Codice di Procedura Penale art. 146 - Conferimento dell'incarico.Conferimento dell'incarico. 1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145. 2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto [326 c.p.; 329] su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio. 2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti 1. [1] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), d.lgs.4 marzo 2014, n. 32, come modificato dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129. InquadramentoIl conferimento dell’incarico all’interprete è disciplinato dall’art. 146, che ne disciplina formalità e modalità, senza tuttavia sanzionare la violazione delle disposizioni in commento con la nullità dell’atto di nomina e di quelli conseguenziali. Il conferimento dell’incaricoIl conferimento dell'incarico presuppone, ai sensi del comma 1, presuppone l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria dell'identità del soggetto che si presta ad assumerne l'ufficio, nonché la verifica dell'assenza di cause di incapacità o incompatibilità. Stante l'obbligo di dichiarare le cause predette da parte dell'interprete nominando, ivi compresi i gravi motivi di opportunità che ne consiglino l'astensione, questi deve essere interrogato dall'Autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza di tali circostanze. In caso di risposta negativa, l'interprete viene quindi ammonito da parte dell'Autorità giudiziaria procedente in ordine all'obbligo di adempiere « bene e fedelmente » l'incarico affidatogli « senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità » , nonché all'obbligo di mantenere il segreto su tutti gli atti « che si faranno per suo mezzo o in sua presenza » . A differenza del caso in cui si proceda alla nomina del perito, in cui quest'ultimo è chiamato a leggere l'analoga formula di impegno, l'interprete è destinatario della sola ammonizione da parte del giudice, senza necessità della dichiarazione di impegno, potendo all'esito procedere allo svolgimento dell'incarico su espresso invito del giudice in tal senso. Tale differenza di disciplina si ripercuote sulle conseguenze dell'omesso ammonimento circa gli obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico, che non configura una causa di nullità generale ex art. 178, lett. c), atteso che l'irregolarità non incide sul diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza o alla rappresentanza in giudizio (Cass. II, n. 39426/2019). Al pari del perito, tuttavia, in caso di interpretazioni mendaci o di affermazione di fatti non conformi al vero, purché dolose, l'interprete risponderà del delitto di falsa interpretazioneex art. 373 c.p. Sul piano invece delle conseguenze processuali, la violazione delle norme dettate dall'art. 146, come accennato, non determina alcuna nullità in assenza di una espressa previsione in tal senso e non rientrando tra le disposizioni la cui violazione è idonea a causare una nullità di ordine generale; nel contempo, non è prevista alcuna causa di inutilizzabilità, non rientrando l'attività dell'interprete nella nozione di prova, ai fini dell'applicazione dell'art. 191. Si è dunque in presenza di una mera irregolarità, fermo il disposto di cui all'art. 124, al cui commento si rinvia, in ordine all'obbligo del rispetto delle norme del codice. La delega per l’incaricoCon il d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, è stato introdotto nel testo dell'art. 146 il comma 2-bis, ai sensi del quale, quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle formalità di conferimento dell'incarico. Si tratta dunque di una facoltà di delega analoga a quella prevista per l'espletamento dell'interrogatoriodi garanzia, che ha ad oggetto l'accertamento dell'identità dell'interprete e dell'assenza di cause di incompatibilità o di incapacità, così come l'ammonimento dello stesso e l'invito a prestare l'ufficio. Al contrario, la scelta dell'interprete e la definizione dell'oggetto dell'incarico restano di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria delegante, chiamata a pronunciarsi in ordine a qualsiasi questione sorga in ordine al conferimento e allo svolgimento dell'incarico. Non è prevista la possibilità dell'autorità delegata, in specie il giudice per le indagini preliminari competente territorialmente per il luogo di residenza dell'interprete, ove collocato fuori del circondario di competenza dell'Autorità giudiziaria delegante, di ricusare la delega. Deve tuttavia evidenziarsi che le forme di partecipazione a distanza all'udienza, di cui agli artt. 133-bis e 133-ter, al cui commento si rinvia, sono destinate a rendere la disposizione meramente residuale. BibliografiaParlato, La parola alla vittima, Una voce in cerca di identità e di ascolto effettivo nel procedimento penale, in Cass. pen. 2013, 3293B, fasc. 9. |