Codice Civile art. 2169 - Rinvio.Rinvio. [I]. Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico [2161, 2162], qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito (1). InquadramentoL'elenco delle norme richiamate deve considerarsi tassativo (Cass. n. 1950/1577). La mancata istituzione del libretto colonico determina soltanto l'impossibilità di fare ricorso ai vantaggi di una prova agevole, economica e sicura, ma non toglie ai soggetti del rapporto di colonia parziaria la facoltà di offrire, secondo i principi che regolano l'onere della prova, gli altri mezzi che essi ritengono idonei a dimostrare la fondatezza delle rispettive pretese derivanti dal rapporto (Cass. n. 2743/1998). Bibliografia: Cattaneo, I contratti agrari associativi, in Diritto agrario italiano, Torino, 1978. |