istanza di parte ex art. 669-bis c.p.c. andrà proposta sempre al tribunale in composizione collegiale, e ciò anche se volta a fare valere eventuali mutamenti nelle circostanze ritenute dalla stessa parte idonee a fondare una richiesta di revoca o di modifica del provvedimento cautelare (Nappi 2016, 2). Il giudice specializzato agrario è quindi quello competente a pronunciare i provvedimenti cautelari richiesti ai sensi degli artt. 669-bis ss. c.p.c., a tale fine, applicando la disciplina sul procedimento cautelare uniforme introdotta dal legislatore del 1990, come si è già detto, con alcuni correttivi (su alcune problematiche nell'applicazione del rito cautelare uniforme nelle controversie agrarie di competenza delle sezioni specializzate, v. Luiso 1995, 99), atteso che il rito introdotto dalla legge di riforma del 1990 è concepito per essere utilizzato dinanzi al un organo giurisdizionale monocratico (Nappi 2016, passim). La proposizione (de iure condendo) del ricorso cautelare dinanzi agli arbitri.La tutela cautelare è una prerogativa esclusiva della giurisdizione statale oppure è ipotizzabile una sua collocazione nell'ambito della giurisdizione volontaria o privatistica? L'attuale testo dell'art. 818 c.p.c. novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40/2006, laddove enuncia espressamente che gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge, lascia chiaramente intendere che la potestà cautelare sia sempre stata considerata una prerogativa esclusiva della giurisdizione statale, essendo l'unica in grado di conferire al provvedimento cautelare il c.d. potere di imperium. Tale impostazione, unitamente a quella che considera la strumentalità del provvedimento cautelare rispetto al solo giudizio a cognizione piena, è quella che ha sempre negato in capo agli arbitri il riconoscimento del potere cautelare (nonostante agli stessi sia rimesso il potere di nominare finanche il curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in caso di conflitto d'interessi, v. Trib. Palermo 25 ottobre 2021, laddove si è statuito che se il potere di nomina del curatore speciale è rimesso al giudice della causa di merito pendente, deve ritenersi demandato agli arbitri, allorquando il giudizio arbitrale già penda dinnanzi agli stessi, così come affermato in precedenza dalla stessa giurisprudenza di legittimità – v. Cass. III, n. 7362/2015 – nello stabilire che allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50-bis c.p.c. della causa, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 c.p.c.). Sulla scorta delle precedenti considerazioni, si era così giunti a paventare un'alternativa: o le misure cautelari strumentali a procedimenti di giurisdizione non contenziosa aventi ad oggetto diritti soggettivi debbano in realtà considerarsi come contenziosi, oppure le anzidette misure non potrebbero ritenersi cautelari in senso stretto, come tali soggette alla disciplina del rito cautelare uniforme (Recchioni 2015, 17). La legge di riforma dell'arbitrato del 2006 ha aggiunto all'art. 818 c.p.c. l'inciso finale «salva diversa disposizione di legge» al chiaro fine di consentirne l'adeguamento nel tempo, in modo da renderne possibile la sua utilizzazione concreta in un contesto socio-economico soggetto a continui mutamenti. L'art. 1, comma 15, lett. c) della l. n. 206/2021 recante la «delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», muovendo da tale prospettiva, ha previsto tra i principi e criteri direttivi l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di un'espressa volontà delle parti in tale senso, manifestata nella convezione di arbitrato od in un atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge, mantenendo per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda proposta anteriormente all'accettazione degli arbitri (il medesimo comma disciplina altresì il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, c.p.c., o per contrarietà all'ordine pubblico, e le modalità di attuazione della misura cautelare sotto il controllo del giudice ordinario). È chiaro che l'introduzione da parte del legislatore di tale prerogativa in capo agli arbitri sebbene postuli un accordo privato tra le parti, non potrà che fare riferimento quanto alla relativa disciplina all'art. 669-bis ss. c.p.c. sul procedimento cautelare uniforme, come si evince dalla precisazione contenuta nell'art. 13 della legge-delega secondo cui il conferimento del potere di emanare misure cautelari riguarda gli arbitri, i quali, decidono la controversia secondo diritto, dunque, secondo le norme del codice di rito. Appare così evidente come, anche dinanzi agli arbitri, operando la disposizione di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c. sia pure con i necessari adattamenti in termini di compatibilità, la proposizione dell'istanza cautelare debba rispettare i contenuti di forma e di sostanza dell'art. 669-bis c.p.c., sia per quanto attiene alla modalità di presentazione della stessa, in forma di ricorso come prevede l'anzidetta norma, sia per quanto concerne il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa della controparte, unitamente all'allegazione di fumus e periculum, e della relativa causa petendi e petitum da porre a fondamento anche della futura instaurazione del giudizio di merito rispetto al quale l'esplicazione del potere cautelare opera in termini di strumentalità, laddove non assuma un chiaro contenuto anticipatorio che ne giustifichi l'attenuazione. Inoltre, la proposizione della domanda cautelare anche dinanzi agli arbitri dovrà contenere l'indicazione del collegio arbitrale dinanzi al quale è proposta, mediante deposito nella segreteria degli arbitri, il mandato difensivo conferito al difensore per la sua presentazione, e le conclusioni riguardanti la specifica tipologia del richiesto provvedimento cautelare. Gli effetti del ricorso cautelare sull'interruzione della prescrizione.L'art. 2943, comma 1, c.c. afferma che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo od esecutivo. A ben vedere, quello considerato dall'anzidetta disposizione normativa è il c.d. effetto «istantaneo» della prescrizione che scaturisce dall'iniziativa del titolare del diritto sostanziale, distinto da quello «permanente» che invece consegue per effetto della pronuncia di un dato provvedimento. In tale senso, sovviene l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., avendo statuito che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni che siano prive del carattere proprio dell'intimazione e non contengano un'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. VI, n.15714/2018). L'art. 2943, comma 1, c.c. ad una prima analisi, non sembrerebbe contemplare tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione, il ricorso cautelare, salvo che non si tratti di ricorso finalizzato ad ottenere una tutela di tipo «conservativo». Quid iuris, dunque, nell'ipotesi di ricorso cautelare «anticipatorio» atteso che, è proprio in relazione a questa tipologia che assume una particolare rilevanza l'effetto interruttivo della prescrizione, alla luce della maggiore stabilità cui tende rispetto al ricorso volto a conseguire un provvedimento conservativo? Orbene, premesso che in base alla lettera dell'art. 2943 c.c. non pare siano rilevanti distinzioni fra provvedimento cautelare anticipatorio o conservativo, la dottrina, sulla principale quaestio sembra essersi attestata sull'equiparazione del ricorso cautelare all'atto con cui si inizia un giudizio ovvero alla domanda proposta nel corso di un giudizio. Secondo un'opinione (Dalmotto 2007, 1265), assunta sulla scorta del mero dato letterale, dovrebbe escludersi dall'ambito applicativo dell'art. 2943 c.c. la tutela cautelare a «strumentalità attenuata». Un'altra opinione (Azzariti, Scarpello, 259; Borghesi, 82; Caponi 2005, 136; Menchini 2006, 87; Recchioni 2005, 213; Saletti 2015, 296; Bianca, 606), invece ritiene che benché sia indiscutibile la tassatività dell'elenco degli atti idonei ad interrompere la prescrizione – come del resto si evince dalla tesi emersa in una ormai risalente giurisprudenza secondo cui, l'effetto interruttivo della prescrizione non deriva da ogni domanda giudiziale, ma solamente da quella con cui l'istante chiede il riconoscimento e la tutela giudiziale del diritto del quale si eccepisce, poi, la prescrizione – ciò nondimeno, osserva come per giudizio conservativo debba intendersi qualunque procedimento con finalità cautelare, dovendosi altresì considerare che sarebbe irrazionale circoscrivere alle sole ipotesi di tutela conservativa l'effetto interruttivo della prescrizione, escludendo, invece, quei casi in cui il ricorrente oltre ad agire per la tutela del proprio diritto, richiede altresì una tutela in parte sovrapponibile a quella che otterrebbe nell'eventuale giudizio di merito. In particolare, si è ritenuto che poiché il legislatore della novella del 1990 tace in ordine ai requisiti richiesti per la proposizione del ricorso cautelare, a tale fine, occorre rifarsi alle norme generali relative al contenuto degli atti di parte, in ciò considerando le peculiarità dell'istanza anche per quanto concerne i riflessi sull'individuazione dei requisiti indispensabili per la validità della domanda cautelare agli effetti dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943, comma 1, c.c. come notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio conservativo, nel senso di cautelare (Celeste 2010, 10). Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la capacità interruttiva della prescrizione è infatti ascrivibile anche all'atto introduttivo di un giudizio diverso da quello di cognizione, e ciò comporta che l'ampia locuzione normativa non pare introdurre alcuna preclusione alla tutela giudiziaria anticipatoria, come quella esperita a seguito del ricorso per sequestro giudiziario in funzione dell'assicurazione interinale degli effetti della futura azione di merito. In tale senso, deve allora intendersi l'ampia dizione utilizzata all'art. 2943, comma 1, c.c., che affianca, con intento di esaustività, al giudizio di cognizione quello conservativo, secondo formule volte a ricomprendere – quanto al secondo – ogni forma di tutela anticipatrice e di protezione immediata dei beni della vita che, con la domanda in via ordinaria, si andranno a conseguire con tratti di maggiore stabilità (Cass. I, n. 13302/2012). Tale ammissibilità deriva proprio dalla stretta strumentalità che, tradizionalmente ed a prescindere dall'evoluzione assunta dall'istituto nell'ambito del procedimento uniforme, tuttora contraddistingue il legame tra la tutela cautelare e quella definitiva di merito, posto che, da un lato, la strumentalità dell'istanza cautelare manifesta la volontà del ricorrente di agire in siffatto giudizio e, dall'altro, che, considerato il riferimento dell'art. 2943, comma 1, c.c. alla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio di tipo «conservativo» deve aversi riguardo ad ogni istanza di tutela anticipatrice rispetto alla successiva cognizione piena. Ad esempio, con riferimento all'istanza di sequestro giudiziario – ammissibile anche a favore del soggetto che accampi l'inopponibilità a sé del diritto personale di godimento da parte del terzo – il limite di ingresso di un simile atto interruttivo della prescrizione, indipendentemente dalla durata dell'effetto interruttivo, è costituito dalla certa riconoscibilità della domanda cautelare rispetto alla stessa azione di merito che la parte intenda promuovere, e di cui la prima dovrebbe essere l'esatta anticipazione. Il relativo scrutinio, che è questione di fatto, impone pertanto di verificare se nel ricorso cautelare vi sia stata la chiara indicazione dell'azione di merito. Ciò consente di ritenere che in base al sistema delineato dall'art. 2943 c.c. in tanto un atto giuridico può tipicizzare lo specifico evento interruttivo previsto dalla suddetta norma, quando si configuri come un atto attraverso cui, il titolare faccia valere il diritto medesimo, sulla cui scorta emerge che a realizzare l'evento interruttivo della prescrizione occorre la proposizione di una domanda, con la quale, l'attore-titolare del diritto stesso ne chieda il riconoscimento e la tutela nei confronti dei soggetti tenuti a rispettarlo. In tale ottica, si è quindi ritenuta essere illegittima anche l'omessa previsione del ricorso cautelare ante causam tra gli atti idonei ad impedire l'inefficacia dell'impugnativa stragiudiziale dell'atto del datore di lavoro. La Consulta, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della l. n. 604/1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183/2010, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c. (Corte cost., n.212/2020). AI riguardo, il giudice delle leggi ha osservato che la mancata previsione anche del ricorso per provvedimento d'urgenza, quale atto idoneo ad impedire, se proposto nel termine di decadenza, l'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento e a dare accesso alla tutela giurisdizionale, è contraria sia al principio di eguaglianza, se posta in comparazione con l'idoneità riconosciuta, invece, dalla stessa disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale, sia al principio di ragionevolezza, in riferimento alla finalità sottesa alla previsione del termine decadenziale previsto dall'anzidetta norma, essendo la domanda cautelare idonea a far emergere il contenzioso insito nell'impugnazione dell'atto datoriale. Le considerazioni che precedono sono, quindi, corroborate anche dalla riforma attuata dalla l. n. 80/2005, con la quale, il legislatore ha accentuato, seguendo il modello di altri sistemi processuali, la natura autonoma della tutela cautelare, e, quindi, della relativa azione, rispetto a quella di merito, rendendo soltanto funzionale, almeno per i provvedimenti cautelari anticipatori e per quelli d'urgenza, il relativo nesso di strumentalità, stante l'idoneità di detti provvedimenti a restare efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito, divenuta per gli stessi solo eventuale. In buona sostanza, i provvedimenti cautelari rientranti nel novero di quelli «a strumentalità attenuata» sono caratterizzati da una sorta di definitività condizionata in modo risolutivo ad una differente decisione assunta nel giudizio di merito, eventualmente incardinato dalla parte in causa che non si ritenga soddisfatta dall'assetto di interessi provvisorio, ma pur sempre potenzialmente stabile, recato dal provvedimento cautelare, e che voglia ottenere una pronuncia sul merito del diritto controverso, idonea al giudicato sostanziale, sempre che nelle more essa non abbia posto in essere, anche in ipotesi con la prolungata inerzia, atti incompatibili con la volontà di rimuovere il provvedimento d'urgenza di accoglimento o rigetto della domanda cautelare. Il legislatore ha così introdotto un nuovo modello di tutela che può esitare in un provvedimento celere, reso, sul presupposto del periculum in mora, a cognizione sommaria ed a seguito di un procedimento deformalizzato, che si iscrive nell'ambito di una più ampia tendenza normativa, espressa anche mediante riti di natura diversa, a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell'accertamento con il crisma proprio del giudicato sostanziale. L'ultima quaestio riguarda il dies a quo riferito alla decorrenza del termine di prescrizione. Su tale punto, la lettera dell'art. 2943 c.c. appare inequivoca: tale termine inizia a decorrere dalla «notificazione» dell'atto introduttivo del giudizio cautelare, nonostante la litispendenza del giudizio cautelare inizi a decorrere dal deposito del ricorso e non dalla sua successiva notificazione. In realtà, il momento in cui si interrompe la prescrizione pare potersi individuare nell'atto con cui si inizia il giudizio che – quando è stato scritto l'art. 2943 c.c. – era sempre e soltanto un atto notificato. Se oggi a seguito della riforma del 1990, l'atto con cui si inizia il giudizio è un ricorso, non si vede perché la norma anzidetta non debba operare dal momento del deposito in cancelleria. Tale opinione trova conforto in quella emersa nella giurisprudenza giuslavoristica, essendosi affermato che in tema di interruzione della prescrizione, l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 c.c., postula, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario, e che pertanto, nel caso di domanda proposta secondo le norme processuali di cui agli artt. 414 ss. c.p.c., l'effetto interruttivo della prescrizione non si produce con il deposito del ricorso, ma con la notifica di questo e del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma 4, c.p.c. (Cass. IV, n.1876/1981), atteso che il mero deposito del ricorso non è idoneo a realizzare la conoscenza da parte del convenuto della volontà espressa con l'atto depositato, verificandosi la decadenza dall'impugnativa di licenziamento se la notifica del ricorso risulti intervenuta successivamente alla scadenza del termine prevista per il compimento del suddetto atto (Cass. S.U., n. 5395/1982). Il tema dell'individuazione del momento rilevante ai fini della decorrenza dell'interruzione della prescrizione in caso di azione giudiziaria promossa con ricorso è stato affrontato più volte dalla giurisprudenza, valorizzando il fatto che l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il soggetto nei confronti del quale si fa valere il diritto abbia conoscenza legale, non necessariamente effettiva, dell'atto giudiziario proveniente dal soggetto che intende fare valere il diritto, ragione per cui si è affermato – con riferimento al rito del lavoro – che ove la domanda sia proposta con ricorso, l'effetto interruttivo non si produce con il suo semplice deposito presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione al convenuto (Cass. I, n. 22827/2019; Cass. VI, n.4034/2017; Cass. IV, n. 14862/2009). Va, però, detto che, recentemente, sulla scorta del rilievo che sebbene l'art. 2943 c.c. dia rilievo, «letteralmente», alla «notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio», tale formula deve essere intesa come sostanzialmente corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, si è affermato il diverso principio secondo cui ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria che sia esercitata instaurando un processo sommario di cognizione è reputato idoneo anche il semplice deposito del ricorso (Cass. III, n.24891/2021). L'istanza per la concessione del provvedimento inaudita altera parte. Nelle more del tempo occorrente per instaurare il contraddittorio nel procedimento cautelare dinanzi al giudice designato, potrebbe verificarsi il temuto pregiudizio grave ed irreparabile, o comunque non ristorabile con il rimedio del risarcimento del danno, al diritto cautelando, sulla cui scorta può – in presenza di chiari ed inequivocabili segnali in tale senso opportunamente verificati dalla stessa parte ricorrente – rendersi opportuno «anticipare» la valutazione della misura cautelare richiesta, sottoponendola all'esame dello stesso giudice prima ancora che la stessa venga portata a conoscenza della controparte nel ricorso cautelare ante causam ovvero, depositando il ricorso nel fascicolo della causa pendente. In quest'ultimo caso, appare evidente come tanto nell'ipotesi in cui l'istanza cautelare venga depositata all'udienza già fissata nel giudizio di merito in corso, quanto nell'ipotesi in cui la stessa venga introdotta mediante deposito telematico nel fascicolo informatico della causa principale già esistente, la controparte è di fatto posta a conoscenza di tale iniziativa, anche se l'ufficializzazione rituale del contraddittorio è sempre rimandata al momento successivo della notifica dell'atto con il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione del procedimento cautelare, stante la sua autonomia dal giudizio di merito, anche nell'eventualità in cui vi sia coincidenza tra il giudice chiamato a decidere entrambi i suddetti procedimenti (cautelare e di merito). Al riguardo, va infatti precisato che nell'ipotesi in parola, così come in quella in cui venga depositato un ricorso cautelare in corso di causa, al fine di evitare che il difensore della controparte già costituita possa avere cognizione dell'iniziativa della parte ricorrente prima ancora dell'esame dell'istanza da parte del giudice designato alla trattazione e della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ovvero dell'eventuale emissione del provvedimento inaudita altera parte, la cancelleria può escludere la parte resistente dalla comunicazione telematica del deposito del ricorso cautelare e dell'eventuale provvedimento del giudice emesso inaudita altera parte, ragione per cui, la comunicazione di tale evento verrà effettuata soltanto nei confronti del ricorrente, fermo restando il necessario deposito nel fascicolo informatico del ricorso e del provvedimento del giudice che il ricorrente deve notificare alla controparte. Tuttavia, anche in assenza della preventiva comunicazione da parte della cancelleria il resistente ha sempre facoltà di consultare il polisweb da cui può in ogni momento riscontrare l'esistenza del subprocedimento riferito all'avvenuto deposito telematico del fascicolo informatico riferito all'istanza cautelare in corso di causa. Il decreto emesso inaudita altera parte che ometta di fissare l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice del procedimento cautelare entro un termine non superiore a quindici giorni, con l'assegnazione alla parte ricorrente di un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del decreto unitamente al ricorso, e, conseguentemente, di provvedere a pronunciare una successiva ordinanza di conferma, modifica o revoca dello stesso decreto è nullo (Trib. Torino 28 aprile 2010). L'omessa fissazione dell'udienza di comparizione per la conferma, modifica o revoca entro il termine di quindici giorni del decreto inaudita altera parte, non comporta invece alcuna nullità od inefficacia perché l'art. 669-sexies c.p.c. prevede espressamente la perentorietà del solo termine per la notifica del decreto emesso inaudita altera parte ma non anche del termine di quindici giorni per la fissazione dell'udienza di comparizione (Trib. Napoli 3 aprile 2013). Infatti, le due fasi – cautelare e giudizio a cognizione piena – restando comunque distinte ed autonome, nel senso che corrono su binari paralleli, anche quando confluiscono nell'unico fascicolo d'ufficio affidato al medesimo giudicante, così come per quanto concerne l'iter procedurale che porta alle singole decisioni, essendo diverse le finalità a cui tendono i rispettivi petitum, in ragione dei quali, va opportunamente considerata la loro differente modalità di allegazione e valutazione – distinguendosi quella sommaria rispetto alla cognizione ordinaria, quest'ultima propria del giudizio di merito – in relazione alle quali, occorre tenere conto dell'autonoma e differente tempistica processuale. Al riguardo, come si è già avuto modo di precisare, non è possibile creare una sorta di commistione fra le acquisizioni probatorie riferite ai singoli modelli processuali qui considerati – cautelare e di cognizione – poiché è la stessa autonomia dei rispettivi procedimenti ad impedirlo, non solo dal punto di vista squisitamente formale ma bensì sostanziale, proprio in virtù dei differenti petitum a cui si è fanno cenno innanzi. In buona sostanza, la proposizione congiunta del ricorso cautelare rispetto alla causa di merito, non esime la stessa parte – ricorrente nel primo ed attore nel secondo – dal rispettare i termini processuali che regolano la scansione dell'attività nel giudizio a cognizione ordinaria, al fine di non incorrere nelle preclusioni e decadenze previste dal codice di rito, in ciò non influendo in alcun modo la deformalizzazione a cui è notoriamente informata l'istruttoria del procedimento cautelare, stante al diversità di ratio sottesa ai rispettivi istituti. Nella diversa ipotesi di ricorso cautelare proposto ante causam, il contraddittorio è invece differito non solo dal punto di vista della sua «ufficializzazione» ma anche in punto di fatto, poiché la controparte non è in alcun modo posta a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dal ricorrente, e tale situazione è senza dubbio foriera di una maggiore prudenza ed attenzione del giudicante nell'esaminare le ragioni addotte dal medesimo ricorrente a sostegno del periculum prima ancora che del fumus riguardante la domanda di accesso alla tutela cautelare. In particolare, il giudice investito dell'istanza cautelare con la correlata istanza di concessione della richiesta misura inaudita altera parte, non dovrà limitarsi a valutare il periculum in un'accezione meramente probabilistica proiettata in un arco di tempo ragionevolmente occorrente per arrivare alla definizione del procedimento al termine della pur breve istruttoria cautelare, ma in una «finestra temporale» ancora più ridotta, costituita dallo spatium intercorrente tra la materiale presentazione telematica del ricorso e la sua effettiva conoscenza da parte del giudice designato, il quale, nell'addivenire ad una decisione, dovrà anche considerare la fondatezza di possibili eccezioni o difese che la controparte avrebbe potuto svolgere in contraddittorio, unitamente alla loro idoneità a paralizzare la richiesta di concessione della cautela, specialmente laddove non sussistano eccezionali ragioni di urgenza che rendano quantomeno inopportuno rinviare la decisione in un momento successivo all'avvenuta instaurazione del contraddittorio. In tale ottica, appare quindi opportuno che il ricorrente, si prefiguri a monte le suddette problematiche al fine di non incorrere in un rigetto dell'istanza di concessione inaudita altera parte della richiesta misura cautelare, giocando d'anticipo, ossia specificando in cosa esattamente consisterebbe nella fattispecie concreta, l'eccezionale periculum che giustificherebbe la fondata anticipazione da parte del giudice designato della valutazione positiva della richiesta cautelare senza dovere aspettare l'instaurazione del contraddittorio. In altre parole, nella costruzione del ricorso, beninteso, fermo restando l'allegazione del fumus, occorre premettere prima di tutto le ragioni che nel caso concreto alzano – dal punto di vista temporale – considerevolmente la soglia di immanenza del periculum indicato nello stesso ricorso, fino al punto da renderlo quasi attuale nel momento in cui viene presentata l'istanza cautelare, sulla cui scorta, al solo fine di scongiurarlo, salva una più approfondita valutazione delle ulteriori circostanze, si chiede al giudice di provvedere con decreto emesso inaudita altera parte. Il provvedimento cautelare invocato e concesso con decreto inaudita altera parte, concernente il periculum paventato dal ricorrente con riferimento ad una fattispecie inerente alla mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale – mascherina, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino – occorrente per l'attività di rider dal medesimo espletata, è stato confermato, permanendo il dedotto periculum, nonostante l'impresa resistente successivamente al deposito del ricorso abbia eseguito la consegna dei suddetti dispositivi di protezione, volontariamente ed in un'ottica socialmente responsabile, nella esplicitata convinzione di non esserne obbligata ai sensi della normativa legale e contrattuale applicabile, atteso che tali forniture, così come sono state volontariamente effettuate, altrettanto volontariamente potrebbero in qualunque momento essere interrotte, di talché rimane attuale l'affermazione secondo cui il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, possa essere sottoposto a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla propria salute, tenuto altresì conto del carattere necessariamente periodico di tali forniture, relative a strumenti di protezione monouso (Trib. Firenze 5 maggio2020). Un ulteriore esempio può aversi nel caso in cui uno o più condomini appena venuti a conoscenza di rilevanti problematiche riguardanti la concreta compromissione di parti comuni dell'edificio condominiale, temendo fondatamente il pericolo di un loro cedimento con l'imminente ed attuale pericolo di danni alla salute dei condomini e dei terzi, propongano ricorso in via d'urgenza per l'adozione immediata – inaudita altera parte – delle necessarie misure finalizzate alla messa in sicurezza dell'intero edificio, prima ancora che nelle more si costituisca l'amministrazione condominiale sino ad allora inadempiente nell'adozione delle relative misure. In questa ipotesi, la previa instaurazione del contraddittorio potrebbe comportare la prosecuzione di un illecito che risulta già in itinere, ed in espansione, con il conseguente rischio di sostanziale vanificazione della misura, ragione per cui, al fine di porre il giudice nelle migliori condizioni per decidere nell'immediato sul ricorso d'urgenza, occorrerà una perizia tecnica opportunamente redatta in modo circostanziato, che asseveri le attuali condizioni dell'immobile, a sostegno del periculum evidenziato nell'istanza, ed indichi le concrete conseguenze gravi ed irreparabili che potrebbero verificarsi nell'immediato, ovvero in qualsiasi momento, in danno della salute dei frequentatori abituali od occasionali dello stabile. È altrettanto chiaro che in una fattispecie del genere, la ricorrenza del periculum in mora va invece esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo e la proposizione del ricorso, a maggiore ragione laddove si chiede al giudice di intervenire con decreto inaudita altera parte, poiché ciò ci porrebbe in palese ed insanabile contrasto con le ragioni di particolare urgenza sottese alla misura in parola. L'assoluta necessità di provvedere con decreto inaudita altera parte, in quanto la convocazione del resistente pregiudicherebbe inevitabilmente l'attuazione della richiesta di sequestro conservativo, è stata ravvisata in ragione della circostanza che la parte ricorrente ha dedotto che l'unico bene di qualche valore di cui sia titolare il resistente è costituito da un pacchetto azionario, in relazione al quale, il medesimo ha inviato al consiglio di amministrazione una lettera raccomandata con cui ha effettuato la denuntiatio ai fini della vendita di tali azioni, con scadenza del diritto di prelazione fissata a brevissimo termine rispetto alla proposizione del ricorso cautelare, talché si deve ritenere che nelle more che venga fissata l'udienza di comparizione, potrebbe essere ceduto l'anzidetto pacchetto azionario, così pregiudicandosi l'attuazione del richiesto sequestro conservativo (Trib. Milano 23 febbraio 2015). Il ricorso d'urgenza riguardante la richiesta di sospensione dell'ordinanza comunale di sgombero dell'immobile abitato dal ricorrente va accolto con provvedimento reso inaudita altera parte, perché quanto al fumus pende controversia davanti al giudice ordinario per l'accertamento del diritto di proprietà, e quanto al periculum esistendo il concreto rischio di imminente pregiudizio al diritto di abitazione di cui è portatore il medesimo ricorrente (Trib. Messina 16 luglio2019). Il suddetto decreto emesso inaudita altera parte è stato successivamente confermato con ordinanza resa in contraddittorio delle parti costituite (Trib. Messina 18 maggio 2020), nonostante l'immobile per cui è causa risultasse allo stato attuale della decisione finale emessa sul ricorso d'urgenza libero e sgombro da persone e cose, in quanto il decreto di sospensione inaudita altera parte era intervenuto successivamente all'esecuzione e completamento delle operazioni di sgombero dell'immobile fino a quel momento occupato sine titulo dal ricorrente, poiché sebbene l'immobile sia stato già rilasciato in seguito dell'esecuzione dell'ordinanza di sgombero, il giudicante adito ha comunque ritenuto persistenti le ragioni inerenti il periculum in mora già riconosciute con il suddetto decreto inaudita altera parte, consistente nel rischio che durante il tempo necessario per pervenire ad una pronuncia nel merito il ricorrente continui ad essere privato dell'abitazione, atteso il grave danno alla sua persona derivante dal non potere usufruire del prefato immobile unitamente all'assenza di adeguate risorse economiche per la ricerca di altra soluzione abitativa idonea a sopperire al bisogno primario dell'abitazione personale e della famiglia. Il periculum che legittima la concessione della richiesta misura cautelare con decreto inaudita altera parte ovviamente, quanto ad intensità non solo varia da situazione a situazione ma anche in relazione alla specifica tipologia richiesta dalla materia in relazione alla quale si relaziona. Il periculum che legittima l'accoglimento della richiesta di sequestro formulata ai sensi dell'art. 129 codice della proprietà industriale avente ad oggetto l'illegittima contraffazione del brevetto per modello ornamentale internazionale, in quanto suscettibile di incidere in modo difficilmente quantificabile e potenzialmente irreversibile sugli equilibri di mercato, al punto da integrare una sorta di pregiudizio in re ipsa, comporta il suo accoglimento con decreto inaudita altera parte in considerazione dell'accertata sussistenza dei presupposti costituiti dal rischio concreto di un pregiudizio all'attuazione del provvedimento, in considerazione del pericolo che la parte resistente possa occultare od eliminare sia i prodotti oggetto di contraffazione ed il relativo materiale pubblicitario, sia la documentazione contabile attestante l'ampiezza dell'illecito, rendendo così impossibile o comunque notevolmente più complesso accertare l'avvenuta violazione e la sua stessa entità, unitamente al danno in itinere consistente nella perdurante presenza in commercio dei prodotti contraffatti (Trib. Torino 6 marzo2014). Il reiterato mutamento del nome di dominio per sottrarsi all'adempimento dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la plateale protrazione dell'illecito, ripetuta anche dopo l'instaurazione del giudizio cautelare, la volontà di proseguire e reiterare l'illecito manifestata dal suo autore, semplicemente mutando la declinazione del sito a dominio, denotano la sussistenza del periculum in mora e la necessità di un intervento cautelare inaudita altera parte per evitare l'irreparabilità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente, consistente nell'ordine diretto ai gestori di Internet Service Provider in qualità di fornitori di accesso alla rete di adottare le più opportune misure tecniche al fine di impedire ai destinatari dei rispettivi servizi, l'accesso al portale che illecitamente mette a disposizione del pubblico i medesimi contenuti editoriali oggetto del presente procedimento, relativi ai periodici di proprietà dell'impresa ricorrente, sia attraverso il nome di dominio corrente che attraverso i siti «alias», raggiungibili attraverso qualsiasi nome a dominio (Trib. Milano 12 aprile 2018). Il diritto di controllo previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c. può essere esercitato dal socio con il ricorso d'urgenza, atteso che il medesimo non ha alcuna cautela tipica che gli consenta, in luogo di quella innominata, di ottenere dall'amministratore di potere visionare, consultare ed estrarre copia delle scritture contabili e dei documenti societari, anche ove esistenti presso terzi, e lo stesso ricorso va dunque accolto con decreto inaudita altera parte, considerato che il periculum in mora, in tale ipotesi, può identificarsi con l'ingiustificato procrastinarsi dell'impossibilità del suo esercizio, poiché detto ritardo finisce per ledere direttamente il diritto di controllo del socio ricorrente sull'amministrazione della società, unitamente all'esercizio dei poteri connessi, sia all'interno della società che attraverso azioni giudiziarie, come l'impugnazione di bilancio, l'azione di responsabilità o di revoca nei confronti dell'amministratore, emergendo palese che trattasi di diritti a contenuto non patrimoniale ma in funzione patrimoniale, in cui il danno rappresentato dalla riscontrata e permanente violazione, è difficilmente riparabile, ragione per cui in tale ipotesi, il pericolo del pregiudizio che legittima al ricorso alla cautela d'urgenza può dirsi esistente in re ipsa (Trib. Napoli 17 marzo 2016). Le condizioni per la proposizione dell'azione cautelare.La proponibilità della domanda cautelare richiede per la sua positiva valutazione la contestuale ricorrenza dei requisiti che il giudice designato alla sua trattazione dovrà necessariamente riscontrare, ragione per cui, la parte istante per evitare di incorrere nel rigetto, dovrà curare la preventiva allegazione del fumus boni iuris e del periculum in mora. L'art. 669-bis c.p.c. si riferisce alla proposizione di una vera domanda giudiziale, intesa, cioè, non soltanto nel senso dell'atto introduttivo di un procedimento, ma anche, e soprattutto, di un atto di parte munito dei caratteri e dei criteri di identificazione propri di una domanda giudiziale, atteso che la tutela cautelare è una forma di protezione ed al tempo stesso di attuazione di un determinato diritto soggettivo che si intende mettere al riparo da un'imminente evento pregiudizievole il c.d. periculum. In ciò può allora cogliersi la differenza dei presupposti integranti la causa petendi ed il petitum della domanda cautelare rispetto a quelli posti a base della domanda giudiziale proposta nel giudizio a cognizione piena. Il procedimento cautelare è infatti caratterizzato da una cognizione limitata alla sussistenza dei presupposti processuali costituiti dall'apparenza o verosimiglianza del diritto e dalla sussistenza del pericolo nel ritardo il cui contestuale riscontro è indispensabile per l'accoglimento della domanda proposta dinanzi al giudice adìto in sede cautelare (Calamandrei 1936, 200). Nell'azione cautelare la prospettiva da cui guardare a questi presupposti cambia notevolmente in quanto al fine di identificare la causa petendi occorre considerare la finalità cui tende il provvedimento cautelare, e cioè quella di conseguire una tutela provvisoria dello status quo inerente ad una determinata situazione giuridica soggettiva in attesa che quest'ultima si cristallizzi all'esito del processo a cognizione piena, scongiurando il periculum che, medio tempore possa verificarsi un suo mutamento per effetto dell'insorgenza di eventi in grado di precludere la possibilità per la parte che ha ragione di ottenerla attraverso l'effettività della tutela giurisdizionale. I presupposti dell'azione cautelare – fumus e periculum – rappresentano le ragioni poste a base della proposizione della domanda cautelare, atteso che la loro presenza deve emergere da quest'ultima per fare sì che possa essere accolta la richiesta di concessione della misura cautelare ma allo stesso tempo sono anche l'oggetto di accertamento del giudizio cautelare. Conseguentemente, in sede di esercizio dell'azione cautelare la configurazione della situazione che si intende preservare espressa in termini di fumus costituisce l'oggetto dell'accertamento nel merito dell'istanza cautelare, nel senso che l'oggetto della valutazione del giudice si fonda sulla plausibilità, della prospettazione offerta dal ricorrente riferita all'esposizione della situazione sostanziale dedotta al rischio di un imminente evento pregiudizievole, il periculum che, possiede una duplice natura nell'ambito del giudizio cautelare, poiché da un lato, la valutazione di tale requisito incide non solo sull'accertamento della sussistenza di uno dei presupposti per l'emanazione del provvedimento cautelare, e, dall'altro costituisce il proprium del giudizio cautelare, rappresentando, in sintesi, l'interesse ad agire davanti al giudice cautelare, dando così luogo all'accertamento di una condizione dell'azione cautelare, ed allo stesso tempo integrando una componente essenziale dell'oggetto dell'attività decisoria (Barletta, 122). Quanto sopra evidenziato conferma che anche in sede cautelare tra le condizioni per la proposizione dell'azione assume rilevanza il principio che l'interesse ad agire – il quale, in linea generale sussiste ogni qualvolta sussista uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (Cass. II, n.16022/2002, ma in termini ex plurimis si leggano anche Cass. IV, n.9172/2003; Cass. IV, n.10661/2004) il pregiudizio che per detta situazione di incertezza l'attore paventa può essere eventuale o potenziale (Cass. I, n. 1619/2000), ma l'incertezza e l'interesse ad ottenere la pronuncia sul rapporto giuridico dev'essere attuale – con la doverosa precisazione che in tale ambito non rileva che alla fase cautelare poi in concreto segua una fase di merito, giacché ad escludere la necessità della stessa può soccorrere una diversa valutazione della parte interessata od un'intervenuta conciliazione, occorrendo invece che l'interesse alla causa di merito sussista nel momento in cui la fase cautelare venga instaurata (Trib. Venezia 21 luglio2004). L'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. deve allora essere concreto ed attuale e richiede anche in sede cautelare non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte istante prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per il medesimo attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tale modo intende perseguire (Cass. II, n.2057/2019). In tale ottica, ad esempio, si è affermato che il creditore munito di titolo esecutivo è privo di interesse ad agire in sede cautelare per ottenere un sequestro conservativo, essendo già in grado di proporre l'azione esecutiva e mancando, di conseguenza, una situazione idonea a configurare il periculum in mora (Trib. Milano 14 giugno 2001). Più recentemente, con riferimento ad un ricorso proposto in sede di reclamo avverso il rigetto del provvedimento d'urgenza richiesto al fine di emettere, con decreto inaudita altera parte, i provvedimenti necessari e sufficienti a dichiarare il diritto dei ricorrenti di scegliere liberamente se vaccinarsi o meno, senza che ciò comporti il loro collocamento in permessi o ferie forzate, la loro sospensione dal lavoro senza retribuzione o, peggio, il loro licenziamento, sospendendo e/o annullando i provvedimenti datoriali che nel frattempo dovessero essere adottati in tale senso, il rigetto della domanda cautelare è stato motivato con la sopravvenuta carenza d'interesse dei medesimi istanti, atteso che nel periodo intercorrente tra la pronuncia dell'ordinanza reclamata e la proposizione del reclamo era entrata in vigore la norma statuente l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, tra i quali rientravano altresì le parti reclamanti, ragione per cui doveva quindi ritenersi giustificata, sulla base del predetto obbligo, l'adozione, da parte del datore di lavoro, di provvedimenti volti ad inibire la presenza sul luogo di lavoro, nei particolari ambiti previsti dal decreto, di lavoratori che abbiano rifiutato la vaccinazione anti Covid-19. Nella motivazione, viene altresì precisato che ai fini del procedimento cautelare dev'essere valutata la normativa vigente all'attualità sulla cui scorta non può essere ignorata la forza normativa del decreto legge soltanto perché non possa essere esclusa l'eventualità che il medesimo non sia convertito in legge ordinaria posto che, rileva il solo pregiudizio imminente non potendo assumere rilevanza in sede cautelare, un pregiudizio meramente eventuale correlato all'ipotesi in cui il decreto legge che ha introdotto l'obbligo vaccinale laddove non sia convertito in legge perda la sua efficacia ex tunc (Trib. Belluno 6 maggio2021). Pertanto – come innanzi evidenziato – nell'àmbito del processo cautelare, l'interesse ad agire assume quindi una connotazione particolare, fondata essenzialmente sull'attenta valutazione del periculum , attualizzata al momento in cui la relativa decisione deve essere presa dal giudice della cautela. In particolare, con il criterio di indagine proprio della delibazione cautelare, orientata al limitato fine della cognizione sommaria in ordine al menzionato requisito del fumus boni iuris va condotta la verifica della ricorrenza nel caso concreto dei requisiti prescritti per la concessione della misura cautelare richiesta va condotta nella prospettiva della probabile sussistenza del diritto soggettivo di cui occorre allegare le condizioni per poterne valutare la verosimiglianza, ed il cui accertamento è demandato ad un momento successivo, vale a dire nel corso del giudizio di merito. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui l'istanza cautelare venga ad essere riproposta, poiché anche in questo caso, occorre allegare i presupposti fondanti la richiesta cautelare, la quale però deve essere corredata dall'allegazione di fatti storici diversi, pur se preesistenti, escludendo gli stessi fatti già allegati in un precedente ricorso, ancorché presentati alla luce di nuovi mezzi di prova, non potendo essere sottoposti nuovamente al vaglio del giudice della cautela una domanda cautelare fondata sulla mera precisazione dei fatti storici già dedotti e vagliati in un precedente giudizio cautelare (Trib. Firenze 24 febbraio2006). Tale allegazione, complice la natura stessa del procedimento così come disciplinato ab origine dal legislatore del 1990, dovrà necessariamente assumere forma squisitamente documentale, attesa altresì in prospettiva la possibilità di svolgere soltanto un'istruttoria breve ed agile, al fine di non contraddire il fine precipuo che notoriamente contribuisce ad identificare l'azione cautelare, giacché, laddove dovesse rendersi necessaria od anche solo opportuna un'istruttoria particolarmente complessa, tale da rendere vana la possibilità di pervenire in tempi brevi ad una cautela del diritto soggettivo oggetto di controversia, verrebbe meno la stessa strumentalità propria della tutela cautelare rispetto al successivo ed eventuale giudizio di merito. È, infatti, evidente come il ricorrente dovrà considerare attentamente la possibilità di esperire la tutela cautelare in una data situazione di fatto, sia dal punto di vista del fumus che del periculum, la cui presenza congiunta non può mai essere elusa, ma eventualmente soltanto mitigata da una differente gradualità. A ciò, va aggiunto che il riscontro del fumus e del periculum va condotto con riferimento ad una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell'immediatezza e prossimità, e che, dunque, non consenta, se non tempestivamente arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato, ovvero cui non sia possibile rimediare nemmeno con il comune denominatore rappresentato dal risarcimento del danno. Gli stessi elementi sopra richiamati consistenti nel fumus e periculum che, il giudice deve esaminare per sciogliere positivamente la prognosi concernente la fondatezza dell'azione cautelare, comportano che da quest'ultima, debbano agevolmente potersi individuare, anche dal tenore complessivo del ricorso cautelare, atteso che tale requisito non può e non deve essere inteso in un'accezione puramente formalistica, sia la specifica enunciazione della sottostante causa petendi e del petitum, sia la natura della situazione giuridica azionata, trattandosi di elementi utili per disegnare il perimetro della successiva ed eventuale causa di merito, in ordine alla quale, la domanda cautelare deve contenere uno specifico riferimento (Trib. Lodi 23 agosto2019). Infatti, anche dopo l'attenuazione del requisito della strumentalità necessaria, a seguito della riforma operata dalla l. n. 80/2005, l'individuazione dell'azione di merito rispetto alla quale è chiesta la misura d'urgenza, costituisce sempre un requisito di validità del ricorso cautelare (Trib. S. Maria Capua Vetere 16 agosto 2016), oltre che per verificare l'accertamento della competenza del giudice, ed anche per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare, il quale, deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso. Il fumus boni iurisIl fumus boni iuris è inteso come la probabile esistenza od apparenza del buon diritto da parte di colui che lo rivendica nella proposizione della domanda cautelare ex art. 669-bis c.p.c. (come osserva Luiso 2017, 262, e cioè quel tanto di accertamento sommario che deve essere acquisito in ordine all'esistenza del diritto; Scotti 151, osserva che tale delibazione deve anche tenere conto laddove trattasi di domanda cautelare volta a conseguire la tutela cautelare inaudita altera parte che, in tale ipotesi, sebbene il giudice non possa rilevare d'ufficio eccezioni rimesse all'iniziativa della parte resistente non ancora costituita, nel valutare il fumus della domanda ex art. 669-bis c.p.c. dovrà considerare nell'ambito della discrezionalità di cui dispone, propria della giurisdizione cautelare, la valutazione in astratto della possibilità di sollevare validamente eccezioni da parte del convenuto, la cui proposizione appaia attendibile e verosimile, già sulla base dell'esame di atti e documenti prodotti dal ricorrente). Trattasi, dunque, dell'accertamento delibativo dell'evidenza del diritto cautelando, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, in termini di prognosi favorevole al ricorrente, ovvero un'immediata verosimiglianza di fondatezza delle sue pretese da acclararsi all'esito della cd. summaria cognitio (Trib. Bari 15 aprile 2008, in cui si è osservato che il giudice deve valutare la sola probabilità del diritto, emanando un provvedimento limitato nel tempo, destinato a venire meno e ad essere sostituito dal provvedimento definitivo, o di merito, emesso all'esito dell'accertamento pieno dei fatti raggiunto attraverso il procedimento ordinario, provvedimento definitivo alla cui effettiva attuazione il provvisorio provvedimento cautelare è pur sempre funzionalmente ordinato), anche all'esito di una domanda di merito che la stessa parte, ancorché implicitamente, ha l'onere di indicare nello stesso ricorso cautelare (Trib. Roma 13 novembre 2018). Il fumus indica una condizione complessiva tale da poter fare ritenere come «ragionevole» la pretesa avente ad oggetto in sede cautelare il diritto soggettivo oggetto di controversia che possa sembrare fondata anche senza una vera e propria istruttoria. L'espressione viene usata altresì per indicare la c.d. «verosimiglianza» o la probabilità dell'esistenza di un diritto soggettivo, pur in mancanza di un suo accertamento definitivo, di regola demandato al successivo ed eventuale giudizio di merito, la cui ricorrenza nella fattispecie concreta di tale presupposto della domanda cautelare ex art. 669-bis c.p.c. dovrà essere esaminata dal giudice, che deciderà in base alle allegazioni fornite dalla stessa parte istante. Al riguardo, il legislatore non ha indicato con certezza in cosa debba consistere il fumus richiesto per l'accoglimento della richiesta cautelare, e quindi, in particolare se è sufficiente la non manifesta infondatezza della domanda oppure la probabilità dell'esistenza del diritto posto a fondamento della domanda inoltrata al giudice della cautela. Nell'àmbito della propria cognizione di carattere sommario, il giudice della cautela è pertanto tenuto a compiere un giudizio prognostico in ordine alla verosimiglianza del diritto fatto valere dal ricorrente, il quale, sarà in ogni caso inidoneo a pregiudicare la decisione che verrà adottata successivamente nell'eventuale giudizio di merito. A tale fine, atteso che la configurazione della situazione che si intende tutelare costituisce l'oggetto dell'accertamento nel merito dell'istanza cautelare, il ricorso che introduce il procedimento cautelare deve contenere tutti gli elementi che consentano al giudice di valutare appieno la situazione prospettata e che gli possano far pensare che, con ogni probabilità, le ragioni poste a fondamento del ricorso sono valide. L'inesistenza di una definizione legale «tipizzata» di fumus, comporta che la valutazione dello stesso sia diversa a seconda della fattispecie concreta e della singola misura cautelare richiesta con la domanda introdotta ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c. (in particolare, per quanto riguarda il fumus boni iuris, chi richiede l'emanazione del sequestro giudiziario deve fornire elementi idonei a fare ritenere presumibile esistenza del diritto da tutelare, così Luiso 2017, 254), sicché è discusso se sia sufficiente la «non manifesta infondatezza» della stessa domanda, oppure la «possibilità o la probabilità dell'esistenza del diritto» a tutela del quale si agisce in sede cautelare. Al riguardo, va quindi considerata la compatibilità dell'accertamento del fumus boni iuris con la cognizione sommaria propria del procedimento cautelare uniforme, laddove la complessità della controversia sia tale da richiedere accertamenti istruttori particolarmente approfonditi, anche con l'ausilio del compimento di specifiche attività tecniche, a loro volta supportate dall'ingresso di documentazione in possesso di terzi, ovvero dalla necessità di procedere alla chiamata in causa di quest'ultimi, unitamente all'audizione di prove orali, trattandosi nel complesso, di circostanze in linea di mero fatto, ostative all'adozione in tempi brevi della richiesta misura cautelare (Trib. Milano 2 agosto2017). Con riguardo alla concedibilità del sequestro conservativo, tale misura è subordinata alla sussistenza, accertata sulla base di un'indagine meramente sommaria del fumus boni iuris, vale a dire di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa creditoria, atteso che il credito in relazione al quale viene domandato il sequestro, anche se non liquido od esigibile, deve ad ogni modo essere attuale, ossia non meramente ipotetico od eventuale (Trib. Napoli 1° aprile2020). In tale ottica, sempre con particolare riferimento alla domanda ex art. 669-bis c.p.c. introduttiva del ricorso per sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c. il fumus consiste nell'allegazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria (Trib. Roma 10 agosto 2017), ovvero la sua verosimile esistenza (Trib. Bologna 22 marzo 2017). Nel ricorso ex art. 669-bis e 700 c.p.c., il fumus è stato invece ravvisato nel diritto di accedere ai locali di proprietà esclusiva di un singolo condomino al fine di consentire le riparazioni necessarie alla condotta idrica condominiale non procrastinabili da parte di un'impresa specializzata, al fine di effettuare i sopralluoghi e lavori in ipotesi necessari ad evitare il perpetuarsi dello stillicidio essendo il proprietario obbligato ex art. 843 c.c. a tollerare l'accesso od il passaggio nel proprio fondo, tra l'altro, per consentire a chi vi abbia interesse di riparare la cosa comune, come peraltro si evince dalla sua riproduzione nel regolamento condominiale, sulla cui scorta spetta alla resistente dimostrare l'esistenza di circostanze o situazioni idonee a giustificare il diniego, al fine di non incorrere in una condotta integrante la violazione colpevole dei doveri di collaborazione imposti al singolo consociato dalle previsioni legali e regolamentari applicabili alla fattispecie (Trib. Reggio Emilia 18 settembre 2019). Allo stesso modo, il fumus della domanda cautelare proposta in via d'urgenza può riguardare il diritto di accesso alla consultazione della documentazione contabile societaria, in considerazione della garanzia dell'effettività del diritto di controllo individuale sulla gestione che fa capo al singolo socio non amministratore della stessa compagine, il quale può esercitarlo, nel rispetto delle regole in tema di riservatezza, anche con l'ausilio di un professionista di fiducia, estraendone altresì copia a proprie spese (Trib. Milano 29 settembre 2015). Come rilevato in dottrina, il fumus nei provvedimenti d'urgenza è più complesso, perché riguarda l'accertamento della verosimile esistenza del diritto che, però, va fatta con particolare accuratezza a causa dell'atipicità degli effetti, posto che la necessità di contemperare le esigenze di tutela cautelare dell'istante con la posizione di controparte, al fine di non fare subire a quest'ultima un pregiudizio che a sua volta diventi irreparabile, postula un maggiore grado di accertamento dell'esistenza del diritto cautelando (Luiso 2017, 287). Inoltre, il requisito del fumus boni iuris deve essere accertato in relazione ad una domanda di merito che la parte, ancorché implicitamente, ha l'onere di indicare (Trib. Roma 13 novembre 2018). Il periculum in mora.La considerazione del periculum è aumentata in modo esponenziale con l'aumento dell'ingresso della domanda cautelare nelle aule giudiziarie, finendo per mettere in dubbio il carattere eccezionale – e residuale con specifico riferimento alla tutela cautelare d'urgenza – di tale strumento processuale rispetto a quello di merito a cognizione piena, ponendosi sul piano sostitutivo di quest'ultimo. Ad esempio, recentemente si è fatto ricorso alla tutela cautelare d'urgenza finanche per chiedere e conseguire la sospensione di alcune delibere assembleari impugnate ai sensi dell'art. 23 c.c., di modifica dello statuto di un'associazione politica, fondando i gravi motivi che ai sensi dell'anzidetta norma giustificano la sospensione cautelare sulla loro invalidità, apparendo di tutta evidenza che la persistente efficacia della delibera che ha illegittimamente modificato l'ordinamento dell'associazione così come la permanenza in carica di un organo invalidamente nominato risultano dei pregiudizi molto rilevanti per la stabilità della stessa organizzazione associativa, atteso che in questo caso, l'interesse degli associati ricorrenti appare convergente con l'istituzionale interesse dell'associazione al suo regolare funzionamento, e, quindi, nel rispetto delle regole statutarie che nel loro insieme ne sovraintendono la forma, lo scopo e l'agire (Trib. Napoli 3 febbraio 2022). Conseguentemente, in tale contesto, ciò che legittima l'impugnativa delle delibere dell'associazione che violano lo statuto ai sensi dell'art. 23 c.c. da parte di qualunque associato non è l'interesse del medesimo ovvero un suo particolare pregiudizio conseguente all'adozione della delibera. Questo elemento non assume rilevanza condizionante l'impugnazione, perché ciò che la norma in parola mira a tutelare è l'interesse dell'associazione al suo regolare funzionamento. Pertanto, laddove vi siano violazioni dello statuto ciascun partecipante all'ente avrà il diritto di reagire alle delibere che ne sono il frutto in quanto ciò rappresenta, appunto, l'interesse della stessa associazione. Il periculum alligna nelle more della tutela finale di merito e più la tempistica di quest'ultima si allunga, inevitabilmente comporta un aumento della domanda cautelare (Briguglio 2019, 793). L'art 669-bis c.p.c. è la norma sul procedimento cautelare uniforme che prevede la modalità di proposizione della domanda cautelare, intesa come atto di parte munito dei caratteri e dei criteri che la identificano: fumus e periculum, quest'ultimo costituente la situazione di fatto che il richiesto provvedimento cautelare mira ad evitare per garantire l'effettività della tutela, e, che proprio perché è un requisito della tutela cautelare, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice, contrariamente a quanto affermato da tralatizi orientamenti giurisprudenziali sul periculum in re ipsa (Trib. Palermo 9 agosto2019; ad esempio, in tema di provvedimenti cautelari nella materia regolata dal Codice della proprietà industriale si è molto discusso circa la necessità della sussistenza del requisito del periculum in mora per l'emanazione dei provvedimenti cautelari tipici – come il sequestro, la descrizione e l'inibitoria – previsti dal codice della proprietà industriale e comunque sui presupposti probatori per la sua delibazione nel caso concreto). Al riguardo, v'è chi ha sostenuto che il requisito in parola è stato considerato immanente dal legislatore, e così presunto, una volta per tutte, iuris et de jure, con il conseguente esonero dalla deduzione e dalla prova per il titolare del diritto violato, e siffatta teoria, che finisce con il coincidere con l'enunciazione del pregiudizio in re ipsa (Trib. Genova 2 aprile2009), trova un'apparente e letterale conferma nella formulazione delle norme del codice che, attribuiscono tout court al titolare del diritto il potere di chiedere i provvedimenti coattivi nei confronti delle cose e dei comportamenti che concretano una violazione attuale del diritto. Tuttavia, la maggioranza degli interpreti, partendo dalla collocazione sistematica e funzionale della tutela cautelare nella cornice del diritto di azione in giudizio, preferisce leggere la disciplina dei provvedimenti cautelari industrialistici in armonia con quella generale, di diritto comune, e richiedere comunque da parte del giudice della cautela la delibazione di un apprezzabile grado di periculum in mora per l'emanazione dei richiesti provvedimenti cautelari. Soltanto nel caso del fenomeno contraffattivo, in varie pronunce, si è puntualizzato che in considerazione delle peculiarità proprie dello stesso fenomeno, in presenza di una violazione attuale di un diritto di proprietà industriale, il periculum in mora, che costituisce pur sempre un requisito sistematico coessenziale a tutti i provvedimenti cautelari, può essere presunto iuris tantum, restando salva, la possibilità di dimostrazione della sua insussistenza in grado apprezzabile, ove ricorrente nel caso concreto, in deroga all'id quod plerumque accidit), e che anzi l'assenza del requisito del periculum in mora esime il giudicante dalla necessità di verificare la sussistenza del fumus boni iuris. Inoltre, sebbene la misura non potrà essere concessa qualora l'uno o l'altro dei suddetti requisiti della domanda proposta ex art. 669-bis c.p.c. dovessero sembrare carenti, va precisato che gli stessi requisiti possono concorrere in diverso grado, nel senso che un alto grado di periculum in mora potrebbe giustificare l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di fumus, oppure che un alto grado di fumus potrebbe accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di periculum (Trib. Torino 22 ottobre2014). In generale, nella prassi del giudizio cautelare, il giudice tendenzialmente condiziona la concessione della misura cautelare richiesta con la domanda ex art. 669-bis c.p.c. ad una preliminare verifica separata della presenza di ciascuno dei due presupposti di legge, fermo restando però che, sempre nella prassi giudiziaria, la corretta allegazione del periculum rappresenta per la parte ricorrente l'ostacolo più difficile da superare per fare sì che il giudice possa accogliere la richiesta misura cautelare (per un'esposizione delle più recenti opinioni emerse nella giurisprudenza, in tema di concedibilità dei provvedimenti cautelari, v. Amendolagine 2018, 107). Infatti, se per quanto concerne il fumus può anche apparire come relativamente «facile» in sede della sommaria cognizione cautelare l'assolvimento dell'onus probandi, opportunamente descrivendolo nel ricorso introduttivo della domanda ex art. 669-bis c.p.c., ben più difficoltosa si rivela nel singolo caso concreto, la descrizione delle condizioni riguardanti il periculum, attesa la natura e peculiarità propria di tale elemento, che di fatto, ne impediscono la sua rigida identificazione in senso puramente «generalista» o «generico», dovendo la relativa esposizione consentire al giudice di scrutinarne compiutamente le ragioni da porre a fondamento della prognosi riguardante il suo probabile accadimento, ovviamente, sempre tenendo conto della situazione concreta a cui si riferisce la stessa domanda cautelare. La concorrenza del periculum con il fumus deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale agisce con la domanda ex art. 669-bis c.p.c. per conseguire la tutela cautelare, costituendo ius receptum quello secondo cui il periculum in mora non possa ritenersi sussistente in re ipsa, né possa essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma solo quando tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile integralmente per equivalente. Tuttavia, eccezionalmente il periculum è stato assunto come esistente in re ipsa dalla giurisprudenza di merito, come ad esempio nel caso in cui entrano in gioco diritti legali alla personalità, come la segnalazione di un soggetto quale cattivo pagatore la quale, comporta quale effetto automatico la preclusione per lo stesso all'accesso al credito ed in alcuni casi la revoca dello strumento di pagamento, essendo quindi evidente in tale ipotesi il pregiudizio che si verifica a carico della persona nell'ipotesi in cui la segnalazione sia stata effettuata illegittimamente dall'azienda di credito (Trib. Roma 27 gennaio 2017). In linea generale, occorre, quindi, una concreta dimostrazione delle possibili conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali potere desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte. In quest'ottica, solo la presenza di un'imminente pregiudizio non patrimoniale, ovvero patrimoniale ma in funzione di tutela di un diritto non patrimoniale non ristorabile integralmente per equivalente – che nel caso del ricorso proposto in via d'urgenza, assume l'ulteriore connotazione in termini di gravità ed irreparabilità – derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso ex art. 669-bis c.p.c., tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento cautelare, considerata la riforma intervenuta in materia, ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità, idoneo a produrre effetti incidenti sulla situazione giuridica di entrambe le parti e, nella specie, della parte resistente. La giurisprudenza di merito più recente, infatti, propende per la necessaria verifica dell'esistenza concreta ed attuale di uno specifico periculum in mora discostandosi da quelle decisioni giurisprudenziali che in passato ritenevano il requisito de quo presente in re ipsa. Il periculum in mora non è definito né definibile normativamente in termini generali, ma solo caso per caso e provvedimento per provvedimento, ed a volte in modo autoreferenziale sì da lasciare un amplissimo margine discrezionale al giudice (Briguglio 796, il quale, precisa altresì che la sua variegata declinazione è inscindibilmente connessa alla tipicità ovvero alla connotazione atipica della misura, atteso che in termini generali, la nozione di periculum che caratterizza la tutela cautelare non può che essere la sìlloge dei vari pericula a seconda della funzionalità concreta di questo o quel provvedimento cautelare rispetto a questa od a quella situazione soggettiva; pertanto, il periculum assume una chiara connotazione multiforme per quantesono le tipologie della cautela e la sua eventuale definizione esplicita concorre ad individuarne il tipo, così come per converso, la definizione esplicita del tipo rifluisce sull'implicita individuazione del periculum). Il concetto di periculum oltre a costituire un elemento imprescindibile, funzionale e strutturale del ricorso alla tutela cautelare, sia essa tipica od atipica, conservativa od anticipatoria, ne rappresenta altresì il fondamento e la relativa giustificazione, atteso che l'ammissibilità, sebbene può derivare da una varietà di presupposti, si riducono essenzialmente nella verifica probabilistica del diritto e nella correlata esigenza di provvedere con urgenza di fronte al probabile pregiudizio che altrimenti subirebbe lo stesso diritto che si intende tutelare (v., ad esempio, Trib. Bari 10 dicembre2002, in sede di reclamo, con riferimento ad un contratto definitivo di locazione commerciale ad effetti differiti quanto al pagamento del canone ed alla consegna della detenzione del bene, in relazione al quale si è ritenuto ammissibile il ricorso exartt. 669-bis e 670 c.p.c. al sequestro giudiziario – anche per la mera detenzione del cespite – da parte del promissario conduttore che rivendichi in ordine al periculum la propria aspettativa ad entrare nella detenzione dell'immobile nell'imminenza della scadenza del termine previsto nel contratto preliminare di locazione). In tale contesto, nel caso della tutela innominata d'urgenza, quest'ultima si rivela una sorta di passepartout che può essere usato nei casi in cui altrimenti vi sarebbe una sorta di vuoto di tutela, come ad esempio, in una fattispecie in cui è stata accolta la domanda cautelare exartt. 669-bis e 700 c.p.c. di immediata restituzione dell'azienda adibita ad attività alberghiera, nei confronti dell'affittuaria resasi morosa del pagamento di alcuni canoni di affitto, fondata quanto al periculum, nella sua ravvisabilità sotto il profilo dell'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio che verrebbe arrecato, da un lato, alla stessa ricorrente che, privata della sola, propria risorsa economica, rappresentata dai canoni di locazione, diverrebbe insolvente verso la banca, e soggetta ad un'eventuale fallimento, e, dall'altro, al compendio aziendale, che l'affittuaria, allegando un inadempimento dell'affittante per vizi essenzialmente manutentivi e comunque dipendenti da un proprio impiego anomalo dei beni affittati, omette di riparare e mantenere in condizioni di normale esercizio, con il conseguente pregiudizio per la conservazione del complessivo compendio aziendale e del relativo avviamento, beni tutti non ripristinabili per equivalente (Trib. Padova 14 febbraio 2018). Una situazione analoga può ravvisarsi anche nel caso riguardante la tutela del diritto alla salute, il cui pregiudizio è da considerarsi sempre irreparabile ed imminente, così come gli altri diritti fondamentali ed assoluti della persona, che va tutelato, anche con il procedimento d'urgenza, contro ogni nocività da chiunque proveniente, compresa la probabile insorgenza di umidità nel locali dell'abitazione del ricorrente laddove esista la possibilità che gli ambienti interni diventino non più idonei a consentirne stabilmente la dimora, per effetto di significativi fenomeni di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare dovuti alla scarsa manutenzione del manto di copertura, il cui pregiudizio è dunque ravvisabile nell'imminente situazione lesiva della salute della persona che, ha diritto a vivere in un ambiente salubre ed immune da pericoli al proprio benessere personale (Trib. Reggio Calabria 12 aprile 2006). Analogamente dicasi nel caso della domanda proposta in via d'urgenza dall'amministrazione di un condominio, per consentire ad un'impresa specializzata incaricata ad hoc l'ingresso immediato nell'appartamento di proprietà di un condomino, in modo da consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti idrici presenti nel fabbricato, il cui malfunzionamento consente di corroborare l'esistenza del periculum costituito dalla necessità di evitare il protrarsi delle infiltrazioni d'acqua destinate a compromettere la piena funzionalità delle parti comuni e di quelle di proprietà esclusiva dei singoli condomini, comprovata dalla presenza di muffe ed ammaloramenti delle superfici in corrispondenza con l'appartamento dello stesso condomino resistente e, comunque, potenzialmente pericolose per la salute di altri condomini (Trib. Reggio Emilia 18 settembre 2019, da cui si evince che l'accesso senza dilazione ai locali individuati nel ricorso d'urgenza costituisce l'unico rimedio in grado di assicurare al condominio l'esecuzione delle opere necessarie ad evitare che il danno agli impianti comuni, comunque già in atto, si ripercuota ulteriormente sulle abitazioni dei condomini interessati ai fenomeni di infiltrazione, con il conseguente aggravio di responsabilità nei confronti dei medesimi per lesione dei rispettivi diritti patrimoniali e non patrimoniali, primo tra tutti quello alla salute, senz'altro messo a rischio dalla diffusione di infiltrazioni, muffe e fenomeni di analoga tipologia, in grado di rendere insalubri gli ambienti interni dei singoli appartamenti). In particolare, la situazione di fatto dedotta a sostegno del periculum – che può essere desunto sia da requisiti di stampo oggettivo, sia da elementi soggettivi, rappresentati ad esempio dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio – è l'interesse ad agire che muove il ricorrente davanti al giudice della cautela, al quale chiede di verificare, in termini probabilistici, la plausibilità della prospettazione offerta circa l'esposizione del proprio diritto ad un determinato rischio pregiudizievole, nelle more del tempo che sarebbe necessario per conseguirne la tutela con un procedimento a cognizione ordinaria. Il periculum in mora consiste in una relazione tra un evento, inteso quale esposizione ad un rischio o ad un pericolo, ed un probabiledanno, il quale, ricorre tutte le volte in cui si ritenga che il diritto soggettivo che si assume leso sia esposto al pericolo di un danno futuro a cui non sarebbe possibile rimediare integralmente, nemmeno con il comune denominatore rappresentato dal risarcimento del danno (Recchioni 2007, 892; Recchioni 2005, 1431; Recchioni 2015, 94). Pertanto, il periculum in mora richiesto per la proposizione dell'istanza ex art. 669-bis c.p.c. non consiste in un semplice «timore» soggettivamente inteso che possa accadere qualcosa che danneggi irreparabilmente il ricorrente, dovendo trovare invece fondamento in uno o più fatti univoci e concordanti, che «oggettivamente», possano giustificare il ricorso alla tutela cautelare al fine di evitare un pregiudizio irreparabile (in dottrina, per un'analisi più approfondita del periculum in mora inteso come requisito dell'irreparabilità, con specifico riferimento ai provvedimenti d'urgenza, v. Conte 2014, 518; Panzarola 2013, 843) – ossia non riparabile adeguatamente nella forma dell'equivalente monetario – nelle more che intervenga la tutela ordinaria del diritto attraverso la definizione di un giudizio a cognizione piena (con riferimento all'attivazione di una procedura concorsuale, l'urgenza di provvedere va necessariamente valutata in relazione all'arco temporale lungo il quale il tribunale ritiene che il procedimento per la dichiarazione di fallimento possa protrarsi: il giudizio sull'urgenza, quindi, potrà variare a seconda che la durata dell'istruttoria prefallimentare appaia prospetticamente più o meno lunga, così Simeon, 949, il quale precisa che il periculum è il rischio del pregiudizio che può derivare al patrimonio e/o all'impresa nelle more del procedimento per la dichiarazione di fallimento, specificando che quanto al patrimonio, quindi, esso è per lo più costituito dal rischio che il debitore compia atti dispositivi/distrattivi ovvero atti idonei a determinare un aggravamento del passivo e/o la costituzione di posizioni di preferenza a favore di uno o più creditori; quanto all'impresa, il novero delle situazioni di possibile pericolo è molto più ampio, comprendendo il rischio che il debitore compia scelte gestionali in senso lato pregiudizievoli, quali la stipulazione di contratti svantaggiosi, la costituzione a condizioni sfavorevoli di diritti di godimento sull'azienda, il compimento di operazioni straordinarie pregiudizievoli; ma anche il rischio che terzi compiano atti ugualmente suscettibili di arrecare un pregiudizio all'attività d'impresa). La questione dunque, a ben vedere, si riduce quindi nella scelta tra un giudizio di verosimiglianza (sulla distinzione tra verosimiglianza e probabilità del diritto, v. Calamandrei 1972, 621) ed un giudizio di probabilità – il quale, a sua volta, comporta per il giudice la necessità di verificarne il grado richiesto dalla legge per ritenere provato il fatto costituente il periculum descritto nella domanda cautelare – la cui soluzione dipende dalla discrezionalità del giudice. A ciò aggiungasi che nella proposizione della domanda cautelare ex art. 669-bis c.p.c. il pericolo da «infruttuosità» ed il pericolo da «tardività» sono due species dell'ampio genus periculum in mora, ciascuna delle quali è connessa alla tipologia di provvedimento cautelare richiesto, conservativo od anticipatorio (sulla distinzione tra cautela conservativa ed anticipatoria, v. Proto Pisani 1987, 120). Il periculum in mora è quindi uno degli elementi che concorrono ad individuare la natura cautelare di un dato provvedimento (Consolo 1998, 32, osserva che il pericolo, lungi dal poterlo qualificare come mera conseguenza della natura cautelare di un procedimento, invece costituisce all'opposto, se non l'esclusivo indice della cautelarità, certamente l'indice principale di siffatta natura, unitamente a quello della strumentalità ipotetica o tendenziale, rispetto alla causa di merito), individuato sotto il profilo squisitamente funzionale nella probabile e verosimile verificazione di un danno che subirebbe il titolare del diritto dalla durata od a causa della durata del giudizio di merito. Conseguentemente, il periculum che giustifica il ricorso al procedimento cautelare in sede di proposizione della domanda ex art. 669-bis c.p.c. assume una duplice valenza a seconda della componente di riferimento: «temporale» nel caso di pericolo del ritardo, e «materiale» o da «infruttuosità», quest'ultima intesa come relazione riassunta in termini probabilistici tra il verificarsi di un evento rispetto all'insorgenza di una temuta lesione o danno (Recchioni 2005, 1431), ciò tenendo presente che nella richiesta di concessione di provvedimento d'urgenza, tale specificazione si colora ulteriormente della sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Ad ogni buon conto, il periculum in mora, sia esso considerato come un pericolo di infruttuosità – quando nelle more dello svolgimento di un giudizio ordinario sopravvengono circostanze tali da pregiudicare irrimediabilmente la possibilità di attuazione della sentenza, sicché la cautela si colora in siffatta ipotesi di una valenza squisitamente «conservativa» – oppure pericolo da tardività, connesso con il pregiudizio derivante dalla permanenza di una situazione antigiuridica, con la conseguente funzione anticipatoria del richiesto provvedimento cautelare, è rappresentato non dal pericolo di un danno generico, cui si può ovviare con il ricorso alla tutela a cognizione piena, ma dal pericolo di quell'ulteriore danno marginale che il ritardo connesso allo svolgimento del processo ordinario potrebbe determinare (Trib. Lecce 19 ottobre2016). In relazione al quale, si è osservato – Calamandrei 1936, 55 – che il provvedimento cautelare mira quindi ad accelerare la soddisfazione in via provvisoria del diritto, posto che tale forma di periculum è rappresentato non dal rischio che si verifichi un mutamento della situazione di fatto o di diritto su cui dovrà incidere la pronuncia di merito, ma il semplice protrarsi durante il corso del giudizio di merito dello stato di insoddisfazione del diritto oggetto di contesa durante lo svolgimento di tale processo. In tale ottica, si è quindi affermato che le cattive condizioni economiche del debitore, di per sé, non costituiscono un indice sufficiente per supportare il timore del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, e ciò tanto più nel caso in cui non vi sia stata alcuna variazione delle condizioni patrimoniali del medesimo debitore rispetto al momento in cui l'obbligazione è sorta, atteso che la sua originaria capacità od impossidenza patrimoniale dovrebbe essere già stata adeguatamente valutata «a monte» dal creditore, ragione per cui potrebbero assumere rilevanza, ai fini della valutazione della sussistenza del periculum soltanto le eventuali modifiche in pejus sopravvenute, riguardanti l'originaria capienza patrimoniale dell'obbligato. Pertanto, non può invocare la tutela cautelare conservativa il creditore consapevole delle effettive garanzie patrimoniali offerte dalla controparte, ovvero che abbia colpevolmente ignorato le condizioni patrimoniali del debitore, dal momento che costituisce una regola di comune prudenza, accertarsi dell'esistenza di tali condizioni al momento del perfezionamento degli accordi, fonte dell'obbligazione (Trib. Milano 30 maggio 2017, in cui si è infatti precisato che laddove difettino totalmente ulteriori allegazioni riferite a condotte successive, od altri indici sintomatici della volontà del debitore di sfuggire ai propri impegni o di ridurre ulteriormente la garanzia patrimoniale, non può ritenersi sufficiente a giustificare nei propri confronti la concessione della misura cautelare richiesta fondata sulla sua mera originaria impossidenza). Non va, infatti, dimenticato che il presupposto del provvedimento cautelare non è il danno, ma il «pericolo» del suo verificarsi nelle more del giudizio di merito, come nel caso della richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata in assenza dei necessari presupposti ai danni di un'impresa, per le note conseguenze che derivano per quest'ultima sia all'attività svolta ed alla destinazione dei finanziamenti negati o sospesi, sia dall'impossibilità di accedere ulteriormente al mercato del credito (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 30 giugno 2021). Conseguentemente, il periculum esigibile per la proposizione di una domanda cautelare ex art. 669-bis c.p.c. non può mai ritenersi sussistente in re ipsa (Trib. Udine 30 luglio 2020, come affermato da Trib. Milano 2 giugno2020, riguardante la tutela cautelare azionata in occasione di illeciti continuativi anticoncorrenziali – sia di natura negoziale sia di natura aquiliana – con riferimento ai quali, l'aggravamento delle posizioni della vittima pur costituendo un elemento intrinseco alla struttura stessa della lesione, tuttavia non è sufficiente ad integrare, sic et simpliciter, il richiesto requisito del periculum quale condizione dell'azione cautelare, il cui concreto riscontro va scrutinato dal giudice adito di volta in volta, tenendo presente che l'elemento dell'irreparabilità non può riscontrarsi quando siano in gioco interessi a contenuto patrimoniale, a meno che essi non siano finalizzati al soddisfacimento di interessi non patrimoniali; v. anche Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 30 giugno 2021, cit., in cui, proprio con riguardo al periculum in mora, invocato per l'accoglimento della richiesta in via d'urgenza di cancellazione del nominativo dell'impresa ricorrente dalla Centrale Rischi, sebbene non trascuri né disconosca il principio generale, affermato anche nella subiecta materia, dell'insussistenza di un pericolo di danno invocabile in re ipsa, gravando sul ricorrente l'onere di fornirne la prova a causa dell'anzidetta segnalazione alla Centrale Rischi verosimilmente illegittima – in quanto effettuata senza la necessaria e preventiva verifica dello stato di insolvenza – afferma che quest'ultima, infatti, postula una compiuta ed adeguata disamina della condizione economico-patrimoniale del debitore, la sola che legittima la banca a provvedere alla classificazione del credito come sofferente nel caso in cui l'inadempimento sia indice sintomatico di uno stato di insolvenza che, sebbene non necessariamente tale da integrare il presupposto di cui all'art. 5 l.fall., in ogni caso deve essere rivelatore dello stato di difficoltà finanziaria in cui versa il medesimo debitore, per tale ragione, detta valutazione non potendosi appiattire nella mera constatazione del ritardo nel pagamento, e ciò non solo alla luce dell'essenziale funzione che la segnalazione in parola svolge, ma anche per la gravità degli effetti negativi che da essa normalmente derivano, con particolare riferimento, in primis, al lamentato pregiudizio arrecato alle future possibilità di accesso al credito, costituente il periculum addotto a fondamento della domanda cautelare; in senso conforme Trib. Napoli 6 maggio 2021, che in un'analoga fattispecie, ha ritenuto sussistente il periculum sulla scorta dell'id quoad plerumque accidit, atteso che può ritenersi molto probabile che i pregiudizi ai rapporti patrimoniali della ricorrente persona fisica e la bassa reputazione commerciale, possano ripercuotersi anche nel campo dell'esercizio della sua qualità di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali unipersonale, risultando quindi provato l'approssimarsi di un danno costituito dal diniego di accesso al credito, e da una presunta lesione del diritto all'immagine commerciale ed alla stessa credibilità sul piano della solvibilità della persona fisica ed anche di quella giuridica amministrata dalla prima, a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi). Tuttavia, si tratta di un principio che non è pacificamente condiviso nella giurisprudenza di merito – con particolare riferimento alla concedibilità della domanda exartt. 669-bis e 671 c.p.c. avente ad oggetto le partecipazioni societarie possedute dalla resistente – atteso che non può essere accolto in maniera generalizzata, non potendo valorizzarsi il solo momento genetico del rapporto, ossia quasi giungere a penalizzare il contraente per non avere verificato l'esistenza in capo alla controparte di una garanzia patrimoniale sufficiente ai sensi dell'art. 2740 c.c. In tale ottica, il giudice adito in sede di reclamo, ha accolto la richiesta di concessione del sequestro conservativo inizialmente rigettata, fondando la propria valutazione sul raccordo tra il fumus inerente il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio ed il periculum in mora, ritenendo che la misura anzidetta vada concessa quando lo stesso inadempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio nella fase cautelare finisca con il rafforzare il convincimento che sia concreto e non astratto il rischio, per il tempo in cui verrà emessa l'eventuale sentenza di condanna, di non rinvenire beni di sicuro realizzo nel patrimonio del debitore (Trib. Taranto 22 maggio2013). Analoghe considerazioni sono state condivise in passato anche dal giudice tributario in sede di richiesta di concessione da parte dell'Amministrazione finanziaria della misura cautelare del sequestro conservativo sui beni del contribuente, dovendo sussistere anche qui il periculum, inteso quale fondato timore dell'ufficio di perdere la garanzia del proprio credito, a tale fine, provando che il medesimo contribuente ha posto in essere o è in procinto di porre in essere specifici atti dispositivi o comportamenti ugualmente specificati in misura tale da rivelarsi idonei a sottrarre beni del proprio patrimonio, depauperandolo, mettendo così a rischio il credito vantato dall'Erario (Comm. Trib. Reg. Roma 11 ottobre 2011; Comm. Trib. Prov. Vicenza 19 febbraio2007; più recentemente, Comm. Trib. Prov. Milano 8 giugno 2015, in cui si è affermato che per la concessione del sequestro conservativo non basta la semplice sproporzione tra il credito erariale ed il patrimonio del contribuente, occorrendo altresì la dimostrazione degli atti dismissivi del patrimonio del contribuente con finalità fraudolente nei confronti dell'amministrazione finanziaria). Le considerazioni che precedono, consentono di affermare con specifico riferimento alla domanda ex art. 669-bis c.p.c. con la quale si chiede l'emissione di un provvedimento d'urgenza, che il requisito dell'irreparabilità deve essere intesa nell'accezione più ampia, riferibile all'insieme dei riflessi negativi che, in concreto, si proiettano nella la sfera giuridica del ricorrente, atteso che la finalità del provvedimento cautelare è anche qui pur sempre ravvisabile nel garantire, nelle more del giudizio di merito, una tutela cautelare effettiva e concreta, sulla cui scorta, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti del provvedimento invocato occorre avere riguardo non all'astratta possibilità di ristoro del pregiudizio subito ma alla concreta ed irreversibile modificazione che potrebbe verificarsi nell'ambito dei rapporti giuridici facenti capo al medesimo ricorrente (Trib. Castrovillari 4 ottobre 2007; Trib. Milano 14 agosto1997). A conclusioni non dissimili, si perviene anche in occasione del ricorso cautelare proposto dal lavoratore nei confronti della parte datoriale, posto che la descrizione del periculum in mora non può identificarsi, sic et sempliciter con il danno derivante dal provvedimento datoriale in sé considerato, spettando a colui che promuove il giudizio cautelare, allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. Una diversa interpretazione verrebbe infatti a delineare il ricorso al procedimento cautelare quale strumento ordinario per la risoluzione delle controversie connesse a tale tipologia di provvedimento, in contrasto con la disciplina legislativa del processo del lavoro e con la previsione delle ordinarie forme di tutela – e quindi del ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale si introduce il giudizio di merito – in relazione alla generalità dei conflitti tra datore e prestatore di lavoro. L'esistenza del requisito del periculum in mora deve quindi essere verificata in concreto, in relazione all'effettiva situazione personale. professionale o socioeconomica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali, possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne venga compromessa la situazione personale e familiare od il suo equilibrio psicofisico, e, dalle quali, quindi, emerga in forma palese che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile (Trib. Potenza 6 novembre 2018). Per consentire una tale verifica è allora indispensabile che il ricorso cautelare indichi dettagliatamente le ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro. Questa è la ragione per cui nonostante ogni licenziamento, trasferimento, assegnazione di mansioni inferiori, incide sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori, nonché sulla vita delle loro famiglie, colpendo un aspetto fondamentale dei diritti degli individui, tali situazioni, astrattamente considerate non sono però sufficienti a legittimare il ricorso alla procedura d'urgenza, altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 come forma alternativa di tutela giurisdizionale. Ciò spiega perché appare più conforme al dettato normativo un'attenta valutazione caso per caso del periculum, che va ravvisato sia quando il diritto per il quale si agisce, non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzarne integralmente il contenuto, sia nelle ipotesi in cui la sua lesione produce contemporaneamente quella di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia – infine – in quei restanti casi in cui il pregiudizio implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati (Trib. Foggia 15 settembre2016). Pertanto, chi ricorre a tale forma di cautela, ha l'onere, sin dall'atto introduttivo del ricorso, redatto sempre con le scrupolose modalità desumibili dall'art. 669-bis c.p.c., di allegare specificamente la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, al fine di consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento, considerando che una volta soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, a sostegno di un'indifferibile provvedimento d'urgenza. In tale prospettiva, nell'àmbito del diritto societario, si è quindi ritenuto che il socio di minoranza è legittimato in via d'urgenza a chiedere che gli venga consentito l'esercizio effettivo del diritto di partecipare e votare in assemblea, atteso che, il principio di maggioranza, a cui è informata l'approvazione della delibera societaria, la quale, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincola tutti i soci, trova il suo contrappeso e legittimazione nel metodo assembleare, il quale, opera come strumento di protezione delle minoranze, sulla cui scorta, la privazione di tale diritto è idonea a configurare il periculum in mora del pregiudizio imminente ed irreparabile, ragione per cui soltanto l'anzidetta tutela richiesta ex ante è in grado di assicurare la partecipazione del socio di minoranza allo svolgimento delle operazioni assembleari, preservandone la regolarità e la conseguente stabilità della decisione adottata (Trib. Milano 31 agosto2019). La valutazione del «tipo» di pregiudizio posto a base del periculum dedotto nel ricorso d'urgenza Il requisito del periculum come si è già detto, varia a seconda del tipo di misura cautelare richiesta, ad esempio l'art. 700 c.p.c. richiede un pregiudizio imminente ed irreparabile (Vullo 2005, 1249, ha quindi precisato che la tutela d'urgenza non è invocabile di fronte a qualunque pregiudizio, occorrendo che quest'ultimo sia imminente ma anche irreparabile; Satta 1953, 132; Satta 1968, 270, ha sostenuto la tesi che il provvedimento d'urgenza poteva essere invocabile solo a tutela di diritti assoluti, poiché solo quest'ultimi potevano rimanere pregiudicati nelle more del giudizio di merito, non anche i diritti di obbligazione e quelli potestativi), e sebbene l'imminenza del pregiudizio non è diversa da quella degli altri provvedimenti cautelari per i quali vale la stessa nozione di pericolo imminente (Luiso 2015, 284). Diverso è, invece, il requisito dell'irreparabilità, la cui nozione varia a seconda del tempo e del luogo, come per il sequestro conservativo, rispetto al quale, assume un significato ben diverso rispetto a quello richiesto per la concessione del provvedimento contemplato dall'art 700 c.p.c., perché diversa è la funzione che la misura cautelare è chiamata ad assolvere, essendo prevista a tutela dei creditori, unici soggetti legittimati a richiederla, e mira a conservare la garanzia del credito costituita, ex art. 2740 c.c. dal patrimonio del debitore (Trib. Napoli 1° aprile2020, in cui si precisa che in tale caso, infatti, non è sufficiente, sotto il profilo del periculum, la sussistenza del pericolo di un «pregiudizio irreparibile» al diritto fatto valere, ma è necessario specificamente che il pericolo si sostanzi nel rischio di perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore costituente la garanzia del credito per il quale si agisce exartt. 669-bis e 671 c.p.c.). Tale requisito, va infatti accertato mediante un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che può fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione anche alternativamente dal giudice. Infatti, l'irreperibilità del pregiudizio sottesa alla concessione della cautela richiesta in via d'urgenza può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni, principalmente attinenti alla sfera personale, aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, la cui tutela presupponga l'immediatezza dell'intervento, mentre, laddove siano, invece, discussione aspetti di carattere prettamente economico, la necessità dell'intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo essere ulteriormente allegato e dimostrato che la semplice riparazione economica potrebbe non consentire il recupero dell'integrità dei predetti valori primari (Trib. Udine 7 aprile2015, riguardante una fattispecie inerente la domanda cautelare di sospensione dell'iscrizione d'ufficio di un legale alla cassa forense, rilevante ai fini dell'obbligo di contribuzione minima, in cui la modesta entità delle prestazioni pecuniarie richieste, non consentiva, all'evidenza, di ravvisare un pregiudizio irreparabile, ai fini della configurazione del periculum in mora, neppure nell'ipotesi della paventata irripetibilità delle somme versate; v., altresì, Trib. Palermo 5 ottobre2021, che rigetta la domanda proposta in via d'urgenza da un condominio nei confronti del gestore del servizio elettrico per conseguire quanto prima il ripristino dell'utenza, atteso che il pericolo lamentato dal condominio era di natura esclusivamente economica, non essendovi pertanto un pregiudizio irreparabile, in quanto la mancanza di corrente elettrica che avrebbe privato i condomini dell'energia necessaria al funzionamento di autoclavi, ascensori, e luci condominiali, creando un danno immediato ed irreparabile, in realtà era agevolmente superabile, perché in qualsiasi momento il condominio pagando quanto richiesto o cambiando gestore, avrebbe potuto ottenere il riallaccio della corrente elettrica; non sussisteva quindi alcun pericolo di restare senza energia elettrica nel lungo periodo, e conseguentemente, il pregiudizio non è mai stato irreparabile, essendo facilmente evitabile pagando quanto richiesto, e riservandosi il condominio di agire per la restituzione delle somme non dovute perché prescritte, dimostrando la fondatezza delle proprie ragioni. Il permanere senza energia a lungo sarebbe stata cioè la conseguenza evitabile della scelta consapevole da parte del condominio di restare moroso e di non cercare un altro gestore). In tale senso, è ammissibile la domanda proposta in via d'urgenza dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente ex art. 442 c.p.c. volta a conseguire nei confronti dell'Inps l'accertamento del diritto dell'interessato alla regolarità del rapporto previdenziale quale presupposto sostanziale per il successivo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, sussistendo il fumus costituito dall'interesse dell'istante alla rimozione di uno stato di oggettiva incertezza giuridica ed il periculum atteso che in mancanza del durc l'impresa non può riscuotere i crediti vantati con il conseguenziale effetto negativo sulla gestione aziendale, idoneo ad inibire l'attività d'impresa dipendente dall'anzidetto accertamento (Trib . La Spezia 18 luglio 2022 in www.ilcaso.it). In altri termini, poiché il diritto avente ad oggetto una somma di denaro, di per sé non è suscettibile di essere leso in maniera irreparabile, ai fini della proposizione del ricorso d'urgenza, per effetto del ritardo determinato dal tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, salvo nei casi in cui si tratti di un diritto immediatamente ed istituzionalmente preordinato al soddisfacimento di beni della vita di natura infungibile, in quanto eccedenti la dimensione meramente patrimoniale, al fine di non snaturare i caratteri propri del rimedio cautelare d'urgenza, l'irreparabilità del pregiudizio rispetto ai diritti di credito è ravvisabile unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniale, allorquando il rimedio del risarcimento del danno, ancorché astrattamente ipotizzabile, si rilevi insufficiente a soddisfare l'esigenza primaria del creditore, ossia l'interesse ad ottenere l'attuazione del contenuto del rapporto dedotto in giudizio (v. Trib. Bari 30 giugno 2009; in senso sostanzialmente conforme Trib. Napoli, 23 marzo2005; Trib. Milano 17 marzo 2007, in cui si è affermato che laddove la banca mandataria, incaricata di eseguire un bonifico bancario, non possa eseguirlo a causa di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che, vincolando la somma destinata al beneficiario, integri il factum principis, non può conseguentemente trovare accoglimento l'istanza di concessione del provvedimento d'urgenza proposta dalla mandante, diretto ad ordinare alla banca la restituzione dell'importo del bonifico, ove il pregiudizio prospettato consista solo nella possibile azione giudiziale del creditore, senza che venga dedotta l'impossibilità di provvedere altrimenti al pagamento; Trib. Firenze 4 marzo 2005; Trib. Nocera Inferiore 23 febbraio2005; Trib. Torino, 22 dicembre2000). In dottrina, v. Andrioli, 251, la cui tesi ha sostanzialmente introdotto il concetto di irreparabilità del pregiudizio non ancorato soltanto al diritto tutelando, inteso come diritto a contenuto e funzione non patrimoniale, ma esteso anche ai diritti a contenuto patrimoniale, ma a funzione non patrimoniale, ovvero quando il diritto pur avendo contenuto e funzione patrimoniale, sussista comunque uno scarto tra il danno subito e quello risarcito. Il periculum in mora occorrente per l'accoglimento di un ricorso cautelare proposto ai sensi degli artt. 669-bis e 700 c.p.c., di regola, non si risolve quindi in un pregiudizio imminente di natura squisitamente economica, perché in tale ipotesi difetterebbe il carattere dell'irreparabilità connessa al decorso del tempo necessario ad ottenere la tutela del diritto in via ordinaria (Trib. Avellino 21 aprile2016), potendo in tale ipotesi il ricorrente avvalersi della tutela risarcitoria per equivalente in un giudizio a cognizione piena (Trib. Treviso 31 maggio2016). In tale ottica, è stata ordinata in via d'urgenza, la riconsegna immediata del materiale di proprietà dell'Istituto assicuratore, pertinente allo svolgimento del cessato incarico agenziale, unitamente al saldo di cassa ivi esistente, con la cessazione di ogni e qualsiasi attività in nome e per conto della stessa compagnia mandante con la quale in precedenza intercorreva il suddetto rapporto. Il periculum in mora, nella medesima fattispecie, è stato ravvisato nel rischio della concreta possibilità di perdita o diminuzione di valore del portafoglio clienti, evincibile dalla produzione dei dati relativi agli incassi dei mesi correnti, che, da un lato, in mancanza di comparazioni con i periodi precedenti, non consentiva di formulare alcuna valutazione di segno contrario all'esistenza del suddetto periculum, e dall'altro, evidenziava una netta diminuzione del numero complessivo delle operazioni registrate nell'ultimo mese antecedente alla revoca (Trib. Trieste 17 luglio2009). Infatti, con riferimento al cessato rapporto di subagente assicurativo, se non vi è dubbio che il rapporto personale tra il cliente e la persona fisica dell'assicuratore consenta di ritenere che un certo numero di assicurati possa seguire il medesimo nel cambiamento dei suoi rapporti con la compagnia assicuratrice, tuttavia tale evento fisiologico non può eccedere una soglia di normale tollerabilità fino a ricomprendere anche il caso in cui vi siano elementi per verificare che sia stato invece posto in essere un piano di attività preordinato e sviluppato proprio al fine di determinare un massiccio esodo di clienti dalla precedente subagenzia. Va, invero, confermato che le informazioni riferite alla clientela – sia la lista clienti nel suo complesso che tutte le specifiche informazioni attinenti alle polizze stipulate – devono considerarsi in sé riservate ai sensi dell'art. 98 c.p.i., in quanto sia la lista clienti che i dati contrattuali sono il risultato di un'attività pluriennale svolta nell'interesse della mandante, regolarmente remunerata nel corso del rapporto di subagenzia, che esclude la possibilità che esse possano ritenersi generalmente note, al di fuori del rapporto contrattuale esaurito e per finalità ad esso estranee, o facilmente accessibili agli operatori concorrenti del settore. In buona sostanza, se il valore economico di tali dati appare evidente in vista della gestione e dello sviluppo dei rapporti contrattuali della compagnia assicuratrice titolare di dette informazioni, è altresì agevole ritenere che possano assumere rilevanza anche elementi che consentano di ritenere che dette informazioni siano sottoposte a ragionevoli ed adeguate misure di segretezza. Conseguentemente, poiché l'illiceità dello sviamento di clientela può essere attuato anche attraverso l'indebita utilizzazione di dette informazioni riservate, laddove emerga in ragione della sistematicità dei contatti posti in essere dalle parti – quanto all'utilizzazione della lista clienti – e dall'articolazione dell'invio delle disdette in relazione all'avvicinarsi delle scadenze contrattuali delle polizze – quanto all'utilizzazione delle informazioni commerciali – appare evidente l'esistenza di un periculum che giustifica la proponibilità del ricorso d'urgenza. In tale ipotesi, il relativo fumus da porre a base del ricorso d'urgenza è costituito dalla concorrenza slealeex art. 2598, n. 3), c.c. per l'illecito storno di clientela attuato dall'ex subagente, il quale, valendosi a tale fine delle informazioni riservate, contatti sistematicamente i clienti della subagenzia che gestiva al fine di convincerli a passare al loro nuovo preponente, ove tale condotta possa presuntivamente desumersi dal flusso di disdette del tutto anomalo ricevute dall'ex subagenzia, dalla loro concentrazione temporale e dal fatto che esse siano state spedite insieme dallo stesso ufficio postale, nonché dal fatto che un grandissimo numero di polizze oggetto di non rinnovazione dopo il recesso del subagente sia stato poi stipulato con il suo nuovo soggetto preponente. La mancata riconsegna del saldo di cassa nonché di tutti i documenti, quietanze di premio, titoli, arredi e corredi dell'agenzia di pertinenza dell'assicuratore relativo allo svolgimento di detta attività nelle mani dell'ispettore amministrativo incaricato, rende corretta la formulazione dell'istanza ex art. 700 c.p.c., poiché sussiste sia il fumus boni iuris nel duplice presupposto della revoca del mandato agenziale e del sostanziale rifiuto dell'agente di procedere alla riconsegna di tutto il materiale concernente l'attività svolta fino alla cessazione del rapporto, che il periculum in mora per la possibile lesione dell'immagine dell'assicuratore, essenziale per il regolare svolgimento dell'attività che, evidentemente, fa leva sulla fiducia che la clientela ripone nella medesima compagnia (Pret. Roma 9 dicembre 1997; Pret. Roma 24 febbraio 1993). Quando può dirsi allora superato il livello della tollerabilità di questi episodi al fine della configurazione dell'animus nocendi? È evidente che generalmente l'esistenza di un piano di attività finalizzato alla concorrenza sleale viene desunta principalmente, se non esclusivamente, dall'ampiezza dell'esodo degli assicurati dalla precedente subagenzia. Orbene, considerando che il compito tipico del sub-agente consiste nel promuovere la conclusione di contratti con una certa clientela, deve ritenersi che – al di fuori dell'esistenza di un patto di non concorrenza per l'ex subagente – possa costituire un atto concorrenzialmente scorretto svolgere un'attività direttamente e particolarmente mirata alla sottrazione della stessa clientela alla propria ex-proponente. In presenza di un tale contesto, se vi è ragione di concludere che l'ex subagente abbia agito in base ad un piano di attività preordinato e sviluppato al fine di determinare un massiccio esodo di clienti dalla precedente subagenzia, è evidente che tale atto non sarebbe né fisiologico né tollerabile, e dunque, perseguibile in via d'urgenza al fine di scongiurarne gli effetti irreparabili immediatamente connessi alla prosecuzione di detta attività. Infatti, in questo caso, la domanda cautelare presentata dalla ex mandante contro il proprio ex subagente che abbia illegittimamente fotocopiato e trattenuto la documentazione contrattuale del portafoglio clienti in vista dello sviamento di clientela in favore della nuova mandante in procinto di rilasciare in suo favore il relativo mandato agenziale, muove dal presupposto che tali attività configurerebbero una violazione del diritto di proprietà industriale dell'istituto assicuratore – ex mandante — sui dati personali e contrattuali dei propri clienti. La fattispecie non è rara ed assume un particolare significato proprio nel settore delle assicurazioni, laddove si consideri che la legislazione vigente e gli accordi economici collettivi che, per quanto scaduti, conservano vigore, in genere prevedono una serie di istituti che sono essenzialmente volti a permettere al preponente di conservare il rapporto con gli assicurati anche dopo la cessazione del rapporto con l'intermediario assicurativo, al quale viene per questa ragione riconosciuta un'indennità, la quale, può essere sostituita su richiesta dell'agente dalla liberalizzazione del portafoglio. L'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso cautelare comporta che il periculum addotto a giustificazione della domanda cautelare exartt. 669-bis e 700 c.p.c. – come del resto anche per le restanti azioni cautelari, ad esempio exartt. 670 o 671 c.p.c. – debba permanere durante lo svolgimento del procedimento azionato in via d'urgenza, perché la sua presenza inevitabilmente finisce ontologicamente per condizionare l'azione fino all'emanazione della decisione, la quale, è volta a prevenire l'insorgenza del pregiudizio manifestato in forma di periculum nella situazione concretamente dedotta, finalizzata all'adozione di un provvedimento di natura provvisoria, necessario perché nelle more del giudizio non venga pregiudicato il diritto fatto valere. Conseguentemente, sarebbe contrario alla ratio insita nel provvedimento d'urgenza ammettere che il giudice possa adottare ugualmente la richiesta decisione cautelare allorché siano venute meno le condizioni di urgenza fatte valere in sede di proposizione della domanda, qualora appunto si profili una situazione nuova, nella quale la tutela invocata ab initio non sia ormai più retta dall'iniziale giustificazione concreta del paventato periculum (sulla necessità che il periculum in mora sorregga il ricorso cautelare non solo al momento della sua proposizione, ma anche nel corso del suo svolgimento, fino a quando non intervenga la decisione sulla relativa domanda v. Trib. Ivrea 12 ottobre2005), nel cui contesto, a maggiore ragione, l'irreparabilità va quindi intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela, ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito, con il conseguente determinarsi di uno scarto intollerabile tra il danno subito e quello effettivamente risarcito (Trib. Napoli 11 febbraio2019; v. anche Trib. S. Maria Capua Vetere 22 aprile 2020, secondo cui nel caso di ricorso d'urgenza per una illegittima iscrizione presso il registro protesti, consegue il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in danno del cliente se imprenditore, in quanto il mantenimento del nominativo del ricorrente nel registro dei protesti, inibisce il normale sviluppo delle relazioni con il mondo bancario e finanziario, atteso il sospetto che investe la persona il cui nominativo sia stato ivi inserito, potendo determinare la revoca di altri affidamenti da parte di altri istituti di credito, sì da creare anche difficoltà insormontabili per l'accesso al credito bancario. L'allegazione della natura di imprenditore del ricorrente, quindi, appare sufficiente a rendere probabile che egli possa subire un pregiudizio irreparabile dalla segnalazione, con le conseguenti restrizioni nell'accesso al credito e nei pagamenti). In tale senso, si è ad esempio chiarito che il mero evento Covid-19 non può costituire in re ipsa un pregiudizio imminente ed irreparabile idoneo a radicare la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. perché l'evento pandemico ha investito pressoché tutti i rapporti contrattuali, sicché in assenza di un grave pregiudizio subìto dal ricorrente nella specifica vicenda, tale da distinguere la sua posizione nel quadro più generale dei rapporti contrattuali, deve ritenersi che difetti il requisito del periculum (Trib. Lucca 6 luglio2020), mentre l'inserimento di foto di minori sui social network deve considerarsi un'attività in sé pregiudizievole, in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet, tra cui l'a-territorialità che consente agli utenti di entrare in contatto ovunque, con chiunque, spesso anche attraverso immagini e conversazioni simultanee, nonché la possibilità insita nella rete, di condividere dati con un pubblico mondiale e globalizzato, per un tempo non circoscrivibile. Il web, infatti, consente la diffusione di dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post. In questo caso la più recente giurisprudenza, ha evidenziato che l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce un comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali, possono essere malintenzionate ed avvicinarsi ai minori dopo averli visti più volte in foto on line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che, taggano le foto on line dei minori, e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale vietato da fare circolare fra gli interessati, risultando così evidente che il pregiudizio per il minore è dunque insito nella stessa diffusione della sua immagine sui social network che legittima l'ordine di inibitoria e di rimozione in via d'urgenza (Trib. Rieti 6 marzo2019;Trib. Milano 2 giugno2020, nel caso di violazione di un patto di non concorrenza negoziale, il periculum, non è configurabile in re ipsa, solo perché discende dallo stesso inadempimento del patto, di per sé lesivo della posizione del soggetto a favore del quale il patto di non concorrenza è stato stipulato, perché con riferimento agli illeciti continuativi anticoncorrenziali – sia di natura negoziale sia di natura aquiliana – l'aggravamento delle posizioni della vittima costituisce un elemento intrinseco alla struttura stessa della lesione. Tale peculiarità, tuttavia, non è sufficiente ad integrare, sic et simpliciter, il requisito del periculum – quale condizione dell'azione cautelare – da vagliare dall'autorità giudiziaria di volta in volta, alla luce degli stringenti presupposti della tutela urgente che anche in questo peculiare ambito trovano applicazione). Ovviamente, anche in questa ipotesi, va opportunamente considerato ai fini della sussistenza del periculum che, il diritto del ricorrente sia seriamente soggetto al rischio di subire, per il tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria, un danno grave, capace di arrecare un pregiudizio definitivo, tale da rendere inutile la successiva pronuncia che ne accertasse la sussistenza, considerando altresì che, tale pregiudizio, non deve essere solo grave ed irreparabile, ma anche imminente, cioè concretamente incombente al momento della presentazione dell'istanza cautelare, e tale da richiedere un intervento preventivo immediato che, persista anche nel corso del procedimento cautelare, dovendosi infatti reputare insussistente, in caso di tardiva proposizione della domanda cautelare, ovvero, quando il ricorrente invochi la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dopo che sia trascorso dall'evento lesivo, un periodo di tempo pari a quello che sarebbe stato occorrente per tutelare il diritto controverso per mezzo di un ordinario giudizio di merito. In altra interessante fattispecie (Trib. Milano 9 febbraio 2021), si è accolto il ricorso proposto exartt. 669-bis e 700 c.p.c., avente ad oggetto il recupero ad opera dei ricorrenti dei dati dagli account dello smartphone di proprietà del figlio defunto in un sinistro stradale, attraverso la procedura denominata «trasferimento», volta a consentire ai medesimi ricorrenti l'acquisizione delle credenziali d'accesso all'ID dello smartphone andato distrutto, nel quale era inserito un dispositivo caratterizzato da un sistema di sincronizzazione online – c.d. icloud — che permetteva di conservare i contenuti digitali e di renderli accessibili in tempo reale, tramite i vari dispositivi eventualmente posseduti dall'utente, motivando il periculum con la circostanza allegata nel procedimento che, i sistemi del produttore dello stesso smartphone, dopo un periodo di inattività dell'account i-cloud sarebbero stati automaticamente «distrutti», ragione per cui, in detta fattispecie, il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile all'esercizio dei diritti connessi ai dati personali del figlio defunto dei ricorrenti – i quali, distrutti dal dolore per la tragica perdita del loro unico figlio, avevano espresso la volontà di volere recuperare i dati contenuti all'interno del telefono, come fotografie e video eventualmente registrati, in modo da potere cercare di colmare quel senso di vuoto e l'immenso dolore che si accompagna alla prematura perdita di un proprio caro, e delle ricette che il figlio era solito scrivere sui predetti dispositivi e dallo stesso sperimentate, e che avevano interesse a recuperare allo scopo di realizzare un progetto dedicato alla sua memoria – è apparso configurabile in re ipsa. La stessa giurisprudenza ha, quindi, osservato che la tutela cautelare anche in via d'urgenza è ammissibile anche per i diritti di credito che siano ricollegabili non solo all'interesse squisitamente patrimoniale quanto e soprattutto alla tutela di un diritto immediatamente preordinato al soddisfacimento di un bene della vita avente natura infungibile od una funzione non patrimoniale direttamente od indirettamente dipendente dal diritto di credito per la cui tutela si agisce in via cautelare (Trib. Napoli Nord 16 novembre2017), dovendo trattarsi di un diritto di credito a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale oppure di diritti a contenuto e funzione patrimoniale ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito, e sempre che il credito non sia suscettibile di soddisfazione con altro strumento (Trib. Bari 30 giugno 2009). In particolare, con riferimento alla domanda di sequestro conservativo proposta exartt. 669-bis e 671 c.p.c., il periculum in mora, va inteso come pericolo da infruttuosità, ovverosia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato o trasformato, e così, di fatto, definitivamente sottratto in tutto od in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c. Come noto, detto timore non può coincidere con uno status meramente soggettivo del creditore, dovendo trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano, quindi, verosimile e ragionevolmente fondato il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito (Trib. Varese 10 marzo2021). Secondo un altro orientamento emerso nella giurisprudenza di merito, la tutela cautelare c.d. «atipica» può essere invocata anche per i diritti aventi contenuto patrimoniale, a funzione non meramente patrimoniale, in quanto volti a garantire al titolare il soddisfacimento dei-bisogni primari di rilevanza costituzionale, ovvero per diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale e, quindi, per diritti di credito e per rapporti meramente obbligatori, ma, in tale ultima ipotesi, al fine di non snaturare i caratteri propri del rimedio cautelare d'urgenza, il requisito del periculum in mora va apprezzato con particolare rigore, avendo riguardo alla qualità ed alla posizione del titolare del diritto minacciato ed alla natura e portata dei beni e degli interessi strumentalmente connessi con quello azionato con il ricorso d'urgenza (Trib. Venezia 21 luglio 2017). Ad integrare la sussistenza del fumus posto a base del ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di inibitoria dell'attività anticoncorrenziale esercitata da un'ex dipendente bancario è sufficiente da un lato, l'attività di consulenza bancaria svolta in favore di un diverso soggetto operante nello stesso settore merceologico e nella stessa zona del precedente datore di lavoro, in violazione del patto di non concorrenza convenuto contrattualmente e dall'altro che, la clientela della banca ricorrente sia passata ad altra banca concorrente presso la quale l'ex dipendente agisce in qualità di private banker con il supporto di un'indirizzo mail attivo e funzionante (Trib . Ve r celli 25 agosto 2022 in www.ilcaso.it). Nella fattispecie, il periculum in mora è oggettivamente costituito dalla circostanza che se un considerevole numero di clienti in conseguenza del passaggio dell'ex dipendente alla nuova banca ha deciso di operare dei disinvestimenti di massa per investire presso quest'ultimo istituto, tale evento può riguardare anche altri investitori il cui patrimonio era già gestito dallo stesso ex funzionario della banca ricorrente. A ciò aggiungasi l'ulteriore verosimile pregiudizio derivante dalla possibile diffusione di informazioni relative all'organizzazione, agli obiettivi, alle strategie ed alle collaudate tecniche di lavoro adottate dal primo istituto, in grado di incidere negativamente non soltanto sugli aspetti squisitamente economici dell'impresa, ma altresì sull'avviamento aziendale e sull'immagine commerciale dell'ex parte datoriale, di difficile determinazione nel giudizio di merito con il correlato rischio per la ricorrente di non riuscire ad ottenere un'effettiva reintegrazione della situazione giuridica lesa. In tale ottica, è possibile formulare una richiesta di tutela cautelare che abbia contenuti patrimoniali, ma in tale caso, deve sempre aversi riguardo alla condizione economica del ricorrente, al fine di potere valutare giudizialmente le conseguenze che un depauperamento, in concreto, comporterebbe sulla vita del medesimo (Trib. Caltanissetta 20 settembre2019). Il pericolo di un pregiudizio attuale, grave ed irreparabile per la parte ricorrente è stato quindi ravvisato anche nella richiesta cautelare exartt. 669-bis e 700 c.p.c. di rilascio di una porzione di immobile proposta nei confronti del detentore sine titulo, atteso che l'assenza di un rapporto contrattuale autorizza a ritenere che l'immobile non sia attualmente soggetto alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria, e che pertanto si trovi attualmente esposto al pericolo di deterioramento, e, quindi, di un danno che la parte resistente ragionevolmente potrebbe non essere in grado di rimborsare, tenuto altresì conto che il protrarsi del ritardo nella reintegrazione della disponibilità del bene, costituisce un'ulteriore posta di danno, essendo alla medesima parte ricorrente preclusa la possibilità di disporne, con la conseguente limitazione delle facoltà derivanti dalla proprietà del cespite, sulla cui scorta si ravvisa un'ulteriore pregiudizio derivante dal perdurante mancato utilizzo dell'immobile, non essendovi elementi per potere ragionevolmente ritenere che l'eventuale condanna al risarcimento del danno derivante dalla prolungata e perdurante occupazione sine titulo risulterebbe ristorabile nel successivo giudizio di merito (Trib. Udine 16 aprile2019, confermata anche in sede di reclamo, in cui sostanzialmente si afferma che l'irreparabilità del pregiudizio consiste nella futura impossibilità di impedire che il danno si verifichi, risultato che può essere ottenuto solo con una tempestiva ed adeguata misura cautelare di tipo anticipatorio, sulla cui scorta emerge la necessità di ottenere un provvedimento d'urgenza quale unico strumento idoneo ad evitare di subire il danno connesso al protrarsi di un comportamento contra legem, ravvisandosi l'irreparabilità che è richiesta per l'emissione di un provvedimento d'urgenza, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione in ordine alla risarcibilità pecuniaria o meno del danno una volta che esso si sia verificato). Conseguentemente, il periculum può essere desunto sia da requisiti di stampo oggettivo, in particolare concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito per cui il ricorrente agisce, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (Trib. Potenza 15 settembre 2020; Trib. Cremona 11 marzo 2019). Al fine di valutare l'immanenza ed irreparabilità del pregiudizio (periculum) non ristorabile per equivalente, è necessario distinguere i vari momenti in cui può essere chiamato ad intervenire il giudice adito con un ricorso cautelare ex art. 669-bis c.p.c. (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 21 giugno 2017, ha ravvisato il periculum in mora nel ricorso proposto in via d'urgenza dal docente assunto con contratto a tempo indeterminato per conseguire il trasferimento in altra sede lavorativa, sulla scorta del presupposto che i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario rischierebbero di pregiudicare il diritto del medesimo ricorrente a ricongiungersi con il proprio nucleo familiare). Infatti, nell'ipotesi in cui il giudice venga chiamato ad intervenire prima del verificarsi del danno, occorre che sussistano elementi tali da cui risulti l'esistenza di atti preparatori che sia pure in termini di probabilità, conducano ad un evento oggettivamente idoneo a determinare entro un tempo ragionevolmente breve un pregiudizio di tipo irreparabile. Nella diversa ipotesi in cui il pregiudizio si sia già realizzato, l'intervento del giudice sarà diretto, da un lato, ad eliminare l'immediata situazione antigiuridica determinatasi, e, dall'altro, a prevenire gli eventuali ulteriori e possibili effetti dannosi nel caso in cui la potenzialità lesiva non si sia ancora totalmente esaurita. L'imminenza del danno, più che a un criterio cronologico, deve allora essere parametrata alla possibilità di ravvisare elementi di fatto diretti già alla produzione del pregiudizio, che deve quindi essere iniziato od almeno direttamente ed univocamente preparato, così da potere ritenere, sempre in base ad una valutazione probabilistica, che l'evento dannoso possa verificarsi in tempi brevi (Trib. Latina 16 maggio2019). In tale ottica, si è quindi ritenuto insussistente il periculum in una fattispecie in cui l'azienda addetta al servizio di distribuzione del gas, si è vista negare la tutela d'urgenza ad accedere ai locali in cui era presente il contatore relativo all'utenza intestata al titolare della stessa, medio tempore resosi moroso nei pagamenti, al fine di compiere le necessarie verifiche per porre in sicurezza l'impianto – previo controllo e verifica dello stesso attesa la natura ex se pericolosa del gas – nonché per la disalimentazione dello stesso, perché l'indiscutibile pericolosità in astratto dell'attività di distribuzione del gas non è di per sé sufficiente a giustificare il periculum occorrente per l'adozione di una tutela cautelare in via d'urgenza, essendo indispensabile allegare e dimostrare nella fattispecie specifica, ed in concreto, la sussistenza di un effettivo pericolo, sia circa l'effettivo stato dell'impianto nel momento in cui viene proposta la domanda cautelare, sia circa l'idoneità dello stesso a determinare un periculum insuscettibile di una tempestiva tutela in via ordinaria (Trib. Bergamo 6 febbraio2019; conforme, Trib. Latina 12 settembre 2016, che rigetta il ricorso cautelare proposto in via d'urgenza, con analoga motivazione, riferita all'attività di distribuzione del gas naturale che sebbene appaia in sé pericolosa, non può per ciò solo legittimare la concedibilità della tutela cautelare d'urgenza laddove invocata in assenza di allegazioni che facciano ritenere integrato nel caso di specie un siffatto pericolo, facendo così applicazione del noto principio giurisprudenziale della ragione più liquida quanto al periculum, nel caso di specie, prospettato come si è detto, in termini generici e contraddittori, attesa la prospettata situazione di pericolo facendo riferimento a possibili fughe di gas, e, quindi, di fatto, non permeata da alcuna concretezza, ponendosi in termini meramente astratti, contrariamente alla ratio del ricorso exartt. 669-bis e 700 c.p.c. che invece presuppone il rigoroso riscontro della presenza in concreto di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile, concretamente e non astrattamente irrimediabile, derivante dall'attesa della sentenza di merito, atteso in difetto di quanto sopra evidenziato, che la paventata pericolosità derivante dalla disalimentazione del contatore, in realtà, appare volta a tutelare la ricorrente dal protrarsi della morosità in atto dell'utente, pregiudizio di carattere squisitamente patrimoniale e, quindi, tutt'altro che irreparabile). La rilevanza del fattore «tempo» nella valutazione del periculum Il dato cronologico della presentazione dell'istanza cautelare rispetto all'insorgenza della situazione di fatto idonea a configurare il periculum è uno degli elementi che devono essere presi in esame per vagliare la sussistenza di questo indispensabile requisito dell'azione cautelare che, intanto esiste in quanto vi sia il concreto rischio di subire un danno irrimediabile o molto difficilmente rimediabile per effetto dell'altrui condotta che, con la tutela anticipata, si vuole impedire. Il lasso di tempo trascorso tra la condotta che si asserisce lesiva e l'azione cautelare può in taluni casi rendere evidente l'insussistenza di questo rischio, ad esempio quando l'azione dannosa abbia cessato ogni effetto e si palesi come del tutto inutile ricorrere alla tutela anticipatoria. Il tempo impiegato dalla parte ricorrente per valutare con adeguata ponderazione se, e in che termini, esercitare l'azione cautelare, non può invece costituire di per sé motivo di impedimento all'esercizio di tale azione, specie quando il periculum in relazione al quale si chiede la concessione di un provvedimento cautelare è ancora in corso ed idoneo a ledere gravemente i diritti della parte ricorrente. Il tempo di reazione della parte ricorrente non deve comunque apparire di per sé, come irragionevolmente lungo, rispetto alla complessità ed importanza economica dei contrapposti interessi meritevoli di protezione giuridica. In giurisprudenza, si è spesso discusso della rilevanza che può assumere, rispetto ad un'iniziativa cautelare, sotto il profilo dell'identificazione dell'interesse ad agire o sotto il profilo della presenza del periculum in mora, il fatto che il titolare del diritto leso agisca, a tutela del proprio diritto, non immediatamente, ma a distanza di qualche tempo più o meno considerevole. La soluzione più equilibrata tende ad escludere il periculum in mora in caso di ritardo ingiustificato nella reazione da parte del legittimo avente diritto, ma allo stesso tempo, esige la verifica in concreto se possano esistere o no cause ragionevoli di giustificazione del ritardo stesso, le quali, a volte possono derivare dall'esigenza di svolgere complessi, e quindi non brevi, accertamenti di fatto e/o di diritto, oppure nella modesta consistenza del periculum nelle sue prime manifestazioni, tali da non meritare una reazione immediata. Quest'ultima posizione appare sicuramente come la più ragionevole, anche se espone la conseguente decisione a dei margini non indifferenti sul piano della discrezionalità, ragione per cui preferibile potrebbe essere quella secondo cui la misura cautelare non può essere concessa se la domanda giudiziale viene proposta dopo la decorrenza di un certo tempo, misurato nell'arco di pochi mesi, dall'inequivoco manifestarsi di apprezzabili sintomi del periculum. Il periculum in mora dovrebbe allora essere escluso allorché tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia trascorso un apprezzabile periodo di tempo, quando la situazione prospettata come pregiudizievole era ben nota alla parte che assume di essere stata lesa, dato che il decorso del tempo – la cui valutazione è evidentemente rimessa caso per caso al giudice della cautela – si presta a costituire un'evidente sintomo di tolleranza che contraddice l'urgenza di provvedere in sede cautelare (Trib. Bologna 14 aprile 2009). Le considerazioni che precedono ovviamente considerano la circostanza valutabile in punto di fatto che il periculum in mora non può essere riconosciuto implicitamente, presupponendo il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare un certo pregiudizio irreparabile, ragione per cui a tale fine, occorre quindi una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze – legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare – attraverso l'indicazione di validi indici dai quali potere desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta della controparte resistente. In tale ottica, la giurisprudenza ha infatti precisato che il periculum in mora va escluso quando tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo e la situazione prospettata come pregiudizievole era ben nota alla parte che si assume lesa, dato che il tempo trascorso costituisce sintomo di una tolleranza che è incompatibile con l'assunta urgenza, sicché ha ritenuto esclusa la dedotta irreparabilità del paventato pericolo una volta trascorso un notevole lasso di tempo prima che il danneggiato, benché consapevole della situazione ritenuta lesiva, abbia esercitato il proprio ius agendi in sede cautelare (Trib. Torino 26 novembre 2020; Trib. Roma 15 luglio 2020, in una controversia in materia di proprietà intellettuale; Trib. Bologna 23 aprile 2014;Trib. Palermo 28 settembre2012;Trib. Torre Annunziata 28 dicembre2007;Trib. Savona, 9 agosto2007;Trib. Napoli, 5 luglio2002). Infatti, come si è già detto, per la concessione del provvedimento cautelare, occorre valutare la potenzialità di danno futuro derivante dall'altrui condotta od evento lesivo ed il rapporto di proporzione tra tale potenzialità di danno e la richiesta misura cautelare, ragione per cui il periculum in mora non può considerarsi ricorrente nel caso in cui tra il fatto lesivo e la proposizione della domanda cautelare sia trascorso un periodo di tempo tale che avrebbe consentito al ricorrente di ottenere la stessa protezione assicurata dalla tutela cautelare in via ordinaria. Conseguentemente, si è quindi ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora richiesto per la proposizione del procedimento d'urgenza quando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso cautelare (Trib. Torre Annunziata 28 dicembre2007, riguardante l'impugnativa con ricorso d'urgenza di un licenziamento proposta a distanza di sei mesi), ovvero, sia trascorso un periodo di circa un anno dal più recente dei fatti contestati al momento della proposizione del ricorso, in quanto tale decorso del tempo evidentemente costituisce sintomo di una tolleranza antinomica rispetto alla assunta urgenza del caso (Trib. Napoli 4 febbraio 2005;Trib. Napoli 5 luglio2002; conforme l'orientamento di Trib. Napoli 8 marzo 2016, secondo cui il ricorso cautelare ex art. 669-bis c.p.c. concernente la richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo mediante trattenuta mensile sulla pensione, difetta del periculum in mora laddove la parte ricorrente si sia attivata tardivamente, dopo avere lasciato trascorrere un arco temporale necessario per lo svolgimento del giudizio di merito, poiché in tale ipotesi, la considerazione del comportamento della stessa parte istante esclude gli estremi del pregiudizio irreparabile). Del resto, è la stessa connotazione residuale della tutela cautelare d'urgenza che lascia presupporre la concretezza e l'attualità del periculum in mora, sicché come sarebbe del tutto insufficiente ai fini dell'accoglimento dell'istanza di tutela cautelare la prospettazione di un pregiudizio futuro o meramente ipotetico ed eventuale, ad analoga conclusione si perverrebbe qualora la situazione integrante il dedotto periculum non sia più attuale. In tale ottica, è stato rigettato il ricorso d'urgenza per difetto del periculum in una fattispecie in cui il ricorrente, nonostante fosse stato per lungo tempo agente di commercio della parte resistente, sì da poter avere immediata conoscenza della produzione e commercializzazione da parte di quest'ultima di prodotti lesivi del proprio diritto di esclusiva, aveva proposto la domanda cautelare volta ad ottenere il sequestro dei suddetti prodotti solo alcuni mesi dopo il venire meno del rapporto di agenzia (Trib. Bari 9 marzo2004). Non sempre, però, l'inattività prolungata del richiedente, prima di presentare il ricorso per la concessione del provvedimento d'urgenza, può essere incompatibile con quest'ultimo, atteso che il presupposto del periculum in mora deve comunque considerarsi ravvisabile ogni volta che – pur essendo già decorso un congruo lasso di tempo dalla commissione dell'atto potenzialmente lesivo e/o dall'instaurazione del procedimento cautelare – sia nondimeno ancora sussistente il pericolo imminente che il diritto azionato dalla parte ricorrente possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile. Un caso del genere è stato configurato nonostante il lungo tempo trascorso tra l'inizio della diffusione di un ritratto a fini commerciali e la proposizione del ricorso da parte del soggetto ritratto sussistendo il periculum in mora, qualora non esistano concreti elementi dai quali possa ritenersi che il ricorrente fosse a conoscenza di tale diffusione e l'avesse consapevolmente tollerata nel tempo, oppure se non esista un rapporto contrattuale tra le parti ed il consenso alla diffusione della propria immagine sia stato revocato attraverso la proposizione del ricorso, od ancora, qualora il ricorrente, essendo professionista del mondo dello spettacolo, corra il rischio di vedere inflazionata la propria immagine, senza avere potuto preventivamente scegliere personalmente il marchio al quale il proprio ritratto è associato (Trib. Torino 8 luglio 2008; v. Trib. Savona 23 settembre2020, con riferimento alla persistenza della situazione legittimante gli estremi del periculum nel corso del giudizio di reclamo, riguardante il protrarsi dell'esposizione su un sito internet della notizia circa la pendenza di un'istanza di fallimento nei confronti della società reclamata nei termini pubblicati, la quale, creerebbe il rischio del perpetuarsi ulteriore del discredito e della lesione dell'immagine commerciale cui ha già dato luogo l'originaria pubblicazione della notizia medesima, a causa del perpetuarsi della possibilità che sempre nuovi soggetti accedano allo stesso sito internet, ed acquisiscano conoscenza della suddetta notizia, senza che rivesta alcuna rilevanza, sotto l'aspetto della sussistenza del presupposto del periculum in mora, la durata, più o meno lunga, del tempo intercorso tra la pubblicazione della notizia e la conclusione del giudizio cautelare; Trib. Piacenza, 10 settembre2008, che in ordine ad un'azione cautelare proposta exartt. 669-bis e 700 c.p.c.ante causam – per la rimozione di una griglia utilizzata come pavimentazione di un terrazzo così creato e prima inesistente, sulla quale erano state posizionate delle piante, quotidianamente annaffiate da un sistema di irrigazione che impediva ai locali del ricorrente di ricevere aria e luce, e comportava altresì la caduta di acqua, detriti, terriccio e fogliame sul pavimento del cavedio a seguito dell'innaffiamento delle piante – ha invece ritenuto che quando la condotta di cui si chiede la rimozione è idonea a cagionare un danno alla salute, e cioè di un diritto costituzionalmente protetto ex art. 32 Cost., nonostante parte ricorrente avrebbe potuto più tempestivamente promuovere l'azione cautelare, il requisito del periculum in mora necessario per ottenere la relativa tutela deve comunque ritenersi integrato, stante la natura del bene per il quale si agisce, insuscettibile di integrale riparazione in caso di lesioni; Trib. Napoli 5 febbraio 2018, secondo cui il lasso di tempo di quattro mesi intercorso tra l'instaurazione del giudizio di merito e la proposizione della domanda cautelare non è sufficiente a ritenere insussistente il requisito del periculum in mora). A ciò aggiungasi che, per talune materie, come quella riguardante il diritto industriale e della proprietà intellettuale, il periculum in mora, non va identificato tout court nel pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto cautelando, bensì nella configurabilità di un rilevante pregiudizio, di carattere anche indirettamente patrimoniale – come ad esempio accade nell'ipotesi di danno all'immagine – per il diritto cautelando, sulla cui scorta, è stato riconosciuto a fronte di un danno ancora in itinere, suscettibile di ulteriori, ed imprevedibili od incontrollabili sviluppi (Trib. Napoli 21 aprile 2006). In tale senso, con riferimento all'azione cautelare intrapresa ex art. 669-bis c.p.c. per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, volta ad ordinare all'internet provider di adottare le più opportune misure tecniche sia al fine di inibire ai destinatari dei servizi l'accesso al portale per mezzo del quale, il gestore di quest'ultimo mette abusivamente a disposizione del pubblico, senza autorizzazione, una varietà di prodotti coperti da copyright, sia allo scopo di impedire il reiterato mutamento del nome di dominio per sottrarsi all'adempimento dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la protrazione dell'illecito anche dopo l'instaurazione del giudizio cautelare, la volontà di proseguire e reiterare la condotta illecita manifestata dall'autore, denotano la sussistenza del periculum in mora e la necessità di un intervento in via cautelare per evitare l'irreparabilità del pregiudizio della parte ricorrente (Trib. Milano 11 giugno 2018). Recentemente, in una controversia con l'internet provider si è ravvisato il periculum nello spatium temporale concernente il ritardo tra la presentazione del ricorso ex art. 669-bis c.p.c. ed il suo accoglimento, in quanto l'agganciamento ai prodotti dell'impresa concorrente comporta un drenaggio irreversibile della clientela unitamente alla devalorizzazione dell'immagine commerciale e dei segni distintivi del soggetto imitato (Trib. L'Aquila 11 giugno 2021). La forma della domanda.L'art. 669-bis c.p.c., rubricato «forma della domanda», prevede che quest'ultima debba proporsi conricorso al giudice competente, senza nulla aggiungere in ordine al contenuto della stessa, che deve quindi essere determinato dall'interprete per relationem (Frus 1998, 3). Preliminarmente, va detto che quanto enunciato dall'art. 669-bis c.p.c. in ordine alla forma della domanda cautelare va letto in stretta relazione all'art. 121 c.p.c. che trattando della libertà di forme stabilisce che gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Il carattere generale di quest'ultima disposizione comporta che sebbene l'art. 669-bis c.p.c. preveda espressamente che la domanda cautelare debba essere proposta seguendo la forma del ricorso, ciò non toglie che l'eventuale inosservanza di tale adempimento formale possa negare l'applicabilità del principio generale enunciato dall'art. 121 c.p.c. stante la mancata previsione di una sanzione espressa od anche solo desumibile implicitamente dall'eventuale inosservanza del dettato normativo in parola. Né potrebbe argomentarsi diversamente, stante l'omessa previsione di una specifica causa di nullità o annullabilità dell'atto processuale, come esige invece l'art. 156, comma 1, c.p.c. laddove dispone che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. La norma, in quanto appartenente alla sezione I del capo III del libro IV del codice di rito, che disciplina il procedimento cautelare uniforme, applicabile alle diverse misure cautelari previste dal codice di rito, è considerata una previsione generale a cui fare riferimento per qualsivoglia istanza cautelare. L'art. 669-bis c.p.c. tace anche in merito al contenuto della domanda cautelare come del resto accade anche per il ricorso previsto dall'art. 737 c.p.c. nel procedimento camerale, nulla affermando sia in ordine agli specifici requisiti di forma-contenuto, sia per quanto attiene alla sua stessa «costruzione», ragione per cui, si è ritenuto che debba farsi analogico riferimento all'art. 125 c.p.c. che, in quanto norma contenuta nelle disposizioni generali del libro I, è applicabile alle fattispecie contemplate nei libri successivi, unitamente all'art. 693 c.p.c. che disciplina il contenuto della domanda cautelare nel procedimento di istruzione preventiva. Un'ulteriore indicazione in tale direzione si evince anche dall'art. 702-bis c.p.c. in tema di procedimento sommario di cognizione in cui affermato che la forma della domanda è il ricorso, rinvia per quanto attiene alla sottoscrizione all'art. 125 c.p.c. a dimostrazione del carattere generalista di tale norma. Del resto, a dimostrazione dell'indubbio carattere «generalista» dell'art. 125 c.p.c. detta norma indica specificamente anche il «ricorso» in merito al contenuto e sottoscrizione degli atti di parte, ragione ulteriore per confermarne l'applicazione quando si tratta di individuare il contenuto della domanda cautelare di cui all'art. 669-bis c.p.c. La domanda cautelare in forma di ricorso deve, quindi, indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e recare la sottoscrizione del difensore che indica il proprio codice fiscale ed il proprio numero di fax. Il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, né la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell'ordine o di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria, dovendo indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale, e ciò vale come criterio di univoca individuazione dell'utente Sicid e consente, tramite il registro pubblico Ini-Pec, di risalire all'indirizzo di posta elettronica certificata (Cass. IV, n.33806/2021). In quanto, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la notificazione dell'atto va eseguita all'indirizzo pec del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., anche se non indicato negli atti del difensore medesimo, poiché l'unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza. In tale senso, depone l'orientamento emerso in dottrina, secondo cui l'art. 669-bis c.p.c. non ha innovato quanto all'indicazione del contenuto necessario del ricorso, il quale, non essendo disciplinato espressamente è da mutuare dal modello generale di riferimento enunciato nell'art. 125 c.p.c. (Celeste 2010, 9, il quale, precisa che il ricorso ex art. 669-bis c.p.c. dovrà quindi avere una sorta di contenuto minimo; Siracusano, 708). In ordine alla legittimazione ad agire in ambito cautelare, dovrà farsi riferimento alla legittimazione occorrente per la proposizione del giudizio di merito, rispetto al quale, l'azione cautelare è pur sempre strumentale, indipendentemente dalla sua proposizione nella fattispecie concreta, mentre per l'interesse ad agire trova applicazione la norma generale di cui all'art. 100 c.p.c. (Celeste 2010, 12). Il ricorso cautelare dovrà, pertanto, contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale si propone la domanda, delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della domanda, unitamente alle conclusioni che la parte sottopone al giudice ed alla procura rilasciata dal ricorrente al difensore (Celeste 2010, 10, osserva che tale procura, rilasciata al difensore per la difesa della parte nel procedimento cautelare ante causam, vale anche per l'instaurando giudizio di merito, mentre nel caso del procedimento cautelare in corso di causa varrà la procura già conferita al difensore per la proposizione di quest'ultimo giudizio). In particolare, poi, dovrà indicarsi il provvedimento cautelare che si vuole ottenere dal giudice, il c.d. petitum immediato, sulla cui esatta individuazione è sorto un dibattito in dottrina, all'indomani dell'unificazione procedimentale fra i vari tipi di misure cautelari, emergendo la necessità di porre l'accento maggiormente sull'esigenza di cautela piuttosto che sulla tipologia della stessa (Verde 1992, 438). Sulla necessità anche nell'ambito del procedimento cautelare introdotto con ricorso ex art. 669-bis c.p.c. di rispettare il principio di corrispondenza tra il «chiesto» ed il «pronunciato» nulla quaestio (Consolo 1991, 62) trattandosi peraltro dell'espressione di un principio generale che riguarda l'intero processo civile (Verde 1989, 10), e non potendosi certo dubitare che anche la domanda cautelare è una domanda giudiziale, in quanto tale, soggetta al principio dell'art. 112 c.p.c. (Consolo 1996, 574) applicabile ad ogni genere di procedimento civile (Salvaneschi 1993, 249). Il problema semmai è un altro e riguarda il rigore nell'applicazione del principio espresso dall'art. 112 c.p.c. alla domanda cautelare, con riferimento alla discrezionalità del giudice designato alla trattazione del procedimento in sede di valutazione della richiesta di concessione della misura «se» e «quanto» egli sia obbligato al rispetto delle richieste della parte ricorrente (Salvaneschi 1993, 248; Ghirga, 493) atteso che la natura propria della tutela cautelare non appare certo incompatibile con la libertà del giudice di specificare la misura più idonea in relazione al caso concreto (Verde 1989, 10). In buona sostanza, come precisato in dottrina (Frus 1998, 4), la relativa quaestio attiene da un lato all'obbligo per il ricorrente di indicare esattamente il contenuto della misura cautelare richiesta, e, dall'altro, quello del giudice nel potere derogare a tale preciso contenuto della domanda (per una panoramica delle principali posizioni emerse sul grado di applicabilità dell'art. 112 c.p.c. alla domanda cautelare, ed in particolare, a quella formulata ai sensi dell'art. 700 c.p.c., prima dell'entrata in vigore della riforma del 1990, v. Salvaneschi 1993, 205; con particolare riferimento ai provvedimenti d'urgenza, v. Tommaseo 1983, 290; Arieta 1985, 57; in particolare, v. Denti, 735, laddove osserva che la tutela d'urgenza sfugge all'applicazione della regola di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo il giudice la discrezionalità di costruire il provvedimento ritenuto nel singolo caso concreto come più adeguato alle esigenze di tutela cautelare e, quindi, anche prescindendo dall'esatta prospettazione dei fatti formulata nella domanda di parte. In senso sostanzialmente conforme, v. anche Proto Pisani 1982, 396; Dini, Mammone 1993, 489, laddove osserva che pur riconoscendo al giudice la possibilità di adattare le misure da concedere alla situazione dedotta dal ricorrente nel caso specifico, il medesimo non può comunque superare i limiti di quanto richiestogli nel ricorso exartt. 669-bis e 700 c.p.c. In senso favorevole al conferimento al giudice del potere discrezionale di dare al ricorso cautelare il contenuto più idoneo al raggiungimento dello scopo nel rispetto del contraddittorio e della tutela dei terzi, v. Carpi, 68; Biavati 1983, 1012. Sulla richiesta del petitum formulata nel ricorso cautelare in termini generici, v. Mandrioli 1995, 349. Contra, l'opinione di chi invece ritiene che il giudice debba conformarsi alle precise conclusioni rassegnate dalla parte nel ricorso, v. Tarzia 1986, 157. Tuttavia, anche a seguito della riforma, la situazione non sembra essere cambiata, non avendo il legislatore del 1990 risolto il problema costituito dall'ambito di applicabilità dell'art. 112 c.p.c. al caso specifico della domanda cautelare, così Oberto, 50; in particolare, anche dopo la riforma del 1990, in senso favorevole all'estensione anche ai restanti provvedimenti cautelari di un'applicazione «elastica» dell'art. 112 c.p.c. che consenta al giudice di determinare la misura cautelare più opportuna, così di fatto, svincolandola dalla precisa richiesta formulata nel ricorso ex art. 669-bis c.p.c., v. Merlin 1996, 402; nello stesso senso, sempre successivamente alla l. n. 353/1990, e con specifico riferimento al provvedimento d'urgenza, v. Marengo, 73. Contra, la posizione di chi invece ritiene che la riforma della disciplina sul procedimento cautelare consenta di ritenere pienamente applicabile in tale materia, l'art. 112 c.p.c.: Frus 1998, 6, il quale giustamente pone in evidenza che sembra arduo sostenere che la parte ricorrente debba indicare nella domanda il tipo di misura richiesta ed il suo concreto contenuto, senza ammettere che nel processo cautelare non possa trovare applicazione l'art. 112 c.p.c., posto che la disciplina di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c., introdotta dal legislatore del 1990, valorizza il diritto di difesa della parte destinataria di una domanda cautelare, collocando in una posizione centrale il rispetto del principio del contraddittorio al quale il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato è strettamente collegato; Dalmotto 1993, 781; Chiarloni 1993, 785; Cirulli, 1011; Consolo 1996, 579; Ghirga, 495). Nella giurisprudenza di merito, si è affermato che la domanda cautelare proposta ante causam deve unicamente contenere un'idonea descrizione della cautelanda posizione di diritto sostanziale, rispondendo allo scopo di individuare il giudice competente per la cautela (Trib. Nocera Inferiore 1° agosto1995). Per concludere, va comunque detto che il rispetto dell'art. 112 c.p.c. nel processo cautelare debba tenere conto da un lato della libertà di forma nella proposizione della relativa istanza, e, dall'altro, della qualificazione giuridica del rapporto, il cui potere, anche a seguito della riforma del 1990 compete al giudice investito della cognizione della domanda cautelare prima ancora che a quello interessato in un'eventuale giudizio di merito, non potendo certo ritenersi che il giudicante adito sia vincolato ad applicare per la decisione della lite una norma diversa da quella invocata nel ricorso ex art. 669-bis c.p.c. In tale senso, depone la considerazione emersa in dottrina (Frus 1998, 7), secondo cui il tipo di misura cautelare costituisce da un lato, la necessaria specificazione del petitum cautelare nel ricorso ex art. 669-bis c.p.c., e, dall'altro, il limite insuperabile per il giudice al quale non è consentito di concedere una diversa tipologia di cautela. Nel caso di domanda cautelare proposta ante causam, si ritiene altresì che debbano indicarsi, da parte del ricorrente, anche le conclusioni che saranno oggetto della successiva domanda di merito (Raiti, 28). Nella giurisprudenza di merito, v. Pret. Monza 3 febbraio 1993, in cui si è affermata la nullità del ricorso per sequestro conservativo non contenente alcuna indicazione dell'azione di merito; Pret. Alessandria 16 marzo 1993, secondo cui la domanda cautelare proposta ante causam deve necessariamente contenere l'indicazione della causa petendi, del petitum e finanche delle conclusioni della futura causa di merito; Trib. Catania 26 agosto1993, dichiarativa dell'inammissibilità della domanda cautelare non contenente la precisa indicazione dell'instaurando giudizio di merito. In senso conforme, Trib. Cagliari 23 settembre1993;Trib. Verona 22 dicembre1993;Trib. Catania 6 aprile1994, in cui si è precisato che il ricorso ex art. 669-bis c.p.c. deve contenere a pena di inammissibilità, circostanziati elementi d'individuazione della domanda di merito cui si ricollega in via di strumentalità necessaria l'invocata misura cautelare, quando la relativa istanza preceda il giudizio a cognizione piena; Trib. Potenza 29 marzo1995;Trib. Trani 25 luglio1995; Pret. Vigevano, 1° agosto 1995;Trib. Napoli 30 aprile1997. Tale orientamento trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di merito, essendosi affermato il principio che nel procedimento cautelare proposto ante causam è necessario che il ricorso ex art. 669-bis c.p.c. contenga la precisa indicazione non solo del provvedimento cautelare richiesto, ma anche della causa petendi e del petitum del giudizio di merito, cui è prodromica l'azione cautelare, onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in merito alla cautela invocata ed al giudice di compiere un adeguato accertamento sulla propria competenza a provvedere e sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare (Trib. Roma 27 gennaio 2017). In sintesi, l'ulteriore requisito della necessaria indicazione della causa di merito, per quanto non espressamente previsto dalla novella del 1990 che ha introdotto il rito cautelare uniforme, si ricava in via interpretativa dalla lettura dell'art. 125 c.p.c., norma generale sul contenuto e sulla struttura degli atti di parte, e dagli artt. 669-ter, comma 1, 669-sexies, comma 1, 669-octies e 669-novies c.p.c. (Trib. Rovereto 14 giugno2004). Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, l'applicazione dell'art. 112 c.p.c. deve ritenersi correlata all'eventuale futura instaurazione del giudizio di merito. Infatti, per quanto concerne in particolare il profilo della strumentalità, la tutela cautelare consiste nell'emissione di un provvedimento funzionale alla realizzazione degli «effetti» della pronuncia di merito, sicché la concessione della cautela va valutata nell'ottica della sua accessorietà rispetto al merito e della sua finalità di garantire la conservazione dell'utilità pratica che la decisione definitiva attribuirà alla parte, previo riconoscimento dei relativi diritti, con l'ulteriore precisazione che la futura decisione sul merito costituisce altresì il limite per il contenuto del provvedimento d'urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, non potendo esso attribuire alle parti beni che le stesse non potrebbero conseguire per effetto della pronuncia definitiva (Trib. Roma 27 gennaio 2017, cit.). Tale soluzione poggia sul rapporto di strumentalità esistente tra il giudizio cautelare e il giudizio principale, ed è utile anche al fine di individuare la competenza cautelare, nonché la presenza del requisito del fumus boni iuris. Invero, l'indicazione nel ricorso cautelare dell'azione sostanziale che si intende proporre è funzionale a consentire al giudice di verificare la propria giurisdizione e competenza, di accertare l'esistenza del fumus boni iuris, di permettergli di emanare un provvedimento cautelare che attribuisca una tutela che non sia più ampia di quella ottenibile con la sentenza di merito, di verificare se nel termine di cui all'art. 669-octies c.p.c. venga iniziato il giudizio di merito, quindi, nel procedimento cautelare ante causam è necessario che il soggetto che invoca la relativa tutela espliciti la causa petendi ed il petitum che formeranno oggetto del giudizio di merito (Trib. Lecce 29 marzo 2019; Trib. Como 24 ottobre 2000). La mancata indicazione, dunque, della domanda di merito comporta, secondo l'orientamento maggioritario, la nullità del ricorso, che non è sanabile attraverso l'applicazione dell'art. 164 c.p.c., in quanto tale norma, dettata per l'ordinario processo di cognizione, non è compatibile con la rapidità e la semplicità che caratterizzano il processo cautelare (Trib. Lecce 29 marzo 2019;Trib. Catania 12 giugno2001;Trib. Napoli 30 aprile1997). In dottrina, sull'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. al procedimento cautelare, v. Cirulli, 1025; sulla possibilità di ordinare la rinnovazione del ricorso cautelare viziato ex art. 164 c.p.c., v. Tommaseo 1991, 97; Proto Pisani 1991, 339; Verde, Di Nanni 1991, 250; Merlin 1996, 402; Consolo 1996, 581; contra, Dalmotto 1993, 783; Frus 1992, 615. L'istanza può essere proposta in forma orale? In base al dato testuale, desumibile dal tenore dell'art. 669-bis c.p.c., la proposizione della domanda cautelare deve allora considerarsi assolta mediante ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente (Trib. Agrigento 24 novembre1994), senza distinguere tra le domande formulate ante causam e quelle in corso di causa, a differenza di quanto avviene negli articoli immediatamente successivi, che tale distinzione operano ai fini della competenza, ragione per cui ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. Tuttavia, nonostante l'art. 669-bis c.p.c. si occupa della forma dell'atto introduttivo del procedimento cautelare in generale, individuandola nel ricorso, parte della dottrina si è chiesta se in ossequio al principio di libertà delle forme sancito dall'art. 121 c.p.c. e per non ingessare inutilmente l'accesso alla tutela cautelare, sia ammissibile proporre l'istanza anche oralmente, vale a dire direttamente – senza un atto autonomo – in udienza mediante la verbalizzazione della medesima ad opera del difensore. Stante il carattere generale della norma concernente la forma della domanda, il legislatore ha inteso disciplinare entrambe le ipotesi di domanda cautelare proposta ante causam e lite pendente, da ciò conseguendo l'inammissibilità di un'istanza proposta oralmente direttamente in udienza, e, quindi, la necessità di un autonomo ricorso, in calce al quale, il giudice adito dovrà apporre il decreto di fissazione dell'udienza (Celeste 2010, 8). Diverso è il caso del deposito del ricorso in udienza, nel contraddittorio delle parti già costituite e comparse, il quale va materialmente inserito nello stesso fascicolo dell'ufficio, mentre formalmente viene indicato come subprocedimento a quello principale (Celeste 2010, 7). Ciò anche sulla scorta di una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Firenze 24 febbraio2006, in cui si osserva che il codice di rito autorizza spesso la proposizione diretta di istanze al giudice, anche in alternativa al deposito di un ricorso in cancelleria: si vedano le disposizioni dettate dagli artt. 34,35,96,167,186-bis, 186-ter, 216,222,343 e 371 c.p.c.), secondo cui la norma dettata dall'art. 669-bis c.p.c., laddove prevede che la domanda cautelare, debba essere proposta con ricorso depositato in cancelleria, sia una regola limitata al caso in cui l'istante non abbia altra via formale per adire il giudice. In effetti, la risposta offerta dalla giurisprudenza di merito a tale questione non è concorde. Infatti, da un lato, si osserva che l'art. 669-bis c.p.c. sarebbe formulata unicamente per le istanze cautelari da proporsi prima della causa di merito, sicché nulla osta a che la domanda cautelare, purché ovviamente completa di tutti gli elementi richiesti e salvo il diritto di difesa della controparte ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c., sia validamente proposta oralmente in udienza ed inserita nel relativo verbale, quasi incorporandosi con il verbale stesso (Trib. Catania 3 novembre2014; Trib. Salerno 20 gennaio 1995, secondo cui è ammissibile l'istanza cautelare formulata oralmente con dichiarazione inserita nel verbale d'udienza e Pret. Fermo 8 febbraio 1994, laddove afferma che la domanda cautelare in corso di causa è ritualmente proposta anche se formulata oralmente ed incorporata nel verbale d'udienza, in forza del coordinato tenore degli artt. 121 e 156, comma 3, c.p.c.; sull'ammissibilità dell'istanza cautelare contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e non in separato ricorso come prescritto dall'art. 669-bis c.p.c., trattandosi di modalità inficiata da mera irregolarità formale ma del tutto idonea all'instaurazione del contraddittorio con le controparti, v. Trib. Lamezia Terme 6 novembre2012), e, dall'altro lato, si rileva che, stante il carattere generale dell'art. 669-bis c.p.c. concernente la forma della domanda, il legislatore ha inteso disciplinare entrambe le ipotesi di domanda cautelare proposta ante causam e lite pendente, conseguendone l'inammissibilità dell'istanza proposta oralmente direttamente in udienza e, quindi, la necessità di un autonomo ricorso, in calce al quale il giudice adito apporrà il decreto di fissazione dell'udienza, da depositare in cancelleria, ammettendosi semmai la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c., atteso che l'istanza cautelare può considerarsi idonea al conseguimento dello scopo di introdurre un sub procedimento incidentale (così, ex multis, Trib. Santa Maria Capua Vetere 27 marzo 1997; Trib. Santa Maria Capua Vetere 5 gennaio 1996;Trib. Agrigento 24 novembre1994 cit., tenuto conto che andrebbe provocato il contraddittorio anche nei confronti del contumace; Trib. Bari 29 aprile1994;Trib. Trani 28 luglio1993, in quanto l'art. 669-bis c.p.c. espressamente prevede la forma del ricorso). Conseguentemente, la giurisprudenza più restrittiva nega la validità della domanda cautelare proposta oralmente in udienza, facendo leva in primo luogo sull'anzidetto dato testuale, che prevede all'art. 669-bis c.p.c. la modalità del ricorso da depositarsi in cancelleria, a cui si contrappone un orientamento difforme (Trib. Casale Monferrato 11 novembre1996; Pret. Fermo 8 febbraio 1994 cit.) che muove invece da quanto disposto negli artt. 121 e 156, comma 3, c.p.c. L'orientamento più rigoroso è preferibile siccome più idoneo al perseguimento delle esigenze di certezza, chiarezza e responsabilizzazione che altrimenti rischierebbero di essere compromesse, o comunque non sufficientemente garantite, dalla modalità della proposizione tramite il verbale d'udienza (Trib. Palmi 11 giugno2013, che reputa preferibile l'orientamento restrittivo, perché quanto alle esigenze di certezza, considera la necessità di identificare con precisione il contenuto ed i limiti della domanda cautelare, anche al fine di rendere agevole la verifica circa l'inefficacia del provvedimento concesso nonché circa l'effetto preclusivo determinato dalla sussistenza di precedenti provvedimenti cautelari, e, quanto alle esigenze di chiarezza, rileva come essa sia avvertibile in modo particolarmente acuto in ragione della possibilità di proporre la domanda cautelare in corso di causa e quindi anche contestualmente all'atto introduttivo del giudizio di merito). Infatti, la tesi prevalente ritiene inammissibile l'istanza cautelare proposta in corso di causa ove non venga spiegata con apposito ricorso (in senso favorevole all'ammissibilità della domanda cautelare formulata con ricorso presentato direttamente in udienza anziché nella cancelleria del giudice, nella giurisprudenza di merito v. Trib. Lecce 26 aprile1994, in cui si è affermato che il giudice deve concedere alla parte resistente che ne faccia richiesta un termine per il deposito di una memoria difensiva. In dottrina (Auletta 1997, 279), si ammette la domanda formulata oralmente e raccolta nel processo verbale di udienza. È, comunque, controverso se nonostante il disposto dell'art. 669-bis c.p.c. che prevede che la domanda cautelare si propone mediante ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente, sia possibile formulare la relativa istanza anche oralmente in corso di causa, con dichiarazione inserita nel verbale d'udienza. Per una panoramica delle diverse posizioni si rinvia a Consolo, Recchioni 2010, 264. In particolare, ammettono la proposizione orale della domanda cautelare con dichiarazione inserita direttamente nel verbale d'udienza: Verde, Di Nanni 1991, 250; Frus 1992, 701; Olivieri 1991, 701; Lapertosa, 428; Consolo 1996, 575; Merlin 1996, 402; Cecchella 1997, 10. Contra, Montesano, Arieta 1991, 121; Attardi 1991, 237; Salvaneschi 1992, 294, atteso che l'art. 669-bis c.p.c. prescrive che la domanda cautelare si proponga con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. In particolare, da un lato, è evidente la necessità di identificare con precisione il contenuto ed i limiti della domanda cautelare, anche al fine di rendere agevole la verifica circa l'inefficacia del provvedimento concesso nonché circa l'effetto preclusivo determinato dalla sussistenza di precedenti provvedimenti cautelari, e, dall'altro, che la possibilità di proporre la domanda cautelare in corso di causa ed anche contestualmente all'atto introduttivo del giudizio di merito, rende opportuno esigere una modalità di formulazione che distingua senza incertezze la domanda cautelare da quella di merito, da cui la necessità di garantire uno standard minimo di rigore formale nella proposizione della domanda cautelare. Siffatto rigore formale per la proposizione dell'istanza cautelare appare avere una sua giustificazione nel fatto che il procedimento cautelare è a cognizione sommaria, deformalizzato sia per quanto concerne l'instaurazione del contraddittorio che relativamente all'istruttoria, e, quindi, caratterizzato da una semplificazione procedurale in vista della celere ed immediata risposta giurisdizionale che, però, richiede, quasi per contrappeso, almeno lo scritto difensivo di chi invoca tutela cautelare una domanda chiara e stesa per iscritto. Conseguentemente, atteso che la deformalizzazione per così dire «interna» del procedimento cautelare. suggerisce un rigore formale «esterno», ossia attinente all'atto che dà avvio e delinea i confini del procedimento medesimo, in tale ottica, il rigore formale adottato dal legislatore del 1990 appare giustificato in quanto costituisce un necessario contrappeso alla libertà di forme prevista per l'instaurazione del contraddittorio e per la fase istruttoria (Trib. Roma 21 gennaio 1997), con la necessità di un'interpretazione sobria e rigorosa circa i presupposti anche formali della tutela cautelare, e, quindi, più idonea a responsabilizzare chi intenda invocare la tutela cautelare. Un altro argomento in favore della tesi che nega la validità dell'istanza cautelare proposta in forma orale è ricavabile dalla considerazione dell'autonomia formale del procedimento cautelare rispetto al giudizio di merito. Il procedimento cautelare ha una propria istruttoria, una propria cognizione, ha propri requisiti fumus e periculum in mora, il che non può non ripercuotersi sul piano formale, considerando che il primo elemento è dato proprio dalla forma dell'atto introduttivo. È, quindi, evidente che tale autonomia formale perderebbe pregnanza laddove si ammettesse la formulazione di un'istanza cautelare anche in un verbale d'udienza nel quale possono essere dedotte molteplici circostanze estranee al giudizio cautelare. L'inammissibilità dell'istanza cautelare formulata oralmente con dichiarazione inserita nel verbale di udienza non può invece essere dichiarata laddove risulti sanata con l'apertura di un sub procedimento e con la fissazione di nuova, successiva udienza appositamente volta a decidere sulla stessa richiesta cautelare, perché così operando non solo viene ad essere garantito lo scopo dell'instaurazione del rapporto processuale tra tutte le parti della causa in corso, ma viene altresì salvaguardato il diritto di difesa di ciascuna di esse, nella misura in cui ogni parte ha la possibilità di dedurre a verbale nella successiva fissata udienza o di depositare una memoria di resistenza ad hoc, allegando documentazione a fini probatori (Trib. Reggio Calabria 20 marzo2013). La domanda cautelare si può modificare? Il principio secondo il quale è inammissibile ogni modifica della domanda iniziale che incida sul petitum e/o sulla causa petendi prende le mosse dalla corretta considerazione secondo la quale, ad ogni finalità giuridicamente rilevante, i momenti identificativi della domanda sono rappresentati dai tre elementi delle personae sotto il profilo soggettivo, del petitum e della causa petendi sotto il profilo oggettivo. Conseguentemente, si pone il problema dell'identificazione della domanda per effetto della sua modificabilità, sulla cui scorta deve ritenersi «nuova» la domanda che differisce da quella iniziale anche solo per uno degli elementi identificativi sul piano oggettivo – petitum e/o causa petendi – con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la modifica della domanda iniziale che abbia inciso su uno dei suddetti elementi e che pertanto la modificazione consentita sia qualcosa di meno della vera e propria mutatio e si identifichi con la emendatio libelli, non meglio definita e/o definibile se non in negativo, nel senso che non può consistere nella vietata mutatio. Per comprendere allora l'effettiva portata della modificazione ammissibile occorre delimitare il reale ambito del divieto di domande «nuove» implicitamente desunto nel silenzio del legislatore, dall'ammissione espressa di domande costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni della parte resistente nel processo cautelare, ragione per cui possono ritenersi vietate solo domande le cui caratteristiche di «novità» corrispondono a quelle riscontrabili nelle domande espressamente ammesse in deroga ad un'inammissibilità implicitamente assunta come principio generale. Pertanto, la prima caratteristica riscontrabile nella domanda «nuova» in risposta alle opzioni difensive dello stesso resistente, è che essa si aggiunge alla domanda proposta nell'atto introduttivo, nel senso che è «altro» rispetto a quella domanda, innanzitutto perché con essa convive, con la conseguenza che può implicitamente ritenersi inammissibile solo l'ulteriore domanda che al pari di quella eccezionalmente ed esplicitamente ammessa, si aggiunge alla domanda principale. La vera differenza tra una domanda «nuova» implicitamente vietata e la domanda «modificata» espressamente ammessa non sta dunque nel fatto che in quest'ultima la «modifica» non può incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che la domanda modificata non può essere considerata «nuova» nel senso di «ulteriore» od «aggiuntiva», trattandosi pur sempre della stessa domanda iniziale modificata – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali – o, se si vuole, di una domanda diversa che però non si aggiunge a quella iniziale ma la sostituisce e si pone pertanto, rispetto a questa, in un rapporto di alternatività. In pratica, con la modificazione della domanda iniziale il ricorrente mostra chiaramente di ritenere la domanda modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio, posto che una differente ricostruzione renderebbe altrimenti difficilmente comprensibile tale modifica come diversa dalla mera precisazione e, tuttavia, non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Del resto, appare evidente che ove si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, nell'ambito del processo civile ordinario non sarebbe ad esempio giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di un'eventuale prova contraria. In tale ottica, ridurre la modificazione della domanda cautelare ad una sorta di precisazione o di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto significherebbe costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse ed i propri intendimenti In relazione ad una determinata vicenda sostanziale – eventualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione – a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda dinanzi ad un altro giudice il quale, dovrà conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente sulla giustizia sostanziale della decisione – posto che essa può essere meglio assicurata se sono veicolati nel medesimo processo tutti i vari aspetti e le possibili ricadute della medesima vicenda sostanziale ed «esistenziale», evitando di fornire al giudice la conoscenza di una realtà sostanziale artificiosamente frammentata con l'effetto di determinarne una visione parziale – e di incorrere in possibili giudicati contrastanti, oltre che sulla ragionevole durata del processo. Così come nel giudizio ordinario è consentito all'attore di precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni in ragione delle avverse difese (da ultimo, v. Cass. S.U., n. 12310/2015, laddove si è affermato che la modificazione della domanda può riguardare anche uno od entrambi gli elementi oggettivi della stessa, dunque rispettivamente petitum e causa petendi, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali), così anche nel procedimento cautelare può ravvisarsi – implicitamente – una fase di trattazione destinata alla messa a fuoco del thema decidendum anche in ragione delle contestazioni delle parti e delle conseguenti precisazioni, seguita da un'eventuale fase istruttoria e dalla fase decisoria (Trib. Milano 25 gennaio 2018; Trib. Milano 14 aprile 2011). Infatti, sarebbe incongruo impedire al ricorrente di modificare – precisandola – tempestivamente la propria domanda lasciandone inalterato il petitum e mutando soltanto in parte le ragioni poste a fondamento della pretesa, a fronte delle difese del resistente, costringendolo eventualmente alla riproposizione di una nuova domanda cautelare, in violazione tra l'altro, del principio di economia processuale e del canone costituzionale della ragionevole durata del processo. Nell'àmbito di un procedimento cautelare volto ad ottenere misure a tutela di diritti di proprietà industriale si è così affermato che nulla impedisce al ricorrente di articolare istanze cautelari nuove ed ulteriori rispetto a quelle già oggetto di ricorso, non trovando qui applicazione alcun regime di carattere decadenziale e per evidenti ragioni di economia processuale, a condizione che sia salvaguardato il diritto di difesa della controparte resistente che non potrebbe essere sacrificato né dalla insussistenza di una norma impeditiva alla formulazione di nova cautelari, né da esigenze di economia processuale (Trib. Catania 20 giugno2009). È, quindi, in astratto ammissibile la proposizione di nuove domande cautelari proposte in udienza, purché sia preservato il diritto di difesa delle parti. Allo stesso modo, deve essere considerata ammissibile l'integrazione della domanda cautelare effettuata dal ricorrente in sede di note conclusive, se la controparte ha la possibilità di svolgere le proprie difese sul punto in sede di replica (Trib. Rimini 28 giugno2020). Al riguardo, è opportuno considerare che l'ipotesi esaminata è quella integrante di fatto una semplice emendatio libelli e non quella più estrema della mutatio libelli la quale comporta invece un radicale stravolgimento della domanda cautelare, riguardante sia la causa petendi sia lo stesso petitum. La modificazione della domanda cautelare può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo del petitum e della causa petendi, sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Trib. Napoli 26 giugno2009). L'orientamento giurisprudenziale di merito che ritiene consentito al ricorrente di precisare e modificare la domanda ex art. 669-bis c.p.c. nel procedimento cautelare, motiva tale conclusione evidenziando che, analogamente a quanto previsto per il processo ordinario di cognizione, anche nel procedimento cautelare possono distinguersi una fase di trattazione, deputata alla delimitazione del thema decidendum, e le fasi istruttoria e decisoria, sottolineando altresì che consentire la precisazione e modificazione della domanda cautelare sarebbe anche coerente con il principio di economia processuale in quanto servirebbe ad evitare, a fronte della pronuncia di inammissibilità dell'emendatio libelli, una nuova richiesta cautelare. In base a tale assunto giurisprudenziale, sarebbe incongruo impedire al ricorrente la possibilità di modificare tempestivamente – dunque, nella fase della trattazione – la propria domanda, lasciandone inalterato il petitum e mutando soltanto in parte le ragioni poste a fondamento della pretesa fatta valere dinanzi al giudice della cautela, a fronte delle difese del resistente, costringendolo, eventualmente, alla riproposizione della domanda cautelare, in violazione, tra l'altro, del canone costituzionale della ragionevole durata del processo. Nel procedimento cautelare, è dunque ipotizzabile solo uno svolgimento in fasi diverse, nel quale non sono configurabili preclusioni o decadenze (Trib. Milano 18 ottobre2002). Tale principio emerge con evidenza laddove si consideri la procedimentalizzazione della fase cautelare, nella quale non esistono termini da rispettare, non esiste alcuna garanzia nell'accertamento degli elementi di fatto – si pensi alle sommarie informazioni – non esiste l'impugnativa della decisione sulla competenza o sulla giurisdizione, essendo esse stabilite nella successiva fase di merito in base alle norme generali e senza alcuna preclusione derivante dalla decisione adottata sul punto dal giudice della fase cautelare. Tale posizione si rivela coerente con la natura meramente strumentale e provvisoria della misura cautelare la quale comporta, sotto un distinto profilo, che il procedimento volto all'emanazione della stessa non provoca preclusioni o decadenze, atteso che nel successivo giudizio di merito potranno essere fatte valere tutte le eccezioni e decadenze anche non opposte nel giudizio cautelare o sulle quali il giudice adito non abbia assunto alcuna decisione (Cass. IV, n.12193/2001). In tale ottica, va poi considerato che al fine di potere verificare la sussistenza del collegamento funzionale tra il processo cautelare e quello di merito instaurando o proposto in corso di causa, l'elemento base – identificatore ed al tempo stesso diversificatore – è la causa petendi, ovvero i fatti dedotti quali costitutivi del diritto fatto valere, ed integranti la sua minacciata violazione. E ciò vale anche nella diversa ipotesi in cui i fatti o le circostanze successivamente addotte a fondamento della domanda cautelare proposta in corso di causa sono meramente integrative della già dedotta – nel giudizio di merito pendente – causa petendi, senza modificarla nella sua essenza, essendo evidente che la nuova deduzione costituirebbe, rispetto alla domanda di merito proponenda o già proposta, una emendatio libelli, con la conseguenza che, in tale caso, la domanda cautelare deve considerarsi collegata alla proponenda o già proposta causa per il merito (Trib. Bari 23 settembre2005). Orbene, secondo un orientamento di merito, premesso che ciò che è da salvaguardare è il diritto di difesa della controparte resistente si è ritenuto che nessun ostacolo normativo o procedurale pare impedire al ricorrente, nell'ambito di un procedimento cautelare lite pendente od ante causam, di articolare istanze cautelari nuove ed ulteriori rispetto a quelle eventualmente già oggetto di ricorso, non trovando qui applicazione alcun regime di carattere decadenziale, in mancanza di un'espressiva previsione normativa (Trib. Catania 20 settembre2009). La mutatio libelli purché sia rispettato il contraddittorio – e quindi facendo salva la necessità di concedere un termine a difesa alla controparte, non essendo qui invocabili i più severi limiti posti dall'art. 183 c.p.c. per il giudizio a cognizione piena ed esauriente – è stata ritenuta ammissibile anche da Trib. Salerno 19 giugno 2009. Tale ultima quaestio concernente purché sia preservato il diritto di difesa delle parti, l'ammissibilità della formulazione di nova cautelari – in particolare, di nuove domande cautelari proponibili in udienza, fattispecie in relazione alla quale, non constano altri precedenti editi in termini – non è però condivisa nella giurisprudenza di merito. Anche nel procedimento cautelare, pur se non soggetto a preclusioni e decadenze, petitum e causa petendi sono necessariamente definiti negli atti introduttivi, non essendo consentito introdurre, in sede di replica o discussione orale, ulteriori fatti costitutivi del dedotto illecito, che inammissibilmente amplino e modifichino il thema decidendum in palese violazione del principio del contraddittorio (Trib, Milano 9 giugno 2011). Al riguardo, si è sviluppato un dibattito non tanto sull'ammissibilità di domande nuove da parte del ricorrente, quanto piuttosto sulla possibilità – peraltro generalmente negata – di procedere ad un mutamento della domanda cautelare inizialmente proposta (Recchioni 1999, 298 e 326). Quid iuris, invece, nel caso in cui la modifica della domanda cautelare introdotta dal ricorrente principale sia necessaria per effetto della domanda riconvenzionale introdotta dal resistente? In quest'ultima ipotesi, più che di modifica della domanda principale dovrebbe discutersi di precisazione della stessa, vale a dire di una sorta di emendatio – che potrebbe integrare anche una situazione simile all'ipotesi della r econventio reconventionis dell'attore nel giudizio a cognizione piena – per calibrare meglio la richiesta iniziale di concessione dell'invocata misura cautelare per effetto della correlata istanza proposta dalla controparte, a condizione che vi sia un rapporto di connessione fra le domande proposte – in via principale e riconvenzionale – coerentemente al thema decidendum disegnato nel ricorso introduttivo del giudizio cautelare. La domanda cautelare può essere proposta con atto di citazione? L'art. 669-bis c.p.c. enuncia espressamente la forma del ricorso per la proposizione della domanda cautelare, ma senza prevedere altresì una sanzione nel caso d'inosservanza di detta forma. In dottrina, si è posto il quesito se quando la misura cautelare venga richiesta nel corso della causa di merito, la domanda possa essere proposta, anziché con ricorso, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio (in senso favorevole, Saletti 2001, 843; Consolo 1996, 575; contra, Salvaneschi 1992, 295). In particolare, la risposta affermativa si impone, considerato che la divergenza dalle forme legislativamente sancite non appare tale da precludere all'atto il raggiungimento del suo scopo (Saletti 2001, 843). È ammissibile l'istanza di sequestro contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e non in separato ricorso come prescritto dall'art. 669-bis c.p.c., trattandosi di modalità inficiata da mera irregolarità formale ma del tutto idonea al raggiungimento del suo scopo e cioè dell'instaurazione del contraddittorio con le controparti (Trib. Lamezia Terme 6 novembre2012; contra, Trib. Roma 17 gennaio1996, secondo cui è inammissibile l'istanza di sequestro contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito). La scarna rappresentazione della forma della domanda cautelare delineata nell'art. 669-bis c.p.c. così come tace sul contenuto del ricorso cautelare – sebbene, sulla scorta della comune opinione ciò non impedisce che trovi ugualmente applicazione la regola generale sancita dall'art. 125 c.p.c. (Pret. Alessandria 16 marzo 1993) – ad analoga conclusione può pervenirsi anche nel caso dell'inesistenza di una sanzione – men che mai riassumibile in termini di nullità della stessa domanda cautelare laddove proposta con una forma differente rispetto a quella enunciata nell'art. 669-bis c.p.c. Al riguardo, opera la regola generale posta dall'art. 156 c.p.c. secondo cui non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge, e a ben vedere, in ciò si risolve l'eventuale inosservanza del requisito di forma previsto nell'art. 669-bis c.p.c., atteso che detta norma neppure prevede una pretesa nullità per il caso di inosservanza della modalità del ricorso per introdurre la domanda cautelare. A maggiore ragione, l'inosservanza della forma del ricorso per la proposizione della domanda cautelare si rivela null'altro che una mera irregolarità della domanda introduttiva del giudizio cautelare laddove si consideri che l'art. 669-bis c.p.c., da un lato, non prevede affatto un'ipotesi di nullità per il caso dell'inosservanza dell'anzidetto requisito formale, e, dall'altro, neppure considera il rispetto della forma in sé come un'ipotesi in cui una sua eventuale inosservanza, possa configurare il caso in cui la nullità possa tuttavia essere pronunciata mancando l'atto in parola dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo come prevede l'art. 156, comma 2, c.p.c. Nella fattispecie in cui la forma della domanda cautelare assuma quella propria dell'atto di citazione anziché del ricorso, per effetto di quanto enunciato dall'art. 156, comma 3, c.p.c.la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. A ben vedere, è questa l'ipotesi che calza alla perfezione quando si controverte in tema di conseguenze derivanti al mancato rispetto della forma dell'atto – citazione al posto del ricorso – essendo infatti evidente come l'obiettivo della norma non sia quello di invalidare la stessa costituzione della parte istante soltanto perché non si è attenuta all'osservanza della regola generale sancita dall'art. 669-bis c.p.c. benché detta previsione sia del tutto sprovvista di una qualsivoglia sanzione utile per essere spendibile sul piano processuale, eventualmente in termini di invalidità dell'atto. E ciò trova conferma nella stessa laconicità della disposizione introdotta dall'art. 74 della l. n. 353/1990, nella quale non si ravvisano apprezzabili motivi ostativi all'ammissibilità della domanda cautelare nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, in omaggio al generale principio di conservazione degli atti processuali. La dottrina si è occupata del caso in cui la domanda cautelare venga introdotta con l'atto di citazione che introduce il giudizio di merito, contente al suo interno la richiesta di concessione di un determinato provvedimento cautelare. Tale situazione lascia dunque presumere che ci si trovi dinanzi ad una domanda cautelare proposta contestualmente all'inizio del giudizio di merito che, per tale ragione è considerata come se fosse introdotta in corso di causa, ovvero pendente il giudizio per il merito della controversia attesa la chiara funzione strumentale della tutela cautelare. Quid iuris invece nel caso in cui la domanda cautelare venga introdotta autonomamente rispetto al giudizio di merito, con atto di citazione, dunque seguendo una forma diversa da quella prescritta dall'art. 669-bis c.p.c.? È chiaro che anche laddove si verifichi tale eventualità, la conclusione non può divergere rispetto a quella sopra delineata, atteso che la modalità ante causam della domanda cautelare introdotta con atto di citazione anziché con ricorso per le stesse ragioni innanzi evidenziate non soggiace ad alcuna sanzione processuale, men che mai riconducibile a quella estrema propria della nullità od inammissibilità della relativa azione, posto che anche in tale ipotesi non potrebbe escludersi l'operatività dell'art. 156, comma 3, c.p.c. Infatti, predicare l'inefficacia o la nullità di una domanda cautelare legittimamente introitata dinanzi al giudice competente soltanto perché proposta con una forma diversa – non dunque errata stante l'inesistenza di un divieto ad hoc – da quella prevista dall'art. 669-bis c.p.c. nonostante l'assenza di qualsivoglia sanzione processuale, significherebbe arrecare un vulnus inaccettabile ai principi di economia processuale, di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, atteso che da un lato per effetto di una inosservanza squisitamente formale dell'atto, la parte istante sarebbe di fatto costretta a riproporre la stessa domanda cautelare, con il rischio di incorrere in un'apprezzabile dilatazione dei tempi processuali di risposta da parte dell'ordinamento che proprio con il ricorso alla tutela cautelare intende evitare al fine di scongiurare il periculum che le relative ragioni possano essere pregiudicate durante il tempo occorrente per definire il giudizio ordinario. Al riguardo, sebbene potrebbe sempre obiettarsi che è la stessa parte istante ad avere introdotto l'azione cautelare con una forma diversa da quella normativamente prescritta, in realtà è evidente che tale eccezione non reggerebbe alla prova dei fatti, laddove esistano i margini per l'operatività dell'art. 156, comma 3, c.p.c. in assenza nel codice di rito di una specifica disposizione ad hoc che possa escluderla. Le considerazioni che precedono tengono conto del fatto che ad essere differente è unicamente la forma dell'atto e non il rito concretamente seguito che resta quello proprio del processo cautelare, nel senso che in presenza di una domanda che anziché essere depositata e successivamente notificata unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente, venga prima notificata a quest'ultima, ciò non varrebbe comunque ad esonerare la parte istante dal procedere successivamente alla notifica – in tale ipotesi separata e postuma – del decreto di fissazione dell'udienza emesso dal giudice della cautela alla controparte, in tale modo completando l'attività finalizzata alla corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti interessate. A ciò aggiungasi che una situazione del genere, sebbene irregolare dal punto di vista squisitamente formale, non impedirebbe la possibilità di ricorrere all'anticipazione della tutela cautelare con la richiesta di emissione del decreto inaudita altera parte, giacché rispetto al ricorso – di cui controparte non ha notizia se non nel successivo momento della sua notifica con il decreto che fissa l'udienza di comparizione – in questo caso la controparte ha già avuto contezza dell'esistenza dell'istanza cautelare per essergli già stata notificata dal medesimo istante, al quale nulla impedisce di rivolgere al giudice della cautela l'analoga richiesta che avrebbe fatto se avesse adottato la forma del ricorso come modalità di introduzione della domanda cautelare. Infatti, proprio perché nonostante la diversa forma assunta dalla domanda ex art. 669-bis c.p.c. il rito rimane quello del giudizio cautelare, l'eventuale concessione della misura richiesta inaudita altera parte non priverebbe il resistente della possibilità di chiederne successivamente la revoca o la modifica in sede di fissazione dell'udienza di comparizione, una volta che il relativo decreto gli venga notificato dalla parte istante, verificandosi una situazione del tutto speculare a quella che si avrebbe con la proposizione della domanda cautelare in forma di ricorso. L'unica divergenza rispetto al modello previsto dall'art. 669-bis c.p.c. si materializza allora nella forma dell'atto iniziale, laddove quest'ultimo risulti posto in essere autonomamente con atto di citazione anziché con ricorso. In ossequio al principio di libertà delle forme sancito dall'art. 121 c.p.c. sarebbe contraddittorio inficiare come invalido l'ingresso della tutela cautelare soltanto perché si è utilizzata una forma diversa da quella del ricorso, la cui vera funzione è di consentire un immediato contatto tra la parte ricorrente ed il giudice della cautela attraverso il deposito dell'atto nella cancelleria di quest'ultimo. Procedimento cautelare e domanda riconvenzionale. L'introduzione di una domanda riconvenzionale nel procedimento cautelare si presta a realizzare un allargamento del thema decidendum, difficilmente conciliabile con l'esigenza di rapidità propria di tale procedimento e, con l'art. 669-bis c.p.c. il quale, espressamente richiede che la domanda cautelare debba essere proposta con la forma del ricorso. Conseguentemente per la sua ammissibilità si ritiene indispensabile il rispetto dei medesimi requisiti richiesti per la domanda cautelare principale (Cascella 2021, 74). Ed invero, anche a prescindere dai dubbi manifestati da una parte della giurisprudenza di merito in ordine all'ammissibilità della domanda riconvenzionale in un procedimento cautelare (Trib. Firenze 25 marzo2002; Pret. Parma 3 maggio 1991), il presupposto indefettibile perché il resistente in un procedimento cautelare possa avanzare una domanda riconvenzionale è che quest'ultima abbia anch'essa natura cautelare (Trib. Bari 23 luglio 2007). In dottrina, si è osservato che, poiché il processo cautelare non ha la funzione di accertamento dei diritti e deve comunque svolgersi in coerenza con le esigenze di celerità che lo connotano, la proposizione di una domanda riconvenzionale all'interno dello stesso deve ritenersi ammissibile soltanto se si tratta di una domanda connessa ed incompatibile rispetto a quella proposta dal ricorrente (Merlin 1996, 402 e 405). Ciò premesso, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale cautelare rappresenta l'espressione del diritto di difesa che compete alla parte resistente evocata in un procedimento cautelare, la quale ritenga a sua volta esposto ad un periculum in mora il suo diritto nelle more del giudizio di cognizione ordinaria destinato a farlo valere, ovviamente occorre che la sua proposizione avvenga nel rispetto del principio fondamentale del contraddittorio. Tuttavia su tale questione la giurisprudenza mostra un atteggiamento prudente. È inammissibile una domanda riconvenzionale introdotta in un procedimento cautelare con memoria difensiva, poiché non adempie all'indicazione di cui all'art. 669-bis c.p.c. (Trib. Milano 27 dicembre2009). Secondo una parte della dottrina, la struttura del processo cautelare, per quanto improntata al principio di celerità, in un'ottica teleologicamente orientata ad una valutazione sommaria del diritto cautelando, non sembra, di per sé, potersi erigere a caratteristica dirimente per negare l'ammissibilità di una domanda cautelare riconvenzionale, con l'unico limite che, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., quest'ultima sia connessa tecnicamente a quella introdotta dal ricorrente principale, nel senso che come già osservato, si ponga in un rapporto di incompatibilità con la stessa (Mandrioli 1995, 214; Merlin 1996, 405; Consolo 1996, 627). Contra l'orientamento che invece la ritiene inammissibile, perché incompatibile con l'urgenza e la sommarietà propria del rito cautelare, atteso che la sua proponibilità costringerebbe il giudice a differire l'udienza medesima per consentire alla controparte di replicare (Celeste 2010, 175). Aderendo a quest'ultima impostazione, è vero che comporterebbe la possibilità di proporre la domanda riconvenzionale solo nel corso del successivo ed eventuale giudizio di merito anche nel caso di provvedimento cautelare a strumentalità attenuata, ma è ugualmente vero che ciò sarebbe coerente con la struttura del procedimento cautelare uniforme, con particolare riferimento ai relativi presupposti: fumus e periculum. La questione – a ben vedere – riguarda la proponibilità in un giudizio cautelare di una domanda riconvenzionale non fondata su un periculum in mora come la domanda cautelare principale, in relazione alla quale, si è precisato che il presupposto indefettibile perché il resistente in un procedimento cautelare possa avanzare una domanda riconvenzionale è che quest'ultima abbia anch'essa natura cautelare. Il procedimento cautelare, infatti, è un procedimento a cognizione sommaria, come sommaria è l'attività istruttoria in esso eventualmente espletata, ragione per cui la struttura e le finalità di siffatto procedimento appaiono oggettivamente inconciliabili con la proposizione, in via riconvenzionale, di un'ordinaria domanda di merito (Trib. Bari 23 luglio 2007). Infatti, sebbene nel silenzio della legge, non pare riscontrabile un generale divieto di formulare domande di carattere riconvenzionale nel procedimento cautelare, appare altresì evidente come a differenza di quanto accade nel procedimento a cognizione piena, nel quale esiste un sistema per la costituzione della parte resistente, fondato su preclusioni e decadenze processuali, a diversa conclusione si perviene nel caso della fase cautelare, essendo quest'ultima completamente destrutturata, al fine precipuo di agevolare la massima speditezza possibile del giudizio sommario per consentire la pronta tutela del diritto soggettivo invocato dal ricorrente, ragione per cui non vi è chi non veda come analoga esigenza – fondata sull'allegazione del periculum – debba ritenersi sussistente anche a carico della parte resistente, la quale, semmai, potrà presentare le proprie ragioni mediante un analogo ricorso ex art. 669-bis c.p.c. che rispetti i medesimi presupposti cui soggiace qualsiasi domanda cautelare soggetta alla disciplina del codice di rito: fumus e periculum. Nell'àmbito del procedimento cautelare, pur non essendo disciplinata tale facoltà, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale, deve necessariamente essere àncorata ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (Trib. Reggio Calabria 31 ottobre2007). In buona sostanza, la particolare tipologia di domanda riconvenzionale di cui si controverte, nella fase cautelare non dovrebbe attenere all'esclusiva fondatezza delle ragioni prospettabili dalla stessa parte resistente nel successivo ed eventuale giudizio di merito, ma anche e soprattutto alla concreta ed attuale ricorrenza di un pregiudizio irreparabile per la medesima durante il tempo occorrente per arrivare ad una pronuncia sul merito della controversia. La diversa tesi che, invece, sembra ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale nella fase cautelare, a maggiore ragione se con il solo limite della compatibilità con il perimetro disegnato dal petitum e dalla causa petendi introdotta dal ricorrente, comporterebbe inevitabilmente la trasformazione del processo cautelare in un giudizio assimilabile a quello a cognizione piena, in cui ciascuna parte introduce le rispettive domande a tutela delle proprie ragioni, a prescindere da qualsivoglia situazione coinvolgente il periculum, costituente una peculiare caratteristica del solo processo cautelare. Non è ammissibile la domanda riconvenzionale cautelare allorché questa non dipenda, quanto a causa petendi, dalla domanda attorea, ma sia basata su un autonomo titolo (Trib. Milano 26 marzo2006). La questione dei limiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale nell'ambito del procedimento cautelare è tuttora discussa in dottrina (Consolo, Recchioni 2010, 327; Arieta 2005, 892). Ciò, specie laddove si consideri che l'inammissibilità dell'esercizio dell'azione cautelare in reconventionem può essere ravvisata ove il giudice, secondo il principio generale scolpito dalla giurisprudenza di legittimità per il giudizio ordinario, non ravvisi fra le due domande il collegamento oggettivo, non necessariamente fondato su di un titolo dipendente da quello fatto valere dal ricorrente come richiesto ad altri fini dall'art. 36 c.p.c., necessario e sufficiente a giustificare il simultaneus processus cautelare (Trib. Milano 2 ottobre2017). La giurisprudenza di merito appare ugualmente divisa in ordine all'ammissibilità della domanda riconvenzionale nel procedimento cautelare. La domanda riconvenzionale non è ammissibile nell'ambito del procedimento cautelare che, per sua natura, esige uno svolgimento rapido su un oggetto limitato al ricorso, cautelare, dovendo l'istanza essere proposta autonomamente (Trib. Venezia 3 febbraio2016;Trib. Firenze 25 marzo2002), atteso che l'ampliamento del thema decidendum contrasta apertamente con la natura sommaria e le esigenze di celerità del procedimento già introdotto, oltre che con la previsione normativa di cui all'art. 669-bis c.p.c. che impone la proposizione di una domanda cautelare necessariamente con un apposito ricorso (Trib. Cuneo 21 luglio2010). In particolare, pur in assenza di un'espressa previsione nel procedimento cautelare uniforme, può escludersi in radice la proponibilità da parte del resistente di una domanda riconvenzionale in considerazione del fatto che il processo cautelare non ha la funzione precipua di accertamento dei diritti, dovendo svolgersi privilegiando le esigenze di celerità che lo connotano (Trib. Roma 26 aprile 2012, in cui si precisa che è invece ammissibile l'eccezione riconvenzionale quando si fonda sullo stesso titolo dedotto in giudizio dalla parte ricorrente ovvero su un titolo dedotto in giudizio da parte del resistente per paralizzare l'avversa domanda cautelare; conforme Trib. Torino 12 marzo 2010; secondo Trib. Catania 20 giugno2009, nessun ostacolo normativo o procedurale pare impedire al ricorrente, nell'ambito di un procedimento cautelare lite pendente, ma, a bene vedere, soluzione analoga andrebbe accolta con riferimento alla ipotesi di procedimento cautelare ante causam, di articolare in corso di causa istanze cautelari nuove ed ulteriori rispetto a quelle eventualmente già oggetto del ricorso ex art. 669-bis c.p.c., non trovando qui applicazione alcun regime di carattere decadenziale, in mancanza di un'espressa previsione, a tale fine, militando evidenti ragioni di economia processuale, salvaguardando però, in ogni caso, il diritto di difesa della controparte resistente che non potrebbe, di certo, essere sacrificato né dall'insussistenza di una norma impeditiva della formulazione di nova cautelari né dà ragioni di economia processuale; contra, in senso favorevole all'ammissibilità della domanda riconvenzionale nel procedimento cautelare purché ciò non si ponga in contrasto, in concreto, con le esigenze di snellezza e celerità che connotano il giudizio cautelare, è stato invece affermato che nel corso della procedura cautelare è ammissibile la proposizione di domanda cautelare in via riconvenzionale anche se compiuta in forma orale in udienza, v. Trib. Casale Monferrato 11 novembre1996). La proposizione di una domanda riconvenzionale nel corso del procedimento cautelare è ammissibile purché non confligga con i principi di snellezza e sollecitudine che devono comunque ispirare la procedura cautelare (Trib. Firenze 23 luglio2001). È ammissibile la proposizione in via riconvenzionale da parte del resistente convenuto di altro ricorso per provvedimento d'urgenza purché sia connesso all'oggetto del ricorso principale e sempre che sia avanzato nel primo atto difensivo da parte del resistente (Pret. Salerno 18 febbraio 1991). Ricorso cautelare e mediazione obbligatoria. L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 afferma che lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. Indubbiamente, anche per effetto dell'orientamento manifestato dal giudice delle leggi la concedibilità di un provvedimento cautelare essendo dettato da esigenze riassumibili nell'immediatezza della tutela giurisdizionale, non tollera l'apposizione di qualsiasi condizione di procedibilità (Tiscini 2011, 162; Trevisan, 4). Tale disposizione enuncia un principio processuale di carattere generale fondato sull'assunto, immanente al sistema ordinamentale, per il quale per i procedimenti cautelari, l'esclusione dalla soggezione al tentativo obbligatorio di mediazione si correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cautelare rispetto all'effettività della tutela giurisdizionale sancita dall'art. 24 Cost., che potrebbe essere frustrata dall'imposizione del previo esperimento del tentativo di mediaconciliazione. La previsione della mediazione obbligatoria è, del resto, finalizzata ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali attraverso la composizione preventiva della lite, ma tale interesse svanisce in riferimento all'azione cautelare, proprio in considerazione delle esigenze che si intendono tutelare con lo stesso ricorso ai procedimenti cautelari, le quali richiedono una risposta giudiziale necessariamente immediata. Pertanto, la clausola contrattuale che ne prevedesse una deroga pattizia dovrebbe ritenersi radicalmente nulla (Trib. Latina 23 aprile2016). Lo stesso principio vale per qualsiasi altra forma di alternative dispute resolution, essendosi stabilito che il mancato espletamento della previa procedura di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio, ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emessa in attuazione delle previsioni di cui alla l. n. 249/1997, non può, infatti, precludere la tutela cautelare la cui funzione sarebbe frustrata ove dovessi attendersi il completamento del tentativo di conciliazione, potendo il diritto ricevere nelle more di quest'ultimo un irreparabile pregiudizio. Tale soluzione è, peraltro, imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione che contempla la procedura conciliativa, perché altrimenti non sarebbe assicurata una adeguata ed effettiva tutela dei diritti in violazione dell'art. 24 Cost. (Trib. Trapani 11 aprile2007). Quid iuris allora per quanto attiene all'instaurazione del giudizio di merito? La littera legis non lascia spazio ad alcun genere di dubbio interpretativo con riferimento alla domanda cautelare ante causam, laddove afferma chiaramente che lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. Il problema si pone, quindi, soltanto in ordine alla fase di merito successiva alla esperita tutela cautelare, sia quando il giudizio di merito deve essere introdotto ex art. 669-octies c.p.c. sia quando trattasi di un provvedimento a strumentalità attenuata in ragione del quale, l'introduzione del giudizio di merito è facoltativa. Con riferimento a tale ipotesi, cosa accadrebbe se nell'ipotesi di una domanda cautelare introdotta ante causam si renda successivamente necessario esperire il giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 669-octies, comma 1, c.p.c., ovvero in mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione? Al riguardo, non va infatti dimenticato che l'azione cautelare intrapresa ex art. 669-bis c.p.c., riguarda pur sempre un provvedimento che, anche quando rivesta natura anticipatoria, è comunque a strumentalità attenuata e, tale carattere proprio del procedimento cautelare rispetto al giudizio di merito non è stato certo eliminato dalla riforma del 2005, ragione per cui è lo stesso art. 669-octies c.p.c. ad affermare che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo. Ciò è chiaro non tanto perché l'autorità del provvedimento sussiste solo per il processo nel quale si fa valere il diritto a cautela del quale lo stesso è stato emesso, ma anche perché il suo contenuto accertativo non può mai fare stato tra le parti ed i loro aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 c.c., dal momento che la sua efficacia può venire sempre meno per effetto di un'altra pronuncia anche non passata in giudicato, che dichiari inesistente il diritto a cautela del quale esso venne emesso (Cass. S.U., n. 27187/2007). Poiché il carattere anticipatorio non assicura la stabilità, neppure provvisoria, del decisum cautelare, allorché il giudizio di merito non sia iniziato da nessuna delle parti dello stesso procedimento cautelare, il permanere dell'efficacia esecutiva del provvedimento che lo conclude non ne comporta la stabilità, da intendere come concreta idoneità a costituire «giudicato» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. (Trib. Tivoli 9 marzo2021). Ciò comporta, in linea generale che, nella prospettiva della piena operatività della disciplina della media-conciliazione obbligatoria, la parte che abbia richiesto ed ottenuto un provvedimento cautelare ante causam per una controversia rientrante in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, pur volendo esperire il procedimento di mediazione non potrà esimersi dall'instaurare il giudizio di merito laddove necessario ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c.prima o nel corso della mediazione stessa, in quanto, come rilevato in passato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Brindisi 9 gennaio2012) per una parziale antinomia che si auspica possa essere meglio armonizzata de iure condendo, il termine di durata della procedura mediaconciliativa ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2010 può spingersi fino a tre mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, ed è dunque più ampio rispetto al termine perentorio di cui all'art. 669-octies, comma 1, c.p.c. La conseguenza sarebbe ravvisabile nella circostanza che la parte interessata, ove volesse attendere l'esito della procedura di media-conciliazione prima di introdurre il giudizio di merito, rischierebbe, in caso di mancato accordo, di vedere vanificata anche la tutela conservativa già ottenuta a seguito della sua inefficacia medio tempore verificatasi ex art. 669-novies c.p.c. (Trib. Brindisi 9 gennaio2012). A ciò aggiungasi che attivando la mediazione contestualmente all'instaurazione del giudizio di merito, specie ove la mediazione stessa si dovesse concludere positivamente, la parte avrebbe sopportato invano anche le spese per introdurre il giudizio, in quanto non più necessario, mentre instaurando solo il giudizio, la parte stessa andrebbe incontro ad una pronunzia giudiziale di improcedibilità alla prima udienza, con il conseguente invito a procedere alla mediazione ed a sopportarne i relativi costi (Trib. Brindisi 9 gennaio2012). In dottrina, si è così paventata sia la possibilità che la mediazione venga azionata nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 669-octies c.p.c. conseguendo così l'effetto di sospendere la decadenza prevista dall'anzidetta norma per una sola volta, in tale modo determinandosi un «congelamento» del termine per l'instaurazione del giudizio di merito, per poi riprendere a decorrere nel caso in cui la mediazione non vada a buon fine (Tiscini 2011, 164), tesi questa giudicata accettabile perché consentirebbe il rispetto della condizione di procedibilità e solo in caso di mancato esito positivo della mediazione l'attivazione della tutela giurisdizionale di merito (Trevisan, 9), sia la necessità che nello spatium temporale anzidetto – quello previsto dall'art. 669-octies c.p.c. – la parte interessata proceda cumulativamente ad avviare il procedimento di mediazione e l'instaurazione della causa per il merito (Cuomo Ulloa, 139). È vero che l'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 28/2010 prevede espressamente che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e dalla stessa data, impedisce altresì la decadenza per una sola volta, in quest'ultimo caso però se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve comunque essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 della norma citata presso la segreteria dell'organismo (Trevisan, 11, muove dalla considerazione che riesce difficile cogliere prospettive di buon esito in un tentativo di conciliazione imposto ex lege destinato ad essere azionato successivamente alla concessione di un provvedimento cautelare, ricordando come il fatto stesso che non vi è comunque alcuna certezza che la mediazione vada a buon fine comporta che in tale caso dovrà comunque essere azionato il giudizio di merito). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che la mediazione costituisce una condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziale, e che, in mancanza di essa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, il giudice opera un semplice rinvio della successiva udienza, mentre ove il medesimo giudicante rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 del citato d.lgs. n. 28/2010 (Cass. III, n.9557/2017; conforme l'orientamento nella giurisprudenza di merito, da ultimo, v. Trib. Cosenza 30 settembre2019). La forma della domanda cautelare e l'intervento del terzo All'interno del processo cautelare potrebbe porsi l'esigenza di tutelare la posizione del terzo, poiché esiste la possibilità che l'adozione di un provvedimento cautelare possa coinvolgere anche un soggetto che non ha partecipato al procedimento cautelare – tenendo in debita considerazione che i pregiudizi che egli può lamentare potrebbero assumere diversa tipologia – ragione per cui si impone allora di stabilire quali siano gli strumenti che l'ordinamento predispone a suo favore, garantendogli un'efficace tutela, al fine precipuo di evitare che l'attuazione del provvedimento cautelare possa comportare un pregiudizio in suo danno. In particolare, il pregiudizio lamentato dal terzo potrebbe derivare anche dalla mera adozione della stessa misura cautelare e non necessariamente dalla sua attuazione. Il terzo potrebbe entrare nel processo cautelare non solo a seguito di un intervento volontariamente spiegato dal medesimo, ma anche se chiamato in causa da una delle parti interessate. A tale fine, la chiamata di un terzo nel procedimento cautelare da parte del resistente è di per sé ammissibile, ma va autorizzata dal giudice della cautela e tale autorizzazione è condizionata alla proposizione di domande cautelari nei confronti del terzo (Trib. Napoli 17 dicembre2001). L'intervento di terzo nel procedimento cautelare è ammissibile nei limiti stabiliti per il giudizio di cognizione (Trib. Torino 7 settembre2004;Trib. Lecco 13 dicembre2001;Trib. Ravenna 9 giugno1997). In tale ottica, l'attuale struttura del procedimento cautelare uniforme consente l'intervento volontario del terzo, qualora questi abbia avuto tempestiva conoscenza della pendenza del giudizio cautelare, perché ove non si ammettesse tale facoltà, l'esercizio del diritto di difesa del terzo risulterebbe inutilmente ritardato nel tempo. La giurisprudenza reputa per lo più ammissibile l'intervento o la chiamata del terzo nel giudizio cautelare purché ciò avvenga in forme compatibili con l'esigenza di celerità che connota tale giudizio (Trib. Nola 17 luglio2012), tenuto conto che, l'ammissibilità dell'intervento del terzo va inoltre delimitata alle sole ipotesi di pregiudizio che egli possa subire dalla mera adozione della domanda cautelare, o dalla sua attuazione necessaria od eventuale, mirando con la partecipazione al procedimento di formazione del titolo cautelare, a prevenire eventuali danni indotti dagli effetti materiali della misura richiesta ex art. 669-bis c.p.c. (Trib. Bologna 17 dicembre2012). In buona sostanza, anche quando si tratta di valutare l'interesse del terzo a partecipare al giudizio cautelare in corso il giudice della cautela è chiamato ad un giudizio prognostico sulla reale possibilità che il terzo possa ricevere un pregiudizio foriero di danni nei propri confronti, non solo dall'attuazione della misura cautelare richiesta dal ricorrente, ma anche dalla semplice adozione della stessa, per effetto della probabilità che l'accoglimento della relativa richiesta possa produrre in tale senso quale conseguenza di «rimbalzo» o «riflesso» nei confronti di un soggetto estraneo allo stesso processo cautelare. Conseguentemente, l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo in sede cautelare va negata quando non deriverebbe al terzo del cui intervento si discute alcun pregiudizio dall'emanazione del provvedimento richiesto dal ricorrente. Pertanto, nel giudizio cautelare è pienamente ammissibile l'intervento o la chiamata del terzo tutte le volte in cui possa al medesimo terzo derivarne un'utilità o pregiudizio. In dottrina, si è quindi sottolineato che nel processo cautelare l'intervento del terzo è ammissibile «se» ed in quanto l'interveniente possa ricevere un pregiudizio od un vantaggio giuridicamente rilevante già dal contenuto del provvedimento cautelare quale richiesto e non dunque in relazione al contenuto della futura sentenza di merito ed alla sua incidenza su di un suo rapporto (Consolo 1996, 188, Salvaneschi 2011, 429; sull'intervento del terzo nel procedimento cautelare, si vedano, in generale, Biavati 1983, 998; Consolo 1996, 187; Salvaneschi 2011, 427). Si è anche sostenuto che la distinzione tra i diversi tipi di intervento delineati dall'art. 105 c.p.c. perde rilievo in sede cautelare, posto che qui non si giunge mai all'accertamento di un diritto in capo al ricorrente e, quindi, non avrebbe senso parlare di ingresso del terzo nel procedimento per farvi valere diritti incompatibili o connessi per il titolo o l'oggetto, oppure per favorire una delle parti, secondo lo schema tipico dell'intervento ad adiuvandum (così Consolo 1996, 188; contra, Salvaneschi 2011, 427, secondo la quale proprio la necessaria rappresentazione della tutela che il terzo riceverebbe nel giudizio di merito giustifica invece la legittimità dell'intervento; ciò significa che l'intervento del terzo nel procedimento cautelare si giustifica proprio in quanto il vantaggio di chi asserisca, ad esempio, di essere titolare di un diritto incompatibile, può ricevere dal provvedimento cautelare, si connette direttamente con la sua possibilità di intervenire in via principale nel giudizio di merito). L'intervento volontario adesivo del terzo è sempre ammissibile quando non contrasti con le esigenze di speditezza del giudizio e nei limiti entro cui alla parte convenuta sia data la possibilità di spiegare utilmente attività difensiva nel rispetto del principio del contraddittorio (Pret. Napoli 12 dicembre 1990). L'intervento del terzo deve assumere la forma dell'istanza ex art. 669-bis c.p.c. nonostante il silenzio della norma su tale questione, e la sua proponibilità postula dunque anch'essa il rispetto sia dei requisiti formali di cui all'art. 125 c.p.c. sia dei presupposti occorrenti per l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente principale, ovvero il contestuale riscontro di fumus e periculum. Ciò muovendo dalla considerazione che l'intervento – sia esso autonomo od anche solo adesivo a quello del ricorrente principale – che anima il terzo non può non essere idoneo a giustificarne la presenza nel processo cautelare, e, quindi, da tale angolazione, a verificarne la sua legittimazione in punto di esistenza di una situazione che sul piano giuridico verosimilmente possa giustificarla, e, sul versante del periculum, sia allo stesso tempo necessitata dall'imminenza di un pregiudizio grave ed irreparabile in suo danno. E nulla cambia quanto ai requisiti di forma della relativa domanda spiegata dal terzo interventore, anche qualora tale legittimazione del terzo ad intervenire ad adiuvandum si verifichi con riferimento alla posizione della parte resistente, laddove il pregiudizio in suo danno possa conseguire di «riflesso» o «rimbalzo» per effetto dell'emananda decisione del giudice della cautela nei confronti di quest'ultima nel caso in cui intervenga l'accoglimento del richiesto provvedimento cautelare. Ciò per una semplice ragione: la domanda di intervento ad adiuvandum proposta dal terzo nel giudizio cautelare, postula una esplicita richiesta al giudice della cautela formulata dal medesimo terzo interventore, la quale, non potrebbe sottrarsi all'osservanza dell'unica norma – l'art. 669-bis c.p.c. – che disciplina la forma della domanda comunque introdotta nel giudizio cautelare, non esistendo una distinzione di formalità afferenti la costituzione di ciascuna parte – come del resto non esiste neppure una scansione in «fasi» del processo cautelare la cui eventuale inosservanza potrebbe determinare preclusioni o decadenze di sorta – trattandosi di caratteristiche proprie del processo civile ordinario a cognizione piena. Pertanto, anche il terzo nel redigere il proprio atto d'intervento deve osservare le prescrizioni dell'art. 125 c.p.c. – a cui implicitamente sembra rimandare l'art. 669-bis c.p.c. – per tale ragione, rispettando gli stessi oneri di allegazione in punto d'individuazione della causa petendi e del relativo petitum i quali, devono risultare correlati, da un lato, alla posizione della parte – ricorrente o resistente – a cui si riferiscono, e dall'altro, avendo altresì cura di specificare l'esistenza dei presupposti che giustificano il suo intervento nel giudizio cautelare, a tale fine, specificando il fumus ed il periculum di cui è portatore autonomamente nei confronti delle restanti parti del processo, rispetto alle quali, i suddetti presupposti si configurano come elementi la cui esistenza va opportunamente riscontrata soppesando l'autonoma posizione assunta dal terzo interventore nel processo cautelare. In ordine a tale aspetto, è la stessa configurazione del procedimento cautelare, caratterizzato da celerità e destrutturazione rispetto al modello del giudizio ordinario di cognizione che da un lato non esclude la facoltà di intervento del terzo, qualora questi abbia avuto notizia del giudizio pendente inter alios e decida di esperire l'intervento si da tutelare il proprio autonomo diritto, sul quale può incidere direttamente il provvedimento cautelare, in sede anticipata rispetto all'eventuale giudizio di merito. In questa particolare ipotesi, l'interesse del terzo si fonderebbe proprio sul pregiudizio che egli può subire dall'attuazione della misura cautelare e, quindi, dagli effetti attuativi del provvedimento cautelare, come ad esempio, per quanto concerne l'acquisizione di materiale probatorio che lo riguardi direttamente od anche solo indirettamente (Trib. Milano 17 luglio 2014 in un procedimento in tema di «descrizione»). Ciò considerando che nei procedimenti cautelari ante causam l'intervento volontario del terzo, quale esercizio del diritto di difesa in via anticipata, è ammissibile solo se il medesimo terzo si trovi in una condizione tale che dalla tutela provvisoria invocata inter alios possa subire un pregiudizio (Trib. Salerno 14 maggio1997). In tale ottica, si è quindi ritenuto che il terzo sia quindi abilitato all'intervento nel processo cautelare ante causam anche quando si tratti di salvaguardare il proprio diritto dominicale implicato nel ricorso proposto inter alios per misure urgenti concernenti la cosa comune (Trib. Torre Annunziata 5 maggio2000), ovvero nel procedimento possessorio che non preclude anch'esso, l'intervento volontario del terzo, essendo la previsione di cui all'art. 105 c.p.c. di carattere generale e, quindi, estensibile al rito cautelare uniforme, in quanto con esso compatibile (in termini generali v. Trib. Trani 6 maggio2016;Trib. Napoli 20 febbraio2001;Trib. Ravenna 9 giugno1997; nonché sull'ammissibilità dell'intervento autonomo v. Trib. Roma 16 febbraio1996, oltre che adesivo, riconosciuto da Trib Roma 12 marzo 2001). Secondo un'isolata pronuncia di merito (Trib. Lecco 13 dicembre 2001), pur non essendo astrattamente incompatibile con il procedimento cautelare la chiamata o l'intervento del terzo, l'ammissibilità dell'ampliamento della compagine soggettiva del processo deve ritenersi necessariamente sottoposta ai limiti stabiliti dal legislatore per la chiamata o l'intervento del terzo nel giudizio ordinario di cognizione. In tale ipotesi, l'intervento in sede cautelare di un terzo può ritenersi non incompatibile con tale rito solo nel caso in cui esso si limiti ad aderire ed a sostenere le ragioni di una delle parti principali, risultando l'eventuale necessità del terzo di svolgere istanze cautelari devoluta all'instaurazione di un autonomo procedimento rispetto al quale, sarà in tale caso possibile verificare l'effettiva sussistenza di un nesso di strumentalità e della competenza territoriale rispetto ad una causa di merito direttamente riconducibile alle pretese fatte valere in via cautelare. Orbene, se tale assunto giurisprudenziale conferma che anche l'intervento del terzo nel processo cautelare debba rispettare la forma della domanda prevista dall'art. 669-bis c.p.c., appare tuttavia contraddittorio confinarne l'ammissibilità nella sola ipotesi di quello «adesivo dipendente» che notoriamente si realizza quando il medesimo interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato che peraltro nel processo cautelare non ricorre quanto agli effetti della cosa giudicata di cui agli artt. 2908 e 2909 c.c. Diversamente opinando, ove la possibilità di intervento fosse garantita solo nel posticipato giudizio di merito a cognizione ordinaria, si porrebbe in insanabile contrasto con il diritto, costituzionalmente garantito, di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi o diritti sancito dall'art. 24 Cost., restrizione non giustificata dalla tutela di diritto opposto di rango costituzionale, non ravvisabile nella durata ragionevole del processo ex art. 111 Cost., comunque, garantita dai tempi in cui il procedimento, comprensivo dell'intervento, si deve necessariamente esaurire (Trib. Brescia 15 marzo 2003). Infatti, l'intervento del terzo nel processo cautelare non tende ad accertare un diritto soggettivo – come del resto accade per la stessa parte ricorrente – ma unicamente ad evitare il verificarsi di un pregiudizio in danno della parte che ha ragione durante il tempo occorrente per conseguire la pronuncia che statuisca sul medesimo diritto al termine del giudizio di merito, in tale modo evitando che la sentenza venga emessa quando non è ormai più possibile soddisfare le ragioni dell'istante. Conseguentemente, non appare allora ragionevole escludere la proponibilità dell'intervento del terzo quando quest'ultimo sia titolare di una posizione di fatto che sul piano giuridico lo legittimerebbe ad intraprendere un'autonoma azione nel giudizio di merito ma, nelle more che quest'ultimo possa definirsi, resistendo autonomamente nel processo cautelare già esistente inter alios se da quest'ultimo possa riceverne indirettamente un grave ed imminente pregiudizio. E per tale ragione che deve sussistere comunque, in quanto condizione dell'azione, l'interesse ad agire dell'interveniente, tenendosi altresì conto, ove detto intervento si esplichi in un procedimento cautelare d'urgenza, della natura anticipatoria propria di tale procedimento, in ogni caso dovendo consistere nel possibile pregiudizio od effetto vantaggioso derivante, in rapporto causale, dall'emanando provvedimento (Trib. Brescia 15 marzo 2003). E come si è detto innanzi, in ordine a tale specifico aspetto, tenuto conto della forma della domanda prevista dall'art. 669-bis c.p.c. sembra difficile discostarsi dall'osservanza di quest'ultima quanto al riscontro dei presupposti in punto di fumus e periculum certamente compatibili con la posizione autonomamente valutabile del terzo che agisce in sede cautelare. Va, infatti, considerata la posizione del terzo che si presta ad essere rilevante non in chiave esclusivamente difensiva, ben potendo a sua volta formulare un'apposita domanda cautelare nei confronti del ricorrente o della parte resistente laddove risulti essere comunque connessa alla causa petendi ed al petitum della domanda cautelare principale. Peraltro, proprio sotto tale aspetto, è opportuno rilevare come del resto si è già detto in precedenza, che – tenuto conto dei possibili diversi orientamenti sull'ammissibilità dell'istanza cautelare del terzo nell'ambito di un procedimento cautelare tra diverse parti – la domanda svolta in via d'urgenza dal terzo interventore deve comunque essere supportata da un effettivo e concreto periculum in mora, ravvisabile nell'ipotetico ma allo stesso tempo concreto pregiudizio dannoso che potrebbe verificarsi come imminente nei confronti del terzo per effetto dell'adozione della misura cautelare richiesta od anche dalla sua attuazione. Aggiungasi che l'intervento del terzo potrebbe essere giustificato anche dal vantaggio che potrebbe derivargli prendendo parte al processo cautelare, ad esempio, associandosi alla richiesta cautelare fatta dal ricorrente. In particolare, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, è stata sottolineata la necessità che il terzo faccia valere un effettivo pregiudizio ovvero l'utilità che possa anche a lui derivare dall'attuazione materiale del provvedimento, non essendo sufficiente che sia titolare di un interesse di mero fatto (Trib. Roma 12 marzo2001, in cui si è dichiarato inammissibile nel procedimento cautelare l'intervento adesivo del terzo ex art. 105, comma 2, c.p.c. qualora sia titolare di un interesse di mero fatto). Inoltre, poiché il procedimento cautelare non è caratterizzato da scansioni processuali che prevedono termini di decadenza, l'intervento debba considerarsi ammissibile e tempestivo tutte le volte in cui non venga dilatata in alcun modo la durata del processo cautelare in contrasto con le esigenze di celerità che lo contraddistinguono (Trib. Venezia 9 marzo 2004). La domanda cautelare «trasversale» La domanda che potrebbe essere proposta da un convenuto nei confronti di un soggetto «terzo» porta a considerare se possa ritenersi ugualmente ammissibile l'introduzione di una domanda cautelare nei confronti di un terzo da parte di un soggetto già evocato in sede cautelare dal ricorrente, quando essa è comune con quella già proposta dall'istante, al fine di riversare sul terzo il pregiudizio posto a base del periculum nel caso in cui si verifichi l'eventuale soccombenza dell'originaria parte convenuta per effetto dell'accoglimento della domanda cautelare principale diretta nei propri confronti. La domanda «orizzontale» di un convenuto proposta nei confronti di un altro convenuto è un istituto che non troviamo disciplinato nel codice di rito, ragione per cui nel silenzio del legislatore si è posto il problema se tale ipotesi – nel caso particolare qui esaminato riferito ad una domanda cautelare – possa ritenersi ammissibile, e, in caso affermativo, quale dovrebbe essere il relativo schema processuale che adotterebbe la parte interessata (Morello 389). In considerazione della particolare struttura che assume il processo cautelare uniforme rispetto al processo civile ordinario appare evidente come da un lato non possa tenersi conto delle preclusioni e decadenze operanti nel giudizio di cognizione, e, dall'altro, che la domanda cautelare trasversale non è in alcun modo assimilabile alla domanda riconvenzionale, né tantomeno, alla reconventio reconventionis, potendosi invece accostare all'azione che il convenuto può esercitare ai sensi dell'art. 106 c.p.c. nei confronti di un terzo dal quale pretende di essere garantito o nei cui confronti ritiene comune la causa. La fattispecie di cui si discorre è anche differente – costituendo in realtà l'opposta tesi – rispetto a quella che si è già avuto modo di esaminare in precedenza, nel precedente paragrafo avente ad oggetto l'ipotesi dell'intervento del terzo, trattandosi quest'ultima di un'eventualità speculare a quella contemplata dall'art. 105 c.p.c. secondo cui ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per fare valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, ovvero per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse. In linea generale, il codice di rito, che prevede l'eventualità della proposizione di una domanda riconvenzionale del convenuto verso l'attore e della sua richiesta di chiamata in giudizio di un terzo, non regola espressamente l'ipotesi della domanda formulata da un convenuto verso un altro convenuto nello stesso giudizio, talora definita domanda tra soggetti «coevocati» o trasversale, od ancora, riconvenzionale trasversale. Nel sistema processuale del codice di rito anteriore alla novella di cui alla l. n. 353/1990, dottrina e giurisprudenza consideravano ammissibile la domanda trasversale proposta da un convenuto contro l'altro, non potendosi negare al soggetto evocato in giudizio dall'attore quel che viene consentito al terzo interveniente, in tale ottica, ritenendo inoltre che il litisconsorte potesse proporre la domanda trasversale con la comparsa di risposta. La questione si è riproposta con ben maggiore rilevanza nel sistema processuale introdotto dalla citata l. n. 353/1990, in cui, anche in relazione ad esigenze di carattere pubblicistico di funzionalità e celerità del processo e di deflazione del contenzioso, la formazione del thema decidendum e l'estensione oggettiva e soggettiva del contraddittorio sono governati da regole assai più stringenti e rigorose di quelle precedenti, finalizzate ad evitare l'avvitamento del processo su se stesso ed a garantirne il procedere verso l'epilogo decisorio attraverso una ordinata successione di segmenti processuali tra loro concatenati secondo una sequenza tendenzialmente irreversibile. Al riguardo, è opportuno precisare come la stessa l. n. 353/1990 ha introdotto la disciplina sul procedimento cautelare uniforme – mettendo ordine anche nella relativa materia – che, sebbene svincolata dal regime di preclusioni e decadenze introdotte dalla stessa l. n. 353/1990 con riferimento al processo civile di cognizione, è comunque preordinata ad una celere definizione del processo cautelare, la cui ratio essendo riassumibile nell'esigenza di soddisfare prontamente le aspettative della parte che ha ragione, così da realizzare l'effettività della tutela giurisdizionale, non consente l'esperimento di attività che benché non soggette allo stretto regime di preclusioni e decadenze della cognizione, ciò nondimeno, sul piano processuale potrebbero porsi in netta contraddizione con la suddetta ratio. Ciò premesso, una rigorosa esegesi delle regole processuali vigenti sembrerebbe indurre a ritenere corretta la soluzione che privilegiando la sostanziale affinità esistente tra la domanda proposta da un convenuto nei confronti di un altro e quella che lo stesso convenuto potrebbe proporre contro un terzo ne consente l'ammissibilità quando essa è comune con quella già proposta dall'attore o è comunque diretta a riversare sul terzo garante il pregiudizio derivante dall'eventuale soccombenza dell'originario convenuto. La posizione dominante in dottrina è comunque favorevole all'ammissibilità della domanda trasversale proposta da un convenuto nei confronti di un altro: Ronco, 2290; Tarzia 1970, 804; Vullo 2002, 1778; Luiso 2011, 290; Consolo 2010, 208, ragione per cui trova allora ingresso la risposta da fornire all'ulteriore quaestio inerente la problematica dell'inquadramento processuale di tale domanda e delle regole di proposizione della stessa, non potendo revocarsi in dubbio la possibilità di intraprendere una domanda cautelare orizzontale o trasversale da parte di un convenuto nei confronti di un altro o finanche nei confronti di un terzo. La chiamata di un terzo nel procedimento cautelare da parte del resistente è, di per sé, ammissibile (Trib. Napoli 17 dicembre2001), non essendo astrattamente incompatibile con il procedimento cautelare la chiamata o l'intervento del terzo (Trib. Lecco 13 dicembre2001). In tale ottica, muovendo in linea generale dell'ammissibilità della domanda orizzontale o trasversale, si è quindi precisato che l'intervento o la chiamata del terzo nel corso del giudizio cautelare è ammissibile tutte le volte in cui possa derivargli un'utilità od un pregiudizio (Trib. Ravenna 9 giugno1997). Ciò ovviamente, sempre che nei confronti del terzo si proponga effettivamente un'autonoma domanda cautelare, ovvero non si prospetti una domanda che andrebbe formulata nel giudizio di merito (Trib. Napoli 17 dicembre2001). Quid iuris in ordine alle condizioni ed ai limiti per la proposizione di tale domanda nel processo cautelare? Nonostante secondo un orientamento di merito la chiamata di un terzo nel procedimento cautelare da parte del resistente pur essendo di per sé ammissibile, andrebbe però autorizzata dal giudice nei limiti stabiliti per il giudizio di cognizione (Trib. Torino 7 settembre2004), appare tuttavia evidente come la previsione di tale adempimento sarebbe contraria ai principi di celerità e deformalizzazione propri del processo cautelare nel quale, attesa la stessa sommarietà del procedimento, non sono previste le preclusioni o decadenze vigenti nelgiudizio di cognizione ordinaria del processo civile. In ordine a tale aspetto, appare innanzitutto evidente come la domanda cautelare proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto evocato dal ricorrente principale ovvero nei confronti di un terzo nei cui confronti la lite si intende comune, dovrà assumere la forma del ricorso prevista dall'art. 669-bis c.p.c. allegato alla memoria di costituzione nel processo cautelare introdotto dal primo ricorrente, oppure dovrà essere contenuta nello stesso atto di costituzione in forma di istanza ad hoc contenente specifiche conclusioni e richieste nei confronti del terzo destinatario dell'invocata misura cautelare. Questa da ultimo indicata è del resto un'ipotesi speculare o comunque analoga a quella che si realizzerebbe in un procedimento cautelare instaurato quando la causa per il merito sia pendente ma il convenuto non sia ancora costituito, atteso che se è vero che la costituzione nel procedimento cautelare non può valere come costituzione nel giudizio di merito, non può tuttavia escludersi che le due costituzioni intervengano in un unico atto, qualora in esso la parte abbia compiutamente preso posizione con riguardo ad entrambi i giudizi (Cass. IV, n.5904/2005). Quanto invece al contenuto della domanda cautelare, appare ugualmente evidente come non possa prescindersi dal valutarne i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. ed i correlati presupposti così come la stessa strumentalità rispetto all'instaurazione successiva di un ipotetico giudizio di merito. Conseguentemente, il convenuto – parte resistente evocata in sede cautelare dal ricorrente principale – potrebbe all'atto della costituzione proporre una domanda cautelare nei confronti del terzo laddove sussistano i relativi presupposti fumus e periculum comuni a quelli invocati dallo stesso ricorrente principale, opportunamente estendendoli in un'ottica volta a realizzare una sorta di simultaneus processus rilevante in tale materia sul piano dell'effettività della tutela giurisdizionale. A questo punto, verrebbe praticamente d'obbligo interrogarsi sull'individuazione del fumus e del relativo periculum i quali, dovrebbero intendersi riferiti, da un lato, alla posizione assunta dal ricorrente principale nei confronti del convenuto-resistente, e, dall'altro lato, tra quest'ultimo e l'ulteriore convenuto od il terzo nei cui confronti si intende agire autonomamente con la proposizione di una separata domanda cautelare, il cui tema d'indagine tuttavia, deve sempre intendersi ricompreso nello stesso perimetro riguardante la domanda originaria introduttiva di un unico procedimento cautelare. Come si è già detto, la sostanziale affinità esistente tra la domanda cautelare proposta dal convenuto nei confronti di un altro e quella che lo stesso convenuto potrebbe proporre contro un terzo, ne comporta l'ammissibilità quando essa è comune con quella già proposta dal ricorrente o quando è diretta a riversare sul terzo – anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia precedentemente assunto la posizione di garante – le conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale soccombenza dell'originario convenuto, anche in ordine all'eventualità che possa configurarsi la fattispecie prevista dall'art. 388 c.p. configurabile anche per il fatto della violazione dell'obbligo di «non fare» imposto dal giudice civile (Cass. pen. VI, n.27409/2001). La casistica che potrebbe vedere l'ingresso di una domanda cautelare trasversale proposta da un convenuto-resistente nei confronti di altro convenuto o nei confronti di un terzo può essere variamente interpretata quanto alle materie in cui può trovare applicazione. È il caso, ad esempio, del sequestro giudiziario che potrebbe essere richiesto dal proprietario del bene precedentemente concesso in affitto d'azienda nei confronti dell'affittuario e da quest'ultimo ceduto ad altro soggetto in qualità di utilizzatore effettivo del compendio aziendale, sul quale, in tale ipotesi, potrebbero farsi ricadere gli effetti pregiudizievoli dell'invocata misura cautelare originaria, nel contempo liberando l'affittuario sia dall'onere di intraprendere un'analoga azione cautelare nei confronti del «terzo» sia dalle conseguenze ulteriori in punto di responsabilità derivanti dall'inadempimento alle statuizioni contenute nel provvedimento cautelare emesso sulla scorta del ricorso ex art. 669-bis c.p.c. proposto dal ricorrente principale. Un'altra ipotesi potrebbe essere quella in cui il ricorrente intenda inibire alla controparte l'esecuzione di un contratto che quest'ultima abbia stipulato con un terzo non chiamato in causa, ragione per cui ove il giudice emanasse una pronuncia in sede cautelare senza che venga integrato il contraddittorio nei confronti del terzo, potrebbe risultare pregiudicata la concedibilità della tutela cautelare invocata, sotto il profilo della sua utilità per il richiedente a fronte dell'inopponibilità ad una delle parti del contratto (Trib. Roma 31 marzo2000). Con riferimento ad una fattispecie in cui, tipicamente, il danno che deriva dalla condotta illecita quale lo storno di personale e lo sviamento di clientela non può essere facilmente risarcito, a causa sia della difficile possibilità di fornire una prova concreta della sua dimensione sia della frequente irreversibilità della perdita delle posizioni commerciali e, soprattutto, della credibilità dell'impresa agli occhi della clientela, la tutela cautelare inibitoria assume una rilevanza centrale perché in tali ipotesi il provvedimento inibitorio può consistere nel divieto al soggetto stornante di compiere un'ulteriore sottrazione di dipendenti, di assumere dipendenti stornati, con i quali non abbia ancora concluso i relativi contratti, nell'impedire l'utilizzo ai dipendenti delle informazioni riservate che provengono dal soggetto passivo e nell'impedire l'impiego delle prestazioni che i dipendenti svolgevano nella precedente impresa e nei confronti della medesima clientela. Al riguardo, se, da un lato, è ovvio che l'inibitoria non può precludere l'attività d'impresa, è tuttavia innegabile che deve colpire i profili di illiceità della condotta di storno, impedendo in concreto che si profitti dei dipendenti stornati per attuare la concorrenza parassitaria, e sviare a proprio vantaggio i valori aziendali dell'impresa danneggiata (Trib. Bologna 28 agosto 2012; Trib. Milano 20 giugno 2012;Trib. Venezia 12 luglio2007;Trib. Torino 14 settembre2009;Trib. Verona 1° febbraio1997). Il fatto che un provvedimento giudiziario diretto ad inibire una condotta illecita possa ledere diritti di terzi — impregiudicata ogni verifica sull'eventuale concorso dei terzi nella condotta stessa – non ne preclude invero l'emanazione, perché il soggetto che ha tenuto la condotta illecita è responsabile delle conseguenze anche nei confronti del terzo incolpevole (Trib. Macerata 24 ottobre2018). Ma ad analoga conseguenza potrebbe pervenirsi anche nell'ipotesi opposta, in cui sia il terzo ad essersi reso responsabile di tali condotte illecite nei cui confronti della parte che a sua volta è stata evocata in giudizio in sede cautelare dal ricorrente principale per effetto del rapporto intercorrente direttamente con quest'ultimo. In tale ottica, l'art. 2599 c.c. prevede che la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti, di talché è allora evidente che la medesima tutela – eliminazione degli effetti già prodotti ed inibizione che tali effetti si perpetuino e si moltiplichino – può essere anticipata anche in fase cautelare e permanendo intatto il periculum in mora anche con riguardo agli effetti di assunzioni di personale già perfezionate. Avverso atti che si assumono integrativi della fattispecie della concorrenza sleale, la funzione tipica ed essenziale dell'azione inibitoria è, infatti, di prestare una tutela giurisdizionale preventiva, attraverso una pronuncia contenente l'obbligo di astenersi nel futuro dal ripetere determinati atti contrari alla correttezza professionale (Trib. Macerata 24 ottobre2018). La procura ad litemIl ricorso cautelare per la sua proposizione necessita del rilascio su foglio separato di una procura ad hoc al difensore della parte ricorrente che provvederà a depositare telematicamente unitamente all'atto a cui essa accede. La circostanza che per la proposizione del ricorso cautelare l'art. 669-bis c.p.c. prevede la forma del ricorso comporta che al momento del relativo deposito la procura ad litem debba essere allegata contestualmente, non potendo avvalersi l'istante della possibilità di allegarla successivamente – come potrebbe accadere nel giudizio che inizia con la notifica dell'atto di citazione – al momento della costituzione, coincidente con l'iscrizione a ruolo della causa. La procura ad litem è un atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui all'art. 1367 c.c. ed all'art. 159 c.p.c., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione in relazione al contesto dell'atto cui essa accede (Cass. I, n. 21924/2006; Cass. I, n. 11326/2004; Cass. III, n.7772/2003). Pertanto, la volontà della parte di rilasciare al proprio difensore la procura ad litem non solo per il giudizio cautelare ante causam ma anche per quello successivo di merito deve risultare in modo inequivocabile, atteso che la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte, ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito purché le domande non eccedano l'àmbito della lite originaria (Cass. S.U., n. 4909/2016). L'inidoneità della procura rilasciata nel ricorso cautelare a conferire allo stesso difensore lo ius postulandi anche per il giudizio di merito, si può evincere dalla sua dizione letterale laddove si riferisce al presente giudizio, e non a quello futuro di merito, ciò comportando che non possa ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 83, ultimo comma, c.p.c. (Cass. I, n. 17028/2008). Ciò premesso, la fase cautelare, sebbene diversa ed autonoma rispetto a quella eventuale che si apre con il giudizio di merito, da un lato, è strettamente connessa a quest'ultimo, nei cui confronti svolge una funzione strumentale, sussidiaria e propedeutica, con la conseguente unicità del giudizio che comprende le fasi stesse, e, dall'altro, la presunzione stabilita dall'art. 83 c.p.c. secondo cui la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa, opera solo allorché vengano utilizzati termini assolutamente generici, oppure quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza senza alcuna altra indicazione, e non quando nel contesto dell'atto si precisa invece che la procura viene conferita per il «presente giudizio» o «causa» o «controversia» (Cass. IV, n.37/2009). La giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui ha esaminato la questione, ha affermato il principio che la piena autonomia del procedimento cautelare, rispetto al successivo procedimento di merito, rende necessarie, per l'instaurazione dell'uno e dell'altro, due distinte procure, e, che tuttavia, la procura rilasciata per il primo giudizio consente al difensore di instaurare anche il secondo, quando sia formulata in modo da rilevare inequivocabilmente la volontà della parte di estendere il mandato anche ad esso (Cass. II,n. 16094/2003; Cass. I, n. 3794/2002; Cass. IV, n.3646/1996; Cass. I,n. 3289/1994; Cass. I, n. 2642/1993). In base a tale orientamento, il difensore munito di procura per la causa di merito può dunque ricorrere per la concessione di misure cautelari (Trib. Agrigento 23 marzo1995). A seguito della nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c., conseguente alle modifiche ed integrazioni apportate dal d.l. n. 35/2005, convertito con modificazioni nella l. n. 80/2005, il procedimento possessorio è strutturato in modo unitario, ed è retto dal ricorso introduttivo iniziale, con la conseguenza che il giudizio di merito, ancorché eventualizzato, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria e presuppone, a tale fine, il tempestivo deposito dell'istanza di fissazione avente natura endoprocessuale, a cura di almeno una delle parti del giudizio che si assume interessata, dell'apposita udienza ex art. 183 c.p.c. ai sensi del comma 4 dell'art. 703 c.p.c. Ne consegue che, allo scopo della prosecuzione del giudizio per il merito, le parti, già ritualmente costituite nella fase a cognizione sommaria, non devono necessariamente conferire, con riferimento a tale istanza di prosecuzione, una nuova procura ai difensori già nominati, spiegando efficacia la procura già rilasciata con riguardo al ricorso introduttivo ed alla comparsa di risposta della precedente fase, che deve intendersi riferita, quando non ponga esclusivamente richiamo alla sola fase interdittale a cognizione sommaria, all'intero giudizio possessorio, come certamente deve interpretarsi il mandato rilasciato con riferimento al «presente processo» o alla «presente causa», congiuntamente al conferimento, in capo al difensore, del potere di intraprendere tutte le iniziative idonee a tutelare le ragioni della parte rappresentata, ivi compresa, quanto alla parte convenuta, quella di formulare domande riconvenzionali (Cass. II, n.4845/2012). Tra il giudizio cautelare ed il giudizio di merito davanti agli arbitri sussiste un nesso di strumentalità analogo a quello esistente tra procedimento cautelare e procedimento di merito davanti al giudice, dovendosi anche in tale fattispecie avere comunque riguardo al tenore letterale della procura alle liti per accertare se quest'ultima sia stata conferita anche per la fase di merito (Cass. I, n. 20047/2011, in una fattispecie in cui la procura conferita al difensore per promuovere il giudizio cautelare era stata formulata in termini tali da comprendere anche il conferimento del potere di dare ingresso al procedimento arbitrale). Recentemente, la questione è stata nuovamente affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione ad una controversia in cui, all'esito della fase cautelare di un procedimento rientrante nella materia industriale, parte ricorrente avvalendosi della procura speciale alle liti apposta in calce all'originario ricorso cautelare introdotto nei confronti di una sola parte resistente, aveva agito anche nei confronti di altra parte estranea allo stesso giudizio cautelare, e della resistente intervenuta in sede cautelare, le quali, nel successivo giudizio di merito avevano eccepito il difetto di ius postulandi della difesa di parte attrice, in considerazione dell'esorbitanza della domanda proposta nel giudizio di merito rispetto alla procura rilasciata nella fase cautelare. La Cassazione, dopo avere ricordato che la ratio dell'art. 83 c.p.c. in tema di procura alle liti è ravvisabile nel conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza conferito al proprio difensore, il quale a tale fine, certifica l'autografia della sottoscrizione del medesimo conferente (Cass. IV, n.6541/2019), ha ribadito l'orientamento tradizionale (Cass. III, n.22830/2010), secondo cui, poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti, sia in via adesiva che autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio (Cass. VI, n.22380/2021). In altri termini, poiché il giudizio di merito, che segue al cautelare, non è un atipico giudizio «chiuso» ed irreversibilmente fissato, dal punto di vista soggettivo, l'autonomia tra la fase cautelare e quella di merito consente che in quest'ultima siano formulate domande nuove ed ulteriori rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare ante causam e, dunque, consente che l'oggetto e l'ambito sia più ampio (Cass. II, n.6809/2000), per cui nulla impedisce che nel giudizio di merito, introdotto dagli stessi soggetti, siano presenti anche altri – indipendentemente dal fatto che quest'ultimi siano parti originarie, che fanno valere la medesima causa, oppure interventori autonomi o adesivi – che prospettino posizioni collegate al rapporto dedotto in giudizio. Del resto, la procura alle liti conferita in termini ampi ed onnicomprensivi è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte exartt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, sulla cui scorta, si è affermato il principio di diritto in base al quale, la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'àmbito della lite originaria, sicché in essa rientra anche la facoltà di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell'evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo (Cass. II, n.28197/2020). Le considerazioni che precedono valgono anche per il procedimento cautelare introdotto in corso di causa, non potendosi negare che la differente modalità della sua introduzione non comporta di per sé l'esonero per la parte ricorrente, dall'osservare le stesse regole di diritto sostanziale e processuale applicabili – quanto alla validità della procura rilasciata al difensore – nella proposizione ante causam della stessa tutela cautelare, atteso che anche nell'ipotesi del giudizio di merito instaurato prima dell'eventuale proposizione dell'istanza cautelare, sussiste sempre l'autonomia di quest'ultimo procedimento, unitamente alla sua strumentalità, ragione per cui, va opportunamente valutata l'effettiva volontà della parte che ha sottoscritto la procura per il giudizio di merito al fine di stabilire se quest'ultima sia o meno idonea a consentirne l'estensione anche a quello cautelare successivamente introitato, anche ove eventualmente assegnato al medesimo giudice. Tuttavia, esiste un potenziale problema connesso alla natura conservativa od anticipatoria del ricorso cautelare a cui si riferisce la procura ad litem, laddove trattasi di instaurare il giudizio di merito, poiché mentre nella prima ipotesi, il difensore della parte interessata potrà avvalersi della stessa, quid iuris nella seconda ipotesi in cui il giudizio di merito può essere intrapreso senza alcun vincolo temporale, e dunque, anche a considerevole distanza di tempo rispetto alla definizione della fase cautelare? Si pensi, ad esempio, al caso di un giudizio di merito iniziato a distanza di anni rispetto al precedente accoglimento della richiesta misura cautelare anticipatoria. Davvero la parte che introduce tale giudizio di merito può limitarsi a richiamare la precedente procura utilizzata per la fase cautelare? Cosa accade se medio tempore si è verificato il decesso della parte rappresentata ed in luogo della stessa devono costituirsi gli eredi? È evidente che, dinanzi a simili ipotesi, appare quantomeno opportuno se non proprio necessario il conferimento di una nuova procura al difensore della stessa parte, intesa sempre quale «centro d'interesse» nel processo. La struttura del ricorso cautelare.Il ricorso cautelare cui si riferisce l'art. 669-bis c.p.c. sostanzialmente assume la stessa struttura che l'art. 125 c.p.c. prevede per l'atto di citazione introduttivo del giudizio di cognizione, a cominciare dall'intestazione dell'ufficio giudiziario adito dal ricorrente, e dall'indicazione delle esatte generalità di quest'ultimo, comprensive del codice fiscale anche del difensore che sottoscrive l'atto, unitamente all'indirizzo di posta elettronica certificata ed al numero di fax presso cui la cancelleria dovrà effettuare le comunicazioni di rito una volta instaurato il procedimento. A seguito della rivisitazione dell'art. 125 c.p.c. preso a modello generale per dare «contenuto» alla forma stabilita dall'art. 669-bis c.p.c. non è obbligatoria l'indicazione della pec. Allo stesso modo vanno inserite le precise generalità della parte resistente – sia essa persona fisica o società, in quest'ultimo caso corredato del numero di partita iva – al fine di consentirne la sua corretta individuazione nell'ambito dell'azione promossa nel processo cautelare. Il ricorso ex art. 669-bis c.p.c. non va necessariamente sottoscritto dalla parte istante ma dal suo difensore che la rappresenta. La struttura dell'atto introduttivo del processo cautelare – anche se riguardi la richiesta di un sequestro, di un provvedimento d'urgenza, di un'azione di nunciazione o possessoria – rimane praticamente la stessa, essendo comunemente finalizzata al conseguimento di un risultato che, sia pure con l'ausilio di forme e modalità in parte differenti, ha pur sempre come obiettivo quello di soddisfare un'esigenza di imminente protezione del diritto controverso in attesa che, nelle more in cui arrivi a definizione il giudizio di merito riguardante il suo accertamento, laddove ciò sia ritenuto necessario – per effetto della specifica tipologia di provvedimento richiesto ex lege o per effetto della scelta ad hoc manifestata dalla parte interessata – impedendo così che si verifichi in danno della parte che ha ragione un pregiudizio irreparabile. La parte più importante ed al tempo stesso rilevante sul piano strutturale nella «costruzione» dell'impianto narrativo ed espositivo del ricorso è costituita dalla concisa ed esaustiva esposizione dei fatti in forza dei quali, la parte ricorrente lamenta l'imminente profilarsi in suo danno di un pregiudizio irreparabile per effetto dell'altrui condotta – commissiva od omissiva – sulla cui scorta, il giudice investito della sommaria cognizione in sede cautelare deve procedere all'individuazione contestuale del fumus e del periculum, il cui positivo riscontro di entrambi è condizione ineludibile per l'accoglimento della domanda cautelare. Ai fini dell'accoglimento del ricorso cautelare proposto ai sensi degli artt. 669-bis ss. c.p.c., è necessaria la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (Trib. Latina 16 maggio2019; Trib. Roma 13 novembre 2018; Trib. Reggio Calabria 18 aprile 2007; Trib. Roma 25 gennaio 2006;Trib. Venezia 8 luglio2004;Trib. Trani 14 ottobre1999;Trib. Napoli 15 luglio1997; Pret. Verona 18 aprile 1985). L'impianto giuridico-fattuale del ricorso è quindi il «cuore» della richiesta cautelare rivolta al giudice, il cui accoglimento risentendo della sommarietà dell'accertamento proprio della natura cautelare del procedimento, postula che, l'allegazione dei fatti addotti a sostegno della domanda sia riscontrabile in forma chiara e precisa rebus sic stantibus ovvero nel senso che la situazione è quella che è e non si presume che possa cambiare senza che prima si sia verificato il pregiudizio irreparabile dato per imminente. Non vi è, quindi, chi non veda come ad assumere un carattere funzionale rispetto a quanto sopra evidenziato è quindi la corretta delineazione della causa petendi e dello stesso petitum cautelare – unitamente ai connessi elementi probatori che si offrono in comunicazione – riassumibili anche nelle stesse conclusioni espresse nel ricorso cautelare sia esso proposto in modalità ante causam o in corso di causa, con la sola precisazione che il ricorso ex art. 669-ter c.p.c. deve necessariamente indicare compiutamente anche la futura ed eventuale causa di merito, perché nonostante la riforma del 2005 sui procedimenti a strumentalità attenuata – la possibile ultrattività del provvedimento cautelare e di conseguenza la mera eventualità del giudizio di merito, non significa necessariamente che tra il giudizio stesso, sia pure eventuale, e la tutela cautelare non debba sussistere un rapporto di funzionalità e strumentalità – ragione per cui quest'ultima permane anche per quest'ultimi essendo una connotazione della stessa cautelarità dell'azione posta a servizio del giudizio a cognizione piena «se» e «quando» dovesse rendersi necessario instaurarlo. Questa è l'opinione emersa nella prevalente e più recente elaborazione dottrinale. Secondo la comune opinione, i provvedimenti cautelari sono caratterizzati dalla strumentalità ovvero dalla immancabile preordinazione funzionale all'emanazione di un provvedimento definitivo in relazione al quale, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale ordinaria, ovviano al pericolo di infruttuosità pratica ovvero a quello di tardività (Giordano 2006, 1946). Secondo una pronuncia della Corte Giustizia CE 17 novembre 1998, C-391/95, devono essere considerati provvedimenti provvisori o cautelari quelli che perdono la loro validità al momento della definizione della lite od alla scadenza di un termine stabilito. Conseguentemente, a seconda di come si intende la strumentalità della misura cautelare, a seconda che si intenda privilegiare l'approccio «strutturale» o «funzionale», cambia radicalmente la visione del concetto stesso di strumentalità, perché mentre nel primo caso il novero dei procedimenti cautelari è necessariamente ristretto alle sole misure la cui efficacia è subordinata alla previa instaurazione della causa di merito entro il termine previsto ex lege rispetto alla concessione della misura, nella seconda ipotesi, muovendo dalla strumentalità del provvedimento cautelare intesa in senso funzionale, il relativo ambito viene ad estendersi a tutte le misure di carattere provvisorio finalizzate ad assicurare dai pregiudizi cui sono esposti determinati diritti soggettivi nelle more del tempo necessario per la tutela giurisdizionale degli stessi, a prescindere dalla necessità di instaurare la controversia di merito entro il termine previsto ex lege (Giordano 2006, 1946; Merlin 1996, 428; Consolo 2003, 1518). Lo strumento cautelare si distingue rispetto ai procedimenti di altra natura, proprio perché emanato sul presupposto dell'urgenza di evitare un pregiudizio irreparabile, tenuto conto della provvisorietà deglieffetti, sulla cui scorta, si rivelano quindi inadatti a regolare una determinata situazione giuridica controversa creando un assetto immodificabile nel tempo, essendo quest'ultima prerogativa propria della cognizione ordinaria e della conseguente domanda principale a cui i provvedimenti cautelari accedono per effetto della richiamata strumentalità funzionale (Giordano 2006, 1947; sulla necessaria reversibilità degli effetti della tutela cautelare v. Merlin 2002, 759; Frisina, 991). Il ricorso cautelare proposto ante causam deve quindi contenere le indicazioni sufficienti sulla futura domanda di merito a cautela della quale è richiesta la tutela, tenuto conto del carattere strumentale della domanda cautelare; dell'art. 669-ter c.p.c., che impone l'indicazione degli elementi idonei ad individuare il giudice competente per il merito ai fini della verifica della competenza del giudice adito in sede cautelare; dell'art. 669-sexies c.p.c. che, consentendo in sede cautelare il compimento di atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini della misura cautelare richiesta, esige la descrizione della domanda di merito che si intende proporre, al fine di valutare compiutamente il requisito del fumus boni iuris, come probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena; dell'art. 669-septies c.p.c. che, al fine di agevolare l'individuazione delle ragioni di riproponbilità del ricorso in caso di rigetto, presuppone una sufficiente identificazione della domanda di merito; e degli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c., i quali, fatta eccezione per i provvedimenti anticipatori, impongono l'inizio del giudizio di merito nel termine di sessanta giorni, sanzionandone l'inosservanza con l'inefficacia del provvedimento cautelare e, dunque, presuppongono evidentemente che l'indicazione dell'oggetto della domanda di merito sia contemplata nel ricorso. Ciò chiarito, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, nel ricorso devono indicarsi, a pena di nullità od inammissibilità del ricorso non soltanto la causa petendi ed il petitum mediato, bensì anche le specifiche conclusioni della causa di merito (Trib. Modena 5 giugno2015;Trib. Nola 29 luglio2011; Trib. Modena 13 settembre 2007;Trib. Catania 12 giugno2001; Pret. Vallo Lucania 19 marzo 1997; Pret. Vigevano 1° agosto 1995; Pret. Alessandria 16 marzo 1993). Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, nel ricorso devono specificarsi il petitum mediato e la causa petendi , ma non anche le analitiche conclusioni che integrano il petitum immediato del giudizio di merito, ragione per cui la mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l'inammissibilità o la nullità dello stesso, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. In altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell'inizio della causa di merito deve contenere l'esatta indicazione di quest'ultima o, almeno, deve consentirne l'individuazione in modo certo (Trib. Monza 30 luglio 2012;Trib. Prato 22 febbraio2012; Trib. Bari 30 settembre 2010;Trib. Lagonegro 15 aprile2010;Trib. Isernia 15 settembre2009;Trib. Melfi, 2 agosto2007;Trib. Trani 20 luglio2007;Trib. Torino 7 maggio2007; Trib. Milano 5 giugno 2006;Trib. Monza 13 marzo2006;Trib. Pistoia 20 dicembre2005;Trib. Rovereto, 14 giugno2004;Trib. Foggia 5 febbraio2004;Trib. Bari 24 febbraio2003;Trib. Bari 12 dicembre2002;Trib. Torino 23 agosto2002;Trib. Roma 14 giugno2001;Trib. Monza 24 gennaio2000;Trib. Trieste 24 luglio1999;Trib. Napoli 30 aprile1997;Trib. Milano 20 marzo1997;Trib. Catania 6 aprile1994;Trib. Verona 22 dicembre1993;Trib. Cagliari 23 settembre1993;Trib. Catania 26 agosto1993; Pret. Alessandria 16 marzo 1993; Pret. Monza, 3 febbraio 1993). A sostegno di entrambe le anzidette opinioni giurisprudenziali solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta atteso che il carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare risiede proprio nella «strumentalità», nel senso che esso è sempre preordinato all'emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicura la fruttuosità pratica. In secondo luogo, va sottolineato che l'indicazione degli elementi costitutivi dell'instauranda azione di merito è necessaria per verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare. Inoltre, tale indicazione serve per verificare se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio ed anche per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso. La situazione sopra descritta non può ritenersi mutata a seguito della riforma dei procedimenti cautelari introdotta con il d.l. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, in l. n. 80/2005. Infatti, è stato attenuato il c.d. «vincolo di strumentalità necessaria» tra la fase della cautela e quella del merito, che prevedeva necessariamente la prosecuzione nella fase di merito a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare stesso ex art. 669-novies c.p.c. A seguito della riforma, invece, tale necessaria prosecuzione nel merito viene confermata solo per alcuni provvedimenti cautelari, mentre per la rimanente parte si esclude il necessario passaggio alla fase di merito, che diviene solo eventuale ed è quindi lasciato alla libera scelta della parte laddove essa intende richiedere la riforma del provvedimento cautelare. Al riguardo, deve osservarsi che nell'ambito del procedimento cautelare, l'attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venire meno della necessaria fase di merito, non elimina la possibilità che venga instaurato un processo di cognizioneavente ad oggetto la domanda, con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare, di indicare specificamente l'azione di merito cui il ricorso è strumentale. Tuttavia, il generale principio di conservazione degli atti processuali comporta che non potrebbe ritenersi improcedibile il ricorso cautelare nel quale non siano stati formalmente indicati gli estremi della futura domanda di merito se il contenuto della stessa appare evidente (Giordano 2008, 112), come ad esempio potrebbe ritenersi nell'eventualità in cui emerga ictu oculi dal complessivo tenore dell'atto. Del resto, il citato art. 669-octies, comma 6, c.p.c. prevede che ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito e, dunque, anche la parte resistente, con la conseguenza che, per preservare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa di tale parte si rende necessaria, sin dall'instaurazione del procedimento cautelare, la precisa indicazione della domanda di merito che sarà proposta, in quanto, diversamente, la parte resistente si troverebbe ad incardinare una causa di merito nella quale è convenuto in senso sostanziale ed attore in senso formale, senza essere a conoscenza della domanda che sarà proposta nei suoi confronti. Ciò chiarito, non sono pacifiche le conseguenze dell'omissione o dell'incompletezza degli elementi oggettivi di identificazione della domanda cautelare e della mancata indicazione della domanda di merito perché secondo alcune pronunce, il ricorso cautelare dal quale non possono evincersi gli elementi della causa di merito cui è strumentale, dovrebbe considerarsi nullo per la carenza di un elemento essenziale quale la causa petendi. La dottrina prevalente ritiene che tale vizio sia sanabile in applicazione del disposto dell'art. 164, comma 5, c.p.c., con l'ausilio della rinnovazione od integrazione del ricorso disposta dal giudice, con la possibilità di chiudere in rito il procedimento solo nell'ipotesi di mancata integrazione o rinnovazione dell'atto nel termine all'uopo fissato. La giurisprudenza prevalente invece aderisce alla tesi della nullità del ricorso, ritenendo che quest'ultima non sarebbe sanabile attraverso l'applicazione analogica dell'art. 164 c.p.c., in quanto tale norma, dettata per l'ordinario processo di cognizione, non sarebbe compatibile con la rapidità e la semplicità che caratterizzano il processo cautelare ove, oltre tutto, non è neppure configurabile un giudicato in senso tecnico (Trib. Isernia 15 settembre2009;Trib. Napoli 30 aprile1997; Pret. Vallo Lucania 19 marzo 1997; Pret. Monza 3 febbraio 1993). In base ad altro orientamento giurisprudenziale, il ricorso cautelare che non individui compiutamente il contenuto dell'instauranda azione di merito deve ritenersi inammissibile ed insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (Trib. Torino 15 ottobre 2018). Il contenuto del ricorso cautelare: causa petendi e petitumL'art. 669-bis c.p.c. tace sul contenuto del ricorso cautelare come peraltro rilevato in dottrina (Giordano 2008, 110) ma ciò non toglie che per individuarne il possibile contenuto non possa rinviarsi alla regola generale di cui l'art. 125 c.p.c. nel rito ordinario a cognizione piena. Il procedimento cautelare, pur nella connotazione che esso assumeva prima della nuova struttura prevista per i provvedimenti anticipatori dall'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., è autonomo e distinto dal giudizio di cognizione volto ad acclarare definitivamente l'esistenza del diritto sottoposto a cautela, e questa è la ragione per cui nel giudizio ordinario di cognizione è perciò consentito proporre tutte le possibili domande attinenti al merito, pur se volte a fare valere un diritto diverso da quello cui si riferivano le domande formulate nel procedimento cautelare, né è ravvisabile alcuna inammissibilità della domanda articolata nel giudizio di merito per diversità e, quindi, per novità di essa rispetto a quella precedentemente formulata nel ricorso diretto ad ottenere il provvedimento cautelare, mancando una qualsiasi norma processuale che, in deroga ai generali principi sulla cumulabilità delle azioni, precluda di introdurre dinanzi al giudice del processo di cognizione piena una domanda ulteriore rispetto a quella già oggetto della invocata tutela cautelare (Cass. II, n.2623/2021). L'autonomia del ricorso cautelare rispetto al successivo (ed eventuale) giudizio di merito si rivela nella sua stessa formulazione quanto all'enunciazione della causa petendi ed al petitum c.d. cautelare per distinguerlo dagli analoghi elementi che invece servono ad individuare il differente giudizio di cognizione. L'azione cautelare si differenzia dall'azione intrapresa con un giudizio ordinario proprio sulla base del petitum e della causa petendi , atteso che, la fase cautelare è solo la prima parte della vicenda processuale che può sfociare, e concludersi, con una pronuncia di merito volta ad accertare l'esistenza del diritto. In particolare, al fine di coglierne la differenza occorre partire dal concetto di fondo che giustifica il ricorso alla tutela cautelare, e da quello ad esso intimamente connesso di strumentalità – presente anche nel procedimento cautelare in cui quest'ultimo elemento risulta «attenuato», ma pur sempre presente, contribuendo a connotare tale forma di tutela giudiziaria – rispetto al giudizio di merito, non essendo né sovrapponibile a quest'ultimo, né tantomeno sostituibile, stante la diversità di ratio delle rispettive azioni. L'azione cautelare attiene alla necessità di tutelare un determinato bene della vita dall'insorgenza di un danno non ristorabile per equivalente o nel pregiudizio imminente ed irreparabile a seconda del tipo di tutela richiesta, nell'arco di tempo occorrente affinché il giudizio ordinario pervenga a conclusione, statuendo nel merito sullo stesso diritto soggettivo oggetto di controversia. Ciò in quanto, se il presupposto del periculum in mora è subordinato alla sussistenza del fumus boni iuris , quest'ultimo in quanto espressione della parvenza del diritto sostanziale alla cui tutela tende il ricorso cautelare, non può non essere oggetto di un idoneo approfondimento, anche istruttorio circa la sua effettiva esistenza con riferimento al successivo ed eventuale giudizio ordinario, il cui petitum e la correlata causa petendi, anche sotto tale specifico aspetto sono evidentemente differenti, sebbene muovano dallo stesso concetto di base che tende a fornire una tutela giurisdizionale immediata in un caso, e definitiva, previo accertamento della relativa situazione giuridica, nell'altro. Se, infatti, è lecito ipotizzare che una domanda possa apparire fondata, mentre la situazione giuridica di vantaggio che si assume lesa può non essere esposta al pericolo, la proposizione inversa non vale: è consentito ottenere la tutela di una situazione giuridica di vantaggio a fronte dell'esistenza di un pericolo, solamente quando la relativa domanda di tutela giurisdizionale appaia prima facie fondata, ovvero la situazione giuridica di vantaggio appaia sussistere (Bina, 49). E tale accertamento – come è noto – è possibile svolgerlo nell'ambito del giudizio cautelare soltanto in forma sommaria, proprio perché occorre provvedere quanto prima possibile a porre in sicurezza il diritto soggettivo dalle conseguenze derivanti dal periculum, nelle more che il giudizio ordinario arrivi ad una pronuncia sullo stesso diritto, previo accertamento delle ragioni fondanti lo stesso che, nel procedimento cautelare sono connotate dal nomen iuris del fumus. Lo scopo del ricorso risiede infatti nel collegamento tra la domanda cautelare e quella di merito (Pret. Alessandria 16 marzo 1993). Tuttavia, la diversità di petitum e causa petendi del ricorso cautelare ante causam rispetto a quelli inerenti un successivo ed eventuale giudizio ordinario, non vale ad esonerare la parte dall'indicare anche la causa petendi ed il petitum «sostanziale» sottostanti alle conclusioni di tale giudizio, ovvero a «coordinarne» le relative conclusioni nel caso in cui il ricorso venga proposto quando è già pendente la causa di merito. Nel ricorso cautelare proposto ante causam, è necessario indicare, a pena di inammissibilità, la causa petendi ed il petitum che formeranno oggetto del futuro giudizio di merito (Trib. Bari 12 dicembre2002). Ma, come si è detto innanzi, lo stesso principio vale anche per il ricorso cautelare proposto in corso di causa. Si è, infatti, ritenuto che vi è causa pendente per il merito, e, quindi, il ricorso per misura cautelare deve essere proposto al giudice della stessa, solo quando vi sia identità di parti, ovvero di petitum e di causa petendi fra la causa già pendente e quella relativa alla misura cautelare (Trib. Roma 2 novembre1994). Tale esigenza non è altro che la conferma del carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare, la quale, risiede nella sua «strumentalità», nel senso che esso è sempre preordinato all'emanazione di un'ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicura la fruttuosità pratica, la cui necessità non sussiste soltanto per il cautelare di tipo «conservativo» ma anche per quello «anticipatorio» poiché nell'ambito del procedimento cautelare, l'attenuazione del nesso di strumentalità, ed il venire meno della necessaria fase di merito, non elimina certo la possibilità che venga comunque instaurato successivamente un processo di cognizione, con la conseguente necessità, anche in tale ipotesi, per chi invoca la tutela cautelare, di indicare specificamente l'azione di merito cui il ricorso è strumentale (Trib. Torino 7 maggio2007). Ciò dovendo considerarsi che con specifico riferimento al ricorso ante causam, l'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. prevedendo che ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito, non esclude la possibilità che ad assumere tale iniziativa possa essere anche la stessa parte resistente dopo avere subito l'accoglimento della misura cautelare, con la conseguenza che, per preservare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa di quest'ultima, si rende necessaria, sin dall'instaurazione del procedimento cautelare, la precisa indicazione non solo del petitum cautelare ma anche di quello oggetto della proponenda domanda di merito, altrimenti la parte resistente si troverebbe ad incardinare una causa di cognizione nella quale assume pur sempre il ruolo di convenuta in senso sostanziale, senza essere a conoscenza della domanda che sarà proposta dal ricorrente vittorioso nella fase cautelare nei suoi confronti. Conseguentemente, si è osservato che, il soggetto destinatario passivo di un provvedimento cautelare anticipatorio deve potere essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso cautelare (Trib. Isernia 15 settembre2009; Trib. Trani 20 luglio2007; Trib. Milano 5 giugno 2006). In tale ottica, pronunce di merito hanno ritenuto che il ricorso cautelare dal quale non possano evincersi gli elementi della causa di merito cui è strumentale dovrebbe considerarsi nullo per la carenza di un elemento essenziale quale la causa petendi (Trib. Salerno 7 aprile2004) ovvero in virtù dell'art. 156, comma 2, c.p.c. che sanziona con la nullità gli atti processuali inidonei a raggiungere lo scopo cui sono preordinati (Trib. Rovereto 14 giugno2004; nel senso della nullità v., anche, tra le altre, Trib. Trieste 24 luglio1999; Pret. Alessandria 16 marzo 1993 cit.). La precisazione delle conclusioni nel ricorso cautelare.Il ricorso cautelare deve contenere le conclusioni in cui si precisano le richieste che la parte istante rivolge al giudice della cautela, e, in prospettiva, nell'eventuale instaurando giudizio di merito, a seconda dei casi, laddove necessario o facoltativo, per effetto della qualificazione della stessa domanda introdotta con il ricorso. In dottrina, è stato osservato che appare coerente con il principio della domanda consentire che in un unico giudizio cautelare vengano richieste più misure cautelari ma sempre su istanza di parte attraverso la formulazione di domande l'una in via gradata rispetto all'altra (Giordano 2008, 118). Ovviamente, le istanze proposte dal ricorrente, sebbene formulate in via gradata, devono sempre essere coerenti con la causa petendi ed il relativo petitum esposti in ricorso, e non apparire invece slegate l'uno dall'altra. L'indicazione nel ricorso cautelare dell'azione sostanziale che si intende proporre è infatti funzionale a consentire al giudice di verificare la propria giurisdizione e competenza, di accertare l'esistenza del fumus boni iuris, di permettergli di emanare un provvedimento cautelare che attribuisca una tutela che non sia più ampia di quella ottenibile con la sentenza di merito. In particolare, nel procedimento cautelare ante causam è necessario quindi che il soggetto che invoca la tutela espliciti la causa petendi ed il petitum che formeranno oggetto del giudizio di merito (Trib. Mantova 26 giugno2020). A sostegno di tale ricostruzione, milita la duplice considerazione, che da un lato, l'indicazione del contenuto del giudizio di merito consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta (Trib. Lodi 23 agosto2019), e dall'altro, che l'indicazione in questione è necessaria anche per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso (Trib. Torino 15 ottobre 2018). Ciò ha una funzione ulteriore ben precisa, desumibile dalle regole basilari del processo civile, posto che la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, deve essere considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche e soprattutto nel suo contenuto sostanziale, avendo riguardo alle finalità perseguite dalla parte, sicché un'istanza non esplicitamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda espressamente proposta ove risulti in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi di questa, con il solo limite di non estenderne l'àmbito di riferimento. Le conclusioni del ricorso cautelare dovranno infatti essere improntate al rispetto del principio generale desumibile dall'art. 112 c.p.c. secondo cui deve esservi corrispondenza tra il «chiesto» ed il «pronunciato». Il principio di corrispondenza tra il «chiesto» e «pronunciato» influenza l'intero processo civile e, quindi, anche il procedimento cautelare (Consolo 1991, 62), atteso che la domanda cautelare è una vera e propria domanda giudiziale (Consolo 1996, 574), come tale tendenzialmente soggetta ai principi dell'art. 112 c.p.c. (Frus 1998, 197). Nel procedimento cautelare, trova quindi applicazione il principio di corrispondenza tra il «chiesto» ed il «pronunciato», consistente nel divieto per il giudice di concedere più di quanto richiesto dalla parte ricorrente od una cosa diversa da quella formante oggetto del petitum cautelare (Frus 1998, 202), trattandosi di un principio informatore dell'intero processo civile. La domanda giudiziale per essere correttamente interpretata, deve essere considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche e soprattutto nel suo contenuto sostanziale, avendo riguardo alle finalità perseguite dalla parte, ragione per cui un'istanza non esplicitamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda espressamente proposta soltanto ove risulti in un rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi di questa, con il solo limite di non estenderne l'ambito di riferimento (Cass. II, n.8128/2004). In buona sostanza, ai fini del rispetto del principio della corrispondenza tra il «chiesto» ed il «pronunciato» in materia di domanda cautelare, il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione, in violazione del principio del divieto di pronunciamento officioso, solo quando emetta il provvedimento in mancanza di un espresso petitum immediato, vale a dire, in assenza della richiesta di un dato provvedimento, ovvero quando conceda il provvedimento richiesto su beni della vita – il c.d. petitum mediato – per i quali vi sia assoluta carenza di domanda, circostanza quest'ultima che non si configura allorquando dal tenore complessivo della domanda sia indiscutibile l'oggetto della richiesta. La parte ricorrente deve dunque indicare nel ricorso introduttivo del procedimento cautelare il tipo di provvedimento che richiede al giudice, non potendo quest'ultimo sostituirsi alla parte esercitando a tale fine il potere officioso di qualificare la domanda. L'art. 669-sexies, comma 1, c.p.c. laddove si riferisce al «provvedimento richiesto» lascia chiaramente intendere che quest'ultimo è un elemento del ricorso cautelare proposto ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c., ricollegandosi direttamente al principio generale espresso nell'art. 112 c.p.c., come osservato in dottrina, nel reputare necessaria l'indicazione nella domanda cautelare non solo del tipo di tutela richiesta ma anche il suo concreto contenuto (Salvaneschi 1993, 253; Cirulli, 1011). Ciò è importante al fine di circoscrivere adeguatamente il perimetro del thema decidendum cautelare correlato al tipo di misura richiesta, al quale il giudice deve attenersi, non potendosi ammettere una sorta di «fungibilità» fra le varie misure riconducibili al procedimento cautelare unificato (Frus 1998, 200; contra, Oberto, 51), in tale ottica, non potendosi limitare il ricorrente nello specificare la situazione di diritto sostanziale bisognosa di tutela, lasciando al giudice la scelta della misura cautelare più adatta al caso concreto, non potendo quest'ultimo sostituirsi alla parte istante nel concedere un tipo di cautela diverso rispetto a quello formante oggetto di quanto enunciato nel ricorso, ovvero, sostituendo il tipo di tutela domandato, in relazione al quale, la parte resistente ha impostato la propria difesa (Frus 1998, 200). Al riguardo, non va però dimenticato che la volontà del ricorrente si evince non solo dalle espressioni conclusive del ricorso cautelare costituenti la sintesi della domanda, ma dall'atto considerato nel suo complesso, e viceversa, per cui se da un lato il potere di qualificazione giuridica del rapporto potrebbe consentire al giudice della cautela di ancorare tale valutazione all'impostazione della domanda complessivamente emergente dal ricorso, dall'altro, ove siano ravvisabili nei fatti prospettati dalla parte gli estremi previsti per ottenere un provvedimento cautelare affine a quello inizialmente richiesto ovvero diverso da quello posto a fondamento della tutela atipica propria del provvedimento d'urgenza, sussiste il potere-dovere del giudicante adito di applicare la disciplina attinente al provvedimento per la cui adozione ricorrono i relativi estremi. Conseguentemente, si è ad esempio ritenuto che l'istanza diretta ad ottenere un provvedimento d'urgenza sul presupposto di un ricorrente danno temuto debba dare luogo senz'altro al procedimento previsto dall'art. 688 c.p.c., anche se erroneamente la parte abbia creduto di dovere chiedere l'anzidetto provvedimento a norma dell'art. 700 c.p.c., muovendo dall'applicazione del principio secondo cui la qualificazione giuridica del rapporto sul quale la domanda è fondata è compito esclusivo del giudice, il quale, esercita il relativo potere anche prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato, ma sempre nel rispetto del limite di non alterare il petitum o la causa petendi desumibile dal ricorso cautelare (Cass. II, n.398/1994). Va respinta l'eccezione di inammissibilità di un ricorso cautelare d'urgenza che presenti i presupposti dell'inibitoria, in quanto la qualificazione giuridica del rapporto sul quale la domanda è fondata compete al giudice che vi provvede, nei limiti del petitum e della causa petendi, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte ricorrente abbia usato (Trib. Bologna 31 agosto 2011). L'omessa indicazione, nel ricorso introduttivo del procedimento cautelare, del riferimento normativo, non rileva ai fini della mancata indicazione dell'azione sostanziale sottesa alla tutela cautelare invocata, quando sia desumibile dal contenuto dell'atto e dalle sue conclusioni, dal momento che la qualificazione giuridica della domanda compete esclusivamente al giudice, mentre alla parte spetta unicamente la prospettazione dei fatti e la proposizione delle relative domande (Trib. Teramo 5 novembre2002). Il divieto di sostituire d'ufficio una diversa azione rispetto a quella formalmente proposta nel ricorso cautelare, non può infatti appiattirsi su una rigida applicazione letterale del principio generale dell'art. 112 c.p.c. che, proprio perché informatore dell'intero processo civile e, dunque, anche di quello cautelare che al primo appartiene, va comunque «temperato» dalla natura e disciplina propria di qualunque provvedimento richiesto che si presti a rientrare – anche per effetto della clausola di compatibilità contenuta nell'art. 669-quaterdecies c.p.c. – nel perimetro normativo del procedimento cautelare uniforme disegnato dal legislatore del 1990. Pertanto, la precisazione delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio cautelare, si presta quale utile «bussola» per consentire al giudice designato alla trattazione del procedimento di governare lo strumento cautelare, individuandolo a seconda della situazione sostanziale bisognosa di tutela nel rispetto però dei fondamentali elementi – costituiti dal petitum e dalla stessa causa petendi – enunciati nel ricorso. Infatti, sebbene il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, ragione per cui non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti, sia in via adesiva che autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, ciò beninteso, sempre a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio (Cass. II, n.28197/2020; Cass. III, n.22830/2010). La precisazione delle conclusioni del ricorso cautelare, nonostante quest'ultimo sia modellato sull'archetipo delineato nell'art. 125 c.p.c., deve allora contenere il chiaro riferimento agli elementi idonei ad individuare la domanda di merito cui si ricollega in via di strumentalità necessaria l'invocata misura cautelare (Trib. Catania 6 aprile1999), al fine di consentire allo stesso giudice della cautela di valutare la presumibile fondatezza del fumus e del periculum della domanda cautelare rispetto alla situazione di diritto sostanziale riguardante l'eventuale instaurazione del giudizio di cognizione piena. Il ricorso d'urgenza è, infatti, subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti, in particolare, il c.d. fumus boni iuris e il c.d. periculum in mora, la cui verifica presuppone necessariamente l'individuazione dei caratteri dell'azione di merito, posto che secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, nel ricorso devono specificarsi il petitum mediato e la causa petendi, ma non anche le analitiche conclusioni che integrano il petitum immediato del giudizio di merito. La mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta la sua inammissibilità, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. in altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell'inizio della causa di merito deve contenere l'esatta indicazione di quest'ultima o, almeno, deve consentirne l'individuazione in modo certo. A sostegno di tale ricostruzione milita principalmente la considerazione che solo l'indicazione del contenuto del giudizio di merito consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta (Trib. Lodi 23 agosto2019). Il sequestro conservativo. Il sequestro conservativo appartiene al genus dei provvedimenti cautelari, ed è pertanto soggetto alle regole del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. (Trib. Lecce 29 marzo 2019), ragione per cui anche in questo caso, la domanda deve proporsi con ricorso exartt. 669-bis e 671 c.p.c. al giudice competente, essendo una misura cautelare volta ad assicurare che, nelle more del giudizio di merito, la garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore non vada dispersa, cosicché il diritto azionato, se riconosciuto con la sentenza emessa all'esito del giudizio, possa trovare effettiva soddisfazione mediante l'inizio di un'eventuale futura espropriazione forzata, essendo noto che, il sequestro conservativo è connotato da un'evidente strumentalità rispetto al diritto di credito di cui è stata o sarà chiesta tutela nel giudizio di merito, e per tale ragione, è ammissibile solo in correlazione ad una domanda di condanna, non invece rispetto ad una domanda di mero accertamento (Trib. Milano 20 dicembre 2013). In dottrina, si è osservato che in caso di deroga convenzionale ed esclusiva delle parti alla competenza territoriale per la causa di merito, l'istanza per la misura cautelare dovrà essere proposta al giudice competente secondo gli ordinari criteri, mentre, al contrario, la causa di merito seguirà la sorte voluta dalle parti (Simonelli, 1490). Tale soluzione non è stata, però, condivisa dalla giurisprudenza di merito. In presenza di una clausola convenzionale derogativa della competenza territoriale, il giudice di merito dinanzi al quale va proposto il ricorso ante causam è quello indicato dalle parti (Trib. Palermo 13 febbraio1995). Ciò non toglie che ove la lite sia trattata da un giudice diverso rispetto a quello che ha concesso la misura cautelare, potrebbe risultare un elemento di garanzia a favore della parte contro cui la misura cautelare è stata emessa, per effetto della maggiore serenità di giudizio di tale giudice rispetto a quello dinanzi al quale si è dibattuto il procedimento cautelare, in caso di istanza di modifica o di revoca del provvedimento avanzata dalla stessa parte (Simonelli, 1491). Il sequestro conservativo come si evince da quanto sopra esposto, è quindi un provvedimento cautelare che può essere proposto quando si ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. L'oggetto della misura cautelare può ricadere su beni mobili od immobili del debitore o sulle somme e cose a lui dovute, in quest'ultimo caso nella forma del sequestro conservativo presso terzi, costituendo una misura cautelare destinata alla conservazione della garanzia patrimoniale del creditore nel tempo necessario all'accertamento giudiziale delle sue pretese (Trib. Napoli 11 dicembre2017). In tale ottica, è ammissibile il sequestro conservativo «a mani proprie» trattandosi di un istituto che si caratterizza, invero, per il fatto che le somme sequestrante sono nella disponibilità del creditore sequestrante, il quale le deve al suo debitore, soggetto nei cui confronti il sequestro deve eseguirsi, sicché, se per un verso la situazione presenta aspetti non dissimili da quelli riscontrabili in caso di sequestro mobiliare presso il debitore, svolgendosi pur sempre il rapporto cautelare fra i due soggetti summenzionati, senza coinvolgimento di alcun terzo, per altro verso, essendo l'oggetto della cautela costituito da un credito, altrettanto chiari appaiono i tratti di affinità con il caso in cui si proceda a pignoramento (e, simmetricamente, a sequestro) presso terzi (Trib. Reggio Calabria 30 marzo2009; Cass., sez. lav., n.1407/1992). Pertanto, in tema di sequestro conservativo laddove il legislatore all'art. 678 c.p.c. rinvia alle forme del pignoramento presso il debitore e presso i terzi, intende il richiamo alle sole sue modalità esecutive. La competenza alla pronuncia della misura cautelare appartiene al tribunale del luogo di situazione dei beni da sottoporre a sequestro conservativo (Trib. Udine 28 febbraio1997), tenendo però presente che è inammissibile il ricorso per sequestro conservativo proposto in violazione del precetto di cui all'art. 669-quater, comma 1, c.p.c., il quale stabilisce che, quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa (Trib. Monza 23 gennaio 2013). Quanto alla forma dell'atto, secondo un orientamento giurisprudenziale di merito, è ammissibile l'istanza di sequestro conservativo contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio anziché in un separato ricorso come prescritto dall'art. 669-bis c.p.c., trattandosi di modalità inficiata da una mera irregolarità formale che non pregiudica l'idoneità dell'atto così proposto all'instaurazione del contraddittorio con la controparte (Trib. Lamezia Terme 6 novembre2012). In merito al contenuto del ricorso per sequestro conservativo, occorre dunque anche qui fare riferimento al contenuto dell'art. 125 c.p.c., ragione per cui dovrà contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale si propone la relativa istanza, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda, unitamente alle conclusioni che il ricorrente sottopone al giudice ed alla procura. In ordine al contenuto della richiesta di concessione della misura cautelare del sequestro conservativo previsto dal codice di rito, va opportunamente precisato che, secondo un orientamento emerso nella giurisprudenza di merito, per il suo ottenimento basta che sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, non essendo invece, necessario né che il credito sia liquido, né che sia esigibile, essendo sufficiente che sia attuale e non meramente ipotetico ed eventuale (Trib. Nola 28 giugno2011; Trib. S. Maria Capua Vetere 22 febbraio 2003; Cass. I, n. 864/1994). Invero, attendere che si realizzino le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito offrirebbe al debitore maggiori occasioni di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale del creditore, e ciò in palese contrasto con la natura cautelare dell'istituto in commento. Il giudice può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, su istanza del creditore che abbia il fondato motivo di perdere la garanzia del proprio credito. In tale ipotesi, il giudice può autorizzare il sequestro conservativo del debitore o delle somme o cose a lui dovute, come nel caso delle somme giacenti sul conto corrente, ovvero, il saldo relativo al conto corrente intestato al de cuius al momento dell'apertura della successione e le somme giacenti sui conti correnti ove sarebbe transitato il denaro oggetto di eventuali condotte distrattive nel periodo antecedente la morte dello stesso de cuius (Trib. Varese 10 marzo2021). Il giudice del procedimento cautelare può concedere contestualmente tanto il sequestro giudiziario quanto il sequestro conservativo, sulla scorta dell'interpretazione della domanda giudiziale eseguita alla luce della portata sostanziale della pretesa fatta valere dal ricorrente, laddove il medesimo abbia proposto le suddette misure cautelari in via alternativa, atteso che quest'ultima non è certamente riferibile in modo semplicistico al tipo di misura richiesta, ma, piuttosto, alla tipologia di bene in relazione al quale è stata domandata la specifica misura del sequestro, come nell'ipotesi in cui l'intenzione del ricorrente non sia quella di domandare esclusivamente il sequestro conservativo oppure esclusivamente il sequestro giudiziario, bensì di chiedere alternativamente l'uno o l'altro di tali sequestri in relazione alle diverse tipologie di beni: sequestro conservativo per il denaro e sequestro giudiziario per i beni immobili (Trib. Savona 13 luglio2021). Il sequestro conservativo è, quindi, una misura cautelare intesa a preservare la garanzia patrimoniale al creditore, ragione per cui il suo presupposto è il fumus boni iuris, ovvero la non manifesta infondatezza della pretesa creditoria. Questa è la ragione per la quale il legislatore ha ritenuto che, accertata l'inesistenza del credito con sentenza pronunciata all'esito di un giudizio ordinario di cognizione, ancorché non definitiva, il sequestro perde efficacia. Infatti, una volta che l'esistenza del credito viene ad essere esclusa all'esito d'un giudizio a cognizione piena, il legislatore presume insussistente ipso facto il requisito del fumus boni iuris (Cass. III, n.41078/2021). La conclusione che precede, ovvia nel caso in cui il credito a garanzia del quale viene concesso il sequestro conservativo sia escluso in toto all'esito del giudizio di merito, deve trovare applicazione anche nel caso in cui quello stesso credito venga riconosciuto in misura inferiore a quella ipotizzata dal provvedimento di concessione del sequestro conservativo (Cass. III, n.41078/2021). La pronuncia di merito che accolga la domanda in misura inferiore al petitum, infatti, altro non è se non un provvedimento che dichiara inesistente il credito per la parte eccedente quella concretamente accertata, sulla cui scorta, anche in tale caso, dunque, troverà applicazione il principio generale dell'art. 669-novies c.p.c., con la conseguenza che il sequestro perde efficacia se con sentenza anche non passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. Il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è un provvedimento cautelare tipico di cui può specificamente avvalersi colui che abbia ragione di temere di perdere la garanzia del proprio credito nel tempo occorrente per il suo accertamento giudiziale, e che, presuppone l'esistenza sia del fumus boni iuris – cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione – sia del periculum in mora, ossia del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, cosicché la carenza di una soltanto di queste condizioni impedisce la concessione della misura cautelare, rendendo contestualmente superfluo l'accertamento sotteso all'individuazione dell'altra (Trib. Milano 11 aprile 2014; Trib. Monza 31 gennaio 2013; Trib. Bari 6 settembre 2012). Il sequestro conservativo è, dunque, lo strumento attraverso il quale, il creditore sprovvisto di un titolo esecutivo, e, quindi, non in grado di procedere immediatamente all'espropriazione, si assicura la possibilità di espropriare in futuro i beni del debitore che siano potenzialmente sottraibili, nelle more del giudizio, alla garanzia del credito. Il soggetto che non ha un titolo in forza del quale procedere esecutivamente si garantisce in tale modo, per il tempo in cui saranno riconosciute le sue ragioni creditorie, la certezza della loro soddisfazione, poiché con l'esecuzione del sequestro conservativo si impone un vincolo su quei beni del debitore che siano, in progresso di tempo, ed una volta accertato definitivamente il credito, idonei al soddisfacimento coattivo, concretizzandosi anticipatamente rispetto alla decisione definitiva di merito, la garanzia generica ex art. 2740 c.c. Infatti, la conservazione della garanzia patrimoniale assicurata dal sequestro conservativo si realizza tramite lo spossessamento anticipato dei beni sottoposti al vincolo, che però sono destinati a soddisfare solo in seguito – per effetto dell'espropriazione, la cui genesi è collegata ex art. 686 c.p.c. al conseguimento della sentenza di condanna – il credito azionato in giudizio dalla parte creditrice. È ammissibile il sequestro conservativo «a mani proprie», chiesto dal debitore sulle somme dovute al creditore nei cui confronti assume di essere titolare di un controcredito (Trib. Reggio Calabria 30 marzo2009; conforme, Trib. Roma 18 agosto1994). Analogamente, si è ritenuto ammissibile il sequestro conservativo in mani proprie del datore di lavoro su somme da lui dovute al prestatore di lavoro, a tutela di un suo contro-credito (Trib. Milano 12 dicembre2003; contra, Pret. Foggia 29 gennaio 1988, avendo ritenuto inammissibile l'istanza di sequestro conservativo in mani proprie proposta da avvocato che, vantando crediti derivanti dalla prestazione d'opera continuativa e coordinata, chiedeva il sequestro della somma di denaro incassata, nell'espletamento dell'incarico, per conto del cliente; conforme, Trib. Ancona 15 ottobre1985). Il sequestro conservativo in mani proprie del creditore, caratterizzato per il fatto che le somme sequestrate sono nella disponibilità del creditore sequestrante il quale le deve al suo debitore, soggetto nei cui confronti il sequestro deve eseguirsi, è stato ritenuto ammissibile (Cass. IV, n.1407/1992). Il sequestro conservativo si distingue da quello giudiziario principalmente per la diversità del tipo di diritto del quale viene chiesta cautela – oltre che per la natura di pregiudizio che lo stesso provvedimento richiesto tende a neutralizzare, e la non perfetta coincidenza dei beni da sottoporre al vinculum iuris per effetto della richiesta misura (Consolo 2010, 299) – la cui disciplina è racchiusa negli artt. 671,675,678,679,684,685,686 c.p.c., e negli artt. 2905,2906 c.c. Infatti, mentre il sequestro giudiziario concerne ipotesi in cui è controversa la proprietà od il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia od alla loro gestione temporanea, ovvero quando si tratta di una cosa da cui si pretende di desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto all'esibizione od alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea, nel sequestro conservativo assume invece rilevanza il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, in forza del quale tale misura cautelare può autorizzarsi sui beni mobili od immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. Conseguentemente, poiché la finalità del sequestro giudiziario è quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo, in nessun caso il sequestro giudiziario può avere ad oggetto il denaro quale bene fungibile o una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna (Trib. Varese 10 marzo2021). Ciò posto, secondo un orientamento di merito, non vi sarebbero preclusioni circa la cumulabilità del sequestro giudiziario e del sequestro conservativo, perché tra i due istituti non sussiste un'incompatibilità in ragione del fatto che, trattasi di giudizi cautelari aventi presupposti e finalità differenti che rendono quindi cumulabili i due rimedi (Trib. Savona 13 luglio2021). Si è, quindi, evidenziato la peculiarità del provvedimento previsto dall'art. 671 c.p.c. che consiste nel rappresentare al tempo stesso una misura cautelare tipica ed un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del credito (Dalfino, 1). Il sequestro conservativo può quindi essere richiesto a tutela di un diritto di credito, anche se non sia liquido né esigibile (Consolo 2010, 302), purché non meramente ipotetico od eventuale, ovvero di una pretesa avente carattere pecuniario (Ferri 1998, 477; Santulli, 5), e in virtù di tale prospettiva, la natura cautelare e strumentale del sequestro conservativo rispetto all'espropriazione rende quindi evidente la sua ammissibilità esclusivamente con riferimento ad azioni di merito finalizzate ad ottenere la condanna al pagamento di una somma di denaro, trattandosi di una misura finalizzata a tutelare la fruttuosità dell'eventuale espropriazione forzata, laddove vi sia il pericolo di dispersione da parte del debitore dei beni costituenti la garanzia del credito. L'istanza per sequestro conservativo proposta in funzione della causa di merito volta all'adempimento di un contratto preliminare, è inammissibile perché è volta ad ottenere una sentenza costitutiva, che produce gli effetti del contratto non concluso prescindendo dall'esecuzione forzata, rispetto alla quale, la richiesta misura cautelare ha funzione strumentale (Trib. Torino 4 novembre1999). Secondo un orientamento di merito, tra i beni suscettibili di sequestro conservativo non può ricomprendersi l'azienda, quale complesso unitario di beni e rapporti, come tale non pignorabile, atteso che essa non è neppure menzionata dall'art. 671 c.p.c., mentre risulta invece indicata nell'art. 670 c.p.c. in tema di sequestro giudiziario (App. Messina 2 settembre2020; Trib. Roma 10 luglio 2019; Trib. Civitavecchia 18 luglio2008, che esclude il sequestro conservativo dell'azienda ma lo ritiene ammissibile per i singoli beni aziendali; Trib. Pisa 20 aprile1994). In tale ottica, posto che la concessione di tale misura è subordinata alla sussistenza, accertata sulla base di un'indagine meramente sommaria, del fumus boni iuris, vale a dire di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa creditoria, sul piano del periculum in mora, l'ampia formula adottata dall'art. 671 c.p.c. evidenzia che il «timore» di cui trattasi non può dipendere da un mero apprezzamento soggettivo del creditore (come affermato da Trib. Bari 18 ottobre 2012, riguardante un rigetto della domanda di sequestro conservativo attesa la riscontrata esistenza nel patrimonio della parte resistente di beni immobili – privi di iscrizioni pregiudizievoli – il cui valore era di gran lunga superiore alla somma per la quale avrebbe potuto essere disposto il sequestro, in assenza di eventuali condotte dissipatorie poste in essere da parte del debitore), ma deve corrispondere alla realtà oggettiva delle cose, intesa come attuale stato di fatto, sulla cui scorta, deve allora ritenersi che il pregiudizio che il sequestro conservativo mira a scongiurare deriva soltanto dal fondato e concreto timore di perdere la garanzia del credito attualizzato al momento della domanda cautelare, e, per questa ragione, l'art. 2905, comma 2, c.c. prevede che possa essere richiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per fare dichiarare l'inefficacia dell'alienazione. Quest'ultima forma di sequestro conservativo, riguardante un bene specificamente determinato, ovvero quello alienato al terzo dal debitore, è di fatto considerata come assimilata al sequestro giudiziario (Pototschnig, 40). In particolare, per quanto attiene al periculum in mora quest'ultimo può avere natura soggettiva od oggettiva e che è sufficiente a giustificare l'autorizzazione del sequestro conservativo la sussistenza di periculum anche solo di uno dei due tipi. In tale ottica, va dunque precisato che nel sequestro conservativo, il periculum in mora può evincersi sia da elementi riguardanti la consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore rispetto all'entità del credito, sia da elementi riguardanti il comportamento dello stesso debitore, che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio unitamente alla sua intenzione di sottrarsi all'adempimento degli obblighi assunti, in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sarà soddisfatta. Nel sequestro conservativo, il requisito del periculum assume quindi un significato ben diverso rispetto a quello richiesto per la concessione del provvedimento contemplato dal provvedimento d'urgenza – dal quale si differenzia altresì per essere un provvedimento cautelare «tipico» e non residuale (Trib. Nola 15 luglio 2011) – perché diversa è la funzione che la misura cautelare è chiamata ad assolvere. Ciò muovendo dalla premessa che la formula dell'art. 671 c.p.c. adopera – a differenza dell'art. 924 del codice del 1865 che faceva riferimento ai giusti motivi di sospetto – la più ampia formula del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, che ancor più della precedente, evidenzia che il timore non può dipendere da un mero apprezzamento soggettivo del creditore, ma deve corrispondere alla realtà oggettiva delle cose. Infatti, mentre nel ricorso d'urgenza l'imminenza del periculum è da intendersi che nelle more del giudizio di merito il diritto fatto valere possa subire un pregiudizio irreparabile, il sequestro conservativo mira invece a conservare la garanzia del credito costituita ex art. 2740 c.c. dal patrimonio del debitore, ragione per cui, In tale caso, non è sufficiente la sussistenza del pericolo di un pregiudizio irreparabile al diritto fatto valere, ma è necessario specificamente che il pericolo si sostanzi nel rischio di perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore costituente la garanzia del credito, con la precisazione che l'incapienza patrimoniale non rileva ove preesistente all'insorgere dell'obbligazione, quanto ove sopravvenuta a quest'ultima, e riscontrata in circostanze e condizioni non esistenti al momento della nascita del credito. In altri termini, il pericolo che giustifica la concessione della misura cautelare conservativa di cui si discorre dev'essere temuto, per effetto di un timore ragionevolmente fondato, ed inoltre, deve sussistere al tempo dell'adozione del provvedimento di sequestro (Trib. Modena 23 febbraio2011, in una controversia in cui il sequestro conservativo veniva negato perché richiesto soltanto a fronte di un inadempimento contrattuale del debitore, che aveva omesso di pagare una mensilità di canone di affitto d'azienda, nonché di fornire al creditore la fidejussione bancaria contrattualmente prevista). Il creditore nel dare dimostrazione del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, ha l'onere di allegare l'esistenza di un peggioramento della situazione patrimoniale del proprio debitore rispetto al momento nel quale l'obbligazione è sorta (Trib. Milano 23 dicembre 2013). In tale ottica, se, da un lato, non è sufficiente, per ritenere esistente il pericolo di perdere la garanzia del proprio credito, il mero rifiuto di adempiere (Cass. I, n. 4906/1988), occorrendo, a questo fine, che esso s'inserisca in un comportamento, processuale od extra processuale, dell'obbligato che renda verosimile I'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio tale da mettere in pericolo la garanzia del credito, suscitando fondatamente nel titolare il timore di perderla, e dall'altro, il pericolo deve essere valutato anche in relazione alla capacità reddituale del debitore. In tale senso, la misura cautelare in parola non appare inutile per il creditore se al momento della richiesta della sua concessione, il patrimonio risulti azzerato, per l'essenza dinamica che di esso può trarsi proprio in relazione alle reali e concrete attitudini di guadagno dell'obbligato (Trib. Napoli 5 agosto 2015). Il sequestro conservativo previsto dall'art. 671 c.p.c. è perfettamente compatibile con il giudizio di separazione personale dei coniugi, nell'ambito del quale, il differente strumento del ricorso al sequestro conservativo «atipico» previsto dall'art. 156 c.c. e dall'art. 8 della l. n. 898/1970 si configura come una forma di tutela aggiuntiva offerta nella materia dal legislatore, e non certo come norma sostitutiva della tutela ordinariamente concessa dalle norme del codice di rito, il coniuge in assenza di inadempimento o ove non sia interessato a far valere l'inadempimento (disponendo già di un titolo esecutivo) ben può ricorrere alla tutela ordinaria offerta dall'art. 671 c.p.c., alla condizione di offrire adeguata prova dei tradizionali presupposti del periculum e del fumus (Trib. Perugia 1° agosto2016). Tale requisito va accertato, dunque, mediante un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che può fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione anche alternativamente (Trib. Napoli 1° aprile2020; Trib. Roma 10 agosto 2017; Cass. I, n.5579/2005; Cass. III, n.2081/2002). In particolare, accedendo ad una visione dinamica del periculum devono essere valorizzarti anche quegli elementi che unitamente alla consistenza patrimoniale del debitore possono anche solo fare desumere che quest'ultimo possa porre in essere nel tempo atti volti a disperdere od anche solo a diminuire la sua garanzia generica, mediante atti distrattivi o depauperativi del patrimonio, i quali, possono trovare riscontro non solo in atteggiamenti realizzati dopo il sorgere del danno ma anche nelle condotte poste in essere durante lo svolgimento del rapporto, e che possono in tesi anche prestarsi a configurare fattispecie talmente gravi da assumere anche rilevanza penale. Ciò in quanto il rischio di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale può fondarsi sull'accertamento di condotte processuali e/o extra processuali poste in essere dal debitore che rendano verosimile e concreto il rischio di depauperamento del suo patrimonio, sulla cui scorta, non rilevano, ai fini dell'accertamento del periculum, tutte le condotte distrattive o comunque espressione di una capacità dissipatoria poste in essere dal debitore, ma sole quelle condotte che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito e alla loro incidenza sul patrimonio del debitore, facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro conservativo mira ad evitare, e, cioè, che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi. Quanto al profilo oggettivo del periculum, questo non va individuato nella mera l'insufficienza del patrimonio del debitore rispetto al credito, ma nell'insufficienza del patrimonio del debitore che sia tale da fondare il rischio concreto di sottrazione o diminuzione della garanzia del credito. Sussiste allora il periculum in mora che giustifica il ricorso alla misura cautelare del sequestro conservativo nei confronti di un amministratore di società l'esistenza del fondato timore che la sua garanzia patrimoniale possa presumibilmente diminuire laddove quest'ultima sia già insufficiente sul piano della consistenza siano già iniziate delle aggressioni al patrimonio da altri creditori o siano stati posti in essere atti dispositivi come la costituzione di vincoli ipotecari realizzati successivamente alle dimissioni od al fallimento della società (Trib. Firenze 10 gennaio 2022). L'incapacità patrimoniale del debitore, invero, seppure rappresenta la misura per valutare la garanzia del credito ex art 2740 c.c., acquista rilevanza in sede di richiesta di concessione di sequestro conservativo solo allorquando faccia ritenere concreto e verosimile il pericolo di una perdita e diminuzione del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori. Diversamente opinando, si addiverrebbe alla conclusione secondo cui il debitore dotato di un'insufficiente capacità patrimoniale abbia una maggiore propensione alla dissipazione di quanto non ne abbia il debitore possidente (Trib. Napoli 20 novembre2002). Nel sequestro conservativo, il periculum, sotto il profilo oggettivo va, dunque, valutato in un'accezione dinamica e strettamente collegata alla perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale, del cui rischio in concreto deve essere espressione. Il ricorrente deve allora dimostrare che la garanzia del proprio credito si sia ridotta quantomeno a livello presuntivo, concetto che non può ridursi alla mera oggettiva sproporzione tra il credito ed il patrimonio del debitore già ab origine esistente, senza che sussistano ragioni specifiche per temere condotte di sottrazione o dispersione patrimoniale. In effetti, proprio il riferimento normativo al fondato timore di perdere la garanzia generale del proprio credito, offerta alla pretesa dalle componenti attive del patrimonio del debitore, impone di considerare quali condizioni cautelari del sequestro conservativo intanto che la garanzia, rispetto al momento in cui il credito è sorto, si sia assottigliata ovvero si stia o rischi di assottigliarsi quantitativamente o qualitativamente a causa di condotte dispositive del debitore o dell'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori, essendo altresì necessario che il timore sia fondato, ossia che si basi su elementi oggettivamente attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso o all'indole fraudolenta desumibile dalle sue condotte. Secondo un orientamento giurisprudenziale, la considerevole entità del danno lamentato legittimerebbe ex se l'esigenza del creditore di tutelare le proprie ragioni, potendo desumersi il periculum in mora anche alternativamente, tramite criteri oggettivi, consistenti o nella capacità patrimoniale del debitore rispetto all'entità del credito e soggettivi, inerenti il comportamento dello stesso debitore (Cass. III, n.2081/2002). Tuttavia, ove si aderisse a tale ricostruzione ermeneutica, il requisito del periculum verrebbe di fatto ad essere svuotato di rilevanza ed assorbito completamente dal fumus e dall'entità del patrimonio del presunto debitore, in quanto si perverrebbe di fatto, ad un automatismo tra l'insufficienza del patrimonio del resistente rispetto al credito da tutelare e la concessione del sequestro conservativo, che è addirittura contrario al dettato della legge, che non si limita a richiedere la sussistenza del timore del creditore di perdere le garanzie del suo credito, ma vuole l'ulteriore requisito della fondatezza di tale timore. Infatti, applicando sic et simpliciter questo principio si finirebbe per riconoscere incondizionatamente la misura cautelare nei confronti dei meno abbienti per il solo fatto della loro impossidenza patrimoniale, senza attribuire alcun rilievo alle ulteriori circostanze che devono invece, essere necessariamente valutate al fine di riempire di attualità e concretezza il requisito richiesto ex lege, quando invece è proprio la possibilità economica e la capacità di distrarla che la misura cautelare del sequestro intende tutelare. A ciò aggiungasi che la situazione di pericolo, per assumere rilevanza giuridica ai fini dell'invocata cautela, deve essere sopravvenuta, nel senso che la situazione patrimoniale del debitore deve essersi deteriorata in epoca successiva al momento in cui il preteso creditore ha acquisito ragioni di credito nei confronti dello stesso debitore. Ovviamente, occorre allegare la prova dell'esistenza di cespiti aggredibili, poiché diversamente, non esisterebbe in nuce neppure lo stesso presupposto per l'applicabilità del sequestro conservativo non potendosi certo disporre la misura cautelare su beni che all'attualità della richiesta di concessione del provvedimento non esistono, anche in considerazione del fatto che, laddove non vi sia alcuna disponibilità patrimoniale, non sussiste neanche una correlata garanzia che rischia di assottigliarsi, ragione per cui verrebbe meno il periculum, non esistendo neppure il rischio che il debitore possa perfezionare condotte distrattive o depauperative, intese quest'ultime come prova di un concreto pregiudizio della garanzia patrimoniale in misura tale da giustificare l'accoglimento del richiesto provvedimento cautelare. In questo caso, non vi è quindi alcun rischio di dispersione della garanzia patrimoniale generica nell'ipotesi di impossidenza ab origine del debitore perché la sua consistenza è rimasta invariata sin dal momento in cui è sorto il credito, nel senso che sin dal momento in cui è sorta l'obbligazione il creditore era a conoscenza di non potere fare affidamento su detta inesistente consistenza patrimoniale del debitore. Il requisito del periculum idoneo a giustificare la concessione del sequestro conservativo, può dunque configurarsi qualora il debitore è un soggetto non «patrimonializzato» la cui garanzia è costituita esclusivamente dai flussi finanziari di cui il medesimo dispone? In questo caso, potrebbe verificarsi una palese deviazione dello strumento cautelare di cui si discorre, perché anziché assicurare la salvaguardia della garanzia patrimoniale, comporterebbe di fatto la riduzione delle probabilità di vedere soddisfatto il credito a garanzia del quale è funzionalmente posto, in quanto il conseguenziale blocco dei crediti andrebbe ad interrompere il flusso finanziario indispensabile a fronteggiare l'ordinaria attività d'impresa, determinando così in breve tempo l'impossibilità del debitore di fare fronte alle proprie obbligazioni contrattuali. In buona sostanza, il sequestro conservativo dei crediti del debitore, in una situazione del genere, avrebbe unicamente l'effetto di paralizzarne l'attività con la conseguente dispersione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. costituita dai citati flussi finanziari. Conseguentemente, in una situazione simile a quella sopra evidenziata, non è più sufficiente il semplice manifestarsi del requisito oggettivo del periculum, consistente nella sproporzione tra il danno richiesto e la consistenza patrimoniale del debitore, occorrendo invece accedere ad una visione dinamica, in cui, al fine di valutarne l'effettiva ricorrenza è necessario che il dato della sproporzione patrimoniale sia accompagnato da altri elementi anche soggettivi che aiutino a definirne in senso compiuto il perimetro applicativo. Ricorso per sequestro conservativo e revocatoria. La domanda cautelare espressa nelle forme richieste dall'art. 669-bis c.p.c. è esperibile anche per conseguire il sequestro conservativo nella particolare ipotesi riguardante un cespite in relazione al quale, già pende una causa per il merito in revocatoria nei confronti del debitore e dello stesso terzo acquirente del bene e dopo l'entrata in vigore del processo cautelare uniforme, ai sensi dell'art. 669-bis ss. c.p.c., si ritiene ammissibile anche la richiesta formulata ante causam di sequestro conservativo del bene oggetto di un'instauranda domanda revocatoria ordinaria (Trib. Nola 24 novembre2011; Trib. Trani 22 aprile 2008;Trib. Catania 21 gennaio2004;Trib. Brescia 18 settembre2002; Trib. Roma 16 luglio 1996); Contra l'orientamento di merito che ritiene inammissibile la richiesta ante causam di sequestro conservativo ex art. 2905, comma 2, c.c. sulla base del dichiarato intento di promuovere l'azione revocatoria, potendo il provvedimento cautelare essere richiesto solo in pendenza di tale azione (Trib. Teramo 30 luglio2010;Trib. Monza 12 dicembre2002;Trib. Napoli 5 luglio2000). In senso favorevole all'ammissibilità del sequestro conservativo ante causam ai sensi dell'art. 2905 comma 2 c.c. anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, anche prima che sia stata proposta l'azione per fare dichiarare l'inefficacia dell'alienazione e che a differenza dell'ipotesi disciplinata dall'art. 2905 comma 1 c.c. questa riguarda un determinato cespite oggetto dell'alienazione, Arieta 2011, 371; Conte, 1029; Cantillo, Santangeli, 101. Ciò in quanto secondo l'orientamento di legittimità, deve escludersi che la tutela assicurata distintamente dal sequestro conservativo e dall'azione revocatoria siano equivalenti e che in particolare, la concessione della misura cautelare faccia venire meno, per il creditore, l'interesse ad agire in revocatoria, tanto più nell'ipotesi in cui l'azione revocatoria venga esercitata in pendenza del giudizio di merito conseguente alla concessione del richiesto sequestro conservativo (Cass. III., n. 22835/2017). È vero che i due istituti condividono l'effetto di determinare l'inefficacia, per il creditore, di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore, ma ciò avviene in condizioni e con effetti tutt'altro che omogenei, se solo si considera che la tutela apprestata dall'actio pauliana giova unicamente al creditore che abbia esperito la revocatoria, a favore del quale soltanto si determina l'effetto dell'inefficacia relativa dell'atto revocato, con la possibilità di aggredire il bene presso il terzo acquirente e senza che all'esecuzione possano partecipare altri creditori in concorso col procedente, mentre diversa è la possibilità di soddisfarsi in via esecutiva a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, giacché esso lascia aperta la possibilità di intervento di altri creditori. Di contro, la tutela assicurata dal sequestro conservativo soffre i limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, atteso che l'espressa indicazione del quantum cautelato diviene vincolante ai fini dell'attuazione del sequestro, della sua opponibilità ai terzi e della successiva esecuzione, laddove al contrario, il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria consente al creditore di soddisfarsi per l'intero suo credito sul bene oggetto dell'atto revocato, senza che l'acquirente possa opporgli limiti di sorta. Si è, quindi, osservato che sebbene non possa dubitarsi della comune funzione delle due azioni di rendere inefficace l'atto dispositivo compiuto dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie e di consentirne l'aggressione in sede esecutiva nei confronti del terzo proprietario, è parimenti evidente che esse si distinguono sia per la natura, avendo il sequestro natura cautelare e funzione strumentale rispetto al giudizio di merito ed essendo invece il giudizio per revocatoria autonomo, di natura costitutiva ed idoneo a determinare un giudicato sostanziale, sia per gli effetti, atteso che mentre la revocatoria è utile al solo creditore che l'ha promossa rendendo relativamente inefficace l'atto dispositivo, il sequestro conservativo, invece, una volta convertitosi in pignoramento, consente l'intervento degli altri creditori nell'espropriazione immobiliare (Russolillo, 4). Infine, la tutela derivante dal sequestro è necessariamente condizionata dalle vicende del procedimento cautelare e del successivo giudizio di merito essendo esposta alla possibilità di revoca della misura o della modifica con l'eventuale riduzione dell'importo cautelato, nonché all'eventualità che si determinino ipotesi di estinzione del pignoramento, con effetti irreversibili, giacché una volta estinto il pignoramento conseguito al sequestro, si determina l'impossibilità per il creditore di aggredire ulteriormente il bene alienato a terzi, al contrario invece di quanto accade con l'azione revocatoria la quale si stabilizza col passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento e resta insensibile ad eventuali vicende estintive del successivo pignoramento, che – nei limiti della prescrizione – potrà comunque essere rinnovato, con ampia possibilità per il creditore di soddisfarsi sul bene trasferito al terzo. Si è, quindi, osservato che le due modalità di tutela creditizia insistono in momenti temporali differenti, rispettivamente preventivo per il sequestro, in relazione ad un atto non ancora posto in essere, e successivo per l'azione revocatoria, configurata in merito ad un atto già realizzato, ragione per cui di conseguenza, è pienamente ammissibile che il creditore si tuteli in maniera duplice: mediante il ricorso per sequestro conservativo fintantoché l'atto potenzialmente lesivo non venga compiuto e, alla concreta venuta ad esistenza dello stesso, agendo in revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. (Messina, 4). Ai sensi dell'art. 2905, comma 2, c.c. l'attore che agisca in revocatoria affinché nei suoi confronti sia dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo compiuto dal debitore, può dunque chiedere medio tempore il sequestro conservativo del bene oggetto di revocatoria nei confronti dell'acquirente. Cionondimeno, al riguardo va chiarito che agli effetti dell'art. 2905, comma 2, c.c., è pur sempre necessario che i relativi indici sintomatici vadano valutati non già con riferimento alla persona del debitore, ma in rapporto al terzo avente causa, poiché come chiarito dalla giurisprudenza di merito, il sequestro conservativo sui beni del terzo acquirente dei beni del debitore, può essere richiesto, dopo aver intentato l'azione revocatoria, se e comunque si dimostri l'esistenza del periculum in mora specificamente nei confronti del terzo avente causa (Trib. Palermo 26 aprile2004). La ratio della norma è, dunque, ravvisabile nel diritto che si intende proteggere con il ricorso al sequestro conservativo nei confronti del terzo, trattandosi di una misura che risponde allo scopo di impedire che un'ulteriore alienazione dello stesso cespite vanifichi l'esperimento della revocatoria, ragione per cui in difetto di tale specifico pericolo, il sequestro in parola sarebbe una misura ultronea rispetto all'utilità che la proposizione dell'azione revocatoria darebbe di per sé al creditore (Trib. Palermo 15 giugno2020). Conseguentemente, si è quindi ritenuto che l'azione cautelare per sequestro conservativo può essere promossa dal creditore ai sensi dell'art. 2905, comma 2, c.c. pendendo l'azione revocatoria dallo stesso esercitata, per rendere inefficace nei propri confronti l'alienazione di un immobile compiuta ab origine dal debitore, qualora la trascrizione della domanda giudiziale non sia da sola sufficiente ad assicurare un'adeguata tutela alle sue ragioni di credito, sussistendo un rapporto di strumentalità tra le due azioni (Trib. Verona 30 luglio2020). Nello stesso senso, si è affermato che non vi è motivo di escludere la compatibilità del sequestro conservativo di cui all'art. 2905, comma 2, c.c. con l'azione di simulazione pacificamente ammessa per l'azione revocatoria, atteso che tale norma afferma l'esperibilità del rimedio cautelare genericamente nei confronti del terzo acquirente di beni del debitore, qualora sia stata proposta azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione (Trib. Nola 4 gennaio2013). Il ricorso al sequestro conservativo sul bene oggetto di revocatoria alienato a terzi, è allora ammissibile perché la finalità conservativa, che è sottesa all'esperimento dell'azione revocatoria, ben può essere assicurata in via cautelare attraverso il rimedio cautelare cui si riferisce l'art. 2905, comma 2, c.c. (Trib. Brescia 19 gennaio 2012). In particolare, il ricorso per sequestro conservativo può essere proposto anche dalla curatela fallimentare a seguito dell'esperimento dell'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 ss. c.c. integrando la relativa fattispecie quella esplicitamente prevista dall'art. 2905, comma 2, c.c., e può essere giustificato dall'esigenza di estendere la misura cautelare anche ai frutti del cespite, laddove a esempio rappresentati dai canoni di locazione dell'immobile oggetto di revocatoria e dovuti al debitore in qualità di proprietario-locatore, al fine di non vedere pregiudicate le proprie ragioni creditizie. Infatti, nell'ipotesi in cui venga esperita l'azione revocatoria il rimedio cautelare del sequestro conservativo risponde all'esigenza di impedire che l'alienazione dei beni da parte del terzo ne renda infruttuoso l'esercizio, riconoscendo la facoltà di eseguire l'anzidetta misura cautelare su un bene determinato – la cui dispersione si intende evitare – anziché per un determinato valore rispetto al patrimonio, come accade di regola nelle ordinarie ipotesi di sequestro conservativo. Conseguentemente, il creditore può procedere all'espropriazione del bene sequestrato anche nei confronti del terzo che abbia acquistato dal debitore il medesimo cespite immobiliare in epoca successiva alla trascrizione della domanda cautelare convalidata, senza avere quindi interesse all'esperimento dell'azione revocatoria. Ciò premesso, le due azioni non sono però tra loro alternative e dunque, non si precludono vicendevolmente, offrendo forme e gradi di tutela differenziati, poiché se, da un lato, il creditore che abbia ottenuto il sequestro conservativo su un bene immobile può conservare interesse ad agire con l'actio pauliana al fine di conseguire una tutela più ampia, la cui proposizione non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato ed avente ad oggetto l'intero immobile, senza i limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, e quindi, senza alcun concorso con altri creditori, come avviene invece per effetto della conversione del sequestro in pignoramento, dall'altro, per converso, una volta esercitata l'azione revocatoria ordinaria al fine di rendere inefficace nei propri confronti l'alienazione compiuta dal debitore, l'attore può ugualmente avere interesse a conseguire anche il sequestro conservativo su quello stesso bene ai sensi dell'art. 2905, comma 2, c.c. qualora la trascrizione della domanda giudiziale non sia da sola sufficiente ad assicurare un'adeguata tutela alle sue ragioni di credito, posto che la misura cautelare del sequestro conservativo assume rilievo principalmente con riferimento alle ipotesi concernenti l'azione revocatoria esperita in relazione ad atti dispositivi di beni mobili, ovvero anche di beni immobili o mobili registrati, ogni qualvolta si renda necessaria l'adozione di particolari cautele nella custodia della res al fine di non vanificare le ragioni del creditore. In ordine alla questione concernente il rapporto di strumentalità fra la domanda proposta in sede cautelare di sequestro conservativo con particolare riferimento ai frutti civili ed alla connessa domanda restitutoria nel giudizio revocatorio, non può trascurarsi come proprio in riferimento a tale aspetto possa ravvisarsi la necessità di una proficua gestione e custodia del bene aggredito con l'actio pauliana, laddove esista un contratto di locazione – cui consegue l'occupazione del bene da parte di soggetti diversi dal debitore evocato in revocatoria – nonché l'eventuale sussistenza di diritti poziori di altri creditori, tali da richiedere l'adozione della cautela esperita che in tali ipotesi si rende necessaria per preservare le ragioni del credito, alla luce del fumus allegato, costituito dalla probabile fondatezza della domanda revocatoria proposta nel giudizio di merito, le quali ben possono evincersi dalla complessiva valutazione delle plurime circostanze evidenziate nel ricorso per sequestro conservativo in ordine alla pluralità e rapida successione temporale delle iniziative distrattive attuate dal debitore laddove appunto finalizzate anche all'alienazione dello stesso cespite immobiliare, risolvendosi in circostanze fattuali idonee a costituire elementi verosimilmente significativi di una condotta negoziale oggettivamente idonea a rendere più difficile per il creditore la possibilità di soddisfarsi sul bene immobile attinto dalla misura cautelare e del periculum, il quale, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, in un caso del genere è chiaramente evincibile dagli stessi elementi valutativi già indicati nel ricorso in ordine al fumus essendo perfettamente sovrapponibili con riferimento alle circostanze verosimilmente sintomatiche facenti parte di un probabile disegno del debitore distrattivo del proprio patrimonio. A ciò aggiungasi che i suddetti presupposti dell'azione cautelare sono individuabili anche in capo al terzo acquirente del cespite, «se» ed «in quanto» quest'ultimo si renda partecipe della condotta distrattiva posta in essere dal debitore, per effetto della probabile conoscenza della situazione di insolvenza del debitore e della oggettiva idoneità dell'operazione complessivamente posta in essere nel rendere l'immobile oggetto della richiesta misura cautelare più difficilmente aggredibile da iniziative del curatore fallimentare o da altri creditori. In tale ottica, si è quindi affermato che al fine della verifica del periculum in mora richiesto per la concessione del sequestro conservativo, può ritenersi idoneo il persistente inadempimento del debitore laddove questo sia accompagnato da una serie di espedienti volti a dissimulare la propria ingiustificata inadempienza ed a trarre in inganno la controparte (Trib. Napoli 23 marzo2009), atteso che il tipo di periculum che giustifica la concessione dell'anzidetta misura cautelare può essere desunto anche da elementi soggettivi evincibili dal comportamento dello stesso debitore, se è tale da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del proprio patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata (Trib. Nocera Inferiore 9 novembre2005). Il sequestro giudiziario. L'art. 670 c.p.c. prevede una forma di tutela d'urgenza strumentale alla protezione del diritto di proprietà o del possesso sul bene ed è funzionale all'utilità dell'esecuzione diretta su beni fruttiferi od aventi una potenzialità produttiva. Tale forma di sequestro si differenzia dal sequestro liberatorio – il quale a sua volta costituisce il genus della species rappresentata dal sequestro previsto dall'art. 79 disp. att. c.c. (Cass. III, n.15669/2013) – in cui è lo stesso debitore ad assoggettarsi al sequestro e ad attivarsi per dare esecuzione alla misura (Trib. Padova 15 novembre2019), potendo essere disposto dal giudice solo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore, nel caso in cui quest'ultimo contesti il debito, oppure abbia dubbi sull'individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora (Cass. III, n.12727/2019). Secondo un primo orientamento seguito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle controversie in tema di proprietà e possesso, limita l'applicabilità del rimedio del sequestro nell'ambito dei giudizi in cui sono controversi i diritti reali. Infatti, posto che la finalità del sequestro giudiziario è quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna od il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo, in nessun caso il sequestro giudiziario può avere ad oggetto il denaro quale bene fungibile od una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna. In tale ottica è ritenuto ammissibile l'accoglimento del ricorso per sequestro giudiziario proposto ai sensi dell'art. 670 c.p.c. delle quote di partecipazione al capitale sociale di una società a responsabilità limitata il cui fumus derivi dal duplice presupposto dell'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul loro possesso e che all'esito del giudizio di merito vi sia una pronuncia restitutoria, nella fattispecie derivante dalla proponenda domanda di accertamento della nullità e/o simulazione dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali di cui si è chiesto il sequestro in via cautelare, anche alla luce della novella introdotta con l'art. 2471 bis c.c. In tale ottica, sussiste altresì il periculum individuato nell'opportunità di provvedere alla custodia od alla gestione temporanea delle suddette partecipazioni societarie sulla scorta del rischio di trasferimento delle quote a terzi – e degli ulteriori beni ad esse facenti capo – al fine di sottrarle alla parte che le rivendica a seguito dell'azione di simulazione o di impedirne la restituzione a quest'ultima, nel periodo necessario alla definizione del giudizio di merito, trattandosi di situazione che la custodia giudiziaria tende a neutralizzare (Trib . Catanzaro 1° agosto 2022, in www.ilcaso.it). Ciò in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha considerevolmente dilatato i confini della tutela, ammettendola non solo per le azioni reali, così come sembrerebbe suggerire il tenore letterale dell'art. 670 c.p.c. ma anche per quelle personali che comportino comunque una restituzione del bene (Cass. n. 9645/1994; Cass. n. 6813/1994), ribadendo altresì che il sequestro giudiziario è incompatibile soltanto con le azioni di accertamento o costitutive. Nella fattispecie in esame, l'effetto restitutorio derivante dall'accoglimento eventuale delle richieste avanzate nel merito dalla parte ricorrente – la quale ha manifestato di volere proporre domanda di restituzione delle anzidette quote societarie in conseguenza della domanda principale di accertamento della nullità e/o simulazione e di quella subordinata di risoluzione dei contratti di cessione delle stesse quote – rivela l'astratta ammissibilità della misura cautelare richiesta, in via principale, nel ricorso, quale sommaria dimostrazione da parte del medesimo ricorrente della sussistenza del proprio diritto, all'esito del successivo instaurando giudizio di merito, ad ottenerne la restituzione. In base ad un diverso orientamento, l'àmbito di applicazione della norma deve invece essere delineato sulla base della funzione che il legislatore ha riconosciuto al sequestro giudiziario che è quella di garantire l'utilità dell'esecuzione in forma specifica, quindi l'espressione «quando ne è controversa la proprietà o il possesso», diretta a precisare uno dei presupposti per l'emissione del provvedimento d'urgenza, ricomprende i casi in cui il ricorrente voglia promuovere un'azione volta a ottenere dal tribunale la condanna al rilascio od alla consegna del bene, con il logico corollario che è inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario nel caso in cui sia rappresentato quale misura strumentale ad azioni di mero accertamento (Trib. Tortona 30 agosto2002) o costitutive alle quali non sia ricollegata la domanda diretta ad ottenere la restituzione del bene (Trib. Modena 13 settembre 2007). In definitiva, il testo dell'art. 670 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il sequestro giudiziario è configurabile quando il ricorrente, promuovendo un giudizio di accertamento dei diritti reali ovvero d'impugnativa del contratto, voglia conseguire, tramite la condanna alla restituzione o al rilascio, la disponibilità giuridica del bene, esso è, dunque, stato ritenuto ammissibile quale strumento di tutela urgente rispetto all'azione revocatoria ordinaria esercitata dalla curatela che ha la funzione di determinare l'acquisizione del bene nell'attivo fallimentare (Trib. Napoli Nord 24 luglio 2017). In senso favorevole all'ammissibilità del sequestro giudiziario richiesto in relazione ad un'azione revocatoria ordinaria sul presupposto che anche quest'ultima ha finalità recuperatorie (Trib. Napoli 5 agosto 2020). Quest'ultima pronuncia si contrappone all'opinione che invece ritiene inammissibile il sequestro giudiziario in funzione di una domanda revocatoria ordinaria non implicando alcuna statuizione, nemmeno indiretta, sulla proprietà od il possesso del bene trasferito dal debitore al terzo, in quanto volta unicamente alla dichiarazione d'inefficacia del trasferimento nell'ottica di conservare la garanzia patrimoniale generica del debitore e con essa la possibilità di agire esecutivamente sui beni oggetto di revocatoria. Al fine dell'autorizzazione del sequestro giudiziario dei beni, ai sensi dell'art. 670, n. 1), c.p.c., sussiste quindi una controversia sulla proprietà non solo nell'ipotesi di esperimento dell'azione di rivendicazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta, o debba proporsi, un'azione personale, quale l'azione di riduzione, che implica un contrasto e richiede una statuizione sulla proprietà e la restituzione di cose da altri detenute (sul tema in generale: Cass. I, n. 4807/1988; Cass. II, n.6324/1987; Cass. II, n.5899/1987; con riferimento al caso simile dell'azione diretta a ottenere la dichiarazione di nullità di una disposizione testamentaria, il cui accoglimento comporta la condanna del detentore alla restituzione dell'immobile: Cass. II, n.3923/1989). Il presupposto per la concessione del sequestro giudiziario è l'esistenza di una controversia, intesa quale contrasto attuale e palese fra le parti, che presenti caratteri oggettivi seri e concreti in merito alla proprietà od al possesso di beni mobili od immobili, come nel caso in cui sussista una controversia tra le stesse parti, avente ad oggetto dei pretesi diritti ereditari reclamati da una parte a seguito del decesso di un proprio congiunto e con essi, la titolarità dei beni mobili ed immobili oggetto del relictum (Trib. Palemo 27 giugno 2018). Sul piano del fumus, la ricorrenza dell'elemento oggettivo e formale della sussistenza della controversia sulla proprietà o sul possesso è una nozione che è stata progressivamente ampliata dalla giurisprudenza ben oltre il ristretto ambito delle azioni reali, fino ad includervi ogni ipotesi in cui risulti proposta o debba proporsi un'azione che richieda, comunque, una statuizione sulla proprietà, come nel caso di controversia in ordine alla sussistenza ed alla idoneità di titoli confliggenti con riguardo alla proprietà di uno stesso bene (Cass. II, n.4039/1994), comprese le azioni contrattuali ed i giudizi di divisione ed in genere tra coeredi (Cass. II, n.13176/1992; Cass. II, n.13546/1992) e l'azione di nullità di una disposizione testamentaria, finalizzata alla restituzione di beni immobili (Cass. II, n.3923/1989). Ad essere oggetto di sequestro giudiziario può quindi essere anche un bene immobile adibito a casa coniugale che, in quanto luogo di dimora della prole, potrebbe essere oggetto di un futuro provvedimento di assegnazione, sussistendo il requisito della necessità di provvedere alla custodia del suddetto cespite prima dell'udienza presidenziale, in presenza di un contratto preliminare di compravendita posto in essere dal genitore proprietario dell'immobile (Trib. Viterbo 4 agosto2017). Il sequestro giudiziario ha essenzialmente una funzione conservativa e, in caso di beni produttivi, gestoria, per cui, quando riguarda un ‘azienda, tale misura cautelare può essere disposta solo ove si ravvisi la concreta esigenza di conservarne la già sussistente funzionalità produttiva dei beni che la compongono e non, invece, per la finalità di ripristinarne l'attitudine produttiva (Trib. Latina 29 ottobre2016). Al fine della concessione del sequestro giudiziario non si richiede, come per il sequestro conservativo, che sussista il pericolo, concreto ed attuale di sottrazione od alterazione del bene (Trib. Milano, 1° luglio1987), poiché il periculum nel sequestro giudiziario consiste nell'opportunità della custodia, ragione per cui, qualora la richiesta riguardi la quota di una società a responsabilità limitata, va allegato il concreto rischio di una dispersione della quota societaria, al fine di dimostrare che ricorra l'opportunità di provvedere alla sua gestione temporanea in presenza di un conflitto fra soci paritari (Trib. Milano 22 febbraio 2016) ovvero la necessità di preservarne il valore (Trib. Milano 18 novembre 2014), atteso che tale requisito non può ritenersi ricorrente semplicemente nel rischio, astratto ed immanente se non circostanziato, del trasferimento della quota a terzi, né nella fattispecie concernente l'esercizio dei diritti connessi alla qualità di socio, laddove non idoneo ad incidere significativamente sulla gestione ordinaria della società (Trib. Bologna 1° agosto 2017). Tuttavia, anche se il concetto di opportunità è diverso e meno pregnante del periculum riferito al sequestro conservativo, nondimeno le ragioni di opportunità della custodia in cui di fatto consiste il periculum devono sussistere in concreto, e devono emergere sulla base di specifici elementi fattuali (Trib. Venezia 10 marzo2017). Conseguentemente, si è quindi ritenuto che per la concessione del sequestro giudiziario di quote societarie, il requisito del periculum in mora non può essere riferito alla generica impossibilità di trascrivere la domanda giudiziale e di potere così opporre la relativa pronuncia ad eventuali terzi acquirenti, stante la mancanza di un sistema di trascrizione in pubblici registri per i trasferimenti delle quote sociali, atteso che l'opportunità della custodia, richiesta dall'art. 670 c.p.c. deve invece poter essere desunta da specifici elementi, anche presuntivi, attinenti la fattispecie concreta oggetto di giudizio (Trib. Venezia 10 marzo2017). In tale ipotesi, è infatti evidente come ciò significherebbe che il periculum dovrebbe considerarsi sussistente in re ipsa in ragione della tipologia dell'oggetto del contratto, nel mentre come già esposto innanzi, l'opportunità della custodia deve poter essere desunta da specifici elementi, anche presuntivi, attinenti la fattispecie concreta sub iudice. Ciò non toglie che il sequestro giudiziario possa invece trovare applicazione al fine di evitare il rischio che il bene controverso – che ben può essere costituito anche da quote sociali – possa essere venduto a terzi, in una situazione in cui esista anche il rischio di un'impossibilità di funzionamento dell'assemblea dei soci, essendo allora opportuno provvedere alla custodia od alla gestione temporanea di quegli stessi beni di cui è controversa la proprietà od il possesso come prescrive testualmente l'art. 670 c.p.c. il cui provvedimento è altresì destinato ad essere iscritto nel Registro delle Imprese, risultando così tutelata la posizione del ricorrente anche nei confronti dei terzi (Trib. Roma 14 gennaio 2016). In ordine alla valutazione dell'opportunità richiesta dall'art. 670 c.p.c. è comunque necessario ed al tempo stesso sufficiente che, lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si realizzino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (Trib. Bologna 12 febbraio2018; Cass. III, n.9729/1993), per cui la valutazione del periculum rilevante ai fini del sequestro giudiziario postula, in nuce, la risoluzione del diverso problema relativo all'eventualità «se» il tipo di sequestro in parola, abbia la sola funzione di cautelare contro atti di disposizione materiale posti in essere dal debitore di una prestazione o anche giuridica. In altre parole, l'opportunità di conservazione del bene non sorge soltanto in presenza di un pericolo attuale di sottrazione o di distruzione, ma è sufficiente che si prospetti anche solo la semplice possibilità di pregiudizio e, più in generale, una situazione di fatto diversa da quella di diritto tale che, al termine della lite, la parte istante non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio che le spetta (Cass. II, n. 2342/1969). In particolare, nel caso di beni mobili – premesso che non è prescritta la specificazione delle cose da sequestrare, in quanto basta la semplice indicazione che consenta di identificarli (Cass. III, n.9729/1993) – il sequestro giudiziario mira ad eliminare il pregiudizio sia da atti di disposizione materiale che giuridica, mentre nell'ipotesi in cui si tratti di immobili la misura di cui si discute cautelerebbe solo contro atti materiali e non giuridici, atteso che, contro quest'ultimi, si potrebbe ricorrere efficacemente all'istituto della trascrizione delle domande giudiziali. La finalità del sequestro giudiziario è infatti quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e, dunque, la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna od il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato ed apposto il vincolo, mentre in nessun caso il sequestro giudiziario può avere ad oggetto il denaro quale bene fungibile od una semplice ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito, una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna. In tale ottica, poiché il sequestro giudiziario non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna, non si è ritenuto ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali che, a seguito di una serie continua di girate, siano in possesso di persona diversa dal contraente diretto di chi richiede il sequestro (Cass. I, n. 106/1985). Allo scopo di evitare che l'investitore si trovi privato di somme di denaro necessarie a svolgere la propria attività di impresa, è stato concesso il sequestro giudiziario di titoli finanziari sottoscritti dal medesimo istante nell'ambito di un contratto di opzione put stante l'assenza di informazioni essenziali ed il riscontro di condizioni inique (Trib. Brindisi 26 febbraio2004). La cambiale costituisce il titolo nel quale risulta consacrato un credito, quest'ultimo in astratto, normalmente insuscettibile di sequestro giudiziario, stante la sua fungibilità, e tuttavia, la specifica disciplina cambiaria finisce per attribuire allo stesso un quid pluris che va ad aggiungersi a quella normalmente derivante dall'obbligazione pecuniaria, poiché il titolo diviene uno strumento di pagamento che può essere girato per l'incasso o per il pagamento ad ulteriori soggetti, ad opera del primo prenditore. Nell'ottica del sequestro giudiziario, dunque, la richiesta cautelare risulta funzionale ad inibire la circolazione del titolo, impedendo, così, al primo prenditore, di innescare una catena di passaggi in grado di depurare il titolo da tutte le circostanze che potrebbero costituire oggetto di eccezione da parte dell'emittente, ingenerando, così, il rischio che quest'ultimo si trovi comunque costretto ad adempiere al terzo, pur in mancanza delle ragioni giustificative che ne hanno determinato l'emissione e la consegna al primo prenditore, a sua volta dante causa del terzo. In una simile prospettiva, dunque, si è ritenuto che risulti ammissibile il ricorso al sequestro giudiziario, dei titoli di credito quando gli stessi risultino ancora nella materiale disponibilità del primo prenditore, al fine di determinare l'indisponibilità materiale e giuridica del singolo titolo in capo al primo prenditore e, pertanto, l'impossibilità di consegna dello stesso ad ulteriori soggetti (Trib. Latina 20 gennaio 2020). Conseguentemente, il ricorso per sequestro giudiziario avente ad oggetto la custodia o la gestione temporanea di beni fungibili, quali il denaro, non è configurabile, perché rispetto ad un bene fungibile, non vi è un'esigenza di tutela preordinata a garantire la fruttuosità dell'esecuzione coattiva di una pronuncia giudiziaria che dirima la controversia insorta sulla titolarità o sul possesso del bene conteso, mediante la consegna od il rilascio forzati di quello stesso bene sul quale è stato autorizzato e posto il vincolo, ma solo una generica esigenza di tutela della garanzia patrimoniale alla quale è preordinato il diverso rimedio del sequestro conservativo in funzione della pronuncia di condanna al pagamento e della fruttuosità dell'espropriazione forzata (Cass. I, n. 12595/1991). Pertanto, ove sia invocata la tutela cautelare a supporto di una domanda di merito di petizione ereditaria volta all'accertamento della qualità di eredi legittimi e ad ottenere la restituzione dei beni che compongono l'asse ereditario, il sequestro giudiziario è lo strumento cautelare corretto per garantire e tutelare nella pendenza del giudizio ordinario esclusivamente la conservazione di quei beni rilevanti nella loro specifica individualità, purché si tratti di beni infungibili e non di crediti o somme di denaro (Trib. Varese 10 marzo2021). Il sequestro liberatorio Il sequestro liberatorio è uno strumento cui è ammissibile fare ricorso qualora sussista una controversia sull'obbligo o sulle modalità del pagamento della somma offerta dal debitore (Trib. Roma 22 aprile1995). Il presupposto indefettibile per la concessione della misura, anche qualora l'istanza di sequestro liberatorio provenga dal debitore che intende contestare l'esistenza dell'obbligazione a suo carico, è l'offerta della prestazione, da considerarsi effettuata con riserva di ripetizione, per il caso di esito favorevole del giudizio di merito (Trib. Venezia 9 ottobre2020). Pertanto, il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 c.p.c.può essere disposto dal giudice solo su richiesta del debitore, anche qualora non sia in grado di individuare con certezza la persona del creditore, ma ciò nonostante, intenda evitare gli effetti della mora (Cass. III, n.19157/2014). Lo spossessamento che connota il sequestro giudiziario, come si evince dal rinvio per consegna o rilascio, resta estraneo al sequestro liberatorio, in cui è lo stesso debitore ad assoggettarsi al sequestro e ad attivarsi per dare esecuzione alla misura. Il sequestro liberatorio, per la rilevata estraneità alla funzione di garanzia, resta anche indipendente dall'azione esecutiva che il creditore potrà esercitare, tant'è che solo per il sequestro conservativo è prevista la conversione in pignoramento. Ne discende che l'attuazione del sequestro liberatorio non si modella secondo le altre due forme di sequestro, spettando al giudice che dispone il sequestro stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo, ivi compresa la possibilità di chiamare a custodire l'oggetto del sequestro lo stesso debitore che si è attivato per ottenere il provvedimento (Trib. Padova 15 novembre2019). A seguito della sopravvenuta disciplina del procedimento cautelare uniforme di cui all'art. 669-bis ss. c.p.c., che eliminò pressoché integralmente le norme procedimentali della disciplina dei sequestri, essa – così come è divenuta applicabile alle tradizionali figure del sequestro giudiziario e conservativo, di cui agli artt. 670 e 671 c.p.c., salvo per gli specifici profili disciplinati dalle norma speciali che seguono tali norme e non sono state eliminate – è diventata applicabile anche al sequestro di cui all'art. 1216, comma 2, c.c., anche a prescindere dalla clausola di compatibilità di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c., atteso che quel sequestro era già disciplinato dall'art. 687 c.p.c. e, di riflesso, dal sequestro di cui agli artt. 670 e 671, rifluita nell'ambito del procedimento cautelare uniforme (Cass. III, n.15669/2013). Il sequestro liberatorio di cui all'art. 687 c.p.c. – attesa la sua natura cautelare – a cui è riconducibile il sequestro disposto ai sensi dell'art. 1216, comma 2, c.c., è stato, quindi, attratto nella disciplina del procedimento cautelare uniforme, salva la valutazione dell'eventuale permanenza degli specifici profili regolati nell'art. 79 disp. att. c.c., oppure della sovrapposizione integrale anche per essi della nuova disciplina dettata dalle norme del procedimento cautelare uniforme. Il procedimento, considerato nel suo profilo funzionale, ha natura cautelare, in quanto strumentale ad assicurare riparo contro un pregiudizio che la tutela della situazione giuridica di chi debba liberarsi dall'obbligo di riconsegna dell'immobile potrebbe subire durante il tempo occorrente per agire in via di azione ordinaria. Conseguentemente, la natura cautelare del sequestro liberatorio comporta l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 669-bis ss. c.p.c. direttamente e non previa verifica di compatibilità di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c. trattandosi di un provvedimento previsto nella sezione II del capo III del codice di rito, dedicato ai procedimenti cautelari. In particolare, dalla natura cautelare del sequestro liberatorio discende la conseguenza che il giudice della cautela deve valutare la sussistenza del fumus e del periculum sebbene l'art. 687 c.p.c. non sembri fornire elementi chiari al riguardo. Il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 c.p.c. può essere disposto dal giudice solo su richiesta del debitore (Cass. III, n.19157/2014;Trib. Lucca 11 ottobre2012), in quanto la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all'esito del giudizio, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia tipica del sequestro giudiziario (Cass. III, n.12727/2019). Ad ogni buon conto, secondo un orientamento di merito, il sequestro liberatorio di cui all'art. 687 c.p.c. configurando un sottotipo del sequestro giudiziario disciplinato dall'art. 670, n. 1), c.p.c., per la sua adozione il giudicante, oltre al fumus boni iuris, dovrà accertare l'opportunità di una custodia e gestione temporanea della res di cui viene chiesto il sequestro (Trib. Napoli 4 marzo2003). Una parte della dottrina individua due tipologie di sequestro liberatorio: una che presuppone la volontà del debitore di adempiere la prestazione ed un'altra che invece vede il debitore contestare la sussistenza del debito o la modalità della prestazione (De Cristofaro, 1103). La funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia venga risolta all'esito del giudizio di merito, non dunque, quella di garanzia che è tipica del sequestro conservativo, ovvero quella di apporre un vincolo temporaneo sul bene oggetto di contesa tra le parti, come invece accade nel sequestro giudiziario (Cass. III, n.12727/2019). Infatti, la realizzazione con l'agile procedimento del sequestro della liberazione del debitore dall'obbligo di riconsegna la cui esecuzione non sia stata possibile per il difetto di cooperazione del creditore, nonostante l'intimazione di riceverla cui allude l'art. 1216, comma 1, c.c. ha una tipica funzione cautelare, essendo diretta sì a realizzare durante la pendenza della lite insorta con il creditore sulla giustificazione della riconsegna gli effetti di questa e, quindi, ad anticipare in via provvisoria gli effetti che sarebbero riconosciuti all'esito della tutela di merito, ma anche a determinare la cessazione della situazione custodiale del debitore rispetto all'immobile che deve riconsegnare e, quindi, a metterlo al riparo degli oneri e dei possibili pregiudizi che comporterebbe la sua protrazione nonostante il venire meno della ragione che la giustificava. Questa seconda finalità ha certamente natura tipicamente cautelare, sia pure sulla base di una valutazione tipica del legislatore, che si correla proprio al carattere oneroso della protrazione del godimento e, quindi, dell'obbligo custodiale, e, dunque, tende a considerare in re ipsa il periculum in mora nel ritardo della riconsegna, così sovrapponendosi al profilo meramente anticipatorio che altrimenti giustificherebbe un inquadramento della misura in quelle meramente anticipatorie e non in quelle cautelari. In tale ottica, si è affermato che per la concessione del sequestro liberatorio è sufficiente la messa a disposizione, senza formalità particolari, della res controversa (App. Bologna 3 aprile1996). Tanto ancorché alla funzione cautelare – com'è noto – non sia estranea la possibilità di realizzare la cautela anche in via anticipatoria, purché, però, ricorra il periculum in mora con riferimento alla possibilità che, in difetto di tale anticipazione, la tutela finale possa effettivamente realizzarsi. Il debitore che, contestando la sussistenza del debito, voglia cautelarsi chiedendo una preventiva decisione del giudice senza poi dover incorrere nel rischio di subire gli effetti di una propria mora, potrà richiedere il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. purché ricorrano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (Trib. Prato 4 maggio1988). In tema di riconsegna dell'immobile locato, va altresì considerato che, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 c.c., e 1209, comma 2, c.c., rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore, al fine di provocarne i relativi effetti ex art. 1207 c.c., l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale ex art. 1220 c.c., purché serie, concrete e tempestive, e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, sono idonee ad evitare la mora del medesimo conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'art. 1591 c.c. (Cass. VI, n.3135/2020; Cass. III, n.8672/2017; Cass. III, n.15433/2013; Cass. VI, n.1337/2011; Cass. III, n.18496/2007). Inoltre, l'adozione da parte del soggetto che abbia la materiale disponibilità del bene di modalità aventi valore di offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 c.c., pur non essendo sufficiente a costituire in mora il soggetto cui l'offerta è diretta, è tuttavia idonea ad evitare la mora del debitore e ad escludere, quindi, il prodursi dei relativi effetti, con particolare riguardo al sorgere dell'obbligazione di risarcimento del danno per il ritardo (Cass. II, n.3856/2020). Il sequestro liberatorio delle somme dovute alla Siae non può trovare ingresso quando non sia provato il periculum in mora (Trib. Milano 11 aprile2006). L'inserimento nell'ambito della figura del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. del sequestro di cui all'art. 1216, comma 2, c.c., determina la conseguenza che, la disciplina procedimentale dettata dal codice di rito per le altre due figure di sequestro, ritenuta applicabile a quella del sequestro liberatorio, diviene a sua volta applicabile – salvo, evidentemente, che per i profili espressamente disciplinati dall'art. 79 disp. att. c.c., il quale si occupa del procedimento diretto alla nomina del sequestratario e, quindi, a porre sotto sequestro l'immobile, regolando la competenza, attribuita al presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile (comma 1), unitamente ad alcune modalità del procedimento, laddove dispone che sia sentito il creditore, e che si provveda con decreto, contro il quale è ammesso il reclamo dinanzi alla corte d'appello (comma 2), oltre ad individuare alcune modalità di esecuzione del sequestro (comma 3) – con l'oggettivo limite dell'ipotetica ed eventuale sussistenza di un'incompatibilità di taluni specifici aspetti, al sequestro di cui all'anzidetta norma civilistica. Ciò trova, del resto, conferma nelle intenzioni del legislatore, il quale ha inserito proprio nell'ambito della disciplina delle misure cautelari di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di rito e, particolarmente in quella della misura cautelare del sequestro, l'art. 687 c.p.c. che, sotto la rubrica «Casi speciali di sequestro», disciplina la fattispecie del sequestro liberatorio, che ricomprese certamente, pur nell'ambito di una più ampia previsione – dato che riferisce l'oggetto del sequestro anche alle somme e, genericamente, alle cose e, dunque, non ai soli beni immobili – la fattispecie dell'art. 1216, comma 2, c.c. Ciò spiega perché il provvedimento emesso ai sensi degli artt. 1216, comma 2, c.c. e 79 disp. att. c.c. – il cui procedimento è diretto alla nomina del sequestratario e a porre sotto sequestro l'immobile, dinanzi al presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile oggetto della richiesta misura cautelare – costituisce una species del sequestro liberatorio di cui all'art. 687 c.p.c., sicché si applica ad esso – nella vigenza della disciplina di cui all'art. 669-bis ss. c.p.c. – il regime proprio del procedimento cautelare uniforme ragione per cui ne conseguono sia la sua istituzionale inidoneità a qualunque giudicato, sia la sua caducazione in caso di accertamento dell'insussistenza del diritto cautelato (Cass. III, n.14268/2017). Il procedimento, considerato nel suo profilo funzionale ha natura cautelare, in quanto strumentale ad assicurare riparo contro un pregiudizio che la tutela della situazione giuridica di chi debba liberarsi dall'obbligo di riconsegna dell'immobile potrebbe subire durante il tempo occorrente per agire in via di azione ordinaria (Cass. III, n.15669/2013). Lo si osserva ancorché alla funzione cautelare – com'è noto – non sia estranea la possibilità di realizzare la cautela anche in via anticipatoria, purché, però, ricorra il periculum in mora con riferimento alla possibilità che, in difetto di tale anticipazione, la tutela finale possa realizzarsi. L'inserimento del sequestro di cui all'art. 1216, comma 2, c.c. nell'àmbito della figura del c.d. sequestro liberatorio di cui all'art. 687 c.p.c. determinò la conseguenza che la disciplina procedimentale dettata dal codice di rito per le altre due figure di sequestro, ritenuta applicabile a quella del sequestro dell'art. 687 c.p.c., divenne a sua volta applicabile – salvo, evidentemente, che per i profili espressamente disciplinati dall'art. 79 disp. att. c.c. e con l'oggettivo limite dell'ipotetica e di un'eventuale sussistenza di un'incompatibilità di taluni specifici aspetti – al sequestro di cui alla norma civilistica. La discussione della dottrina ed il dibattito giurisprudenziale sull'art. 687 c.p.c. d'altro canto, si concentrò sulla possibilità di allargarne l'ambito al di là della vocazione meramente liberatoria, con riferimento all'ipotesi di assicurare un'esigenza di liberazione pure al preteso debitore che avesse contestato l'esistenza del suo obbligo, senza però arrivare a dubitare che all'ipotesi della liberazione dovesse riconoscersi natura cautelare. Una volta sopravvenuta la disciplina del procedimento cautelare uniforme di cui all'art. 669-bis ss. c.p.c., che ha eliminato pressoché integralmente le norme procedimentali della disciplina dei sequestri, essa così come è divenuta applicabile alle tradizionali figure del sequestro giudiziario e conservativo, di cui agli artt. 670 e 671 c.p.c., è diventata applicabile anche al sequestro di cui all'art. 1216, comma 2, c.c. e ciò anche a prescindere dalla disposizione di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c., atteso che quel sequestro era già disciplinato dall'art. 687 e di riflesso, da quella del sequestro di cui agli artt. 670 e 671 c.p.c., rifluita nell'ambito del procedimento cautelare uniforme. Il provvedimento d'urgenza. Al procedimento d'urgenza, si applica interamente la disciplina sul procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis c.p.c. ss., poiché la l. n. 353/1990 ha abrogato l'art. 702 c.p.c. che disciplinava il procedimento cautelare atipico, ragione per cui, tale provvedimento, avente chiaramente contenuto e forma propriamente cautelare, è attualmente definito come «innominato» o «atipico». Conseguentemente, nonostante la caratteristica innominata dell'istituto, la forma della domanda è sempre quella prevista dall'art. 669-bis c.p.c. In tale ottica, è dunque pacifico che uno dei requisiti essenziali per l'emissione del provvedimento atipico in via d'urgenza è la mancanza di altra specifica tutela cautelare prevista sia dal codice di rito che da altre leggi speciali, in modo che la funzione del ricorso d'urgenza non possa essere ricondotta a quella di accorciare i tempi del processo, ma a quella di fornire tutela alla posizione di colui che potrebbe vedere pregiudicato il proprio diritto a causa della durata del processo civile. La costante posizione assunta dalla giurisprudenza al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare possa assumere una funzione surrogatoria della tutela di un giudizio ordinario, ritiene che sia necessario un accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali, cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza, a tale fine, occorrendo quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze – legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare – attraverso l'indicazione di validi indici dai quali potere desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte. In particolare, il pregiudizio oggetto del «pericolo» previsto dalla norma di cui si discorre, non è ravvisabile di per sé per effetto della sola perdita economica, stante la naturale risarcibilità della stessa che può trovare piena realizzazione in via ordinaria, sicché in tale ipotesi non è ammissibile il rimedio d'urgenza, avendo ritenuto la giurisprudenza che il danno economico – anche qualora costituito dalla perdita della retribuzione – non concretizza di per sé il requisito del periculum in mora, proprio perché essendo sempre risarcibile, il relativo pregiudizio di carattere meramente economico non è irreparabile. Per tale ragione, riassumendo i concetti brevemente esposti, da un lato, sul piano della valutazione della residualità della tutela innominata quest'ultima è stata ritenuta ammissibile per conseguire il rilascio di un immobile commerciale in quanto, il rito speciale, elaborato per le controversie in tema di lavoro ed applicato, in forza del rinvio dell'art. 447-bis c.p.c., alle controversie in tema di contratti di godimento di immobili, non può considerarsi di natura cautelare (Trib. Pescara 2 febbraio 2018), e dall'altro, sul piano della valutazione del periculum, si è invece affermato che, non è tutelabile con il provvedimento cautelare d'urgenza un diritto di credito, avendo a tale fine l'ordinamento predisposto idonei strumenti di tutela come il sequestro espresso nelle sue varie forme (Trib. Trani 19 luglio2000). Si tratta di uno strumento che nella prassi giudiziaria, di fatto, costituisce una sorta di passe-partout residuale che l'ordinamento mette a disposizione della parte la quale abbia fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per fare valere il suo diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, al fine di ottenere i provvedimenti più idonei ad assicurare temporaneamente gli effetti della decisione sul merito. Al riguardo, va fatta una precisazione sui limiti della tutela cautelare richiesta in via d'urgenza che, anche qualora attenga al diritto soggettivo individuale al lavoro ed alla conseguente retribuzione è sì meritevole di protezione, ma solo fino all'estremo limite in cui la sua integrità non sia suscettibile di arrecare un pregiudizio all'interesse generale, di fronte al quale è destinato inesorabilmente a soccombere, e ciò a maggiore ragione laddove ad esempio, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione risulti ex lege sottoposta ad una sorta di condizione risolutiva potestativa, il cui accadimento rientra nella disponibilità del medesimo ricorrente-lavoratore, il quale, in qualunque momento, con un suo comportamento volontario può fare cessare gli effetti della sua sospensione dal lavoro e dalla conseguente retribuzione (Trib. Catanzaro 17 dicembre2021). Ciò dimostra che la declinazione del periculum in mora non può prescindere – soprattutto in materia lavoristica dove più forte è la tentazione di ritenerlo in re ipsa, per effetto della connessa ripercussione che ogni lesione alla sfera del lavoratore ha direttamente od indirettamente sui diritti fondamentali del medesimo in quanto persona – dall'esame di dettagliate e specifiche allegazioni comprovanti l'esistenza concreta di un pregiudizio imminente ed irreparabile, pena la trasformazione della tutela d'urgenza in una forma ordinaria di impugnativa. A ben vedere, proprio la sua aticipità e residualità hanno fatto sì che la sua riconosciuta versatilità ne incrementasse l'utilizzo in molteplici situazioni e nei più svariati ambiti. In tale ottica, si è quindi affermato che sebbene il richiamo alla procedura d'urgenza cui si riferisce l'art. 700 c.p.c. non sia «tecnicamente» corretto laddove si verte in materia di tutela del diritto patrimoniale d'autore operando le misure cautelari tipiche del sequestro e dell'inibitoria previste dal c.p.i. da ciò non discende l'inammissibilità del ricorso d'urgenza, ove la domanda cautelare proposta – sia sotto il profilo del petitum che della stessa causa petendi – si adegui alla struttura ed alla funzione delle anzidette azioni tipiche, non senza considerare che sia quest'ultime sia quella sussidiaria di cui all'art. 700 c.p.c. sono ormai assoggettate al procedimento cautelare uniforme, in forza dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. – anche in punto di competenza per la domanda cautelare ante causam la quale, va accertata ex art. 669-ter, comma 1, c.p.c., sempre con riferimento alla proponenda domanda di merito – sicché ogni distinzione anche nella prospettiva del Codice della proprietà industriale ha ormai ampiamente perduto una concreta rilevanza (Trib. Napoli 17 marzo 2005). Ai fini dell'azionabilità della c.d. tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c., il giudice competente ex art. 669-ter c.p.c. è chiamato a verificare se il ricorrente abbia agito in difesa di un diritto che sia possibile oggetto di un giudizio ordinario di cognizione e che non sia tutelato da una misura cautelare tipica. Il grave inadempimento dell'impresa appaltatrice determinante la perdita dei benefici fiscali connessi al Superbonus 110%, ed il successivo comportamento della stessa impresa che nonostante la sospensione dei lavori ed il definitivo abbandono del cantiere non adempie alla richiesta di riconsegna dello stesso – in tale modo impedendo la prosecuzione dei lavori con un'altra impresa, con il conseguente aggravio della situazione di forte disagio sofferta dalla collettività condominiale – integrano gli estremi del fumus boni juris e del periculum in mora – quest'ultimo identificato nel pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dal trascorrere del tempo occorrente per fare valere il diritto in via ordinaria, associato all'inesistenza di un altro provvedimento cautelare tipico utilizzabile per tutelare la situazione giuridica soggettiva vantata dal condominio – legittimanti la richiesta di accoglimento del ricorso d'urgenza proposto dall'amministratore di condominio, finalizzato a conseguire nei confronti dell'appaltatrice la rimozione di ogni e qualsiasi impedimento ed ostacolo alla libera fruizione del cantiere stesso (Trib. Firenze 12 marzo 2025), per l'effetto, legittimandosi l'ordine impartito all'impresa anzidetta di procedere all'immediato smontaggio dei ponteggi, a tale fine, anche avvalendosi dell'ausilio di un'impresa specializzata, e vietandole al contempo di ostacolare lo smantellamento del cantiere (Trib. Pescara 11 gennaio 2008). Infatti, come già precisato in altro provvedimento d‘urgenza dello stesso ufficio giudiziario (Trib. Firenze 19 settembre 2022) poiché i lavori di manutenzione straordinaria approvati dall'assemblea condominiale saranno eseguiti beneficiando dei bonus fiscali con cessione del credito approntati dal Governo italiano, per usufruire dei quali è necessario rispettare precise scadenze temporali, il trascorrere del tempo necessario per agire in via ordinaria comporterebbe la perdita per il Condominio della possibilità di avvalersi dei suddetti benefici fiscali, con il conseguente grave danno per le casse dello stesso, nonché per il singolo condomino. Ciò a maggiore ragione se, nel contratto di appalto stipulato con l'impresa si preveda che qualora per l'inadempimento da parte del Committente o per difetto dei requisiti di legge, non fossero riconosciute le detrazioni o, comunque, non si perfezionasse la cessione del relativo credito, il Committente rimarrà debitore dell'Appaltatore per la porzione di corrispettivo che avrebbe dovuto essergli corrisposta sotto forma di cessione del credito. In occasione della fattispecie scrutinata, il giudice della cautela deve quindi verificare che il diritto per la cui tutela il ricorrente agisce, sia sorretto dal fumus boni iuris, cioè dall'apparenza di fondatezza della domanda e che, a causa del tempo necessario a farlo valere in via ordinaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ossia non riparabile adeguatamente nella forma dell'equivalente monetario periculum in mora. Il fumus è definibile come l'evidente fondatezza della pretesa intesa quale verosimile esistenza del diritto che il ricorrente intende fare valere dinanzi al giudice della cautela per conseguirne quanto prima la relativa tutela. Ciò comporta che la nozione di fumus boni iuris non può non essere influenzata in modo decisivo dalla considerazione delle caratteristiche proprie del procedimento cautelare, singolare per i tempi di attuazione, ridotte possibilità di contraddittorio, sommarietà degli accertamenti in fatto e della dialettica in diritto. È, quindi, inammissibile il ricorso d'urgenza qualora l'accertamento del fumus boni iuris sia incompatibile con la cognizione sommaria del procedimento cautelare per la complessità della controversia qualora richieda articolati approfondimenti istruttori e peritali, esame di copiosa documentazione, implicante ponderate valutazioni su rapporti contrattuali, protrattasi per anni con soggetti terzi, e sulla validità ed operatività delle clausole pattuite (Trib. Milano 2 agosto2017). L'evidente fondatezza della pretesa giustifica la sommarietà di tutte le fasi del procedimento che conduce all'emissione del provvedimento d'urgenza, mentre in tutti i casi in cui non esiste tale evidenza rappresentata dal fumus boni iuris, la pretesa non può essere esaminata se non secondo l'ordinario modello processuale (Trib. Bari 4 ottobre 2016;Trib. Milano 30 marzo1995). Infatti, il nostro ordinamento permette di anticipare la tutela di merito soltanto ove vi sia fondato motivo di ritenere che, nel tempo necessario a fare valere il diritto in via ordinaria questo possa essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, trattandosi, quindi, di uno strumento di carattere eccezionale, il ricorso al quale non può essere giustificato da dati contingenti, quali la notoria durata dei giudizi civili celebrati in forma ordinaria, essendo, invece, onere di chi agisce offrire la prova di una minaccia concreta ed attuale ad un diritto proprio, non suscettibile di riparazione all'esito del processo a cognizione piena. L'irreparabilità, tuttavia, in forza dei più recenti approdi della giurisprudenza di merito, va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela – come accade nel caso tipico di minaccia ad un diritto a contenuto non patrimoniale – ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorra ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con il conseguente determinarsi di uno “scarto intollerabile” tra danno subito e danno risarcito (Trib. Lamezia Terme 25 marzo2011; Trib. Isernia 5 dicembre 2007;Trib. Torino 22 dicembre2000). In senso conforme, Trib. Bari 15luglio 2010 ha ammesso il ricorso alla tutela d'urgenza per conseguire un provvedimento di inibitoria dell'esecuzione di addebiti sul conto corrente intrattenuto con la banca e della segnalazione alla Centrale rischi, laddove oltre al fumus sussista il periculum in mora, ravvisabile nell'irreparabilità del pregiudizio denunciato, avente ad oggetto il soddisfacimento di un preteso credito della controparte, le cui conseguenze non appaiono riparabili patrimonialmente, tenuto conto che vi sarebbe uno scarto non colmabile fra il danno subito ed il danno risarcibile, avuto riguardo agli effetti negativi di uno sconfinamento e della perdita del merito creditizio riferito ad un'attività imprenditoriale esercitata dalla parte ricorrente, già in situazione di difficoltà comprovata dall'ultimo bilancio sociale approvato. Sull'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza, ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale (Trib. Torino 22 dicembre 2000); secondo Trib. Firenze 4 marzo 2005 anche per le situazioni a contenuto e funzione patrimoniale si ammette la tutela innominata d'urgenza quando vi sia uno scarto tra il verificarsi del danno e la tutela in via risarcitoria, anche per l'impossibilità di una quantificazione del danno, come nell'ipotesi di carenza di una linea telefonica fissa la quale, impedisce il normale svolgimento della vita quotidiana, arrecando una serie di disagi non facilmente superabili costituiti, da un lato, dalla necessità di uscire dall'abitazione per svolgere una serie di attività, dall'altro, di non potere essere reperito con facilità dai terzi, con pesante e negativa incidenza nella normale vita di relazione che sicuramente richiede l'uso del telefono e della possibilità di accesso alla Rete. In senso conforme Trib. Nocera Inferiore 23 febbraio2005 in cui si è affermato che la sospensione del servizio telefonico per morosità non costituisce pregiudizio irreparabile, potendo essere evitato dall'utente richiedendo l'immediato ripristino dell'utenza, previo pagamento di quanto dovuto. Pertanto, il periculum a differenza del fumus che si è invece tentato di definire ricorrendo al concetto di verosimiglianza, è un elemento rimasto non definito né definibile normativamente, almeno in termini squisitamente generali, ma soltanto caso per caso, e dunque, provvedimento per provvedimento, in tale modo esistendo un ampio margine valutativo da parte del giudice adito per la cautela (Briguglio, 796; in dottrina sulle richiamate questioni v. Giordano 2008, passim). È sostanzialmente una norma in bianco, la quale può essere chiamata ad esplicare la relativa funzione cautelare in via residuale, qualora sussista un fondato motivo di temere che una situazione giuridicamente protetta, durante il tempo occorrente per farla valere nel giudizio di cognizione, sia minacciata da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Esattamente come il periculum che a differenza del fumus è multiforme e varia considerevolmente a seconda del tipo di cautela richiesto, persino contribuendo a caratterizzarla (Briguglio, 798), anche quanto ad intensità, come si evince dallo stesso testo dell'art. 700 c.p.c. in cui a differenza delle restanti misure cautelari si fa esplicito riferimento all'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio, a dimostrazione che con riferimento alla tutela d'urgenza il periculum raggiunge il suo massimo grado di espressione. La residualità ed atipicità del provvedimento d'urgenza, se, da un lato, sono i noti caratteri che lo contraddistinguono rispetto ai restanti provvedimenti cautelari, dall'altro, lo assimilano a quest'ultimi, per effetto della comune attitudine ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito evitando che, medio tempore , possa verificarsi in danno della parte che ha ragione un pregiudizio che, sul piano squisitamente temporale, si caratterizza per la sua imminenza, e su quello della gravità per la sua irreparabilità, con la conseguente inammissibilità del ricorso alla procedura d'urgenza in presenza di un pregiudizio avente natura squisitamente patrimoniale e senza che in tale ipotesi, esista quantomeno un'apprezzabile e rilevante scarto fra danno prospettato e danno risarcibile (Trib. Verona 7 settembre 2021; Trib. Bologna 2 settembre 2014). Conseguentemente, Trib. Verona 21 febbraio2022 ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso presentato in via d'urgenza per accertare e dichiarare l'impossibilità per la parte ricorrente ad osservare l'obbligo di vaccinazione anti Covid difettando il necessario riscontro di fumus e periculum, attesa la carenza d'interesse ad ottenere la cautela richiesta, non configurabile per conseguire una pronuncia di mero accertamento, che sostanzialmente legittimi il rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, atteso che la domanda giudiziale volta ad ottenere la positiva delibazione della liceità di una futura condotta, ha il fine surrettizio di confiscare alla controparte il diritto di reazione giudiziaria, attraverso la sottrazione preventiva dell'autore all'eventuale giudizio di responsabilità, a tale fine, non essendo ammissibile una situazione di periculum riconducibile all'assunto fondato sulla mera possibilità di subire un pregiudizio irreparabile se costretto a sottoporsi ad una vaccinazione obbligatoria che fosse successivamente dichiarata illegittima con una decisione che sarebbe, a quel punto, del tutto inutile, mentre ove invece non adempisse all'obbligo vaccinale sarebbe considerato assente ingiustificato dal lavoro e verrebbe privato dell'unica fonte di reddito di cui dispone. In un caso del genere, come da ultimo prospettato, la domanda cautelare proposta ex art. 669-bis e 700 c.p.c., non sarebbe dunque accoglibile per carenza del requisito del periculum, atteso che ad esempio, in presenza di una richiesta di pagamento di una somma di denaro non dovuta da parte del fornitore di energia elettrica l'eventuale pregiudizio lamentato potrebbe trovare ristoro nel risarcimento per equivalente, a cui si aggiunge l'ulteriore possibilità data per effetto della cessazione del regime di monopolio nel mercato dell'energia elettrica, di addivenire alla stipula di un altro contratto di utenza con un diverso fornitore, circostanza quest'ultima che a maggiore ragione in tale fattispecie, sembra escludere l'esistenza concreta di un pregiudizio irreparabile. La stessa situazione sopra prospettata potrebbe però essere oggetto di una differente valutazione in presenza di un contesto fattuale visto da una differente angolazione in cui il periculum – tenuto conto della consistenza della pretesa economica e di un'eventuale indisponibilità di sufficienti risorse da parte del ricorrente – possa essere ravvisata nella preannunciata sospensione dell'erogazione del servizio di energia elettrica la quale impedisca la prosecuzione di un'attività rilevante per un bene primario della persona, come quello al soddisfacimento di esigenze primarie di vita o lavorative della medesima, che possa costituire fonte di un pregiudizio irreparabile, cui la ricorrente non potrebbe ovviare con la stipula di un contratto di fornitura con altro operatore, laddove non risulti garantito tempestivamente il cambio di contraente senza soluzione di continuità (Trib. Bari 5 aprile2016). Il caso sopra evidenziato rappresenta quindi un esempio concreto in cui la tutela cautelare in via d'urgenza può essere ammessa per un diritto di credito soltanto se ricorra la condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì una situazione giuridica soggettiva non patrimoniale – di cui il ricorrente deve fornire la prova – a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlata, come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa, la quale, potrebbe essere pregiudicata definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito. Questa è una delle ipotesi in cui acquista un'indubbia rilevanza la mobilità o versatilità del periculum che solitamente nella domanda di tutela d'urgenza si presta ad assumere una molteplicità di ruoli e connotazioni non sempre definibili compiutamente a priori, mutando significativamente a seconda degli interessi concretamente coinvolti. La natura di norma di chiusura e l'atipicità propria dell'art. 700 c.p.c. impongono di tracciare i confini dell'irreparabilità del pregiudizio al fine di evitare che la stessa norma sia strumentalizzata ed invocata dalla parte al solo scopo di ottenere in tempi brevi, con un'istruzione sommaria ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, un provvedimento dallo stesso effetto giuridico del provvedimento conclusivo del giudizio di merito, anche quando questo assicurerebbe una piena tutela senza che residuino ulteriori profili di pregiudizi irreparabili (Costabile, 4). Pertanto, è ammissibile la concedibilità di un provvedimento d'urgenza finalizzato alla sospensione del procedimento arbitrale, in via strumentale rispetto alla domanda di mero accertamento negativo relativa al contratto di amministrazione di arbitrato sotto il profilo del riscontro in tale ipotesi della irreparabilità del pregiudizio? Premesso che tratto tipico dell'arbitrato amministrato è il rapporto obbligatorio, fondato su un contratto, che sorge tra le parti e l'istituzione arbitrale, la contestazione può investire l'efficacia della stessa convenzione arbitrale oppure dirigersi unicamente contro l'idoneità della convenzione arbitrale, di cui si riconosce la validità, a radicare l'arbitrato presso l'istituzione sede dell'arbitrato. Una pronuncia di merito si è espressa sulla quaestio, rigettando il ricorso cautelare proposto in via strumentale rispetto all'instauranda azione di accertamento della validità di una clausola compromissoria per arbitrato in quanto diretto ad ottenere un ordine, indirizzato alla camera arbitrale, di sospendere ogni attività e determinazione in ordine al procedimento di arbitrato amministrato, avviato sulla base della medesima clausola compromissoria sottoscritta dalle parti (Trib. Lucca 24 gennaio2003). Al riguardo, anche in dottrina si è osservato come sia quantomeno difficile riscontrare in tale ipotesi proprio la sussistenza del requisito dell'irreparabilità del pregiudizio (Caponi 2003, 94). Il ricorso alla procedura d'urgenza quando è pendente la causa per il merito può riguardare anche la richiesta di cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale effettuata al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, posto che non può ritenersi ostativo all'applicazione del suddetto rimedio il disposto dell'art. 2668 c.c. considerato che in presenza di tale fattispecie sussiste sia il fumus costituito dal fatto che la domanda di risoluzione del contratto preliminare proposta da parte attrice nel giudizio di merito e trascritta dalla stessa sul bene immobile oggetto del citato preliminare non rientra fra le ipotesi disciplinate tassativamente dagli artt. 2652 e 2653 c.c., in cui è consentita la trascrizione della domanda giudiziale, sia l'ulteriore requisito del periculum in mora, essendo quest'ultimo integrato dalla circostanza che la presenza della predetta formalità per tutta la durata del giudizio di merito costituisce di per sé un fatto idoneo a rendere più difficoltoso il trasferimento dell'immobile da parte della medesima ricorrente, la quale si era già determinata all'alienazione del bene in questione, incidendo così anche, in concreto, in modo negativo sulle esigenze di vita della stessa, avendo quest'ultima documentato di percepire una modesta retribuzione mensile e di dovere fare fronte al pagamento di rate di mutuo mensili piuttosto consistenti atteso inoltre, pur nella consapevolezza dell'esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul punto che, l'infungibilità della prestazione di facere oggetto dell'ordine richiesto al giudice non impedisca, di per sé, il ricorso alla tutela di cui all'art. 700 c.p.c. (Trib. Roma 24 febbraio 2022). In tale ottica, ai fini dell'imminenza del pregiudizio, ciò che rileva è l'attualità del pericolo di danno, nel senso che non assumono alcuna rilevanza né la circostanza che si tratti di una situazione di pericolo risalente nel tempo né la tempestività della parte nel denunciarla (Trib. Venezia 27 settembre2000), qualora si tratti di un pericolo permanente, ossia che si protrae nel tempo fino al momento della presentazione della domanda cautelare e successivamente a tale momento. È evidente, infatti, che la persistenza della situazione di pericolo, nonostante il trascorrere di un congruo lasso di tempo dall'insorgenza della stessa, non può costituire di per sé un elemento idoneo a privare il soggetto esposto a tale pericolo del diritto non solo di prevenire in via d'urgenza il verificarsi del pregiudizio, ma anche di inibire il protrarsi di un danno già in essere (Trib. Salerno 14 aprile2018). Il provvedimento cautelare d'urgenza è residuale perché invocabile soltanto se non esiste altro provvedimento cautelare tipico azionabile dalla parte per neutralizzare il pregiudizio lamentato, ed atipico in quanto non è destinato a tutelare una specifica classe di diritti soggettivi né a paralizzare uno specifico tipo di pregiudizio. Il provvedimento d'urgenza, come tutti i provvedimenti cautelari, fonde in una sorta di unicum inscindibile, il momento della cognizione con quello attuativo che a sua volta richiama quello proprio della tutela esecutiva. L'essenza della tutela cautelare, alla quale appartiene il provvedimento d'urgenza, è rappresentata dal fattore «tempo» che assume una connotazione del tutto peculiare e preminente, la cui impronta teleologica è ravvisabile nell'evitare che un determinato provvedimento giudiziale rimanga svilito sul piano della concreta salvaguardia del diritto soggettivo nel momento in cui quest'ultimo viene ad essere minacciato da un pregiudizio irreparabile. In quest'ottica, la funzione cautelare costituisce la concretizzazione di un principio fondamentale del processo, quello della sua ragionevole durata secondo il quale, «la durata del processo non deve danneggiare la parte che ha ragione». Nella richiesta di concessione del provvedimento d'urgenza, la sintesi della cognizione è dunque rimessa al fumus la cui valutazione è sostanzialmente riassumibile in termini di verosimiglianza della situazione giuridica prospettata nel ricorso, assumendo carattere decisivo l'esame del periculum, inteso come concreta prospettazione di un male ingiusto definibile in termini di irreparabilità quanto alle sue conseguenze, le quali non possano ritenersi emendabili attraverso una riparazione di tipo squisitamente pecuniario. A deporre in tale senso, sovviene la stessa natura giuridica del provvedimento d'urgenza, riassumibile nel potere generico affidato al giudice nel prendere provvedimenti adeguati alle necessità delle circostanze concrete in tutti i casi in cui altre misure – anche cautelari – non si rivelino efficaci per salvaguardare il diritto in pericolo (Fiorucci, 24, il quale riprende il contenuto della Relazione al Re per l'approvazione del codice di procedura civile del 1940 entrato in vigore nel 1942). La significativa circostanza che il provvedimento d'urgenza sia inquadrato dal legislatore nella sezione quinta del capo terzo rubricato «dei provvedimenti cautelari» del libro quarto del codice di rito fà luce sulla natura e funzione dello strumento di cui si discorre (Fiorucci, 4). Il ricorso d'urgenza al pari di ogni altro strumento cautelare postula per la sua accoglibilità il riscontro contestuale dell'esistenza del fumus e del periculum in mora , giacché la sussistenza del primo, non è da sola idonea a dare ingresso alla invocata tutela, ove invece difetti l'allegazione del pregiudizio grave ed irreparabile. Un evento che in «astratto» presenti i requisiti per costituire il periculum richiesto per accogliere il ricorso d'urgenza, di fatto, nella specifica situazione dedotta dal ricorrente, potrebbe invece risultare a tale fine insufficiente, come nel caso di una pandemia che abbia investito pressoché tutti i rapporti contrattuali, sicché in assenza di un grave pregiudizio subìto nella specifica vicenda in oggetto dal ricorrente, tale da distinguere la sua posizione, nel quadro più generale dei rapporti contrattuali, il mero evento da Covid-19 non può in re ipsa costituire un pregiudizio imminente ed irreparabile idoneo a radicare la tutela cautelare (Trib. Lucca 6 luglio2020). In buona sostanza, una volta esclusa l'ipotesi che il rischio del pregiudizio richiesto per l'utile ricorso alla tutela d'urgenza possa considerarsi sussistente in re ipsa, sebbene il periculum possa anche fondarsi su elementi presuntivi, è pur sempre necessario che la parte che invoca la tutela cautelare assolva al proprio onere di allegazione di tali indici presuntivi relativi alla configurabilità del pericolo di pregiudizio irreparabile ed imminente previsto dalla norma di riferimento. Per poter invocare tale forma di tutela occorre pertanto allegare – prima ancora che dimostrare – che la condotta della controparte sia tale da arrecare un pregiudizio di tipo non meramente patrimoniale o quantomeno non suscettibile ex se od in concreto, di ristoro per equivalente pecuniario (Trib. Milano 21 aprile 2016), sulla cui scorta, deve allora escludersi l'irreparabilità del pregiudizio allorché la lesione prospettata dall'istante sia già all'origine di natura patrimoniale, ben potendo ricorrersi, in tali casi, alla tutela in forma specifica. In tale ottica, si è recentemente affermato che il ricorso d'urgenza in ambito condominiale può avere ad oggetto la richiesta di restituzione formulata al precedente amministratore revocato di tutta la documentazione in suo possesso afferente la gestione condominiale essendo il fumus boni iuris provato dall'avvenuta sostituzione del resistente, quale amministratore, da cui scaturisce il conseguente obbligo di quest'ultimo di mettere a disposizione del condominio tutta la documentazione amministrativa ed il rendiconto condominiale annuale della gestione, posto che l'obbligo dell'amministratore uscente di consegnare al nuovo amministratore i documenti inerenti la gestione del condominio deriva, oltre che dal disposto di cui all'art. 1129 c.c., come riformato dalla l. n. 220/2012, dalle norme in materia di mandato, schema contrattuale cui viene comunemente ricondotto il rapporto che lega l'amministratore con il condominio. In tale ottica, per quanto concerne il periculum in mora̧ esso è insito nel protrarsi dell'attuale inadempienza della parte resistente, che impedisce il regolare funzionamento amministrativo del condominio, atteso che, avuto riguardo alla documentazione ancora nella disponibilità dell'amministratore uscente, la mancata consegna dell'anzidetta documentazione è idonea a procurare al condominio un pregiudizio irreparabile, in quanto la gestione dell'amministrazione del condominio deve avvenire senza soluzione di continuità mentre l'assenza della documentazione relativa alle gestioni precedenti rende difficoltosa l'amministrazione della cosa comune, senza che a tale fine sia necessario che il nuovo amministratore dimostri l'esistenza di uno specifico rischio ricollegato all'omessa restituzione di ciascun singolo documento (Trib. Milano 4 gennaio 2022). In tale ipotesi, la legittimazione dell'amministratore di condominio sussiste anche in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione ad agire in sede cautelare per ottenere il provvedimento d'urgenza che ordini al precedente amministratore la consegna di tutta la documentazione condominiale necessaria per espletamento dell'incarico gestionale (Trib. Torino 8 luglio 2014;Trib. Salerno 3 ottobre2006). In base alla riforma, quindi, è stato attenuato il vincolo di strumentalità necessaria tra fase della cautela e quella del merito, che prevedeva necessariamente la prosecuzione nella fase di merito a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare stesso ex art. 669-novies, comma 1, c.p.c. Con la riforma contenuta nella l. n. 80/2005, il legislatore ha dunque accentuato, seguendo il modello di altri sistemi processuali, la natura autonoma della tutela cautelare e, quindi, della relativa azione rispetto a quella di merito, rendendo soltanto funzionale, almeno per i provvedimenti cautelari anticipatori e per quelli d'urgenza, il relativo nesso di strumentalità, stante l'idoneità di detti provvedimenti a restare efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito, divenuta per gli stessi solo eventuale, tenendo altresì presente che in ogni caso, la sopravvenuta perdita di efficacia del provvedimento cautelare non può spiegare alcun effetto preclusivo sulla proposizione, né tanto meno sull'accoglimento, di una domanda di merito (Cass. I, n. 4184/2013). Fermo restando che la parte ricorrente ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità, anche nel ricorso per provvedimento d'urgenza, la domanda che intende proporre nel giudizio di merito per il cui diritto è stata invocata la tutela cautelare (Trib. Udine 19 settembre2016; Trib. Roma 6 ottobre 2015) non potendo diversamente la controparte predisporre le sue difese. Allo stesso modo deve tenersi conto dei presupposti occorrenti per agire con il ricorso alla tutela d'urgenza, il quale, non è ammissibile come forma di escamotage per aggirare la tutela cd. ordinaria dei diritti, ragione per cui, a fronte della domanda di risoluzione di un contratto di affitto di azienda, al fine di disporne la sua restituzione all'affittante l'azione cautelare d'urgenza è possibile soltanto se l'azienda è minacciata da un pericolo di danno grave ed irreparabile durante il tempo occorrente per fare valere il diritto in un giudizio a cognizione piena (Trib. Torino 24 febbraio 2021). Pertanto, in materia di cautela d'urgenza finalizzata a tutelare il preteso diritto della ricorrente alla restituzione del ramo aziendale affittato, si pone, preliminarmente, la questione se lo strumento cautelare atipico sia o meno ammissibile in relazione al rimedio tipico del sequestro giudiziario previsto dall'ordinamento in funzione conservativa del diritto al rilascio del bene «azienda», essendo noto che, nella materia in esame, in ordine all'ammissibilità della domanda cautelare proposta in via d'urgenza, esistono orientamenti giurisprudenziali difformi, poiché a fronte di arresti che negano l'ammissibilità del ricorso d'urgenza in ragione della ritenuta esistenza del suddetto rimedio tipico, si contrappone altro indirizzo maggiormente condivisibile di avviso contrario (Trib. Milano 12 giugno 2017;Trib. Milano 3 gennaio2013; Trib. Udine 7 gennaio 2013; Trib. Parma 18 febbraio 2013; Trib. Milano 27 gennaio 2016,Trib. Genova 27 ottobre2016, Trib. Pescara 2 febbraio 2018). La Suprema Corte, in uno dei rari arresti che sono giunti ad occuparsi del tema qui considerato, ha affermato che per valutare l'ammissibilità dell'azione fondata sull'applicazione dell'art. 700 c.p.c. occorre verificare se, in astratto, l'ordinamento appresti una forma tipica di tutela che consenta di conseguire in via di urgenza la suddetta tutela innominata (Cass. II, n.5925/1999). Occorre, pertanto, domandarsi, ponendosi nell'ottica della richiesta cautelare avanzata dal ricorrente, se i risultati dal medesimo ottenibili con lo strumento tipico – il sequestro giudiziario – siano i medesimi conseguibili con lo strumento della citata tutela innominata. La risposta a questa domanda non può che essere negativa, perché gli effetti conseguibili con il sequestro giudiziario dell'azienda non possono ritenersi corrispondenti a quel godimento pieno ed immediato che, al contrario, può essere ottenuto con il provvedimento di rilascio dell'azienda al titolare/ricorrente. Il sequestro giudiziario ha, infatti, prevalente funzione conservativa e non è funzionale ad assicurare il godimento pieno ed immediato del bene da parte del suo titolare, mirando piuttosto ad evitare soltanto che il bene subisca deterioramenti o sottrazioni di sorta nel tempo occorrente alla tutela del diritto dell'istante in via ordinaria. Quest'ultimo non potrà, almeno di regola, in pendenza del sequestro, operare investimenti, ricapitalizzazioni, operazioni di risanamento aziendale e/o finanziario né adottare altre misure tipiche dell'azione imprenditoriale, ivi compreso il riaffitto a terzi o persino la cessione a terzi dell'azienda, ma dovrà confidare nella gestione di un terzo investito ad hoc della custodia, ed attendere l'esito del giudizio di merito per riacquisire la pienezza operativa, ragione per cui, quand'anche fosse nominato custode, sarà in ogni caso chiamato ad operare in un'ottica conservativa, non avendo avuto definitivamente restituito il bene. Il sequestro giudiziario, inoltre, non è idoneo ad acquisire immediata stabilità, ma richiede in ogni caso l'introduzione di un giudizio di merito e, solo all'esito dello stesso, il ricorrente può acquisire una disponibilità piena ed effettiva. Trattasi di una differenza di assoluto rilievo se posta nella necessaria correlazione con le esigenze imprenditoriali, tipicamente caratterizzate da decisioni rapide anche mediante l'assunzione di rischi operativi, che sono difficilmente compatibili con la necessità di attendere l'esito di un giudizio di merito, inevitabile nel caso di sequestro giudiziario. Infine, il sequestro giudiziario comporta costi e spese, di custodia e legali, ben superiori a quelli di un giudizio azionato sulla scorta del ricorso d'urgenza. Tenuto conto di tali rilievi, si è quindi affermato che non possa dunque ritenersi che esista nell'ordinamento un rimedio tipico che permetta, già di per se stesso, di assolvere alle medesime esigenze che possono essere soddisfatte con un provvedimento d'urgenza di restituzione dell'azienda, giacché soltanto con quest'ultimo è consentito al titolare, ove ricorrano gli ulteriori presupposti della cautela atipica, di conseguire la ripresa immediata della piena funzionalità ed operatività del complesso aziendale, potendo gestirlo e sfruttarlo in maniera piena, senza i vincoli che deriverebbero, invece, dal ricorso al rimedio tipico del sequestro giudiziario (Trib. Roma 28 ottobre 2020). In tema di procedimenti cautelari, l'indeterminatezza ed atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d'urgenza trova, comunque, un limite nel requisito della strumentalità, proprio di tutti i procedimenti cautelari, da intendersi sia sotto l'aspetto dell'impossibilità di introdurre forme di tutela non previste dal sistema vigente, sia sotto l'aspetto dell'idoneità del provvedimento richiesto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia di merito (Trib. Roma 9 aprile2016). In sostanza, i provvedimenti cautelari a strumentalità attenuata – ossia quelli previsti dall'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. – sono caratterizzati da una sorta di definitività condizionata in modo risolutivo rispetto ad una differente decisione assunta nel giudizio di merito, eventualmente incardinato dalla parte in causa che non si ritenga soddisfatta dall'assetto di interessi provvisorio, ma potenzialmente stabile, recato dal precedente provvedimento cautelare, e che voglia ottenere una pronuncia sul merito del diritto controverso, idonea al giudicato sostanziale, sempre che nelle more essa non abbia posto in essere, anche con la prolungata inerzia, atti incompatibili con la volontà di rimuovere il provvedimento d'urgenza di accoglimento o di rigetto della domanda cautelare. Il legislatore ha così introdotto un nuovo modello di tutela che può esitare in un provvedimento celere, reso, sul presupposto del periculum in mora, a cognizione sommaria ed a seguito di un procedimento deformalizzato, che si iscrive nell'ambito di una più ampia tendenza normativa, espressa anche mediante riti di natura diversa, a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell'accertamento con il crisma proprio del giudicato sostanziale. Un segno dell'evoluzione del procedimento cautelare per provvedimento d'urgenza può ravvisarsi dal mutamento giurisprudenziale in tema di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio dalla società ai sensi dell'art. 2533 c.c., trattandosi di un'opposizione che il socio può proporre al tribunale nel termine, ritenuto essere di decadenza, di sessanta giorni dalla sua comunicazione. Tale termine è rispettato non solo con la notifica di un ordinario atto di citazione, ma anche con il ricorso per provvedimento d'urgenza ante causam atteso che il rimedio cautelare anticipatorio presenta nell'attuale sistema ordinamentale le caratteristiche di un'azione, in quanto potenzialmente idoneo a soddisfare attraverso l'intervento giudiziario l'interesse sostanziale della parte, anche in via definitiva (Cass. IV, n.10840/2016). A seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011 all'art. 152 del Codice della privacy, in tema di residualità del rimedio cautelare, il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito ritiene che non sussista più alcun dubbio in merito all'applicabilità delle norme generali di cui agli artt. 669-bis ss. e 700 c.p.c., avverso un'illegittima segnalazione «a sofferenza» alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, stante il pregiudizio irreparabile che ne deriva essendo coerenti con il rito del lavoro cui soggiace la stessa domanda di merito (Trib. Foggia 16 settembre2020; Trib. Salerno 7 aprile 2015), fermo restando che anche in tale ipotesi, occorre allegare la prova rigorosa del pregiudizio grave ed irreparabile non potendosi ritenere che in questa specifica tipologia di fattispecie il periculum sarebbe in re ipsa (Trib. Udine 30 luglio 2020). Contra, la tesi giurisprudenziale rimasta minoritaria che, a seguito della modifica legislativa dell'art. 152 d.lgs. n. 196/2003, intervenuta con il d.lgs. n. 150/2011, riteneva che la richiesta di cancellazione del nominativo del ricorrente dalla Centrale Rischi o di sospensione della segnalazione, in quanto inerente un'attività di trattamento dei dati personali, rientrasse nell'ambito del rimedio cautelare tipico di cui agli artt. 5, commi 1 e 2, e 10, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, richiamati dall'art. 152 del citato Codice della privacy, con la conseguente inammissibilità del ricorso d'urgenza per difetto del requisito di residualità. La cruciale importanza della tutela d'urgenza si è così fatta sentire anche nell'ambito delle controversie di lavoro, in quanto il ritardo della risposta di giustizia comporta un pregiudizio particolarmente grave, atteso che le controversie regolate dagli artt. 409 ss. c.p.c. hanno spesso ad oggetto situazioni sostanziali di rilievo costituzionale proprio in quanto attinenti alla stessa dignità del lavoro, ragione per cui, detta tutela ha avuto da tempo un adeguato riconoscimento nella giurisprudenza costituzionale, con l'affermazione – fatta con riferimento ai diritti dei lavoratori del settore pubblico, assoggettati, all'epoca, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in un processo che non prevedeva ancora una tutela cautelare diversa dalla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato – del principio per il quale dall'art. 700 c.p.c. è lecito enucleare la direttiva secondo cui, quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (Corte cost., n.190/1985). Muovendo da tali considerazioni la giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto che la tutela cautelare è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, essa è necessaria e deve essere effettiva (Corte cost., n.225/2017;Corte cost., n.236/2010;Corte cost., n.403/2007;Corte cost., n.165/2000;Corte cost., n.437/1995;Corte cost., n.318/1995;Corte cost., n.190/1985), costituendo l'espressione paradigmatica del noto principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione (Corte cost., n.253/1994), in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, e, in particolare, a non lasciare vanificato l'accertamento del diritto, costituendo uno strumento fondamentale ed inerente a qualsiasi sistema processuale, anche indipendentemente da un'espressa previsione (Corte cost., n.403/2007). Conseguentemente, la mancata previsione anche del ricorso per provvedimento d'urgenza quale atto idoneo ad impedire, se proposto nel termine di decadenza, l'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l. n. 604/1966, e a dare accesso alla tutela giurisdizionale, è contraria al principio di eguaglianza, se posta in comparazione con l'idoneità riconosciuta, invece, dalla stessa disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa od arbitrale. In tale prospettiva, la Consulta ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l. n. 604/1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183/2010, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c. (Corte cost., n.212/2020). È stato ritenuto ammissibile dinanzi al giudice ordinario il ricorso cautelare ex artt. 669- bis e 700 c.p.c. volto ad ottenere una tutela di mero accertamento riguardante l'omessa iscrizione della delibera di sostituzione dell'amministratore di una fondazione senza scopo di lucro nel registro delle persone giuridiche di cui al d.P.R. n. 361/2000, venendo in rilievo i diritti soggettivi della parte istante, laddove trattasi di eliminare una situazione giuridica di incertezza foriera di un pregiudizio imminente ed irreparabile, sussistendo in tale ipotesi, i requisiti richiesti normativamente per l'accesso a detta tutela, atteso che la giurisprudenza estende oramai la possibilità di agire in via d'urgenza anche al fine di preservare la pratica utilità di una sentenza di mero accertamento, ogni qual volta corrisponda all'interesse concreto ed attuale del ricorrente a non vedere pregiudicate le proprie ragioni dalla tardività con cui, per sua stessa natura, interviene la tutela di merito (Trib. Napoli 22 settembre 2021). In tale ipotesi, il periculum in mora può configurarsi in presenza della necessità di dovere reagire tempestivamente avverso l'altrui iniziativa giudiziaria, come nel caso dell'avvio di una procedura espropriativa nei confronti della ricorrente fondazione, posto che la situazione d'incertezza sulla governance non consentirebbe al suo legale rappresentante di porre in essere nei confronti dei terzi le azioni necessarie per la tutela del patrimonio dell'ente, precludendo così di gestirne in maniera efficiente gli interessi, non potendosi prescindere, ai fini del legittimo esercizio dei poteri rappresentativi, dalle risultanze del suddetto registro (Trib. Napoli 22 settembre 2021 cit.). Il ricorso al procedimento è stato giudicato ammissibile anche quando tenda alla condanna ad un'attività di facere «infungibile» e gli effetti materiali siano «irreversibili», come ad esempio nell'ipotesi in cui lo strumento cautelare atipico sia utilizzato per ottenere la condanna della struttura sanitaria a procedere all'inserimento in utero degli embrioni crioconservati (Trib. S. Maria Capua Vetere 27 gennaio 2021), od in ambito consumeristico, al fine di garantire un elevato livello effettivo di tutela al consumatore (Trib. Milano 3 novembre 2020). Il ricorso d'urgenza azionato al fine di sospendere l'efficacia del decreto di trasferimento immobiliare reso dal giudice dell'esecuzione ex art. 586 c.p.c. è invece inammissibile, trattandosi di un provvedimento del giudice dell'esecuzione che può essere impugnato con le forme degli artt. 617 ss. c.p.c. e con lo stesso strumento possono essere impugnati anche gli altri atti, emessi nel corso della procedura esecutiva, così come per eventuali ulteriori profili di doglianza riguardanti l'an o l'eventuale assenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata esiste lo specifico rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nei tempi e modi previsti dal codice di rito (Trib. Napoli 3 gennaio2020). Infine, poiché la tutela urgente trova fondamento non tanto nell'anticipazione del provvedimento costitutivo, quanto piuttosto nell'esigenza di anticipare gli obblighi ad esso consequenziali (Trib. Genova 27 luglio 2007; Trib. Brindisi 7 giugno 2015), appare evidente come debba ritenersi impossibile la tutela cautelare urgente nelle azioni intraprese ai sensi dell'art. 2932 c.c., atteso che, in tale ipotesi, non vi sono attività materiali consequenziali che potrebbero essere anticipate (Trib. Savona 27 luglio2020). I limiti alla futura (ed eventuale) precisazione e modificazione del ricorso cautelare durante il procedimento.A questo punto, sorge quasi come un obbligo porsi la seguente domanda: è possibile precisare o modificare la domanda cautelare durante il procedimento già in corso? Premesso che nel procedimento cautelare non sono generalmente configurabili preclusioni o decadenze (Trib. Milano 18 ottobre2002), così come nel giudizio ordinario è consentito all'attore precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni in ragione delle avverse difese, così anche nel procedimento cautelare può ravvisarsi – implicitamente – tale possibilità, con la sola differenza che in tale sede processuale, l'unico limite è costituito dal rispetto del contraddittorio. Al riguardo, però, va anche qui precisato che nelle conclusioni del ricorso introduttivo ex art. 669-bis c.p.c.non può non essere indicato precisamente il petitum , perché ciò renderebbe impossibile esaminare i fatti stessi posti a fondamento dell'istanza con la conseguente sua nullità, atteso che, ove il giudice accerti la nullità del ricorso introduttivo per genericità del suo contenuto, deve limitarsi a dichiarare la sussistenza del vizio, senza possibilità di decidere nel merito né di concedere termine per l'integrazione, in quanto l'ordine di integrazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. risulterebbe incompatibile con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere ispirato il giudizio cautelare (Trib. Roma 22 aprile 2016). La determinazione delle richieste che potrebbero essere poste a base della futura ed eventuale causa di merito, tuttavia, non comporta che al riguardo, la domanda cautelare debba essere indicata in modo rigoroso e formale, in quanto ciò verrebbe a confliggere con la possibilità che la parte ha, nel giudizio di merito, di precisare o modificare la domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c. dovendo allora ritenersi sufficiente l'individuazione della domanda di merito, con indicazione, ad esempio, del valore del petitum o di quegli elementi della causa petendi che comportano un'eventuale competenza funzionale, nonché di tutti gli elementi che permettano di stabilire il tipo di azione cui la tutela cautelare è strumentale. In buona sostanza, sarebbe incongruo impedire al ricorrente di modificare tempestivamente, nella fase della trattazione la propria domanda, ad esempio, lasciandone inalterato il petitum e mutando soltanto in parte le ragioni poste a fondamento della pretesa a fronte delle difese del resistente, costringendolo, eventualmente, alla riproposizione di una nuova domanda cautelare, in violazione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo (Trib. Napoli 26 giugno2009). Ad ulteriore conferma del principio che il procedimento cautelare non provoca preclusioni o decadenze, va opportunamente precisato che nel successivo giudizio di merito possono essere fatte valere tutte le eccezioni e decadenze anche non opposte nel giudizio cautelare o sulle quali il giudice adito non abbia in qualche modo assunto alcuna decisione. Tale principio emerge con evidenza laddove si consideri la «procedimentalizzazione» della fase cautelare, nella quale non esistono termini da rispettare e non esiste alcuna garanzia nell'accertamento degli elementi di fatto, fondato per lo più sulla base delle sommarie informazioni (Cass. IV, n.12193/2001). Del resto, il ricorrente, nel predisporre la domanda cautelare, calibrandola in funzione della situazione di fatto che intende preservare nelle more del giudizio di merito, dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da un periculum incombente, può non essere in grado di prevedere anche i possibili sviluppi futuri, legati in parte alle sfumature, laddove significative, riguardanti possibili evoluzioni negative della stessa situazione che si intende «cautelare», ed anche alla stessa difesa della parte resistente, che potrebbe sollevare questioni giuridicamente rilevanti, in relazione alle quali, può rendersi necessario integrare la stessa domanda. In tale ottica, potrebbe allora rendersi necessario sul piano valutativo, integrare o modificare parzialmente la causa petendi o lo stesso petitum, posti a base del fumus, e, di conseguenza, della possibile o probabile insorgenza dello stesso periculum in forza del quale si agisce in sede cautelare. In questi casi, la domanda introdotta ex art. 669-bis c.p.c. può essere modificata dal medesimo ricorrente, analogamente a quanto può accadere nel processo di cognizione, con la sola differenza che il procedimento cautelare è privo del regime di preclusioni e decadenze riguardanti l'atto introduttivo, sulla cui scorta, anche a prescindere dalle avverse difese deve ritenersi sempre consentito precisarne o modificarne il contenuto, con il solo limite del rispetto del contraddittorio e del correlato diritto di difesa e, nel caso di domanda cautelare proposta nel corso del giudizio di merito, delle preclusioni e decadenze riferite a quest'ultimo, le quali, possono influenzare la modifica «in corso d'opera» del perimetro d'indagine cautelare, con particolare riferimento al fumus. In un precedente giurisprudenziale, si è infatti affermata l'ammissibilità della modifica del presupposto concernente la domanda cautelare proposta ante causam a seguito delle difese svolte dalla parte resistente, atteso che così come nel giudizio ordinario è consentito all'attore precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni in ragione delle avverse difese, così anche nel procedimento cautelare possa ravvisarsi – implicitamente – una fase di trattazione, destinata alla messa a fuoco del thema decidendum anche in ragione delle contestazioni delle parti e delle conseguenti precisazioni, seguita da un'eventuale fase istruttoria e dalla fase decisoria. Secondo tale assunto, sarebbe incongruo impedire al ricorrente di modificare tempestivamente la propria domanda anche solo parzialmente, ovvero lasciandone inalterato il petitum e mutando soltanto in parte le ragioni poste a fondamento della pretesa cautelare, costringendolo, eventualmente, alla riproposizione di una nuova domanda cautelare (Trib. Napoli 26 giugno2009). Natura del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizioneIl termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza assegnato dal giudice della cautela – all'infuori dell'ipotesi eccezionale contemplata dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. riguardante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza riferiti ad un provvedimento cautelare già reso inaudita altera parte, atteso che in tale diversa fattispecie, la perentorietà del termine di otto giorni, stabilito per la notifica del decreto, è volto ad assicurare una pronta e sollecita instaurazione del contraddittorio, in considerazione dei possibili pregiudizi che il provvedimento determina a carico della parte che ne è colpita, dovendosi considerare che la notificazione del ricorso e del decreto eseguita oltre il suddetto termine può essere sanataex art. 156 c.p.c. per effetto della costituzione della parte resistente che svolga compiutamente le proprie difese, eventualmente godendo di un termine ad hoc, prima che il giudice decida se confermare o meno con ordinanza il decreto inaudita altera parte (Trib. Como 10 maggio2011; Trib. Napoli 28 agosto 1997; contra, Trib. Teramo 16 giugno2010, ha invece affermato che all'omessa notifica del ricorso e del decreto nel termine perentorio comunque indicato dalla disposizione codicistica segue l'inefficacia ex tunc del decreto stesso, anche nell'eventualità che il giudice non abbia indicato il termine per la notifica, in quanto è onere della parte ricorrente non tanto di chiedere la fissazione dell'udienza di verifica del decreto stesso, ma di procedere comunque ed in ogni caso alla notifica del ricorso e del decreto entro il termine perentorio che il codice di rito indica nel termine massimo di otto giorni, vincolante, in tale suo limite massimo, anche per il giudice stesso) –non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge come tale, giusta la previsione contenuta nell'art. 152 c.p.c. laddove stabilisce espressamente che i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge e possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente, sulla cui scorta, i termini stabiliti dalla legge sono dunque da considerarsi come ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. Conseguentemente, il termine che il giudice fissa al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto, con un certo anticipo rispetto alla data dell'udienza, serve dunque a garantire uno spazio temporale per l'assunzione della difesa alla controparte, garanzia da contemperare con le esigenze di celerità ed urgenza del procedimento cautelare uniforme, e la sua violazione non può certo comportare l'improcedibilità del ricorso o la sua estinzione, ma può, al più, ove eccepita, dare diritto alla parte resistente ad ottenere un termine a salvaguardia del proprio diritto di difesa (Trib. Piacenza 15 febbraio2011). Ad analoga conclusione si perviene anche per il termine stabilito nel decreto di fissazione d'udienza in sede di reclamo ai fini della notifica, a cura del reclamante, del decreto medesimo e del ricorso introduttivo del gravame cautelare alla controparte interessata, che ha anch'esso natura ordinatoria, non essendo previsto come perentorio (Trib. Bari 27 agosto2019). In tale senso, in forma ancora più esplicita si è espressa una pronuncia di merito nell'affermare che il termine per la notifica del ricorso in sede cautelare non riveste carattere perentorio, sia perché non si rinviene alcuna previsione normativa che stabilisca espressamente tale natura, sia perché il suddetto termine viene fissato dal giudice, che non può imporne la perentorietà se non nei casi stabiliti dalla legge ai sensi dell'art. 152 c.p.c., sulla cui scorta, consegue che dall'eventuale tardività della notifica possono derivare conseguenze giuridicamente rilevanti soltanto sotto l'aspetto riguardante un'eventuale lesione del contraddittorio (Trib. Roma 13 giugno 2011). L'istanza cautelare avanzata in corso di causa ed il conseguente decreto di convocazione delle parti devono essere notificati al contumace, a cura della parte ricorrente, nel termine fissato con l'ordinanza del giudice (Trib. Termini Imerese 7 ottobre1998). ll diverso termine (perentorio) per la notifica del ricorso e del decreto inaudita altera parteIl ricorso cautelare va notificato alla controparte unitamente al decreto inaudita altera parte. L'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., richiede ai fini della conservazione dell'efficacia del decreto inaudita altera parte: a) la notificazione entro il termine indicato come perentorio dalla stessa norma otto giorni al destinatario; b) la fissazione dell'udienza di comparizione nel termine ordinatorio di quindici giorni dall'adozione del decreto inaudita altera parte (Cass. I, n.23674/2013). La mancata o tardiva osservanza del termine perentorio per la notifica del decreto cautelare emesso inaudita altera parteex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.è equiparata all'omessa notifica, e comporta la sua dichiarazioned'inefficacia (così Trib. Milano 25 febbraio1998). Infatti, secondo l'opinione maggioritaria emersa nella giurisprudenza di merito, l'omessa od intempestiva notifica del ricorso e del decreto cautelare alla parte resistente determina l'inefficacia del provvedimento cautelare, dovendosi applicare analogicamente le regole previste per la mancata instaurazione del giudizio di merito a seguito della concessione di una misura cautelare (Trib. Milano 11 novembre1993; Trib. Roma 29 novembre 2002;Trib. Salerno 2 giugno2000). Orbene, poiché ai sensi dell'art. 153 c.p.c. i termini perentori non si possono abbreviare o prorogare, nemmeno su accordo delle parti, all'inosservanza del termine perentorio previsto ad hoc per l'ipotesi qui considerata dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. consegue che essendo la parte ricorrente irrimediabilmente decaduta dal compimento dell'atto, il procedimento cautelare nel cui ambito è stata emanata la misura «interinale» richiesta nel ricorso ex art. 669-bis c.p.c. si è estinto allo spirare dell'ottavo giorno, atteso che ogni interpretazione tendente a negare gli effetti connessi alla perentorietà del suddetto termine indicata dalla littera legis, ovvero a consentire al giudice designato alla trattazione del procedimento cautelare l'indicazione di un termine diverso, urterebbe contro il chiaro tenore dell'anzidetta norma, la cui finalità è quella di evitare che la parte resistente, colpita in assenza di contraddittorio da una misura cautelare provvisoriamente concessa dal giudice inaudita altera parte, possa restare all'oscuro dell'avvenuta emanazione della suddetta misura cautelare per un tempo che il legislatore ha inteso predeterminare, a suo insindacabile giudizio, in un termine che non deve mai essere superiore ad otto giorni (Trib. Roma 29 novembre 2002). Ciò consente di ritenere che nel caso in cui la domanda proposta ex art. 669-bis c.p.c. contenga la richiesta di emissione della misura cautelare con decreto inaudita altera parte e, quest'ultima venga accolta dal giudice, che lo emette e successivamente lo modifica per effetto di errori materiali, che lo renderebbero inidoneo ad individuare con esattezza i beni che si intendono sottoporre a cautela, la decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. è da intendersi riferita alla data in cui è stato originariamente emesso il decreto (contenente errore materiale), e non dall'avvenuto conseguimento della correzione dell'errore materiale, se la richiesta non è stata accompagnata da un'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. atteso che il decreto «corretto» non incide sul decreto reso ab origine, costituendo un semplice emendamento del decreto originario e non certo un novum. In tali termini, si è espressa una pronuncia di merito (Trib. Napoli 5 dicembre 2019), affermando che ove si ammettesse che il dies a quo per il decorso degli otto giorni di cui all'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. venisse a coincidere con il decreto di correzione materiale, si finirebbe con il riconoscere ad un errore contenuto nel decreto di fissazione, l'efficienza sanante della decadenza degli effetti del decreto inaudita altera parte originariamente concesso, trattandosi di una decadenza che la parte ricorrente può comunque evitare chiedendo di essere rimessa in termini. In altre parole, così argomentando, la parte ricorrente trarrebbe dallo stesso vizio del decreto originario, determinativo dell'inefficacia del medesimo per l'omessa notifica nel termine perentorio, la causa per il «riacquisto» dell'efficacia del provvedimento cautelare, con la conseguente compromissione dei diritti della parte resistente ed una sanatoria dell'inosservanza del termine perentorio, costituita non dalla rimessione in termine come prescritto dalla legge, ma da un evento «terzo», costituito nell'ipotesi qui considerata, dall'errore materiale recato dal decreto di fissazione, con un evidente violazione di quanto disposto negli artt. 669-sexies, comma 2, c.p.c. e 153, comma 2, c.p.c. Altra cosa è, invece, la fissazione dell'udienza di comparizione, che effettivamente può esser indicata dal giudice in un tempo anche superiore ai quindici giorni indicati dalla legge, da un lato, trattandosi quest'ultimo di un termine ordinatorio, e, dall'altro, considerando che la parte resistente attinta dalla misura cautelare può sempre chiedere l'anticipazione della suddetta udienza di comparizione al fine di esplicare il proprio diritto di difesa chiedendo la revoca o modifica della misura cautelare disposta in suo danno. L'unica ipotesi ulteriore rispetto a quella sopra considerata, in cui il vizio concernente l'omessa notifica del decreto cautelare nel termine di otto giorni previsto dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. può essere ugualmente sanato, è ravvisabile qualora il resistente si costituisca all'udienza indicata nel decreto che la fissa (contenente anche quello di concessione della misura cautelare emessa inaudita altera parte), senza eccepirlo dinanzi al giudice designato alla trattazione del procedimento cautelare, trovando applicazione l'art. 156, comma 3, c.p.c. sul raggiungimento dello scopo (Trib. Como 10 maggio2011; Trib. Napoli 28 agosto 1997). La modalità di notifica del ricorso cautelare.La domanda cautelare ex art. 669-bis c.p.c. successivamente all'avvenuto deposito – atto quest'ultimo che consente all'istante di portarla a conoscenza del giudice – va successivamente comunicata alla controparte, al fine di consentire la necessaria instaurazione del contraddittorio. La comunicazione alla parte resistente della domanda cautelare si attua attraverso la sua notificazione che a sua volta può avvenire seguendo due distinte modalità: cartacea o telematica. In quest'ultima ipotesi, la notifica di un ricorso cautelare ad una società o ad un soggetto obbligato ex lege a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata potrà ritualmente eseguirsi telematicamente, tenendo presente che anche per tale modalità di notificazione trova applicazione il generale principio in tema di scissione degli effetti della notifica stabilito da Corte cost., n.477/2002, secondo cui gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, operando invece per il destinatario il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo, tenendo altresì presente che in ogni caso, il procedimento di notificazione deve essere eseguito con modalità contemplate dall'ordinamento (Cass. VI, n.234/2018). Nel processo civile telematico, il principio della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante ed il destinatario a seguito dell'introduzione dell'art. 3-bis della l. n. 53/1994, ad opera dell'art. 16-quater d.l. n. 179/2012, trova applicazione anche in caso di notifiche effettuate dall'avvocato tramite PEC, con la conseguenza che per il notificante, deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la RAC mentre per il destinatario si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la RdAC. (App. Firenze 26 gennaio 2017). Non configura un'ipotesi di improcedibilità del ricorso cautelare la mancata notifica dello stesso al resistente in qualità di titolare dell'impresa individuale qualora dal contenuto complessivo del ricorso emerga chiaramente che la persona fisica è stata evocata in giudizio in questa qualità, essendo irrilevante che la stessa non sia stata esplicitata nella relata di notifica, posto che l'impresa individuale coincide, anche ai fini della notifica, con la persona fisica del suo titolare (Trib. Salerno 14 aprile2018). È nulla e non inesistente la notifica del ricorso cautelare eseguita a mezzo fax dallo studio del difensore del ricorrente in difetto di un'espressa autorizzazione del giudice (Trib. Roma 12 marzo2001). L'art. 4, comma 2, del d.l. n. 193/2009, convertito con modificazioni in l. n. 24/2010, sancisce che nel processo civile tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si debbano effettuare mediante posta elettronica certificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, nonché del d.P.R. n. 68/2005 e delle relative regole tecniche, atteso che, la norma richiamata, al comma 8, lett. d), introduce nel codice di rito l'art. 149-bis c.p.c., sulla notificazione a mezzo posta elettronica, per consentire all'ufficiale giudiziario la generale facoltà – se non è fatto espresso divieto dalla legge – di eseguire con l'anzidetta modalità la notificazione dell'atto processuale. A seguito dell'istituzione del cd. domicilio digitale, di cui all'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni in l. n. 221/2012, come modificato dal d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni in l. n. 114/2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite – in base a quanto previsto dall'art. 16-ter, comma 1, del d.l. n. 179/2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217/2017, con decorrenza dal 15 dicembre 2013 – presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62 del d.lgs. n. 82/2005, nonché dall'art. 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'art. 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 2/2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-Pec e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass. I, n. 2460/2021). L'abuso del ricorso al procedimento cautelare.Il ricorso alla tutela cautelare in presenza di certe situazioni che ne giustificherebbero il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità, può anche integrare il ricorso ad un esercizio abusivo dello strumento processuale, laddove finalizzato a perseguire condotte processualmente temerarie il cui fine ultimo è quello di aumentare le probabilità di ottenere dal giudice della cautela un provvedimento favorevole. In linea di principio, l'abuso del diritto ricorre in tutti quei casi in cui si verifica un'alterazione della funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere di autonomia che lo configura, o perché si registra un'alterazione del fattore causale, o perché si realizza una condotta contraria alla buona fede ovvero comunque lesiva della buona fede altrui. Gli elementi costitutivi dell'abuso sono tre: la titolarità di un diritto soggettivo, con possibilità di un suo utilizzo secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; l'esercizio concreto del diritto in modo rispettoso della cornice attributiva, ma censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuridico od extragiuridico; la verificazione, a causa di tale modalità di utilizzo, di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare ed il sacrificio cui è costretta la controparte (Cass. S.U., n. 9935/2015). L'abuso del processo, a sua volta, ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (Cass. III, n.4443/2015). In particolare, l'abuso dello strumento processuale presuppone la consapevolezza o l'ignoranza derivante dalmancato uso di un minimo di diligenza, l'infondatezza delle proprie tesi, ovvero il carattere fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Trib. Napoli 17 marzo 2016). La condotta della parte ricorrente consistente nella proposizione della medesima domanda cautelare ad autorità giudiziarie diverse, insistendo, sulla base dei medesimi fatti lesivi, per l'accoglimento della domanda, e ciò persino dopo l'emissione da parte del giudice preventivamente adito, di un provvedimento di merito che ha rigettato l'istanza, con il palese scopo di ottenere una sostanziale riforma del detto provvedimento, avverso il quale ha anche proposto reclamo, integra un abusivo esercizio dello strumento processuale, in quanto volta a duplicare i procedimenti cautelari civili, con la finalità di aumentare le probabilità di ottenere un provvedimento favorevole. Una situazione integrante la medesima fattispecie di abuso del processo ricorre anche nell'ipotesi in cui una parte abbia deliberatamente omesso di informare il giudice adito della pendenza di un giudizio contro di essa promosso in altra sede giudiziaria e delle domande in quella sede proposte, relative allo stesso oggetto per cui ha agito in via cautelare (Trib. Torino 16 ottobre 2010). In tale ottica, anche l'introduzione di un procedimento cautelare palesemente infondato, e la sua coltivazione dopo l'eventuale sollecito giudiziale, va ricondotta a meri intenti defatigatori, e dunque a colpa grave, e si risolve – in buona sostanza – in un abuso del processo che impone l'affermazione della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. (Trib. Milano 13 giugno 2012). In casi del genere, non si può infatti sottacere che la condotta processuale del ricorrente che abusi dello strumento processuale, inevitabilmente comporta un dispendio di energie processuali allungando inevitabilmente i tempi di trattazione generale delle liti, sia relativamente agli altri procedimenti cautelari, sia riguardo alle controversie a cognizione ordinaria. In particolare, è inammissibile la domanda cautelare ante causam proposta dinanzi ad altro ufficio giudiziario, laddove contraddistinta da identità di causa petendi e petitum cautelare con altra domandaex art. 669-bis c.p.c.già rigettata, atteso, da un lato, che, l'ordinanza di rigetto preclude la proposizione di istanze cautelari in assenza dei presupposti di cui all'art. 669-septies c.p.c. e, dall'altro, che, quand'anche ricorressero le ipotesi che consentono la riproposizione dell'istanza cautelare anteriormente rigettata, esse devono essere prospettate al giudice del reclamo, quando sono pendenti i relativi termini (Trib. Milano 12 marzo2016). L'art. 669-septies c.p.c. si propone come soluzione al fenomeno del c.d. forum shopping consentendo di immaginare una preclusione per il giudice cautelare nuovamente adito in assenza di circostanze mutate o di nuove ragioni dedotte, simile al giudicato (Marelli, 779). Sulla possibilità che l'art. 669-septies c.p.c. configuri un giudicato rebus sic stantibus – sul modello delle misure cautelari di prevenzione patrimoniale – sulla cui scorta, per la riapertura del procedimento è sufficiente oltre ai mutamenti nelle circostanze di fatto che influiscono sul motivo portante della decisione di rigetto di rito o di merito anche le semplici allegazioni riguardanti fumus o periculum non proposte a sostegno della prima domanda anche se in quel momento già proponibili (Attardi 1991, 241; Consolo 1996, 636; Saletti 2008, 493). Le nuove ragioni di fatto o di diritto, debbono per forza consistere in elementi già esistenti quando si è svolto il primo procedimento, ma in quella sede non fatti valere (Luiso 2015, 214), sulla cui scorta, non solo le argomentazioni o le prospettazioni giuridiche diverse da quelle impiegate dalle parti o dal giudice, ma anche gli stessi fatti preesistenti, ancorché conosciuti (Luiso 2015, 236) finiscono per rendere ammissibile, se non già dedotti, la riproposizione della domanda cautelare, sicché, pare corretto sostenere che nel valutarne la deducibilità sia innanzitutto da verificarne la loro conoscibilità, atteso che la circostanza o la ragione preesistente ma non conosciuta o non conoscibile con l'ordinaria diligenza, non è deducibile in concreto, e non può pertanto scontare la preclusione alla riproposizione della domanda cautelare, atteso che diversamente, si finirebbe con l'ammettere la possibilità della sua riproposizione anche senza spendere da subito tutti i motivi, quand'anche già conosciuti o comunque conoscibili dal medesimo ricorrente, così legittimandolo alla moltiplicazione delle iniziative a danno dell'efficienza del sistema e delle garanzie difensive di controparte (Bonafine, 3). Il ricorso cautelare può essere riproposto solo sulla base di motivazioni di fatto o di diritto nuove (Trib. Mantova 12 luglio 2002) o non dedotte dal ricorrente nella prima istanza anche se ad essa preesistenti (Trib. Napoli 21 dicembre1994), ovvero su diverse argomentazioni o prospettazioni giuridiche, perché il ne-bis in idem per sua natura copre il dedotto e non anche il deducibile (Trib. Bari 25 luglio2011). Infatti, la formula usata dal legislatore, più ampia di quella che definisce i presupposti della modifica o revoca dell'ordinanza – solo mutamenti nelle circostanze ex art. 669-decies c.p.c. – consente dunque la riproposizione della domanda non solo in relazione al sopraggiungere di nuove circostanze di fatto, ma anche quando vengano allegati fatti preesistenti o prospettate difese in diritto anteriormente non utilizzate (Trib. Paola 13 dicembre2018), perché solo così la norma risponde pienamente agli scopi della riforma cautelare e, segnatamente, a quello di recuperare un presupposto di elasticità che miri a soddisfare l'esigenza di adeguamento della cautela alla situazione, di fatto e processuale, che via via viene determinandosi (Trib. Bari 26 giugno 2018, in cui è stata accolta la nuova istanza d'urgenza di trasferimento di un dipendente fondata sull'identità di petitum e di causa petendi corroborata da nuove allegazioni concernenti la lesione del diritto all'assistenza dei familiari dell'istante, non dedotte nel precedente procedimento cautelare, avendo dedotto il ricorrente non solo che, le condizioni di salute del proprio padre si erano progressivamente aggravate successivamente al primo giudizio cautelare, ma anche che, lo stato psico-fisico della propria madre è andato incontro ad un progressivo peggioramento, comprovato da certificazione successiva alla fase cautelare precedentemente instaurata). Infatti, come si evince dal coordinato disposto degli artt. 669-septies, 669-decies e 669-terdecies c.p.c., in pendenza della fase di reclamo, tutti i fatti dedotti o deducibili devono essere fatti valere in tale sede, ragione per cui come si è già precisato, l'istanza cautelare è invece inammissibile se la ricorrente ha riproposto la medesima istanza cautelare in assenza delle situazioni che integrano la fattispecie di cui all'art. 669-septies c.p.c. ovvero in pendenza del termine per proporre il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto, in quanto, ricorrendo tale ipotesi, l'istanza cautelare va riproposta, quando sussistano le condizioni di cui all'art. 669-septies c.p.c., dinanzi all'ufficio giudiziario competente per il reclamo. Pertanto, la sanzione dell'inammissibilità è la conseguenza della riproposizione di identiche istanze cautelari, attraverso la tecnica del cd. forum shopping cautelare, nonostante sia medio tempore intervenuta la pronuncia di un provvedimento negativo al di fuori delle ipotesi consentite, nonché della loro proposizione, in pendenza di reclamo, ad un giudice diverso da quello competente ex art. 669-terdecies c.p.c. Al fine di verificare l'identità delle domande cautelari, proposte ante causam non rileva neppure la non identità delle domande che il ricorrente ha preannunciato di voler esercitare nei futuri giudizi di merito. Ciò non solo perché le domande cautelari sono state proposte ante causam e sono svincolate dai detti giudizi, che sono solo eventuali, stante la natura anticipatoria dei provvedimenti a strumentalità attenuata, ma soprattutto in quanto la proposizione dei giudizi di merito non implica anche la necessità della duplice instaurazione di identica domanda cautelare. Ad analoga conclusione di inammissibilità del ricorso cautelare si perviene nell'ipotesi in cui la stessa parte ricorrente dopo avere proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, nel quale neppure aveva chiesto, stante la mancanza di preclusioni nel rito azionato, di poter integrare la documentazione già depositata a supporto del pregiudizio lamentato, e conclusosi con ordinanza di rigetto per difetto di periculum, anziché proporre reclamo avverso tale provvedimento, ha riproposto il provvedimento d'urgenza dinanzi allo stesso giudice, essendo evidente che l'inammissibilità del ricorso si rinviene proprio nella pendenza del precedente giudizio cautelare promosso per analoghe ragioni dal medesimo ricorrente (Trib. Nola 29 agosto 2019). In linea generale, è noto che, sebbene ai sensi dell'art. 669-septies c.p.c l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino dei mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto, l'interpretazione dell'art. 669-septies comma 1 c.p.c., laddove subordina la riproposizione dell'istanza cautelare al verificarsi di mutamenti delle circostanze od alla deduzione di nuove ragioni di fatto e di diritto, non è uniforme in giurisprudenza. In estrema sintesi, la questione è quella dell'estensione del cd. giudicato cautelare, se esso cioè copra soltanto il «dedotto» ma non anche il deducibile, con la conseguenza della reiterabilità dell'istanza cautelare anche qualora vengano dedotte circostanze di fatto od allegati mezzi di prova preesistenti all'adozione del provvedimento di rigetto o se, invece, esso copra anche il cd. «deducibile», a meno che la parte non dimostri di aver conosciuto i fatti, preesistenti ma non dedotti, soltanto dopo l'emissione del provvedimento. Orbene, ferma restando la possibilità di riproporre le istanze cautelari rigettate in presenza di mutamenti delle circostanze, secondo il primo orientamento, il ricorrente che abbia visto rigettare la sua istanza potrà riproporla anche qualora le deduzioni di fatto o di diritto poste a fondamento della seconda iniziativa cautelare, attengano a circostanze già in essere al momento di svolgimento del primo procedimento cautelare, e siano state omesse dal ricorrente. L'orientamento opposto, di contro, esige invece che le ragioni di fatto e di diritto preesistenti alla formazione del giudicato cautelare, possano condurre all'ammissibilità della proposizione di una nuova istanza cautelare solo qualora il deducente ne alleghi e dimostri la conoscibilità in epoca posteriore alla definizione del procedimento cautelare concluso con un provvedimento negativo. Tale ultimo orientamento appare maggiormente in linea con il principio di ragionevole durata del processo, che impone di ritenere impossibile addurre, in sede di reiterazione della medesima richiesta cautelare, nuove ragioni che potevano già dedursi prima e di evitare una inammissibile frantumazione e diluizione nel tempo della attività difensiva che va a sicuro danno di un celere svolgimento del procedimento. In secondo luogo, depone in tale senso anche un'interpretazione sistematica delle norme in materia. Infatti, la nozione di giudicato cautelare deve essere unica e non deve potere cambiare in relazione agli istituti del procedimento cautelare uniforme che vengano in rilievo. In altri termini, il giudicato cautelare deve avere la medesima consistenza, e dunque produrre effetti preclusivi analoghi, sia qualora si intenda porre in discussione un provvedimento cautelare negativo, facendo dunque ricorso all'istituto di cui all'art. 669-septies c.p.c., sia qualora si voglia modificare o revocare una misura cautelare positiva già consolidatasi, facendo dunque applicazione dell'istituto di cui all'art. 669-decies c.p.c. Tale previsione, nella formulazione successiva alla riforma della l. n. 263/2005, subordina infatti la possibilità di modificare il provvedimento cautelare alla presenza o di mutamenti delle circostanze o di fatti anteriori ma, in quest'ultimo caso, solo se laconoscenza dei medesimi sia stata acquisita dopo il provvedimento cautelare medesimo, con onere della prova della conoscenza successiva a carico dell'istante. Giova appena precisare che la genericità della nozione utilizzata dall'art. 669-septies c.p.c. non pone alcun ostacolo a che tali nova preesistenti non siano già conosciuti ma siano di nuova acquisizione conoscitiva. La nullità del ricorso cautelare.La domanda cautelare può essere affetta da nullità? La nullità della domanda cautelare in tanto ricorre in quanto essa si appalesi talmente generica da precludere alla controparte di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, impedito dall'impossibilità di individuare le ragioni da contrastare, laddove il ricorso ex art. 669-bis c.p.c. non contenga una puntuale esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della spiegata domanda cautelare, avuto riguardo al fumus boni iuris ed al periculum in mora (Trib. Catania 20 giugno2009). La nullità del ricorso cautelare ex art. 669-bis c.p.c. è altresì ravvisabile quando risultino carenze allegatorie e probatorie tali da non consentire allo stato degli atti al giudice della cautela di esprimere un sindacato positivo in ordine al fumus dell'istanza cautelare. Analoghe considerazioni valgono anche quando la sussistenza del requisito della strumentalità non possa desumersi dal ricorso cautelare, non essendo state indicate le conclusioni della futura causa di merito né potendo essere chiaramente dedotte dal tenore del ricorso stesso, atteso che tale requisito è necessario anche nei procedimenti diretti ad ottenere un provvedimento a strumentalità attenuata, ove cioè il giudizio a cognizione piena sia meramente eventuale (Trib. Torino 15 ottobre 2018; Trib. Milano 7 luglio 2014;Trib. Monza 24 gennaio2000;Trib. Trieste 24 luglio1999). In proposito, si deve innanzitutto osservare che il ricorso cautelare debba contenere indicazioni sufficienti per ritenere esistenti il carattere strumentale della domanda cautelare e gli elementi idonei ad individuare il giudice competente per il merito ai fini della verifica della competenza del giudice adito in sede cautelare, a cui si aggiungono le prescrizioni contenute nell'art. 669-sexies c.p.c. che, consentendo in sede cautelare il compimento di atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini della misura cautelare richiesta, esige la descrizione della domanda di merito che si intende proporre, al fine di valutare compiutamente il requisito del fumus boni iuris, come probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena. Ai suddetti elementi, si aggiungono quelli ulteriori desumibili dall'art. 669-septies c.p.c. che, al fine di agevolare l'individuazione delle ragioni di riproponibilità del ricorso in caso di rigetto, presuppone una sufficiente identificazione della domanda di merito e degli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c., i quali, fatta eccezione per il provvedimento anticipatorio, impongono l'inizio del giudizio di merito nel termine di sessanta giorni, sanzionandone l'inosservanza con l'inefficacia del provvedimento cautelare e, dunque, presuppongono evidentemente che l'indicazione dell'oggetto della domanda di merito sia contemplata nel ricorso ex art. 669-bis c.p.c. introduttivo del giudizio cautelare. Inoltre, l'indicazione in questione è necessaria anche per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso. Ciò chiarito, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, nel ricorso devono indicarsi, a pena di nullità od inammissibilità del ricorso stesso non soltanto la causa petendi ed il petitum mediato, bensì anche le specifiche conclusioni della causa di merito (Trib. Modena 5 giugno2015; Trib. Catania 12 giugno 2001); secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, nel ricorso devono specificarsi il petitum mediato e la causa petendi, ma non anche le analitiche conclusioni che integrano il petitum immediato del giudizio di merito. Precisamente, secondo questa tesi, la mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l'inammissibilità o la nullità dello stesso, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. Pertanto, il ricorso contenente una domanda almeno, deve consentirne l'individuazione in modo certo (Trib. Monza 30 luglio 2012; Trib. Bari 30 settembre 2010;Trib. Isernia 15 settembre2009;Trib. Trani 20 luglio2007;Trib. Pistoia 20 dicembre2005;Trib. Foggia 5 febbraio2004;Trib. Trieste 24 luglio1999;Trib. Napoli 30 aprile1997;Trib. Cagliari 23 settembre1993). Le conseguenze dell'omissione o dell'incompletezza degli elementi oggettivi di identificazione della domanda cautelare e della mancata indicazione della domanda di merito non sono condivise nella giurisprudenza. Secondo alcune pronunce, il ricorso cautelare dal quale non possano evincersi gli elementi della causa di merito cui è strumentale dovrebbe considerarsi nullo per la carenza di un elemento essenziale quale la causa petendi (Trib. Isernia 15 settembre2009) ovvero ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., che contempla la nullità gli atti processuali inidonei a raggiungere lo scopo cui sono preordinati (Trib. Palmi 27 luglio2006;Trib. Rovereto 14 giugno2004). La giurisprudenza che aderisce alla tesi della nullità del ricorso, ritiene che quest'ultima non sarebbe sanabile attraverso l'applicazione analogica dell'art. 164 c.p.c., in quanto tale norma, dettata per l'ordinario processo di cognizione, non sarebbe compatibile con la rapidità e semplicità che caratterizzano il processo cautelare ove, oltre tutto, non è neppure configurabile un «giudicato» in senso tecnico (Trib. Isernia 15 settembre2009;Trib. Napoli 30 aprile1997). Contra, l'orientamento secondo cui il ricorso cautelare che non individui compiutamente il contenuto dell'instauranda azione di merito deve ritenersi inammissibile ed insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (Trib. Modena 5 giugno2015;Trib. Catania 26 agosto1993;Trib. Cagliari 23 settembre1993). In dottrina, al riguardo, si è tuttavia osservato che considerando l'ipotesi della dichiarazione di nullità insanabile del ricorso cautelare, tale situazione comporterebbe l'onere per il ricorrente di riproporlo nuovamente qualora permanga l'interesse ad agire (Giordano 2008, 114), sicuramente molto più gravoso rispetto alla possibilità di procedere alla rinnovazione della notifica dell'atto emendato con i dovuti riferimenti alla causa di merito ovvero alla compiuta esposizione della relativa causa petendi e petitum. L'inammissibilità del ricorso cautelare.Il ricorso ex art. 669-bis c.p.c. pur modellandosi sull'archetipo delineato nell'art. 125 c.p.c., deve contenere a pena d'inammissibilità circostanziati elementi per l'individuazione della domanda di merito cui si ricollega in via di strumentalità necessaria l'invocata misura cautelare ogni volta che la relativa istanza preceda il giudizio a cognizione piena. Il ricorso cautelare ex art. 669-bis c.p.c. che non individui compiutamente il contenuto dell'instauranda azione di merito deve ritenersi inammissibile ed in quanto tale, insuscettibile disanatoria ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (Trib. Mantova 26 giugno2020; Trib. Torino 15 ottobre 2018), non essendo consentito neppure al giudice del reclamo, una volta ravvisata detta nullità, rimettere le parti innanzi al giudice di prima istanza, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. (Trib. Modena 16 giugno1999). Tale principio è stato ritenuto valido dalla giurisprudenza di merito sia con riferimento alla domanda cautelare introdotta ante causam sia con riferimento a quella introdotta quando è già pendente la causa per il merito, atteso che il ricorso cautelare non può introdurre domande nuove che non hanno già formato oggetto della domanda iniziale di merito, essendo strumentale e conferente a quest'ultima. A diversa conclusione si perviene nel caso opposto, atteso che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti, sia in via adesiva che autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio (Cass. II, n.28197/2020; Cass. III, n.22830/2010). Tale principio cardine che connota l'accessorietà della cautela ad una domanda di merito è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento disciplinare, affermando che ove il lavoratore abbia impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento datoriale di recesso allegandone il carattere ritorsivo, la successiva deduzione, in sede di gravame, di nuovi profili di illegittimità – come la tardiva contestazione degli addebiti e la non immediatezza della sanzione – integra la proposizione di domande nuove, senza che assuma rilievo, a tale fine, l'eventuale proposizione della questione nel giudizio cautelare – ancorché instaurato in corso di causa – attesa l'autonomia dei due giudizi, di cui quello cautelare attiene ad un'istanza meramente strumentale, in quanto la novità della deduzione è soggetta alla valutazione del giudice, esclusivamente in relazione al contenuto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di merito (Cass. IV, n.5555/2011). La possibilità di sanatoria per vizio dell'editio actionis è esclusa dalla giurisprudenza, sul rilievo che l'applicazione dell'art. 164 c.p.c.è incompatibile con la celerità propria del rito cautelare, atteso altresì che detta norma ha carattere eccezionale e, pertanto, è insuscettibile, tout court, di applicazione analogica (Trib. Isernia 15 settembre2009). Un altro caso specifico di inammissibilità è rappresentato dalla richiesta ante causam di un sequestro conservativo di beni oggetto di domanda di revocatoria ordinaria, potendo tale provvedimento cautelare essere richiesto solo in pendenza della relativa azione giudiziale, posto che il disposto testuale della norma, già secondo l'interpretazione letterale, impone al creditore che voglia azionare lo specifico strumento cautelare del sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente del bene alienato dal suo debitore, di introdurre preventivamente l'azione revocatoria volta alla dichiarazione di inefficacia del relativo acquisto. La natura costitutiva dell'azione revocatoria rende in effetti problematico individuare una posizione di diritto soggettivo tutelabile dall'ordinamento sul piano processuale prima della proposizione della domanda, mentre, una volta proposta, stante la retroattività degli effetti della sentenza costitutiva, la pretesa sostanziale proietta sin dalla originaria domanda i suoi effetti sui rapporti giuridici disputati tra le parti, ipotecando l'eventuale costituzione, modifica od estinzione dei diritti controversi. La particolare delicatezza della misura cautelare in argomento, volta ad aggredire i beni di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, rende peraltro ragionevole la scelta del legislatore di attendere l'introduzione del giudizio di merito, demandando alla cognizione piena del giudice di quest'ultimo la valutazione dell'opportunità dell'adozione del provvedimento cautelare richiesto (Trib. Teramo, 30 luglio2010;Trib. Monza 12 dicembre2002;Trib. Napoli 5 luglio2000). Tale assunto, tuttavia, non è condiviso da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui il sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente di beni appartenenti al debitore ed oggetto di azione revocatoria possa essere chiesto anche ante causam a seguito dell'introduzione del rito cautelare uniforme (Trib. Catania 21 gennaio2004;Trib. Brescia 18 settembre2002;Trib. Roma 16 luglio1996). In base al primo orientamento, non pare invece corretto ritenere che l'introduzione della regola generale dell'ingresso alternativo della misura cautelare anteriormente all'instaurazione del giudizio di merito ovvero nell'ambito del medesimo, abbia implicitamente abrogato il disposto dell'art. 2905, comma 2, c.c., non più compatibile con le regole dettate per i procedimenti cautelari previsti nel capo III del libro IV del codice di rito estese, in generale, a tutti i procedimenti cautelari previsti dal codice civile. Al contrario, come ritenuto da altra parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 30 agosto1996), il giudizio di compatibilità, previsto dall'art. 669-quaterdecies c.p.c., impone di ritenere ammissibile la permanenza di misure cautelari speciali, anche nel vigore del nuovo assetto normativo, se esse appaiano in grado di superare il vaglio della compatibilità con lo stesso (Trib. Nola 24 novembre2011). Inammissibile è anche il ricorso cautelare proposto dalla curatela di un fallimento dinanzi al tribunale delle imprese, mentre pende presso un diverso tribunale fallimentare il reclamo avverso l'ordinanza con cui il giudice di prime cure di quest'ultimo ufficio giudiziario, decidendo il ricorso antecedentemente proposto dalla stessa curatela nei confronti delle medesime parti e avente ad oggetto l'identico petitum immediato, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia a favore del tribunale delle imprese (Trib. Napoli 28 agosto2014). Uno dei requisiti essenziali per l'emissione di provvedimenti atipici d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. è la mancanza di altra specifica tutela cautelare d'urgenza prevista sia dal codice di rito che da altre leggi speciali. Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso per provvedimento cautelare atipico, finalizzato alla tutela, in sede di giudizio di merito, di diritti di credito e di proprietà, essendo disponibili i rimedi tipici del sequestro nelle sue varie forme conservativo o giudiziario (Trib. Monza 22 settembre2004). Inammissibile è anche il ricorso d'urgenza proposto da un soggetto che vanti una mera situazione di fatto e non di diritto, al quale non può essere riconosciuta alcuna legittimazione a proporre la suddetta domanda cautelare il cui scopo è – per espressa indicazione testuale – quello di tutelare in via provvisoria una situazione di diritto (Trib. Messina 19 gennaio2008). Inoltre, le misure adottabili con provvedimento d'urgenza in via anticipatoria o conservativa, da un lato, devono essere cautelari, funzionali cioè alla tutela della situazione giuridica sostanziale durante il tempo occorrente per far valere questa in via ordinaria e dall'altro, previste dalla legge, non potendosi ottenere in via d'urgenza più di quanto può ottenersi in via ordinaria, ragione per cui se la misura richiesta è inutiliter data sotto il profilo cautelare la stessa deve ritenersi inammissibile (Trib. Roma 5 novembre2003). Il medesimo presupposto è riconosciuto anche in presenza di una richiesta di sequestro, nel senso che entrambe le misure, che per loro natura hanno carattere meramente provvisorio, e devono necessariamente risultare funzionali alla salvaguardia dell'invocato diritto per evitare il danno che possa discendere dal ritardo con cui sopraggiunga la decisione di merito. In sintesi, ogni qualvolta sia chiesta una misura cautelare va innanzitutto verificato se la stessa sia funzionale a neutralizzare gli effetti negativi che possano discendere da un ritardato accoglimento della domanda di merito, da qui lo stretto vincolo che deve sussistere tra l'istanza cautelare e la domanda di merito, nel senso che la prima deve presentarsi strumentale rispetto alla seconda, in certo qual senso anticipando gli effetti della seconda (Trib. Venezia 8 luglio2004). Inoltre, va altresì considerata l'ipotesi che avanzata un'istanza cautelare ante causam, i mutamenti delle circostanze e delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della sua proposizione, pur nella loro novità, non possono che collocarsi all'interno del thema decidendi delineato dal ricorrente con l'atto di costituzione in giudizio, perché diversamente opinando si concorrerebbe alla possibile verificazione di situazioni processuali abnormi, come quella della concessione di una misura cautelare sulla base di domanda, in tutto o in parte, nuova, e come tale non esaminabile, poi, all'atto della decisione della controversia, da parte del giudice, tenuto, necessariamente, a dichiararne, in sentenza, la inammissibilità. Tale assunto trova giustificazione al fine di evitare che la mera prospettazione di una controversia sul diritto basata su una pretesa assolutamente inesistente ed ingiustificata, determini un'automatica concedibilità della misura cautelare invocata, dovendo, perciò, la stessa essere assistita, come tutte le misure cautelari, dal fumus boni iuris. Del resto, la stessa riforma del codice di procedura civile ha accolto la tesi della tutela cautelare generalizzata basata – per tutte le tipologie di cautelare – sullo stesso procedimento e sugli stessi requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Al fine di giustificare l'adozione della misura cautelare del sequestro giudiziario non basta dunque che si controverta sulla proprietà di un bene, né appare sufficiente la pura e semplice pretesa di una parte su un cespite di cui assume essere proprietaria o del quale ne chieda la restituzione per effetto della risoluzione di un rapporto di natura contrattuale, occorrendo che tale pretesa sia fondata su delle ragioni ben precise, e che queste siano tali da fare ritenere probabile l'esistenza del diritto di cui si chiede la cautela (Trib. Foggia 10 febbraio 2004). Provvedimento cautelare e coercizione indiretta.Il legislatore al fine di garantire la piena soddisfazione del ricorso ex art. 669-bis c.p.c. ha introdotto nell'art. 614-bis c.p.c. la possibilità di irrogare misure di coercizione indiretta attraverso lo strumento generalmente noto come astreinte, «affinato» nel corso degli anni, come valido deterrente da usare nei confronti del soggetto obbligato nel caso in cui resti inadempiuto l'ordine giudiziale derivante dalla concessione della richiesta misura cautelare comportante un'obbligazione diversa dal pagamento di somme di denaro. Il fondamento del potere coercitivo indiretto del giudice trova dunque il suo fondamento nell'art. 614-bis c.p.c. e dunque, al pari di quello cautelare, si tratta secondo un'efficace espressione, di un vero inherent power a disposizione del giudice, il cui esercizio è stimolato dall'istanza del ricorrente (Recchioni 2014, 1479). La riforma del 2015 ha modificato la rubrica dell'art. 614-bis c.p.c. atteso che nel vecchio testo questa si riferiva all'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, mentre nel nuovo testo parla più genericamente di «misure di coercizione indiretta». Tale misura – accessoria rispetto all'ordine impartito dal giudice in sede cautelare – proprio perché volta a garantire l'adempimento di obbligazioni diverse dal pagamento di somme di denaro, la rende pienamente compatibile con i provvedimenti emessi a seguito del ricorso cautelare, anche in via d'urgenza, i quali postulando l'esistenza di un fumus e del connesso periculum, sono posti a tutela avverso un pregiudizio imminente ed irreparabile, per tale intendendosi proprio quello che non possa essere risarcito mediante il semplice pagamento di una somma pecuniaria. La disposizione di cui all'art. 614-bis c.p.c., prevedendo in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare, risulta poi applicabile anche nell'ambito di procedimenti cautelari e dunque, ai provvedimenti ex art. 700 c.p.c. (Trib. Roma 24 febbraio 2022), atteso che la domanda di condanna ad un facere infungibile è in linea generale ammissibile, in quanto fondata sul presupposto che l'interesse ad agire per ottenere una pronuncia del genere, non è escluso dall'impossibilità dell'esecuzione in forma specifica della prestazione infungibile di fare risiedendo nel fatto che la pronuncia stessa, anche in caso di mancanza di spontanea esecuzione volontaria da parte del debitore, è comunque funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche, che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in proprio favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno rispetto alla quale, la condanna ad un facere infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento. Questa conclusione risulta peraltro rafforzata dall'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c. significativamente rubricato, dopo la modifica apportata dal legislatore nel 2015, come misure di coercizione indiretta, disposizione questa che, a fronte dell'inadempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, consente alla parte creditrice della prestazione di chiedere al giudice la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Conseguentemente, l'art. 614-bis c.p.c., prevedendo in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori ai provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare, risulta allora applicabile anche al provvedimento d'urgenza (Trib. Milano 13 dicembre 2017;Trib. Verona 9 marzo2010). In dottrina, non ravvisandosi ostacoli all'utilizzabilità delle misure coercitive indirette in ambito cautelare, si è infatti evidenziato che, sul piano funzionale pare comune al procedimento a cognizione ordinaria ed al procedimento cautelare l'obiettivo di rendere effettiva la tutela giurisdizionale nei casi in cui la realizzazione degli obblighi del provvedimento di condanna non possa prescindere dalla cooperazione della parte convenuta condannata (Frus 2015, 2385). L'estensione delle misure in discorso alla tutela cautelare s'impone, tenendo a mente quella sua essenziale funzione di rilievo costituzionale, di presidio ineliminabile per l'effettività della giurisdizione stessa (Recchioni 2014, 1480). L'art. 614-bis c.p.c., introdotto dall'art. 49 della l. n. 69/2009, inserisce nel codice di rito una forma di esecuzione indiretta che utilizza la tecnica propria delle misure coercitive meglio note come astreintes, consistenti in strumenti di coartazione della volontà del debitore che si concretano nella minaccia di sanzioni pecuniarie al fine di costringerlo ad adempiere al titolo giudiziario condannatorio di un'obbligazione diversa dal pagamento di somma di denaro a cui essa accede. In particolare, la norma anzidetta stabilisce che il giudice con il provvedimento di condanna, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa su richiesta di parte la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione od inosservanza successiva, ovvero per ogni genere di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. La norma tende così a garantire l'attuazione del comando giurisdizionale, al fine di realizzare l'effettività del giusto processo, in tale ottica occorrendo individuare l'esatto perimetro applicativo del contenuto della citata disposizione. La suddetta misura essendo volta ad assicurare l'attuazione sollecita del provvedimento, come per la condanna, è quindi funzionale a favorire la conformazione al diritto della condotta della parte inadempiente e, conseguentemente, ad evitare la produzione del danno o, quanto meno, a ridurre l'entità del possibile pregiudizio, per tale ragione, sia presta ad assicurare anche in sede cautelare l'esigenza di garantire un serio ristoro di fronte al perdurare dell'inadempimento, anche in funzione deflativa del possibile contenzioso successivo, limitato all'eventualità che si produca un danno non integralmente soddisfatto dalla relativa statuizione giudiziale a cui accede (Trib. Cagliari 19 ottobre2009). In forza di quanto sopra evidenziato, le posizioni ascrivibili alla prevalente dottrina e giurisprudenza sono quindi giunte alla conclusione che l'art. 614-bis c.p.c., tenuto conto della sua ampia formulazione, trova applicazione anche con riguardo ai provvedimenti cautelari (Trib. Verona 9 marzo2010). Il ricorso alla comminatoria dell'astreinte nell'ambito dei procedimenti cautelari trova del resto fondamento non tanto nell'applicazione diretta dell'art. 614-bis c.p.c. quanto piuttosto nel potere cautelare, la cui latitudine, secondo il rapporto di continenza, si amplia in relazione allo stesso art. 614-bis c.p.c. (Mazzamuto 2021, 484). La stessa dottrina non ha quindi mancato di osservare che il ricorso a misure di esecuzione indiretta analoghe alle comminatorie di cui all'art. 614-bis c.p.c.serva comunque al fine di perseguire l'interesse a cautela del quale si agisce, non potendo escludersi in linea di principio che abbia luogo non solo per gli obblighi di fare infungibile e di non fare ma anche per gli obblighi di fare fungibile e di consegna o rilascio, atteso che il nuovo testo a vocazione generale dell'art. 614-bis c.p.c. consente in re ipsa l'ampliamento dello spazio della cautela (Mazzamuto 2021, 486). In tale senso, depone la giurisprudenza di merito nel ritenere ammissibile l'astreinte anche in sede cautelare, ad esempio, a presidio dell'attuazione di un provvedimento di sequestro giudiziario (per una sintesi, v. Godio, 1121). Il contenuto della previsione generale di cui all'art. 614-bis c.p.c.non limita la concessione del rimedio dell' astreinte alle pronunce giudiziali di natura ordinaria rese al termine della controversia ragione per cui è consentita la condanna di misure ci coercizione indiretta anche in sede cautelare tutte le volte in cui la soddisfazione dell'interesse del ricorrente non possa prescindere dalla volontà e fattiva collaborazione dell'obbligato (Trib. Bari 16 maggio 2016). Tale orientamento trova altresì conferma a seguito della novella di cui all'art. 13 del d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni in l. n. 132/2015, a seguito della quale, come rilevato in dottrina (Montanari, 841) si è registrata una decisiva apertura nell'utilizzo delle misure di coercizione indiretta – denominazione quest'ultima adottata nell'attuale rubrica della norma in questione – rispetto al testo vigente nel 2009, come suggerito all'introduzione nella formula adottata dal legislatore riferito a pronunce di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro. In dottrina, a sostegno della tesi negativa (Tedioli, 67; Barreca, 508; Chizzini, 146) prima della novella del 2015 si affermava, anzitutto, che la collocazione dell'art. 614-bis c.p.c. prima della disciplina del procedimento cautelare uniforme ostasse all'applicazione della misura all'interno dello stesso tenuto altresì conto altresì delle difficoltà nel ricondurre le misure cautelari tra i provvedimenti condannatori, sono suscettibili di mera attuazione e si sottraggono alla disciplina sull'esecuzione forzata. In realtà, al riguardo è stato efficacemente osservato (Fratini, 1) che il generico riferimento al «provvedimento di condanna» contenuto nell'art. 614-bis c.p.c. rimasto invariato sul punto anche con la novella del 2015, se ragionevolmente interpretato, non si dovrebbe intendere nel senso di includere soltanto la condanna contenuta nella sentenza che abbia il carattere della definitività, ma piuttosto tutti i provvedimenti giudiziali a contenuto precettivo, cioè idonei ad imporre un certo contegno al loro destinatario, essendo ovvio in questo caso, l'inclusione anche dei provvedimenti cautelari. La disciplina ex art. 614-bis c.p.c. è dunque applicabile anche nell'ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, esperibile anche nel caso di ordini di fare adottati in via d'urgenza e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo dell'introduzione del giudizio di merito (Trib. Milano 22 febbraio2021). La misura di coercizione indiretta anche secondo l'orientamento dominante emerso in dottrina, può infatti accedere ad un provvedimento cautelare anticipatorio (Bove, 4; contra, però, l'opinione di chi invece ritiene che i provvedimenti cautelari non siano «di condanna» ai fini dell'art. 614-bis c.p.c., richiamando questa norma solo i provvedimenti idonei al giudicato, Chizzini, 146). È ormai certo che fra gli effetti che la misura cautelare può assicurare od anticipare vi sono anche quelli condannatori delle sentenze di merito oltre a quelli meramente dichiarativi o costitutivi (Recchioni 2014, 1479). Quid iuris in ordine alla sorte dell'astreinte rispetto al comando cautelare? Sotto un profilo prettamente strutturale e funzionale, fra la misura coercitiva e quella principale sussiste una vera relazione di strumentalità molto simile a quella più nota fra il giudizio cautelare e quello di merito, cui si affianca l'ulteriore relazione di accessorietà/dipendenza endoprocessuale fra le posizioni soggettive, che impone di ritenere che la sorte del provvedimento ausiliato dalla misura coercitiva non possa che incidere anche sulla misura ancillare (Recchioni 2014, 1485). Gli effetti processuali e sostanziali della domanda cautelare.La proposizione di una domanda ex art. 669-bis c.p.c. rientrando nell'àmbito dei giudizi conservativi di cui all'art. 2943, comma 1, c.c. in quanto atto strumentale all'esercizio del diritto, ha di per sé efficacia interruttiva della prescrizione decorrente dalla notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ovvero del decreto concessivo emesso inaudita altera parte. Secondo una risalente giurisprudenza di legittimità, quando l'atto richiesto per impedire la decadenza consiste nell'esercizio di un'azione, tale effetto consegue alla proposizione della domanda giudiziale, non in quanto costituisca una manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto instauri un rapporto processuale mediante il quale si ottenga l'effettivo intervento del giudice ai fini della pronuncia di merito. Non valeva, pertanto, ad impedire la decadenza la sola proposizione di un ricorso per ottenere un provvedimento d'urgenza, al quale non potevano — e non possono — essere attribuiti il carattere e la funzione di atto introduttivo del giudizio di merito (Cass. I, n. 2339/1982). Tale orientamento è stato superato dal più recente formatosi in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. IV, n.10840/2016), secondo cui il rimedio cautelare – alla luce della riforma del 2005 dell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. riguardante il procedimento d'urgenza e gli altri provvedimenti cautelari anticipatori – ha assunto, ad ogni effetto, le caratteristiche di un'autonoma azione, in quanto potenzialmente idoneo a soddisfare l'interesse della parte anche in via definitiva, pur senza acquisire il valore della res iudicata, sicché la proposizione del ricorso cautelare ex art. 669-bis c.p.c.è idonea ad impedire il maturare dei termini di decadenza. La domanda cautelare produce dunque degli effetti sostanziali e processuali, a partire dal momento in cui si instaura il processo cautelare, con la precisazione che mentre i primi – come l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. – si producono soltanto a partire dalla notifica del ricorso cautelare, i secondi il ricorso cautelare li produce con il suo semplice deposito in cancelleria. Tali regole prevedono, però, delle eccezioni. Ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c. la prescrizione è interrotta anche dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, ragione per cui, tale compito può essere assolto anche dall'istanza cautelare introdotta quando è già pendente la causa per il merito. Allo stesso modo, se l'istanza cautelare è introdotta con atto di citazione anziché con il deposito del ricorso previsto dall'art. 669-bis c.p.c., per conseguire l'effetto interruttivo della prescrizione occorrerà procedere alla sua notificazione alla controparte. Il fondamento della prescrizione è quello di produrre, appunto, l'estinzione del dritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare dello stesso, che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, e la naturale conseguenza di ciò è che il termine prescrizionale si interrompe al cessare dell'inerzia del titolare del diritto, ossia quando egli pone in essere un atto di esercizio del medesimo tra quelli tassativamente indicati nell'art. 2943 c.c. Ciò premesso, la capacità interruttiva della prescrizione è ascrivibile anche all'atto introduttivo diverso da quello di cognizione, essendo la relativa eventualità, espressamente prevista dall'art. 2943, comma 1, c.c. – laddove detta norma testualmente si riferisce all'effetto interruttivo della prescrizione per effetto della notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo – ponendosi semmai questioni di permanenza del citato effetto interruttivo, a seguito di un sequestro conservativo ante causam od in corso di giudizio. In tale ottica, l'ampia locuzione adottata dalla norma innanzi citata non pare introdurre alcuna preclusione a tutte le forme di tutele giudiziarie anticipate, compreso ad esempio il ricorso alla domanda cautelare di sequestro giudiziario in funzione dell'assicurazione interinale degli effetti della futura azione di merito, così intendendosi l'ampia dizione utilizzata all'art. 2943, comma 1, c.c. che affianca, con intento di esaustività, al giudizio di cognizione quelli di esecuzione e conservativo, secondo formule volte a ricomprendere – quanto al secondo – ogni tutela anticipatrice e di protezione immediata od interinale dei beni della vita che, con la domanda in via ordinaria, si andranno a conseguire con tratti di maggiore stabilità ed autoritatività. Secondo parte della dottrina, la circostanza che la locuzione giudizi conservativi enunciata nell'art. 2943 comma 1 c.c. includa i procedimenti cautelari è da ritenersi pacifico (Turroni, 13), controversa potendo invece ritenersi l'applicazione dell'art. 2945 c.c. al processo cautelare (negata da altra parte della dottrina, v. Caponi 2005, 136), che alla domanda giudiziale attribuisce l'effetto di sospendere il corso della prescrizione per l'intera durata del processo, così come il relativo dies ad quem, che secondo una tesi, dovrebbe coincidere con il provvedimento che definisce il processo cautelare (Carratta, 148; Recchioni 2005, 317), mentre secondo altra autorevole opinione (Verde 2015, 224), dovrebbe invece guardarsi al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di merito intrapreso successivamente al termine della fase cautelare. Tale ammissibilità deriva proprio dalla stretta strumentalità che, tradizionalmente ed a prescindere dall'evoluzione assunta dal procedimento cautelare di cui all'art. 669-octies c.p.c., tuttora contraddistingue il legame tra tutela cautelare e tutela definitiva di merito, non essendo evincibili dalla generale enucleazione della nozione di atto di cui all'art. 2943, comma 1, c.c. distinzioni con riguardo all'azione costitutiva, soprattutto se si ha riguardo al finale atto restitutorio cui ha di mira l'azione stessa. Non è, infatti, revocabile in dubbio che anche attraverso la proposizione dell'istanza di sequestro giudiziario la parte interessata manifesta inequivocabilmente la propria volontà di fare valere il diritto che, dal giudice del merito sarà affermato o comunque chiesto, prima in via cautelare al termine di un accertamento sommario e provvisorio e poi a cognizione piena. Il limite di ingresso di un simile atto interruttivo della prescrizione, indipendentemente dalla durata dell'effetto interruttivo stesso, è costituito dalla certa riconoscibilità della domanda cautelare rispetto alla stessa azione che la parte intenda promuovere e di cui la prima è e dovrebbe essere l'esatta anticipazione. Tale scrutinio, che implica l'accertamento di una questione di fatto, impone però anche per questa ragione di verificare, secondo i tratti prospettati nel ricorso cautelare, se con quest'ultimo vi sia stata la chiara indicazione dell'azione di merito, occorrendo sul piano squisitamente teleologico che vi sia una corrispondenza del petitum della domanda finale con le richieste oggetto di anticipazione cautelare. Infatti, si è ritenuto che all'interruzione della prescrizione è idoneo il ricorso per sequestro giudiziario, purché individui chiaramente la predetta azione di merito, atteso da un lato che, la strumentalità dell'istanza cautelare manifesta la volontà della parte di agire in siffatto giudizio e dall'altro che il riferimento dell'art. 2943, comma 1, c.c. alla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio conservativo ha riguardo ad ogni istanza di tutela anticipatrice rispetto alla successiva cognizione piena (Cass. I, n. 13302/2012). Del resto, a fronte del dato normativo posto dall'art. 2943, comma 1, c.c., ciò che importa, ai fini dell'interruzione della prescrizione è la manifestazione della volontà espressa dalla parte di voler esercitare il proprio diritto, non essendo ragionevole da un lato ritenere esperibile la tutela cautelare per un diritto che si intende porre al riparo da un'imminente pregiudizio e, dall'altro, affrancare tale volontà espressa in detto atto da ogni intento volto alla conservazione dello stesso diritto che si andrà ad accertare nel successivo ed eventuale giudizio di merito. In ordine alla dubbia possibilità di riconoscere anche un effetto sospensivo conseguente all'interruzione della prescrizione nell'ambito del processo cautelare, occorrerebbe distinguere la natura di quest'ultimo, potendo eventualmente ritenersi che nel caso di provvedimento previsto dall'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. la caducazione dell'effetto sospensivo di fatto dovrebbe farsi coincidere con la definizione dello stesso procedimento cautelare, in tale modo evitando ogni possibile obiezione riferita ad una sospensione sine die della stessa prescrizione, qualora all'azione cautelare non seguisse il giudizio di merito, atteso in ogni caso la sostanziale impossibilità di applicare alla fase cautelare l'art. 2945 comma 2 c.c. laddove quest'ultima norma afferma che la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, sia per effetto dell'inesistenza di una «sentenza» che appunto definisca il giudizio cautelare, sia – ed è questa l'obiezione di maggiore peso – per l'inesistenza del relativo «giudicato cautelare», per tale non potendosi intendere la loro «efficacia definitiva», definizione ricorrente in alcune pronunce di merito (Trib. Bari 10 maggio 2011). Per quanto attiene, invece, al piano avente rilevanza squisitamente processuale, il momento della proposizione della domanda cautelare ante causam è ritenuta determinante nel conflitto tra il successivo ed eventuale giudizio di merito rispetto ad altra causa identica od in un rapporto di continenza con la prima, atteso che la pendenza del giudizio retroagirebbe all'instaurazione del giudizio cautelare. Tale assunto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità. Nel caso di domanda cautelare accolta e confermata in sede di reclamo, seguita dalla rituale instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c., ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito in una situazione di litispendenza, deve necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso l'inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e inizio della causa di merito (Cass. IV, n. 3119/2009; Cass. IV, n. 12895/2004; Cass. IV, n. 7883/1997). Il nuovo testo dell'art. 669-octies c.p.c., nel fissare le modalità per l'inizio del giudizio di merito per i provvedimenti cautelari ante causam, laddove prevede che detta disposizione non trova applicazione per i provvedimenti d'urgenza o per gli altri provvedimenti cautelari ad effetto anticipatorio della decisione di merito, atteso che l'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. attenua il nesso di strumentalità tra processo cautelare e causa di merito, nel senso che l'efficacia del provvedimento cautelare positivo non è condizionata all'instaurazione del giudizio di merito, né al suo esito, non ha implicato successivi mutamenti della giurisprudenza di legittimità, proprio perché come si è detto, l'ultrattività del provvedimento cautelare attenua ma non esclude il suo vincolo di strumentalità rispetto al giudizio di merito, che, ove proposto, costituisce pur sempre la naturale, anche se non necessaria, prosecuzione della fase cautelare (Cass. I, n. 5335/2007). Inoltre, premesso che sul piano testuale l'art. 39, comma 1, c.p.c. non esclude che la priorità del giudizio possa essere determinata da atti diversi rispetto a quelli introdotti con atto di citazione, l'art. 669-ter c.p.c. prevede che il ricorso ante causam debba essere necessariamente presentato al giudice competente per il merito, ragione per cui, il ricorrente nel momento in cui propone la domanda cautelare determina anche il giudice competente, ferma restando ovviamente la valutazione della correttezza della scelta operata che deve essere effettuata dal giudice stesso. Il richiedente, pertanto, una volta ottenuto il provvedimento, è tenuto a proporre il giudizio di merito dinanzi allo stesso giudice che l'ha concesso, ma la sua scelta non potrà essere condizionata dalla controparte con un successivo ricorso al giudice di un foro alternativo, in quanto diversamente il suo diritto di chiedere il provvedimento cautelare sarebbe condizionato da scelte imponderabili rimesse alla controparte stessa (Cass. IV, n.3119/2009). La disposizione dell'art. 39 c.p.c. non soccorre invece nel caso di contemporanea pendenza di una causa di merito e di un processo cautelare. La litispendenza e la continenza di cause non possono invece configurarsi tra un procedimento cautelare ed un giudizio ordinario di merito, in quanto l'insuscettibilità del primo a costituire giudicato – essendo esso idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e presentandosi l'introduzione del relativo giudizio solo come successiva ed eventuale – esclude la ragione stessa di una pronuncia di litispendenza o di continenza di cause (Cass. III, n.26977/2007; Cass. S.U., n. 7337/1996). Quid iuris invece nel caso in cui pendono procedimenti cautelari davanti a giudici diversi? L'art. 39 c.p.c. non potrà applicarsi anche in questo caso, con la conseguente inconferenza dell'assunto riferito all'individuazione del procedimento cautelare instaurato per primo, perché come affermato nell'orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito, la precedente instaurazione di un procedimento cautelare davanti ad altro tribunale, anch'esso competente in base all'art. 669-ter c.p.c. non dà luogo a litispendenza, essendo la ratio di tale istituto, disciplinato dall'art. 39 c.p.c., incompatibile con il procedimento cautelare, non potendo portare ad un ipotetico contrasto di giudicati in ambito cautelare (Trib. Torino 2 ottobre1998). L'art. 39 c.p.c., la cui ratio è quella di evitare il possibile conflitto di giudicati, trova applicazione nell'ipotesi di continenza e/o litispendenza tra due controversie di merito e non anche tra due procedimenti cautelari, poiché l'insuscettibilità della misura cautelare di costituire la cosa giudicata esclude la ragione stessa della pronuncia di litispendenza o di continenza di causa (Trib. Genova 9 gennaio 2007). Più recentemente, è stato affermato che trattandosi di procedimenti cautelari e non di merito, in presenza di ragioni di continenza non si applica l'art. 39 c.p.c. che comporterebbe la rimessione del giudizio cautelare successivamente proposto davanti al giudice preventivamente adito, dovendo essere dichiarata l'inammissibilità della domanda introduttiva del procedimento cautelare successivamente instaurato (Trib. Torino 8 febbraio2012), per conseguire il risultato di evitare una duplicazione di procedimenti cautelari in ordine ad un'unica fattispecie. Tale soluzione, oltre ad essere opinabile, non trovando un preciso riscontro nel codice di rito, sembra altresì contrastare con l'opinione emersa nella prevalente dottrina, sul duplice rilievo che l'art. 39 c.p.c. risponde anche ad esigenze di economia processuale fondate sul criterio della prevenzione, comuni a tutte le forme di tutela giudiziaria (Carratta, 145; Vullo 2017, 42). Ciò non toglie che il giudizio di merito è un processo diverso ed autonomo rispetto al procedimento cautelare, con la conseguenza che la competenza del giudice della causa di merito si determina secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale senza che possa assumere alcun rilievo il foro precedentemente individuato per l'instaurazione del procedimento cautelare uniforme. In caso di riunione, per ragioni di continenza o connessione, dell'opposizione a decreto ingiuntivo con altro processo instaurato innanzi ad un diverso ufficio a seguito di procedimento cautelare ante causam, la competenza territoriale sulle cause riunite spetta al giudice del giudizio introdotto con il ricorso monitorio, trattandosi di competenza funzionale ed inderogabile, senza che rilevi l'assenza di eccezioni di parte nel giudizio cautelare, che, in quanto tale, non è soggetto alle preclusioni ex art. 38 c.p.c. (Cass. VI, n.15618/2015). La riproposizione dell'istanza cautelare.La domanda cautelare cui si riferisce l'art. 669-bis c.p.c. può non essere accolta in caso di rigetto o di una sua dichiarazione di inammissibilità. Al verificarsi di una di queste ipotesi cosa può fare la parte istante? Il nostro ordinamento, sin dall'introduzione del rito cautelare uniforme attuata con la l. n. 353/1990, ha accolto il principio della tendenziale stabilità endoprocessuale del provvedimento cautelare che è stata ulteriormente rafforzata con l'attenuazione del nesso fra la decisione cautelare ed il necessario espletamento del giudizio di merito. Il principio de quo trova espressione nell'art. 669-septies c.p.c., secondo cui l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza solo quando si verificano mutamenti nelle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto e nell'art. 669-decies c.p.c., che consente al giudice nel corso della causa di merito di modificare o revocare il provvedimento cautelare solo se si verificano mutamenti nelle circostanze o si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successiva, di cui peraltro deve venir offerta la prova. Ciò premesso, se non ricorrono le condizioni previste dalla legge la decisione, negativa o positiva, contenuta nell'istanza cautelare, resistenel corso del giudizio sino alla pronuncia sul merito, rispetto alla quale svolge la funzione strumentale e provvisoria tipica della tutela anticipatoria. La domanda cautelare può, dunque, essere riproposta sia quando sopravvengono prove nuove o fatti nuovi sia nel caso in cui il ricorrente fondi la relativa pretesa su argomentazioni o prospettazioni giuridiche diverse da quelle precedentemente formulate. L'interpretazione dell'art. 669-septies, comma 1, c.p.c., laddove subordina la riproposizione dell'istanza cautelare al verificarsi di mutamenti delle circostanze o alla deduzione di nuove ragioni di fatto e di diritto, non è però uniforme in giurisprudenza. In estrema sintesi, la questione è quella dell'estensione del cd. giudicato cautelare, se esso cioè copra soltanto il dedotto ma non anche il deducibile, con la conseguenza della reiterabilità dell'istanza cautelare anche qualora vengano dedotte circostanze di fatto od allegati mezzi di prova preesistenti all'adozione del provvedimento di rigetto o se, invece, esso copra anche il cd. deducibile a meno che la parte non dimostri di avere conosciuto i fatti, preesistenti ma non dedotti, soltanto dopo l'emissione del provvedimento. Ferma restando la possibilità di riproporre l'istanza cautelare rigettata in presenza di mutamenti delle circostanze, secondo un primo orientamento, il ricorrente che abbia visto rigettare la sua istanza potrà riproporla anche qualora le deduzioni di fatto o di diritto poste a fondamento della seconda iniziativa cautelare, attengano a circostanze già in essere al momento di svolgimento del primo procedimento cautelare, e siano state omesse dal ricorrente per scelta o per negligenza del medesimo. Di contro, l'orientamento opposto esige invece che le ragioni di fatto e di diritto preesistenti alla formazione del giudicato cautelare possano condurre all'ammissibilità della proposizione di una nuova istanza cautelare solo qualora il deducente ne alleghi e dimostri la conoscibilità in epoca posteriore alla definizione del procedimento cautelare concluso con provvedimento negativo. Tale ultimo orientamento appare maggiormente in linea con il principio di ragionevole durata del processo, che impone di ritenere impossibile addurre, in sede di reiterazione della medesima richiesta cautelare, nuove ragioni che potevano già dedursi prima e di evitare una inammissibile frantumazione e diluizione nel tempo dell'attività difensiva che va a sicuro danno di un celere svolgimento del procedimento (Trib. Bari 2 marzo 2009). In secondo luogo, depone in tal senso anche un'interpretazione sistematica delle norme in materia. Infatti, la nozione di giudicato cautelare deve essere unica e non deve potere cambiare in relazione agli istituti del procedimento cautelare uniforme che vengano in rilievo. In altri termini, il giudicato cautelare deve avere la medesima consistenza, e dunque produrre effetti preclusivi analoghi, sia qualora si intenda porre in discussione un provvedimento cautelare negativo, facendo dunque ricorso all'istituto di cui all'art. 669-septies c.p.c., sia qualora si voglia modificare o revocare una misura cautelare positiva già consolidatasi, facendo dunque applicazione dell'istituto di cui all'art. 669-decies c.p.c. Tale previsione, nella formulazione successiva alla riforma della l. n. 263/2005, subordina infatti la possibilità di modificare il provvedimento cautelare alla presenza o di mutamenti delle circostanze o di fatti anteriori ma, in quest'ultimo caso, solo se la conoscenza dei medesimi sia stata acquisita dopo il provvedimento cautelare medesimo il cui onere della prova riferito alla conoscenza successiva è a carico dell'istante. Al riguardo, è il caso di precisare che la genericità della nozione utilizzata dall'art. 669-septies c.p.c. non pone alcun ostacolo a che tali nova preesistenti non siano giàconosciuti ma siano di nuova acquisizione conoscitiva. I limiti alla riproponibilità della domanda cautelare. La domanda cautelare rigettata può essere ripresentata puramente e semplicemente? A tale quesito deve darsi una risposta negativa, nel senso che non esiste alcuna possibilità che la stessa domanda cautelare precedentemente introdotta con il ricorso ex art. 669-bis c.p.c. venga semplicemente ripresentata, magari con la speranza che venga esaminata dinanzi ad altro giudice dello stesso ufficio giudiziario che possa valutarla diversamente, perché tale «strategia» risultando speculare a quella del forum shopping cautelare, oltre ad essere contraria alla littera legis anzidetta, risulterebbe altresì inammissibile e palesemente contraria al principio di economia processuale e della ragionevole durata del processo cautelare. In particolare, la sanzione dell'inammissibilità è la conseguenza della riproposizione di un'identica istanza cautelare al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 669-septies c.p.c., nonostante sia medio tempore intervenuta la pronuncia di un provvedimento negativo, nonché della sua proposizione in pendenza di reclamo, quando sussistano le condizioni di cui all'art. 669-septies c.p.c. ad un giudice diverso da quello del reclamo. Posto che l'art. 669-septies c.p.c. subordina la riproposizione dell'istanza cautelare già rigettata per motivi di merito a mutamenti nelle circostanze ovvero alla deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto, rimane dubbio se la preclusione dettata dalla suddetta norma possa o meno essere superata dalla semplice allegazione di nuovi mezzi di prova, ove restino immutati i fatti storici posti alla base del primo procedimento (Trib. Catania 3 novembre2014;Trib. Napoli 14 gennaio2004). Conseguentemente, il principio del ne-bis in idem, nell'ambito cautelare coprendo il dedotto e non il deducibile, non opera se la riproposizione del ricorso ex art. 669-bis c.p.c. avvenga ex novo sulla base di nuove deduzioni di fatto o di diritto che ne sorreggano autonomamente la relativa istanza (Trib. Mantova 12 luglio2002). Conseguentemente, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso cautelare si rinviene nella pendenza di altro ulteriore giudizio cautelare promosso per analoghe ragioni dal ricorrente, ovvero quando il ricorrente, prima del deposito del giudizio cautelare in corso, dopo il rigetto di un altro procedimento propone dinanzi allo stesso ufficio giudiziario un secondo giudizio cautelare avente ad oggetto i medesimi fatti prospettati nel giudizio in corso e le medesime conclusioni, essendo evidente che tale giudizio, instaurato precedentemente a quello in corso, rende il ricorso in esame inammissibile per carenza di interesse ad agire, con evidente violazione del principio del ne-bis in idem (Trib. Nola 29 agosto 2019). Sul rischio che l'istanza cautelare venga ripresentata alla ricerca di un giudice benevolo, v. Tarzia 1988, 332. Sulla preclusione per il giudice cautelare nuovamente adito di esaminare l'istanza cautelare in assenza di circostanze mutate o di nuove ragioni dedotte, v. Marelli, 779. Al riguardo, va quindi opportunamente precisato che il mero decorso del tempo non è un elemento di per sé sufficiente per essere considerato alla stregua di un mutamento di circostanza idoneo a giustificare da solo la riproposizione dell'istanza cautelare, perché il mutamento della situazione che legittima la riproposizione della domanda cautelare deve necessariamente riguardare sia il periculum in mora, sia il profilo del fumus boni iuris (Trib. Reggio Calabria 18 aprile 2007;Trib. Roma 15 giugno2005). Tale circostanza non è, quindi, differente ed ulteriore rispetto a quella fondata sull'applicazione dell'art. 669-sexies c.p.c. per il quale, l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza volta a conseguire il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze oppure vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto (Trib. Bari 25 luglio2011). Tuttavia, anche in questo caso, come del resto si è già avuto modo di precisare, quando è pendente il termine per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso cautelare precedentemente proposto, non è possibile formulare una nuova ed autonoma istanza, dovendo le relative ragioni che la giustificherebbero essere portate a conoscenza del giudice del reclamo, come si evince dal coordinato disposto degli artt. 669-septies, 669-decies e 669-terdecies c.p.c., ai sensi dei quali, in pendenza della fase di reclamo, tutti i fatti già dedotti o deducibili devono essere fatti valere in tale sede. Ove ciò non avvenga, la sanzione dell'inammissibilità è la conseguenza della riproposizione di identiche istanze cautelari, nonostante sia medio tempore intervenuta la pronuncia di un provvedimento negativo al di fuori delle ipotesi consentite, nonché della loro proposizione, in pendenza di reclamo, ad un giudice diverso del reclamo (Trib. Milano 12 marzo2016). Ciò in quanto il principio rebus sic stantibus vigente in materia cautelare impone che il giudice debba sempre riferirsi alla situazione di fatto esistente, tenendo conto delle possibili modifiche sostanziali e processuali intervenute. La ratio sottesa alla disciplina dell'art. 669-septies c.p.c. è connessa solamente alla sussistenza di un elemento di novità che imponga un effettivo mutamento degli strumenti attraverso i quali portare all'attenzione del giudice la realtà fattuale o giuridica esterna, ragione per cui in senso favorevole ad attribuire rilevanza, oltre che ai fatti storici sopravvenuti, anche alle circostanze preesistenti non dedotte in precedenza, v. Trib. Paola 13 dicembre2018;Trib. Bari 25 luglio2011, secondo cui non può ritenersi preclusa la riproposizione della domanda che sia fondata non solo su prove nuove o fatti nuovi ma anche su diverse argomentazioni o prospettazioni giuridiche; in particolare, secondo Trib. Bari 24 marzo2005 al fine della riproposizione della domanda cautelare occorre che si deducano nuove circostanze comprovanti l'insorgenza di una situazione di pericolo prima inesistente o fatti nuovi o ragioni di diritto non dedotte, ovvero non deducibili nella precedente richiesta cautelare. In senso conforme v. anche Trib. Mantova 12 luglio2002;Trib. Napoli 21 dicembre1994. Ai fini della riapertura del procedimento assumono rilevanza non solo i mutamenti nelle circostanze di fatto che influiscono sulla decisione di rigetto ma anche le allegazioni non proposte a sostegno della precedente istanza cautelare, v. Consolo 1996, 636. Sulla circostanza che le nuove ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della riproposizione dell'istanza cautelare non possono che consistere in elementi già esistenti quando si è svolto il precedente procedimento cautelare, ma in quella sede non fatti valere, v. Luiso 2015, 214; ancorché conosciuti Luiso 2015, 236. Sull'inammissibilità della riproposizione della domanda cautelare costruita su ragioni di fatto e di diritto preesistenti al provvedimento di rigetto a meno che il deducente non ne alleghi e dimostri la conoscibilità solo in un momento successivo. V. Bonagine, 3. Non possono, dunque, considerarsi nuove deduzioni in punto di fatto le mere rielaborazioni delle allegazioni assertive spese a sostegno della prima domanda cautelare, presentata come una più ampia illustrazione delle precedenti difese, ovvero la riproposizione sotto forma diversa di precedenti argomenti difensivi (Trib. Milano 13 ottobre 2011). Tuttavia, la pronuncia di mera inammissibilità della domanda, senza che vi sia stato alcun esame della pretesa dedotta in giudizio – come nell'ipotesi della cancellazione ed archiviazione del ricorso cautelare a seguito della mancata comparizione delle parti all'udienza fissata per la trattazione del ricorso cautelare la quale, giustifica il rigetto della relativa istanza, senza che sia applicabile il meccanismo di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., posto che la stessa inerzia manifestata dalla parte è di per sé oggettivamente indicativa dell'assenza di un persistente interesse all'ottenimento della tutela cautelare richiesta ovvero del venire meno dell'urgenza della sua anticipazione rispetto al successivo ed eventuale giudizio di merito. In tale ipotesi, l'ordinanza di estinzione del procedimento cautelare per rinuncia agli atti del giudizio non è assimilabile a un provvedimento di rigetto ai fini e per gli effetti dell'art. 669-sexies c.p.c., e non preclude, pertanto, la riproponibilità dell'istanza cautelare nell'àmbito di un nuovo giudizio, senza limitazioni di sorta (Trib. S.M. Capua Vetere 13 ottobre 1997; contra, sulla non equiparazione dell'ordinanza di cancellazione del procedimento cautelare dal ruolo a quella di rigetto della richiesta misura cautelare v. Trib. Messina 12 luglio2005) – non equivale ad una pronuncia di rigetto nel merito e pertanto non impedisce la riproposizione della stessa domanda con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio (Trib. Milano 21 marzo 2013). La riproposizione della domanda cautelare ove fondata su nuove deduzioni dovrebbe dare luogo ad un provvedimento di rigetto nel merito e non ad una mera absolutio ab instantia, anche se tali elementi siano del tutto inconferenti in relazione alla concessione del richiesto provvedimento cautelare, assoggettando il giudice adito in sede di riproposizione all'obbligo di procedere ad una rinnovata disamina delle deduzioni vecchie e nuove, a dispetto delle valutazioni già svolte in occasione del precedente giudizio cautelare (così Barletta, 36). Il mancato accoglimento della domanda cautelare per ragioni di ordine processuale ne consente l'incondizionata riproposizione anche al di fuori dei casi di cui all'art. 669-septies c.p.c. (Trib. Agrigento 23 marzo1995), atteso che il provvedimento di rigetto per motivi di rito può essere emesso anche nella forma del decreto inaudita altera parte, non avendo alcun effetto preclusivo per la successiva ripresentazione dell'istanza cautelare (Trib. Milano 8 luglio1993). La reiterazione della stessa domanda cautelare è impedita soltanto se il provvedimento di rigetto abbia preso in esame tutte le argomentazioni addotte dall'istante e le possibili qualificazioni dei fatti enunciati, ovvero se il provvedimento di rigetto contempla la valutazione di tutti gli elementi probatori indicati e ciò anche qualora si ritengano del tutto irrilevanti tali difese in relazione al thema decidendum perché in assenza di un rigetto riferito specificamente a ciascuna attività difensiva precedentemente proposta l'efficacia preclusiva del provvedimento di rigetto non potrebbe operare in apicibus (Barletta, 35). Alle considerazioni che precedono, si aggiunge il caso specificamente considerato da una recente pronuncia di merito riguardante l'impossibilità di riproposizione della domanda cautelare laddove risulti fondata su ragioni di fatto e di diritto preesistenti alla stessa pronuncia cautelare, a meno che di esse non venga allegata e dimostrata l'avvenuta conoscenza e conoscibilità solo in un momento successivo alla sua proposizione. La nozione di ciò che è deducibile va intesa in senso soggettivo come concreta possibilità di allegare un fatto non solo venuto ad esistenza, ma anche conosciuto o quanto meno conoscibile con l'uso della normale diligenza dalla parte (Luiso 2015, 184), ragione per cui al fine di valutare la deducibilità occorre verificarne la preventiva conoscibilità, atteso che la circostanza preesistente non conosciuta o non conoscibile non è deducibile in concreto, ed in quanto tale, non potrebbe scontare la preclusione della riproposizione della domanda cautelare (Bonafine, 3). La fattispecie è stata oggetto di un recente provvedimento di rigetto dell'istanza presentata ex art. 669-decies c.p.c. fondata sulla produzione di un documento regolamentare già da tempo esistente al momento dell'adozione delle delibere impugnate la cui esecutività era stata successivamente sospesa dal tribunale, in forza del quale, potrebbe ritenersi superata la motivazione sulla base della quale il medesimo tribunale era giunto alla pronuncia di sospensione, che non sarebbe stato prodotto prima in giudizio perché, di esso, la parte interessata alla sua produzione ne sarebbe venuta a conoscenza soltanto dopo la pronuncia dell'anzidetta ordinanza di sospensione. In realtà il suddetto documento era un atto promanante dalla stessa parte interessata alla sua produzione, trattandosi di atto ad essa interno, regolante un aspetto fondamentale della sua organizzazione e del suo funzionamento, emanato dagli organi associativi apicali e, quindi, da intendersi per ciò stesso conosciuto, o comunque sicuramente conoscibile, fin dalla sua adozione, né potendo evidentemente assumere rilievo, sul piano della sua conoscibilità, il fatto che la funzione di organi rappresentativi dell'ente fosse, al momento dell'introduzione del contenzioso rivestita da persone diverse da quelle del tempo in cui il documento di cui trattasi venne formalmente adottato. Ciò perché in linea generale, l'istanza di revoca e quella di riproposizione della domanda cautelare non può trovare luogo ove fondata su ragioni di fatto e di diritto preesistenti alla pronuncia cautelare, a meno che di esse non venga allegata e dimostrata l'avvenuta conoscenza e conoscibilità solo in un momento successivo, circostanza quest'ultima pacificamente non verificatasi nella fattispecie scrutinata, laddove si consideri che lo stesso documento risultava essere stato già allegato anche in atti di causa del giudizio instaurato per il merito in relazione al quale, nell'atto di citazione era già stato specificamente argomentato su di esso (Trib. Napoli 4 marzo 2022). Tutela cautelare e procedimento sommario di cognizione.Il procedimento cautelare ed il giudizio di merito sono autonomi per la sostanziale diversità della finalità perseguita e degli effetti che conseguentemente ne derivano: il primo è un processo sommario, mentre il secondo dà luogo invece ad un giudizio a cognizione piena, destinato a completare l'indagine sul fondamento della tutela cautelare, ragione per cui le valutazioni compiute in sede cautelare non possono costituire il fondamento della pronuncia di merito, occorrendo una valutazione approfondita del diritto controverso tra le parti. Ciò premesso, quando si rende necessaria la proposizione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c. – nelle ipotesi in cui la funzione della strumentalità opera nella sua pienezza, non risultando attenuata per effetto della natura assunta dalla richiesta misura cautelare – quid iuris se tale giudizio a cognizione piena possa essere introdotto con la forma propria del giudizio di cognizione previsto dall'art. 702-bis c.p.c.? Al riguardo, va premesso che il procedimento sommario di cognizione ha natura cognitiva e non cautelare, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U., n. 11512/2012), e come del resto si evince dallo stesso codice di rito per effetto della rubrica del capo III-bis, introdotto dall'art. 51 della l. n. 69/2009. È da escludersi che il rito sommario di cognizione abbia natura cautelare – malgrado la collocazione sistematica delle nuove norme nella stessa sezione del codice dedicata a questa tipologia di procedimenti – prescindendo del tutto la sua instaurazione da profili di periculum in mora (Ianni 2021, 3). Secondo Izzo, 4, quello delineato dall'art. 702-bis ss. c.p.c. non è un procedimento sommario non cautelare con prevalente funzione esecutiva ma un rito speciale di cognizione a trattazione semplificata (Consolo 2009, 882; seguito da Biavati 2010, 188), collocabile nell'alveo della tutela dichiarativa dei diritti (così Menchini 2009, 1025). Secondo Caponi 2009, 1122, il procedimento sommario di cognizione è in realtà un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che sono proprie dei procedimenti sommari, ma sono complessivamente assenti dal profilo normativo di questo istituto. Il procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis, comma 1, c.p.c. è inoltre utilizzabile in alternativa al rito ordinario nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, essendo dunque applicabile in linea generale alle azioni di condanna, di accertamento e costitutive e, in generale, a tutte le controversie, indipendentemente dal loro oggetto, purché rientrino nella competenza del tribunale in composizione monocratica, siano regolate dal rito di cognizione ordinario e si concludano con una decisione appellabile, da cui consegue che tale forma di cognizione non può ritenersi incompatibile con il giudizio di merito introdotto a seguito della concessione di provvedimenti cautelari ante causam, proprio perché realizza una cognizione piena della controversia. In senso conforme all'orientamento ormai dominante che inquadra il rito sommario tra i processi a cognizione piena, v. Basilico 2009, 2, che ritiene ammissibile l'instaurazione del giudizio di merito ex art. 702-bis c.p.c. successivo all'emanazione di una misura cautelare, anche nell'ipotesi in cui all'interno di un procedimento sommario di cognizione venga formulata apposita istanza per ottenere una misura cautelare; contra Capponi 2010, 5, ha invece ritenuto corretto escludere la predicabilità del sommario laddove abbia già avuto luogo una fase del processo in forme sommarie, così, ad esempio, nel caso del cautelare ante causam, o anche nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ciò muovendo anche dal presupposto che nulla si dice in ordine alla compatibilità tra sommario e cautelare non essendo neppure chiaro se sia ammissibile la domanda cautelare nel corso del procedimento sommario. In realtà, proprio il fatto che non vi è alcuna norma che esclude tale compatibilità sembra lasciare aperta la porta alla possibilità di usare tale forma della domanda per introdurre il giudizio di merito successivo rispetto alla fase cautelare. Izzo 7, osserva quindi che nessuna incompatibilità può riscontrarsi tra la tutela cautelare ed il rito sommario di cognizione attesa l'idoneità al giudicato sostanziale dell'ordinanza che conclude quest'ultimo processo, la piena alternatività di esso al rito ordinario e la circostanza che la cognizione semplificata, e perciò più celere, non dipende da ragioni d'urgenza ma dalla valutazione delle caratteristiche della controversia. La natura piena della cognizione è stata fin da subito riconosciuta anche dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di merito (App. Roma 7 agosto2014;Trib. Lamezia Terme 24 febbraio2012;Trib. Piacenza 27 maggio2011;Trib. Busto Arsizio 1° giugno2010;Trib. Taranto 2 marzo2010;Trib. Varese 18 novembre2009). A ciò aggiungasi che il procedimento sommario di cognizione si caratterizza per la sommarietà dell'istruzione, la quale riguarda le forme attraverso le quali si svolge il processo ma non il contenuto dell'accertamento posto a base della decisione, il quale deve tendere alla verifica della fondatezza delle allegazioni di parte in termini di verità processuale e non già di mera verosimiglianza come invece accade nel processo cautelare. Infatti, la struttura e la stessa ratio del procedimento sommario non autorizzano in alcun modo a ritenere che il ricorrente sia esentato dal dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda o che comunque possa darvi una prova meno rigorosa rispetto a quella richiesta in un normale processo di cognizione, proprio perché trattasi di un procedimento a cognizione piena sebbene ad istruttoria semplificata (Trib. Piacenza 27 maggio2011). Del resto, il procedimento sommario di cognizione è un modello processuale con proprie caratteristiche strutturali che consente di conseguire la stessa tutela dichiarativa del procedimento ordinario di cognizione (Luiso 2009, 1568). Conseguentemente, nel procedimento sommario di cognizione la sommarietà non va allora intesa come superficialità o riduzione al minimo delle prove (Carrato, Di Marzio, Giordano, Lazzaro, Scarpa, 73, osservano che il procedimento sommario di cognizione è un altro procedimento ordinario a cognizione non sommaria ma piena), bensì come omissione di formalità e di formule sacramentali e, quindi, di semplificazione e snellimento della procedura, ragione per cui nel rito sommario opera con pienezza e senza alcuna limitazione il principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. e quindi, l'unico vantaggio che può ottenere l'istante rispetto al procedimento ordinario di cognizione è quello di una maggiore speditezza della trattazione, ma non già un suo esonero dall'assolvimento di tale onere. La diversità del contenuto della cautela rispetto al procedimento sommario di cognizione si giustifica allora pienamente ove si consideri che l'ordinanza conclusiva di quest'ultimo – oltre ad essere immediatamente esecutiva ed a costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione – è altresì idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. e non presenta quindi i caratteri propri di una anche solo eventuale strumentalità rispetto ad altro giudizio di merito. A ben vedere, proprio tali caratteristiche distinguono nettamente il procedimento sommario di cognizione da altri riti apparentemente simili, come il procedimento cautelare exartt. 669-bis ss. c.p.c. od il rito possessorio ex art. 703 c.p.c. nei quali il giudice può decidere in base ad una cognizione effettivamente sommaria, anche allo stato degli atti od in base ad un'istruttoria parziale, non necessitando nemmeno la prova piena dell'esistenza del diritto, ma potendo accogliere la domanda semplicemente ravvisando una sua probabile fondatezza. Tale soluzione, nei due procedimenti speciali sopra indicati, è giustificata dall'urgenza di provvedere e dal fatto che il provvedimento adottato non assume carattere definitivo, essendo soltanto suscettibile di revoca o modifica, ed è soprattutto passibile di subire un vaglio più meditato nell'ambito di un successivo procedimento di cognizione piena. Pertanto, posto che – come si è già detto – la sommarietà del procedimento di cognizione deve intendersi riferita essenzialmente alla fase istruttoria (Cass. VI, n.11465/2013, in cui si afferma che la sommarietà non riguarda la natura della cognizione del giudice ma esclusivamente la semplificazione e la destrutturazione della fase istruttoria) non certo a quella decisoria, essendo pur sempre un giudizio a cognizione piena, trattandosi quindi, di un istituto processuale diverso dalla tutela cautelare, deve allora convenirsi che in assenza di una norma che escluda la compatibilità fra gli anzidetti procedimenti, ottenuta la tutela cautelare ante causam è ammissibile la presentazione di un giudizio di merito secondo le forme proprie del procedimento sommario di cognizione, così come deve altresì ritenersi ammissibile l'inserimento della richiesta di concessione di un provvedimento cautelare in un giudizio di merito a cognizione sommaria od anche successivamente, quando è già pendente la causa per il merito iniziata con quest'ultima modalità (Trib. Napoli 2 luglio2015). Contra Trib. Nola 8 aprile 2010, secondo cui non sono proponibili domande cautelari all'interno del procedimento sommario atteso che tale rito deve rimanere confinato alle fattispecie di pronta e facile risoluzione, con esclusione di necessità istruttorie più complesse, e che la sua collocazione nei procedimenti speciali segnala, per converso, la perdurante attitudine del rito ordinario di cognizione a costituire la via maestra per introdurre domande processuali. Consolo 2017, 361, rileva che, anche se le forme sono semplificate, siamo comunque dinanzi ad un procedimento a cognizione piena, che si affianca al processo civile ordinario di cognizione ed a quello speciale del lavoro, essendo anch'esso in grado di assicurare una tutela giurisdizionale piena, concludendosi con un provvedimento che produce gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. In dottrina, si è osservato che sebbene nel procedimento sommario potrebbe dubitarsi della possibilità di introdurre un ricorso cautelare in corso di causa perché sarebbe difficile ipotizzare un periculum collegato alle lungaggini processuali in misura tale da giustificare il ricorso alla tutela cautelare endoprocessuale, durante il tempo occorrente per assicurare la pronuncia di merito che statuisca sul diritto oggetto di controversia, in realtà, il periculum in mora può ugualmente sussistere anche nel procedimento sommario di cognizione laddove l'istruttoria, ancorché deformalizzata, si presenti complessa, ovvero qualora il giudice intenda mutare il rito (Viola, 4). Inoltre, diversamente opinando, potrebbe crearsi una sorta di vulnus all'art. 24 Cost., che tende ad assicurare la tutela cautelare in tutte le forme processuali al fine precipuo di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. Di ciò, invero, non si è dubitato in passato neppure quando era vigente il processo societario, essendosi affermata l'ammissibilità dell'istanza cautelare nel procedimento sommario ex art. 19 del d.lgs. n. 5/2003, trattandosi di domanda presentata in corso di causa all'interno di un procedimento che, ancorché a cognizione sommaria, tendeva alla formazione di un provvedimento equiparato, quanto agli effetti, alla decisione resa a seguito di un accertamento a cognizione piena (Trib. Bari 29 giugno 2006). In tale ottica, ultimata la fase cautelare ante causam, il ricorrente ha quindi la possibilità di utilizzare il procedimento sommario di cognizione in luogo del processo a cognizione ordinaria per giungere quanto prima a sentenza, ottenendo una pronuncia costitutiva del proprio diritto nella quale è destinata ad essere assorbita la tutela cautelare precedentemente accordatagli. Infatti, come è stato efficacemente osservato in dottrina (Giordano 2021, 4350) il processo sommario di cognizione offre una valida alternativa al processo ordinario di cognizione per rispondere alle stesse esigenze di giustizia civile in tempi rapidi, poiché il «tratto» essenziale della sommarietà è nell'istruttoria espressa in termini di semplicità quantitativa, che, unitamente alle caratteristiche della lite, consente la semplificazione delle ordinarie forme processuali (Lupoi, 57). La possibilità per la parte di ricorrere al procedimento sommario di cognizione per instaurare il giudizio di merito quando quest'ultimo si riveli necessario ex art. 669 -octies c.p.c. a seguito del cautelare ante causam, significherebbe ridurre sensibilmente il possibile gap temporale rispetto al processo a cognizione ordinaria, per effetto della restrizione del tempo occorrente per avere quanto più celermente possibile una pronuncia di merito che statuisca sul diritto in contesa già oggetto della precedente richiesta di tutela cautelare. Le stesse considerazioni valgono anche nell'ipotesi del procedimento cautelare intrapreso quando la causa di merito pendente è stata proposta con il procedimento sommario di cognizione. Quid iuris allora nel caso in cui il procedimento cautelare rientri in una materia disciplinata da un rito speciale, come ad esempio quello delle controversie di lavoro o locatizie? Secondo un orientamento giurisprudenziale di merito, il procedimento sommario di cognizione non sarebbe adottabile per le cause che sono assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso ed alternativo rispetto a quello ordinario, quale appunto quello delle cause di lavoro o locatizie (App. Reggio Calabria 1° marzo 2012; Trib. Torre Annunziata - sez. dist. Torre del Greco - 10 febbraio 2010; Trib. Modena 18 gennaio 2010; contra, altra parte della giurisprudenza di merito Trib. Napoli 25 maggio 2010; Trib. Lamezia Terme 12 marzo 2010). A fondamento di tale assunto, si è rimarcato che il riferimento espresso, contenuto nelle norme richiamate, all'art. 183 c.p.c. ed anche all'art. 163 c.p.c. è sicuramente un indice della volontà del legislatore di limitare l'applicabilità del procedimento sommario alle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena e, peraltro, anche il contenuto degli atti introduttivi del procedimento sommario è pressoché identico a quello dei corrispondenti atti del rito ordinario di cui agli artt. 163 e 167 c.p.c. Ciò comporterebbe che laddove sia stato proposto un ricorso cautelare ex art. 669-bis c.p.c., rientrante in una materia disciplinata dal rito speciale, l'eventuale giudizio di merito non potrebbe intraprendersi con la domanda proposta ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. 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