Denuncia errata e danno di immagine

16 Luglio 2026

Il Tribunale di Milano (sent. n. 4905/2026) riconosce la responsabilità civile della denunciante che, per grave negligenza, aveva indicato dati identificativi errati in una querela, provocando indagini e perquisizioni nei confronti di un soggetto estraneo ai fatti. La decisione valorizza la tutela dell'immagine e del danno non patrimoniale, affermando che il nesso causale non è escluso dall'attività investigativa dell'autorità giudiziaria, la quale può concorrere, ma non sostituirsi, alla condotta colposa del denunciante.

Massima

In tema di responsabilità aquiliana, la presentazione di una denuncia o querela contenente, per grave negligenza del denunciante, dati identificativi erronei che determinino l'esecuzione di attività investigative nei confronti della persona indicata integra illecito ex artt. 2043 e 2059 c.c., ove tali attività abbiano cagionato una lesione dell'immagine e un danno non patrimoniale provato anche in via presuntiva; né il successivo svolgimento delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria interrompe il nesso causale, potendo al più concorrere alla produzione del medesimo evento dannoso.

Il caso

L’attore conveniva in giudizio la convenuta, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della propria immagine. La convenuta aveva presentato nel 2017 una denuncia-querela per truffa relativa alla vendita di un cane, indicando però una targa automobilistica errata, diversa non solo da quella dell'attore ma addirittura riferibile a un veicolo radiato dalla circolazione. L'errore aveva orientato le indagini verso la ricerca di tale targa, determinando perquisizioni personali, domiciliari e presso i luoghi di servizio dell'attore, nonché l'allontanamento temporaneo del fratello minore dall'abitazione familiare. Le indagini si concludevano con richiesta di archiviazione accolta dal GIP, che rilevava l'erroneità delle indicazioni fornite dalla querelante.

L'attore deduceva di avere subito un grave pregiudizio all'immagine e un intenso patema d'animo.

Il Tribunale ha ricondotto la fattispecie all'illecito aquiliano ex artt. 2043 e 2059 c.c., affermando che la responsabilità della querelante non derivava da una condotta calunniosa, bensì dalla grave negligenza consistita nell'aver fornito all'autorità una targa erronea. Tale condotta è stata ritenuta causalmente efficiente rispetto agli atti d'indagine eseguiti nei confronti dell'attore e al conseguente pregiudizio alla sua immagine.

Il giudice ha escluso che l'autonoma attività investigativa della Procura interrompesse il nesso causale, osservando che eventuali errori degli organi inquirenti avrebbero potuto al più concorrere causalmente all'evento dannoso ai sensi dell'art. 2055 c.c., senza elidere la responsabilità della denunciante. Ha inoltre ribadito che il danno all'immagine non è in re ipsa ma deve essere allegato e provato, anche in via presuntiva; nel caso concreto, la prova è stata desunta dalle perquisizioni subite, dall'accompagnamento in questura dinanzi a colleghi e superiori e dalle ricadute personali e familiari della vicenda.

La questione

La questione in esame è la seguente: la presentazione di una denuncia-querela contenente dati errati può essere fonte di responsabilità aquiliana?

La soluzione giuridica

Il principio di diritto costantemente affermato dalla Corte cassazione è nel senso che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte) non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)" (Cass. n. 30988/2018; Cass. n. 6860/2018; Cass. n. 11898/2016).

Al di fuori di questa ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. n. 10033/2004).

Inoltre, colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. n. 13093/2024; Cass. n. 11271/2020).

Sempre la Corte di cassazione ha precisato che ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia (Cass. pen. n. 14761/2017).

Il connotato di astratta configurabilità del reato di calunnia, a struttura dolosa, si presenta solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla attribuzione della commissione di un reato in capo a un soggetto della cui innocenza il denunciante sia consapevole. In tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è, dunque, esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen., n. 29117/2012).

Osservazioni

La pronuncia in commento offre una soluzione nuova alla questione dei rapporti tra interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, e conseguenze risarcitorie connesse a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate.

Secondo, l’orientamento consolidato, la presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria per un fatto perseguibile d'ufficio è fonte di responsabilità risarcitoria, nel caso in cui il processo si sia concluso con l'assoluzione dell'imputato, solo se si dimostri che il denunciante era consapevole dell'innocenza del denunciato, atteso che, pur essendo l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore (Cass. n. 27756/2013).

In altre parole, il processo penale, nel quale la notitia criminis è esaminata prima dalla magistratura requirente e poi da quella giudicante, interrompe di norma il nesso di causalità tra l'attività del danneggiante ed il preteso danno patito dal danneggiato; siffatto nesso non è, tuttavia, interrotto, e quindi permane, solo nel caso in cui la denuncia abbia natura calunniosa, e cioè sia stata resa dal denunziante nell'assoluta consapevolezza dell'estraneità del danneggiato ai fatti ascrittigli.

Siffatta conclusione non incide in alcun modo sull'autonomia tra responsabilità civile (fondata anche sulla colpa dell'agente) e responsabilità penale (strettamente collegata al dolo), atteso che, come detto, il riferimento al reato di calunnia non è volto a restringere al solo dolo l'elemento soggettivo sotteso alla responsabilità civile a carico del denunciante danneggiante ma esclusivamente ad individuare la sussistenza o meno di un nesso causale tra il fatto del denunciante ed il danno.

In sostanza, fuori dal caso di calunnia che esige, oltre alla volontà dell'incolpazione, anche l'elemento psicologico della consapevolezza circa l'innocenza della persona incolpata, la denuncia sporta non sarà fonte di risarcimento dovendosi escludere la rilevanza della colpa, anche grave, considerato che il reato di calunnia è punito solo a titolo di dolo. Ne consegue che non può ritenersi, fonte di responsabilità aquiliana, neanche la semplice proposizione di una denuncia sporta senza la minima diligenza, ovvero in maniera poco ponderata anche nel caso di ingiusta lesione di un valore alla persona costituzionalmente garantito, ovvero previsto dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, giustifica una simile limitazione di responsabilità con il rilievo che l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone, in questi casi, all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. n. 6554/2014; Cass. n. 1542/2010; Cass. n. 22020/2007; Cass. n. 21498/2005).

Ciò significa che la denuncia, l'esposto o la querela non costituiscono fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, non solo per la necessaria correlazione della denuncia stessa all'ipotesi della calunnia, con tutte le conseguenze in termini di volontà dolosa dell'autore con conseguente onere del danneggiato di dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., n. 300/2012), ma anche in termini di politica giudiziaria perché la calunnia ovvero l'autocalunnia, nonché la simulazione di reato (Cass. pen., n. 29237/2010) che pure consentono la limitazione di responsabilità in esame costituiscono fattispecie di reato plurioffensivo, ossia fattispecie di rilevanza penale attraverso le quali l'ordinamento tutela sia la l'amministrazione della giustizia, sia il diritto alla reputazione e all'onore dell'incolpato e la sua stessa libertà (Cass. pen., n. 21789/2010; Cass., n. 10535/2007).

Ne consegue che solo apparentemente tale limitazione di responsabilità sembrerebbe ledere una sicura tutela - comprensiva anche del danno morale - dei diritti della personalità di rango costituzionale al di fuori dell'ambito dell'art. 185 c.p.

Il principio è stato ritenuto applicabile anche agli esposti diretti ad organi amministrativi sulla base del loro obbligo di riferirne comunque all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 368 c.p.

Dunque potrebbe non essere fonte di responsabilità aquiliana anche la denuncia o la querela, o l'istanza, o la richiesta diretta ad autorità diversa da quella giudiziaria, con la conseguenza (art. 361 c.p. e art. 331 c.p.p.) che anche l'esposto calunnioso, presentato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati può escludere la responsabilità extracontrattuale dell'autore secondo il principio dell'interruzione del nesso causale da parte dell'organo titolare dell'azione penale, salvo il carattere calunnioso dell'iniziativa del denunciante – esponente (Cass. n. 560/2005).

La sentenza in commento abborda, come detto, sia pure in riferimento concreto al caso scrutinato – la possibile rilevanza dell'elemento psicologico della colpa in un'ipotesi di querela contenente il riferimento errato a dati identificativi di una targa.

In tal caso la motivazione della sentenza si apre verso la configurabilità di conseguenze risarcitorie legate al contenuto semplicemente erroneo della querela, ove tale iniziativa così qualificata abbia causato un danno ingiusto, in ossequio al principio consolidato in giurisprudenza di legittimità.

Pertanto, la giurisprudenza dominante in materia relega, anche sotto il profilo civilistico, al nulla giuridico le denunce, pur caratterizzate da colpa anche grave, che non rivestano carattere calunnioso.

La irrilevanza dell'elemento soggettivo della colpa per il reato di calunnia viene così estesa anche alle richieste ex art. 2043 c.c., venendo così confinato lo spazio di tutela risarcitoria per chi viene accusato ingiustamente alle limitate ipotesi nelle quali si riesca a dimostrare la volontà, da parte dell'incolpante, di accusare consapevolmente un innocente.

Si è tuttavia precisato (Cass. pen., n. 26819/2012) che tale esclusione opera solo se il convincimento dell'accusatore si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni. Sotto tale profilo la Suprema Corte ha chiarito che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o comunque di corretta rappresentazione nella denuncia, la omissione di tale verifica o rappresentazione determina effettivamente la dolosità di un'accusa espressa in termini perentori. L'ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone infatti la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato.

Nel caso di specie, l’attività di indagine conseguente alla denuncia e sostanziatesi in atti di perquisizione e sequestro ha comportato un pregiudizio alla reputazione.

Ove il fatto illegittimo abbia dato luogo ad una lesione della reputazione personale (intesa come reputazione che il soggetto gode come persona umana, tra gli altri consociati; altrimenti detta, più propriamente, onore e prestigio), la quale va valutata in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non quam suis, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione ("amor proprio"), una volta provata detta lesione, il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato (Corte cost. n. 372/1994).

Tuttavia, dalla sentenza in commento potrebbe sorgere concreto il rischio che il timore di una responsabilità futura per le proprie dichiarazioni freni il senso civico di chi voglia investire la Pubblica Autorità di una notizia di possibile rilevanza penale della quale sia venuta a conoscenza.

Ogni denuncia, peraltro, concretando una "notitia criminis" (qualificata), si realizza necessariamente nell'attribuzione a taluno di un reato. Ne consegue che, allora, diviene estremamente difficile investire le Pubbliche Autorità di un fatto penalmente rilevante senza riferire a qualcuno una condotta potenzialmente non commendevole, salvo indagare ex art. 41 c.p. sulla equivalenza delle cause, accertando di volta in volta il nesso causale tra denuncia infondata e ipotesi accusatoria (Cass. n. 18266/2014 che ha ritenuto assorbito questo motivo d'impugnazione nell'esclusione del carattere calunnioso della denuncia).

Il Tribunale ambrosiano con una motivazione solida ha ritenuto che la tesi che consegna aprioristicamente alla irrilevanza giuridica le denunce caratterizzate da colpa grave, se non addirittura da dolo eventuale, non sia appagante sotto vari profili e merita di essere ripensata criticamente.

Insomma, a fronte di una tematica così complessa occorrerebbe approfondire l'ipotesi del dolo eventuale in qualche improvvida iniziativa (ai fini della configurabilità della calunnia) ovvero il fatto colposo, quanto meno nell'ipotesi di colpa grave come mancanza di diligenza minima in denunce di stampo diffamatorio, fermo restando la dimostrazione ex art. 2697 c.c. tra la condotta ascritta all'autore e il pregiudizio di un interesse meritevole di tutela che ha determinato quelle conseguenze immediate e dirette che ne scaturiscono secondo la categoria del danno conseguenza ex art. 1223 c.c. che si estende, a sua volta, attraverso il mancato richiamo all'art. 1225 c.c. da parte dell'art. 2056 c.c. anche alle conseguenze imprevedibili al momento della commissione del fatto.

Infine, con riferimento poi alla tesi secondo la quale nei reati perseguibili d'ufficio vi sarebbe una interruzione del nesso causale tra condotta e danno, la valutazione andrebbe effettuata in concreto non potendosi a priori escludere, argomentando ex art. 41 c.p., la rilevanza concausale dell'esposto o denuncia quale fattore, spesso propulsivo, dell'avvio di un procedimento penale. E ciò tanto più in considerazione dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost.

Le denunce infondate, infatti, sottraggono preziose risorse che potrebbero essere più utilmente destinate.

Ciò è tanto più vero in quei casi in cui il soggetto denunciante ha nella propria disponibilità i dati per effettuare una verifica circa l'erroneità del proprio convincimento. In tali ipotesi appare contrario al comune sentire escludere la responsabilità risarcitoria del denunciante, tanto che si qualifichi l'elemento soggettivo in termini di dolo, come ha sostenuto in qualche caso la Suprema Corte (Cass. pen., n. 22922/2013), quanto di colpa.

Riferimenti

S. Ferrara, Rilevanza della colpa nelle azioni risarcitorie da denuncia infondata. Spunti per un ripensamento, in Ius;

D. Salari, Il risarcimento del danno da infondata denuncia: la responsabilità è limitata ai soli casi di calunnia, in Ius.

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