Codice di Procedura Penale art. 632 - Soggetti legittimati alla richiesta.Soggetti legittimati alla richiesta. 1. Possono chiedere la revisione [634]: a) il condannato o un suo prossimo congiunto [307 4 c.p.] ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria [346, 424 c.c.] e, se il condannato è morto [638], l'erede o un prossimo congiunto; b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale. InquadramentoViene tradizionalmente distinto il novero dei soggetti legittimati a proporre l'istanza tra quelli che agiscono nel proprio interesse e coloro i quali invece tutelano l'interesse pubblico del fine superiore di giustizia mirato a far coincidere la verità processuale con quella sostanziale (Spangher, Revisione, 134). In questo contesto, quindi, il primo legittimato nell'interesse proprio è sempre il soggetto definitivamente condannato, sia che abbia esperito i mezzi di impugnazione sia che non vi abbia fatto ricorso, ovvero un suo prossimo congiunto, o ancora il tutore del medesimo. Poiché l'istituto è riconosciuto anche in favore del condannato deceduto in tali casi legittimati sono l'erede o un prossimo congiunto; la legge non distingue tra le diverse categorie di eredi sicché appare preferibile riconoscere la legittimazione ad ognuno di essi sia legittimo che testamentario. Va precisato che rientra nella categoria dei soggetti condannati anche l'evaso o il latitante nel cui interesse deve riconoscersi la possibilità di richiedere la revisione (Spangher, Revisione, 134). La categoria dei prossimi congiunti viene definita attraverso il richiamo dell'art. 307, comma 4, c.p. e cioè: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti. Il procuratore generale legittimato ad avanzare l'istanza di revisione nell'interesse superiore della giustizia viene individuato in quello avente sede nel distretto di Corte di appello in cui fu pronunciata la sentenza di condanna e ciò perché si presume da parte di questi la possibilità di conoscenza dei fatti costitutivi la domanda di revisione a fronte della pronuncia definitiva già emessa. Tuttavia va segnalato come tale figura di procuratore generale non coincide con il giudice funzionalmente competente a decidere sull'istanza di revisione che il successivo art. 633, comma 1, individua nella Corte di appello secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p. Deve pertanto ritenersi che in tali casi il procuratore generale competente a proporre l'istanza è sempre quello della Corte di appello del distretto in cui venne emessa la sentenza ma la funzione di rappresentante della pubblica accusa nel successivo giudizio di revisione eventualmente instaurato compete al procuratore generale presso la Corte di appello individuata ex art. 11 c.p.p. e sarà proprio quest'ultimo legittimato a proporre successivo ricorso per cassazione. Proposta istanza da parte del procuratore generale i soggetti privati, indicati nella lett. a), nel condannato e nei prossimi congiunti o eredi del medesimo che agiscono a tutela dell'onore dello stesso, possono unire la propria richiesta a quella della parte pubblica; in virtù del generale principio del favor reviosionis (Cass. S.U. n. 624/2001) deve ritenersi che in tali casi i soggetti privati oltre ad aderire alla richiesta del P.G. possano anche rappresentare presupposti nuovi e autonomi della istanza sempre richiamabili a quelli disciplinati dall'art. 630 c.p.p. BibliografiaV. art. 629. |