Codice di Procedura Penale art. 135 - Redazione del verbale.

Francesco Mancini

Redazione del verbale.

1. Il verbale è redatto dall'ausiliario [126; 50 att.; 1 reg.] che assiste il giudice.

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo [134 2], il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato [50, 51 att.]1.

[1] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito la parola : «idoneo» alla parola: «meccanico». Con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, v. art. 87, comma 4 d.lgs. 150 , cit. che prevede:  «4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» .

Inquadramento

La norma costituisce applicazione del più generale principio posto dall’art. 126, il quale prevede che, in tutti gli atti ai quali procede, il giudice è assistito dall’ausiliario, al quale è demandato il precipuo compito di redigere il verbale.

Nozione di verbale

Vedi sub art. 134.

La innovazione introdotta dalla riforma Cartabia

Nella sua formulazione originaria la norma prevedeva che quando il verbale veniva redatto con la stenotipia od altro strumento ”meccanico”, l'ausiliario che assiste il giudice poteva essere autorizzato ad avvalersi di persona provvista delle necessarie competenze tecniche. Il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150 ha sostituito, al comma 2, la parola  «idoneo» alla parola: «meccanico». Si è visto esaminando l'articolo precedente, del resto, come la registrazione audiovisiva o fonografica  sia divenuto lo strumento tipico di documentazioni degli atti processuali, unica del resto che risulta allo stato pienamente compatibile con la smaterializzazione degli atti necessaria per attuare la completa digitalizzazione del fascicolo processuale del quale si è trattato nel commento sub art. 110.

Dunque è sembrato più appropriato, anche sotto un profilo linguistico, espungere il riferimento allo strumento meccanico, concetto che evoca una forma di documentazione degli atti di  carattere analogico, per sostituirla con un riferimento più generico  tale da ricomprendere anche forme di documentazione puramente digitali.

Per quanto concerne l'entrata in vigore della disposizione, e del suo carattere allo stato meramente programmatico, si rinvia a quanto osservato sub art. 110, par. 3. Sarà dunque necessario attendere il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti cui è demandata la formalizzazione delle  regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, come previsto dall'art. 87 del d.lgs.  10 ottobre 2022, n. 150 che appunto detta la disciplina transitoria del cd. processo telematico.

Individuazione dell'ausiliario

Vedi sub art. 126.

Il sub-ausiliario in possesso di specifiche competenze tecniche

Il comma secondo della disposizione in commento prevede che quando il verbale è redatto con la stenotipia o con altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che sia privo delle necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno alla amministrazione dello Stato.

Si è già osservato nel commento sub art. 134 che, relativamente alle modalità attuative della documentazione, deve distinguersi fra verbalizzazione con strumenti offerti dalle moderne tecnologie e con scrittura manuale. Nella prima ipotesi, nella quale rilevano principalmente la stenotipia, la fonoregistrazione e la videoregistrazione degli atti processuali, accade di regola che l'ausiliario del giudice non sia in grado, per mancanza di specifica competenza ovvero per carenza di dotazioni materiali da parte dell'ufficio, di procedere in via autonoma.

Per questo il legislatore processuale legittima l'ausiliario, previa autorizzazione del giudice che procede, a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno alla amministrazione dello Stato. E si parla in questi casi di sub-ausiliari.

E questa è stata la decisione organizzativa preferenziale adottata dal Ministero della Giustizia, che ha stipulato in tutto il territorio nazionale contratti con società private, spesso cooperative, che hanno assunto il compito di assistere in modo stabile i cancellieri in pressoché tutti i casi nei quali debba procedersi a verbalizzazione integrale, che materialmente viene eseguita attraverso la fonoregistrazione degli atti, specie a natura dichiarativa, e la successiva trascrizione su supporto cartaceo. Gli uffici stanno ora dotandosi anche di moderni strumenti di videoregistrazione, il cui impiego è certo reso necessario dalla nuova formulazione dell'art. 495 comma 4-ter; ed al commento relativo a tale articolo si rinvia per il dettaglio. La stenotipia, che pure agli albori aveva avuto una discreta diffusione, è stata invece ben presto sostituita dalla fonoregistrazione, meno costosa ed anche strumento tecnico maggiormente garantito.

Il rapporto fra verbale dell'ausiliario e trascrizioni del sub-ausiliario

Nella prassi, dunque, si assiste costantemente ad una sostanziale duplicazione di atti, con ogni probabilità non voluta (o non voluta con simile sistematicità) dal legislatore processuale: quando, a norma dell'art. 134, si procede a verbalizzazione in forma integrale, questa è eseguita da personale tecnico, ovvero dal sub- ausiliario, che procede di norma a fonoregistrazione e successiva trascrizione; ma ad essa si accompagna sempre un verbale in forma riassuntiva redatto dall'ausiliario in senso proprio (cancelliere del giudice ovvero segretario del pubblico ministero) il quale, dopo aver dato atto dei presenti, descrive in modo succinto il contenuto degli atti, dando altresì conto della presenza del personale tecnico che procede a fonoregistrazione.

Ciò ha posto la giurisprudenza di fronte a non irrilevanti problemi ricostruttivi e di coordinamento. In linea generale può dirsi che i due atti (verbale e trascrizione) vanno tenuti nettamente distinti in quanto il verbale riassuntivo deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 142 dall'ausiliario del giudice. Invece la trascrizione del verbale e la registrazione stessa costituiscono documenti che devono essere uniti agli atti del processo, ma la omessa sottoscrizione da parte del tecnico non è prevista a pena di nullità (Cass. VI, n. 14404/2019).

Coerentemente, si è ritenuto che, costituendo le trascrizioni delle fonoregistrazioni parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate, per la validità è sufficiente la sottoscrizione del verbale da parte del cancelliere (Cass. II, n. 24929/2013).

In linea generale può dirsi che, come emerge dall'esame della casistica che segue, la giurisprudenza ritiene legittimo l'atto di trascrizione purché rechi la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, ovvero del cancelliere o del trascrittore, al quale non può negarsi la qualifica di pubblico ufficiale (Cass. III, n. 40117/2003).

Infine, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che non determina alcuna nullità la mancanza sopravvenuta, per qualsiasi causa, dei nastri delle fonoregistrazioni delle deposizioni testimoniali regolarmente trascritte, sia per il principio di tassatività delle nullità sia perché la documentazione di quanto avvenuto in udienza è attestata dalle trascrizioni, costituenti parte integrante del processo verbale (Cass. S.U., n. 12778/2020).

La divergenza fra il verbale riassuntivo e la trascrizione

Vedi sub art. 134.

Casistica

In applicazione di questi principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

a) non è causa di nullità la mancata sottoscrizione, da parte del tecnico, delle trascrizioni stenotipiche delle udienze (Cass. V, n. 6785/2015);

b) per la validità delle trascrizioni delle fonoregistrazioni è sufficiente la sottoscrizione del verbale da parte dell'ausiliario del giudice, non essendo indispensabile quella del tecnico (Cass. II, n. 24929/2013);

c) si è tuttavia affermata la validità dell'atto anche nel caso speculare, quando la trascrizione sia sottoscritta dall'ausiliario tecnico ma non anche dal cancelliere, atteso che il tecnico assume, limitatamente alla redazione e trascrizione dell'atto, la qualifica di pubblico ufficiale (Cass. III, n. 40117/2003);

d) la presenza di verbale riassuntivo delle dichiarazioni rese in dibattimento rende tali dichiarazioni utilizzabili pur in assenza di trascrizione (Cass. III, n. 6105/2007);

e) non determina nullità il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento, essendo facoltà della parte interessata di richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione (Cass. VI, n. 6140/2013) e trattandosi, comunque, di prova formatasi in contraddittorio (Cass. VI, n. 14404/2019); mentre nel giudizio di appello il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non legittima la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti (Cass. VI, n. 14404/2019);

f) determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale quando il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente a tali registrazioni (Cass. III, n. 42505/2010);

g) non dà luogo a nullità l'interruzione senza autorizzazione del giudice della verbalizzazione a mezzo stenotipia (Cass. III, n. 35044/2010).

Bibliografia

Vedi sub art. 134.

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