Codice di Procedura Civile art. 66 - Sostituzione del custode.Sostituzione del custode. [I]. Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. [II]. Il custode che non ha diritto a compenso [522, 546, 559 1, 679 2] può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi. [III]. Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile [177 3], dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma 1. [1] Comma così sostituito dall'art. 59 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Il testo precedente recitava: «Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente». Inquadramento.L'ordinanza di sostituzione del custode, anche con riguardo ai presupposti, è priva di carattere decisorio e di efficacia definitiva, essendo sempre suscettibile di revoca o modifica e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. III, n. 9968/1992). La giurisprudenza di merito – dopo aver richiamato quanto affermato da quella di legittimità secondo cui il custode giudiziario è un detentore qualificato dei beni pignorati ai sensi degli artt. 65-67 c.p.c. e, dunque, ha l’obbligo di conservare la cosa ad esso affidata, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia nonché che il custode giudiziario ha con il bene pignorato una relazione qualificata derivante dall’investitura del giudice (cfr. Cass, n. 12877/2016) – ha osservato che il custode non ha soltanto il dovere di custodire il bene ma anche di amministrarlo e conservarlo finché è necessario al raggiungimento delle finalità della sua funzione ovvero impedire il verificarsi di fatti che compromettano la conservazione del cespite pignorato. In questo senso, il custode deve esercitare tanto l’amministrazione conservativa del bene, cioè la conservazione della sua integrità e del suo valore, quanto la sorveglianza sulle res e sull’operato del detentore o possessore e deve segnalare tempestivamente al giudice i comportamenti e le situazioni che possano avere l’effetto di minare l’integrità dei beni (Trib. Cremona, n. 426/2021). BibliografiaAndrioli, La scientificità della prova con particolare riferimento alla perizia e al libero apprezzamento del giudice, in Dir. e giur. 1971, 802 ss.; Cataldi, La nomina del C.T.U., in Giur. mer. 2007, 11, 2799 ss.; Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, III, Padova, 1931; Franchi, La perizia civile, Padova, 1959; Giudiceandrea, voce Consulente tecnico – diritto processuale civile, in Enc.. dir. IX, Milano, 1961, 531 ss.; Salomone, Sulla motivazione con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2002, 3, 1017 ss.; Satta, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, 1959; Taruffo, La prova scientifica nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2005, 4, 1079 ss. |