Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 70 - Comunicazione degli accordi di voto


Comunicazione degli accordi di voto

 

1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all' IVASS dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L' IVASS stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione1.

2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate 2.

3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.

 

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 87 bis.

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