Codice di Procedura Penale art. 647 - Risarcimento del danno e riparazione.Risarcimento del danno e riparazione. 1. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione [646], si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile. InquadramentoSi tratta di norma che si limita a regolare il rapporto tra azione risarcitoria e riparatoria. Le due azioni sono poste in rapporto di rigida alternatività; di qui la surroga dello Stato nelle posizioni del condannato nel diritto al risarcimento danni contro il responsabile. BibliografiaV. sub art. 637. |