Codice di Procedura Civile art. 66 - Sostituzione del custode.

Antonio Scarpa

Sostituzione del custode.

[I]. Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

[II]. Il custode che non ha diritto a compenso [522, 546, 559 1, 679 2] può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

[III]. Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile [177 3], dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma 1.

[1]  Comma così sostituito dall'art. 59 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Il testo precedente recitava: «Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente».

Inquadramento.

L'ordinanza di sostituzione del custode, anche con riguardo ai presupposti, è priva di carattere decisorio e di efficacia definitiva, essendo sempre suscettibile di revoca o modifica e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. III, n. 9968/1992).

Bibliografia

Andrioli, La scientificità della prova con particolare riferimento alla perizia e al libero apprezzamento del giudice, in Dir. e giur. 1971, 802 ss.; Cataldi, La nomina del C.T.U., in Giur. mer. 2007, 11, 2799 ss.; Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile,  III, Padova, 1931; FranchiLa perizia civile, Padova, 1959; Giudiceandrea, voce  Consulente tecnico – diritto processuale civile, in Enc.. dir. IX, Milano, 1961, 531 ss.;  Salomone, Sulla motivazione con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2002, 3, 1017 ss.; Satta, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, 1959; Taruffo, La prova scientifica nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2005, 4, 1079 ss.

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