Codice di Procedura Penale art. 135 - Redazione del verbale.

Angelo Salerno

Redazione del verbale.

1. Il verbale è redatto dall'ausiliario [126; 50 att.; 1 reg.] che assiste il giudice.

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo [134 2], il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato [50, 51 att.]1.

[1] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito la parola : «idoneo» alla parola: «meccanico». Con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, v. art. 87, comma 4 d.lgs. 150 , cit. che prevede:  «4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» .

Inquadramento

Tra i principali compiti dell’ausiliario del giudice, con particolare riferimento all’attività di udienza, rientra certamente la redazione del verbale, a questi espressamente affidata.

L’ausiliario, fuori dei casi di redazione manuale del verbale, può essere coadiuvato, secondo quanto previsto dal comma 2, da personale tecnico anche esterno all’amministrazione pubblica.

L’evoluzione tecnologica e normativa della verbalizzazione

Va tuttavia evidenziato che l'attuale assetto informatico e degli strumenti a disposizione dell'Autorità giudiziaria nell'ambito del processo penale telematico consente alla cancelleria di procedere autonomamente alla registrazione audio-video dell'assunzione delle prove dichiarative nel corso del dibattimento o dell'incidente probatorio, così come in occasione di ogni altro atto del procedimento che preveda tali modalità di documentazione, generando file che confluiscono su apposito portale del Ministero della giustizia (Processi Online).

Con riferimento invece all'attività di fonoregistrazione, il Ministero della giustizia ha stipulato su scala nazionale contratti con società private, spesso in forma di cooperative, per assistere in modo stabile i cancellieri nella verbalizzazione integrale e nella successiva trascrizione su supporto cartaceo.

L'assistenza del personale incaricato della fonoregistrazione consente dunque di rinviare alle trascrizioni per la verbalizzazione integrale, procedendosi a verbalizzazione riassuntiva ad opera del cancelliere, oggi in forma nativo-digitale, con firma digitale e visto digitale da parte del giudice tramite applicativo APP 2.0.

Il cancelliere procede pertanto ad una descrizione succinta dell'attività svolta, dando atto della fonoregistrazione e rinviando al relativo verbale di trascrizione, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il verbale riassuntivo deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 142 dall'ausiliario del giudice, laddove la trascrizione del verbale e la registrazione stessa costituiscono documenti che devono essere uniti agli atti del processo, la cui omessa sottoscrizione da parte del tecnico non è prevista a pena di nullità; nel contempo, è stato precisato che le trascrizioni delle fonoregistrazioni (così come dei nastri stenotipici) costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della validità e utilizzabilità delle stesse, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione (Cass. II, n. 24929/2013). Non è tantomeno necessaria né è prevista a pena di nullità la sottoscrizione da parte del tecnico delle trascrizioni delle udienze (Cass. V, n. 6785/2015), la quale tuttavia consente di ritenere validamente formato il verbale quando la trascrizione sia sottoscritta esclusivamente dall'ausiliario tecnico e non anche dal cancelliere, atteso che il tecnico assume, limitatamente alla redazione e trascrizione dell'atto, la qualifica di pubblico ufficiale (Cass. III, n. 40117/2003).

Una volta avvenuto il deposito delle trascrizioni, inoltre, la mancanza sopravvenuta, per qualsiasi causa, dei nastri delle fonoregistrazioni delle regolarmente trascritte non determina alcuna causa di nullità, sia per il principio di tassatività delle nullità sia perché la documentazione di quanto avvenuto in udienza è attestata dalle trascrizioni, costituenti parte integrante del processo verbale (Cass. S.U., n. 12778/2020).

La giurisprudenza ha infine precisato che, in caso di discordanza tra il verbale realizzato mediante trascrizione della registrazione fonografica e quello redatto in forma riassuntiva, non soccorre un criterio assoluto di prevalenza dell'uno o dell'altro, ma occorre rifarsi ad un principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. IV, n. 1517/2014), sicché il verbale redatto informa riassuntiva può prevalere sulle trascrizioni della fonoregistrazione, come nel caso in cui la registrazione non sia stata formata in modo compiuto e intellegibile (Cass. I, n. 26615/2024).

 

Bibliografia

Vedi sub art. 134.

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