Codice di Procedura Penale art. 146 - Conferimento dell'incarico.

Francesco Mancini

Conferimento dell'incarico.

1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto [326 c.p.; 329] su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.

2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti 1.

Inquadramento

La norma disciplina le modalità pratiche di conferimento dell'incarico all'interprete, non comminando peraltro nullità per la loro violazione.

Profili generali

Una volta che sia stata ritenuta la necessità, a norma dell'art. 143 o dell'art. 143-bis, di procedere a nomina di un interprete, e non sia stata rilevata o dedotta alcuna causa di incapacità ovvero di incompatibilità in relazione allo specifico incarico della persona fisica designata a norma dell'art. 144, la disposizione in commento disciplina le modalità di conferimento di tale incarico.

L'autorità procedente deve in primo luogo procedere alla identificazione dell'interprete, disposizione peraltro già contenuta nell'art. 136 in tema di verbale.

Deve poi richiedere a costui se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145; dunque se abbia situazioni di incapacità ovvero di incompatibilità rispetto all'incarico che intende conferirgli.

Infine, ottenuta risposta negativa al precedente quesito, gli conferisce l'incarico ammonendolo sull'obbligo di bene e fedelmente adempiervi, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che saranno compiuti per suo mezzo o in sua presenza.

Simile formula d'impegno riproduce pedissequamente quella prevista per il perito dall'art. 226; in caso di conferimento di perizia, però, è il perito a dover recitare la formula, preceduta dall'espressione “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico”. Nel caso dell'interprete, invece, la formula non deve essere recitata ma, si è detto, è sostituita da un ammonimento del giudice.

In questo senso suole affermarsi che per l'interprete non è previsto l'obbligo del “giuramento” (ora peraltro sostituito dalla lettura della formula d'impegno).

Tanto vero che non configura una causa di nullità generale ex art. 178, lett. c), non incidendo sul diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza o alla rappresentanza in giudizio, il mancato ammonimento circa gli obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico (Cass. II, n. 39426/2019).

Sul piano sostanziale l'ordinamento non riconnette, però, a tali marginali differenze procedurali alcuna conseguenza: sia il perito che l'interprete, a norma dell'art. 327, rispondono della falsità in perizia o nella interpretazione.

La delega al giudice per le indagini preliminari introdotta dal d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129

Il d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129 recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ha introdotto una ipotesi di delega delle operazioni di conferimento dell’incarico all’interprete.

La disposizione in particolare prevede che, nelle ipotesi in cui la persona fisica investita della nomina ad interprete di atti del procedimento risieda nella circoscrizione di altro tribunale, l’autorità procedente possa delegare gli adempimenti connessi alla nomina al giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza dell’interprete.

Ciò comporta che il giudice investito della delega dovrà limitarsi ad accertare la identità dell’interprete, a verificare la eventuale sussistenza di cause di incapacità od incompatibilità, ad impartire gli ammonimenti dei quali si è detto al paragrafo che precede ed, infine, ad invitare la persona designata a prestare l’ufficio.

Ma ogni decisione attinente la individuazione della persona fisica alla quale conferire l’incarico, la determinazione del suo contenuto nonché ogni altra questione di carattere processuale che dovesse insorgere nel corso di svolgimento della interpretazione resta di esclusiva competenza della autorità giudiziaria delegante. La norma contempla, infatti, una mera delega delle operazioni di conferimento dell’incarico, e non prevede invece la delegabilità dell’intero sub-procedimento di traduzione.

Si determina, in altri termini, una situazione speculare a quella contemplata dall’art. 294 comma 5, che prevede la delegabilità dell’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare che debba essere assunto nella circoscrizione di altro tribunale. In entrambi i casi è solo lo specifico adempimento a formare oggetto della delega (nell’un caso il conferimento dell’incarico nell’altro caso l’interrogatorio) senza che si determini un reale trasferimento della competenza.

La delega non è ricusabile. Dunque, una volta che l’autorità giudiziaria procedente abbia deciso di avvalersi della facoltà di delega ricorrendo il presupposto della residenza dell’interprete in altro circondario, il giudice investito della richiesta non potrà che darvi corso.

Conseguenze della inosservanza della disciplina

La norma non commina alcuna nullità, come invece prevedeva l'analoga disciplina del codice previgente, per la mancata prestazione del giuramento da parte dell'interprete. Il mancato ammonimento all'interprete non configura una causa di nullità generale ex art. 178, atteso che non incide sul diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza o alla rappresentanza; e non configura neppure una causa di inutilizzabilità ex art. 191 giacché questa norma riguarda le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè le prove vietate, ma non quelle irregolarmente assunte.

Dunque, si è in presenza di mera irregolarità.

Casistica

il mancato ammonimento all'interprete circa gli obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico non configura una causa di nullità generale ex art. 178, lett. c), atteso che l'irregolarità non incide sul diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza o alla rappresentanza in giudizio (Cass. II, n. 39426/2019).

Bibliografia

Parlato, La parola alla vittima, Una voce in cerca di identità e di ascolto effettivo nel procedimento penale, in Cass. pen. 2013, 3293B, fasc. 9.

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