Codice Civile art. 2169 - Rinvio.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Rinvio.

[I]. Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico [2161, 2162], qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito (1).

(1) V. art. 12 l. 15 settembre 1964, n. 756.

Inquadramento

L'elenco delle norme richiamate deve considerarsi tassativo (Cass. n. 1950/1577).

La mancata istituzione del libretto colonico determina soltanto l'impossibilità di fare ricorso ai vantaggi di una prova agevole, economica e sicura, ma non toglie ai soggetti del rapporto di colonia parziaria la facoltà di offrire, secondo i principi che regolano l'onere della prova, gli altri mezzi che essi ritengono idonei a dimostrare la fondatezza delle rispettive pretese derivanti dal rapporto (Cass. n. 2743/1998).

Bibliografia

: Cattaneo, I contratti agrari associativi, in Diritto agrario italiano, Torino, 1978.

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