Codice di Procedura Penale art. 140 - Modalità di documentazione in casi particolari.Modalità di documentazione in casi particolari. 1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva [134] quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici. 2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva [125 5, 127 10, 420 5, 494 2, 666 9], il giudice [510] vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità. InquadramentoLa norma introduce una eccezione, invero assai ampia, alle disposizioni generali dettate in materia di documentazione degli atti, prevedendo che in caso di atti a contenuto semplice, di indisponibilità di strumenti tecnici o di sub-ausiliari tecnici, il giudice possa sempre disporre verbalizzazione in forma riassuntiva. Peraltro senza che ciò determini alcun tipo di nullità od inutilizzabilità. Distinzione fra verbale in forma riassuntiva ed in forma integrale e relativa casisticaVedi sub art. 134. Profili generali della disposizioneLa norma costituisce la resa preventiva del legislatore alle prevedibili difficoltà materiali che la piena attuazione delle enunciazione generali in tema di documentazione degli atti avrebbe incontrato nella quotidiana pratica giudiziaria. Dopo avere, infatti, stabilito che il verbale è in linea generale redatto con la stenotipia od altro strumento meccanico (art. 134), se del caso avvalendosi di ausiliario tecnico non appartenente alla amministrazione dello Stato (art. 135), e che quando il verbale è redatto in forma riassuntiva deve sempre disporsi la registrazione fonografica (art. 134), con la disposizione in commento il legislatore elimina — di fatto — la reale portata precettiva delle norme suddette, degradandole a mere disposizioni programmatiche. Si prevede, infatti, che il giudice possa disporre che si proceda a mera verbalizzazione in forma riassuntiva nella seguenti ipotesi: a) in occasione del compimento di atti a contenuto semplice od aventi limitata rilevanza; b) in caso di contingente carenza di strumenti tecnici di riproduzione; c) in caso di indisponibilità di ausiliari tecnici. Dunque, non solo in ipotesi nelle quali esigenze di economicità e speditezza sconsigliano l'adozione di strumenti tecnici tanto complessi e dispendiosi da non apparire proporzionati rispetto alla minima importanza dell'adempimento in fieri; ma anche quando, pur dovendosi far fronte ad atti processuali complessi ed articolati (quali l'esame dibattimentale di un teste o finanche confronti), mere carenze organizzative rendano indisponibili risorse che, nel contesto di un processo accusatorio, fanno invece parte dello strumentario minimo indispensabile per il buon funzionamento della giurisdizione. Le uniche cautele che il legislatore ha ritenuto di imporre in queste ipotesi sono costituite da una necessaria contestualità fra verbale ed atto, nonché un onere di vigilanza imposto al giudice, il quale deve curare che sia riprodotta nella originale genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze che possano valere a saggiare la credibilità del teste. Ma si tratta, all'evidenza, di disposizioni sovrabbondanti, che si limitano a ribadire principi già immanenti nell'ordinamento processuale. Per un verso, infatti, il giudice ha sempre l'obbligo di vigilare sulla redazione del verbale, che infatti sottoscrive; e, per altro verso, il verbale è per sua natura contestuale all'atto che descrive. Tali cautele, dunque, nulla tolgono al vulnus che la disposizione produce ai principi del processo accusatorio, che nella sua espressione ideale richiede certamente, in relazione alla formazione della prova, una verbalizzazione integrale e non mediata da filtri. CasisticaIn applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto che: a) non determina nullità o inutilizzabilità l'ordine del giudice che disponga la redazione del verbale di udienza in forma riassuntiva sebbene non ricorressero le condizioni di cui all'art. 140 ed in mancanza del consenso delle parti ai sensi dell'art. 559 (Cass. III n. 5892/2014); infatti tale inosservanza non determina alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi dell'art. 142 né in altre previsioni (Cass. III, n. 3348/2003); b) si determina una nullità d'ordine generale (art. 178, comma 1, lett. c) quando il giudice pone a fondamento della decisione prove dichiarative sprovviste di documentazione, sia per l'assenza di trascrizioni che per la mancata redazione del verbale riassuntivo (Cass. III, n. 37463/2008); c) alla errata verbalizzazione in forma riassuntiva non può ovviarsi con la procedura prevista dall'art. 130, in quanto il procedimento relativo alla correzione degli errori materiali riguarda solo i provvedimenti emessi dal giudice (sentenze, ordinanze e decreti) (Cass. III, n. 8882/2005). BibliografiaVedi sub art. 134. |