Codice di Procedura Penale art. 632 - Soggetti legittimati alla richiesta.Soggetti legittimati alla richiesta. 1. Possono chiedere la revisione [634]: a) il condannato o un suo prossimo congiunto [307 4 c.p.] ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria [346, 424 c.c.] e, se il condannato è morto [638], l'erede o un prossimo congiunto; b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale. InquadramentoQuanto ai profili di legittimazione della parte privata, deve rilevarsi come la legittimazione sia correlativa alla qualifica di condannato e quindi di soggetto (o erede o tutore del soggetto) che sia destinatario degli effetti della condanna, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata eseguita. L'assai ampia indicazione dei soggetti legittimati in via mediata corrisponde — secondo la dottrina prevalente — alla finalità di giustizia sostanziale dell'intero istituto. Costituiva peraltro orientamento maggioritario quello per cui non potessero essere legittimati i destinatari di sentenze di proscioglimento con conferma delle statuizioni civili (Cass. II, n. 53678/2017; Cass. III, n. 24155/2011; contra Cass. V, n. 46707/2016). Tale orientamento è stato però oggetto di rivisitazione da parte delle sezioni unite della Corte in relazione all'omologa situazione che si verifica in sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis (Cass. S.U., n. 6141/2019), estendendo la possibilità di esperire il rimedio della revisione da parte di soggetti condannati in relazione ai soli capi civili nel contesto di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione. Anche in relazione alla proponibilità del rimedio della revisione deve verosimilmente ritenersi definitivamente superato il precedente negativo orientamento (fondato sulla ritenuta decisività della mancanza di effetti penali ricollegabili alla sentenza) in conseguenza del fatto che rimane rilevante anche una condanna pronunciata in sede penale, seppure limitata a condanna in ordine alla responsabilità civile derivante da reato trattandosi di accertamento reso comunque in sede penale. Rimane invece inammissibile l'istanza di revisione della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, non abbia provveduto in maniera pregiudizievole per l'imputato in ordine alla richiesta di condanna avanzata dalla parte civile (Cass., V, n. 24920/2022). Da escludersi Invece l'esperibilità del rimedio in oggetto da parte dei soggetti destinatari di sentenze di non luogo a procedere o di ordinanze, da qualunque giudice emesse (Cass. V, n. 1534/1991). Nemmeno legittimati sono coloro che abbiano riportato condanne pronunciate dai giudici speciali (anche in conseguenza della disciplina specifica ad esse riservata), ovvero nel contesto di sentenze straniere riconosciute in Italia (anche se rimane aperto il problema delle eventuali fattispecie in cui gli accordi internazionali non regolino specificamente la possibilità di impugnare tali provvedimenti), di soggetti nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione del procedimento o, ancora, dei soggetti destinatari di pronuncia favorevole all'estradizione (Cass. n. 23982/2011). Quanto ai soggetti cui sia stata applicata una misura di prevenzione, va segnalata la presenza di un regime speciale di revocabilità regolato dal d.lgs. n. 159/2011. Controversa la possibilità di far valere la sopravvenuta abolitio criminis da parte del soggetto in precedenza condannato. Parte della giurisprudenza ammette tale rimedio in alternativa alla richiesta di revoca ex art. 673 indirizzata al giudice dell'esecuzione sempre che sussistano i presupposti della revisione medesima (Cass. V, n. 5899/2006). Nella specie, il condannato aveva avanzato l'istanza di revisione della condanna per emissione di assegno a vuoto, nel frattempo depenalizzato, deducendo l'estraneità ai fatti). Altra parte della giurisprudenza afferma che – in caso di abrogazione della norma incriminatrice o depenalizzazione l'interessato possa chiedere al giudice dell'esecuzione la revoca della relativa sentenza o decreto ai sensi dell'art. 673 e che l'istituto di revisione, previsto per le decisioni irrevocabili, risulta inammissibile (Cass. V, n. 1012/2000). Rimane comunque escluso dal novero dei soggetti legittimati il difensore, verosimilmente, secondo quanto affermato dalla dottrina prevalente, in conseguenza della estinzione del rapporto fiduciario conseguente al giudicato. Risulta altresì escluso dal novero dei soggetti legittimati il convivente more uxorio in ragione del carattere tassativo della elencazione contenuta nella norma in esame. BibliografiaV. art. 629. |