Codice Civile art. 2409 decies - Azione sociale di responsabilità 1Azione sociale di responsabilità 1 [I]. L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza. [II]. Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigerla, purché la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393. [III]. La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.
[1] Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. nn), d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo precedente era il seguente: " Azione sociale di responsabilità. L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis. L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza. L'azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigerla, purché la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393. La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio disorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis." V. nota al Capo V. InquadramentoIl primo comma dell'articolo in commento, richiamando direttamente gli artt. 2393 e 2393-bis, assimila, sotto il profilo della responsabilità, i membri del consiglio di gestione agli amministratori. Tale assimilazione è, poi, confermata dall'ulteriore richiamo, contenuto nell'art. 2409 undecies ai criteri di diligenza di cui all'art. 2392. Ferma restando, dunque, la disciplina generale dettata per l'azione di responsabilità contro gli amministratori nel sistema tradizionale, la norma prevede che l'azione può essere promossa dal consiglio di sorveglianza. Le modifiche introdotte dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47Tramite il d.lgs n. 47/2026 è stata attuata la delega contenuta all’articolo 19, l. 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. legge capitali) per la revisione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (TUF o Testo Unico) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. Secondo la Relazione illustrativa, le modifiche alla Sezione VI-bis del Codice civile mirano a offrire maggiore discrezionalità nella scelta del sistema di governance, al fine di rafforzare l’attrattività delle società italiane e rendere i sistemi più facilmente riconoscibili anche per gli investitori esteri. La disciplina introduce una regolamentazione autonoma ed esaustiva dei tre sistemi alternativi di amministrazione e controllo, dando loro pari rilevanza e visibilità, superando così il precedente favore verso il sistema tradizionale. Le modifiche hanno eliminato i rinvii normativi alla disciplina del modello “tradizionale”, che non è più quello predefinito, aggiungendo alcune specificità per rispettare le caratteristiche di ciascun sistema. Oltre agli interventi già citati, sono state apportate ulteriori modifiche strutturali, con particolare attenzione alla razionalizzazione delle regole sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi. In particolare, l’art. 9, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 47/2026 ha modificato l’art. 2409-decies c.c. Non è stato riproposto il primo comma, in quanto disposizione superflua, alla luce di quanto disposto dall’articolo 2380, terzo comma, c.c., come modificato, e tenuto conto del fatto che gli artt. 2393 e 2393-bis c.c. sono divenuti norme comuni ai diversi sistemi. Non è stato riproposto il terzo comma, in considerazione della nuova regola generale dell’art. 2393, terzo comma, c.c. Il provvedimento è entrato in vigore il 29.4.2026. BibliografiaCariello, Il sistema dualistico, Torino, 2012; Corapi, Del sistema dualistico, Del sistema monistico, II, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, II, diretto da D'Alessandro, Padova, 2011; Galgano, Il nuovo diritto societario, Padova, 2003, Guaccero, Del sistema dualistico, in Niccolini, Stagno d'Alcontres (a cura di), Società di capitali Commentario, II, Napoli, 2004; Tombari, Sistema dualistico e potere di “alta amministrazione” del consiglio di sorveglianza, in Banca borsa tit. cred. 2008, 709, fasc. 6; Valensise, sub. artt. 2409-sexiesdecies 2409-noviesdecies, in La riforma delle società, a cura di Sandulli, Santoro, Torino, 2003. |