Codice di Procedura Penale art. 140 - Modalità di documentazione in casi particolari.Modalità di documentazione in casi particolari. 1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva [134] quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici. 2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva [125 5, 127 10, 420 5, 494 2, 666 9], il giudice [510] vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità. InquadramentoLa disposizione in commento individua i casi in cui è consentito o necessario procedere esclusivamente a verbalizzazione in forma riassuntiva, dettando le modalità con cui questa deve avvenire per garantire la massima corrispondenza tra la realtà processuale e quanto verbalizzato. La redazione del verbale in forma riassuntiva: casi e modalitàAi sensi del comma 1 dell'art. 140, al giudice è consentito disporre che si proceda alla redazione contestuale del verbale nella sola forma riassuntiva allorché si tratti di atti di contenuto semplice o di rilevanza limitata. La norma non individua i parametri di valutazione in ordine alla semplicità o alla rilevanza degli atti verbalizzabili in forma riassuntiva né detta una elencazione, anche solo esemplificativa, degli stessi, sicché è rimesso alla discrezionalità del giudice optare per tale forma di verbalizzazione, ferma restando la possibilità per le parti di sollecitare il ricorso a forme integrali di verbalizzazione. La verbalizzazione in forma meramente riassuntiva è frequente in caso di mera rinnovazione delle notifiche non andate a buon fine o del rilievo in via preliminare di una causa di estinzione del reato non controversa, così come è frequente che i tecnici preposti alla fonoregistrazione procedano in ogni caso alla stessa, senza tuttavia procedere – dispensati dal giudice ex art. 139, comma 5 – alla relativa trascrizione. Un secondo ordine di casi in cui la verbalizzazione avviene in forma esclusivamente riassuntiva è conseguenza di una contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione o degli ausiliari tecnici, che consentono dunque di procedere comunque all'attività processuale, rinunciando – ove consentito – alla verbalizzazione in forma integrale, salvo che non sia necessaria tale modalità di documentazione, con conseguente rinvio dell'attività da svolgere. In tutti i casi in cui si proceda, per scelta o necessità, alla verbalizzazione in forma riassuntiva, ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, spetta al giudice vigilare affinché la parte essenziale delle dichiarazioni verbalizzate sia riprodotta nella propria originaria e genuina espressione, descrivendo altresì le circostanze nell'ambito delle quali le dichiarazioni sono rese, ove utili a valutare la credibilità del dichiarante. Qualora la verbalizzazione in forma riassuntiva avvenga fuori delle ipotesi legislativamente consentite, non si determina in ogni caso la nullità o la inutilizzabilità del verbale e del suo contenuto, in quanto la disposizione di cui all'art. 140 non prevede alcuna sanzione processuale (Cass. III n. 5892/2014; Cass. III, n. 3348/2004). BibliografiaVedi sub art. 134. |