Codice di Procedura Civile art. 473 bis 54 - Udienza di comparizione 1

Rosaria Giordano

Udienza di comparizione1

[I]. All'udienza il giudice relatore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.

[II]. L'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si svolge in presenza.

[III]. Se l'interdicendo o l'inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.

[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33,  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

La disposizione in commento corrisponde agli abrogati artt. 714 e 715 c.p.c.

È fondamentale, per la decisione, l’esame personale da parte del giudice dell’interdicendo o dell’inabilitando (Trib. min. Roma, 27 giugno 1985, Giur. mer., 1986, 840).

È stato ribadito che è imprescindibile l’adempimento istruttorio dell’esame dell’inabilitando/interdicendo nei procedimenti di interdizione ed inabilitazione, a tutela dell’individuo sottoposto a siffatto procedimento (Trib. Roma I, 4 aprile 2016, n. 6853).

È discusso se l’omessa partecipazione del p.m. all’esame determini la nullità della conseguente decisione ex art. 158 (Cass. n. 11175/2003) ovvero nessuna conseguenza laddove al P.M. sia stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell’udienza (Cass. n. 3708/2008).

L’istruttoria proseguirà mediante l’audizione informale delle persone citate quali informate dei fatti ovvero quelle che, esercitando i propri poteri istruttori ex art. 419 c.c., il giudice ritenga opportuno ascoltare (Andrioli IV, 361).

Di regola viene inoltre svolta una consulenza medico-legale per accertare le condizioni mentali dell’interdicendo o dell’inabilitando.

Esame dell'interdicendo o dell'inabilitando

L’esame in udienza dell’interdicendo o dell’inabilitando da parte del giudice istruttore, in presenza del p.m., ha una valenza fondamentale per la formazione del convincimento ai fini della decisione, in considerazione della natura e delle finalità del procedimento.

In sede applicativa si è ritenuto, quindi, che il giudice può fondare il suo convincimento sull’infermità mentale dell’interdicendo anche sulla base del solo esame di quest’ultimo (Trib. min. Roma, 27 giugno 1985, Giur. mer., 1986, 840).

È stato ribadito che è imprescindibile l’adempimento istruttorio dell’esame dell’inabilitando/interdicendo nei procedimenti di interdizione ed inabilitazione, a tutela dell’individuo sottoposto a siffatto procedimento (Trib. Roma I, 4 aprile 2016, n. 6853).

È discussa, anche nella giurisprudenza di legittimità, la necessità che il p.m. partecipi effettivamente all’esame.

Secondo un precedente di legittimità nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715, con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell’art. 158, il quale, comminando tale nullità in relazione ai vizi relativi all’intervento del p.m., rende nullo l’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando (Cass. n. 11175/2003).

In accordo con un’altra posizione, affermata dalla S.C., invece, nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del P.M. all’esame personale dell’interdicendo o dell’inabilitando non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l’intervento necessario, le quali sono finalizzate non ad un determinato atto, ma alla sua partecipazione al processo, rimanendo nella sua discrezionalità come modularla (Cass. n. 3708/2008).

Si è osservato, sul punto, che nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del p.m. all’esame personale dell’interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l’intervento necessario, in quanto la reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715, non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell’aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall’interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all’indagine personale quand’anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione (Cass. n. 15346/2000).

Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

La norma in commento stabilisce che, se l’interdicendo o l’inabilitando è impedito a comparire, il giudice istruttore, unitamente al pubblico ministero, procedono all’esame dello stesso nel luogo in cui si trova, anche avvalendosi, se possibile, di collegamenti audiovisivi a distanza.

 In ordine all’impedimento a comparire, la S.C. ha affermato il principio, in seguito non disatteso, per il quale poiché l’esame diretto, ad opera del giudice, dell’interdicendo o dell’inabilitando costituisce un presupposto necessario per la pronuncia d’interdizione o di inabilitazione, il «legittimo impedimento» dell’interdicendo o dell’inabilitando, che, a norma dell’art. 715, impone al giudice istruttore di recarsi, con l’intervento del pubblico ministero, a sentire tali soggetti nel luogo in cui si trovano, non è da valutare con criteri formalistici e può identificarsi anche con la ripulsa a comparire che sia in relazione con la malattia mentale degli esaminandi medesimi. Pertanto, anche nel caso in cui l’esame predetto non abbia avuto luogo per il reiterato rifiuto dell’interdicendo a comparire innanzi al giudice istruttore, questi ha sempre l’obbligo di recarsi, con il pubblico ministero, a sentirlo nel luogo in cui si trova e, solo se il soggetto insiste ancora nel rifiuto di farsi esaminare, soltanto allora il giudice – dato atto, nel verbale, del comportamento dell’interdicendo – può ritenersi sciolto dall’obbligo di procedere all’espletamento del mezzo istruttorio

(Cass. n. 4650/1979; conf., più di recente, Trib. Bari I, 16 ottobre 2015, n. 4429).

 

Audizione delle persone citate ed assunzione di informazioni ex art. 419 c.c.

L’istruttoria si svolge, inoltre, attraverso l’esame delle persone citate a comparire, esame volto ad acquisire ulteriori informazioni sul grado di infermità del soggetto interdicendo o inabilitando nonché sull’opportunità della pronuncia richiesta (Poggeschi, 85).

Tale esame è informale e non richiede la prestazione del giuramento né l’articolazione specifica dei fatti oggetto di esame (Andrioli, IV, 361).

Deve inoltre escludersi la necessaria presenza di un avvocato (Sorace, 971).

Il giudice può, inoltre, avvalersi dei poteri istruttori ex art. 419 c.c. e quindi disporre l’assunzione di informazione da altri soggetti o l’acquisizione di documenti, nonché disporre CTU medico-legale volta all’accertamento dell’alterazione mentale dell’interdicendo o dell’inabilitando. 

 

Bibliografia

Albiero, I fatti di violenza e il processo, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, Legge 26 novembre 2021, n. 206, a cura di C. Cecchella, Torino, 2022, 359 ss.; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Ficcarelli, Violenza domestica, di genere e tutela civile: i criteri direttivi della legge delega, in ilfamiliarista.it, 22 giugno 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, Fam. e dir., 2022, 10, 955.

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