Codice di Procedura Civile art. 473 bis 54 - Udienza di comparizione 1

Rosaria Giordano

Ambito di applicazione. Mutamento del rito12

[I]. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonche' alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilita', quelli di adozione di minori di eta' e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea3.

[II].  Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

[III]. Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma e' promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti4.

[IV]. Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto5.

[V]. I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento6.

[1] Rubrica sostituito  dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 3) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.  La rubrica precedente era la seguente: «Ambito di applicazione». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. 

[2] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33,  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[3] Comma sostituito  dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Il testo del comma era il seguente:  «Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»: ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

La disposizione in commento corrisponde agli abrogati artt. 714 e 715 c.p.c.

È fondamentale, per la decisione, l’esame personale da parte del giudice dell’interdicendo o dell’inabilitando (Trib. min. Roma, 27 giugno 1985, Giur. mer., 1986, 840).

È stato ribadito che è imprescindibile l’adempimento istruttorio dell’esame dell’inabilitando/interdicendo nei procedimenti di interdizione ed inabilitazione, a tutela dell’individuo sottoposto a siffatto procedimento (Trib. Roma I, 4 aprile 2016, n. 6853).

È discusso se l’omessa partecipazione del p.m. all’esame determini la nullità della conseguente decisione ex art. 158 (Cass. n. 11175/2003) ovvero nessuna conseguenza laddove al P.M. sia stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell’udienza (Cass. n. 3708/2008).

L’istruttoria proseguirà mediante l’audizione informale delle persone citate quali informate dei fatti ovvero quelle che, esercitando i propri poteri istruttori ex art. 419 c.c., il giudice ritenga opportuno ascoltare (Andrioli IV, 361).

Di regola viene inoltre svolta una consulenza medico-legale per accertare le condizioni mentali dell’interdicendo o dell’inabilitando.

Esame dell'interdicendo o dell'inabilitando

L’esame in udienza dell’interdicendo o dell’inabilitando da parte del giudice istruttore, in presenza del p.m., ha una valenza fondamentale per la formazione del convincimento ai fini della decisione, in considerazione della natura e delle finalità del procedimento.

In sede applicativa si è ritenuto, quindi, che il giudice può fondare il suo convincimento sull’infermità mentale dell’interdicendo anche sulla base del solo esame di quest’ultimo (Trib. min. Roma, 27 giugno 1985, Giur. mer., 1986, 840).

È stato ribadito che è imprescindibile l’adempimento istruttorio dell’esame dell’inabilitando/interdicendo nei procedimenti di interdizione ed inabilitazione, a tutela dell’individuo sottoposto a siffatto procedimento (Trib. Roma I, 4 aprile 2016, n. 6853).

È discussa, anche nella giurisprudenza di legittimità, la necessità che il p.m. partecipi effettivamente all’esame.

Secondo un precedente di legittimità nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715, con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell’art. 158, il quale, comminando tale nullità in relazione ai vizi relativi all’intervento del p.m., rende nullo l’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando (Cass. n. 11175/2003).

In accordo con un’altra posizione, affermata dalla S.C., invece, nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del P.M. all’esame personale dell’interdicendo o dell’inabilitando non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l’intervento necessario, le quali sono finalizzate non ad un determinato atto, ma alla sua partecipazione al processo, rimanendo nella sua discrezionalità come modularla (Cass. n. 3708/2008).

Si è osservato, sul punto, che nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del p.m. all’esame personale dell’interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l’intervento necessario, in quanto la reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715, non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell’aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall’interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all’indagine personale quand’anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione (Cass. n. 15346/2000).

Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

La norma in commento stabilisce che, se l’interdicendo o l’inabilitando è impedito a comparire, il giudice istruttore, unitamente al pubblico ministero, procedono all’esame dello stesso nel luogo in cui si trova, anche avvalendosi, se possibile, di collegamenti audiovisivi a distanza.

 In ordine all’impedimento a comparire, la S.C. ha affermato il principio, in seguito non disatteso, per il quale poiché l’esame diretto, ad opera del giudice, dell’interdicendo o dell’inabilitando costituisce un presupposto necessario per la pronuncia d’interdizione o di inabilitazione, il «legittimo impedimento» dell’interdicendo o dell’inabilitando, che, a norma dell’art. 715, impone al giudice istruttore di recarsi, con l’intervento del pubblico ministero, a sentire tali soggetti nel luogo in cui si trovano, non è da valutare con criteri formalistici e può identificarsi anche con la ripulsa a comparire che sia in relazione con la malattia mentale degli esaminandi medesimi. Pertanto, anche nel caso in cui l’esame predetto non abbia avuto luogo per il reiterato rifiuto dell’interdicendo a comparire innanzi al giudice istruttore, questi ha sempre l’obbligo di recarsi, con il pubblico ministero, a sentirlo nel luogo in cui si trova e, solo se il soggetto insiste ancora nel rifiuto di farsi esaminare, soltanto allora il giudice – dato atto, nel verbale, del comportamento dell’interdicendo – può ritenersi sciolto dall’obbligo di procedere all’espletamento del mezzo istruttorio

(Cass. n. 4650/1979; conf., più di recente, Trib. Bari I, 16 ottobre 2015, n. 4429).

 

Audizione delle persone citate ed assunzione di informazioni ex art. 419 c.c.

L’istruttoria si svolge, inoltre, attraverso l’esame delle persone citate a comparire, esame volto ad acquisire ulteriori informazioni sul grado di infermità del soggetto interdicendo o inabilitando nonché sull’opportunità della pronuncia richiesta (Poggeschi, 85).

Tale esame è informale e non richiede la prestazione del giuramento né l’articolazione specifica dei fatti oggetto di esame (Andrioli, IV, 361).

Deve inoltre escludersi la necessaria presenza di un avvocato (Sorace, 971).

Il giudice può, inoltre, avvalersi dei poteri istruttori ex art. 419 c.c. e quindi disporre l’assunzione di informazione da altri soggetti o l’acquisizione di documenti, nonché disporre CTU medico-legale volta all’accertamento dell’alterazione mentale dell’interdicendo o dell’inabilitando. 

 

Bibliografia

Albiero, I fatti di violenza e il processo, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, Legge 26 novembre 2021, n. 206, a cura di C. Cecchella, Torino, 2022, 359 ss.; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Ficcarelli, Violenza domestica, di genere e tutela civile: i criteri direttivi della legge delega, in ilfamiliarista.it, 22 giugno 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, Fam. e dir., 2022, 10, 955.

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